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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2025
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto da dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Roberto Bonino Giudice dott.ssa Alessandra Mainella Giudice relatore letti ed esaminati gli atti, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 1378/2025 R.G. e promosso da:
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Benevento, via Appia Piano
Cappelle n. 150, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vernacchio e dell'Avv. Stephanie
Vernacchio che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in calce al reclamo;
- reclamante -; contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura generale ad lites rilasciata dal Vice - Sindaco Reggente e autenticata dal Vice -
Segretario Generale, dott. , in data 11/12/2024, anche disgiuntamente tra loro, Persona_1 dall'Avv. Raffaella Maria Parodi, dall'Avv. Maria Laura Allasia e dall'Avv. Annamaria De
Luca, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi – Civica CP_1
Avvocatura;
- reclamato -;
Il , in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di questo Tribunale del 5.2.2025 con cui
è stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto ex art. 1168 c.c. ed è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno del reclamo ha evidenziato che:
1 1) il Giudice, con l'ordinanza reclamata, ha erroneamente ritenuto che, a seguito della proposizione in prevenzione della domanda di risoluzione contrattuale da parte dell'appaltatore e comunque della disposta risoluzione da parte dell'ente resistente ex art. 108 comma 3 D. Lgs.
50/2016, il vincolo contrattuale sarebbe venuto meno e con esso la detenzione qualificata del cantiere da parte dell'appaltatore, quale presupposto necessario per l'esperimento dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento spiegata ex art. 1453 c.c. è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale. Pertanto, fino alla pronuncia della risoluzione contrattuale per inadempimento, il vincolo negoziale rimane esistente, con tutte le conseguenze giuridiche degli atti compiuti, come la consegna dei lavori, e ciò radica la qualifica di detentore qualificato del cantiere legittimante l'azione possessoria. Quanto alla seconda (risoluzione ex art. 108 c. 3 D.
Lgs. 50/2016), contrariamente a quanto motivato dal Giudice, la stessa non ha affatto natura autoritativa. L'attività contrattuale si iscrive, perciò, nella categoria degli atti paritetici così come si iscrivono nella stessa categoria tutti gli atti che la P.A. adotta per sciogliersi da un vincolo contrattuale a prescindere dalla forma giuridica adottata. La P.A., pertanto, con la stipulazione del contratto, perde il potere autoritativo di intervenire nuovamente sul rapporto giuridico amministrativo, e ciò perché con l'atto negoziale quella determinata situazione di fatto viene definitivamente sottratta alla sua potestà e viene restituita alla volontà delle parti. Nella norma contenuta all'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, la dottrina e la giurisprudenza individuano dunque una forma di autotutela in favore della P.A. c.d. privatistica;
2) l 'appaltatore, fino alla consegna dell'opera al committente, detiene l'opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio. Da ciò consegue, da un lato, che nell'ipotesi in cui l'appaltatore rifiuti la consegna dell'opera al committente, si ha spoglio solo se resti accertata l'assoluta mancanza di contestazione circa l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, con l'esaurimento delle correlative posizioni soggettive, mentre, in presenza di una controversia relativa alle vicende contrattuali, va escluso il venir meno dello "jus detinendi" dell'appaltatore. Per altro verso, l'appaltatore, sempre in quanto detentore qualificato dell'opera,
è legittimato all'azione di reintegrazione anche nei confronti del committente. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7520 del 18 giugno 1992, ha stabilito che l'appaltatore è legittimato ad agire contro il committente con l'azione di reintegra per lo spoglio subito dei beni strumentali (arnesi, attrezzature, apparecchiature) all'esecuzione dell'opera appaltata, perché di questi beni egli è possessore (o detentore qualificato) con la più ampia disponibilità e autonomo potere di impiego secondo le necessità esecutive dei lavori, al di fuori di qualsiasi ingerenza del committente. L'appaltatore è, quindi, legittimato ad agire in reintegra contro il committente che
2 lo ha spogliato dell'opera non ancora consegnata, finché rimane titolare di una detenzione qualificata dell'opera stessa. L'appaltatore è, dunque, detentore della cosa costruita in esecuzione del contratto d'appalto. Il suo rifiuto di consegnarla al committente non integra uno spoglio qualora vi sia controversia in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte dallo stesso contratto d'appalto.
Ha dunque chiesto, in accoglimento del reclamo, di essere immediatamente reintegrato nella detenzione qualificata del cantiere sito in relativo all'appalto della “progettazione CP_1 esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Nico Sapio, sito in
Via dei Reggio civ. 10, in forza del contratto REP n. 68627 in data 13/1/2021”, con CP_1
ordine al reclamato di astenersi dall'alterare lo stato dei luoghi e il cantiere, di cessare la condotta molesta, pregiudizievole ed illecita, posta in essere e di consegnargli copia delle chiavi del detto cantiere.
Il è costituito evidenziando che il reclamo è inammissibile e/o Controparte_1
improcedibile e, in ogni caso, infondato, così come pure inammissibili ed infondati risultano i motivi nello stesso dedotti.
Ha osservato che:
1) il Giudice monocratico, nell'ordinanza reclamata, non ha preso posizione sulla fondatezza delle tesi propugnate dalle parti relativamente alla legittimità o meno della risoluzione, bensì ha rilevato che il contratto di appalto di cui trattasi si è pacificamente risolto. Tale assunto è del tutto corretto e incontrovertibile, essendo stato adottato il provvedimento di risoluzione (DD
3307/2024) del contratto di appalto in data 19.06.2024, ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016, che, quindi, da tale data, ha cessato di esistere tra le parti. Di tale dato, la reclamante sembra non tenere sufficientemente conto, basando le relative deduzioni difensive non già sugli effetti ablatori della risoluzione affermati dal Tribunale, bensì sulla disamina della natura della risoluzione di cui all'art. 108 D. Lgs. 50/2016. In effetti, come appurato dal Tribunale di
Genova, sia all'esito del procedimento cautelare conclusosi con la reclamata ordinanza sia nei giudizi pendenti dinanzi il Tribunale (RG 645/2024 e 6759/20245) il contratto di appalto Rep.
n. 68627 in data 13/01/2021 è pacificamente risolto e l'Amministrazione comunale è rientrata nella disponibilità dell'impianto sportivo di cui trattasi sulla base di un provvedimento di sgombero eseguita nei confronti della società reclamante che occupava abusivamente l'impianto, pur non avendone diritto. Ha aggiunto che il procedimento amministrativo conclusosi con la citata DD 3307 è legittimo in quanto l'art. 108, c. 3, del d.lgs. 50/2016, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione
3 appaltante l'accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma e, nel caso in cui l'istruttoria avviata con la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, svolta dal R.U.P., avvalori l'esistenza di un inadempimento della controparte, la PA adotta la decisione di dichiarare la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del Giudice ordinario;
2) è stato lo stesso reclamante ad abbandonare il cantiere fin dal marzo 2024 e a chiedere la risoluzione del contratto;
il contratto de quo è stato pacificamente risolto e si tratta di
Contr circostanza non contestata fra le parti;
non deteneva legittimamente il cantiere;
inoltre, non può ritenersi attuato uno spoglio “violento e clandestino”, atteso che il Comune ha comunicato al reclamante l'avvio del procedimento di sgombero conclusosi con l'ordinanza
DD 4850 adottata il 2.9.2024;
3) il bene immobile è classificato quale bene del patrimonio indisponibile e, pertanto, soggiace alla disciplina di cui all'art. 826 ss c.c. e, in particolare, alle prescrizioni di cui all'art. 828 c.c., con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 823, comma 2, c.c. Ed invero, sono stati esercitati, in autotutela, i poteri attribuiti in relazione al patrimonio indisponibile, con emissione di un'ordinanza di sgombero, rispettando i canoni procedimentali,
e detta ordinanza non è stata impugnata davanti al Giudice Amministrativo nei termini decadenziali all'uopo prescritti.
Ha dunque concluso per il rigetto del reclamo. In subordine, ha proposto reclamo incidentale condizionato ed ha chiesto che venga accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo.
Così riassunte le posizioni delle parti, si evidenzia che:
1) con D.D. n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Nico Sapio, via dei Reggio
n. 10, e sono state individuate le modalità di gara per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del
D.lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € 4.477.866,50, di cui € 4.172.073,69 per lavori, € 105.146,63 per oneri della sicurezza, € 102.146,18 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso ed € 98.500,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento, soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.; i costi stimati della manodopera erano pari a €
1.616.401,68 pari al 38,74%;
2. con D.D. n. 2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'odierna società reclamante e, in data 13.01.2021, è stato stipulato il contratto
4 con l'impresa appaltatrice, con repertorio n. 68627, riguardante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. in data 22.06.2021, i lavori in oggetto sono stati consegnati in via definitiva e accettati dal senza riserve, con fine dei lavori prevista, in virtù dei 560 giorni contrattuali, per il Parte_1
giorno 3.1.2023;
4. in corso d'opera, il ritenuto sussistente l'inadempimento del Controparte_1
, ha avviato il procedimento per la risoluzione di diritto del contratto di appalto di cui Parte_1
trattasi, intervenuta, poi, in forza della Determinazione Dirigenziale 3307 adottata il 19.06.2024 ed esecutiva dal 20.06.2024 (sub doc. 7, fascicolo cautelare RG 9396/2024). Con tale DD, il quale Stazione Appaltante, ha disposto, tra l'altro: “
2. di dare atto che le Controparte_1
gravi inadempienze contrattuali riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del
Procedimento da parte del con sede Parte_3
in VIA C. DI MARZABOTTO n. 47, 47922 RIMINI (RN) Codice Fiscale e Partita IVA
, nell'esecuzione dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori P.IVA_1 di riqualificazione dell'impianto sportivo Nico Sapio, via dei Reggio, n. 10, integrano CP_1
i presupposti per l'applicazione dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 12 del contratto di appalto, punti 1, 3, 4 e 5, sussistendo gli estremi per la risoluzione del contratto in danno;
3. di avvalersi, altresì, della facoltà di risoluzione di cui all'articolo 5 “Penale per i ritardi” del contratto di appalto, in quanto l'importo della penale supera il 10% dell'importo contrattuale;
4. di disporre, pertanto, la risoluzione in danno per grave inadempimento dell'reclamante del contratto di appalto repertorio n. 68627, in data 13.01.2021.;
5. di dare atto che alla dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento conseguono tutti gli effetti ulteriori derivanti dalla rilevata qualificazione di gravità dell'inadempimento e dell'irregolarità”; ed ancora: “12. di disporre che il Direttore dei Lavori, con preavviso di 20
(venti) giorni nei confronti dell'reclamante, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 13. di riservarsi ogni determinazione per valutare i danni subiti e subendi dall'Amministrazione e altresì ogni azione risarcitoria rispetto ai danni che saranno accertati e agli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale”;
5. con successiva nota prot. 0311118.U in data 20/06/2024 (v. doc. 8, fascicolo cautelare RG
9396/2024) il ha convocato l'impresa reclamante in data 10/07/2024 ore Controparte_1
10.00 presso il cantiere oggetto dell'appalto per l'avvio della redazione dello stato di consistenza di cui all'art. 108, comma 6, D. Lgs. 50/2016. Con comunicazione a mezzo PEC,
5 nota prot. 352917 del 9.7.2024 (v. doc. 9, fascicolo cautelare RG 9396/2024), il ha Parte_1
comunicato al di aver depositato, in data 4.7.2024, ricorso per accertamento tecnico CP_1
preventivo in corso di causa ex artt. 696 e 699 c.p.c. con udienza fissata per il giorno 23.07.2024, diffidando il “dall'accedere in cantiere il giorno 10 luglio 2024 e non alterare lo stato CP_1 dei luoghi”. In data 10.07.2024, alle ore 10, il Direttore Lavori, Ing. il RUP, Arch. Per_2
, il Direttore Operativo, Geom. e due testimoni (agenti di Polizia Locale) si Per_3 Pt_4 sono recati sui luoghi di cantiere, constatando l'assenza del nonché la chiusura del Parte_1 cantiere, da parte del reclamante, con l'apposizione di un lucchetto al cancello d'ingresso, come da verbale di constatazione corredato da relativo dossier fotografico (v. doc. 10, fascicolo cautelare RG 9396/2024);
Contr 6. è stato nuovamente invitato, senza esito, a presentarsi sui luoghi di cantiere per i medesimi incombenti e/o per la consegna delle chiavi del lucchetto posto dallo stesso al cancello di ingresso per la data del 12.07.2024 (v. doc. 11 e doc. 12, fascicolo cautelare RG
9396/2024);
7. il si è costituito, in data 15/07/2024, nel procedimento per ATP sopra detto (v. CP_1
doc. 13, fascicolo cautelare RG 9396/2024), nel corso del quale è stato nominato il CTU e formulato il relativo quesito. Come attestato dallo stesso CTU, Ing. con comunicazione Per_4
a mezzo e-mail del 13/08/2024, “lo stato dei luoghi al 02/08/2024 è stato constatato, fotografato e verificato in contraddittorio tra le parti oltre che rilevato con modello a nuvola di punti, per cui lo stato del cantiere al 2 agosto 2024 è ben definito” (v. doc. 16, fascicolo cautelare RG 9396/2024). Con provvedimento del 2/9/2024, il Giudice designato, confermando il quesito peritale “da intendersi quale descrizione dello stato dei luoghi con descrizione fotografica, documentale e metrica del cantiere al fine del suo rilascio”, ha evidenziato di aver
“già delimitato l'oggetto del quesito peritale indicando l'opportunità di un “accertamento tecnico che permette di descrivere lo stato dei luoghi, contabilizzare i lavori (e riscontrare eventuali vizi per come indicati dall'ente appaltante) e permettere così il rilascio del cantiere
e la prosecuzione dei lavori con altra impresa”, ha precisato che “per quanto riguarda eventuali vizi del progetto esecutivo essi potranno essere esaminati nel giudizio di merito, essendo un accertamento prettamente documentale (e che richiede un preliminare vaglio giuridico non possibile in questa sede)” (v. doc. 18, fascicolo cautelare RG 9396/2024);
8) con nota prot. 420726 del 16.08.2024 (v. doc. 19, fascicolo cautelare RG 9396/2024) il
Contr Comune ha diffidato - al ripiegamento del cantiere in oggetto e al rilascio dell'impianto sportivo “Nico Sapio” e delle aree di sua pertinenza, liberandoli da persone e/o cose;
- al ritiro del materiale impiantistico depositato dal reclamante in cantiere in data 10/04/2024, come da
6 nota Prot. 09/04/2024.0183190.E (v. doc. 20, fascicolo cautelare RG 9396/2024), e non accettato dalla stazione appaltante, come risulta da nota Prot. 10/04/2024.0183735.U (v. doc.
21, fascicolo cautelare RG 9396/2024), per quanto effettivamente presente in loco.
Preavvertendo, contestualmente, il reclamante “che, in caso di inadempimento da parte del reclamante, il assumerà tutte le iniziative meglio viste di ordine penale e/o Controparte_1 civile e/o amministrativo, a tutela dei propri diritti e legittimi interessi”;
9) con la Determinazione Dirigenziale 4850 adottata il 2/9/2024 (v. doc. 22, fascicolo cautelare RG 9396/2024) è stato dunque ordinato al lo sgombero dell'Impianto e Parte_1
delle aree di cantiere per il 3/9/2024. Essendo tale ordine rimasto inevaso, il ha fatto CP_1
accesso alle aree in oggetto (v. doc. 23, fascicolo cautelare RG 9396/2024).
Ciò posto, l'art. 108, co. 3, del d.lgs. 50/2016 delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l'accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, id est il “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, e, nel caso in cui l'istruttoria avviata con la “contestazione degli addebiti all'appaltatore” , svolta dal R.U.P., avvalori l'esistenza di un inadempimento della controparte, la PA adotta la decisione di dichiarare la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del Giudice ordinario.
I contratti di appalto di opere pubbliche costituiscono, infatti, fattispecie negoziali in cui, pur collocandosi le parti in una posizione di tendenziale parità, dalla quale deriva la titolarità, nella fase di esecuzione del contratto, di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del Giudice ordinario (ex plurimis, Cass. n. 489/2019), la pubblica amministrazione conserva speciali poteri di autotutela, a tutela dell'interesse pubblico di cui è depositaria, che giustificano, in deroga alla disciplina di diritto comune, anche la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa e soggetta al controllo giurisdizionale in via meramente eventuale e successiva, su iniziativa della controparte.
Nella specie, il come sopra riportato, ha dapprima avviato il Controparte_1
procedimento per la risoluzione di diritto del contratto di appalto di cui trattasi, intervenuta, poi, in forza della Determinazione Dirigenziale 3307 adottata il 19.06.2024 ed esecutiva dal
20.06.2024, e successivamente, con la Determinazione Dirigenziale 4850 adottata il 2/9/2024, ha ordinato al lo sgombero dell'Impianto e delle aree di cantiere per il 3/9/2024. Parte_1
7 La riconsegna è stata richiesta quale conseguenza della risoluzione dichiarata ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, ed è giustificata in considerazione di quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 108, che viene richiamato espressamente. La fattispecie, quindi, si inscrive nell'ambito applicativo del comma 9 dell'art. 108, d.lgs. n. 50 del
2016 prevede che “nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato
a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”. La disposizione che precede, dunque, prevede e disciplina compiutamente l'obbligo dell'appaltatore di restituzione dell'area di cantiere, non solo imponendo allo stesso di provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante, quale conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, ma attribuisce espressamente il diritto alla stazione appaltante “in caso di mancato rispetto del termine assegnato” di provvedere “d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese”. La disposizione, quindi, attribuisce alla stazione appaltante un diritto all'”autotutela privata”, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2907, comma 1, c.c., secondo il quale alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte. A conferma di ciò, e ad ulteriore maggiore tutela della stazione appaltante, la disposizione consente l'attuazione coattiva diretta del diritto di credito che precede anche nel caso di “eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze”, mediante il deposito di cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o la prestazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. All'appaltatore, quindi, non residua altro diritto se non quello di richiedere il risarcimento del danno.
8 Da quanto precede emerge con evidenza che la posizione fatta valere dal Controparte_1
è quella di titolare del diritto alla restituzione dell'area di cantiere, ad esso spettante, in particolare, in forza della sopra ricordata previsione del comma 9 dell'art. 108, la quale, come detto, attribuisce all'Ente una particolare tutela “rafforzata” consentendogli di procedere all'attuazione coattiva del diritto alla restituzione, mediante, quindi, anche l'apprensione diretta dell'area di cantiere. E non è sufficiente a mutare la qualificazione della pretesa vantata dal e, quindi, la natura dell'atto impugnato, il riferimento, parimenti contenuto CP_1 nell'ordinanza, all'art. 823 c.c. e alla natura indisponibile del bene pubblico sul quale è collocata l'area di cantiere. Infatti, l'atto posto in essere dal non rientra nell'ambito Controparte_1 dell'attività di autotutela esecutiva “autoritativa”, ma va qualificato in termini di autotutela esecutiva di natura privatistica, autorizzata “ad hoc” dalla previsione di legge di cui al comma
9 dell'art. 108, d.lgs. n. 50 del 2016.
La risoluzione e la successiva apprensione del cantiere, come conseguenza di diritto, conducono dunque a negare la sussistenza del fumus del ricorso ex art. 1168 c.c. proposto dall'odierno reclamante, con il conseguente rigetto del reclamo e la conferma, seppure con diversa motivazione, dell'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 5.2.2025.
Le spese di lite vanno poste a carico del reclamante soccombente nella misura liquidata in dispositivo nei valori medi, in attuazione del DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data
5.2.2025; condanna il , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, delle spese di lite che liquida in € 3.228,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Genova, 9.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Mainella dott.ssa Ada Lucca
9
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto da dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Roberto Bonino Giudice dott.ssa Alessandra Mainella Giudice relatore letti ed esaminati gli atti, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 1378/2025 R.G. e promosso da:
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Benevento, via Appia Piano
Cappelle n. 150, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vernacchio e dell'Avv. Stephanie
Vernacchio che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in calce al reclamo;
- reclamante -; contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura generale ad lites rilasciata dal Vice - Sindaco Reggente e autenticata dal Vice -
Segretario Generale, dott. , in data 11/12/2024, anche disgiuntamente tra loro, Persona_1 dall'Avv. Raffaella Maria Parodi, dall'Avv. Maria Laura Allasia e dall'Avv. Annamaria De
Luca, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi – Civica CP_1
Avvocatura;
- reclamato -;
Il , in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di questo Tribunale del 5.2.2025 con cui
è stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto ex art. 1168 c.c. ed è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno del reclamo ha evidenziato che:
1 1) il Giudice, con l'ordinanza reclamata, ha erroneamente ritenuto che, a seguito della proposizione in prevenzione della domanda di risoluzione contrattuale da parte dell'appaltatore e comunque della disposta risoluzione da parte dell'ente resistente ex art. 108 comma 3 D. Lgs.
50/2016, il vincolo contrattuale sarebbe venuto meno e con esso la detenzione qualificata del cantiere da parte dell'appaltatore, quale presupposto necessario per l'esperimento dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento spiegata ex art. 1453 c.c. è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale. Pertanto, fino alla pronuncia della risoluzione contrattuale per inadempimento, il vincolo negoziale rimane esistente, con tutte le conseguenze giuridiche degli atti compiuti, come la consegna dei lavori, e ciò radica la qualifica di detentore qualificato del cantiere legittimante l'azione possessoria. Quanto alla seconda (risoluzione ex art. 108 c. 3 D.
Lgs. 50/2016), contrariamente a quanto motivato dal Giudice, la stessa non ha affatto natura autoritativa. L'attività contrattuale si iscrive, perciò, nella categoria degli atti paritetici così come si iscrivono nella stessa categoria tutti gli atti che la P.A. adotta per sciogliersi da un vincolo contrattuale a prescindere dalla forma giuridica adottata. La P.A., pertanto, con la stipulazione del contratto, perde il potere autoritativo di intervenire nuovamente sul rapporto giuridico amministrativo, e ciò perché con l'atto negoziale quella determinata situazione di fatto viene definitivamente sottratta alla sua potestà e viene restituita alla volontà delle parti. Nella norma contenuta all'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, la dottrina e la giurisprudenza individuano dunque una forma di autotutela in favore della P.A. c.d. privatistica;
2) l 'appaltatore, fino alla consegna dell'opera al committente, detiene l'opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio. Da ciò consegue, da un lato, che nell'ipotesi in cui l'appaltatore rifiuti la consegna dell'opera al committente, si ha spoglio solo se resti accertata l'assoluta mancanza di contestazione circa l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, con l'esaurimento delle correlative posizioni soggettive, mentre, in presenza di una controversia relativa alle vicende contrattuali, va escluso il venir meno dello "jus detinendi" dell'appaltatore. Per altro verso, l'appaltatore, sempre in quanto detentore qualificato dell'opera,
è legittimato all'azione di reintegrazione anche nei confronti del committente. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7520 del 18 giugno 1992, ha stabilito che l'appaltatore è legittimato ad agire contro il committente con l'azione di reintegra per lo spoglio subito dei beni strumentali (arnesi, attrezzature, apparecchiature) all'esecuzione dell'opera appaltata, perché di questi beni egli è possessore (o detentore qualificato) con la più ampia disponibilità e autonomo potere di impiego secondo le necessità esecutive dei lavori, al di fuori di qualsiasi ingerenza del committente. L'appaltatore è, quindi, legittimato ad agire in reintegra contro il committente che
2 lo ha spogliato dell'opera non ancora consegnata, finché rimane titolare di una detenzione qualificata dell'opera stessa. L'appaltatore è, dunque, detentore della cosa costruita in esecuzione del contratto d'appalto. Il suo rifiuto di consegnarla al committente non integra uno spoglio qualora vi sia controversia in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte dallo stesso contratto d'appalto.
Ha dunque chiesto, in accoglimento del reclamo, di essere immediatamente reintegrato nella detenzione qualificata del cantiere sito in relativo all'appalto della “progettazione CP_1 esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Nico Sapio, sito in
Via dei Reggio civ. 10, in forza del contratto REP n. 68627 in data 13/1/2021”, con CP_1
ordine al reclamato di astenersi dall'alterare lo stato dei luoghi e il cantiere, di cessare la condotta molesta, pregiudizievole ed illecita, posta in essere e di consegnargli copia delle chiavi del detto cantiere.
Il è costituito evidenziando che il reclamo è inammissibile e/o Controparte_1
improcedibile e, in ogni caso, infondato, così come pure inammissibili ed infondati risultano i motivi nello stesso dedotti.
Ha osservato che:
1) il Giudice monocratico, nell'ordinanza reclamata, non ha preso posizione sulla fondatezza delle tesi propugnate dalle parti relativamente alla legittimità o meno della risoluzione, bensì ha rilevato che il contratto di appalto di cui trattasi si è pacificamente risolto. Tale assunto è del tutto corretto e incontrovertibile, essendo stato adottato il provvedimento di risoluzione (DD
3307/2024) del contratto di appalto in data 19.06.2024, ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016, che, quindi, da tale data, ha cessato di esistere tra le parti. Di tale dato, la reclamante sembra non tenere sufficientemente conto, basando le relative deduzioni difensive non già sugli effetti ablatori della risoluzione affermati dal Tribunale, bensì sulla disamina della natura della risoluzione di cui all'art. 108 D. Lgs. 50/2016. In effetti, come appurato dal Tribunale di
Genova, sia all'esito del procedimento cautelare conclusosi con la reclamata ordinanza sia nei giudizi pendenti dinanzi il Tribunale (RG 645/2024 e 6759/20245) il contratto di appalto Rep.
n. 68627 in data 13/01/2021 è pacificamente risolto e l'Amministrazione comunale è rientrata nella disponibilità dell'impianto sportivo di cui trattasi sulla base di un provvedimento di sgombero eseguita nei confronti della società reclamante che occupava abusivamente l'impianto, pur non avendone diritto. Ha aggiunto che il procedimento amministrativo conclusosi con la citata DD 3307 è legittimo in quanto l'art. 108, c. 3, del d.lgs. 50/2016, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione
3 appaltante l'accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma e, nel caso in cui l'istruttoria avviata con la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, svolta dal R.U.P., avvalori l'esistenza di un inadempimento della controparte, la PA adotta la decisione di dichiarare la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del Giudice ordinario;
2) è stato lo stesso reclamante ad abbandonare il cantiere fin dal marzo 2024 e a chiedere la risoluzione del contratto;
il contratto de quo è stato pacificamente risolto e si tratta di
Contr circostanza non contestata fra le parti;
non deteneva legittimamente il cantiere;
inoltre, non può ritenersi attuato uno spoglio “violento e clandestino”, atteso che il Comune ha comunicato al reclamante l'avvio del procedimento di sgombero conclusosi con l'ordinanza
DD 4850 adottata il 2.9.2024;
3) il bene immobile è classificato quale bene del patrimonio indisponibile e, pertanto, soggiace alla disciplina di cui all'art. 826 ss c.c. e, in particolare, alle prescrizioni di cui all'art. 828 c.c., con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 823, comma 2, c.c. Ed invero, sono stati esercitati, in autotutela, i poteri attribuiti in relazione al patrimonio indisponibile, con emissione di un'ordinanza di sgombero, rispettando i canoni procedimentali,
e detta ordinanza non è stata impugnata davanti al Giudice Amministrativo nei termini decadenziali all'uopo prescritti.
Ha dunque concluso per il rigetto del reclamo. In subordine, ha proposto reclamo incidentale condizionato ed ha chiesto che venga accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo.
Così riassunte le posizioni delle parti, si evidenzia che:
1) con D.D. n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Nico Sapio, via dei Reggio
n. 10, e sono state individuate le modalità di gara per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del
D.lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € 4.477.866,50, di cui € 4.172.073,69 per lavori, € 105.146,63 per oneri della sicurezza, € 102.146,18 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso ed € 98.500,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento, soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.; i costi stimati della manodopera erano pari a €
1.616.401,68 pari al 38,74%;
2. con D.D. n. 2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'odierna società reclamante e, in data 13.01.2021, è stato stipulato il contratto
4 con l'impresa appaltatrice, con repertorio n. 68627, riguardante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto;
3. in data 22.06.2021, i lavori in oggetto sono stati consegnati in via definitiva e accettati dal senza riserve, con fine dei lavori prevista, in virtù dei 560 giorni contrattuali, per il Parte_1
giorno 3.1.2023;
4. in corso d'opera, il ritenuto sussistente l'inadempimento del Controparte_1
, ha avviato il procedimento per la risoluzione di diritto del contratto di appalto di cui Parte_1
trattasi, intervenuta, poi, in forza della Determinazione Dirigenziale 3307 adottata il 19.06.2024 ed esecutiva dal 20.06.2024 (sub doc. 7, fascicolo cautelare RG 9396/2024). Con tale DD, il quale Stazione Appaltante, ha disposto, tra l'altro: “
2. di dare atto che le Controparte_1
gravi inadempienze contrattuali riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del
Procedimento da parte del con sede Parte_3
in VIA C. DI MARZABOTTO n. 47, 47922 RIMINI (RN) Codice Fiscale e Partita IVA
, nell'esecuzione dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori P.IVA_1 di riqualificazione dell'impianto sportivo Nico Sapio, via dei Reggio, n. 10, integrano CP_1
i presupposti per l'applicazione dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 12 del contratto di appalto, punti 1, 3, 4 e 5, sussistendo gli estremi per la risoluzione del contratto in danno;
3. di avvalersi, altresì, della facoltà di risoluzione di cui all'articolo 5 “Penale per i ritardi” del contratto di appalto, in quanto l'importo della penale supera il 10% dell'importo contrattuale;
4. di disporre, pertanto, la risoluzione in danno per grave inadempimento dell'reclamante del contratto di appalto repertorio n. 68627, in data 13.01.2021.;
5. di dare atto che alla dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento conseguono tutti gli effetti ulteriori derivanti dalla rilevata qualificazione di gravità dell'inadempimento e dell'irregolarità”; ed ancora: “12. di disporre che il Direttore dei Lavori, con preavviso di 20
(venti) giorni nei confronti dell'reclamante, curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 13. di riservarsi ogni determinazione per valutare i danni subiti e subendi dall'Amministrazione e altresì ogni azione risarcitoria rispetto ai danni che saranno accertati e agli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale”;
5. con successiva nota prot. 0311118.U in data 20/06/2024 (v. doc. 8, fascicolo cautelare RG
9396/2024) il ha convocato l'impresa reclamante in data 10/07/2024 ore Controparte_1
10.00 presso il cantiere oggetto dell'appalto per l'avvio della redazione dello stato di consistenza di cui all'art. 108, comma 6, D. Lgs. 50/2016. Con comunicazione a mezzo PEC,
5 nota prot. 352917 del 9.7.2024 (v. doc. 9, fascicolo cautelare RG 9396/2024), il ha Parte_1
comunicato al di aver depositato, in data 4.7.2024, ricorso per accertamento tecnico CP_1
preventivo in corso di causa ex artt. 696 e 699 c.p.c. con udienza fissata per il giorno 23.07.2024, diffidando il “dall'accedere in cantiere il giorno 10 luglio 2024 e non alterare lo stato CP_1 dei luoghi”. In data 10.07.2024, alle ore 10, il Direttore Lavori, Ing. il RUP, Arch. Per_2
, il Direttore Operativo, Geom. e due testimoni (agenti di Polizia Locale) si Per_3 Pt_4 sono recati sui luoghi di cantiere, constatando l'assenza del nonché la chiusura del Parte_1 cantiere, da parte del reclamante, con l'apposizione di un lucchetto al cancello d'ingresso, come da verbale di constatazione corredato da relativo dossier fotografico (v. doc. 10, fascicolo cautelare RG 9396/2024);
Contr 6. è stato nuovamente invitato, senza esito, a presentarsi sui luoghi di cantiere per i medesimi incombenti e/o per la consegna delle chiavi del lucchetto posto dallo stesso al cancello di ingresso per la data del 12.07.2024 (v. doc. 11 e doc. 12, fascicolo cautelare RG
9396/2024);
7. il si è costituito, in data 15/07/2024, nel procedimento per ATP sopra detto (v. CP_1
doc. 13, fascicolo cautelare RG 9396/2024), nel corso del quale è stato nominato il CTU e formulato il relativo quesito. Come attestato dallo stesso CTU, Ing. con comunicazione Per_4
a mezzo e-mail del 13/08/2024, “lo stato dei luoghi al 02/08/2024 è stato constatato, fotografato e verificato in contraddittorio tra le parti oltre che rilevato con modello a nuvola di punti, per cui lo stato del cantiere al 2 agosto 2024 è ben definito” (v. doc. 16, fascicolo cautelare RG 9396/2024). Con provvedimento del 2/9/2024, il Giudice designato, confermando il quesito peritale “da intendersi quale descrizione dello stato dei luoghi con descrizione fotografica, documentale e metrica del cantiere al fine del suo rilascio”, ha evidenziato di aver
“già delimitato l'oggetto del quesito peritale indicando l'opportunità di un “accertamento tecnico che permette di descrivere lo stato dei luoghi, contabilizzare i lavori (e riscontrare eventuali vizi per come indicati dall'ente appaltante) e permettere così il rilascio del cantiere
e la prosecuzione dei lavori con altra impresa”, ha precisato che “per quanto riguarda eventuali vizi del progetto esecutivo essi potranno essere esaminati nel giudizio di merito, essendo un accertamento prettamente documentale (e che richiede un preliminare vaglio giuridico non possibile in questa sede)” (v. doc. 18, fascicolo cautelare RG 9396/2024);
8) con nota prot. 420726 del 16.08.2024 (v. doc. 19, fascicolo cautelare RG 9396/2024) il
Contr Comune ha diffidato - al ripiegamento del cantiere in oggetto e al rilascio dell'impianto sportivo “Nico Sapio” e delle aree di sua pertinenza, liberandoli da persone e/o cose;
- al ritiro del materiale impiantistico depositato dal reclamante in cantiere in data 10/04/2024, come da
6 nota Prot. 09/04/2024.0183190.E (v. doc. 20, fascicolo cautelare RG 9396/2024), e non accettato dalla stazione appaltante, come risulta da nota Prot. 10/04/2024.0183735.U (v. doc.
21, fascicolo cautelare RG 9396/2024), per quanto effettivamente presente in loco.
Preavvertendo, contestualmente, il reclamante “che, in caso di inadempimento da parte del reclamante, il assumerà tutte le iniziative meglio viste di ordine penale e/o Controparte_1 civile e/o amministrativo, a tutela dei propri diritti e legittimi interessi”;
9) con la Determinazione Dirigenziale 4850 adottata il 2/9/2024 (v. doc. 22, fascicolo cautelare RG 9396/2024) è stato dunque ordinato al lo sgombero dell'Impianto e Parte_1
delle aree di cantiere per il 3/9/2024. Essendo tale ordine rimasto inevaso, il ha fatto CP_1
accesso alle aree in oggetto (v. doc. 23, fascicolo cautelare RG 9396/2024).
Ciò posto, l'art. 108, co. 3, del d.lgs. 50/2016 delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l'accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, id est il “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, e, nel caso in cui l'istruttoria avviata con la “contestazione degli addebiti all'appaltatore” , svolta dal R.U.P., avvalori l'esistenza di un inadempimento della controparte, la PA adotta la decisione di dichiarare la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del Giudice ordinario.
I contratti di appalto di opere pubbliche costituiscono, infatti, fattispecie negoziali in cui, pur collocandosi le parti in una posizione di tendenziale parità, dalla quale deriva la titolarità, nella fase di esecuzione del contratto, di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del Giudice ordinario (ex plurimis, Cass. n. 489/2019), la pubblica amministrazione conserva speciali poteri di autotutela, a tutela dell'interesse pubblico di cui è depositaria, che giustificano, in deroga alla disciplina di diritto comune, anche la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa e soggetta al controllo giurisdizionale in via meramente eventuale e successiva, su iniziativa della controparte.
Nella specie, il come sopra riportato, ha dapprima avviato il Controparte_1
procedimento per la risoluzione di diritto del contratto di appalto di cui trattasi, intervenuta, poi, in forza della Determinazione Dirigenziale 3307 adottata il 19.06.2024 ed esecutiva dal
20.06.2024, e successivamente, con la Determinazione Dirigenziale 4850 adottata il 2/9/2024, ha ordinato al lo sgombero dell'Impianto e delle aree di cantiere per il 3/9/2024. Parte_1
7 La riconsegna è stata richiesta quale conseguenza della risoluzione dichiarata ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, ed è giustificata in considerazione di quanto previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 108, che viene richiamato espressamente. La fattispecie, quindi, si inscrive nell'ambito applicativo del comma 9 dell'art. 108, d.lgs. n. 50 del
2016 prevede che “nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato
a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”. La disposizione che precede, dunque, prevede e disciplina compiutamente l'obbligo dell'appaltatore di restituzione dell'area di cantiere, non solo imponendo allo stesso di provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante, quale conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, ma attribuisce espressamente il diritto alla stazione appaltante “in caso di mancato rispetto del termine assegnato” di provvedere “d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese”. La disposizione, quindi, attribuisce alla stazione appaltante un diritto all'”autotutela privata”, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2907, comma 1, c.c., secondo il quale alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte. A conferma di ciò, e ad ulteriore maggiore tutela della stazione appaltante, la disposizione consente l'attuazione coattiva diretta del diritto di credito che precede anche nel caso di “eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze”, mediante il deposito di cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o la prestazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. All'appaltatore, quindi, non residua altro diritto se non quello di richiedere il risarcimento del danno.
8 Da quanto precede emerge con evidenza che la posizione fatta valere dal Controparte_1
è quella di titolare del diritto alla restituzione dell'area di cantiere, ad esso spettante, in particolare, in forza della sopra ricordata previsione del comma 9 dell'art. 108, la quale, come detto, attribuisce all'Ente una particolare tutela “rafforzata” consentendogli di procedere all'attuazione coattiva del diritto alla restituzione, mediante, quindi, anche l'apprensione diretta dell'area di cantiere. E non è sufficiente a mutare la qualificazione della pretesa vantata dal e, quindi, la natura dell'atto impugnato, il riferimento, parimenti contenuto CP_1 nell'ordinanza, all'art. 823 c.c. e alla natura indisponibile del bene pubblico sul quale è collocata l'area di cantiere. Infatti, l'atto posto in essere dal non rientra nell'ambito Controparte_1 dell'attività di autotutela esecutiva “autoritativa”, ma va qualificato in termini di autotutela esecutiva di natura privatistica, autorizzata “ad hoc” dalla previsione di legge di cui al comma
9 dell'art. 108, d.lgs. n. 50 del 2016.
La risoluzione e la successiva apprensione del cantiere, come conseguenza di diritto, conducono dunque a negare la sussistenza del fumus del ricorso ex art. 1168 c.c. proposto dall'odierno reclamante, con il conseguente rigetto del reclamo e la conferma, seppure con diversa motivazione, dell'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 5.2.2025.
Le spese di lite vanno poste a carico del reclamante soccombente nella misura liquidata in dispositivo nei valori medi, in attuazione del DM 147/2022, avuto riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data
5.2.2025; condanna il , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, delle spese di lite che liquida in € 3.228,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Genova, 9.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Mainella dott.ssa Ada Lucca
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