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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 659\21 r.g., vertente
TRA
Sig.ra n. 06.11.1939 in Messina, ivi residente in [...]
Panoramica dello Stretto n. 480, 98168, c.f.: “ ” che C.F._1 agisce in proprio e n.q. di esercente l'amministrazione di sostegno 404 cc sul marito Sig. n.28.01.1938 in Rometta e residente in [...]
Panoramica dello Stretto 480, 98168 c.f.: ”; 3) Sig.ra C.F._2
, n.23.05.1970 in Messina e residente in [...]di Padova, p.tta Parte_2
La Marmora 6/16, c.f.: “ ; 4) Sig. , n. C.F._3 Parte_3
11.05.1975 in Messina e residente in [...], c.f.:”
”; tutti rappresentati e difesi dall'Avv Giuseppe Saya c.f. C.F._4
come da procura in atti e relativa elezione di C.F._5
domicilio ivi indicata, pec: Email_1
Appellanti
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Viale San Martino 116, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Picciolo in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di risposta del giudizio pec Email_2 Appellato Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 cpc del Tribunale di Messina emessa in data 12.07.2021 e pubblicata in data
13.07.2021.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 20.05.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.09.2021 , , Parte_1 Persona_1 [...]
hanno impugnato davanti a questa Corte, Pt_2 Parte_3
nei confronti di la sentenza indicata Controparte_2
in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile le domande dei ricorrenti condannando gli stessi in solido al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta la domanda con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.11.2021 si costituiva
[...]
la quale contestava i motivi di gravame e Controparte_2
ne chiedeva il rigetto.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa
Corte del 21.01.2022 la causa veniva rinviata alla data del
20.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per meglio per meglio comprendere la vicenda in esame è opportuno ripercorrere i fatti che hanno dato origine al presente giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 1139\2007 lo otteneva Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento della somma di E 6.690,00 oltre spese nei confronti degli odierni appellanti a titolo di penale per avere essi violato la condizione di mandato immobiliare esclusivo avente ad oggetto la vendita di un loro immobile.
Gli ingiunti opponevano il decreto ingiuntivo facendo valere le ragioni posti a fondamento dell'opposizione per contestare il credito.
Il Tribunale adito dichiarava improcedibile l'opposizione per essere stata iscritta al ruolo tardivamente.
Avverso la sentenza gli opponenti proponevano impugnazione e la
Corte d'appello condividendo le motivazioni del primo giudice rigettava l'appello.
Con ulteriore giudizio ex art. 702 ter cpc gli odierni appellanti adivano il giudice affinché venissero esaminati nel merito le ragioni poste a fondamento della contestazione del credito portato dal D.I. e vantato dallo affermando che le statuizioni Controparte_2
delle precedenti sentenze di opposizione al decreto ingiuntivo erano state emesse soltanto con riguardo al rito e non anche al merito delle domande ivi formulate.
Pertanto gli odierni appellanti introducono il presente giudizio per ottenere una statuizione nel merito affermando che:
1) il contratto di mediazione mobiliare stipulato con ARTA immobiliare per cui avrebbero violato la clausola di esclusiva, e da cui deriva la somma per cui l'appellata ha ottenuto il D.I. su cui non v'è stato alcun vaglio giurisdizionale nel merito nè contraddittorio, era stato revocato;
2) che non c'era stata pertanto violazione alcuna clausola dell'esclusiva;
3) c) che non c'era diritto alcuno al pagamento della penale;
4) d) che nulla era dovuto all'appellata ancorchè a titolo di penale, non avendo la stessa procurato utilità patrimoniale alcuna agli odierni appellanti;
5) che lo stesso calcolo della penale era errato e confuso;
6) f) che in capo alla Sig.ra mancava la legittimazione Parte_1
passiva, non essendo stata mai proprietaria dell'immobile di cui in oggetto;
7) g) che mancava la firma del contratto da parte di uno degli opponenti.
Il primo giudice con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili le domande per essere coperte dal giudicato del decreto ingiuntivo n. 1139\2007 divenuto esecutivo per tardiva costituzione degli opponenti .
Con il presente gravame gli appellanti ripropongono i motivi sopra elencati e chiedono che la Corte si pronunci sul merito.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 21.01.2022.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che << Il Tribunale ha disatteso la questione di merito e le conclusioni,” riproposte sul fondamento dei motivi del ricorso ex art 702 bis cpc, della reiterabilità della domanda non coperta da giudicato sostanziale;
ponendo ad oggetto dell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c.” portata del giudicato del d.i. cit. quando nella fattispecie v'è una sentenza con contenuto processuale od in rito, e pertanto non munita dell'efficacia esterna del giudicato >>
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che << parte resistente benchè abbia eccepito il passaggio in giudicato delle sentenze rese in altri giudizi, avrebbe dovuto fornire la prova delle pronunzie munite dell'attestazione di cancelleria da cui dipende la stessa conoscibilità da parte del Tribunale del giudicato esterno pur eccepito, e senza la quale lo stesso rilievo d'ufficio da parte del
Giudice è viziato irrimediabilmente >>
Con il terzo motivo lamenta che la statuizione del primo giudice secondo cui “ l'effetto di giudicato che acquista il decreto non oppostosi estende a tutto il dedotto e deducibile che poteva essere fatto valere in sede di opposizione “ varrebbe solo per l'ipotesi di mancata opposizione e non invece per il caso di tardività dell'iscrizione a ruolo. Richiama inoltre la giurisprudenza della
Cassazione che consente, in caso di accoglimento parziale della domanda posta nel DI la possibilità di proporre la domanda non accolta con autonomo giudizio. Chiede quindi l'ammissibilità delle domande e la pronuncia nel merito.
Replica l'appellata contestando gli argomenti avversi ed eccependo il principio del ne bis in idem sulle domande proposte con il giudizio che ci riguarda e coperte da precedente giudicato.
Chiede quindi il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante ai sensi dell'art 96 cpc . L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non è contestato che il DI n. 1139\2007 è divenuto esecutivo per tardiva iscrizione del giudizio di opposizione.
In questa sede vanno esaminate le conseguenze della esecutività del
DI rispetto alle domande formulate con il presente giudizio incoato ex art 702 ter cpc avente ad oggetto i motivi di opposizione al credito portato dal D.I .
In primo luogo osserva la Corte che le sentenze emesse nei precedenti giudizi contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti sono statuizioni che hanno esaminato le domande formulate dagli opponenti dichiarandole già coperte da giudicato.
La Cassazione richiamata dal primo giudice per supportare la statuizione di inammissibilità delle domande , contrariamente all'assunto degli appellanti, non si riferisce solo alle conseguenze della mancata opposizione al DI ma le ribadisce anche per l'ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione.
Con recente sentenza ( Cass. civ. n. 25518\2024) la Suprema Corte ha infatti affermato che “ Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.”
Non è pertinente infine la giurisprudenza richiamata dagli appellanti nel terzo motivo a supporto della proponibilità delle domande , poiché essa riguarda la diversa ipotesi di decreto ingiuntivo con cui sono state accolte parzialmente le domande del creditore e dichiarate riproponibile con autonomo giudizio.
Nel caso in esame invece l'accertamento del credito coprendo il dedotto ed il deducibile riferito al rapporto sottostante, non consente l'autonomo giudizio per fare valere domande coperte dal giudicato.
La Cassazione ha infatti chiarito che “ Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo
l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. ( Cass. Civ.
4600\2024). Con l'azione promossa gli opponenti invece intendono fare valere ragioni di contestazione del credito non sopravvenuto al decreto ingiuntivo.
Neanche il richiamo all'intervento delle sezioni Unite ( n. 9479\23 ) che parte appellante espone in comparsa conclusionale a sostegno dell'accoglimento della domanda e della mancata efficacia di giudicato del DI, è pertinente.
Infatti le Sezioni Unite con la citata sentenza intervengono sulla rilevabilità d'ufficio sull'abusivo riempimento di clausole a tutela del consumatore ma le tutele indicate dalle sezioni Unite non consentono di proporre domande coperte dal giudicato.
La Suprema Corte ha affrontato il problema dei decreti ingiuntivi , non opposti, ed emanati a fronte del dedotto abusivo riempimento di clausole vessatorie, senza il contraddittorio sul punto non previsto per la fase monitoria.
In tali ipotesi la Suprema Corte ha chiarito che “ l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del “caso fortuito o forza maggiore”, la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione è stato destinatario “
E pertanto ha affermato la Corte : << In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione
(G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
A tal fine, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello strutturalmente deformalizzato (artt. 484- 487
c.p.c.) –, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto. In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c. (nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente o intervenuto a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto. All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione.
Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito >>
Il rimedio previsto dalla citata sentenza quindi non è quello di poter instaurare un nuovo giudizio ma di eccepire avanti giudice dell'esecuzione l'abusivo riempimento della clausola ed essere rimessi in termini per l'opposizione tardiva durante la procedura esecutiva ( peraltro pendente nella fattispecie in esame ) dal GE.
Va pertanto condivisa la statuizione del primo giudice che con motivazione esaustiva ha dichiarato inammissibili le domande.
Va altresì rigettata la domanda di condanna ex art 96 cpc non ravvisandosi nella fattispecie gli elementi costitutivi del dolo o della colpa grave.
3.Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in solido e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM
147\22, valore della causa ( E.5.201- E 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art 702 cpc emessa Parte_4
dal Tribunale di Messina, anche nei confronti di così Controparte_2
decide:
a) rigetta l'appello ;
b) Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc;
c) Condanna gli appellanti in solido alle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di E 5.809,00 di cui E
1134,00 per fase studio, E 921,00 per fase introduttiva E
1.843,00 per trattazione ed E. 1.911,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) Da atto che gli appellanti, in solido, in quanto soccombente ut supra sono tenuti al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) della I sezione in data 04.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 659\21 r.g., vertente
TRA
Sig.ra n. 06.11.1939 in Messina, ivi residente in [...]
Panoramica dello Stretto n. 480, 98168, c.f.: “ ” che C.F._1 agisce in proprio e n.q. di esercente l'amministrazione di sostegno 404 cc sul marito Sig. n.28.01.1938 in Rometta e residente in [...]
Panoramica dello Stretto 480, 98168 c.f.: ”; 3) Sig.ra C.F._2
, n.23.05.1970 in Messina e residente in [...]di Padova, p.tta Parte_2
La Marmora 6/16, c.f.: “ ; 4) Sig. , n. C.F._3 Parte_3
11.05.1975 in Messina e residente in [...], c.f.:”
”; tutti rappresentati e difesi dall'Avv Giuseppe Saya c.f. C.F._4
come da procura in atti e relativa elezione di C.F._5
domicilio ivi indicata, pec: Email_1
Appellanti
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Viale San Martino 116, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Picciolo in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di risposta del giudizio pec Email_2 Appellato Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 cpc del Tribunale di Messina emessa in data 12.07.2021 e pubblicata in data
13.07.2021.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 20.05.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12.09.2021 , , Parte_1 Persona_1 [...]
hanno impugnato davanti a questa Corte, Pt_2 Parte_3
nei confronti di la sentenza indicata Controparte_2
in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile le domande dei ricorrenti condannando gli stessi in solido al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta la domanda con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.11.2021 si costituiva
[...]
la quale contestava i motivi di gravame e Controparte_2
ne chiedeva il rigetto.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa
Corte del 21.01.2022 la causa veniva rinviata alla data del
20.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per meglio per meglio comprendere la vicenda in esame è opportuno ripercorrere i fatti che hanno dato origine al presente giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 1139\2007 lo otteneva Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento della somma di E 6.690,00 oltre spese nei confronti degli odierni appellanti a titolo di penale per avere essi violato la condizione di mandato immobiliare esclusivo avente ad oggetto la vendita di un loro immobile.
Gli ingiunti opponevano il decreto ingiuntivo facendo valere le ragioni posti a fondamento dell'opposizione per contestare il credito.
Il Tribunale adito dichiarava improcedibile l'opposizione per essere stata iscritta al ruolo tardivamente.
Avverso la sentenza gli opponenti proponevano impugnazione e la
Corte d'appello condividendo le motivazioni del primo giudice rigettava l'appello.
Con ulteriore giudizio ex art. 702 ter cpc gli odierni appellanti adivano il giudice affinché venissero esaminati nel merito le ragioni poste a fondamento della contestazione del credito portato dal D.I. e vantato dallo affermando che le statuizioni Controparte_2
delle precedenti sentenze di opposizione al decreto ingiuntivo erano state emesse soltanto con riguardo al rito e non anche al merito delle domande ivi formulate.
Pertanto gli odierni appellanti introducono il presente giudizio per ottenere una statuizione nel merito affermando che:
1) il contratto di mediazione mobiliare stipulato con ARTA immobiliare per cui avrebbero violato la clausola di esclusiva, e da cui deriva la somma per cui l'appellata ha ottenuto il D.I. su cui non v'è stato alcun vaglio giurisdizionale nel merito nè contraddittorio, era stato revocato;
2) che non c'era stata pertanto violazione alcuna clausola dell'esclusiva;
3) c) che non c'era diritto alcuno al pagamento della penale;
4) d) che nulla era dovuto all'appellata ancorchè a titolo di penale, non avendo la stessa procurato utilità patrimoniale alcuna agli odierni appellanti;
5) che lo stesso calcolo della penale era errato e confuso;
6) f) che in capo alla Sig.ra mancava la legittimazione Parte_1
passiva, non essendo stata mai proprietaria dell'immobile di cui in oggetto;
7) g) che mancava la firma del contratto da parte di uno degli opponenti.
Il primo giudice con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili le domande per essere coperte dal giudicato del decreto ingiuntivo n. 1139\2007 divenuto esecutivo per tardiva costituzione degli opponenti .
Con il presente gravame gli appellanti ripropongono i motivi sopra elencati e chiedono che la Corte si pronunci sul merito.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 21.01.2022.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che << Il Tribunale ha disatteso la questione di merito e le conclusioni,” riproposte sul fondamento dei motivi del ricorso ex art 702 bis cpc, della reiterabilità della domanda non coperta da giudicato sostanziale;
ponendo ad oggetto dell'ordinanza ex art 702 ter c.p.c.” portata del giudicato del d.i. cit. quando nella fattispecie v'è una sentenza con contenuto processuale od in rito, e pertanto non munita dell'efficacia esterna del giudicato >>
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che << parte resistente benchè abbia eccepito il passaggio in giudicato delle sentenze rese in altri giudizi, avrebbe dovuto fornire la prova delle pronunzie munite dell'attestazione di cancelleria da cui dipende la stessa conoscibilità da parte del Tribunale del giudicato esterno pur eccepito, e senza la quale lo stesso rilievo d'ufficio da parte del
Giudice è viziato irrimediabilmente >>
Con il terzo motivo lamenta che la statuizione del primo giudice secondo cui “ l'effetto di giudicato che acquista il decreto non oppostosi estende a tutto il dedotto e deducibile che poteva essere fatto valere in sede di opposizione “ varrebbe solo per l'ipotesi di mancata opposizione e non invece per il caso di tardività dell'iscrizione a ruolo. Richiama inoltre la giurisprudenza della
Cassazione che consente, in caso di accoglimento parziale della domanda posta nel DI la possibilità di proporre la domanda non accolta con autonomo giudizio. Chiede quindi l'ammissibilità delle domande e la pronuncia nel merito.
Replica l'appellata contestando gli argomenti avversi ed eccependo il principio del ne bis in idem sulle domande proposte con il giudizio che ci riguarda e coperte da precedente giudicato.
Chiede quindi il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante ai sensi dell'art 96 cpc . L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non è contestato che il DI n. 1139\2007 è divenuto esecutivo per tardiva iscrizione del giudizio di opposizione.
In questa sede vanno esaminate le conseguenze della esecutività del
DI rispetto alle domande formulate con il presente giudizio incoato ex art 702 ter cpc avente ad oggetto i motivi di opposizione al credito portato dal D.I .
In primo luogo osserva la Corte che le sentenze emesse nei precedenti giudizi contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti sono statuizioni che hanno esaminato le domande formulate dagli opponenti dichiarandole già coperte da giudicato.
La Cassazione richiamata dal primo giudice per supportare la statuizione di inammissibilità delle domande , contrariamente all'assunto degli appellanti, non si riferisce solo alle conseguenze della mancata opposizione al DI ma le ribadisce anche per l'ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione.
Con recente sentenza ( Cass. civ. n. 25518\2024) la Suprema Corte ha infatti affermato che “ Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.”
Non è pertinente infine la giurisprudenza richiamata dagli appellanti nel terzo motivo a supporto della proponibilità delle domande , poiché essa riguarda la diversa ipotesi di decreto ingiuntivo con cui sono state accolte parzialmente le domande del creditore e dichiarate riproponibile con autonomo giudizio.
Nel caso in esame invece l'accertamento del credito coprendo il dedotto ed il deducibile riferito al rapporto sottostante, non consente l'autonomo giudizio per fare valere domande coperte dal giudicato.
La Cassazione ha infatti chiarito che “ Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo
l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. ( Cass. Civ.
4600\2024). Con l'azione promossa gli opponenti invece intendono fare valere ragioni di contestazione del credito non sopravvenuto al decreto ingiuntivo.
Neanche il richiamo all'intervento delle sezioni Unite ( n. 9479\23 ) che parte appellante espone in comparsa conclusionale a sostegno dell'accoglimento della domanda e della mancata efficacia di giudicato del DI, è pertinente.
Infatti le Sezioni Unite con la citata sentenza intervengono sulla rilevabilità d'ufficio sull'abusivo riempimento di clausole a tutela del consumatore ma le tutele indicate dalle sezioni Unite non consentono di proporre domande coperte dal giudicato.
La Suprema Corte ha affrontato il problema dei decreti ingiuntivi , non opposti, ed emanati a fronte del dedotto abusivo riempimento di clausole vessatorie, senza il contraddittorio sul punto non previsto per la fase monitoria.
In tali ipotesi la Suprema Corte ha chiarito che “ l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e (specialmente) il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine configurino un'ipotesi riconducibile alla previsione normativa del “caso fortuito o forza maggiore”, la quale dà facoltà al debitore consumatore, sebbene destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo, di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo della cui rituale notificazione è stato destinatario “
E pertanto ha affermato la Corte : << In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione
(G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
A tal fine, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello strutturalmente deformalizzato (artt. 484- 487
c.p.c.) –, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto. In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c. (nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente o intervenuto a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto. All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione – che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria - può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione.
Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito >>
Il rimedio previsto dalla citata sentenza quindi non è quello di poter instaurare un nuovo giudizio ma di eccepire avanti giudice dell'esecuzione l'abusivo riempimento della clausola ed essere rimessi in termini per l'opposizione tardiva durante la procedura esecutiva ( peraltro pendente nella fattispecie in esame ) dal GE.
Va pertanto condivisa la statuizione del primo giudice che con motivazione esaustiva ha dichiarato inammissibili le domande.
Va altresì rigettata la domanda di condanna ex art 96 cpc non ravvisandosi nella fattispecie gli elementi costitutivi del dolo o della colpa grave.
3.Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in solido e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM
147\22, valore della causa ( E.5.201- E 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art 702 cpc emessa Parte_4
dal Tribunale di Messina, anche nei confronti di così Controparte_2
decide:
a) rigetta l'appello ;
b) Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc;
c) Condanna gli appellanti in solido alle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di E 5.809,00 di cui E
1134,00 per fase studio, E 921,00 per fase introduttiva E
1.843,00 per trattazione ed E. 1.911,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) Da atto che gli appellanti, in solido, in quanto soccombente ut supra sono tenuti al versamento dell'ulteriore contributo.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) della I sezione in data 04.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini