Articolo 97 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 96Articolo 98
Versione
13 luglio 1980
Art. 97. (Norme transitorie)

Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica nella quale si e' verificata la vacanza.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980