Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/1979, n. 5240
CASS
Sentenza 9 ottobre 1979

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Le azioni proposte, rispettivamente, in Sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identita soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversita degli ulteriori elementi costitutivi (causa petendi e petitum) e, conseguentemente, i provvedimenti e le soluzioni adottate in Sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimita della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio. ( Conf 2152/77, mass n 385880).*

L'esistenza di un'opera muraria munita di parapetto o di un muretto dal quale sia obbiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino e sufficiente ad integrare una veduta, senza che occorra altresi l'inspicere e il e il prospicere in alienum siano la destinazione esclusiva della opera.*

Tra i contratti che, a norma dell'art 1350, n 4, cod civ, devono essere fatti per iscritto a pena da nullita sono compresi non solo quelli che modificano l'estensione delle servitu Prediali, ma anche quelli che ne modificano le modalita di Esercizio.*

L'accordo tra vicini per derogare, in favore di uno di essi, alle distanze legali e un contratto costitutivo di servitu e, come tale, per essere valido, deve essere redatto per iscritto. ( Conf 1537/67, mass n 328273).*

Non puo configurarsi responsabilita per culpa in contrahendo allorquando la causa di invalidita del negozio, nota ad uno dei contraenti e da questo taciuta, derivi da una norma di legge che, per presunzione assoluta, deve essere nota alla generalita dei cittadini. (nella specie la causa di invalidita del negozio era costituita dal difetto della Forma scritta ad substantiam per un negozio costitutivo di servitu). ( Conf 2325/72, mass n 359693).*

La semplice stipulazione di un negozio in Forma invalida non contrasta, da sola, con il principio del neminem laedere, e pertanto non fa sorgere nella controparte il diritto al risarcimento del danno fino a quando non venga dimostrato che il negozio fu posto in essere con la precisa volonta o, almeno, con la previsione di cagionare siffatto danno alla controparte.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/1979, n. 5240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5240
    Data del deposito : 9 ottobre 1979

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