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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 465/2022, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Manilo Guidazzi (C.F.: ) e dall'avv. Paolo Zaccardi C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Manilo Guidazzi C.F._3
del foro di Bologna sito in Bologna al viale Masini, n. 20, giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Di Carlo CP_1 C.F._4
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato in C.F._5
Chieti alla Orientale n 52, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompreso nelle altre materie (art. 2043 cc. e materie speciali)
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6.5.2024, tenutasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
pagina 1 di 12 FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione del 8.9.2022 ritualmente notificato in data 15.10.22, Parte_1
conveniva in giudizio il sig. dinanzi codesto Tribunale per ivi sentir accogliere le CP_1
seguenti conclusioni:
“In via principale, per i fatti di cui in narrativa, accertare l'inadempimento del Sig. rispetto CP_1 alla Scrittura Privata del 29.11.2019 e per l'effetto ordinare al convenuto l'adempimento delle proprie prestazioni come concordate e quantificate nonché provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, fisici, psichici e morali provocati all'attrice pari ad € 10.000,00 e/o alla maggiore e/o minor somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata, per i fatti di cui in narrativa, accertare l'inadempimento del Sig. rispetto CP_1 alla Scrittura Privata del 29.11.2019, e per l'effetto risolvere la scrittura privata del 29.11.2019, condannando il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, fisici, psichici e morali provocati all'attrice pari ad € 17.000,00 e/o alla maggiore e/o minor somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi in via equitativa”.
1.1. L'attrice deduceva - in sintesi e per quanto d'interesse:
1.2. di aver avuto una relazione affettiva con il sig. convivendo presso la di lei CP_1 abitazione dal 2014 al 2018 e assecondando sempre le richieste del compagno tant'è che accettava di intervenire sulla propria abitazione, modificando gli spazi dell'immobile e gli arredi per rendere l'abitazione più rispondente alle esigenze ed ai gusti del Tutto ciò, accollandosi tutte le CP_1 spese inerenti tali interventi. Ma, all'improvviso in data 4.12.2018, il nel corso di un CP_1 colloquio telefonico con l'attrice, interrompeva la comunicazione sparendo dalla vita di quest'ultima senza alcuna giustificazione.
1.3Ad oggi la vive in un'abitazione che corrisponde esclusivamente alle esigenze di allora Parte_1
del che a distanza di qualche tempo dal suo allontanamento contraeva matrimonio con altra CP_1 donna provocando un trauma psicologico non indifferente all'attrice che lo aveva scoperto e che ha dovuto ricorrere a cure specialistiche.
1.4 Il non ha mai contribuito al menage familiare durante i 4 anni di convivenza e l'attrice CP_1 tentava un bonario componimento per il ripristino dell'abitazione e restituiva i beni mobili richiesti dal convenuto agli incaricati di quest'ultimo che provvedevano al ritiro.
1.5 Il rifiutava di ripristinare lo stato dell'immobile cosicchè l'attrice incaricava la ditta CP_1
di per un sopralluogo e per ottenere un preventivo circa i lavori da CP_2 Persona_1
eseguire ed i costi per il detto ripristino.
pagina 2 di 12 1.6 In data 29.11.2019 e sottoscrivevano scrittura privata con cui esse parti si Parte_1 CP_1
impegnavano ad assolvere le obbligazioni reciproche così come dettagliatamente descritte nella richiamata scrittura (cfr doc. n 1); il si impegnava per il ripristino delle strutture e degli CP_1
impianti anche attraverso stuccatura e ritinteggiatura delle pareti, veniva dato incarico affidato alla predetta che poi il contattava a mezzo mail per le attività da effettuare e, dopo CP_2 CP_1
averne appreso il preventivo dei costi, si rifiutava di adempiere perché riteneva il costo troppo oneroso;
rendendosi così inadempiente, senza giustificazione alcuna, rispetto all'accordo intrapreso con l'attrice.
1.7 Il pur essendosi impegnato, non provvedeva neanche a ritirare a sue spese i suoi beni CP_1
mobili; non dava riscontro alla diffida inoltratagli per il pagamento della somma di cui al preventivo della ditta Conversan e né compariva all'incontro di mediazione, pur se regolarmente citato (cfr doc 5).
1.8 Il si è reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la richiamata scrittura privata CP_1 in danno dell'attrice che invece adempiva gli impegni assunti.
1.9 Durante la stabile convivenza si era instaurata una comunità di tipo familiare con reciproci diritti e doveri, rispettati ed assolti solo dall'attrice, mentre il abbandonava all'improvviso CP_1
l'attrice provocandole un danno sia patrimoniale che non.
2.Si costituiva in giudizio il sig. impugnando e contestando in toto l'avversa domanda CP_1
e deducendo -in sintesi e per quanto d'interesse -:
2.1che l'attrice gli aveva chiesto con insistenza di trasferirsi nella sua abitazione in Ortona alla C.da
Tamarete loc. Fontegrande snc.
2.2.Durante la convivenza (2014-2018) si era instaurata una comunione di vita paritetica contribuendo le parti in egual misura alle necessità della casa e della coppia.
2.3La sig.ra non era la parte debole della coppia poichè era la proprietaria della casa, Parte_1
svolgeva attività lavorativa (agente assicurativo) e veniva assecondata dal convenuto per ogni richiesta.
2.4 Partecipava alle spese della casa come risulta dal bonifico offerto in atti di euro 4.000,00 effettuato il 24.11.2017 in favore della e così come aveva provveduto in data 27.12.2027 all'acquisto Parte_1 del nocciolino da riscaldamento comprovato dall'assegno bancario ed anche all'acquisto di alcuni testi universitari per la figlia dell'attrice (cfr doc. n.2 pag.1,2,3 e 4).
2.5Per rendere l'abitazione più consona ai desideri dell'attrice aveva provveduto ad acquistare beni, anche di pregio, tappeti persiani, quadri, una cucina, mobili antichi e vari elettrodomestici.
2.6Tutti gli interventi svolti presso l'abitazione sono stati voluti e richiesti unicamente dall'attrice avendo egli provveduto solo ad assecondare la sia attraverso l'apporto lavorativo e sia dal Parte_1
punto di vista economico.
pagina 3 di 12 2.7La relazione di coppia cessava agli inizi di dicembre 2018 per volontà di entrambe le parti a seguito della logorata convivenza.
2.8La con scrittura privata del 29.11.2029 si impegnava alla restituzione dei beni ed il Parte_1 [...] si impegnava ad incaricare la ditta Arredamenti Di Benedetto srl che accettava l'incarico per il CP_1
ritiro degli stessi.
2.9Per assecondare l'attrice si impegnava con la di per la sistemazione CP_2 Persona_1
delle pareti e degli impianti avendo la medesima provveduto anni prima a realizzare lavori nella casa.
2.10. Fino alla data della scrittura privata non gli veniva comunicato alcun importo per la spesa da sostenere per le opere di ripristino per cui ne aveva fatto predisporre altri due: uno dall'impresa Edile
Stradale Scorpiglione Stefano del 19.10.2019 e l'altro dalla Superfici Parallele di Rocco Ammone del
6.11.2019. Solo durante le trattative per la riconsegna dei beni con mail del 26.1.2020 veniva a conoscenza del preventivo n. 218 del 30.8.2019 della , di cui non aveva avuto conoscenza CP_2 durante le trattative dell'accordo né lui e né il suo difensore per cui non può essere considerato accettato tant'è che veniva contestato nel contenuto e negli importi a mezzo del suo difensore. La contestazione veniva riscontrata dal Dr incaricato della con l'affermazione che Per_2 Parte_1
trattavasi di lavori e costi strettamente necessari per il ripristino dello stato ante dei locali.
2.11 L'attrice apponeva ostacoli per il ritiro dei beni sia in ordine alla data per il trasloco (nonostante fosse stata indicata tra il 4.2.2020 ed il 14.2.2020), sia sulla polizza assicurativa della ditta di traslochi che sulla richiesta di riconsegnare alcuni beni in data successiva a quella fissata, cosicchè il CP_1
non rientrava in possesso dei propri beni e si trovava costretto a chiedere la risoluzione della scrittura privata ma per le misure adottate a tutela dalla pandemia da Covid-19 non riusciva a chiedere quanto di sua spettanza.
2.12 Durante il rapporto di convivenza aveva fatto un prestito alla per l'importo di euro Parte_1
3.000,0, somma mai restituita nonostante le formali diffide inoltrate alla medesima sia a mezzo del difensore che personalmente per cui si vedeva costretto ad avviare procedimento di negoziazione assistita a cui l'attrice comunicava formalmente la propria adesione.
2.13 In diritto, eccepiva la insussistenza del suo inadempimento e il rifiuto dell'attrice all'adempimento parziale poiché, già dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, è ampiamente provato che le richieste dell'attrice sono prive di fondamento sia documentale che fattuale;
in effetti, il aveva CP_1
incaricato la ditta Arredamenti Di Benedetto per il ritiro dei beni e si era impegnato ad effettuare le opere ordinarie per il ripristino dei locali così come un conduttore che rilascia un immobile preso in locazione.
pagina 4 di 12 2.14 L'attrice, che ne aveva l'onere, non ha dato prova dei danni patrimoniali e non di cui si lamenta;
in particolare evidenzia che il danno non patrimoniale necessita di prova allegata e circostanziata e non può ricavarsi solo da enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche.
2.15 Spiegava domanda riconvenzionale per riottenere la somma di euro 3.000,00 data in prestito alla tramite bonifico e mai restituita. Parte_1
2.16 Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) nel merito accertare e dichiarare la non sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento delle richieste dell'attrice, per le ragioni esposte e dedotte in premessa e, per l'effetto, rigettare l'atto di citazione con ogni conseguente statuizione;
II) dichiarare risolta la scrittura privata di transazione del 29.11.2019 per responsabilità esclusiva dell'attrice e per l'effetto condannare l'attrice alla restituzione al convenuto dei beni di quest'ultimo presenti nella sua abitazione, previa corresponsione da parte del Sig. della somma di euro CP_1
1.200,00 + IVA per spese ordinarie ripristino pareti ed impianti;
III) inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare che il Sig. è CP_1 creditore della Sig.ra della somma di euro 3.000,00 e quindi condannare l'attrice al Parte_1
pagamento nei confronti del convenuto della somma di euro 3.000,00;
IV) in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento degli esborsi e dei compensi professionali di giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
3. Con ordinanza del 19.9.2023 non venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti, in quanto “in parte generiche, in parte documentali ed in parte aventi ad oggetto circostanze non contestate”.
Venivano rigettate le istanze di esibizione di documenti, ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
Veniva ritenuto necessario lo svolgimento di una CTU, quindi nominato CTU il geom.
[...] per accertare le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all'asporto CP_3 dei beni indicati nell'allegato alla scrittura privata di cui al doc. 1 allegato alla citazione, indicandone il relativo costo e se le opere indicate nel preventivo di cui all'allegato 5 alla comparsa di risposta del convenuto siano o meno sufficienti al ripristino dello stato dei luoghi, oppure se sono necessari gli interventi del preventivo ottenuto da parte attrice di cui all'allegato 6 della comparsa di risposta del convenuto e per verificare la congruità dei prezzi indicati nei predetti preventivi.
4.Il giudizio così instauratosi è stato istruito a mezzo prova documentale ed espletamento della CTU ed
è giunto alla odierna decisione con ordinanza del 16.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente deve osservarsi che dall'esame del materiale documentale prodotto dall'attrice è risultata la sottoscrizione della transazione datata 29.11.2019, frutto di un accordo raggiunto tra le parti a seguito della interruzione della loro relazione affettiva e per la necessità di regolamentare alcuni pagina 5 di 12 aspetti conseguenziali alla interruzione della convivenza durata quattro anni, dal 2014 al 2018.
L'accordo intervenuto va pacificamente inteso come volontà delle parti di eseguirne il contenuto, quindi le restituzioni dei beni, i lavori da eseguire, i professionisti da coinvolgere e le tempistiche di esecuzione.
Ebbene, nella richiamata scrittura si legge chiaramente che il si è impegnato al ritiro dei beni CP_1 di sua proprietà rimasti nell'abitazione della e si legge altresì chiaramente che si è Parte_1 impegnato al ripristino dello stato dei locali a seguito del ritiro delle cose indicate nell'allegato alla scrittura (cfr pag. 2 e 3 della medesima). L'attrice ha lamentato in via principale l'inadempimento di tali obblighi da parte del e ha chiesto in via principale l'adempimento dei medesimi nonché CP_1
il risarcimento dei danni patrimoniali e non, pari ad euro 10.000,00 e/o altra somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi equitativamente, subiti a seguito della condotta inadempiente del convenuto. Questi ha negato tale inadempimento chiedendo la risoluzione della scrittura privata di transazione per responsabilità dell'attrice e condannarla alla restituzione dei beni presenti nella sua abitazione ed ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.
La con il deposito della scrittura privata del 29.11.2019, ha offerto la prova del titolo Parte_1 costitutivo del rapporto e, partendo dall'analisi di tale titolo, occorre verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni intrapresi o in che misura non hanno adempiuto essendo le lamentele di mancato adempimento reciproche. Dalla documentazione offerta in atti (scrittura privata, scambio di mail tra le parti, verbale negativo di mediazione) si evince che il non abbia provveduto né al CP_1 ritiro dei suoi beni e né al ripristino dello stato dei luoghi dell'abitazione dove ha convissuto con la
Bisogna accertare se tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò, Parte_1
tenendo conto dei principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c. che dispone testualmente: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
La detta norma garantisce una tutela sostanziale della posizione creditoria ma va incontro a dei temperamenti coordinandosi con la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria. La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del "buon padre di famiglia".
Quindi, nella responsabilità contrattuale, si ha l'inversione dell'onere probatorio poiché trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando al creditore solo l'onere della prova pagina 6 di 12 dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
Tali principi, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, sono stati richiamati dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) secondo cui: “mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile”.
Nel caso di specie la ha provato l'esistenza del titolo mentre il non ha provato in Parte_1 CP_1 modo esclusivo la sua estraneità all'inadempimento lamentato. A tal proposito si mette in evidenza che il convenuto, pur avendo contattato la ditta di incaricata espressamente CP_2 Persona_1
dal medesimo nella richiamata scrittura privata, non ha inteso poi accettare il preventivo da questi offerta ritendendolo oneroso.
E'da dire però che il CTU nominato da codesto Tribunale, il geom. , ha ritenuto il Controparte_3
preventivo della (all. 6 alla comparsa di costituzione) il più idoneo per le opere da effettuare CP_2 sull'abitazione in questione e congruo il relativo costo ivi indicato.
Si osserva che il Ctu ha eseguito due sopralluoghi (il primo il 16.10.23 e l'altro il 30.10.23) presso l'abitazione dell'attrice sita in Ortona alla Contrada Fontegrande s.n.c. per valutare i seguenti quesiti posti dal Giudice:“1. Previa ricognizione dei luoghi, dica il CTU quali sono le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all'asporto dei beni indicati nell'allegato alla scrittura privata di cui al doc. 1 allegato alla citazione, indicandone il relativo costo;
2. Dica se le opere indicate nel preventivo di cui all'allegato 5 alla comparsa di risposta del convenuto siano o meno sufficienti al ripristino dello stato dei luoghi, oppure se sono necessari gli interventi del preventivo ottenuto da parte attrice di cui all'allegato 6 della comparsa di risposta del convenuto;
3. Verifichi infine la congruità dei prezzi indicati nei predetti preventivi.”
Al primo sopralluogo effettuato in data 16/10/2023 il CTU ha accertato che i beni mobili del convenuto, sono ancora presenti nell'abitazione dell'attrice e per tale motivo, ha chiesto all'attrice, per poter effettuare la valutazione per il ripristino dei luoghi, di spostare mobili, quadri e suppellettili. Il relativo costo di tali interventi è di € 6.646,41 escluso IVA come da computo allegato alla relazione.
Le operazioni peritali, quindi, sono state svolte a seguito dello spostamento dei mobili del convenuto e confrontando copia dello stato di progetto dell'abitazione dell'attrice che, il CTU in data 17/10/2023 ha ricevuto dal CTP Geom. A Di Sangro.
pagina 7 di 12 Si osserva ancora che il consulente d'ufficio, non ha ritenuto sufficiente, per il ripristino, l'offerta di cui al preventivo dell'Impresa Edile Stradale Scorpiglione Stefano allegato n 5 alla comparsa di costituzione in quanto ritenuta “non completa delle opere necessarie al ripristino dei locali” mentre ha valutato congrua l'offerta della di cui all'allegato n 6 della Controparte_4 Persona_1
comparsa di costituzione.
La difesa del convenuto, unitamente al tecnico di parte, Arch V. ricevuta la bozza di Per_3
relazione, ha svolto delle osservazioni a cui il CTu ha dato preciso riscontro come si legge espressamente alle pagine n 5 e 6 della relazione finale. Il consulente d'ufficio ha specificato altresì che i lavori descritti non hanno valore di attività straordinaria, ma ordinaria in quanto non sono previste demolizioni e ricostruzione di cappotto ma solo ed esclusivamente di “ripassare il ''tonachino“ dall'estradosso della soletta del balcone per l'altezza e la lunghezza della parete” mentre sono previste
“le demolizioni solo ed esclusivamente alla rimozione del rivestimento alla cucina attuale”. Il geom.
ha indicato le opere da fare nei locali sottostanti, laddove la posizione degli infissi esterni è CP_3
stata modificata (la variazione è evidente come da foto allegate) e il divisorio tra il locale cantina e il locale stireria è stato demolito e ne è rimasto ben evidente il segno a terra. Per l'adeguamento dei nuovi impianti nella zona cucina il CTU ha accertato che la cucina della parte attrice, attualmente montata nella taverna, ha allacci e scarichi diversi da quella del convenuto. Pertanto, per rimontarla al piano rialzato, bisognerà eseguire lavori di alimentazioni elettriche, idriche e del gas, allacci e scarichi.
Stesso lavoro andrà fatto per la risistemazione alla taverna una volta smontata la cucina da riportare al piano rialzato.
La CTU espletata è esaustiva e dirimente le questioni inerenti il presente giudizio;
pertanto, codesto giudicante ha basato il proprio convincimento condividendo le risultanze della consulenza del geom.
che sono di meritevole apprezzamento. Controparte_3
Tornando alle responsabilità per inadempimento, risulta che il si è dapprima impegnato al CP_1 ripristino dei locali e poi non ha inteso accettare il preventivo della , completo della CP_2 descrizione dei lavori da effettuare e dei relativi costi da sostenere. A suo discarico ha addotto che ha avuto contezza di tale preventivo solo successivamente alla stipula dell'accordo transattivo, circostanza che non rileva in quanto nell'accordo raggiunto tra le parti in causa, studiato e dettagliato, risulta ben descritto e preciso l'impegno del Sig. di incaricare la ditta di CP_1 Persona_1 CP_2 ed in effetti il convenuto ha deciso, nell'accordo, di affidarsi alla predetta ditta. Avrebbe potuto inserire pagina 8 di 12 nella scrittura l'eventualità di avvalersi di altra ditta così come ha fatto per il ritiro dei beni laddove prevedendo la sostituzione della Arredamenti Di Benedetto. Si evidenzia quindi che il non CP_1 ha provato la circostanza di non aver adempiuto per impossibilità o per causa a lui non imputabile, risultando pacificamente che non ha adempiuto per non aver accettato il preventivo della CP_2 perché, a suo dire, oneroso (circostanza smentita dal CTU) ed ha offerto il preventivo della ditta Edile che contiene costi più bassi ma è incompleto nella valutazione delle opere necessarie da eseguire così come si legge nella relazione peritale. Dallo scambio di e-mail risulta altresì la volontà del CP_1 di ritirare parte dei beni ossia quelli non presenti nelle pareti da risistemare e risulta che la Parte_1 non si è dichiarata disponibile a tale soluzione deducendo che il ritiro dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi sono stati previsti come obbligazione unitaria non essendo tra l'altro previsto nell'accordo due traslochi e adducendo la necessità di ulteriori spese di pulizia per i due traslochi.
In merito alla condotta dell'attrice, va innanzitutto precisato che la già nel maggio 2019, Parte_1 quindi prima della stipula dell'accordo, aveva restituito alcuni beni di proprietà del nella CP_1 scrittura privata richiamata sono state individuate le modalità di ritiro dei restanti beni del convenuto così come riportato nella medesima scrittura e nell'allegato facente parte integrante dell'accordo. La si è quindi dichiarata disponibile sin da subito alla restituzione ed il si è Parte_1 CP_1 impegnato per il ritiro a incaricare la ditta dei traslochi Arredamenti Di Benedetto srl corrente in
Arielli, titolare di polizza assicurativa per il risarcimento di eventuali danni che potessero derivare dal trasloco. L'accordo ha previsto l'eventuale sostituzione della Arredamenti con altra ditta di trasloco.
E'stata stabilita una data tra il 4.2.2020 ed il 14.2.2020 per il ritiro dei beni a cure e spese del CP_1 che si è impegnato a incaricare la ditta di per i lavori di ripristino delle CP_2 Persona_1 strutture e degli impianti anche attraverso stuccatura e ritinteggiatura delle pareti.
Il convenuto ha dedotto che la responsabilità in merito all' inadempimento della scrittura è da addebitarsi all'attrice per la mancata consegna al convenuto dei beni mobili posti fuori dalle pareti;
infatti, con la e-mail del 3.2.2020 a firma dell'Avv. Di Carlo inviata al Dott. (incaricato Per_2 dall'attrice per la fase stragiudiziale) veniva formalizzata la richiesta di riconsegnare al CP_1
nella data del 06.02.2020 (ossia in un giorno rientrante nel periodo fissato per il trasloco), esclusivamente i beni mobili che potevano essere restituiti senza interventi sulle pareti. Il convenuto ha rappresentato che tale richiesta non veniva accolta così come a riscontro risulta dalla e-mail del
04.02.2020 a firma del Dott. Per_2
Occorre tener conto di ciò che ha stabilito la recente pronuncia della Cassazione: "... In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
pagina 9 di 12 del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. ..." ( Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/03/2024, n. 6633).
Alla luce della documentazione fornita dalle parti si ritiene che l'attrice ha provato la fonte negoziale del suo diritto mentre il convenuto non è riuscito a provare l'impossibilità ad adempiere le obbligazioni assunte con la richiamata scrittura privata e né ha fornito prova di un fatto estintivo dell'adempimento.
Per quanto concerne invece l'eccepito inadempimento parziale dell'attrice è da dire che, anche a volerlo considerare sussistente in quanto effettivamente non è stata restituita parte dei beni richiesti, va valutata la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano bensì in relazione alla situazione oggettiva (cfr Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 17020 del 26.5.2022).
Sul punto si evidenzia anche la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 13627 del 30 maggio
2017 che ha stabilito:” Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze della CTU espletata codesto giudicante ritiene che il non ha adempiuto maggiormente ai suoi obblighi e CP_1
ciò anche e soprattutto perché dalla scrittura privata ripassata tra le parti è chiaro che la volontà manifestata dal è che la ditta di è quella che deve eseguire i
CP_1 CP_2 Persona_1 lavori di ripristino ed è pacifico che questa non è stata effettivamente incaricata dal così
CP_1 come avrebbe dovuto fare per l'impegno assunto;
inoltre, si evidenzia la pretesa del di
CP_1 prelevare solo parte dei beni contravvenendo all'accordo voluto mentre dall'altra parte la mancata restituzione dei beni non presenti nelle pareti può essere considerata di gravità minore in quanto conseguenza della condotta del che per primo ha violato l'accordo non incaricando la ditta
CP_1
da lui espressamente indicata. La circostanza dedotta che non è stato portato a conoscenza del CP_2 preventivo è irrilevante perché nell'accordo risulta che quella è la ditta che intendeva incaricare e prima di impegnarsi in tal senso avrebbe potuto farsi fare un preventivo e valutarlo;
a ciò si aggiunge che non pagina 10 di 12 risulta la sua volontà di avvalersi di altra ditta in sostituzione così come si evince dalla scrittura richiamata.
Ritenuta accertata la responsabilità del convenuto per l'inadempimento di non scarsa importanza della scrittura privata oggetto del presente giudizio, occorre verificare se da tale inadempimento l'attrice abbia subito danni patrimoniali e non come richiesti.
La domanda risarcitoria per i danni avanzata dall'attrice merita accoglimento solo per i danni patrimoniali per i motivi che saranno appresso indicati e non per i danni non patrimoniali lamentati poiché nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accoglimento in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. con sentenza dell'11 novembre 2008, n. 26972 che ha fissato dei criteri in ordine alla risarcibilità o meno del danno non patrimoniale.
Si osserva infatti che la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale è stata avanzata dalla in modo generico ed il danno lamentato è relativo a meri fastidi e disappunti e proprio per Parte_1 tale ragione non può essere accolta la domanda tant'è che la causa è stata istruita dal precedente giudicante che non ha inteso nominare CTU medico-legale per l'accertamento di tale danno e non ha ritenuto di ammettere prova orale ammettendo unicamente la CTU per accertare le opere di ripristino e i relativi costi.
Per quanto concerne invece il danno patrimoniale che parte attrice reclama, è bene ricordare che la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. A tal proposito, si evidenzia che la domanda attorea va accolta nei termini indicati dal CTu che ha preventivato il costo degli interventi di spostamento dei mobili in € 6.646,41 escluso IVA così come da computo allegato C alla relazione peritale. Il consulente ha affermato che per svolgere le operazioni peritali ha dovuto chiedere alla di spostare i mobili e per tale manovra Parte_1 ha individuato il costo sopra evidenziato che va considerato come un danno patrimoniale per l'attrice.
Invece, la ulteriore documentazione prodotta dall'attrice non può essere posta a fondamento del danno patrimoniale poiché trattasi di documenti attestanti spese riferite all'epoca della convivenza e la fattura prodotta con la terza memoria è inutilizzabile in quanto tardiva oltre che riferita ad un acquisto del
2018.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale avanzata dal si ritiene fondata e provata. CP_1
Risulta infatti dalla documentazione in atti che parte convenuta abbia, a mezzo del proprio procuratore, inviato raccomandata a/r alla con specifico invito alla negoziazione assistita ex art. 2 e ss. Parte_1
del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014. Il convenuto, per vedere accolta la propria domanda di restituzione delle somme concesse in prestito all'attrice deve provare sia la consegna della somma che pagina 11 di 12 la natura e il titolo da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione. La dazione è documentata;
in effetti, è stato stato prodotto documento posto alla base del prestito addotto dal convenuto e idoneo a far ritenere sussistente il rapporto debitorio tra le parti in causa. Il ha fornito una CP_1 movimentazione del c/c bancario acceso su Intesa San Paolo dove si legge espressamente:” bonifico disposto a favore di per euro 3.000,00 effettuato in data 12.7.2017 con causale “prestito Parte_1 infruttifero”(cfr all. 16 fasc. convenuto). Elemento questo che porta a ritenere l'obbligo restitutorio dell'attrice.
La pur contestando il credito, non ha dato prova di aver restituito la somma prestata per cui Parte_1 non si ritiene rilevante la considerazione dedotta dalla medesima che nell'accordo del novembre 2019 nessun riferimento è stato fatto in ordine al presunto debito del 2017.
La richiesta dunque di pagamento/restituzione della somma di euro 3.000,00 avanzata dal convenuto deve trovare integrale accoglimento.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto ed esaminato, ogni altra richiesta delle parti si intende rigettata.
La disciplina delle spese di lite del presente giudizio segue il principio della soccombenza reciproca e parziale con compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 465/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
1)condanna all'esecuzione dell'accordo del 29.11.2019 con obbligo di adempiere gli CP_1
accertamenti cui è pervenuto il CTU, entro e non oltre la data di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
2)condanna al risarcimento dei danni patrimoniali provocati all'attrice pari ad € CP_1
6.646,41 oltre IVA;
rigetta la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dall'attrice;
3)condanna al pagamento/restituzione in favore del della somma Parte_1 CP_1
di euro 3.000,00; oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;
4) compensa le spese di lite del presente giudizio, ponendo altresì definitivamente i compensi del CTU
a carico di entrambe le parti in egual misura.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Chieti, 5 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 465/2022, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Manilo Guidazzi (C.F.: ) e dall'avv. Paolo Zaccardi C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Manilo Guidazzi C.F._3
del foro di Bologna sito in Bologna al viale Masini, n. 20, giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Di Carlo CP_1 C.F._4
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato in C.F._5
Chieti alla Orientale n 52, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompreso nelle altre materie (art. 2043 cc. e materie speciali)
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6.5.2024, tenutasi in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
pagina 1 di 12 FATTO E PROCESSO
1.Con atto di citazione del 8.9.2022 ritualmente notificato in data 15.10.22, Parte_1
conveniva in giudizio il sig. dinanzi codesto Tribunale per ivi sentir accogliere le CP_1
seguenti conclusioni:
“In via principale, per i fatti di cui in narrativa, accertare l'inadempimento del Sig. rispetto CP_1 alla Scrittura Privata del 29.11.2019 e per l'effetto ordinare al convenuto l'adempimento delle proprie prestazioni come concordate e quantificate nonché provvedere al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, fisici, psichici e morali provocati all'attrice pari ad € 10.000,00 e/o alla maggiore e/o minor somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata, per i fatti di cui in narrativa, accertare l'inadempimento del Sig. rispetto CP_1 alla Scrittura Privata del 29.11.2019, e per l'effetto risolvere la scrittura privata del 29.11.2019, condannando il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, fisici, psichici e morali provocati all'attrice pari ad € 17.000,00 e/o alla maggiore e/o minor somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi in via equitativa”.
1.1. L'attrice deduceva - in sintesi e per quanto d'interesse:
1.2. di aver avuto una relazione affettiva con il sig. convivendo presso la di lei CP_1 abitazione dal 2014 al 2018 e assecondando sempre le richieste del compagno tant'è che accettava di intervenire sulla propria abitazione, modificando gli spazi dell'immobile e gli arredi per rendere l'abitazione più rispondente alle esigenze ed ai gusti del Tutto ciò, accollandosi tutte le CP_1 spese inerenti tali interventi. Ma, all'improvviso in data 4.12.2018, il nel corso di un CP_1 colloquio telefonico con l'attrice, interrompeva la comunicazione sparendo dalla vita di quest'ultima senza alcuna giustificazione.
1.3Ad oggi la vive in un'abitazione che corrisponde esclusivamente alle esigenze di allora Parte_1
del che a distanza di qualche tempo dal suo allontanamento contraeva matrimonio con altra CP_1 donna provocando un trauma psicologico non indifferente all'attrice che lo aveva scoperto e che ha dovuto ricorrere a cure specialistiche.
1.4 Il non ha mai contribuito al menage familiare durante i 4 anni di convivenza e l'attrice CP_1 tentava un bonario componimento per il ripristino dell'abitazione e restituiva i beni mobili richiesti dal convenuto agli incaricati di quest'ultimo che provvedevano al ritiro.
1.5 Il rifiutava di ripristinare lo stato dell'immobile cosicchè l'attrice incaricava la ditta CP_1
di per un sopralluogo e per ottenere un preventivo circa i lavori da CP_2 Persona_1
eseguire ed i costi per il detto ripristino.
pagina 2 di 12 1.6 In data 29.11.2019 e sottoscrivevano scrittura privata con cui esse parti si Parte_1 CP_1
impegnavano ad assolvere le obbligazioni reciproche così come dettagliatamente descritte nella richiamata scrittura (cfr doc. n 1); il si impegnava per il ripristino delle strutture e degli CP_1
impianti anche attraverso stuccatura e ritinteggiatura delle pareti, veniva dato incarico affidato alla predetta che poi il contattava a mezzo mail per le attività da effettuare e, dopo CP_2 CP_1
averne appreso il preventivo dei costi, si rifiutava di adempiere perché riteneva il costo troppo oneroso;
rendendosi così inadempiente, senza giustificazione alcuna, rispetto all'accordo intrapreso con l'attrice.
1.7 Il pur essendosi impegnato, non provvedeva neanche a ritirare a sue spese i suoi beni CP_1
mobili; non dava riscontro alla diffida inoltratagli per il pagamento della somma di cui al preventivo della ditta Conversan e né compariva all'incontro di mediazione, pur se regolarmente citato (cfr doc 5).
1.8 Il si è reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la richiamata scrittura privata CP_1 in danno dell'attrice che invece adempiva gli impegni assunti.
1.9 Durante la stabile convivenza si era instaurata una comunità di tipo familiare con reciproci diritti e doveri, rispettati ed assolti solo dall'attrice, mentre il abbandonava all'improvviso CP_1
l'attrice provocandole un danno sia patrimoniale che non.
2.Si costituiva in giudizio il sig. impugnando e contestando in toto l'avversa domanda CP_1
e deducendo -in sintesi e per quanto d'interesse -:
2.1che l'attrice gli aveva chiesto con insistenza di trasferirsi nella sua abitazione in Ortona alla C.da
Tamarete loc. Fontegrande snc.
2.2.Durante la convivenza (2014-2018) si era instaurata una comunione di vita paritetica contribuendo le parti in egual misura alle necessità della casa e della coppia.
2.3La sig.ra non era la parte debole della coppia poichè era la proprietaria della casa, Parte_1
svolgeva attività lavorativa (agente assicurativo) e veniva assecondata dal convenuto per ogni richiesta.
2.4 Partecipava alle spese della casa come risulta dal bonifico offerto in atti di euro 4.000,00 effettuato il 24.11.2017 in favore della e così come aveva provveduto in data 27.12.2027 all'acquisto Parte_1 del nocciolino da riscaldamento comprovato dall'assegno bancario ed anche all'acquisto di alcuni testi universitari per la figlia dell'attrice (cfr doc. n.2 pag.1,2,3 e 4).
2.5Per rendere l'abitazione più consona ai desideri dell'attrice aveva provveduto ad acquistare beni, anche di pregio, tappeti persiani, quadri, una cucina, mobili antichi e vari elettrodomestici.
2.6Tutti gli interventi svolti presso l'abitazione sono stati voluti e richiesti unicamente dall'attrice avendo egli provveduto solo ad assecondare la sia attraverso l'apporto lavorativo e sia dal Parte_1
punto di vista economico.
pagina 3 di 12 2.7La relazione di coppia cessava agli inizi di dicembre 2018 per volontà di entrambe le parti a seguito della logorata convivenza.
2.8La con scrittura privata del 29.11.2029 si impegnava alla restituzione dei beni ed il Parte_1 [...] si impegnava ad incaricare la ditta Arredamenti Di Benedetto srl che accettava l'incarico per il CP_1
ritiro degli stessi.
2.9Per assecondare l'attrice si impegnava con la di per la sistemazione CP_2 Persona_1
delle pareti e degli impianti avendo la medesima provveduto anni prima a realizzare lavori nella casa.
2.10. Fino alla data della scrittura privata non gli veniva comunicato alcun importo per la spesa da sostenere per le opere di ripristino per cui ne aveva fatto predisporre altri due: uno dall'impresa Edile
Stradale Scorpiglione Stefano del 19.10.2019 e l'altro dalla Superfici Parallele di Rocco Ammone del
6.11.2019. Solo durante le trattative per la riconsegna dei beni con mail del 26.1.2020 veniva a conoscenza del preventivo n. 218 del 30.8.2019 della , di cui non aveva avuto conoscenza CP_2 durante le trattative dell'accordo né lui e né il suo difensore per cui non può essere considerato accettato tant'è che veniva contestato nel contenuto e negli importi a mezzo del suo difensore. La contestazione veniva riscontrata dal Dr incaricato della con l'affermazione che Per_2 Parte_1
trattavasi di lavori e costi strettamente necessari per il ripristino dello stato ante dei locali.
2.11 L'attrice apponeva ostacoli per il ritiro dei beni sia in ordine alla data per il trasloco (nonostante fosse stata indicata tra il 4.2.2020 ed il 14.2.2020), sia sulla polizza assicurativa della ditta di traslochi che sulla richiesta di riconsegnare alcuni beni in data successiva a quella fissata, cosicchè il CP_1
non rientrava in possesso dei propri beni e si trovava costretto a chiedere la risoluzione della scrittura privata ma per le misure adottate a tutela dalla pandemia da Covid-19 non riusciva a chiedere quanto di sua spettanza.
2.12 Durante il rapporto di convivenza aveva fatto un prestito alla per l'importo di euro Parte_1
3.000,0, somma mai restituita nonostante le formali diffide inoltrate alla medesima sia a mezzo del difensore che personalmente per cui si vedeva costretto ad avviare procedimento di negoziazione assistita a cui l'attrice comunicava formalmente la propria adesione.
2.13 In diritto, eccepiva la insussistenza del suo inadempimento e il rifiuto dell'attrice all'adempimento parziale poiché, già dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, è ampiamente provato che le richieste dell'attrice sono prive di fondamento sia documentale che fattuale;
in effetti, il aveva CP_1
incaricato la ditta Arredamenti Di Benedetto per il ritiro dei beni e si era impegnato ad effettuare le opere ordinarie per il ripristino dei locali così come un conduttore che rilascia un immobile preso in locazione.
pagina 4 di 12 2.14 L'attrice, che ne aveva l'onere, non ha dato prova dei danni patrimoniali e non di cui si lamenta;
in particolare evidenzia che il danno non patrimoniale necessita di prova allegata e circostanziata e non può ricavarsi solo da enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche.
2.15 Spiegava domanda riconvenzionale per riottenere la somma di euro 3.000,00 data in prestito alla tramite bonifico e mai restituita. Parte_1
2.16 Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) nel merito accertare e dichiarare la non sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento delle richieste dell'attrice, per le ragioni esposte e dedotte in premessa e, per l'effetto, rigettare l'atto di citazione con ogni conseguente statuizione;
II) dichiarare risolta la scrittura privata di transazione del 29.11.2019 per responsabilità esclusiva dell'attrice e per l'effetto condannare l'attrice alla restituzione al convenuto dei beni di quest'ultimo presenti nella sua abitazione, previa corresponsione da parte del Sig. della somma di euro CP_1
1.200,00 + IVA per spese ordinarie ripristino pareti ed impianti;
III) inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare che il Sig. è CP_1 creditore della Sig.ra della somma di euro 3.000,00 e quindi condannare l'attrice al Parte_1
pagamento nei confronti del convenuto della somma di euro 3.000,00;
IV) in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento degli esborsi e dei compensi professionali di giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
3. Con ordinanza del 19.9.2023 non venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti, in quanto “in parte generiche, in parte documentali ed in parte aventi ad oggetto circostanze non contestate”.
Venivano rigettate le istanze di esibizione di documenti, ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
Veniva ritenuto necessario lo svolgimento di una CTU, quindi nominato CTU il geom.
[...] per accertare le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all'asporto CP_3 dei beni indicati nell'allegato alla scrittura privata di cui al doc. 1 allegato alla citazione, indicandone il relativo costo e se le opere indicate nel preventivo di cui all'allegato 5 alla comparsa di risposta del convenuto siano o meno sufficienti al ripristino dello stato dei luoghi, oppure se sono necessari gli interventi del preventivo ottenuto da parte attrice di cui all'allegato 6 della comparsa di risposta del convenuto e per verificare la congruità dei prezzi indicati nei predetti preventivi.
4.Il giudizio così instauratosi è stato istruito a mezzo prova documentale ed espletamento della CTU ed
è giunto alla odierna decisione con ordinanza del 16.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente deve osservarsi che dall'esame del materiale documentale prodotto dall'attrice è risultata la sottoscrizione della transazione datata 29.11.2019, frutto di un accordo raggiunto tra le parti a seguito della interruzione della loro relazione affettiva e per la necessità di regolamentare alcuni pagina 5 di 12 aspetti conseguenziali alla interruzione della convivenza durata quattro anni, dal 2014 al 2018.
L'accordo intervenuto va pacificamente inteso come volontà delle parti di eseguirne il contenuto, quindi le restituzioni dei beni, i lavori da eseguire, i professionisti da coinvolgere e le tempistiche di esecuzione.
Ebbene, nella richiamata scrittura si legge chiaramente che il si è impegnato al ritiro dei beni CP_1 di sua proprietà rimasti nell'abitazione della e si legge altresì chiaramente che si è Parte_1 impegnato al ripristino dello stato dei locali a seguito del ritiro delle cose indicate nell'allegato alla scrittura (cfr pag. 2 e 3 della medesima). L'attrice ha lamentato in via principale l'inadempimento di tali obblighi da parte del e ha chiesto in via principale l'adempimento dei medesimi nonché CP_1
il risarcimento dei danni patrimoniali e non, pari ad euro 10.000,00 e/o altra somma che dovesse risultare in corso di causa da liquidarsi equitativamente, subiti a seguito della condotta inadempiente del convenuto. Questi ha negato tale inadempimento chiedendo la risoluzione della scrittura privata di transazione per responsabilità dell'attrice e condannarla alla restituzione dei beni presenti nella sua abitazione ed ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata.
La con il deposito della scrittura privata del 29.11.2019, ha offerto la prova del titolo Parte_1 costitutivo del rapporto e, partendo dall'analisi di tale titolo, occorre verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni intrapresi o in che misura non hanno adempiuto essendo le lamentele di mancato adempimento reciproche. Dalla documentazione offerta in atti (scrittura privata, scambio di mail tra le parti, verbale negativo di mediazione) si evince che il non abbia provveduto né al CP_1 ritiro dei suoi beni e né al ripristino dello stato dei luoghi dell'abitazione dove ha convissuto con la
Bisogna accertare se tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò, Parte_1
tenendo conto dei principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 c.c. che dispone testualmente: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
La detta norma garantisce una tutela sostanziale della posizione creditoria ma va incontro a dei temperamenti coordinandosi con la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria. La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella media del "buon padre di famiglia".
Quindi, nella responsabilità contrattuale, si ha l'inversione dell'onere probatorio poiché trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando al creditore solo l'onere della prova pagina 6 di 12 dell'inadempimento e dell'entità del danno, mentre, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
Tali principi, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, sono stati richiamati dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) secondo cui: “mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile”.
Nel caso di specie la ha provato l'esistenza del titolo mentre il non ha provato in Parte_1 CP_1 modo esclusivo la sua estraneità all'inadempimento lamentato. A tal proposito si mette in evidenza che il convenuto, pur avendo contattato la ditta di incaricata espressamente CP_2 Persona_1
dal medesimo nella richiamata scrittura privata, non ha inteso poi accettare il preventivo da questi offerta ritendendolo oneroso.
E'da dire però che il CTU nominato da codesto Tribunale, il geom. , ha ritenuto il Controparte_3
preventivo della (all. 6 alla comparsa di costituzione) il più idoneo per le opere da effettuare CP_2 sull'abitazione in questione e congruo il relativo costo ivi indicato.
Si osserva che il Ctu ha eseguito due sopralluoghi (il primo il 16.10.23 e l'altro il 30.10.23) presso l'abitazione dell'attrice sita in Ortona alla Contrada Fontegrande s.n.c. per valutare i seguenti quesiti posti dal Giudice:“1. Previa ricognizione dei luoghi, dica il CTU quali sono le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all'asporto dei beni indicati nell'allegato alla scrittura privata di cui al doc. 1 allegato alla citazione, indicandone il relativo costo;
2. Dica se le opere indicate nel preventivo di cui all'allegato 5 alla comparsa di risposta del convenuto siano o meno sufficienti al ripristino dello stato dei luoghi, oppure se sono necessari gli interventi del preventivo ottenuto da parte attrice di cui all'allegato 6 della comparsa di risposta del convenuto;
3. Verifichi infine la congruità dei prezzi indicati nei predetti preventivi.”
Al primo sopralluogo effettuato in data 16/10/2023 il CTU ha accertato che i beni mobili del convenuto, sono ancora presenti nell'abitazione dell'attrice e per tale motivo, ha chiesto all'attrice, per poter effettuare la valutazione per il ripristino dei luoghi, di spostare mobili, quadri e suppellettili. Il relativo costo di tali interventi è di € 6.646,41 escluso IVA come da computo allegato alla relazione.
Le operazioni peritali, quindi, sono state svolte a seguito dello spostamento dei mobili del convenuto e confrontando copia dello stato di progetto dell'abitazione dell'attrice che, il CTU in data 17/10/2023 ha ricevuto dal CTP Geom. A Di Sangro.
pagina 7 di 12 Si osserva ancora che il consulente d'ufficio, non ha ritenuto sufficiente, per il ripristino, l'offerta di cui al preventivo dell'Impresa Edile Stradale Scorpiglione Stefano allegato n 5 alla comparsa di costituzione in quanto ritenuta “non completa delle opere necessarie al ripristino dei locali” mentre ha valutato congrua l'offerta della di cui all'allegato n 6 della Controparte_4 Persona_1
comparsa di costituzione.
La difesa del convenuto, unitamente al tecnico di parte, Arch V. ricevuta la bozza di Per_3
relazione, ha svolto delle osservazioni a cui il CTu ha dato preciso riscontro come si legge espressamente alle pagine n 5 e 6 della relazione finale. Il consulente d'ufficio ha specificato altresì che i lavori descritti non hanno valore di attività straordinaria, ma ordinaria in quanto non sono previste demolizioni e ricostruzione di cappotto ma solo ed esclusivamente di “ripassare il ''tonachino“ dall'estradosso della soletta del balcone per l'altezza e la lunghezza della parete” mentre sono previste
“le demolizioni solo ed esclusivamente alla rimozione del rivestimento alla cucina attuale”. Il geom.
ha indicato le opere da fare nei locali sottostanti, laddove la posizione degli infissi esterni è CP_3
stata modificata (la variazione è evidente come da foto allegate) e il divisorio tra il locale cantina e il locale stireria è stato demolito e ne è rimasto ben evidente il segno a terra. Per l'adeguamento dei nuovi impianti nella zona cucina il CTU ha accertato che la cucina della parte attrice, attualmente montata nella taverna, ha allacci e scarichi diversi da quella del convenuto. Pertanto, per rimontarla al piano rialzato, bisognerà eseguire lavori di alimentazioni elettriche, idriche e del gas, allacci e scarichi.
Stesso lavoro andrà fatto per la risistemazione alla taverna una volta smontata la cucina da riportare al piano rialzato.
La CTU espletata è esaustiva e dirimente le questioni inerenti il presente giudizio;
pertanto, codesto giudicante ha basato il proprio convincimento condividendo le risultanze della consulenza del geom.
che sono di meritevole apprezzamento. Controparte_3
Tornando alle responsabilità per inadempimento, risulta che il si è dapprima impegnato al CP_1 ripristino dei locali e poi non ha inteso accettare il preventivo della , completo della CP_2 descrizione dei lavori da effettuare e dei relativi costi da sostenere. A suo discarico ha addotto che ha avuto contezza di tale preventivo solo successivamente alla stipula dell'accordo transattivo, circostanza che non rileva in quanto nell'accordo raggiunto tra le parti in causa, studiato e dettagliato, risulta ben descritto e preciso l'impegno del Sig. di incaricare la ditta di CP_1 Persona_1 CP_2 ed in effetti il convenuto ha deciso, nell'accordo, di affidarsi alla predetta ditta. Avrebbe potuto inserire pagina 8 di 12 nella scrittura l'eventualità di avvalersi di altra ditta così come ha fatto per il ritiro dei beni laddove prevedendo la sostituzione della Arredamenti Di Benedetto. Si evidenzia quindi che il non CP_1 ha provato la circostanza di non aver adempiuto per impossibilità o per causa a lui non imputabile, risultando pacificamente che non ha adempiuto per non aver accettato il preventivo della CP_2 perché, a suo dire, oneroso (circostanza smentita dal CTU) ed ha offerto il preventivo della ditta Edile che contiene costi più bassi ma è incompleto nella valutazione delle opere necessarie da eseguire così come si legge nella relazione peritale. Dallo scambio di e-mail risulta altresì la volontà del CP_1 di ritirare parte dei beni ossia quelli non presenti nelle pareti da risistemare e risulta che la Parte_1 non si è dichiarata disponibile a tale soluzione deducendo che il ritiro dei beni e il ripristino dello stato dei luoghi sono stati previsti come obbligazione unitaria non essendo tra l'altro previsto nell'accordo due traslochi e adducendo la necessità di ulteriori spese di pulizia per i due traslochi.
In merito alla condotta dell'attrice, va innanzitutto precisato che la già nel maggio 2019, Parte_1 quindi prima della stipula dell'accordo, aveva restituito alcuni beni di proprietà del nella CP_1 scrittura privata richiamata sono state individuate le modalità di ritiro dei restanti beni del convenuto così come riportato nella medesima scrittura e nell'allegato facente parte integrante dell'accordo. La si è quindi dichiarata disponibile sin da subito alla restituzione ed il si è Parte_1 CP_1 impegnato per il ritiro a incaricare la ditta dei traslochi Arredamenti Di Benedetto srl corrente in
Arielli, titolare di polizza assicurativa per il risarcimento di eventuali danni che potessero derivare dal trasloco. L'accordo ha previsto l'eventuale sostituzione della Arredamenti con altra ditta di trasloco.
E'stata stabilita una data tra il 4.2.2020 ed il 14.2.2020 per il ritiro dei beni a cure e spese del CP_1 che si è impegnato a incaricare la ditta di per i lavori di ripristino delle CP_2 Persona_1 strutture e degli impianti anche attraverso stuccatura e ritinteggiatura delle pareti.
Il convenuto ha dedotto che la responsabilità in merito all' inadempimento della scrittura è da addebitarsi all'attrice per la mancata consegna al convenuto dei beni mobili posti fuori dalle pareti;
infatti, con la e-mail del 3.2.2020 a firma dell'Avv. Di Carlo inviata al Dott. (incaricato Per_2 dall'attrice per la fase stragiudiziale) veniva formalizzata la richiesta di riconsegnare al CP_1
nella data del 06.02.2020 (ossia in un giorno rientrante nel periodo fissato per il trasloco), esclusivamente i beni mobili che potevano essere restituiti senza interventi sulle pareti. Il convenuto ha rappresentato che tale richiesta non veniva accolta così come a riscontro risulta dalla e-mail del
04.02.2020 a firma del Dott. Per_2
Occorre tener conto di ciò che ha stabilito la recente pronuncia della Cassazione: "... In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
pagina 9 di 12 del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. ..." ( Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/03/2024, n. 6633).
Alla luce della documentazione fornita dalle parti si ritiene che l'attrice ha provato la fonte negoziale del suo diritto mentre il convenuto non è riuscito a provare l'impossibilità ad adempiere le obbligazioni assunte con la richiamata scrittura privata e né ha fornito prova di un fatto estintivo dell'adempimento.
Per quanto concerne invece l'eccepito inadempimento parziale dell'attrice è da dire che, anche a volerlo considerare sussistente in quanto effettivamente non è stata restituita parte dei beni richiesti, va valutata la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano bensì in relazione alla situazione oggettiva (cfr Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 17020 del 26.5.2022).
Sul punto si evidenzia anche la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, n. 13627 del 30 maggio
2017 che ha stabilito:” Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze della CTU espletata codesto giudicante ritiene che il non ha adempiuto maggiormente ai suoi obblighi e CP_1
ciò anche e soprattutto perché dalla scrittura privata ripassata tra le parti è chiaro che la volontà manifestata dal è che la ditta di è quella che deve eseguire i
CP_1 CP_2 Persona_1 lavori di ripristino ed è pacifico che questa non è stata effettivamente incaricata dal così
CP_1 come avrebbe dovuto fare per l'impegno assunto;
inoltre, si evidenzia la pretesa del di
CP_1 prelevare solo parte dei beni contravvenendo all'accordo voluto mentre dall'altra parte la mancata restituzione dei beni non presenti nelle pareti può essere considerata di gravità minore in quanto conseguenza della condotta del che per primo ha violato l'accordo non incaricando la ditta
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da lui espressamente indicata. La circostanza dedotta che non è stato portato a conoscenza del CP_2 preventivo è irrilevante perché nell'accordo risulta che quella è la ditta che intendeva incaricare e prima di impegnarsi in tal senso avrebbe potuto farsi fare un preventivo e valutarlo;
a ciò si aggiunge che non pagina 10 di 12 risulta la sua volontà di avvalersi di altra ditta in sostituzione così come si evince dalla scrittura richiamata.
Ritenuta accertata la responsabilità del convenuto per l'inadempimento di non scarsa importanza della scrittura privata oggetto del presente giudizio, occorre verificare se da tale inadempimento l'attrice abbia subito danni patrimoniali e non come richiesti.
La domanda risarcitoria per i danni avanzata dall'attrice merita accoglimento solo per i danni patrimoniali per i motivi che saranno appresso indicati e non per i danni non patrimoniali lamentati poiché nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accoglimento in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. con sentenza dell'11 novembre 2008, n. 26972 che ha fissato dei criteri in ordine alla risarcibilità o meno del danno non patrimoniale.
Si osserva infatti che la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale è stata avanzata dalla in modo generico ed il danno lamentato è relativo a meri fastidi e disappunti e proprio per Parte_1 tale ragione non può essere accolta la domanda tant'è che la causa è stata istruita dal precedente giudicante che non ha inteso nominare CTU medico-legale per l'accertamento di tale danno e non ha ritenuto di ammettere prova orale ammettendo unicamente la CTU per accertare le opere di ripristino e i relativi costi.
Per quanto concerne invece il danno patrimoniale che parte attrice reclama, è bene ricordare che la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. A tal proposito, si evidenzia che la domanda attorea va accolta nei termini indicati dal CTu che ha preventivato il costo degli interventi di spostamento dei mobili in € 6.646,41 escluso IVA così come da computo allegato C alla relazione peritale. Il consulente ha affermato che per svolgere le operazioni peritali ha dovuto chiedere alla di spostare i mobili e per tale manovra Parte_1 ha individuato il costo sopra evidenziato che va considerato come un danno patrimoniale per l'attrice.
Invece, la ulteriore documentazione prodotta dall'attrice non può essere posta a fondamento del danno patrimoniale poiché trattasi di documenti attestanti spese riferite all'epoca della convivenza e la fattura prodotta con la terza memoria è inutilizzabile in quanto tardiva oltre che riferita ad un acquisto del
2018.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale avanzata dal si ritiene fondata e provata. CP_1
Risulta infatti dalla documentazione in atti che parte convenuta abbia, a mezzo del proprio procuratore, inviato raccomandata a/r alla con specifico invito alla negoziazione assistita ex art. 2 e ss. Parte_1
del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014. Il convenuto, per vedere accolta la propria domanda di restituzione delle somme concesse in prestito all'attrice deve provare sia la consegna della somma che pagina 11 di 12 la natura e il titolo da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione. La dazione è documentata;
in effetti, è stato stato prodotto documento posto alla base del prestito addotto dal convenuto e idoneo a far ritenere sussistente il rapporto debitorio tra le parti in causa. Il ha fornito una CP_1 movimentazione del c/c bancario acceso su Intesa San Paolo dove si legge espressamente:” bonifico disposto a favore di per euro 3.000,00 effettuato in data 12.7.2017 con causale “prestito Parte_1 infruttifero”(cfr all. 16 fasc. convenuto). Elemento questo che porta a ritenere l'obbligo restitutorio dell'attrice.
La pur contestando il credito, non ha dato prova di aver restituito la somma prestata per cui Parte_1 non si ritiene rilevante la considerazione dedotta dalla medesima che nell'accordo del novembre 2019 nessun riferimento è stato fatto in ordine al presunto debito del 2017.
La richiesta dunque di pagamento/restituzione della somma di euro 3.000,00 avanzata dal convenuto deve trovare integrale accoglimento.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto ed esaminato, ogni altra richiesta delle parti si intende rigettata.
La disciplina delle spese di lite del presente giudizio segue il principio della soccombenza reciproca e parziale con compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 465/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
1)condanna all'esecuzione dell'accordo del 29.11.2019 con obbligo di adempiere gli CP_1
accertamenti cui è pervenuto il CTU, entro e non oltre la data di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
2)condanna al risarcimento dei danni patrimoniali provocati all'attrice pari ad € CP_1
6.646,41 oltre IVA;
rigetta la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dall'attrice;
3)condanna al pagamento/restituzione in favore del della somma Parte_1 CP_1
di euro 3.000,00; oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;
4) compensa le spese di lite del presente giudizio, ponendo altresì definitivamente i compensi del CTU
a carico di entrambe le parti in egual misura.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Chieti, 5 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni pagina 12 di 12