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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2024, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2741/22 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia, in Napoli, via Latilla n. 18
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Paola Buono, presso la quale elettivamente domicilia, in Boscoreale, via Della Rocca n. 183
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , già dipendente della società odierna appellata, con formale Parte_1 qualifica di impiegato, inquadrato nel V livello ha proposto Organizzazione_1 tempestivo appello avverso la sent. 3452 del 2022 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda tesa al riconoscimento, con le relative differenze retributive maturate, del superiore VI livello, per le mansioni di specialista della sicurezza svolte a decorrere dal novembre 2014.
1 Censurava la pronuncia impugnata, lamentando l'erronea valutazione degli esiti istruttori, emergendo dalle risultanze documentali e dalla prova testimoniale ammessa ed espletata lo svolgimento di attività di concetto particolarmente complesse, che comportavano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità gestionale e professionale nonché adeguata esperienza.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda già proposta con il ricorso di primo grado.
Si costituiva, anche nella presente fase, la resistendo all'appello, del quale Controparte_1 preliminarmente veniva invocata l'improcedibilità, per mancata notifica, unitamente all'atto di appello, del decreto di fissazione dell'udienza.
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa giungeva all'odierna udienza, ove veniva decisa nei termini che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
Va sottolineato che la S.C., nella sua massima espressione (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.
20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996
(S.U. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421
c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Dunque, occorre omettere, per la definizione della controversia in termini di improcedibilità, la notifica sia del ricorso in appello che del decreto di fissazione dell'udienza, laddove nella fattispecie al vaglio mancherebbe solo la notifica di quest'ultimo, il che non è la stessa cosa sul piano dell'instaurazione del contraddittorio, pur sempre avvenuta e peraltro seguita dalla costituzione della controparte.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Lepre sostiene che, al di là della sua qualifica formale di impiegato, inquadrato nel V livello
CCNL, si è sempre occupato delle attività necessarie alla prevenzione e alla protezione dei rischi professionali dei lavoratori, eseguendo, in particolare, la valutazione e l'analisi dei rischi nei cantieri, ove personalmente eseguiva i sopralluoghi (tenendo i contatti con gli organi ispettivi o coordinandosi con il Medico Competente per le viste dei lavoratori), indicando le attività necessarie per la messa in sicurezza, nonché partecipando con il responsabile del servizio alla preparazione del documento valutazione dei rischi. Dette attività, a suo dire, non possono che inquadrarsi nel VI livello del CCNL pulizie multiservizi.
2 Occorre, a tal punto, partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez.
Lav., 22.11.2019 n. 30580).
Nel procedimento al vaglio detta comparazione porta a delineare l'inaccoglibilità della pretesa azionata.
Seguendo le declaratorie del CCNL di riferimento, appartengono al V livello, nel quale il Pt_1
è stato formalmente inquadrato:
“I lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica. Operai: lavoratori che, pur lavorando manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi”.
Appartengono, invece, al VI livello, azionato dal lavoratore in questo procedimento:
“I lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Operai: lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni
3 e un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite”. Tra i profili esemplificativi vi è lo specialista di controllo qualità e sicurezza.
Dunque, tra i due livelli sopra indicati vi è una stretta correlazione, in quanto entrambi presentano le medesime caratteristiche di base, il tratto differenziale rinvenendosi nella maggiore autonomia operativa e nella lievemente maggiore specializzazione del lavoratore del 6^ livello.
Premessa l'assenza di contenuti documentali utili per definire la res controversa, la prova proposta è stata fondamentalmente testimoniale, con il contenuto delle relative deposizioni correttamente riportato nella sentenza impugnata. L'appellante valorizza, a sostegno della sua pretesa, in particolare le deposizioni dei testi e di . Testimone_1 Tes_2
Il primo, tuttavia, si è limitato a riferire che l'odierno appellante aveva collaborato con lui, nel periodo 2014-2019, nell' , impegnato nella verifica delle prescrizioni di sicurezza, Org_2 attraverso sopralluoghi, ove talvolta il si recava anche da solo, per poi riferire. Ha precisato Pt_1 che il ricorrente aveva anche seguito una specifica formazione in materia di sicurezza. L' Tes_2 che per breve periodo aveva diretto il ricorrente quale responsabile dell'ufficio ha a sua Org_2 volta confermato un tale ruolo del ricorrente, anche nella predisposizione dei corsi di formazione gli operai in tema di sicurezza, tuttavia escludendo che andasse da solo a fare i sopralluoghi. Il teste collega dell'appellante, ha precisato che il non firmava gli atti dell'ufficio. Tes_3 Pt_1
Orbene, il fatto che il ricorrente fosse un addetto attivo nell'ufficio RSPP, maturando anche una certa esperienza nella formazione e andando, se del caso, anche nei cantieri, ma almeno normalmente non da solo, non ci indica con quale e quanta autonomia e responsabilità operasse, stante la rilevante sovraordinazione funzionale di altre figure. La mancata emersione delle esatte modalità, in termini di effettiva autonomia gestionale, impedisce di configurare il come Pt_1 uno specialista della formazione, mansione che va pur sempre ricollegata a un profilo di elevata
e consolidata preparazione e appunto di adeguata capacità professionale e gestionale, elementi che costituiscono presupposti indefettibili per la sussunzione delle mansioni svolte nel livello rivendicato, altrimenti da attribuirsi in automatico a chiunque sia addetto all'ufficio RSSP, dove invece si può essere collocati con livelli diversi di autonomia e di responsabilità e, conseguentemente, di inquadramento contrattuale.
In conclusione, l'assenza di prova, della quale era onerato il lavoratore, di una significativa discrezionalità, che anzi appare ben delimitata dal controllo di soggetti sovraordinati, nonché di una qualsivoglia prevalenza qualitativa e quantitativa di particolari e più pregnanti funzioni svolte, impedisce di accordare la tutela invocata.
4 A quanto esposto consegue che l'impugnazione attorea è infondata e va disattesa, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della particolarità, anche sul piano probatorio, della vicenda azionata, reputa anche questa Corte equo, pur nel vigente contesto ordinamentale espresso dall'art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato dal Corte Cost. n. 77 del 2018, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 16 gennaio 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2741/22 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia, in Napoli, via Latilla n. 18
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Paola Buono, presso la quale elettivamente domicilia, in Boscoreale, via Della Rocca n. 183
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , già dipendente della società odierna appellata, con formale Parte_1 qualifica di impiegato, inquadrato nel V livello ha proposto Organizzazione_1 tempestivo appello avverso la sent. 3452 del 2022 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda tesa al riconoscimento, con le relative differenze retributive maturate, del superiore VI livello, per le mansioni di specialista della sicurezza svolte a decorrere dal novembre 2014.
1 Censurava la pronuncia impugnata, lamentando l'erronea valutazione degli esiti istruttori, emergendo dalle risultanze documentali e dalla prova testimoniale ammessa ed espletata lo svolgimento di attività di concetto particolarmente complesse, che comportavano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità gestionale e professionale nonché adeguata esperienza.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda già proposta con il ricorso di primo grado.
Si costituiva, anche nella presente fase, la resistendo all'appello, del quale Controparte_1 preliminarmente veniva invocata l'improcedibilità, per mancata notifica, unitamente all'atto di appello, del decreto di fissazione dell'udienza.
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa giungeva all'odierna udienza, ove veniva decisa nei termini che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
Va sottolineato che la S.C., nella sua massima espressione (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.
20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996
(S.U. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421
c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Dunque, occorre omettere, per la definizione della controversia in termini di improcedibilità, la notifica sia del ricorso in appello che del decreto di fissazione dell'udienza, laddove nella fattispecie al vaglio mancherebbe solo la notifica di quest'ultimo, il che non è la stessa cosa sul piano dell'instaurazione del contraddittorio, pur sempre avvenuta e peraltro seguita dalla costituzione della controparte.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Lepre sostiene che, al di là della sua qualifica formale di impiegato, inquadrato nel V livello
CCNL, si è sempre occupato delle attività necessarie alla prevenzione e alla protezione dei rischi professionali dei lavoratori, eseguendo, in particolare, la valutazione e l'analisi dei rischi nei cantieri, ove personalmente eseguiva i sopralluoghi (tenendo i contatti con gli organi ispettivi o coordinandosi con il Medico Competente per le viste dei lavoratori), indicando le attività necessarie per la messa in sicurezza, nonché partecipando con il responsabile del servizio alla preparazione del documento valutazione dei rischi. Dette attività, a suo dire, non possono che inquadrarsi nel VI livello del CCNL pulizie multiservizi.
2 Occorre, a tal punto, partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez.
Lav., 22.11.2019 n. 30580).
Nel procedimento al vaglio detta comparazione porta a delineare l'inaccoglibilità della pretesa azionata.
Seguendo le declaratorie del CCNL di riferimento, appartengono al V livello, nel quale il Pt_1
è stato formalmente inquadrato:
“I lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica. Operai: lavoratori che, pur lavorando manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi”.
Appartengono, invece, al VI livello, azionato dal lavoratore in questo procedimento:
“I lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Operai: lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni
3 e un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite”. Tra i profili esemplificativi vi è lo specialista di controllo qualità e sicurezza.
Dunque, tra i due livelli sopra indicati vi è una stretta correlazione, in quanto entrambi presentano le medesime caratteristiche di base, il tratto differenziale rinvenendosi nella maggiore autonomia operativa e nella lievemente maggiore specializzazione del lavoratore del 6^ livello.
Premessa l'assenza di contenuti documentali utili per definire la res controversa, la prova proposta è stata fondamentalmente testimoniale, con il contenuto delle relative deposizioni correttamente riportato nella sentenza impugnata. L'appellante valorizza, a sostegno della sua pretesa, in particolare le deposizioni dei testi e di . Testimone_1 Tes_2
Il primo, tuttavia, si è limitato a riferire che l'odierno appellante aveva collaborato con lui, nel periodo 2014-2019, nell' , impegnato nella verifica delle prescrizioni di sicurezza, Org_2 attraverso sopralluoghi, ove talvolta il si recava anche da solo, per poi riferire. Ha precisato Pt_1 che il ricorrente aveva anche seguito una specifica formazione in materia di sicurezza. L' Tes_2 che per breve periodo aveva diretto il ricorrente quale responsabile dell'ufficio ha a sua Org_2 volta confermato un tale ruolo del ricorrente, anche nella predisposizione dei corsi di formazione gli operai in tema di sicurezza, tuttavia escludendo che andasse da solo a fare i sopralluoghi. Il teste collega dell'appellante, ha precisato che il non firmava gli atti dell'ufficio. Tes_3 Pt_1
Orbene, il fatto che il ricorrente fosse un addetto attivo nell'ufficio RSPP, maturando anche una certa esperienza nella formazione e andando, se del caso, anche nei cantieri, ma almeno normalmente non da solo, non ci indica con quale e quanta autonomia e responsabilità operasse, stante la rilevante sovraordinazione funzionale di altre figure. La mancata emersione delle esatte modalità, in termini di effettiva autonomia gestionale, impedisce di configurare il come Pt_1 uno specialista della formazione, mansione che va pur sempre ricollegata a un profilo di elevata
e consolidata preparazione e appunto di adeguata capacità professionale e gestionale, elementi che costituiscono presupposti indefettibili per la sussunzione delle mansioni svolte nel livello rivendicato, altrimenti da attribuirsi in automatico a chiunque sia addetto all'ufficio RSSP, dove invece si può essere collocati con livelli diversi di autonomia e di responsabilità e, conseguentemente, di inquadramento contrattuale.
In conclusione, l'assenza di prova, della quale era onerato il lavoratore, di una significativa discrezionalità, che anzi appare ben delimitata dal controllo di soggetti sovraordinati, nonché di una qualsivoglia prevalenza qualitativa e quantitativa di particolari e più pregnanti funzioni svolte, impedisce di accordare la tutela invocata.
4 A quanto esposto consegue che l'impugnazione attorea è infondata e va disattesa, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione della particolarità, anche sul piano probatorio, della vicenda azionata, reputa anche questa Corte equo, pur nel vigente contesto ordinamentale espresso dall'art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato dal Corte Cost. n. 77 del 2018, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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