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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/08/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso ex art. 414 cpc sub nr. 136/2024
R.G. da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Guarini del Parte_1
Foro di Rovereto, giusta procura speciale allegata al ricorso.
- RICORRENTE –
contro in persona del legale TR
rappresentate pro tempore TR
nonché contro in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_2 TR
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Francesco Dalla Pietra del Foro di Vicenza
giuste procure allegate alla memoria di costituzione.
- CONVENUTE –
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato;
pagamento differenze retributive
CONCLUSIONI
RICORRENTE: “In via principale
- Accertare e dichiarare che dal 6.11.2017 al 1.12.2017 la ricorrente ha prestato attività
lavorativa in nero in favore di Parte_2
per 8 ore al giorno con un'ora di pausa dal lunedì alla domenica;
[...]
1 - Di conseguenza, condannare in solido tra loro Parte_2
a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 2.244,49
[...] CP_2
per la regolarizzazione del lavoro in nero, per il periodo dal 06.11.2017 all'01.12.2017
ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Accertare e dichiarare che dal 02.12.2017 al 03.04.2018 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 con un'ora sola di pausa, la ricorrente svolgeva attività di pulizia e lavanderia presso l'albergo , ed al contempo, ovvero dal 02.12.2017 al 03.04.2018, ha sempre svolto CP_1
altresì la mansione di tuttofare in cucina ed in sala presso il ristornate “ ” per Parte_3
7 giorni alla settimana;
- Accertare e dichiarare che la ricorrente, in tutto il periodo lavorativo (06.11.2017
03.04.2018) godeva del riposo settimanale unicamente nelle giornate del 23, 24, 25
gennaio 2018 e del 27 e 28 marzo 2018
- Di conseguenza, condannare a TR
corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 5.861,14 a titolo di differenze lavorative maturate negli anni 2017 e 2018 ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Di conseguenza ed al contempo, condannare a corrispondere in favore CP_2
della ricorrente la somma di € 6.328,92 a titolo di differenze lavorative maturate negli anni 2017 e 2018 ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge maggiorati fino al
30% D.M. n. 37/2018 da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Guarini patrono antistatario.”
2 Convenuti:
“1. In via principale, respingersi tutte le richieste formulate dalla signora
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Parte_1
narrativa.
2. In subordine ed in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti relativi al mese di novembre 2017.
3. Sempre in subordine, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande di parte ricorrente, si chiede ridursi l'ammontare degli importi richiesti, per le ragioni esposte in narrativa.
4. Con vittoria di spese e competenze di causa, da determinarsi anche ai sensi dell'art. 4,
convenuto . 1 bis D.M. n. 55/2014.
5. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in ricorso e non ammesse”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17/09/2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e esponendo: TR Controparte_2
- di aver lavorato presso l' e il Ristorante Sottozero nella stagione TR
invernale 2017-2018 e di aver svolto dal 06/11/2017 al 01/12/2017 lavoro “in nero”
presso le due strutture;
- di essere stata formalmente assunta il 02/12/2017 dal Ristorante Sottozero e il
26/12/2017 dall' attraverso contratti di lavoro a tempo TR
determinato, part time al 45%, inquadrata nel 7° livello del CCNL Turismo
Confcommercio, con la qualifica di operaia e mansione di tuttofare;
3 - di aver lavorato presso l' dal 02/12/2017 al 25/12/2017 in assenza TR
di contratto di lavoro e di aver svolto attività lavorativa, parimenti in mancanza del contratto di lavoro, presso il dal 21/03/2018 al 03/04/2018; CP_2
- che le mansioni svolte prima dell'apertura dei locali, dal 06/11/2017 al 25/11/2017,
consistevano in attività di pulizia e sistemazione dell'albergo e del ristorante per otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì;
- che a partire dal 25/11/2017, dal lunedì alla domenica con un'ora di pausa, a partire dalle ore sette di mattina effettuava la pulizia delle camere con attività di lavaggio e stiraggio presso l' , mentre a partire dall'ora di pranzo TR
fino alle ore 23 nel ristorante lavava i piatti, sparecchiava e puliva;
CP_2
- di aver fruito del giorno di riposo solo in cinque giornate lungo l'arco della stagione, di non aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità per il mancato godimento dello stesso e di non aver mai utilizzato i giorni di ferie e i permessi;
- di aver richiesto alle società ricorrenti, senza ottenere soddisfacimento, il pagamento delle differenze retributive, quantificate dall' Controparte_3
del Trentino in € 2.244,49 per il periodo 06/11/2017-01/12/2017 (in solido tra
[...]
), in € 6.328,92 per il periodo 02/12/2017-20/03/2018 Parte_2 CP_2
(a carico di ), e in € 5.861,14 per il periodo 26/12/2017-03/04/2018 (a CP_2
carico di ); TR
- di aver sporto denuncia di rapporto irregolare per violazione dell'art. 3, comma 3
del D.L. 12/2002 al Servizio Lavoro di Trento con richiesta di diffida accertativa per i crediti patrimoniali vantati nei confronti di , Controparte_4 [...]
; Parte_2
4 - che dai verbali del Servizio Lavoro risultava l'accertamento del lavoro nero svolto dal 06/11/2017 al 01/12/2017 presso il ristorante e l' CP_2 [...]
, l'accertamento della fruizione di soli cinque giorni di riposo nonché il CP_1
riscontro che dal 02/12/2017 al 03/04/2018 aveva lavorato come addetta alla pulizia delle camere e saltuariamente alla lavanderia all'interno dell'
[...]
dalle ore 7 alle ore 12 e come tuttofare al ristorante dalle ore CP_1 CP_2
12 alle ore 23;
- di aver diffidato in data 01/09/2023 le società resistenti alla corresponsione di quanto dovuto, senza ottenere risposta.
La ricorrente, quindi, in merito al lavoro sommerso quantificava le differenze retributive relative al periodo 06/11/2017-01/12/2017, a carico dell' e del ristorante TR
, in € 2.244,49 suddivisi in € 1.655,33 per il mese di novembre ed € 589,13 per il CP_2
mese di dicembre;
esponeva di aver prestato mensilmente, senza alcuna retribuzione,
lavoro straordinario quantificato in € 6.328,92 nei confronti di ed € 5.861,14 nei CP_2
confronti dell' . TR
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, TR
e eccepivano che il rapporto di lavoro tra la
[...] Controparte_2
ricorrente e era sostenuto da un contratto a tempo determinato dal Controparte_2
02/12/2017 al 20/01/2018, successivamente prorogato due volte fino al 20/03/2018, part time a 18 ore settimanali con un giorno di riposo il giovedì, inquadramento al VII livello del CCNL Turismo – pubblici esercizi, con la mansione di tuttofare nell'orario 12-15. Le
resistenti quanto al periodo 06/11/2017-01/12/2017 sostenevano come in tale arco temporale i locali del ristorante e dell'albergo fossero chiusi e di conseguenza non necessitassero di alcuna attività di manutenzione. Sempre rispetto al lavoro nero
5 affermavano come la ricorrente avesse avanzato la pretesa a titolo di lavoro irregolare solo in data 01/09/2023 e non anche nella precedente attività assistita dal sindacato nel
2019. Le resistenti asserivano la piena regolarità dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente sostenendo l'assoluto rispetto dei limiti orari contrattuali, nonché la corresponsione alla stessa di € 1.250 lordi a titolo di “competenze arretrate” per le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario di lavoro.
Giungevano a medesime considerazioni anche quanto al rapporto di lavoro della ricorrente con l' , basato su un contratto di lavoro a tempo determinato TR
dal 26/12/2017 al 20/01/2018, successivamente prorogato due volte fino al 03/04/2018, part time a 18 ore settimanali con un giorno di riposo il giovedì, inquadramento al VII livello del CCNL Turismo – aziende alberghiere, con la mansione di tuttofare nell'orario 09-12.
Le resistenti evidenziavano come nella lettera datata 20/03/2019, con la quale l'
[...]
di Trento aveva formulato richieste di pagamento, non fosse Controparte_3
menzionata l'attività prestata dalla ricorrente presso l' nel periodo TR
compreso tra il 06/11/2017 e il 01/12/2017.
In merito all'accertamento ispettivo svolto dal Servizio Lavoro di Trento illustravano che,
dopo essere state destinatarie di verbali di accertamento, nei ricorsi giudiziali instaurati contro l' di Trento veniva sospesa l'esecutività degli avvisi di addebito sulla base CP_5
della contraddittorietà della condotta tenuta dai lavoratori interessati e dell'inattendibilità delle relative testimonianze.
Le ricorrenti proponevano eccezione di prescrizione quinquennale ex artt. 2948
convenuto e 3 comma 9 l. 335/1995 evidenziando come la messa in mora rispetto ai i crediti relativi al periodo 6/11/2017-1/12/2017 fosse stata formulata il 01/09/2023. Circa la ricostruzione della vicenda, lamentavano la mancata assoluzione da parte della ricorrente
6 dell'onere della prova riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro nero. In ultimo,
contestavano i conteggi allegati dalla ricorrente, evidenziando come questi non riportassero le giornate in cui venivano svolte prestazioni ulteriori a quelle contrattuali, i giorni di riposo non effettuati nonché le maggiorazioni riconosciute per determinare il presunto imponibile previdenziale.
*** PRESUNTO LAVORO NERO DAL 6/11/2017 AL 1/12/2017
L'istruttoria testimoniale non ha permesso di accertare con la necessaria certezza l'intervenuta prestazione di lavoro in nero da parte della ricorrente nel periodo anteriore alla riapertura dei locali per la stagione invernale 2017/18.
I testi di parte ricorrente hanno, invero, riferito come la abbia prestato Parte_1
attività lavorativa per circa tre settimane svolgendo attività propedeutiche alla riapertura.
I testi di parte convenuta hanno negato recisamente la circostanza.
Nell'insanabile contrasto tra le due versioni, non altrimenti superabile, deve attribuirsi valore dirimente al fatto che la lavoratrice abbia omesso qualsiasi riferimento al presunto lavoro nero in occasione della missiva dd. 20/3/2019 con la quale lamentava, tramite il suo sindacato, lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario nel periodo 2/12/2017-
3/4/2018 e la mancata fruizione di riposi, ferie e permessi.
A ciò si aggiunga che appare davvero poco credibile che un locale chiuso solo poche settimane prima al termine della stagione estiva abbia avuto la necessità di un'attività
così intensa (due lavoratori per otto ore al giorno ed altri due per quattro ore al giorno per tre settimane) in vista della riapertura invernale.
Si impone, in definitiva, il rigetto della pretesa attorea relativa al lavoro sommerso ante apertura invernale del 2/12/2017.
7 PRETESE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN RELAZIONE AL PERIODO 2/12/2017-
3/4/2018.
Le testimonianze sono risultate altamente contradditorie anche in relazione al periodo successivo, nel quale la ricorrente risultava formalmente assunta:
• dal ristorante dal 2/12/2017 al 20/3/2018 in forza di contratto part-time CP_2
di 18 ore settimanali con orario dalle 12 alle 15 dal venerdì al mercoledì;
• dall'albergo dal 26/12/2017 al 3/4/2018 in forza di contratto part-time di CP_1
18 ore settimanali con orario dalle 9 alle 12 dal venerdì al mercoledì.
Nessuno dei testi escussi può considerarsi pienamente attendibile, fatta eccezione per la sola ispettrice che, tuttavia, ha affermato circostanze apprese dai medesimi Per_1
soggetti sentiti quali testi nella presente vertenza ed in quella in corso dinanzi al
Tribunale di Trento e relativa all'opposizione proposta dalle società convenute avverso gli avvisi d'addebito emessi dall' a seguito della denuncia di lavoro nero riferita in CP_5
ricorso.
Deve osservarsi, in particolare, come:
1) e siano, rispettivamente, marito e figlio della ricorrente CP_6 CP_7
ed abbiano già diffidato assieme a lei entrambe le società (si confronti doc. 2 ricorso);
2) sia fidanzata del figlio della ricorrente;
Controparte_8
3) sia madre del legale rappresentante delle società convenute Controparte_9 [...]
e sia fidanzata di quest'ultimo. CP_10 CP_11
L'unico teste apparentemente “terzo” in relazione al periodo lavorativo qui in esame sarebbe , il quale, però, è del tutto inattendibile avendo affermato Persona_2
circostanze completamente opposte a questo Tribunale ed a quello di Trento circa la presenza al lavoro della ricorrente presso il ristorante in orario pomeridiano e CP_2
8 serale. All'udienza dell'8.5.2025 avanti al Tribunale di Trento il teste ha, invero,
affermato che: “Neppure l'ho vista lavorare nelle ore successive al pranzo presso il ristorante
” …. “La sera il ristorante era aperto dalle 18.30 alle 20.30. Io non ho mai visto la sig.ra CP_2
Pt_
lavorare durante l'orario di apertura del ristorante”…. “Io, come ho appena detto, terminavo
alle 15,00, ma posso dire che, a parte il cuoco, nessuno degli addetti alla cucina e alla sala del
ristorante rimaneva al lavoro oltre quell'ora”…. “Nessuno degli addetti alla sala ristorante
iniziava prima delle 18,30 a lavorare”.
All'udienza del 20.05.2025 davanti a questo Tribunale il medesimo ha invece affermato quanto segue: “Quando io mi allontanavo dal ristorante verso le 15 vedevo la ricorrente che
rimaneva al lavoro, non so dire per quanto tempo visto che io, come detto, me ne andavo dal locale”
…. “Al mio rientro alle 18,30 vedevo sia la ricorrente che gli altri lavoratori presso il ristorante”
…. “Quando io mi allontanavo dal ristorante verso le 15 vedevo la ricorrente che rimaneva al
lavoro, non so dire per quanto tempo visto che io, come detto, me ne andavo dal locale” … “Al mio
rientro alle 18,30 vedevo sia la ricorrente che gli altri lavoratori presso il ristorante”.
Il quadro probatorio alquanto lacunoso è acuito dalla circostanza che l'eventuale maggiore presenza della ricorrente presso i luoghi rispetto all'orario contrattuale potrebbe essere ascritta non già all'effettiva prestazione di attività lavorativa, bensì
all'esigenza di aspettare l'uno o l'altro dei familiari, visto e considerato che il i due CP_6
e la si recavano nei locali e si allontanavano dagli stessi in via Parte_1 CP_8
congiunta.
In definitiva ricorre solo il dubbio – e non anche la ragionevole probabilità – che
[...]
abbia lavorato presso le due strutture oltre l'orario contrattuale. Parte_1
La vertenza va, pertanto, risolta sulla base delle regole dell'onere probatorio, che ricadeva interamente su parte ricorrente, con conseguente rigetto della sua pretesa.
9 Nonostante l'esito della vertenza appare, tuttavia, equo, in ragione dell'opacità delle testimonianze anche di parte convenuta, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso ex art. 414 cpc sub nr. 136/2024
R.G. da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Guarini del Parte_1
Foro di Rovereto, giusta procura speciale allegata al ricorso.
- RICORRENTE –
contro in persona del legale TR
rappresentate pro tempore TR
nonché contro in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_2 TR
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Francesco Dalla Pietra del Foro di Vicenza
giuste procure allegate alla memoria di costituzione.
- CONVENUTE –
OGGETTO: accertamento lavoro subordinato;
pagamento differenze retributive
CONCLUSIONI
RICORRENTE: “In via principale
- Accertare e dichiarare che dal 6.11.2017 al 1.12.2017 la ricorrente ha prestato attività
lavorativa in nero in favore di Parte_2
per 8 ore al giorno con un'ora di pausa dal lunedì alla domenica;
[...]
1 - Di conseguenza, condannare in solido tra loro Parte_2
a corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 2.244,49
[...] CP_2
per la regolarizzazione del lavoro in nero, per il periodo dal 06.11.2017 all'01.12.2017
ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Accertare e dichiarare che dal 02.12.2017 al 03.04.2018 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 con un'ora sola di pausa, la ricorrente svolgeva attività di pulizia e lavanderia presso l'albergo , ed al contempo, ovvero dal 02.12.2017 al 03.04.2018, ha sempre svolto CP_1
altresì la mansione di tuttofare in cucina ed in sala presso il ristornate “ ” per Parte_3
7 giorni alla settimana;
- Accertare e dichiarare che la ricorrente, in tutto il periodo lavorativo (06.11.2017
03.04.2018) godeva del riposo settimanale unicamente nelle giornate del 23, 24, 25
gennaio 2018 e del 27 e 28 marzo 2018
- Di conseguenza, condannare a TR
corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 5.861,14 a titolo di differenze lavorative maturate negli anni 2017 e 2018 ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Di conseguenza ed al contempo, condannare a corrispondere in favore CP_2
della ricorrente la somma di € 6.328,92 a titolo di differenze lavorative maturate negli anni 2017 e 2018 ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
- Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge maggiorati fino al
30% D.M. n. 37/2018 da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Guarini patrono antistatario.”
2 Convenuti:
“1. In via principale, respingersi tutte le richieste formulate dalla signora
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Parte_1
narrativa.
2. In subordine ed in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti relativi al mese di novembre 2017.
3. Sempre in subordine, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande di parte ricorrente, si chiede ridursi l'ammontare degli importi richiesti, per le ragioni esposte in narrativa.
4. Con vittoria di spese e competenze di causa, da determinarsi anche ai sensi dell'art. 4,
convenuto . 1 bis D.M. n. 55/2014.
5. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in ricorso e non ammesse”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 17/09/2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e esponendo: TR Controparte_2
- di aver lavorato presso l' e il Ristorante Sottozero nella stagione TR
invernale 2017-2018 e di aver svolto dal 06/11/2017 al 01/12/2017 lavoro “in nero”
presso le due strutture;
- di essere stata formalmente assunta il 02/12/2017 dal Ristorante Sottozero e il
26/12/2017 dall' attraverso contratti di lavoro a tempo TR
determinato, part time al 45%, inquadrata nel 7° livello del CCNL Turismo
Confcommercio, con la qualifica di operaia e mansione di tuttofare;
3 - di aver lavorato presso l' dal 02/12/2017 al 25/12/2017 in assenza TR
di contratto di lavoro e di aver svolto attività lavorativa, parimenti in mancanza del contratto di lavoro, presso il dal 21/03/2018 al 03/04/2018; CP_2
- che le mansioni svolte prima dell'apertura dei locali, dal 06/11/2017 al 25/11/2017,
consistevano in attività di pulizia e sistemazione dell'albergo e del ristorante per otto ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì;
- che a partire dal 25/11/2017, dal lunedì alla domenica con un'ora di pausa, a partire dalle ore sette di mattina effettuava la pulizia delle camere con attività di lavaggio e stiraggio presso l' , mentre a partire dall'ora di pranzo TR
fino alle ore 23 nel ristorante lavava i piatti, sparecchiava e puliva;
CP_2
- di aver fruito del giorno di riposo solo in cinque giornate lungo l'arco della stagione, di non aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità per il mancato godimento dello stesso e di non aver mai utilizzato i giorni di ferie e i permessi;
- di aver richiesto alle società ricorrenti, senza ottenere soddisfacimento, il pagamento delle differenze retributive, quantificate dall' Controparte_3
del Trentino in € 2.244,49 per il periodo 06/11/2017-01/12/2017 (in solido tra
[...]
), in € 6.328,92 per il periodo 02/12/2017-20/03/2018 Parte_2 CP_2
(a carico di ), e in € 5.861,14 per il periodo 26/12/2017-03/04/2018 (a CP_2
carico di ); TR
- di aver sporto denuncia di rapporto irregolare per violazione dell'art. 3, comma 3
del D.L. 12/2002 al Servizio Lavoro di Trento con richiesta di diffida accertativa per i crediti patrimoniali vantati nei confronti di , Controparte_4 [...]
; Parte_2
4 - che dai verbali del Servizio Lavoro risultava l'accertamento del lavoro nero svolto dal 06/11/2017 al 01/12/2017 presso il ristorante e l' CP_2 [...]
, l'accertamento della fruizione di soli cinque giorni di riposo nonché il CP_1
riscontro che dal 02/12/2017 al 03/04/2018 aveva lavorato come addetta alla pulizia delle camere e saltuariamente alla lavanderia all'interno dell'
[...]
dalle ore 7 alle ore 12 e come tuttofare al ristorante dalle ore CP_1 CP_2
12 alle ore 23;
- di aver diffidato in data 01/09/2023 le società resistenti alla corresponsione di quanto dovuto, senza ottenere risposta.
La ricorrente, quindi, in merito al lavoro sommerso quantificava le differenze retributive relative al periodo 06/11/2017-01/12/2017, a carico dell' e del ristorante TR
, in € 2.244,49 suddivisi in € 1.655,33 per il mese di novembre ed € 589,13 per il CP_2
mese di dicembre;
esponeva di aver prestato mensilmente, senza alcuna retribuzione,
lavoro straordinario quantificato in € 6.328,92 nei confronti di ed € 5.861,14 nei CP_2
confronti dell' . TR
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, TR
e eccepivano che il rapporto di lavoro tra la
[...] Controparte_2
ricorrente e era sostenuto da un contratto a tempo determinato dal Controparte_2
02/12/2017 al 20/01/2018, successivamente prorogato due volte fino al 20/03/2018, part time a 18 ore settimanali con un giorno di riposo il giovedì, inquadramento al VII livello del CCNL Turismo – pubblici esercizi, con la mansione di tuttofare nell'orario 12-15. Le
resistenti quanto al periodo 06/11/2017-01/12/2017 sostenevano come in tale arco temporale i locali del ristorante e dell'albergo fossero chiusi e di conseguenza non necessitassero di alcuna attività di manutenzione. Sempre rispetto al lavoro nero
5 affermavano come la ricorrente avesse avanzato la pretesa a titolo di lavoro irregolare solo in data 01/09/2023 e non anche nella precedente attività assistita dal sindacato nel
2019. Le resistenti asserivano la piena regolarità dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente sostenendo l'assoluto rispetto dei limiti orari contrattuali, nonché la corresponsione alla stessa di € 1.250 lordi a titolo di “competenze arretrate” per le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario di lavoro.
Giungevano a medesime considerazioni anche quanto al rapporto di lavoro della ricorrente con l' , basato su un contratto di lavoro a tempo determinato TR
dal 26/12/2017 al 20/01/2018, successivamente prorogato due volte fino al 03/04/2018, part time a 18 ore settimanali con un giorno di riposo il giovedì, inquadramento al VII livello del CCNL Turismo – aziende alberghiere, con la mansione di tuttofare nell'orario 09-12.
Le resistenti evidenziavano come nella lettera datata 20/03/2019, con la quale l'
[...]
di Trento aveva formulato richieste di pagamento, non fosse Controparte_3
menzionata l'attività prestata dalla ricorrente presso l' nel periodo TR
compreso tra il 06/11/2017 e il 01/12/2017.
In merito all'accertamento ispettivo svolto dal Servizio Lavoro di Trento illustravano che,
dopo essere state destinatarie di verbali di accertamento, nei ricorsi giudiziali instaurati contro l' di Trento veniva sospesa l'esecutività degli avvisi di addebito sulla base CP_5
della contraddittorietà della condotta tenuta dai lavoratori interessati e dell'inattendibilità delle relative testimonianze.
Le ricorrenti proponevano eccezione di prescrizione quinquennale ex artt. 2948
convenuto e 3 comma 9 l. 335/1995 evidenziando come la messa in mora rispetto ai i crediti relativi al periodo 6/11/2017-1/12/2017 fosse stata formulata il 01/09/2023. Circa la ricostruzione della vicenda, lamentavano la mancata assoluzione da parte della ricorrente
6 dell'onere della prova riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro nero. In ultimo,
contestavano i conteggi allegati dalla ricorrente, evidenziando come questi non riportassero le giornate in cui venivano svolte prestazioni ulteriori a quelle contrattuali, i giorni di riposo non effettuati nonché le maggiorazioni riconosciute per determinare il presunto imponibile previdenziale.
*** PRESUNTO LAVORO NERO DAL 6/11/2017 AL 1/12/2017
L'istruttoria testimoniale non ha permesso di accertare con la necessaria certezza l'intervenuta prestazione di lavoro in nero da parte della ricorrente nel periodo anteriore alla riapertura dei locali per la stagione invernale 2017/18.
I testi di parte ricorrente hanno, invero, riferito come la abbia prestato Parte_1
attività lavorativa per circa tre settimane svolgendo attività propedeutiche alla riapertura.
I testi di parte convenuta hanno negato recisamente la circostanza.
Nell'insanabile contrasto tra le due versioni, non altrimenti superabile, deve attribuirsi valore dirimente al fatto che la lavoratrice abbia omesso qualsiasi riferimento al presunto lavoro nero in occasione della missiva dd. 20/3/2019 con la quale lamentava, tramite il suo sindacato, lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario nel periodo 2/12/2017-
3/4/2018 e la mancata fruizione di riposi, ferie e permessi.
A ciò si aggiunga che appare davvero poco credibile che un locale chiuso solo poche settimane prima al termine della stagione estiva abbia avuto la necessità di un'attività
così intensa (due lavoratori per otto ore al giorno ed altri due per quattro ore al giorno per tre settimane) in vista della riapertura invernale.
Si impone, in definitiva, il rigetto della pretesa attorea relativa al lavoro sommerso ante apertura invernale del 2/12/2017.
7 PRETESE DIFFERENZE RETRIBUTIVE IN RELAZIONE AL PERIODO 2/12/2017-
3/4/2018.
Le testimonianze sono risultate altamente contradditorie anche in relazione al periodo successivo, nel quale la ricorrente risultava formalmente assunta:
• dal ristorante dal 2/12/2017 al 20/3/2018 in forza di contratto part-time CP_2
di 18 ore settimanali con orario dalle 12 alle 15 dal venerdì al mercoledì;
• dall'albergo dal 26/12/2017 al 3/4/2018 in forza di contratto part-time di CP_1
18 ore settimanali con orario dalle 9 alle 12 dal venerdì al mercoledì.
Nessuno dei testi escussi può considerarsi pienamente attendibile, fatta eccezione per la sola ispettrice che, tuttavia, ha affermato circostanze apprese dai medesimi Per_1
soggetti sentiti quali testi nella presente vertenza ed in quella in corso dinanzi al
Tribunale di Trento e relativa all'opposizione proposta dalle società convenute avverso gli avvisi d'addebito emessi dall' a seguito della denuncia di lavoro nero riferita in CP_5
ricorso.
Deve osservarsi, in particolare, come:
1) e siano, rispettivamente, marito e figlio della ricorrente CP_6 CP_7
ed abbiano già diffidato assieme a lei entrambe le società (si confronti doc. 2 ricorso);
2) sia fidanzata del figlio della ricorrente;
Controparte_8
3) sia madre del legale rappresentante delle società convenute Controparte_9 [...]
e sia fidanzata di quest'ultimo. CP_10 CP_11
L'unico teste apparentemente “terzo” in relazione al periodo lavorativo qui in esame sarebbe , il quale, però, è del tutto inattendibile avendo affermato Persona_2
circostanze completamente opposte a questo Tribunale ed a quello di Trento circa la presenza al lavoro della ricorrente presso il ristorante in orario pomeridiano e CP_2
8 serale. All'udienza dell'8.5.2025 avanti al Tribunale di Trento il teste ha, invero,
affermato che: “Neppure l'ho vista lavorare nelle ore successive al pranzo presso il ristorante
” …. “La sera il ristorante era aperto dalle 18.30 alle 20.30. Io non ho mai visto la sig.ra CP_2
Pt_
lavorare durante l'orario di apertura del ristorante”…. “Io, come ho appena detto, terminavo
alle 15,00, ma posso dire che, a parte il cuoco, nessuno degli addetti alla cucina e alla sala del
ristorante rimaneva al lavoro oltre quell'ora”…. “Nessuno degli addetti alla sala ristorante
iniziava prima delle 18,30 a lavorare”.
All'udienza del 20.05.2025 davanti a questo Tribunale il medesimo ha invece affermato quanto segue: “Quando io mi allontanavo dal ristorante verso le 15 vedevo la ricorrente che
rimaneva al lavoro, non so dire per quanto tempo visto che io, come detto, me ne andavo dal locale”
…. “Al mio rientro alle 18,30 vedevo sia la ricorrente che gli altri lavoratori presso il ristorante”
…. “Quando io mi allontanavo dal ristorante verso le 15 vedevo la ricorrente che rimaneva al
lavoro, non so dire per quanto tempo visto che io, come detto, me ne andavo dal locale” … “Al mio
rientro alle 18,30 vedevo sia la ricorrente che gli altri lavoratori presso il ristorante”.
Il quadro probatorio alquanto lacunoso è acuito dalla circostanza che l'eventuale maggiore presenza della ricorrente presso i luoghi rispetto all'orario contrattuale potrebbe essere ascritta non già all'effettiva prestazione di attività lavorativa, bensì
all'esigenza di aspettare l'uno o l'altro dei familiari, visto e considerato che il i due CP_6
e la si recavano nei locali e si allontanavano dagli stessi in via Parte_1 CP_8
congiunta.
In definitiva ricorre solo il dubbio – e non anche la ragionevole probabilità – che
[...]
abbia lavorato presso le due strutture oltre l'orario contrattuale. Parte_1
La vertenza va, pertanto, risolta sulla base delle regole dell'onere probatorio, che ricadeva interamente su parte ricorrente, con conseguente rigetto della sua pretesa.
9 Nonostante l'esito della vertenza appare, tuttavia, equo, in ragione dell'opacità delle testimonianze anche di parte convenuta, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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