Rigetto
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/06/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04992/2025REG.PROV.COLL.
N. 04712/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4712 del 2022, proposto da RO D’OS, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Caivano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione seconda) n. 7768/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caivano;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione chiedeva al Comune di Caivano il condono edilizio relativamente un’unità abitativa al piano rialzato da ella realizzata senza titolo, in via delle Rose (domanda prot. n. 21631 del 10 dicembre 2004). Sulla domanda l’amministrazione si determinava negativamente (nota di prot. n. 26069 del 5 dicembre 2016). Il diniego era motivato sulla base del fatto che l’istante non aveva integrato la pratica con l’invio della documentazione richiesta dall’amministrazione e non aveva inoltre pagato quanto dovuto a titolo di conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori.
2. Contro il diniego così motivato l’interessata proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli, con il quale formulava censure di ordine procedimentale e sostanziale: perché la determinazione conclusiva non era stata preceduta dal preavviso di diniego ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto il primo profilo; e sotto il secondo per inesistenza sul piano normativo di una ragione di diniego di condono riferibile al mancato integrale versamento degli oneri per esso dovuti.
3. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.
4. La pronuncia di primo grado statuiva che rispetto al preavviso di rigetto erano comunque da considerarsi equipollenti le plurime richieste di integrazione documentale inviate dall’amministrazione all’istante, l’ultima delle quali (nota in data 17 dicembre 2014) recante l’avviso che in mancanza la domanda di sanatoria sarebbe stata respinta. Sul distinto versante sostanziale il diniego era giudicato legittimo in ragione del fatto che la pratica era tra l’altro « mancante » della « documentazione fotografica avente data certa ante 31.3.2003 », della « perizia giurata sullo stato delle opere eseguite », dell’« attestazione relativa alla presenza di vincoli sovraordinati , e della « copia dell’atto di proprietà ».
5. Contro la pronuncia di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello.
DIRITTO
1. L’appello censura la pronuncia di rigetto del ricorso innanzitutto per violazione del sopra citato art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per non avere nello specifico considerato che successivamente all’ultima comunicazione dell’amministrazione, di cui alla nota di prot. n. 14189 del 18 settembre 2014, la ricorrente « in data 19/10/2016 aveva provveduto a riprendere i versamenti del quantum debeatur a titolo di oblazione », i quali, « seppur parziali », avrebbero imposto quali « elementi rilevanti e nuovi » l’adempimento di cui alla disposizione della legge generale sul procedimento amministrativo ora richiamata. Nella medesima direzione avrebbe dovuto considerarsi che l’omissione partecipativa non è più sanabile, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo.
2. Con il secondo motivo d’appello, nel premettere che la ricorrente « stava procedendo all’integrazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione salvo poi vedersi ex abrupto privata di detta possibilità dall’improvvisa notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza », viene contestato sul piano sostanziale il potere di negare il condono per incompletezza documentale della pratica. In contrario si sottolinea che nessuna disposizione di legge attribuisce alla competente amministrazione un simile potere e che ai sensi dell’art. 7 della legge regionale della Campania 18 novembre 2004, n. 10 ( Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni ), l’incompletezza della domanda è ragione di interruzione del procedimento per consentirne l’integrazione. La medesima disposizione avrebbe quindi reso inapplicabile la diversa regola dell’improcedibilità della domanda di condono sancita dalla legislazione nazionale - art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ( Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ) - peraltro abrogata implicitamente, per incompatibilità con la normativa sopravvenuta (di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ; art. 2, comma 40). Sarebbe dunque irrilevante l’assunto posto dalla sentenza di primo grado a base del rigetto della censura ed incentrato sul fatto che la ricorrente sarebbe rimasta inerte rispetto ai solleciti dell’amministrazione comunale.
3. Le censure così sintetizzabili sono infondate.
4. Quelle di ordine procedimentale si limitano ad una contestazione meramente formale dell’operato dell’amministrazione comunale resistente. Viene infatti lamentato il mancato invio del preavviso di diniego ma nello stesso tempo si riconosce che, come accertato dalla sentenza di primo grado, le plurime richieste di integrazione istruttoria, formulate dall’amministrazione stessa nell’ottica di un rapporto improntato a collaborazione, non sono state riscontrate dall’interessata. Da sottolineare che le richieste in questione sono culminate con la nota comunale in data 17 dicembre 2014, prot. n. 20958, in cui è stato preannunciato l’« esito negativo » del procedimento in caso di mancato riscontro - circostanza poi verificatasi. Del pari si ammette che non è stato versato l’intero importo dovuto a titolo di oblazione e di oneri concessori, pure richiesto con la medesima nota.
5. In presenza del descritto comportamento l’art. 21- octies , comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo risulta quindi pienamente applicabile. Innanzitutto ratione temporis , posto che diversamente da quanto si suppone con il primo motivo d’appello la sua inestensibilità all’omesso invio del preavviso di rigetto ai sensi della medesima legge risale al 2020 (e precisamente alle modifiche introdotte con legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante « Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali »), laddove invece il procedimento di condono oggetto di controversia è stato definito nel 2016. In secondo luogo, risulta ampiamente provato che il mancato adempimento formale non ha inciso sulla determinazione conclusiva, in presenza di una pratica di condono mancante di documenti essenziali, come del pari statuito dalla sentenza di primo grado, oltre che dell’intero versamento delle somme dovute.
6. I rilievi da ultimo svolti sono sufficienti per il rigetto anche del secondo motivo d’appello. In contrario non giova il richiamo alla disciplina procedimentale delle istanze di condono introdotta a livello regionale. In particolare, il citato art. 7 della legge regionale della Campania 18 novembre 2004, n. 10, nell’imporre una disciplina acceleratoria per la definizione delle domande di sanatoria, con in primis l’obbligo di provvedimento espresso « da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse », e quindi con le connesse previsioni della possibilità di interruzione « una sola volta se il comune richiede all’interessato integrazioni documentali » (comma 1) e di « intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione provinciale competente » (comma 2), è evidentemente preordinato a tutelare l’interessato rispetto a condotte inerti dei comuni.
7. Nel caso di specie, al contrario, l’inerzia è imputabile in via esclusiva all’istante di fronte alle plurime richieste di integrazione documentale. Il rigetto dell’istanza di condono si palesa dunque un provvedimento vincolato rispetto al disinteresse al suo buon esito così manifestato dall’interessata e conforme al canone generale di buon andamento della pubblica amministrazione, il quale osta all’indefinita pendenza di un procedimento amministrativo.
8. L’appello deve quindi essere respinto. Per la natura della controversia e la sua vetustà le spese di causa possono nondimeno essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO