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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2024 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Nota Parte_1 Parte_2 Parte_3
Giuseppe, attori contro con il patrocinio dell'avv. Ieva Alessandro, CP_1
convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 12.03.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato , e hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare CP_1
e dichiarare che il convenuto ha illegittimamente occupato l'abitazione sita in Adelfia alla via
Modigliani n.7, dalla data del decesso del genitore , 21.07.2021, sino alla data di Persona_1
consegna delle chiavi, avvenuta in data 11.07.2023; accertare e dichiarare che il valore di mercato del canone mensile per le locazioni per tale tipo di abitazione è pari ad Euro 850,00 mensili;
condannare il convenuto al pagamento, in favore degli attori, di un importo a titolo di canone mensile
e/o indennizzo per il periodo dal 21.07.2021 all'11.07.2023; quantificare nella somma di Euro
21.250,00 l'importo dovuto per il periodo che va dal 21.07.2021 all'11.07.2023 (euro 850,00- pari al canone mensile medio per il tipo di abitazione e il luogo di ubicazione- x 25 mesi, durata dell'occupazione illegittima); accertare e dichiarare che di tale importo, il 50% spetta agli attori
(quindi Euro 10.635,00), e che detto importo dovrà essere diviso tra i tre attori (quindi Euro 3.541,66 per ognuno degli attori).
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato: di essere fratelli ed eredi dei defunti genitori e , proprietari dell'immobile sito in Adelfia (BA) alla Via Modigliani n.7 Per_2 Persona_1 rispettivamente deceduti l'01.03.2021 ed il 21.07.2021; che in occasione del decesso della moglie,
redigeva testamento nel quale manifestava la volontà di ripartire la proprietà del suddetto Persona_1
immobile mediante attribuzione di una metà al figlio e della ulteriore metà ai restanti figli;
di CP_1
aver chiesto al convenuto, a seguito della morte dei genitori, la consegna di copia delle chiavi dell'immobile, senza ottenere riscontro;
di aver instaurato innanzi al Tribunale di Bari, con ricorso depositato il 15.02.2022, giudizio finalizzato alla reintegra nel possesso del bene;
che con ordinanza di accoglimento del 12.05.2022 veniva ordinata: “ (…)a la consegna, alla parte CP_1
ricorrente, entro 15 giorni dalla comunicazione al proprio difensore, di una copia delle chiavi relative all'intero fabbricato sito in Adelfia, Via Modigliani n.7, individuato n. catasto al fg. 16, part.lla 2149, sub 1, Cat. C/6, Classe 4, Consistenza 12 mq., e fg. 16, part.lla 2149 sub 4, Cat. A/2,
Classe 3, Consistenza 8,5”; che in data 19.05.2023 veniva reiterata al convenuto, a mezzo PEC, la richiesta di consegna delle chiavi, a cui il convenuto ottemperava solo in data 11.7.2023.
Con comparsa depositata il 07.05.2024 si è costituito in giudizio che ha CP_1 contestato la ricostruzione fornita dagli attori e dedotto che l'utilizzo esclusivo del bene, a far data dal 22.07.2021 all'11.07.2023, non aveva comportato alcun danno agli attori;
a sostegno dell'assunto il convenuto ha rappresentato che nel procedimento possessorio questi si erano limitati a richiedere copia delle chiavi dell'appartamento ed ha aggiunto di esser stato il solo ad essersi preso cura dei genitori sino al decesso. Il convenuto ha contestato la quantificazione del canone di locazione dell'immobile operata dai fratelli e formulato domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna dei convenuti in riconvenzionale alla refusione delle spese: sostenute per la registrazione delle volontà testamentarie di entrambi i genitori (quantificate in Euro1.300,00 ed Euro 1.000,00); funerarie (pari ad Euro 500,00 a titolo di acconto e ad Euro 1.000,00 a titolo di saldo); di inumazione della salma del padre (pari ad Euro 180,00); di acconto (pari ad Euro 1.800,00 per l'una e ad Euro
1.800,00 per l'altro) e saldo per le prestazioni rese dalla ditta di onoranze funebri (Euro 1.800,00) il tutto per complessivi euro 9.380,00, da suddividersi tra i fratelli [9.380,00:4 = euro 2.345,00 pro quota] oltre interessi legali.
Il convenuto ha, infine, dedotto che, al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e, dunque, di estinguere qualsivoglia rapporto in essere, presentava istanza di mediazione presso l' senza sortire il risultato sperato a causa dell'assenza ingiustificata dei fratelli. CP_2
ha, dunque, domandato l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: CP_1
“respingere la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni su indicate;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli odierni attori tenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 2.345,00 euro a testa, oltre interessi legali, per tutte le ragioni su esposte, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare gli attori al pagamento della su indicata somma, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore del sig. in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio dagli odierni attori, compensare il credito accertato con le somme vantate dall'odierno convenuto nei loro confronti, per tutte le ragioni su esposte;
condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
All'esito della udienza di prima comparizione, celebrata l'11.09.2024, è stata formulata alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “considerato che: il valore di mercato stimato per la locazione dell'immobile in comunione ereditaria è stato espressamente contestato dal convenuto;
l'attore in riconvenzionale ha formulato, sulla scorta della documentazione fiscale prodotta in atti, istanza di ripetizione delle spese sostenute per le registrazioni testamentarie e le esequie dei genitori gravanti su tutti gli eredi in relazione alle rispettive quote (…) ritenuta opportuna la formulazione della seguente proposta conciliativa: i crediti di cui alla domanda principale e riconvenzionale e le spese di lite integralmente compensati;
abbandono del giudizio”.
Con la richiamata ordinanza si è, altresì, provveduto all'ammissione delle prove articolate dalle parti con il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. in caso di mancata composizione bonaria della lite.
Le parti hanno accettato la formulata proposta, come da comunicazioni depositate in atti il 14.01.2025 ed il 17.01.2025.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2944/2024 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Nota Parte_1 Parte_2 Parte_3
Giuseppe, attori contro con il patrocinio dell'avv. Ieva Alessandro, CP_1
convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 12.03.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato , e hanno citato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “accertare CP_1
e dichiarare che il convenuto ha illegittimamente occupato l'abitazione sita in Adelfia alla via
Modigliani n.7, dalla data del decesso del genitore , 21.07.2021, sino alla data di Persona_1
consegna delle chiavi, avvenuta in data 11.07.2023; accertare e dichiarare che il valore di mercato del canone mensile per le locazioni per tale tipo di abitazione è pari ad Euro 850,00 mensili;
condannare il convenuto al pagamento, in favore degli attori, di un importo a titolo di canone mensile
e/o indennizzo per il periodo dal 21.07.2021 all'11.07.2023; quantificare nella somma di Euro
21.250,00 l'importo dovuto per il periodo che va dal 21.07.2021 all'11.07.2023 (euro 850,00- pari al canone mensile medio per il tipo di abitazione e il luogo di ubicazione- x 25 mesi, durata dell'occupazione illegittima); accertare e dichiarare che di tale importo, il 50% spetta agli attori
(quindi Euro 10.635,00), e che detto importo dovrà essere diviso tra i tre attori (quindi Euro 3.541,66 per ognuno degli attori).
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato: di essere fratelli ed eredi dei defunti genitori e , proprietari dell'immobile sito in Adelfia (BA) alla Via Modigliani n.7 Per_2 Persona_1 rispettivamente deceduti l'01.03.2021 ed il 21.07.2021; che in occasione del decesso della moglie,
redigeva testamento nel quale manifestava la volontà di ripartire la proprietà del suddetto Persona_1
immobile mediante attribuzione di una metà al figlio e della ulteriore metà ai restanti figli;
di CP_1
aver chiesto al convenuto, a seguito della morte dei genitori, la consegna di copia delle chiavi dell'immobile, senza ottenere riscontro;
di aver instaurato innanzi al Tribunale di Bari, con ricorso depositato il 15.02.2022, giudizio finalizzato alla reintegra nel possesso del bene;
che con ordinanza di accoglimento del 12.05.2022 veniva ordinata: “ (…)a la consegna, alla parte CP_1
ricorrente, entro 15 giorni dalla comunicazione al proprio difensore, di una copia delle chiavi relative all'intero fabbricato sito in Adelfia, Via Modigliani n.7, individuato n. catasto al fg. 16, part.lla 2149, sub 1, Cat. C/6, Classe 4, Consistenza 12 mq., e fg. 16, part.lla 2149 sub 4, Cat. A/2,
Classe 3, Consistenza 8,5”; che in data 19.05.2023 veniva reiterata al convenuto, a mezzo PEC, la richiesta di consegna delle chiavi, a cui il convenuto ottemperava solo in data 11.7.2023.
Con comparsa depositata il 07.05.2024 si è costituito in giudizio che ha CP_1 contestato la ricostruzione fornita dagli attori e dedotto che l'utilizzo esclusivo del bene, a far data dal 22.07.2021 all'11.07.2023, non aveva comportato alcun danno agli attori;
a sostegno dell'assunto il convenuto ha rappresentato che nel procedimento possessorio questi si erano limitati a richiedere copia delle chiavi dell'appartamento ed ha aggiunto di esser stato il solo ad essersi preso cura dei genitori sino al decesso. Il convenuto ha contestato la quantificazione del canone di locazione dell'immobile operata dai fratelli e formulato domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna dei convenuti in riconvenzionale alla refusione delle spese: sostenute per la registrazione delle volontà testamentarie di entrambi i genitori (quantificate in Euro1.300,00 ed Euro 1.000,00); funerarie (pari ad Euro 500,00 a titolo di acconto e ad Euro 1.000,00 a titolo di saldo); di inumazione della salma del padre (pari ad Euro 180,00); di acconto (pari ad Euro 1.800,00 per l'una e ad Euro
1.800,00 per l'altro) e saldo per le prestazioni rese dalla ditta di onoranze funebri (Euro 1.800,00) il tutto per complessivi euro 9.380,00, da suddividersi tra i fratelli [9.380,00:4 = euro 2.345,00 pro quota] oltre interessi legali.
Il convenuto ha, infine, dedotto che, al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e, dunque, di estinguere qualsivoglia rapporto in essere, presentava istanza di mediazione presso l' senza sortire il risultato sperato a causa dell'assenza ingiustificata dei fratelli. CP_2
ha, dunque, domandato l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: CP_1
“respingere la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni su indicate;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli odierni attori tenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 2.345,00 euro a testa, oltre interessi legali, per tutte le ragioni su esposte, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare gli attori al pagamento della su indicata somma, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore del sig. in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nel presente giudizio dagli odierni attori, compensare il credito accertato con le somme vantate dall'odierno convenuto nei loro confronti, per tutte le ragioni su esposte;
condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa, in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
All'esito della udienza di prima comparizione, celebrata l'11.09.2024, è stata formulata alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: “considerato che: il valore di mercato stimato per la locazione dell'immobile in comunione ereditaria è stato espressamente contestato dal convenuto;
l'attore in riconvenzionale ha formulato, sulla scorta della documentazione fiscale prodotta in atti, istanza di ripetizione delle spese sostenute per le registrazioni testamentarie e le esequie dei genitori gravanti su tutti gli eredi in relazione alle rispettive quote (…) ritenuta opportuna la formulazione della seguente proposta conciliativa: i crediti di cui alla domanda principale e riconvenzionale e le spese di lite integralmente compensati;
abbandono del giudizio”.
Con la richiamata ordinanza si è, altresì, provveduto all'ammissione delle prove articolate dalle parti con il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. in caso di mancata composizione bonaria della lite.
Le parti hanno accettato la formulata proposta, come da comunicazioni depositate in atti il 14.01.2025 ed il 17.01.2025.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, 12.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco