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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1403 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] (CF: , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Tommaso Castiello (CF: ) in virtù di procura alle liti prodotta in sede di CodiceFiscale_2
iscrizione telematica della causa a ruolo e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Gramsci n. 21
presso lo studio dell'avv. Gaetano del Giudice.
APPELLANTE
E
(P. Iva , in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore e quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa territorialmente designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, elettivamente domiciliata in Caianello alla Via Russi n. 2 presso l'avv. Pietro Russo (C.F.:
[...]
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar C.F._3 [...]
del 18.12.2024. Persona_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Tommaso Castiello per parte appellante conclude riportandosi all'atto di
appello e ai motivi tutti posti a base dello stesso, nonché alle conclusioni tutte ivi rassegnate, sia di merito che
pagina 1 di 15 istruttorie, che, per comodità, si trascrivono: “Voglia la Corte di Appello di Napoli, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 2146/2020 del 22/09/2020, pubblicata il successivo 23/09/2020, resa tra le parti a definizione
del giudizio iscritto al n. di R.G. 900649/2013, non notificata, oggetto del presente gravame, accogliere tutte le
conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a) accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è
verificato per opera e colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato;
b) condannare, per l'effetto,
l'appellata quale rappresentante e mandataria della Controparte_2 [...]
nella qualità di Impresa Designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Starda - Regione Controparte_3
Campania, cod. fisc. , al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. nella P.IVA_2 Parte_1
misura complessiva di euro 57.999,00 in conformità alle conclusioni di esso c.t.u. e/o, a quella somma maggiore
o minore che dovesse essere ritenuto per legge e giustizia, oltre interessi moratori a far data dal sinistro
all'effettivo soddisfo, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo;
c)
condannare, altresì, l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio con attribuzione
al sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c. per dichiarazione di fattone anticipo;
d) emettere, in ogni caso, ogni
altro provvedimento antecedente, necessario e conseguenziale a ciascuna delle ipotesi innanzi invocate”. Si
impugna tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da controparte e si impugnano le avverse conclusioni.
Mantiene ferme ed irrinunciate tutte le contestazioni alle deduzioni ed eccezioni di parte appellata e chiede che
la causa sia trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse
conclusionali e repliche”.
PER L'APPELLATA: “Il sottoscritto difensore, nella qualità di procuratore e difensore di Controparte_1
n.q. di Impresa designata dal F.G.V.S., si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone il
[...]
pieno accoglimento e rassegna le seguenti conclusioni: si dichiari l'infondatezza dell'avanzato gravame,
confermando integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese. Si impugna e contesta quanto ex
adverso dedotto, comprese le conclusioni rassegnate, e si chiede trattenersi la causa in decisione previa
concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14.03.2013 ha riferito che alle ore 22,30 circa del Parte_1
23.07.2011, in compagnia di , a bordo della Vespa Piaggio targata DV61330 ed Controparte_4
pagina 2 di 15 appartenente alla sig.ra madre dell'istante, nel percorrere via Michelangelo Buonarroti in Persona_2
Aversa veniva travolto da una moto di colore bianco che proveniva dal senso di marcia opposto procedendo contromano. Ha ancora riferito l'instante che, per effetto dell'urto, gli occupanti della Vespa venivano scaraventati contro la Fiat Punto targata EJ066NX, di proprietà del sig. , che si trovava Parte_2
regolarmente parcheggiata sul lato destro di via Michelangelo Buonarroti.
A seguito dell'impatto l'attore riportava gravi lesioni venendo trasportato con un'autombulanza, in stato di incoscienza, presso il pronto soccorso dell'ospedale G. Moscati di Aversa per essere poi trasferito, in data
28.07.2011, presso l'ospedale Cardarelli di Napoli dove veniva sottoposto ad un intervento chirurgico maxillo-
facciale. Ciò premesso l'istante, deducendo di aver riportato in seguito all'incidente postumi permanenti del 16-
17% e di aver vanamente compulsato per il risarcimento la , in qualità di impresa Controparte_1
territorialmente designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
l'ha convenuta innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere a cui ha chiesto di accertare la verificazione del sinistro per colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato, dileguatosi al momento del fatto, e di condannarla al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 87.314,64.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio a mezzo della sua Controparte_2
mandataria e rappresentante volontaria, ha chiesto il rigetto della domanda contestando la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per porre l'onere del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia e concludendo, in subordine, per il riconoscimento di un pari concorso di colpa in applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
La causa, istruita assumendo la prova testimoniale capitolata dall'attore e disponendo c.t.u. medico-
legale sulla sua persona, è stata decisa con sentenza pubblicata il 23.09.2020 e non notificata la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato l'attore al rimborso delle spese di lite avversarie, ponendo a suo definitivo carico le spese di c.t.u., sulla scorta della seguente motivazione:
“…Da principio va detto che già nell'atto di citazione la dinamica è descritta in maniera del tutto
generica. L'attore effettivamente non chiarisce, come affermato dalla parte convenuta, se era conducente o
trasportato del motociclo;
non specifica le direzioni dei veicoli ed i punti di urto. Ugualmente generica è la
dinamica descritta nella messa in mora.
Va aggiunto che nel corso del giudizio sono stati escussi due testi. Gli stessi, pur avendo collocato
pagina 3 di 15 temporalmente e spazialmente il sinistro in modo concorde tra loro e con quanto riportato nell'atto introduttivo,
hanno reso una dichiarazione generica e per nulla dettagliata.
I testi non hanno saputo fornire indicazioni specifiche:
- né del motociclo investitore e del suo conducente, essendosi limitati a riferire di un motociclo in via
generale senza essere in grado di precisare né il modello e né se lo stesso era condotto da un uomo o da una
donna e se quest'ultimo indossava o meno il casco di protezione, pur trovandosi entrambi non distanti dal detto
motociclo al momento del sinistro;
- né, tantomeno, dei punti di impatto: infatti, il teste si è limitato a riferire circa l'avvenuto Tes_1
impatto senza alcuna specificazione;
il teste ha invece riferito che il ciclomotore sconosciuto viaggiava Tes_2
in maniera “velocissima”, circostanza non riferita dal né dedotta nell'atto introduttivo, “ed ha urtato di Tes_1
struscio con il manubrio la vespa che finiva contro la macchina in sosta.”.
Merita di essere sottolineato inoltre che sono rimaste sconosciute le circostanze con cui l'attore ha
successivamente identificato il teste che nulla ha riferito al riguardo. Tes_1
Ciò detto quanto alle testimonianze, va aggiunto che non risulta acquisito il rapporto dell'incidente
stradale redatto dai Carabinieri di Aversa, come da ordinanza del 20.10.2015, ex art.213 c.p.c.
All'esito della dichiarazione dei testi, in cui veniva fatto riferimento all'intervento sul luogo del sinistro
delle autorità (secondo il teste dei Vigili Urbani, mentre il teste sosteneva che vi era stato Tes_1 Tes_2
intervento dei Carabinieri), il giudice disponeva l'acquisizione da parte della Cancelleria dell'eventuale
rapporto redatto dai Vigili Urbani e/o dei Carabinieri di Aversa;
quest'ultimi non riscontravano tale richiesta,
mentre il Comando dei Vigili Urbani, dopo ulteriore sollecito, rappresentava che non vi era stato da parte di
loro operatore alcun intervento in merito al sinistro oggetto di causa.
Ciò posto, va considerato che la parte attrice non ha dimostrato di aver provveduto, ai sensi dell'art.11,
comma 4, del D.L.vo n.285/92, a chiedere copia dei rilievi e del rapporto redatto in occasione dell'asserito
sinistro stradale, ciò che era suo onere e che avrebbe costituito elemento di decisivo rilievo.
Va inoltre considerato che, poiché la circostanza esposta dai testimoni circa l'intervento dei Vigili
Urbani o dei Carabinieri non ha trovato conferma, ciò incide sulla stessa attendibilità dei testi.
Va infine evidenziato che l'attore non ha provveduto a sporgere querela contro ignoti, circostanza che,
seppure non incide sulla procedibilità della domanda, costituisce in uno agli altri elementi sopra rappresentati,
pagina 4 di 15 indizio del mancato effettivo verificarsi del sinistro (cfr. Cassazione n. 20066 del 2013).
Per tutti questi motivi complessivamente considerati la domanda della parte attrice è infondata e come
tale va rigettata (…).”
§§§§§§
Con atto notificato il 22.03.2021 ed iscritto a ruolo il 29.03.21 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale decisione chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accogliendo la domanda disattesa in prime cure e condannando parte avversa al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro,
rideterminato in € 57.999,00 oltre rivalutazione ed interessi in base alle risultanze della c.t.u., con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. La causa, acquisito il fascicolo Controparte_1
di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello lamenta “violazione degli art. 115, 166 c.p.c., 2967, 2054 Parte_1
c.c. - Errore di fatto”. Deduce in particolare l'appellante che la descrizione del fatto storico all'origine della pretesa risarcitoria contenuta nell'atto introduttivo della lite, contrariamente a quanto afferma il Tribunale, non è
affatto generica essendo stati indicati con precisione il luogo del sinistro, l'ora, la sua dinamica, le parti coinvolte e le lesioni riportate dal Pt_1
A torto il giudice di primo grado avrebbe inoltre affermato che anche le rese deposizioni testimoniali sono generiche in quanto entrambi i testi hanno confermato il luogo, l'ora e le circostanze del sinistro;
entrambi hanno dichiarato che il viaggiava a bordo della Vespa e che veniva urtato da una moto che proveniva Pt_1
contromano nel senso opposto di marcia;
entrambi hanno precisato che la moto che provocava la caduta della
Vespa era bianca, o comunque di colore e chiaro, e che la stessa si dileguava velocemente;
entrambi hanno ancora dichiarato che il era sanguinante al volto e che finiva contro un'auto parcheggiata sul lato Pt_1
destro di via Michelangelo Buonarroti;
entrambi hanno infine riferito che sul posto interveniva un'autoambulanza e la Pubblica Autorità. L'attendibilità dei testi e la verificazione del sinistro risulterebbero pagina 5 di 15 inoltre confermati dal verbale di pronto soccorso, dal certificato di intervento del 118 e dalla c.t.u.
Quand'anche poi le deposizioni testimoniali dovessero essere ritenute non sufficientemente dettagliate,
la circostanza non avrebbe mai potuto condurre al rigetto della domanda assumendo piuttosto rilievo in vista dell'accertamento e della graduazione delle colpe, nonché per la determinazione del quantum debeatur, in applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. Censurabile sarebbe inoltre l'opzione del giudice di prime cure di assistere passivamente alla prova testimoniale, senza porre domande a chiarimento, salvo poi a rigettare la domanda per non avere il teste fornito dei ragguagli in realtà mai richiestigli.
Irrilevante, ai fini del rigetto della domanda, sarebbe inoltre la mancata proposizione della querela non sussistendo alcun obbligo, per la vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato, di sporgere denuncia contro ignoti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Paradossale sarebbe, infine, l'aver tratto elementi di prova della non attendibilità dei testi da una circostanza negativa a loro non imputabile, ossia dal fatto che i Carabinieri di Aversa non hanno dato riscontro alla richiesta loro rivolta ex art. 213 c.p.c. di inviare copia del rapporto redatto in occasione del sinistro.
L'impresa designata, resistendo al gravame, ha invece protestato la piena correttezza della decisione impugnata rilevando un'ulteriore circostanza, rimasta estranea al ragionamento del primo giudice, ossia che l'attore, nell'atto di citazione, non ha indicato le ragioni per cui la motocicletta, presunta responsabile del sinistro, sarebbe rimasta sconosciuta ovvero perché lui stesso o i testimoni escussi, non siano stati in grado di annotarne la targa. Mancherebbe, pertanto, uno dei presupposti richiesti dall'art. 283, comma 1 lett. a) D. lgs. n.
209 del 2005 per la sussistenza della legittimazione passiva del Fondo di Garanzia.
§§§§§§
L'appello è fondato e merita di trovare accoglimento per quanto di ragione. Sul punto occorre in primo luogo evidenziare come l'azione originariamente riconosciuta al danneggiato dall'art. 19 lett. a) L. n. 990/1969,
e in seguito dall'art. 283 co. 1 lett. a) D. lgs. n. 209 del 2005, risulta ancorata solo ed esclusivamente ad un dato fattuale, ossia alla circostanza che “il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”, e null'altro la norma richiede se non l'accertamento del coinvolgimento nell'incidente di un veicolo soggetto ad obbligo assicurativo e dell'esistenza di una situazione fattuale oggettivamente ostativa all'identificazione del mezzo investitore. La vittima di un sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, al fine di ottenere il risarcimento dall'impresa designata ad operare per conto del Fondo di Garanzia, non ha dunque l'obbligo di pagina 6 di 15 presentare una denuncia o una querela contro ignoti occorrendo escludere non solo che questa integri una condizione di proponibilità dell'azione, come talora si è sostenuto, ma anche che il danneggiato sia tenuto ad attivarsi in tal senso in quanto l'accertamento giudiziale da compiere non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la mera circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non indentificato per circostanze a tanto oggettivamente ostative (cfr. in termini cass. n.
23434/2014, n. 27540/2016, n. 27541/2016 e n. 9873/2021).
Se dunque il veicolo investitore si è dato alla fuga subito dopo il fatto, o il danneggiato si è trovato per effetto del sinistro in stato di incoscienza o comunque in gravi condizioni, la prova di tali circostanze ostative alla rilevazione della targa del mezzo ed all'identificazione del suo conducente ben potrà essere tratta dalla documentazione medica o dalle dichiarazioni testimoniali non potendosi configurare, a carico del danneggiato,
un onere di collaborazione attiva per l'individuazione del responsabile che, travalicando la norma positiva,
finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.
Tanto con l'ulteriore precisazione che all'esistenza di una querela con susseguente decreto di archiviazione, così come pure alla sua mancanza, non si può assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica nel senso che il sinistro sia o meno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 283 D. lgs. cit. essendo il giudice a dover stabilire, nell'ambito di una globale valutazione delle risultanze processuali, se sia stata acquisita un'idonea prova del fatto che il danno di cui si reclama il ristoro fu effettivamente cagionato da un veicolo non identificato (cfr. ex multis cass. n. 24449/2005, cass. n. 18532/2007, cass. n. 4480/2011, cass. n.
20066/2013 e cass. n. 3019/2016).
Ciò premesso, occorre passare a rilevare come la citazione con cui si è dato ingresso al giudizio,
contrariamente a quanto afferma il giudice di primo grado, ha fornito indicazioni sufficientemente specifiche in ordine al tempo, all'ora, al luogo ed alle modalità di verificazione del sinistro, nonché in ordine ai suoi protagonisti noti ed alle conseguenze dell'evento lesivo, come è stato correttamente rilevato dall'appellante.
Nell'atto in questione è dato infatti leggere che “In data 23/07/2011, verso le ore 22,30 circa, il sig.
in compagnia del sig. , a bordo della Vespa Piaggio targata DV61330, Parte_1 Controparte_4
di proprietà della sig.ra , madre dello stesso, nel percorrere la via Michelangelo Buonarroti Persona_2
in Aversa (CE), veniva travolto da un'altra moto di colore bianco che proveniva dal senso di marcia opposto
procedendo contromano”. Prosegue l'attore affermando che “In seguito all'urto gli occupanti della Vespa,
pagina 7 di 15 compreso il sig. venivano letteralmente scaraventati contro un'autovettura Fiat Punto Parte_1
targata EJ066NX di proprietà del sig. che risultava parcheggiata regolarmente sul lato Parte_2
destro di via Michelangelo Buonarroti”.
I dati salienti del fatto sono stati dunque descritti, al pari delle ragioni della mancata individuazione del veicolo investitore, avendo l'attore riferito che “a seguito dell'impatto il sig. riportava Parte_1
lesioni personali molto gravi, tali da essere accompagnato al vicino Pronto Soccorso dell'ospedale G. Moscati
di Aversa con l'ausilio dell'ambulanza” dove “i sanitari del presidio ospedaliero refertavano: “Paziente non
cosciente con GCS: 7/15; PA : 130 /70 mm Hg SaO: 82% in aa FC: 48 bpm;
edema palpebrale ed ecchimosi
periorbitale bilaterale. Frattura dente arcata superiore EOT: MW ridotto ma presente, non apprezzabile al tatto
enfisema sottocutaneo. EO trattabile solo superficialmente. Caviglia sinistra tumefatta e dolente”. In chiusura è
inoltre scritto che l'impresa designata non dava riscontro alla richiesta risarcitoria nonostante “la responsabilità
esclusiva del sinistro per cui è causa a carico di un motoveicolo dileguatosi al momento del sinistro”.
L'attore non ha infine sostenuto di essersi trovato in qualità di trasportato sulla Vespa di proprietà della madre, dando perciò ad intendere che ne era il conducente, ed ha ulteriormente confermato tale circostanza affermando, in questa sede, che la ritenuta genericità delle deposizioni testimoniali per quel che concerne la descrizione della dinamica del sinistro poteva al più condurre all'applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento.
È infatti noto che, in caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata ha il diritto di ottenere l'integrale risarcimento del danno subito tanto dal conducente del veicolo ospitante quanto dall'altro conducente essendo un soggetto terzo rispetto alla circolazione di entrambi i mezzi venuti in collisione al quale non si applica la presunzione di pari concorso di colpa sancita a carico dei primi dall'art. 2054 c.c.
Le deposizioni dei testi escussi, che hanno assistito del tutto occasionalmente al sinistro e non hanno alcun interesse all'esito della lite, non offrono poi alcun serio motivo per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese le quali non peccano affatto di genericità e risultano appieno collimanti nei loro aspetti salienti.
Il teste ha infatti così narrato gli eventi di cui è stato spettatore: “Sono indifferente;
Testimone_3
lavoro in ospedale come operatore socio sanitario. Non ho causa pendente con le Ho assistito CP_1
all'incidente per cui è causa;
era il 23/07/2011. Ricordo la data perché sono stato contattato per testimoniare e
l'ho ricordata. Era di sera, verso le 10,30 (22,30 - 23,00), in Aversa alla via Michelangelo, trattasi di una
pagina 8 di 15 strada a senso unico intersecata da via Giotto e via Salvo D'Acquisto. Io ero a piedi. Provenivo da via Giotto,
bar Due Pini, e mi ero recato in via Michelangelo nel senso di marcia direzione Lusciano quando ho visto
l'incidente nel corso del quale vi è stato un impatto tra la Vespa ed un altro motoveicolo proveniente da senso
contrario. La vespa procedeva nel senso di marcia in direzione Lusciano e la moto andava contromano.
La Vespa percorreva la carreggiata nel proprio senso di marcia sul lato destro accanto alle macchine
parcheggiate nelle strisce blu. A seguito dell'impatto ho visto un ragazzo cadere a terra insanguinato, forse
urtato contro una macchina dopo l'impatto. Ricordo che a bordo della moto vi erano due persone. Vi erano dei
caschi a terra. Non so dire chi li indossasse. Credo che la moto avesse appena svoltato a sinistra da via S.
D'Acquisto d'improvviso in via Michelangelo.
Dei presenti hanno allertato il 118. Mi sembra siano intervenuti i Vigili Urbani di Aversa. Non so essere
più preciso. Mi sono allontanato dopo circa 15-20 minuti. Gli occupanti della Vespa riportarono lesioni e
ricordo il viso insanguinato dell'attore. L'altro era riuscito ad alzarsi senza problemi”.
Di analogo tenore è la deposizione dell'altro teste, che così si è espresso: “Sono indifferente Tes_4
e non ho cause pendenti con le Ho assistito all'incidente per cui è causa che è avvenuto il 23/07/2011. CP_1
Ricordo la data perché è stata la prima volta che ho assistito ad un incidente così grave. Il ragazzo era messo
veramente male. Ho visto che lo stesso perdeva parecchio sangue dal viso. Passeggiavo con la mia fidanzata a
via Michelangelo in Aversa, dove c'è la movida, bar Due Pini e La Nuit. Erano intorno alle 22,00. Ho visto la
Vespa viaggiare nel senso di marcia che percorrevo anch'io con a bordo due ragazzi. Non ricordo se avessero il
casco che comunque ho visto a terra dopo l'impatto. Ho visto una moto che viaggiava contromano, era
velocissima, ed ha urtato di striscio con il manubrio la Vespa che finiva contro una macchina in sosta, Fiat
Punto, parcheggiata a lato della strada. La moto che viaggiava contromano, dopo aver procurato la caduta, si
allontanava repentinamente facendo perdere le proprie tracce. Poco tempo dopo è arrivata l'autombulanza.
Sono intervenuti anche i Carabinieri a fare i rilievi. Non ho rilasciato dichiarazioni ai Carabinieri. Ho
rilasciato le mie generalità ai genitori dell'attore intervenuti sul posto. Le vetture su via Michelangelo erano
parcheggiate sul lato destro. Credo che via Michelangelo sia larga circa 4 metri”.
È stato a questo punto reintrodotto il teste il quale, a domanda postagli, ha risposto: “La moto dopo Tes_1
l'impatto si è dileguata”.
Le deposizioni hanno dunque comprovato l'esistenza di circostanze oggettivamente ostative pagina 9 di 15 all'identificazione della moto investitrice, dal momento che il versava in gravi condizioni tali da Pt_1
rendere inesigibile la rilevazione da parte sua del numero di targa dell'auto-pirata che si dileguava immediatamente dopo il fatto, offrendo perciò la dimostrazione della ricorrenza delle condizioni di legge per porre l'onere del risarcimento a carico del Fondo di Garanzia.
Non si può, d'altro canto, condividere l'affermazione del tribunale secondo cui il teste non sarebbe Tes_1
attendibile perché “sono rimaste sconosciute le circostanze con cui l'attore ha successivamente identificato il
teste che nulla ha riferito al riguardo”. Tes_1
Questa domanda non è stata infatti rivolta al testimone e, di conseguenza, non lo si può ritenere non credibile per non aver fornito risposta ad un quesito che non gli è stato posto. In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito che, in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone ma un soggetto attivamente partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può,
senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone delle domande a chiarimento e,
successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
In tale ipotesi, pertanto, la svalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su delle argomentazioni tra di loro logicamente inconciliabili, dando luogo ad una motivazione solo apparente (cfr. tra tante cass. n. 32456/2022 e n. 17981/2020).
Allo stesso modo dal fatto che l'attore non abbia prodotto il verbale redatto dalle autorità intervenute sul posto non si può inferire l'inattendibilità del teste non essendo tale circostanza dimostrativa Tes_4
dell'inesistenza del rapporto dei Carabinieri che il testimone ha riferito essere intervenuti sul luogo del giudizio.
Lo stesso giudice di primo grado ha infatti affermato che i Carabinieri di Aversa non hanno fornito riscontri positivi o negativi al suo interpello, non rispondendo alla richiesta rivoltagli, con la conseguenza che non si può desumere dalla semplice inerzia dei militi alcuna conclusione in merito alla non veridicità della testimonianza. Quanto poi al teste egli ha affermato a chiare lettere di non ricordare quale Autorità Tes_1
pubblica intervenne sui luoghi dichiarando, in termini fortemente dubitativi, “Mi sembra siano intervenuti i
pagina 10 di 15 Vigili Urbani. Non so essere più preciso”. Anche in tal caso non può dunque trarsi dalla circostanza che i Vigili
abbiano dichiarato di non essere intervenuti sul luogo del sinistro alcuna conclusione quanto all'inattendibilità
del testimone che nessuna certezza ha espresso al riguardo.
È di converso sintomatica dell'attendibilità dei testi la circostanza, da loro riferita senza esitazioni, che sui luoghi ebbe ad intervenire un'ambulanza del servizio 118 per soccorrere l'infortunato. Nel referto di Pronto
Soccorso inerente al ricovero di presso l'Ospedale G. Moscati di Aversa, relativamente Parte_1
all'ora, alla data ed alle modalità di accesso dell'appellante, si legge infatti: “Sabato 23 luglio 2011
23:43…Codice di ingresso: dal 118 per trauma della strada con dinamica Persona_3
maggiore…Paziente non cosciente…”.
La responsabilità dell'evento, alla luce del testimoniale raccolto, non può tuttavia essere attribuita in via esclusiva al motociclista non identificato occorrendo fare applicazione della presunzione di pari concorso di colpa prevista in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c. per il caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie. Le
risultanze istruttorie consentono, infatti, di ritenere assolto l'onere probatorio per quel che concerne la verificazione dell'evento ed il ruolo causale svolto dal veicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro ma non di ravvisare anche l'esclusiva responsabilità del suo conducente.
Nulla è infatti dato sapere in merito alla velocità con cui l'appellante percorreva via Michelangelo
Buonarroti al momento del fatto e tanto meno è emerso che egli abbia frenato, nel vano tentativo di evitare la collisione con la moto che gli veniva incontro in senso vietato, o se abbia tentato in qualche modo di schivarla.
Non sussiste pertanto la prova che pur tenendo una condotta appieno conforme alle Parte_1
regole del Codice della Strada ed a quelle di comune prudenza, abbia dovuto soggiacere in via inevitabile alle conseguenze dell'altrui comportamento colposo.
Non resta a questo punto che procedere alla determinazione del quantum debeatur avvalendosi della documentazione sanitaria in atti e delle risultanze della c.t.u. medico-legale espletata in primo grado.
Da tale documentazione in particolare emerge che l'appellante, ricoverato in terapia intensiva, veniva sottoposto a indagini strumentali che evidenziavano “Fratture del pavimento, della parete anteriore e mediale
del seno mascellare di destra. Frattura della parete anteriore e laterale del seno mascellare di sinistra e dello
sfenoide omolateralmente. Frattura del processo zigomatico di sinistra. Frattura della mandibola a sede
parasinfisaria destra ed a sinistra al 3.8 che appare incluso” nonché una frattura del malleolo peroneale esterno pagina 11 di 15 a sinistra. Il paziente, ristabiliti i parametri vitali, veniva quindi trasferito presso l' per un Controparte_5
intervento chirurgico in due tempi di riduzione delle fratture cranio-facciali.
Tali lesioni, in base al giudizio del c.t.u., son guarite dopo un periodo di inabilità temporanea totale di 40
giorni, seguito da un periodo di inabilità totale parziale di 20 giorni al valore medio del 50%, con postumi permanente del 12% non incidenti sulla capacità lavorativa e costituiti da una lieve deviazione dell'asse mandibolare a destra, da un esito cicatriziale chirurgico di circa 2,5 cm appena al di sotto della palpebra inferiore dell'occhio sinistro, costituente l'accesso per la riduzione cruenta delle fratture facciali, da un ulteriore esito cicatriziale di forma ovolare e di 2,5 cm. di diametro in regione orbito-zigomatica sinistra, da altro esito cicatriziale di 2 cm alla regione mentoniera, da lievissima deviazione assiale del naso a destra, con lievissima gibbosità della piramide e lieve substenosi della narice destra di circa il 25% rispetto alla controlaterale, da frattura dentino-coronale trasversa del canino inferiore sinistro, da sfumatissimo disturbo post-traumatico da stress, da modesto ipotonomiotrofismo della caviglia sinistra di circa 0,5 cm con moderata tumefazione edematosa, lievemente dolente alla digitopressione, e da articolarità limitata ai gradi estremi dei movimenti di flesso-estensione plantare come pure della invero-eversione. All'appellante, sedicenne all'epoca del sinistro, va dunque risarcito il danno non patrimoniale per la cui liquidazione occorre rifarsi alle note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano. Alle stesse la Cassazione ha infatti riconosciuto un valore para-normativo tenuto conto della loro attendibilità e correttezza nonché dell'ampia diffusione al livello nazionale che vale a garantire un principio cardine della liquidazione equitativa costituito dall'uguale trattamento di tutti i casi analoghi.
Siffatte tabelle, aggiornate da ultimo nel 2024, riconoscono per un'invalidità del 12% subita da persona sedicenne un risarcimento del danno non patrimoniale di € 40.519,00 di cui € 31.656,00 a titolo di danno biologico ed € 8.863,00 per quanto concerne il danno morale correlato alle sofferenze, sia fisiche che psicologiche, verosimilmente patite in conseguenza delle lesioni.
La Cassazione ha infatti affermato che il pretium doloris costituisce una voce autonoma rispetto al danno biologico, traducendosi in una sofferenza interiore (insuscettibile di accertamento medico legale), la quale
è meritevole di un compenso aggiuntivo e per il cui riconoscimento il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo ben potendo costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice (così ad es.
cass. n. 25164/2020 e Cass. n. 9006/2022).
Costituisce pertanto un corretto criterio logico-presuntivo volto all'accertamento del danno morale,
pagina 12 di 15 quale autonoma componente del danno alla salute, quello fondato sulla massima di esperienza della corrispondenza, sulla base di una proporzionalità diretta, della gravità della lesione all'intensità della sofferenza soggettiva. Appare perciò corretto il criterio di liquidazione adottato dalle tabelle milanesi che prevedono, per tale posta di danno, una somma suscettibile di maggiorazione in rapporto di proporzionalità diretta con la gravità
della lesione.
L'importo riconosciuto non è infine suscettibile di essere incrementato, in vista di una personalizzazione del risarcimento, in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto.
Sempre a titolo di danno non patrimoniale, sia sotto il profilo del danno biologico sia sotto quello del danno morale, va poi risarcita al leso la menomazione della propria integrità psico-fisica durante il periodo di inabilità temporanea totale e parziale. In riferimento a tale posta di danno le richiamate tabelle del Tribunale di
Milano riconoscono per ogni giorno di invalidità temporanea totale la somma base di € 115,00. Muovendo da tale importo, compete dunque al leso la complessiva somma di € 5.750,00 di cui euro 4.600,00 per la I.T.T. (€
115,00 x 40 gg) ed € 1.150,00 per la I.T.P. al 50% (57,50 x 20 gg.).
A titolo di danno patrimoniale emergente va infine riconosciuta la somma di € 3.050,00 che il c.t.u. ha stimato necessaria per il ripristino della piena efficacia estetico-masticatoria avendo il trauma al volto interessato anche un elemento dentario. L'importo di € 49.319,00 complessivamente riconosciuto all'appellante va poi dimezzato, con liquidazione in suo favore di € 24.659,50, atteso il suo concorso di colpa nella produzione dell'evento lesivo individuato presuntivamente nel 50%.
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero. L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al pagina 13 di 15 momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo. Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 23.07.2011 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla
presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi medi previsti in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e distraendo l'importo liquidato in favore dell'avv. Tommaso Castiello per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2146/2020 pubblicata il
23.09.2020, così provvede:
1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di della Parte_1
somma a titolo di risarcimento danni di € 24.659,50 oltre interessi legali da computare sulle somme, con la decorrenza e con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 678,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Tommaso Castiello.
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 727,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo l'importo liquidato in favore dell'avv. Tommaso Castiello.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della . Controparte_1
pagina 14 di 15 Così deciso in Napoli, in Camera di Consiglio, il 28.05.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_6
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