Art. 97. (Norme transitorie)
Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica nella quale si e' verificata la vacanza.
Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica nella quale si e' verificata la vacanza.