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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi presidente dott. Luca Giani giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento unitario n. 1439 (1439-1,1439-2) /2024 R.G., al quale è stato riunito il procedimento n. 8/25
RG, avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(c.f. ) con sede legale in BOLLATE;
Parte_1 P.IVA_1 letti gli atti;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il giudice relatore;
ritenuto preliminarmente che sussiste, ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015, la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro per gli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
RILEVATO
- che con ricorso depositato il 13.11.2024 ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
- in data 7.01.2025 si è costituita la quale con nota del 10.1.2025 ha dato atto di Parte_1 aver depositato istanza di accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi ex art
17 CCII, con richiesta di misure protettive ex art 18 CCII;
- alla prima udienza del 14.1.25 il Giudice ha rinviato all'udienza dell'11.2.25, udienza a sua volta rinviata all'11.03.2025; alle successive udienze dell'11.03.2025 e del 21.05.2025, l'udienza è stata di volta in volta rinviata sino alla data del 18.06.2025, nonché differita alla nuova data del 2.7.25;
- in data 16.6.25 ha depositato ricorso ex articoli 44 co.1 e 25-sexies CCII, Parte_1 proponendo domanda di accesso al concordato semplificato con riserva di deposito della proposta e del piano entro un termine fissato dal Tribunale, allegando in particolare la relazione finale dell'esperto;
1 - con decreto del 26.06.25 il Tribunale considerato che “nel caso di specie si è in presenza di un arresto della composizione negoziata, stante l'archiviazione della stessa a seguito del deposito da parte dell'esperto della relazione ex art.
17 co. 5 e co. 8 CCII, per insussistenza delle concrete prospettive di risanamento” ha disposto la convocazione delle parti ai sensi dell'art. l'art. 47 co. 4 CCII in data 17.07.25;
- all'udienza del 17.07.2025 il Collegio, stante la comunicazione del predetto decreto per motivi tecnici soltanto nella data del 16.7.25, ha disposto, su istanza congiunta delle parti, il rinvio dell'udienza alla data del 24.07.2025;
- con atto depositato in data 21.07.2025 (proc. 8/25 RG) ha rinunciato al Parte_1 procedimento di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII e con memoria del 22.07.25 (proc. 8/25 RG) ha chiesto l'estinzione del suddetto procedimento;
- con ricorso depositato in data 22.7.25 ha proposto domanda ex art. 44 co. 1 Parte_1
CCII, chiedendo “di concedere, ai sensi dell'art. 44 CCII, primo comma, i termini (non inferiori a sessanta giorni) per presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e gli ulteriori documenti di cui all'art. 39 CCII”, nonché la conferma delle misure protettive;
- all'odierna udienza le parti si sono riportati ai propri atti, in particolare la società debitrice ha insistito nella domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII ritenendola ammissibile e facendo presente che l'apertura della liquidazione giudiziale sarebbe pregiudizievole per i creditori.
OSSERVATO
- che, come noto, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII la proposta di concordato con cessione dei beni può essere presentata allorquando all'esito della composizione negoziata della crisi l'esperto nella relazione finale abbia dichiarato che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili”;
- la possibilità di accedere allo strumento del concordato semplificato, anche con riserva, richiede pertanto che il percorso di composizione negoziata non solo sia stata avviato ma che sia stato compiuto in presenza di ragionevoli prospettive di risanamento, ossia che le stesse siano state esplicitate e “messe in campo” nonché discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. Ne consegue, che solo quando il percorso intrapreso con questi presupposti non si conclude positivamente, l'imprenditore può presentare domanda di concordato semplificato anche ai sensi dell'art. 44 co.1 CCII;
- considerato, infatti, che la stessa rubrica del Capo II del titolo II “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata” conferma che tale strumento è ammissibile soltanto quando, come sopra esposto, il percorso di composizione negoziata è stato effettivamente compiuto, ossia si sono svolte e concluse le trattative con i creditori secondo buona fede senza tuttavia che si sia concretizzato uno degli esiti fisiologici della composizione negoziata ed in particolare quelli indicati dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) CCII;
CONSIDERATO
- che con decreto di convocazione emesso da questo Tribunale in data 26.6.25, qui richiamato, è stato affermato che “al ricorso di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII è stata allegata la
“Relazione finale ai sensi dell'art. 17, co. 5 e co. 8, D.lgs. n. 14/2019”, nella quale l'esperto, dott. Per_1
2 Pt_
, dopo aver rappresentato che, nella composizione negoziata di crisi avviata dalla ricorrente, aveva espresso parere non favorevole alla proroga delle misure protettive “atteso che, sulla scorta delle informazioni e dei documenti disponibili ed esaminati, la prognosi circa la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento non è positiva” e che, a seguito del rigetto della richiesta di proroga delle misure protettive da parte del Tribunale di Milano con decreto del 21.05.2025, comunicato in data 22.05.2025, ha ritenuto “di non ravvisare concrete prospettive di risanamento di in base al Parte_1
Piano proposto e con la presente relazione finale ne dà comunicazione alla Ricorrente a mezzo PEC e al segretario generale della di Milano Monza Brianza Lodi (tramite inserimento nella piattaforma telematica), Controparte_1 affinché disponga l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 e comma 8, CCII”. In particolare l'esperto ha evidenziato nelle considerazioni finali che “le criticità rilevate sin dall'avvio del percorso di risanamento proposto da che avevano portato lo scrivente a valutare l'opportunità della
Parte_1 concessione di una durata limitata delle misure protettive, portano a ritenere che sia venuta meno la sussistenza di concrete prospettive di risanamento di;
ed ancora che “ le incertezze e limitazioni che contraddistinguono il percorso di
Parte_1 Parte risanamento di tenuto conto dell'andamento riscontrato nei primi mesi di gestione della e della
Parte_1 contrarietà al piano e alla proposta rappresentata dai creditori interpellati (istituti di credito), non permettono di ritenere che sussistano allo stato prospettive di risanamento di idonee a scongiurare l'apertura di uno scenario
Parte_1 liquidatorio”;
- con il medesimo decreto si è dunque statuito che si è “in presenza di un arresto della composizione negoziata, stante l'archiviazione della stessa a seguito del deposito da parte dell'esperto della relazione ex art. 17 co. 5 e co. 8 CCII, per insussistenza delle concrete prospettive di risanamento” e che ciò investe profili d'inammissibilità della domanda di concordato semplificato, anche ai sensi dell'art. 44 co. 1 CCII;
- la società debitrice, alla luce di tale grave criticità, ha rinunciato a tale domanda, presentando domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII
OSSERVATO
- altresì che ai sensi dell'art. 7 CCII “Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41” (co. 1). “Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori” (co. 2);
- come già affermato nella sentenza emessa 15.2.2024 da questo Tribunale tale norma regola sul piano processuale la contestuale o successiva formulazione di domande aventi ad oggetto l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza nei confronti di un medesimo soggetto. In tal caso la norma prevede che la trattazione di tali domande debba essere unitaria, con conseguente necessità di riunire ogni domanda sopravvenuta a quella già formulata. Non solo ma la norma prevede altresì che il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o liquidazione
3 controllata). Al contempo, però, l'art. 7 pone già una serie di presidi volti a tutelare i creditori da possibili abusi dello strumento, prevedendo che tale priorità possa essere riconosciuta a condizione che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestatamente inadeguato e che nella proposta sia espressamente indicata la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. Trattasi certamente di circostanze che risultino immediatamente percepibili, essendo rimessa al Tribunale un vaglio di portata e intensità diverse a seconda se il debitore abbia presentato la proposta e il piano o abbia formulato una domanda di accesso con assegnazione del termine ex art. 44 co. 1 CCII;
- parimenti, al fine di contenere gli abusi ed evitare intenti dilatori di domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza, l'art. 40 ult. co. ha introdotto un regime decadenziale, prevedendo che: “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo
37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche
d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”. La norma sancisce altresì che tale termine “non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”;
- con riferimento alla composizione negoziata ed in particolare agli sbocchi negativi delle trattative – ipotesi qui rilevante - ai sensi dell'art. 23 co. 2 CCII “Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1,
l'imprenditore può anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui
all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui
all'articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui
all'articolo 25 sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui
all'articolo 25 quater, comma 4”. L'imprenditore ha quindi la possibilità di presentare un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII o, in alternativa, una domanda di omologazione di ADR o, in alternativa, una domanda di concordato semplificato, o, in alternativa, accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come ad es. un concordato preventivo, anche con riserva,.
Trattasi, pertanto, di percorsi di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternativi tra loro, non cumulabili;
CONSIDERATO
- che, nel caso di specie, nella pendenza del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice dapprima ha avviato la composizione negoziata, poi, ha presentato domanda di
4 concordato semplificato con riserva ed, infine, previa rinuncia a tale domanda a seguito delle criticità evidenziate dal Tribunale, ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1
CCII;
- a ben vedere già la domanda ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII, rinunciata da parte ricorrente, non è stata presentata tempestivamente, in quanto, essendo stata formulata a seguito del deposito della relazione ex art. 17 co. 5 CCII - con la quale l'esperto, ritenendo di non ravvisare concrete prospettive di risanamento in base al piano proposto, ne dava comunicazione al segretario generale della CP_1
di Milano Monza Brianza Lodi per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata - e
[...] non a seguito della relazione finale dell'esperto esclusivamente ex art. 17 co. 8 CCII, non può trovare applicazione ultimo periodo dell'art. 40 co. 10 CCII sopra citato;
- non solo, ma avendo la ricorrente rinunciato a tale domanda, ben più rilevante è la circostanza che la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co 1 CCII non è stata presentata tempestivamente, in quanto al momento del deposito avvenuto in data 22.07.2025 il termine di cui all'art. 40 co. 10 CCII era già maturato. La prima udienza, infatti, si è tenuta in data 14.01.2025.
- inoltre l'imprenditore avendo optato per la presentazione della domanda di concordato semplificato con riserva, non può rinunciare ad essa, peraltro alla luce delle criticità sollevate dal Tribunale, e successivamente presentare anche una domanda di accesso alla crisi e dell'insolvenza, nella specie una domanda di concordato preventivo con riserva, essendo ciò in contrasto con l'art. 23 co. 2 CCII, il quale, come sopra esposto, li ha previsti come percorsi alternativi;
RITENUTO che, alla luce delle ragioni sopra svolte, la domanda di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII è improcedibile, stante la rinuncia e che la successiva domanda di concordato preventivo con riserva ex articoli 44 co. 1 CCII è inammissibile in quanto depositata sia tardivamente sia in violazione dell'art. 23 co.2
CCII; che, invece, sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste la legittimazione attiva di risultando il credito dalla documentazione in atti Parte_2
(contratto di mutuo, documento di sintesi condizioni economiche e piano di ammortamento, certificazione ai sensi art 50 dlgs 385/1993) e in ogni caso non essendo stato il credito specificatamente contestato dal debitore, il quale nella memoria di costituzione depositata in data 7.1.25 si è limitato ad eccepire “Senza pregiudizio per le difese di merito sul fondamento del credito accampato ex adverso – credito che pertanto non si intende in alcun modo riconoscere”.
• la società debitrice ha dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 121 CCII.
5 Sul punto, occorre osservare, seppur brevemente, che lo stato di insolvenza è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia che non è in grado di pagare i propri debitori alle debite scadenze e con mezzi normali in relazione all'ordinario esercizio dell'impresa.
Ebbene fin dalla prima memoria di costituzione e nelle successive note, ha riconosciuto di Parte_1 essere impossibilitata ad onorare i propri debiti alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento, dando atto di aver fatto accesso alla composizione negoziata, ribadendo poi di fatto tale impossibilità, depositando dapprima domanda di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co. 1 e 25 sexies CCII e poi domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA improcedibile la domanda di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co. 1 e 25 sexies CCII;
2. DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII;
3. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in BOLLATE;
4. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
5. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
6. NOMINA Curatore MARCO GAREGNANI professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358
CCII;
7. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
8. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14/01/2026 alle ore 12.30 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
10. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di
6 posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
11. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
12. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
13. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
14. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 24/07/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
7
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Caterina Macchi presidente dott. Luca Giani giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento unitario n. 1439 (1439-1,1439-2) /2024 R.G., al quale è stato riunito il procedimento n. 8/25
RG, avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(c.f. ) con sede legale in BOLLATE;
Parte_1 P.IVA_1 letti gli atti;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il giudice relatore;
ritenuto preliminarmente che sussiste, ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015, la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro per gli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
RILEVATO
- che con ricorso depositato il 13.11.2024 ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
- in data 7.01.2025 si è costituita la quale con nota del 10.1.2025 ha dato atto di Parte_1 aver depositato istanza di accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi ex art
17 CCII, con richiesta di misure protettive ex art 18 CCII;
- alla prima udienza del 14.1.25 il Giudice ha rinviato all'udienza dell'11.2.25, udienza a sua volta rinviata all'11.03.2025; alle successive udienze dell'11.03.2025 e del 21.05.2025, l'udienza è stata di volta in volta rinviata sino alla data del 18.06.2025, nonché differita alla nuova data del 2.7.25;
- in data 16.6.25 ha depositato ricorso ex articoli 44 co.1 e 25-sexies CCII, Parte_1 proponendo domanda di accesso al concordato semplificato con riserva di deposito della proposta e del piano entro un termine fissato dal Tribunale, allegando in particolare la relazione finale dell'esperto;
1 - con decreto del 26.06.25 il Tribunale considerato che “nel caso di specie si è in presenza di un arresto della composizione negoziata, stante l'archiviazione della stessa a seguito del deposito da parte dell'esperto della relazione ex art.
17 co. 5 e co. 8 CCII, per insussistenza delle concrete prospettive di risanamento” ha disposto la convocazione delle parti ai sensi dell'art. l'art. 47 co. 4 CCII in data 17.07.25;
- all'udienza del 17.07.2025 il Collegio, stante la comunicazione del predetto decreto per motivi tecnici soltanto nella data del 16.7.25, ha disposto, su istanza congiunta delle parti, il rinvio dell'udienza alla data del 24.07.2025;
- con atto depositato in data 21.07.2025 (proc. 8/25 RG) ha rinunciato al Parte_1 procedimento di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII e con memoria del 22.07.25 (proc. 8/25 RG) ha chiesto l'estinzione del suddetto procedimento;
- con ricorso depositato in data 22.7.25 ha proposto domanda ex art. 44 co. 1 Parte_1
CCII, chiedendo “di concedere, ai sensi dell'art. 44 CCII, primo comma, i termini (non inferiori a sessanta giorni) per presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e gli ulteriori documenti di cui all'art. 39 CCII”, nonché la conferma delle misure protettive;
- all'odierna udienza le parti si sono riportati ai propri atti, in particolare la società debitrice ha insistito nella domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII ritenendola ammissibile e facendo presente che l'apertura della liquidazione giudiziale sarebbe pregiudizievole per i creditori.
OSSERVATO
- che, come noto, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII la proposta di concordato con cessione dei beni può essere presentata allorquando all'esito della composizione negoziata della crisi l'esperto nella relazione finale abbia dichiarato che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili”;
- la possibilità di accedere allo strumento del concordato semplificato, anche con riserva, richiede pertanto che il percorso di composizione negoziata non solo sia stata avviato ma che sia stato compiuto in presenza di ragionevoli prospettive di risanamento, ossia che le stesse siano state esplicitate e “messe in campo” nonché discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo. Ne consegue, che solo quando il percorso intrapreso con questi presupposti non si conclude positivamente, l'imprenditore può presentare domanda di concordato semplificato anche ai sensi dell'art. 44 co.1 CCII;
- considerato, infatti, che la stessa rubrica del Capo II del titolo II “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata” conferma che tale strumento è ammissibile soltanto quando, come sopra esposto, il percorso di composizione negoziata è stato effettivamente compiuto, ossia si sono svolte e concluse le trattative con i creditori secondo buona fede senza tuttavia che si sia concretizzato uno degli esiti fisiologici della composizione negoziata ed in particolare quelli indicati dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) CCII;
CONSIDERATO
- che con decreto di convocazione emesso da questo Tribunale in data 26.6.25, qui richiamato, è stato affermato che “al ricorso di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII è stata allegata la
“Relazione finale ai sensi dell'art. 17, co. 5 e co. 8, D.lgs. n. 14/2019”, nella quale l'esperto, dott. Per_1
2 Pt_
, dopo aver rappresentato che, nella composizione negoziata di crisi avviata dalla ricorrente, aveva espresso parere non favorevole alla proroga delle misure protettive “atteso che, sulla scorta delle informazioni e dei documenti disponibili ed esaminati, la prognosi circa la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento non è positiva” e che, a seguito del rigetto della richiesta di proroga delle misure protettive da parte del Tribunale di Milano con decreto del 21.05.2025, comunicato in data 22.05.2025, ha ritenuto “di non ravvisare concrete prospettive di risanamento di in base al Parte_1
Piano proposto e con la presente relazione finale ne dà comunicazione alla Ricorrente a mezzo PEC e al segretario generale della di Milano Monza Brianza Lodi (tramite inserimento nella piattaforma telematica), Controparte_1 affinché disponga l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 e comma 8, CCII”. In particolare l'esperto ha evidenziato nelle considerazioni finali che “le criticità rilevate sin dall'avvio del percorso di risanamento proposto da che avevano portato lo scrivente a valutare l'opportunità della
Parte_1 concessione di una durata limitata delle misure protettive, portano a ritenere che sia venuta meno la sussistenza di concrete prospettive di risanamento di;
ed ancora che “ le incertezze e limitazioni che contraddistinguono il percorso di
Parte_1 Parte risanamento di tenuto conto dell'andamento riscontrato nei primi mesi di gestione della e della
Parte_1 contrarietà al piano e alla proposta rappresentata dai creditori interpellati (istituti di credito), non permettono di ritenere che sussistano allo stato prospettive di risanamento di idonee a scongiurare l'apertura di uno scenario
Parte_1 liquidatorio”;
- con il medesimo decreto si è dunque statuito che si è “in presenza di un arresto della composizione negoziata, stante l'archiviazione della stessa a seguito del deposito da parte dell'esperto della relazione ex art. 17 co. 5 e co. 8 CCII, per insussistenza delle concrete prospettive di risanamento” e che ciò investe profili d'inammissibilità della domanda di concordato semplificato, anche ai sensi dell'art. 44 co. 1 CCII;
- la società debitrice, alla luce di tale grave criticità, ha rinunciato a tale domanda, presentando domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII
OSSERVATO
- altresì che ai sensi dell'art. 7 CCII “Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41” (co. 1). “Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori” (co. 2);
- come già affermato nella sentenza emessa 15.2.2024 da questo Tribunale tale norma regola sul piano processuale la contestuale o successiva formulazione di domande aventi ad oggetto l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza nei confronti di un medesimo soggetto. In tal caso la norma prevede che la trattazione di tali domande debba essere unitaria, con conseguente necessità di riunire ogni domanda sopravvenuta a quella già formulata. Non solo ma la norma prevede altresì che il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o liquidazione
3 controllata). Al contempo, però, l'art. 7 pone già una serie di presidi volti a tutelare i creditori da possibili abusi dello strumento, prevedendo che tale priorità possa essere riconosciuta a condizione che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestatamente inadeguato e che nella proposta sia espressamente indicata la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. Trattasi certamente di circostanze che risultino immediatamente percepibili, essendo rimessa al Tribunale un vaglio di portata e intensità diverse a seconda se il debitore abbia presentato la proposta e il piano o abbia formulato una domanda di accesso con assegnazione del termine ex art. 44 co. 1 CCII;
- parimenti, al fine di contenere gli abusi ed evitare intenti dilatori di domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza, l'art. 40 ult. co. ha introdotto un regime decadenziale, prevedendo che: “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo
37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche
d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”. La norma sancisce altresì che tale termine “non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”;
- con riferimento alla composizione negoziata ed in particolare agli sbocchi negativi delle trattative – ipotesi qui rilevante - ai sensi dell'art. 23 co. 2 CCII “Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1,
l'imprenditore può anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui
all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui
all'articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui
all'articolo 25 sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui
all'articolo 25 quater, comma 4”. L'imprenditore ha quindi la possibilità di presentare un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII o, in alternativa, una domanda di omologazione di ADR o, in alternativa, una domanda di concordato semplificato, o, in alternativa, accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come ad es. un concordato preventivo, anche con riserva,.
Trattasi, pertanto, di percorsi di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternativi tra loro, non cumulabili;
CONSIDERATO
- che, nel caso di specie, nella pendenza del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice dapprima ha avviato la composizione negoziata, poi, ha presentato domanda di
4 concordato semplificato con riserva ed, infine, previa rinuncia a tale domanda a seguito delle criticità evidenziate dal Tribunale, ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1
CCII;
- a ben vedere già la domanda ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII, rinunciata da parte ricorrente, non è stata presentata tempestivamente, in quanto, essendo stata formulata a seguito del deposito della relazione ex art. 17 co. 5 CCII - con la quale l'esperto, ritenendo di non ravvisare concrete prospettive di risanamento in base al piano proposto, ne dava comunicazione al segretario generale della CP_1
di Milano Monza Brianza Lodi per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata - e
[...] non a seguito della relazione finale dell'esperto esclusivamente ex art. 17 co. 8 CCII, non può trovare applicazione ultimo periodo dell'art. 40 co. 10 CCII sopra citato;
- non solo, ma avendo la ricorrente rinunciato a tale domanda, ben più rilevante è la circostanza che la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co 1 CCII non è stata presentata tempestivamente, in quanto al momento del deposito avvenuto in data 22.07.2025 il termine di cui all'art. 40 co. 10 CCII era già maturato. La prima udienza, infatti, si è tenuta in data 14.01.2025.
- inoltre l'imprenditore avendo optato per la presentazione della domanda di concordato semplificato con riserva, non può rinunciare ad essa, peraltro alla luce delle criticità sollevate dal Tribunale, e successivamente presentare anche una domanda di accesso alla crisi e dell'insolvenza, nella specie una domanda di concordato preventivo con riserva, essendo ciò in contrasto con l'art. 23 co. 2 CCII, il quale, come sopra esposto, li ha previsti come percorsi alternativi;
RITENUTO che, alla luce delle ragioni sopra svolte, la domanda di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co 1 e 25 sexies CCII è improcedibile, stante la rinuncia e che la successiva domanda di concordato preventivo con riserva ex articoli 44 co. 1 CCII è inammissibile in quanto depositata sia tardivamente sia in violazione dell'art. 23 co.2
CCII; che, invece, sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste la legittimazione attiva di risultando il credito dalla documentazione in atti Parte_2
(contratto di mutuo, documento di sintesi condizioni economiche e piano di ammortamento, certificazione ai sensi art 50 dlgs 385/1993) e in ogni caso non essendo stato il credito specificatamente contestato dal debitore, il quale nella memoria di costituzione depositata in data 7.1.25 si è limitato ad eccepire “Senza pregiudizio per le difese di merito sul fondamento del credito accampato ex adverso – credito che pertanto non si intende in alcun modo riconoscere”.
• la società debitrice ha dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000;
• l'imprenditore si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 121 CCII.
5 Sul punto, occorre osservare, seppur brevemente, che lo stato di insolvenza è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia che non è in grado di pagare i propri debitori alle debite scadenze e con mezzi normali in relazione all'ordinario esercizio dell'impresa.
Ebbene fin dalla prima memoria di costituzione e nelle successive note, ha riconosciuto di Parte_1 essere impossibilitata ad onorare i propri debiti alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento, dando atto di aver fatto accesso alla composizione negoziata, ribadendo poi di fatto tale impossibilità, depositando dapprima domanda di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co. 1 e 25 sexies CCII e poi domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII.
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA improcedibile la domanda di concordato semplificato con riserva ex articoli 44 co. 1 e 25 sexies CCII;
2. DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 co. 1 CCII;
3. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in BOLLATE;
4. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
5. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
6. NOMINA Curatore MARCO GAREGNANI professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358
CCII;
7. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
8. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14/01/2026 alle ore 12.30 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
9. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
10. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di
6 posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
11. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
12. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
13. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
14. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 24/07/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
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