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Art. 59. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 51
- 1. Decreto semplificazioni: le modifiche al procedimento amministrativoAccesso limitatoFabrizio D'Alessandri · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2021 · 2.5149746
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/12/2017, n. 2031Provvedimento: […] tale conclusione trova, inoltre, coerente conferma sia nella previsione di cui all'art. 59 comma 1 del medesimo Codice dei contratti pubblici, che nel vietare in generale il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori esclude, tra l'altro, proprio i casi di affidamento in concessione, […] A tale ultimo riguardo, il Tribunale ritiene che non possa legittimamente affermarsi che l'art. 59 del Codice dei Contratti pubblici del 2016, unitamente agli artt. 164 e 165 del medesimo Codice, se interpretati nel senso di consentire anche per le concessioni di lavori, di procedere all'affidamento sulla base della sola progettazione di livello preliminare, […]Leggi di più...
- art. 23 del Codice degli Appalti pubblici·
- sospensione di efficacia degli atti amministrativi·
- art. 173 del Codice degli Appalti·
- compatibilità con la normativa sugli appalti pubblici·
- art. 91 c.p.c.·
- carenza di legittimazione·
- interesse a ricorrere·
- impugnazione bandi di gara·
- progettazione definitiva ed esecutiva·
- spese di lite·
- eccesso di potere·
- concessioni di lavori·
- esecuzione dei lavori·
- violazione dei principi generali dell'affidamento degli appalti·
- proroga dei termini di presentazione delle offerte