Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 86/2024 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 4.6.2025
e vertente
TRA
, c.f.: nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.3.1970 e residente in [...],
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo,
dall'avv. Maria Vitiello, c.f.: , con la quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Scafati alla via Passanti n. 246. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al seguente numero di fax 0818632693 o indirizzo PEC: Email_1
[...]
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da ricorso introduttivo, e Parte_1
quindi:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
accertare e dichiarare che i danni subiti ai fondi coltivati dal sig. _1
a seguito dell'esondazione verificatasi nella notte tra il 06-07
[...]
febbraio 2021 siano avvenuti per responsabilità esclusiva della CP_1
e, per l'effetto condannare essa convenuta al risarcimento dei
[...]
danni subiti che si quantificano in € 29.107,86 ( di cui € 11.576,55 per
mancato raccolto della coltura LO IG, € 1603,00 per l'acquisto
del nuovo impianto di irrigazione a goccia in pvc, € 800,00 per lavoro di posa
in opera dell'impianto di irrigazione ed € 11.328,31 per bonifica del fondo)
nonché, interessi legali e rivalutazione monetaria senza anatocismo dalla
data del sinistro fino al soddisfo, il tutto contenuto per ragioni di economia
processuale nei limiti per valore di € 26.000/00, con espressa rinuncia 3
all'esubero;
condannare altresì essa convenuta al pagamento delle spese e
compensi con attribuzione”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 15.12.3023 - e successivamente, a seguito di quanto disposto dal Giudice Designato con ordinanza del 6.2.2024,
stante il mancato utilizzo del corretto indirizzo PEC
egione.campania.it) - in data 7.2.2024 alla , Email_2 Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.5.2024,il Sig. , Parte_1
premettendo di svolgere l'attività di imprenditore agricolo e di essere possessore e detentore degli appezzamenti di terreno siti in Poggiomarino
(NA) alla contrada Longola, riportati in catasto alla partita 7540, foglio 9,
particella 317 nonché al foglio 8, particella 538, esponeva che nella notte tra il 6 ed il 7 febbraio 2021, a seguito di continue e copiose piogge, si verificava lo straripamento del fiume Sarno il cui argine correva nei pressi dell'appezzamento di terreno di cui alla particella 538.
Precisava che, in seguito all'esondazione, si era verificata la distruzione dell'intera coltura di LO IG seminata sul fondo coltivato, in particolare di quella coltivata sulla particella 538, nonché il danneggiamento dell'impianto irriguo presente in sito con conseguente deformazione della superficie del fondo che si presentava pendente verso il fiume e con evidenti solchi scavati dalla furia delle acque.
Più nel dettaglio, deduceva che i danni riportati in conseguenza 4
dell'esondazione citata ammontavano complessivamente ad € 29.107,86,
come da perizia di stima redatta dal geom. depositata Persona_1
in atti.
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione dell'opera Controparte_1
idraulica e per l'assoluta carenza di pulizia del letto dell'alveo, invaso da vegetazione spontanea, da detriti e da rifiuti di ogni genere.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 7.5.2024 il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della disponeva la rinnovazione della Controparte_1
notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti, rinviando la causa in prosieguo di prima comparizione al 2.7.2024; in tale sede,il giudice designato, accertata la regolarità della notifica e della rinotifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia della Controparte_1
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore,
previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D.
1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 2.7.2025, per poi essere anticipata all'udienza del
4.6.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19.5.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 4.6.2025 riservava la causa in decisione.
*********************** 5
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva del ricorrente risulta provata dal contratto di comodato stipulato in data 17.10.2008 e registrato in Castellammare di Stabia
al n. 7328 in data 21.10.2008.
Ciò posto, la legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità
risarcitoria in capo allo stesso a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua dell'esame testimoniale, svoltosi all'udienza del 24.10.2024 innanzi al
Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c. attraverso l'escussione dei testi
, e ai cui più Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che nella notte tra il 6 ed il 7 febbraio 2021, a seguito di continue e copiose piogge, il fiume Sarno esondava nella zona della contrada Longola del Comune di Poggiomarino, andando ad invadere il 6
terreno coltivato dal ricorrente e riportato in catasto alla partita 7540, foglio
8, particella 538.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, e quindi è escluso il “caso 7
fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Fiume Sarno si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di vegetazione spontanea di canna di bambù, nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal geom.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto Persona_1
– oltre che dalle deposizioni dei testi escussi.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
29.107,86, tenendo conto di varie voci di danno:
- perdita della coltura LO IG € 3.800,00;
- mancato raccolto della coltura LO IG (per un totale di
quattro raccolti) € 11.576,55;
- acquisto del nuovo impianto di irrigazione a goccia in pvc €
1.603,00;
- lavoro di posa in opera dell'impianto di irrigazione € 800,00; 8
- lavori di bonifica del fondo (movimentazione dal terreno del
materiale di risulta;
modellazione del terreno per la preparazione alla
coltivazione; disinfestazione del terreno con fitofarmaci e letame, erpicatura)
€ 11.328,31.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, _1
rappresentava che sul fondo agricolo da lui coltivato, sito in
[...]
Poggiomarino (NA) alla contrada Longola, riportato in catasto al foglio 8,
particella 538, insisteva una coltura di LO IG per mq. 2653.
Il perito ha stimato il danno precisando che le piantine di LO
(circa 100.000 unità) hanno un costo pari ad € 2.500,00 (come da fattura differita allegata con relativa copia di assegno bancario di pagamento), cui aggiungersi i costi della mano d'opera per la piantumazione manuale a corpo pari a € 1.300,00, per un totale di € 3.800,00.
La cifra indicata dal tecnico per la perdita delle 100.000 piantine di
LO può essere riconosciuta in quanto il ricorrente ha fornito la prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Difatti, la richiamata fattura differita n. 56/2021 riporta il documento di trasporto n. 33 del 3.2.2021, avente ad oggetto l'acquisto di n. 100.021
piantine di LO IG (47.880 + 52.141) per un prezzo unitario pari a € 0,02273, nonché la modalità di pagamento dell'assegno bancario, allegato anch'esso in atti.
Inoltre, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato che il terreno era coltivato a
LO IG con circa 100.000 piante e che la coltura del LO 9
fu completamente distrutta, fornendo a tal fine una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali
dichiarazioni, unitamente alla documentazione contabile richiamata,
consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto del LO.
Pertanto, condivisibile appare il costo dimostrato con l'esibizione di relativa documentazione contabile attestante l'esborso economico sostenuto per l'acquisto delle piantine andate distrutte a causa dell'esondazione in oggetto, riconoscendosi l'importo imponibile della relativa fattura giustificativa pari ad € 2.273,48.
Con riferimento, invece, ai costi della mano d'opera per la
piantumazione manuale a corpo pari a € 1.300,00, nulla può essere riconosciuto in quanto l'esecuzione di tale lavoro non è stata dimostrata né
con l'esibizione di documentazione contabile né attraverso eventuali dichiarazioni testimoniali sul punto.
In ordine al mancato raccolto della coltura LO IG (per
un totale di quattro raccolti), pari a € 11.576,55, il perito ha stimato il danno considerando che il lotto di terreno in esame poteva produrre circa 1600/1700
kg di LO in un'annata di circa quattro raccolti.
La cifra indicata dal tecnico non può essere riconosciuta in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture che potevano essere prodotte in un'annata di circa quattro raccolti.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia 10
probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato il prezzo medio di acquisto all'ingrosso riferito all'anno
2021, allegando i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della
Camera di Commercio di Salerno, senza tuttavia specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza di tali danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo del ricorrente era coltivato a LO IG con circa 100.000 piante, che la coltura del
LO fu completamente distrutta e che trascorsero un paio di mesi per bonificare il terreno. Tali dichiarazioni non consentono di individuare con 11
esattezza l'effettiva consistenza della mancata esecuzione di quattro raccolti di LO.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione media realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi, in mancanza altresì di idonea documentazione contabile sull'attività esercitata.
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per il
mancato raccolto della coltura LO IG (per un totale di quattro
raccolti) va equitativamente ridotto del 60%, riconoscendo l'importodi €
4.630,62.
In relazione all'acquisto del nuovo impianto di irrigazione a goccia
in pvc ed al lavoro di posa in opera dell'impianto di irrigazione, anche se il teste fa menzione alla perdita dell'impianto di irrigazione, in Tes_1
mancanza di documentazione contabile successiva all'evento esondativo che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa la natura, l'estensione e l'effettivo danneggiamento di quello esistente, nessuna somma può essere riconosciuta.
Infine, nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in 12
considerazione le seguenti attività di bonifica del fondo: movimentazione dal
terreno del materiale di risulta, modellazione del terreno per la preparazione
alla coltivazione, disinfestazione del terreno con fitofarmaci e letame,
erpicatura.
Orbene, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola.
Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura, sistemazione superficiale, disinfestazione).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo di € 11.328,31 indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 4.531,32.
In conclusione, a può essere riconosciuto il Parte_1
risarcimento dei danni nella misura di € 11.435,42 (€ 2.273,48 + € 4.630,62 +
€ 4.531,32).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adito
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno è un corso d'acqua naturale inserito negli elenchi delle 13
acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei 14
mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del e CP_3
dell'Ente Comunale, ma tali enti sono rimasti estranei al presente giudizio,
non avendo provveduto la alla chiamata in causa degli stessi, così che CP_1
appare superflua la valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma CP_1
non potrebbero escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6-
7.2.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 14.721,75. 15
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Maria Vitiello, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _1
, con ricorso notificato in data 7.2.2024 alla , in
[...] Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.5.2024, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_1
14.721,75, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
16
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, liquidando la stessa, in favore di _1
, in complessivi € 2.132,00, di cui € 132,00 per spese vive ed
[...]
€ 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Maria Vitiello, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo