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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 600/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. DA Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Aci Catena (CT), Via Giovanni Verga n. C.F._1
9, presso lo studio dell'avv. VITELLO VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Piemonte n. 18, presso C.F._2
1 lo studio dell'avv. PATTI GIOVANNI ROSARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a Trecastagni (CT) in data Controparte_1
27/03/2008.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 22/05/2009. Persona_1
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 3661/2021 pronunciato da questo Tribunale il 09/07/2021, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio ed aderendo alle condizioni indicate dalla ricorrente.
All'udienza del 03/10/2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno precisato le conclusioni congiuntamente chiedendo di pronunciare il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti e confermato dalle stesse in udienza.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento del figlio minorenne DA ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra padre e figlio minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento del figlio minorenne DA versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico inerente al figlio minorenne debba essere percepito integralmente dalla ricorrente.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minorenne la figlia minorenne.
La natura della causa e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trecastagni (CT) il 27/03/2008 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) dell'anno 2008, al N. 4,
della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne DA ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e Controparte_1
tenere con sé il figlio minorenne DA compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il resistente contribuisca al Controparte_1
mantenimento del figlio minorenne DA versando a , entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. DA Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. DA Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Aci Catena (CT), Via Giovanni Verga n. C.F._1
9, presso lo studio dell'avv. VITELLO VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via Piemonte n. 18, presso C.F._2
1 lo studio dell'avv. PATTI GIOVANNI ROSARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a Trecastagni (CT) in data Controparte_1
27/03/2008.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 22/05/2009. Persona_1
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con decreto di omologa della separazione consensuale n. 3661/2021 pronunciato da questo Tribunale il 09/07/2021, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio ed aderendo alle condizioni indicate dalla ricorrente.
All'udienza del 03/10/2024 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno precisato le conclusioni congiuntamente chiedendo di pronunciare il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti e confermato dalle stesse in udienza.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento del figlio minorenne DA ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra padre e figlio minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento del figlio minorenne DA versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico inerente al figlio minorenne debba essere percepito integralmente dalla ricorrente.
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per il figlio minorenne la figlia minorenne.
La natura della causa e la definizione congiunta del procedimento consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trecastagni (CT) il 27/03/2008 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) dell'anno 2008, al N. 4,
della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne DA ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e Controparte_1
tenere con sé il figlio minorenne DA compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il resistente contribuisca al Controparte_1
mantenimento del figlio minorenne DA versando a , entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecastagni (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
4 Il Giudice rel. Il Presidente
dott. DA Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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