Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
In tema di assegno per invalidità civile (ovvero di pensione di inabilità) il requisito reddituale è configurabile come costitutivo del diritto (e non come una condizione di erogabilità) e la sua mancanza è pertanto rilevabile d'ufficio o su eccezione di parte in ogni stato e grado del giudizio; tale rilevabilità incontra, tuttavia, un limite nel formarsi del giudicato implicito interno sul punto, con la conseguenza che, ove la sentenza di riconoscimento del diritto all'assegno, implicante anche il riconoscimento del condizionante requisito economico, pur se eventualmente incentrata solo sull'accertamento di quello sanitario, venga appellata soltanto in ordine all'accertamento di quest'ultimo requisito, la questione relativa alla sussistenza del requisito reddituale non può essere poi proposta in sede di legittimità, atteso che sul punto si è formato il giudicato interno, che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, ossia anche le questioni che, benché non specificatamente dedotte od enunciate, costituiscono precedenti logici essenziali della pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TT MM, elettivamente domiciliato in ROMA VI COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.691/98 del Tribunale di BARI, depositata il 03/03/98 R.G.N. 937/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Bari, giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere a CO EM l'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal 1.2.1995, previo accertamento, tramite consulenza tecnica d'ufficio, di una riduzione della capacità lavorativa dell'81%.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Ministero dell'Interno, deducendo esclusivamente l'insussistenza del requisito sanitario.
Il Tribunale di Bari, espletata nuova ctu medico legale, con sentenza 24 febbraio/3 marzo 1998 n. 691 ha rigettato l'appello, rilevando che dalle indagini tecniche rinnovate in quella sede è emerso addirittura che la ricorrente avrebbe diritto alla prestazione assistenziale in misura superiore a quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado, e che solo la mancanza di appello incidentale gli impediva di modificare in melius la decisione del pretore.
Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con due motivi.
L'intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione
Con il primo motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 118/1871, censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità sul solo presupposto dell'accertamento, ai fini sanitari, della percentuale di invalidità, senza accertare il possesso degli ulteriori requisiti c.d. socio economici (quali il possesso di reddito entro un certo limite, l'incollocabilità, l'insussistenza di situazione di incompatibilità) pure pretesi dalla disciplina legale, e la cui prova avrebbe dovuto far carico al ricorrente (art. 2967 c.c.). Con il secondo motivo, deducendo omesso esame e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.), il ricorrente rileva la inammissibilità della domanda per l'insussistenza del requisito socio-economico, quale elemento necessario, al pari del requisito sanitario, della fattispecie costitutiva del diritto, il cui mancato accertamento è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità sotto il profilo di omesso esame di un punto decisivo della controversia, oppure di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Citava al riguardo Cass. 26.7.90, n. 7548; Cass., n. 8498/94; Cass., n. 3628/94. Aggiungeva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che pure citava (Cass., SS.UU. 10.1.1992, Cass., Sez. Lav., 29.5.1993, n. 6014), non è sufficiente l'esibizione di autocertificazione attestante la sussistenza delle richieste condizioni reddituali, ma occorre altresì certificazione, rilasciata dai competenti Uffici di collocamento, attestante l'iscrizione del ricorrente nelle liste di collocamento speciali a far data dall'istanza amministrativa, nonché l'incollocazione al lavoro dello stesso. Inoltre, è espressamente richiesto l'accertamento circa l'eventuale titolarità di prestazioni incompatibili, come previsto dalla normativa vigente. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
È corretto il principio di diritto da cui muove il ricorrente, e cioè che il requisito reddituale, come pure la incollocazione al lavoro (Cass. 1 agosto 1998 n. 7560), sono, al pari di quello sanitario, elemento costitutivo del diritto (e non, invece, mera condizione di erogabilità) della pensione di inabilità o dell'assegno per gli invalidi civili (ex plurimis: Cass. 2 giugno 1998 n. 5417, 5 febbraio 1998 n. 1167, 24 ottobre 1997 n. 10481). Da ciò consegue, sul piano processuale, che il suddetto elemento deve essere dedotto e provato dall'interessato ed inoltre, se mancante, può formare oggetto di contraria allegazione in qualunque stato e grado del processo, su eccezione di parte o anche d'ufficio, versandosi nel campo di una mera difesa processuale e non di una eccezione in senso proprio (Cass. 13 aprile 1995 n. 4217). In questi termini va intesa la giurisprudenza citata dal ricorrente sulla rilevabilità della mancanza di tale elemento costitutivo anche in sede di legittimità.
Tuttavia il Ministero ricorrente non considera che la rilevabilità d'ufficio - o la deducibilità ad opera delle parti -
dell'inosservanza di un elemento costitutivo o di un requisito di fondatezza della domanda è esclusa allorché la sussistenza di tale elemento o requisito sia configurabile, alla stregua delle istanze e delle deduzioni delle parti, come fatto pacifico e incontroverso e perciò estraneo al "thema decidendum", ovvero quando sulla sua esistenza si sia formato il giudicato interno.
Come chiarito da questa Corte, la circostanza che una questione rilevabile d'ufficio possa essere in astratto formulata in ogni stato e grado del processo non comporta però necessariamente che detta questione possa proporsi sempre ed in ogni momento, dovendosi avere riguardo alle pregresse vicende processuali ed alla possibilità che sul requisito economico si sia formato un giudicato interno a seguito del contenuto della sentenza di primo grado e dell'oggetto dell'impugnazione avverso tale sentenza (Cass. 9245/1995). La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ossia non soltanto le questioni giuridiche fatte valere nel giudizio (c.d. giudicato esplicito) ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte ed enunciate, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, e che si pongono, quindi, come premesse indefettibili della decisione (c.d. giudicato implicito) (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. Lav., sent. n. 9245 del 01/09/1995, idem sent. n. 4933 del 06/05/1995; Cass. 1 aprile 1993 n. 3939; Cass. 18 gennaio 1992 n. 576; Cass. 21 aprile 1989 n. 1892; Cass. 18 maggio 1988 n. 3451; Cass. 27 novembre 1986 n. 6991). E la dottrina processualistica ha sostenuto che il giudicato non si forma soltanto sul diritto (dipendente, pregiudicato) dedotto in giudizio come petitum, ma si estende anche al rapporto pregiudiziale (condizionante) dedotto o deducibile in giudizio, come elemento costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo della fattispecie da cui scaturisce il suddetto diritto fatto valere.
Corollario dei suddetti principi è - per la regola del tantum devolutum quantum appellatum - l'impossibilità per il giudice d'appello di esaminare d'ufficio le questioni pregiudiziali che rappresentano l'antecedente logico del decisum e che, in mancanza di specifica impugnazione, sono anche esse suscettibili di acquistare autorità di giudicato.
Applicando alla fattispecie in esame quanto sinora detto, e poiché, come visto, il c.d. requisito economico configura, come quello sanitario, un elemento della complessa fattispecie attinente al diritto dell'invalido civile (totale o parziale), non può revocarsi in dubbio che quando il giudice di primo grado ha accolto la domanda dell'assicurato diretta ad ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità, l'accertamento giudiziale, anche se limitato al solo requisito sanitario, non può che presupporre logicamente anche l'esistenza del requisito economico, costitutivo anche esso del diritto dell'assicurato. In questo caso per impedire il formarsi del giudicato sul requisito economico la parte interessata deve proporre impugnazione sul punto, rimanendo in caso contrario preclusa ogni indagine nel successivo grado del giudizio e nella fase di legittimità.
Nel caso di specie, il Ministero dell'interno in appello si è limitato a censurare la sentenza del pretore in ordine al giudizio d'invalidità, senza censurarla sulla sufficienza della prova del requisito reddituale, sicché ora non può dolersi, in sede di ricorso per Cassazione, della mancata verifica, da parte del giudice di appello, della sussistenza del requisito anzidetto. Il ricorso va, pertanto respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L.
9.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L.
9.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001