Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12950/2023 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Parte_4
Bonanni e Carlotta Di Giuseppe, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti
PEC: t) a rogito notaio inROMA rep. Email_1 Persona_1
N. 37590/7131 del 23.01.23
-resistente-
Avente ad oggetto: rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2023, i ricorrenti in epigrafe indicati, adivano questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti sono stati esposti professionalmente a polveri e fibre di amianto oltre la
1
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, alla rivalutazione dei singoli periodi di esposizione ad amianto, di cui al capo I della premessa, con il coefficiente 1,5, ex art. 13, comma 8, l. 257/92, ed ex art. 47, comma 6 bis, l. 326/2003 e art. 3, comma 132, l. 350/2003, e in subordine con il coefficiente 1,25, e così con relativo diritto per ciascuno, alla ricostituzione della prestazione contributiva, con l'accesso anticipato al prepensionamento e alla maggiorazione pensionistica e, se nelle more in pensione, comunque alla ricostituzione della pensione con relativa maggiorazione per effetto dei benefici, con liquidazione della differenza di tutti i ratei medio tempore maturati, tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto dell'applicazione dei benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92, oltre interessi come per legge;
nel merito, accogliere le domande tutte dei ricorrenti come formulate in premessa, in fatto e in diritto e sulla base di quanto dedotto, anche in forza delle produzioni documentali, che si i intendono parti integranti del ricorso e delle presenti conclusioni e per gli effetti condannare l' a ricostituire e CP_1 rivalutare la posizione contributiva di ciascun ricorrente, con il coefficiente 1,5, ex art. 13 co. 8 L. 257/92
ed ex art. 47 comma 6bis della legge 326/03 ed art.3 comma 132 della legge 350/03, in applicazione della previgente norma in vigore all'atto di maturazione del diritto ai benefici, ovvero per effetto della maturazione del diritto a pensione, unitamente alla maggiorazione amianto, alla data del 02.10.2003, per effetto di quanto dedotto nella premessa in fatto con la produzione documentale, ovvero in subordine con il coefficiente 1,25, per i periodi di lavoro di cui al capo I della premessa in fatto, ovvero per il diverso periodo, comunque ultradecennale che fosse accertato e/o riconosciuto in corso di causa, ovvero anche ex art. 2058 c.c.; con condanna dell' al prepensionamento, ovvero, se nelle more in pensione, alla CP_1 costituzione della prestazione pensionistica e all'adeguamento dei ratei della prestazione in godimento, per effetto della maggiorazione amianto, con condanna al pagamento delle differenze di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi, ed ogni consequenziale ulteriore statuizione.
In ogni caso, si chiede che trovino accoglimento tutte le domande degli odierni ricorrenti, per effetto della tutela comunitaria dei lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto, ovvero al danno biologico, per effetto dell'esposizione, nei termini di cui a Cassazione, IV sezione penale, n. 45935/2019 (doc.ti 16 e
17), con riferimento agli artt. 153 e 156 TFUE, e con riferimento all'art. 157 TFUE, e agli artt. 32, 35,
36 e 38 Cost., ovvero ex art. 3 Cost., con conseguente disapplicazione dell'art. 47 commi 1 e 5 della L.
326/03, ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, ovvero rinvio degli atti alla
Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale di tali norme e in relazione all'art. 3, 32, 35, 36 e 38 Cost.;
- In subordine:
2 a. Rigettare qualsiasi eventuale eccezione di decadenza che fosse formulata da per inapplicabilità CP_1
della nuova normativa e alla luce dei principi di cui a Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 24998 del
25.11.2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 7885/2015; Corte di Cassazione, sentenza n. 14895/2015;
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5928/2015, Cass. Sez. Lavoro n. 21862/04 e Corte
Costituzionale, sentenza n. 376/08, e
- ove mai l'On.le Sig. Giudice ritenesse pertinenti le norme di cui all'art. 47 comma 5 della legge 326/03,
si chiede che, in forza delle disposizioni di cui alle direttive 477/83/CEE e direttiva 2003/18/CE,
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 e artt. 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143 del Trattato Istitutivo della Comunità europea, già artt. 117, 118, 118, 119, 120, del
Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea, trasfusi nel trattato sul Funzionamento
dell'unione Europea rispettivamente artt. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, oltre all'art. 141 (TCE)
ora art. 157 (TFUE), e dei principi generali di cui in premessa e degli artt. 1, 20, 21, 27, 28, 31, 33, 34 e
35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, e delle norme di cui agli artt. 1, Protocollo Addizionale
1, ed art. 14 ed altre, CEDU, anche ai sensi degli artt. 10, 11 e 117 Cost. e dei principi del diritto comunitario, le norme di cui all'art. 47, l. 326/03 siano oggetto di disapplicazione, secondo i principi di cui a Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 19.01.2010, causa C-555/07, che si intende riscritta alle presenti conclusioni, ovvero nel caso di non disapplicazione si chiede che l'On.le Sig. Giudice disponga la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, a mente dell'art. 267 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, già art. 234 del Trattato CE, ai fini della esatta interpretazione delle fonti di diritto comunitario e per ottenere la sua esatta applicazione;
e ponendo così la seguente questione pregiudiziale:
“Se osta con il disposto degli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del trattato istitutivo della
Comunità europea, già artt. 117, 118, 118, 119, 120, del trattato istitutivo della comunità economica europea, ora trasfusi nel trattato sul Funzionamento dell'unione Europea rispettivamente artt. 151, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 160, oltre all'art. 141 (TCE) ora art. 157 (TFUE), e con i principi di diritto di cui in premessa, di cui alla Direttiva Europea 477/83/CEE e 2003/18/CE, e 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in tema di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro, la normativa di recepimento di cui al D.Lgs. 277/91 e legge 247/92 e D.Lgs. n. 257/2006, come successivamente modificata con l'art. 47 commi 1 e 6 bis Legge
326/03, nella parte nella quale, su situazioni eguali, di medesima, qualificata esposizione, attribuiscono il beneficio della rivalutazione del periodo contributivo in modo difforme, e con decadenza di diritti già quesiti, entrati a far parte della sfera giuridica del ricorrente”;
- ovvero, dichiari non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale in premessa formulata e previa sospensione del giudizio, emetta gli atti alla Corte Costituzionale, al fine di ottenerne la relativa declaratoria ed espunzione dall'ordinamento, ove non ritenga di poter interpretare le norme
3 nel senso prospettato dal ricorrente, secondo i canoni interpretativi di supremazia costituzionale (Corte
Costituzionale, Sentenza n. 198 del 2003);
b. Rigettare qualsiasi eventuale eccezione di prescrizione che fosse formulata da per insussistenza CP_1
e infondatezza e alla luce dei principi di cui a Corte di Cassazione sez. lav. n. 18254/2019, Cass.
2856/2017, e
- ove mai l'On.le Sig. Giudice ritenesse applicabile la norma di cui all'art. 2946 c.c., se ne eccepisce fin da ora l'infondatezza, ovvero la illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 8 L. 257/92 nella misura in cui una prestazione di natura pensionistica, perché ancorata sulle norme di cui all'art. 38 della Costituzione,
è soggetta a prescrizione, e comunque per violazione anche delle norme di cui agli artt. 3, co. 1 e 2; 32,
35, 36 Cost., ovvero ex art. 24 e 111 Cost.; ovvero si chiede la disapplicazione della norma di cui all'art. 2496 c.c. e/o dell'art. 13 co. 8 L. 257/92 nella parte in cui, per il profilo di ritenuta prescrittibilità del diritto, per contrasto con le norme di diritto comunitario, e/o si chiede che il Tribunale disponga il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, con il seguente quesito:
'Se osta il diritto comunitario, in relazione alla direttiva 477/83/CEE, in relazione alla condanna subita dalla Repubblica Italiana per tardivo recepimento, giusta decisione della Corte di Giustizia in data
13.12.1990 in relazione alla procedura di infrazione n. 240/89, che il diritto al risarcimento nella misura contributiva possa essere oggetto di prescrizione e ciò dopo che l'Ente ha violato una legge dello CP_1
Stato che gli imponeva di conteggiare esattamente la contribuzione con il coefficiente 1,5, così come da premiare l'inerzia dell'Ente con l'espropriazione e/o estinzione del diritto già maturato in relazione all'art. 1 prot. 1 CEDU e per la discriminazione rispetto a coloro per i quali invece l'accredito è stato effettuato, e quindi in relazione all'art. 14 CEDU', ovvero in relazione all'art. 157 TFUE tenendo presente che le prestazioni di rivalutazione contributiva di natura previdenziale rientrano a pieno titolo nelle retribuzioni e in riferimento alla protezione dei lavoratori rispetto ai rischi di infortunio sul lavoro, considerate tali anche le malattie/infortunio come quelle asbesto correlate'. in via assolutamente subordinata, e per mero tuziorismo, condannare comunque ad adeguare la CP_1
posizione contributiva di tutti i ricorrenti, con il coefficiente 1,5 utile a maturare preventivamente il diritto a pensione, a titolo di esecuzione specifica, ovvero adempimento specifico, e/o risarcimento in forma specifica, e con il coefficiente 1,5, e in subordine con il coefficiente 1,25 in accoglimento delle domande formulate come nella premessa in fatto e in diritto del presente atto, che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
Domanda subordinata di accertamento.
Nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande principali, si chiede, anche per effetto di quanto articolato sub capo I, che si disponga comunque l'accertamento dell'esposizione professionale ad amianto di tutti i ricorrenti, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, anche nella non creduta ipotesi di decadenza del diritto, avendone tutti i ricorrenti l'interesse specifico ex art. 100 c.p.c.;
4 *** *** ***
I ricorrenti tutti chiedono che il Tribunale adito accolga le domande tutte da loro formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, ovvero nelle domande amministrative e in tutti i successivi atti di ogni singolo ricorrente, da intendersi parte integrante delle presenti conclusioni,
riportate, reiterate e riscritte;
con condanna dell' al pagamento degli interessi legali sulle differenze in ordine ai ratei maturati e CP_1
maturandi ed accoglimento di tutte le altre domande avanzate nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che qui si intendono riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni.
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già formulati che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nella non creduta ipotesi di rigetto del ricorso, si chiede la compensazione delle spese legali, tenendo conto (a) della effettiva esposizione dei ricorrenti;
(b) del rischio morbigeno nell'ambiente di lavoro;
(c) della natura del diritto fatto valere;
(d) della oscillante giurisprudenza, e di ogni altro motivo di cui in premessa tenendo conto delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”
A fondamento delle spiegate domande esponevano di aver espletato la loro attività lavorativa, con le mansioni e nei periodi segnatamente indicati in ricorso, presso la struttura del CED - Centro
Elaborazione di Dati del Banco di Sicilia, sita in Palermo, via Adria n. 4, in esposizione professionale a fibre e polveri di amianto, in concentrazioni superiori alle 100 ff/ll, nella media delle 8 ore giornaliere, atteso che la succitata struttura, edificata agli inizi degli anni '70, era stata realizzata con le tecniche costruttive dell'epoca che prevedevano l'utilizzo di amianto in matrice friabile e compatta.
I ricorrenti rilevavano, infatti, che nell'edificio dell'istituto di credito di Via Adria, era presente amianto nella pavimentazione, nelle pareti divisorie, nel controsoffitto, nelle coibentazioni delle tubazioni, negli impianti (elettrico, telefonico, di climatizzazione), nei pc, nelle apparecchiature e negli strumenti tecnici.
Evidenziavano che i lavori di modifica delle planimetrie, di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati in orario d'ufficio, il deterioramento delle parti dell'edificio per il decorso del tempo e per l'utilizzo, il continuo uso del sistema di aria condizionata al fine di mantenere bassa la temperatura dei macchinari e dei calcolatori, aveva determinato fenomeni di aerodispersione di polveri e fibre di amianto che rimanevano nell'ambiente lavorativo - poiché privo di un sistema di aspirazione delle polveri - e, quindi, inalate dagli stessi.
Riferivano che, acquisita la notizia della presenza di amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll, presso la struttura dell'ex Banco di Sicilia di Palermo, sita in via Adria n.
4 - poiché informati da alcuni colleghi di lavoro, impegnati in attività sindacale, dell'affidamento alla ditta BALISTRERI S.r.l. dell'incarico
5 di presentare un capitolato per la bonifica del sito dall'amianto - avevano effettuato singole verifiche delle posizioni contributive, al fine di accertare la corretta applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/92 e ss. modifiche, da parte dell'ente previdenziale.
Si dolevano che, dalle verifiche svolte, era emerso che l'ente aveva effettuato il conteggio contributivo dei singoli periodi di lavoro prestati in esposizione ad amianto con il coefficiente 1,00 e non con il coefficiente 1,5, ovvero in subordine 1,25, contrariamente al disposto normativo di cui all'art. 13, comma 8, Legge 257/92 e all'art. 47 della Legge 326/03 e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Adducevano, quindi, di aver inoltrato all' , istanze-domande di adeguamento della posizione CP_1
contributiva e di accredito di maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, L. 257/92 e che, in assenza di adeguamento delle posizioni contributive, avevano proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, come segnatamente indicato in ricorso, rimasto privo di riscontro.
Evidenziavano che la relazione tecnica dell'Ing. aveva comprovato la condizione Persona_2
di rischio, nonché la contaminazione dell'ambiente lavorativo nel quale avevano lavorato e, di conseguenza, il loro diritto a vedersi riconoscere i benefici ex art. 13, co. 8, Legge 257/92 ed ex art. 47, comma 6 bis, legge 326/03 e art. 3, comma 132, legge 350/03.
Asserivano che nella specie trovava applicazione la previgente norma ex art. 13, comma 8, L. 257/92, in combinato disposto con gli artt. 47, comma 6 bis, L. 326/03 e 3, comma 132, L. 350/03 - atteso che alla data della modifica legislativa del 02.10.2003, avevano maturato il diritto alla pensione (per effetto delle maggiorazioni amianto) e, comunque, i benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92 (per 10 anni -continuativi o per sommatoria - di esposizione ad amianto)- e, pertanto, non erano onerati a depositare la domanda all' , entro il termine decadenziale di cui all'art. 47, co. 1 e 5, L. 326/03, CP_2
in relazione al DM 27.10.2004, ovvero entro il 15.06.2005.
Deducevano l'infondatezza di un'eventuale eccezione di prescrizione, rilevando di aver assunto la consapevolezza dell'esposizione qualificata ad amianto, oltre la soglia delle 100 ff/ll e nella media delle 8 ore lavorative, solo dall'autunno del 2016, a seguito della notizia dell'affidamento dell'incarico di presentare un capitolato per la bonifica del sito di via Adria n. 4 dall' amianto alla ditta BALISTRERI S.r.l. e che, quindi, solamente dalla suddetta data poteva al più decorrere il dies a quo di prescrizione.
Chiedevano la disapplicazione dell'art. 47, comma 5, legge 326/03, qualora lo si ritenesse interpretabile nel senso di una presunta decadenza, poiché in contrasto con la normativa comunitaria, essendo il Giudice nazionale chiamato a disapplicare la norma interna se in contrasto con quella di diritto comunitario.
6 Formulata istanza di rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia delle Comunità Europee ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, già art. 234 Trattato CE, e, sollevata eccezione di costituzionalità della norma di cui all'art. 47 della l. 326/03, poiché in contrasto con le norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione, oltre che con gli artt. 10, 11 e 117 della
Costituzione, avanzavano domanda di adempimento in forma specifica e/o di risarcimento dei danni in forma specifica, nonché richiesta di accertamento dell'esposizione professionale ad amianto ex art. 13 co. 8 L. 257/92, anche per ottenere il diritto alla sorveglianza sanitaria, ex art. 259 D.L.vo 81/2008,
Parte che spetta anche dopo il pensionamento ed è a carico delle CP_ 1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 26 febbraio 2024, si costituiva in giudizio l' eccependo l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, l' eccepiva l'intervenuta decadenza dal diritto al conseguimento Controparte_3 dei chiesti benefici per mancata previa presentazione della domanda amministrativa all' ex art. CP_2
47, comma 5, l. n. 326/2003.
Rimarcava che i ricorrenti non avevano presentato, né prima del 2.10.2003, né entro il 15.6.2005, domanda amministrativa all' o all' , né avevano avviato prima della data del 2.10.2003 CP_2 CP_1
alcun procedimento giudiziario volto ad ottenere il riconoscimento dell'anelato beneficio e che, quindi, non potevano rientrare nella disciplina previgente l'introduzione della novella legislativa di cui al succitato art. 47.
Evidenziava, inoltre, come in seno al ricorso non era stato precisato il godimento di benefici previdenziali incompatibili con i benefici in tema di amianto, né il collocamento in pensione con il massimo della provvista contributiva, eccependo, quindi, la carenza di interesse ad agire.
Affermava di non aver mai accreditato in favore dei ricorrenti alcuna contribuzione derivante da esposizione all'amianto, né con il coefficiente 1, né con qualsiasi altro coefficiente, atteso che la contribuzione accreditata presso le singole posizioni assicurative dei ricorrenti era solo quella scaturente dai versamenti effettuati dal datore di lavoro a titolo di contribuzione obbligatoria in relazione al tipo di attività espletata e dichiarata.
Ritenuta l'applicabilità al caso di specie della novella legislativa di cui all'art. 47 del D.L. 30.09.2003,
n. 269, come modificato dalla legge di conversione del 24.11.2003, n. 326 e di cui all'art. 3, comma
132, l. n. 350/2003, rilevava come nessuno dei ricorrenti avesse presentato all' prima del CP_2
15.6.2005 domanda amministrativa di certificazione della esposizione all'amianto, da ciò derivandone la decadenza dal diritto alla rivalutazione della posizione assicurativa e dall'azione giudiziaria.
7 L'istituto Previdenziale eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso, per il riconoscimento di periodi successivi all'entrata in vigore della Legge n. 257/1992; l'improponibilità del ricorso per difetto della domanda amministrativa di erogazione della prestazione;
la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva, essendo venuti i ricorrenti a conoscenza della loro esposizione ad amianto quanto meno dal 2005 - anno in cui erano stati trasferiti presso altre strutture, a causa della presenza di amianto nello stabile di Via Adria - e avendo proposto la domanda amministrativa solo nel 2022, ben oltre il termine decennale;
ed infine la prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
L' , infine, contestava l'esposizione qualificata alle polveri di amianto stante le mansioni CP_1
impiegatizie espletate dai ricorrenti e la mancanza di prova sia in ordine ai periodi di svolgimento dell'attività lavorativa presso lo stabile di Via Adria, sia in ordine all'asserita incessante attività di manutenzione presso il suddetto stabile.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per i motivi tutti sopra illustrati In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai ricorrenti del diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/92 e successive modificazioni e, per l'effetto, rigettare il ricorso per i motivi tutti sopra illustrati. Ove ritenuto sussistente il diritto azionato, accogliere l'eccezione di prescrizione decennale della rivalutazione contributiva e/o dei singoli ratei come formulata in narrativa Vinte le spese”
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., viste le note sostitutive d'udienza depositate dalla sola parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2.Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto.
Al riguardo è utile richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie.
L'art.13, comma 8, della legge 257/1992, modificato dall'art. 1 D.L. 169/1993, convertito nella L.
271/1993 prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle CP_2 prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
Tale disposizione è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 47 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003 ed entrato in vigore il 2 ottobre 2003, il quale dispone che
8 “1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”. La nuova normativa introduce, quindi, una disciplina meno vantaggiosa per gli assicurati sotto due distinti e concorrenti profili, e cioè sia perché riduce da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione ad amianto, sia perché attribuisce rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione. Prosegue l'art. 47
d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ai commi 2° e ss., stabilendo che:
“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo CP_2
emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall' . CP_2
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1° ottobre 2003, devono presentare CP_2
domanda alla sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta CP_2
Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di
9 mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento” (comma aggiunto in sede di conversione).
Il successivo art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno
2004) ha - parzialmente derogando il succitato articolo 47, altresì, stabilito che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. CP_2
Restano salve le certificazioni già rilasciate dall' ”. CP_2
L'art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, è intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina, ex art. 47, ad ulteriori categorie di assicurati, (oltre quelle già previste dal comma 6 bis del medesimo articolo, cioè coloro i quali, alla data di entrata in vigore della novella: 1) avessero maturato il diritto alla pensione;
2) fruissero di trattamenti di mobilità; 3) avessero definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento), ovvero: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali secondo la vecchia disciplina, quindi – ad una lettura strettamente formale del testo - non coloro che avessero maturato il diritto alla pensione ma coloro che avessero maturato il diritto al beneficio rivalutativo (cioè, come si dirà meglio dopo, e per dare un significato ragionevole alla norma, che altrimenti renderebbe la novella del 2003 del tutto inapplicabile: coloro per i quali l' avesse già certificato l'esposizione qualificata ultradecennale, CP_2 in ciò quindi, derogando al comma 2 dell'art. 47 che prevedeva l'applicazione del comma 1 anche ai lavoratori a cui fossero state rilasciate dall' le certificazioni relative all'esposizione all'amianto, CP_2
sulla base degli atti d'indirizzo ministeriali);
- coloro che alla stessa data, non solo avessero già ricevuto il riconoscimento amministrativo della esposizione, ma anche coloro che avessero semplicemente presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto all' (o, secondo l'interpretazione della Corte CP_2 di Cassazione, anche all' ); CP_1
- coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.
Ricostruito, quindi, il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame, giova, altresì richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, l. 24 dicembre 2003 n.
10 350, che - con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, d.l. 30 settembre 2003 n.
269, conv., con modificazioni, nella l. 24 novembre 2003 n. 326 - ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 l. 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, va interpretato nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto al conseguimento degli originari benefici e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (in ispecie, contributivo e anagrafico)”. Secondo la Suprema Corte infatti, “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, l. 24 dicembre
2003 n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1 d.l.30 settembre 2003 n. 269 (convertito, con modificazioni, nella l. 24 novembre 2003 n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 l. 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all CP_2
od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a tutti i lavoratori dei quali fosse stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto)” (Cass. sent. n. 15679/2006; conforme Cass. 8649/12).
Alla luce di quanto sopra discende, pertanto, che i ricorrenti non rientrano in nessuna delle categorie escluse dall'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 del d.l. n. 269/ 2003, convertito in legge n. 326/2003, non avendo allegato e provato che alla data del 2 ottobre 2003 avessero presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione ad amianto all' o all' , avviato CP_2 CP_1
una causa per il riconoscimento giudiziale di tale esposizione, maturato i requisiti pensionistici generali (in ispecie, contributivo e anagrafico) o fruissero di trattamento di mobilità, né avessero risolto alcun rapporto di lavoro in relazione ad una domanda di pensionamento.
Si rileva, altresì, che, sebbene ai ricorrenti, con ordinanza del 3 luglio 2024, fosse stato assegnato termine “per il deposito di note illustrative nelle quali dar conto, alla luce degli estratti contributivi in atti, della ricorrenza, o meno, in capo a ciascun ricorrente, dei requisiti contributivi e anagrafici per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico alla data del 2 ottobre 2003”, questi, in
11 seno alle note del 26 settembre 2024, si sono limitati a riferire di aver “maturato i benefici ex art. 13, comma 8, L. 257/92, cioè i dieci anni di esposizione al 02.10.2003, quindi con applicabilità della previgente norma secondo quanto previsto dall'art. 3 co.132 della L. 350/03.”
In ordine all'eccezione di decadenza sollevata dall' , poiché i ricorrenti prima del 15.6.2005 non CP_1 avevano presentato all' domanda amministrativa di certificazione della esposizione CP_2 all'amianto, ne va rilevata la fondatezza.
Ed infatti, come già chiarito, trova nella specie applicazione la nuova disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/ 2003, convertito in legge n. 326/2003; articolo, il cui comma 5, prevede un termine di decadenza semestrale entro il quale i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in questione devono presentare domanda alla sede di residenza, a pena di CP_2
decadenza del diritto al beneficio. Il suddetto termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo sesto comma. In concreto, poiché il decreto ministeriale è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno 2005.
Nella specie i ricorrenti non hanno allegato, né provato, di aver presentato domanda all' entro CP_2 il prescritto termine di decadenza, pertanto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' resistente CP_1
deve trovare accoglimento.
Riguardo all'eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 47 della l. 326/03, giova in ultimo considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, censurati in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre
2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art.13, comma 8 suddetto, osservando che non si può condividere l'assunto secondo cui il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell'originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha, infatti, dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha valutato far salve alcune situazioni meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio:
12 l'inammissibilità della questione consegue al rilievo che “va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale” (cfr. C. Cass. Sent. n. 8649/2012 e n.
7885/2015)
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso va rigettato.
3. In ragione della complessità e peculiarità della vicenda, e considerato fondato quanto con note del
13 marzo 2025 osservato da parte ricorrente (quanto alla ricorrenza di “difformità giurisprudenziali e perché sussistono gravi ed eccezionali ragioni … … … , atteso che la decisione della causa involge complessi accertamenti, rispetto ai quali, i ricorrenti non hanno una specifica cognizione tecnica e che si prestano sempre ad un margine di controvertibilità”) ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania il 31 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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