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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4057
TRIBUNALE DI TRANI Sezione Civile – Area Contenzioso
Proc. n. 4057/2024 R.G.A.C.C.
(sfratto per finito comodato) promosso da
, per sé e in nome e per conto di Parte_1 Parte_2
comodante-intimante;
c o n t r o
comodataria-intimata; Controparte_1
Il Giudice
- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/03/2025;
- vista l'opposizione della comodataria intimata alla convalida dello sfratto, nonché al rilascio dell'immobile per finito comodato, avendo ella eccepito nella propria comparsa di costituzione che: a) il contratto di comodato verbale gratuito, senza scadenza, intercorso “nel maggio 2015” con la madre e con la nonna (comproprietaria Parte_1 Parte_2 dell'immobile, amministrata dalla stessa ), avrebbe avuto scopo specifico di Parte_1
sovvenire alle esigenze abitative della comodataria e del suo nucleo familiare, finché non avesse trovato altra sistemazione più confacente alle proprie esigenze o, a sua discrezione, optato per l'acquisto dell'immobile in questione;
sicché, il vincolo di destinazione d'uso alle esigenze familiari della comodataria configura un termine implicito del rapporto, con la conseguenza che il comodante non può richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell'immobile ma deve rispettarne la destinazione abitativa familiare finché essa perdura, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente e imprevedibile bisogno, come dispone l'art. 1809, comma 2, c.c.; b) di aver effettuato interventi di manutenzione dell'unità immobiliare concessale in uso, in quanto la stessa non avrebbe avuto i requisiti minimi per l'uso cui era destinata essendo inagibile, nonché di averle apportato innovazioni, aggiunte e modifiche di cui la madre era consapevole;
- premesso che il procedimento per la convalida di sfratto ex art. 657 c.p.c., a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 (in vigore dal 28/02/2023), è applicabile al contratto di comodato, non potendo argomentarsi a contrario che la previsione dell'applicabilità al comodato nel solo primo comma dell'art. 657 c.p.c. inerente alla licenza per finita locazione, non consenta
Pagina 1 l'estensione al comodato alla procedura di sfratto, disciplinata dal secondo comma dello stesso articolo, atteso che anche nella stesura precedente alla Riforma tutte le ipotesi a cui era applicabile la licenza per finita locazione erano indicate solo al primo comma, tuttavia alle stesse si è sempre considerato applicabile anche lo sfratto di cui al secondo comma, stante la chiarezza letterale della norma, la quale dispone al primo comma che il locatore o concedente può intimare, nei casi indicati, la licenza per finita locazione e al secondo comma che “Può altresì intimare lo sfratto…” (v. Corte
d'appello di Brescia 22 Ottobre 2024). Inoltre, la Riforma va applicata anche al comodato d'immobile cosiddetto “precario” – quale quello oggetto del caso qui in esame -, cioè non avente un termine di scadenza, in quanto la norma parla di comodato in modo generico, senza formulare alcuna esclusione, per cui in ossequio all'antico brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non v'è alcuna ragione logica nel limitare la portata della Riforma esclusivamente ai contratti di comodato con indicazione della scadenza (v. Trib. Brescia sent. 18/03/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 8325 del 25/10/2023; Trib. Roma sez. VI, ord. 23/05/2023).
- rilevato che l'opponente non ha contestato la sussistenza e la validità del contratto verbale di comodato gratuito, pacificamente intercorso con l'intimante nel maggio 2015;
- osservato che l'art. 1810 del codice civile prevede che, in assenza di un termine di durata,
“… il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede”, quindi il comodante (proprietario) ha il diritto di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento senza dover fornire una motivazione specifica. Tuttavia, sussistono dei limiti entro cui il comodante
è libero di esercitare il diritto di recesso. Infatti, il comodato stipulato senza la fissazione di un termine di durata di un immobile, adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà ad nutum espressa dal comodante ai sensi dell'art. 1810 c.c., dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, idoneo a conferire, all'uso cui la cosa è destinata, il carattere implicito di termine di durata del rapporto. Ne consegue che il rilascio dell'immobile, finché non cessano le esigenze abitative familiari, cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell'art. 1809 c.c., secondo comma, solo nell'ipotesi di un bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità (cfr. Cass. Civ. 13592/11; Cass. Civ.
2711/17).
- ritenuto che, nel caso ora in esame e allo stato degli atti, in mancanza di un contratto scritto, non è in alcun modo possibile evincere l'”inequivoca” e “comune” volontà delle parti contraenti di adibire l'immobile ad abitazione del nucleo familiare della comodataria, né in senso contrario può deporre il solo certificato anagrafico prodotto dall'intimata, che attesta lo stato attuale
Pagina 2 della famiglia e il matrimonio dell'intimata il 9.07.2015, in quanto inerente alle scelte di una sola delle due parti contraenti, per cui la prima eccezione della comodataria va disattesa;
- opinato, altresì, che qualunque questione attinente ad asseriti - ma non documentati - lavori per innovazioni, aggiunte e modifiche, esula dalle valutazioni rimesse al giudice della convalida ma potrà eventualmente essere risolta nella fase a cognizione piena del giudizio, all'esito del mutamento del rito;
- ritenuto, pertanto, valido ed efficace il recesso esercitato da parte comodante con la missiva raccomandata a.r. del 10/08/2024 (doc. 5 in atti di parte intimante) e quindi cessato il rapporto a far data dal sessantesimo giorno di ricezione della stessa;
- ritenute, quindi, non fondate o comunque non fondate su prova scritta, le eccezioni dell'opponente;
- ritenuto, per quanto sopra, di dover disporre il mutamento del rito;
- rilevato che la materia è soggetta all'obbligo di esperire la procedura di mediazione ex art. 84 L. 98/2013;
- visti gli artt. 665 e 667 c.p.c.;
P. Q. M.
1) non convalida lo sfratto per finito comodato;
2) ordina a di rilasciare in favore di , anche Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di amministratrice di sostegno di , l'immobile sito in Andria, Salita Parte_2
Mater Gratiae n. 6, come meglio identificato in atto di intimazione, fissando per l'esecuzione del presente provvedimento la data dell'11/06/2025, giorno entro il quale l'immobile predetto dovrà essere rilasciato libero e sgombro da persone e cose da parte della comodataria intimata nella piena disponibilità della comodante intimante;
3) assegna termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della domanda di mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010;
4) dispone il mutamento del rito e rinvia per il prosieguo del presente giudizio con il rito speciale all'udienza di discussione del 15/12/2025, ore di rito, dinanzi al giudice titolare della causa (dr.ssa Maria Anna Altamura), assegnando alla parte intimante termine perentorio fino a venti giorni prima dell'udienza predetta, e alla parte intimata termine perentorio fino a dieci giorni prima dell'udienza medesima, per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trani, 12/04/2025
Pagina 3 Pagina 4
Il giudice onorario avv. Enzo Varricchio
TRIBUNALE DI TRANI Sezione Civile – Area Contenzioso
Proc. n. 4057/2024 R.G.A.C.C.
(sfratto per finito comodato) promosso da
, per sé e in nome e per conto di Parte_1 Parte_2
comodante-intimante;
c o n t r o
comodataria-intimata; Controparte_1
Il Giudice
- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/03/2025;
- vista l'opposizione della comodataria intimata alla convalida dello sfratto, nonché al rilascio dell'immobile per finito comodato, avendo ella eccepito nella propria comparsa di costituzione che: a) il contratto di comodato verbale gratuito, senza scadenza, intercorso “nel maggio 2015” con la madre e con la nonna (comproprietaria Parte_1 Parte_2 dell'immobile, amministrata dalla stessa ), avrebbe avuto scopo specifico di Parte_1
sovvenire alle esigenze abitative della comodataria e del suo nucleo familiare, finché non avesse trovato altra sistemazione più confacente alle proprie esigenze o, a sua discrezione, optato per l'acquisto dell'immobile in questione;
sicché, il vincolo di destinazione d'uso alle esigenze familiari della comodataria configura un termine implicito del rapporto, con la conseguenza che il comodante non può richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell'immobile ma deve rispettarne la destinazione abitativa familiare finché essa perdura, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente e imprevedibile bisogno, come dispone l'art. 1809, comma 2, c.c.; b) di aver effettuato interventi di manutenzione dell'unità immobiliare concessale in uso, in quanto la stessa non avrebbe avuto i requisiti minimi per l'uso cui era destinata essendo inagibile, nonché di averle apportato innovazioni, aggiunte e modifiche di cui la madre era consapevole;
- premesso che il procedimento per la convalida di sfratto ex art. 657 c.p.c., a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 (in vigore dal 28/02/2023), è applicabile al contratto di comodato, non potendo argomentarsi a contrario che la previsione dell'applicabilità al comodato nel solo primo comma dell'art. 657 c.p.c. inerente alla licenza per finita locazione, non consenta
Pagina 1 l'estensione al comodato alla procedura di sfratto, disciplinata dal secondo comma dello stesso articolo, atteso che anche nella stesura precedente alla Riforma tutte le ipotesi a cui era applicabile la licenza per finita locazione erano indicate solo al primo comma, tuttavia alle stesse si è sempre considerato applicabile anche lo sfratto di cui al secondo comma, stante la chiarezza letterale della norma, la quale dispone al primo comma che il locatore o concedente può intimare, nei casi indicati, la licenza per finita locazione e al secondo comma che “Può altresì intimare lo sfratto…” (v. Corte
d'appello di Brescia 22 Ottobre 2024). Inoltre, la Riforma va applicata anche al comodato d'immobile cosiddetto “precario” – quale quello oggetto del caso qui in esame -, cioè non avente un termine di scadenza, in quanto la norma parla di comodato in modo generico, senza formulare alcuna esclusione, per cui in ossequio all'antico brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, non v'è alcuna ragione logica nel limitare la portata della Riforma esclusivamente ai contratti di comodato con indicazione della scadenza (v. Trib. Brescia sent. 18/03/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 8325 del 25/10/2023; Trib. Roma sez. VI, ord. 23/05/2023).
- rilevato che l'opponente non ha contestato la sussistenza e la validità del contratto verbale di comodato gratuito, pacificamente intercorso con l'intimante nel maggio 2015;
- osservato che l'art. 1810 del codice civile prevede che, in assenza di un termine di durata,
“… il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede”, quindi il comodante (proprietario) ha il diritto di richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento senza dover fornire una motivazione specifica. Tuttavia, sussistono dei limiti entro cui il comodante
è libero di esercitare il diritto di recesso. Infatti, il comodato stipulato senza la fissazione di un termine di durata di un immobile, adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà ad nutum espressa dal comodante ai sensi dell'art. 1810 c.c., dal momento che deve ritenersi impresso al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari, idoneo a conferire, all'uso cui la cosa è destinata, il carattere implicito di termine di durata del rapporto. Ne consegue che il rilascio dell'immobile, finché non cessano le esigenze abitative familiari, cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell'art. 1809 c.c., secondo comma, solo nell'ipotesi di un bisogno contrassegnato dall'urgenza e dall'imprevedibilità (cfr. Cass. Civ. 13592/11; Cass. Civ.
2711/17).
- ritenuto che, nel caso ora in esame e allo stato degli atti, in mancanza di un contratto scritto, non è in alcun modo possibile evincere l'”inequivoca” e “comune” volontà delle parti contraenti di adibire l'immobile ad abitazione del nucleo familiare della comodataria, né in senso contrario può deporre il solo certificato anagrafico prodotto dall'intimata, che attesta lo stato attuale
Pagina 2 della famiglia e il matrimonio dell'intimata il 9.07.2015, in quanto inerente alle scelte di una sola delle due parti contraenti, per cui la prima eccezione della comodataria va disattesa;
- opinato, altresì, che qualunque questione attinente ad asseriti - ma non documentati - lavori per innovazioni, aggiunte e modifiche, esula dalle valutazioni rimesse al giudice della convalida ma potrà eventualmente essere risolta nella fase a cognizione piena del giudizio, all'esito del mutamento del rito;
- ritenuto, pertanto, valido ed efficace il recesso esercitato da parte comodante con la missiva raccomandata a.r. del 10/08/2024 (doc. 5 in atti di parte intimante) e quindi cessato il rapporto a far data dal sessantesimo giorno di ricezione della stessa;
- ritenute, quindi, non fondate o comunque non fondate su prova scritta, le eccezioni dell'opponente;
- ritenuto, per quanto sopra, di dover disporre il mutamento del rito;
- rilevato che la materia è soggetta all'obbligo di esperire la procedura di mediazione ex art. 84 L. 98/2013;
- visti gli artt. 665 e 667 c.p.c.;
P. Q. M.
1) non convalida lo sfratto per finito comodato;
2) ordina a di rilasciare in favore di , anche Controparte_1 Parte_1 nella sua qualità di amministratrice di sostegno di , l'immobile sito in Andria, Salita Parte_2
Mater Gratiae n. 6, come meglio identificato in atto di intimazione, fissando per l'esecuzione del presente provvedimento la data dell'11/06/2025, giorno entro il quale l'immobile predetto dovrà essere rilasciato libero e sgombro da persone e cose da parte della comodataria intimata nella piena disponibilità della comodante intimante;
3) assegna termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della domanda di mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010;
4) dispone il mutamento del rito e rinvia per il prosieguo del presente giudizio con il rito speciale all'udienza di discussione del 15/12/2025, ore di rito, dinanzi al giudice titolare della causa (dr.ssa Maria Anna Altamura), assegnando alla parte intimante termine perentorio fino a venti giorni prima dell'udienza predetta, e alla parte intimata termine perentorio fino a dieci giorni prima dell'udienza medesima, per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trani, 12/04/2025
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Il giudice onorario avv. Enzo Varricchio