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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 3410/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia, n. 5876/2018 del 14.6.2018, avente ad oggetto compensi professionali e vertente:
TRA
(c.f. n. ) e (c.f. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo Buono (c.f. n. C.F._2
) per mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 lo studio del predetto difensore in Barano di Ischia, alla Piazza San Rocco 26, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081990999 o al proprio indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio in data 12.11.2019, previa determina dirigenziale n. 1853 del 5.9.2019,
1 dall'avv. Antonio Pantalone (c.f. n. , ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio del predetto procuratore, in Ischia, in via Margioni 19, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 081 983913, p all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.3.2009, l'arch. e il geom. Parte_1 Parte_2 convenivano il dinanzi al Tribunale di Napoli, nella sezione distaccata di Ischia, Controparte_1 chiedendo di: “riconoscersi e dichiararsi il in persona del l.r.p.t., tenuto, per le Controparte_1 causali di cui sopra, al pagamento, in favore degli istanti, delle quote loro dovute della somma complessiva di € 390.534,70 o di quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere determinata, con proprio parere discrezionale, dal Tribunale adito, se del caso all'esito dell'espletamento di apposita consulenza tecnica: per l'effetto condannarsi il medesimo al CP_1 pagamento, in favore degli istanti, della somma loro dovuta, con gli interessi legali maturati;
in subordine condannare esso , in persona del l.r.p.t., ad indennizzare gli istanti, nella Controparte_1 misura che riterrà determinare il Tribunale adito, anche con parere discrezionale, per effetto dell'ingiustificato arricchimento conseguito, ai sensi dell'art. 2041 cc tenuto conto della dichiarata utilitas derivata all'ente dalla prestazione professionale svolta dagli istanti;
condannare infine l'intimato al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi ai sottostanti CP_1 procuratori antistatari”.
Rappresentavano che con precedente giudizio, introdotto nell'anno 2002, insieme all'ing.
[...]
, deceduto nel corso dello stesso, avevano avanzato la medesima domanda nei Persona_1 confronti del essendo stati nominati rispettivamente coadiutore del direttore dei Controparte_1 lavori (ing, ) il primo, e capo della ripartizione tecnica, il secondo, mentre il Persona_1 compianto ingegnere era direttore dei lavori, con riferimenti al completamento dei lavori di realizzazione (originariamente con delibera della GM del Comune n. 320 del 1986) del “Centro
Congressi – Centro Studi Alberghiero e Centro Attività pubbliche e sportive, finanziata dalla
Regione Campania con fondi FIO, nonché successivamente rientrando nei fondi FESR nel programma 1990 - 1990, e di cui l'Ente locale conferente incarico aveva ottenuto l'affidamento dell'esecuzione e la concessione”. Nell'ambito di tale incarico i tecnici si impegnavano a richiedere il compenso solo all'arrivo dei finanziamenti esterni all'opera, successivamente pervenuti.
Eseguivano il progetto di massima (1991), nonché il progetto esecutivo del centro Congressi
2 (1992), ed il successivo progetto esecutivo di adeguamento al Piano Territoriale Paesistico, con approvazione delle opere.
Dopo la successiva interruzione del giudizio il 17 marzo 2004 per il decesso dell'ing.
[...]
, il procedimento si estingueva per inattività di tutte le parti. Per_1
Non essendo pervenuto alcun pagamento spontaneo, dopo l'estinzione del giudizio, con l'atto di citazione in oggetto i soli e reiteravano le domande come sopra specificate. Pt_1 Pt_2
Si costituiva tardivamente, ovvero alla prima udienza del 27.11.2009, il Controparte_1 contestando le domande proposte: chiedeva di dichiarare la nullità del contratto d'opera a fondamento della principale pretesa per carenza di forma scritta, richiesta ad substantiam, trattandosi di contratto stipulato con la P.A., e di dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 2042 c.c. in quanto carente di sussidiarietà (dovendo il contraente agire contro il funzionario ai sensi dell'art. 23 L. 144/1989) o la infondatezza per mancanza del riconoscimento da parte della PA della utilitas della prestazione del privato. In subordine, contestava il quantum della pretesa, sia con riferimento all'azione contrattuale, in quanto si doveva considerare che l'incarico era stato affidato anche all'ing. e contestava la solidarietà attiva tra i professionisti, sia con Persona_1 riferimento all'azione di arricchimento con la quale l'impoverito non poteva ottenere lo stesso importo che avrebbe percepito in caso di valido accordo ma solo essere indennizzato dell'impoverimento subito.
Dopo molteplici rinvii per la pendenza di trattative per bonario componimento, e la variazione del giudice assegnatario del procedimento, precisate le conclusioni sulla base della documentazione in atti, il Tribunale con sentenza n. 5876/2018 del 14.6.2018, rigettava la domanda sia principale che subordinata e condannava i professionisti al pagamento di metà delle spese di lite in favore dell' compensandole per l'altra metà. CP_2
Riteneva, infatti, il Tribunale che la domanda principale non poteva trovare accoglimento per carenza della forma scritta ad substantiam, stante la giurisprudenza uniforme, civile ed amministrativa, sulla necessarietà del predetto elemento formale per la validità del contratto di conferimento dell'incarico professionale stipulato con la PA, non potendo, peraltro, ritenersi assolto il requisito per l'esistenza ed allegazione della delibera a contrarre assunta dall'Ente con cui si era deciso il detto conferimento, trattandosi di un'espressione di volontà interna all'ente, un atto interno, non vincolante e sempre revocabile (prima dell'effettiva stipula nelle forme di legge) ed essendo, quindi, necessaria l'adozione di un documento contestuale (anche a forma differita) recante le sottoscrizioni del rappresentante legale dell'ente e del professionista, contenente l'oggetto ed il compenso.
3 Escludeva, inoltre, l'esperibilità della subordinata domanda di arricchimento ex art. 2041 cc, in primis per carenza di sussidiarietà, considerata la possibilità di ricorso, nel caso di specie, all'azione ex art. 23 L. 144/1989. Peraltro, il Tribunale con una doppia motivazione, dichiarava detta azione, comunque infondata per la mancata prova della diminuzione patrimoniale subita dalle parti istanti, in termini di spese anticipate e mancato guadagno, da determinare anche ex art. 1226 cc, ma sulla scorta di elementi di riscontro effettivi della normale redditività dell'attività svolta, nonché, ancora per la mancata prova del riconoscimento della utilità da parte dell'ente.
Con atto di citazione notificato il giorno 11.7.2019 (e dunque tempestivamente, considerato che la riforma dell'art. 327 cpc determinante il temine “lungo” per l'appello in mesi sei, anziché il previgente termine annuale si applica ai procedimenti instaurati dopo il 4.7.2009) proponevano appello l'arch. e il geom chiedendo “in riforma della sentenza impugnata ed in Pt_1 Pt_2 accoglimento della domanda proposta in primo grado, siano emessi i seguenti provvedimenti: riconoscersi e dichiararsi il in persona del legale rappresentante p.t., tenuto al Controparte_1 pagamento in favore degli attori dell'importo di € 390.534,70 o di quella diversa, anche maggiore, che doveva essere determinata dal Collegio, con proprio parere discrezionale, se del caso in seguito all'espletamento di apposita consulenza tecnica: per l'effetto condannarsi il medesimo al CP_1 pagamento in favore degli istanti della somma loro dovuta, con gli interessi maturati dal
23.11.1998, di presentazione della parcella professionale al protocollo generale dell'Ente, e rivalutazione monetaria;
in subordine condannarsi esso in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 corrispondere agli attori un indennizzo, pari all'importo della parcella di € 390.534,70 o nella misura che il Collegio riterrà determinare, anche con parere discrezionale, per effetto dell'ingiustificato arricchimento conseguito, ai sensi dell'art. 2041 cc, tenuto conto della dichiarata utilitas derivata all'ente dalla prestazione professionale svolta dagli istanti. Il tutto oltre interessi legali maturati dalla predetta data del 23.11.1998 e rivalutazione monetaria” con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il primo e secondo motivo di appello, i professionisti lamentavano la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto nullo per mancanza di forma scritta il conferimento di incarico ad essi, peraltro con motivazione diversificata. Con riferimento al geom. gli Pt_2 impugnanti evidenziavano un travisamento dei fatti in quanto questi, essendo dipendente del e capo della ripartizione tecnica comunale (attuale UTC), ed avendo espletato in Controparte_1 tale qualità l'attività per la quale ha richiesto il compenso, dati evincibili dalla documentazione già fornita in primo grado (nota 25305 del 11.11.1991, in cui il geom è indicato con la detta Pt_2 qualifica, dal verbale di gara di appalto n. 270/1994 da lui presieduta in detta qualità, dalla nota n.
13970/1994 sempre recante la qualità spesa), non necessitava la stipula di un contratto di
4 conferimento di incarico professionale in forma scritta, (sebbene avesse diritto alla remunerazione qui richiesta in quanto l'attività di progettazione esulava dalle mansioni abituali del dipendente: pertanto allegavano nuova documentazione consistente nella delibera n. 5 del 8.2.1960 per dimostrare tale diritto esulante dalla normale remunerazione lavorativa, anche conforme alla Legge
Regionale Campania n. 51/1978). Con il secondo motivo, pertinente alla posizione dell'arch.
, professionista esterno, per il quale non si poteva negare la necessità della stipula di un Pt_1 contratto di prestazione di opera professionale nelle forme evidenziate, questo sussisteva e consisteva nella delibera n. 583/1990 del 27.4.1990 allegata in atti (cfr. in allegato alla memorie a
183 n. 1 c.p.c.), e nella successiva nota del 7.8.1990, con richiamo alla delibera stessa ed offerta dell'incarico, con una firma per accettazione dell'architetto in data 9.8.1990, identificandosi in tali due atti la stesura in forma scritta dell'incarico.
Pertanto, ritenevano per quanto detto, che la principale domanda di pagamento del compenso del relativo contratto d'opera professionale come sopra indicata, andasse accolta con la riforma indicata nel capo 1 delle conclusioni dell'atto di impugnazione.
Con il terzo motivo di appello, contestavano il rigetto della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento: limitatamente all'esclusione del carattere di sussidiarietà ed alla mancata prova della utilitas. Rappresentavano gli impugnanti che l'azione tipica della diretta responsabilità del funzionario, elemento che faceva cadere l'applicabilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, escludendone il carattere sussidiario nel caso specifico, era la mancanza a monte di impegno di spesa dell'ente.
Invero, nel caso di specie, la copertura economica delle spese, anche per le prestazioni professionali correlate all'opera per cui è causa, erano ampiamento garantite dalla erogazione dei Fondi FERS accordati dalla Regione, per cui non entrava in gioco la responsabilità del funzionario, fondi alla cui effettiva erogazione, peraltro, i professionisti nella nota 25305 del 11.11.1991, avevano volontariamente subordinato l'esigibilità dei loro compensi. Ed infatti, solo in esito chiedevano i compensi e il con delibera GM 262/1998 in atti riconosceva prudenzialmente £ 30.000.000 CP_1
“fermo restando i dovuti e puntuali accertamenti in ordine alla sussistenza e quantificazione del credito vantato, se dovuto”.
In ordina alla mancata prova della utilitas, ritenevano gli appellanti che questa deve ritenersi superata dal comportamento difensivo del ed in particolare dalla mancata contestazione, CP_1 sebbene la condotta fosse anteriore alla riforma del 2009, posto che la giurisprudenza dava rilievo a tale atteggiamento processuale. Inoltre, la utilitas risulterebbe in re ispa, considerato che a seguito dell'attività delle parti, l'opera risulta essere stata realizzata.
5 Si costituiva il , tempestivamente in data 12.11.2020, il quale contestava l'avverso Controparte_1 gravame. Con riferimento ai primi due motivi, contestava fermamente la ricostruzione relativa alla posizione del ritenendo la non necessarietà del contratto di opera professionale per la sua Pt_2 qualità di dipendente dello stesso Comune e la debenza delle somme ulteriori rispetto alla ordinaria retribuzione, essendo un incarico eccedente le normali competenze, deduzioni del tutto nuove, e quindi inammissibili. Con riferimento alla ricostruzione dell'incarico scritto indicata per il , Pt_1
e fondata su documenti già tempestivamente versati agli atti del primo grado, ne escludeva la validità ed adeguatezza a fondare la stipula del contratto, trattandosi di uno scambio a distanza di proposta ed accettazione. Contestava, infine, il terzo motivo proposto in quanto la concessione del finanziamento FESR non poteva sostituire l'espresso e specifico impegno di spesa contabile, restando applicabile la normativa invocata in sentenza e non esperibile per difetto di sussidiarietà,
l'azione e art. 2041 c.c.. Riteneva, inoltre, non provata l'utilitas per mancata contestazione, laddove questo requisito rappresentava un elemento fondamentale dell'azione proposta, rientrante nell'onere della prova degli attori e qui non assolto.
Instaurato il giudizio inizialmente incardinato alla ottava sezione, con modifica nel 2022 del consigliere relatore, senza necessità di istruttoria, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di
Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, tenuta in presenza delle parti le quali precisavano le conclusioni ed aderivano alla riduzione dei termini dell'art. 190 c.p.c. in giorni 30 per le memorie conclusionali e successivi venti per le repliche, la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
Con riferimento ai primi due motivi, relativi al rigetto della domanda principale per carenza di forma del conferimento dell'incarico, va premesso che appare incontestato e condiviso dalle parti, il principio di diritto per cui il contratto di opera professionale stipulato dall'ente pubbico necessitasse la forma scritta ad substantiam, ai sensi degli artt. 16 e 17 RD 2440/1923, ma tuttavia, gli impugnanti ritengono assolto il requisito con riferimento al , professionista esterno, e non Pt_1 necessario per il dipendente dell'ente. Pt_2
Questo Collegio non aderisce alle deduzioni proposte dagli impugnanti, i quali, in questo secondo grado, diversamente dal primo, tendono a differenziare le loro posizioni, emendando le loro difese, con deduzioni molto prossime alla inammissibilità per novità ex art. 645 cpc. Eppure, il Collegio ne
6 ritiene l'ammissibilità, in quanto le stesse, rimangono nel perimetro di fatti e circostanze già allegati in primo grado, anche se non sviluppati a pieno, complice anche una certa sinteticità e fumosità dell'atto introduttivo, per quanto non invalidante.
Con riferimento al , nel secondo motivo, gli impugnanti, pur partendo, come detto dalla Pt_1 necessità del conferimento dell'incarico in forma scritta, ritenevano adempiuto il requisito di forma sulla scorta dei seguenti documenti: la delibera n. 583/1990 del 27.4.1990 allegata in atti (cfr. in allegato alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.) in cui nelle uniche due prime pagine allegate dalla parte (evidentemente mancanti di almeno un'altra pagine, in quanto lo scritto è palesemente tronco), seguiva una nota, inviata dal Sindaco, specificamente destinata all'arch. , e per sola Pt_1 conoscenza all'ing. , del 7.8.1990, con cui veniva richiamata la delibera e gli Persona_1 incarichi ivi conferiti, e il sebbene in modo appena leggibile, firmava per accettazione il Pt_1
9.8.1990.
La documentazione richiamata, qui specificamente individuata come accordo in forma scritta del conferimento dell'incarico all'arch. , non appare idonea ad integrare la forma scritta Pt_1 richiesta per una pluralità di ragioni, di seguito esposte.
Una prima ed assorbente ragione viene dall'adesione di questo Collegio, in conformità alle motivazioni espressa già dal giudice del primo grado sulla modalità espressiva e contenuto della forma scritta necessariamente richiesta, conforme ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr: Cass. 8574/2023, Cass. 27910/2018, Cass. 11465/2020, Cass. 24679/2013).
L'osservanza della forma scritta nei contratti della PA, infatti, richiede la redazione di un atto contenente la sottoscrizione sia del legale rappresentante dell'amministrazione, sia del professionista – anche se apposte in momenti diversi, contenente la volontà di conferire l'incarico con l'indicazione (minima) dell'oggetto e del compenso;
dovendosi escludere che la proposta contrattuale della PA possa essere costituita dalla delibera dell'organo collegiale (organo deliberativo interno dell'ente) in quanto atto con rilevanza interno, non diretto all'esterno, peraltro revocabile. E ciò, in particolare viene escluso nella pronuncia della Cassazione 8574/2023, anche se la deliberazione dell'incarico fosse “seguita dalla comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista stesso, con cui l'organo legittimato a rappresentare l'ente anzidetto ne abbia partecipato al professionista l'adozione, dal momento che tale deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto di natura autorizzatoria, con efficacia interna all'ente siccome diretto, quale unico destinatario, al diverso organo legittimato ad esprime la volontà all'esterno”. Ed infatti il punto di sintesi tra la deliberazione interna della volontà dell'ente di conferire un incarico e la comunicazione di tale decisione al professionista, pur se proveniente dal legale rappresentante dell'ente, deve consistere in una proposta – conforme alla delibera – formulata dal rappresentante,
7 sebbene, ovviamente, la completa determinazione degli elementi contrattuali, potrà sempre rinviare ad un atto esterno (le delibere o altro) purchè sussista un richiamo specifico e determinato nella proposta come sopra definita. Detto principio di diritto perfettamente attaglia alla fattispecie documentale allegata e richiamata dagli attori appellanti, in cui la forma scritta si vorrebbe adempiuta con la delibera di GM n. 583/1990, depositata solo nelle pagine 1 e 2, evidentemente tronca, contenente la decisione della Giunta di conferire l'incarico della direzione dei lavori, attinenti alle opere oggetto di causa all'ing. , con nomina dell'arch. Persona_1 [...]
come coadiutore del primo, seguita dalla nota prot. 19450 del 7.8.1990, inviata dal sindaco Pt_1 al e solo per conoscenza, solo all'ing. , firmata per accettazione Pt_1 Persona_1 dall'architetto il 9.8.1990.
Confermando la motivazione del primo grado, la documentazione offerta non soddisfa le modalità ed i contenuti della forma scritta richiesta dalle norme invocate.
Ad ulteriore sostegno di quanto osservato in diritto, sovvengono plurimi ulteriore elementi in fatto i quali inducono a dubitare della correlazione dei documenti indicati all'incarico professionale di cui si chiede il compenso e, comunque, della completezza ed adeguatezza degli stessi.
Per prima cosa, non vi è prova della trasmissione all'Ente locale dell'accettazione da parte del professionista, non essendovi un segno grafico attribuibile all'Ente, univocamente connesso all'accettazione suddetta, come ad esempio un numero di protocollo, un timbro in calce o altro
(l'unico timbro, privo di data è apposto in prossimità della firma del Sindaco in calce alla nota).
In secondo luogo, questo Collegio osserva che nonostante una certa genericità dell'atto introduttivo, la parcella allegata in atti e qui pretesa, firmata dai tre professionisti e protocollata al Comune con previa richiesta di pagamento (prot. N. 32386 del 23.11.1998), fa chiaro riferimento a “prestazioni di progettazione”, riferiti rispettivamente al capo 1: palazzo dei congressi, capo 2: adeguamento progetto architettonico, capo 3: progetto esecutivo. Diversamente l'incarico oggetto della delibera di GM 583/1990, è quella di coadiutore del direttore dei lavori, già conferito (così esprime chiaramente la delibera) all'ing. ; dunque una prestazione - quella della direzione Persona_1 dei lavori e ausiliario per i profili dell'allestimento e arredamento degli interni - ben diverso dalla progettazione. Pur risultando frequentemente coincidenti, gli incarichi sono oggettivamente ben distinti, sia cronologicamente, attenendo ovviamente la direzione dei lavori alla fase esecutiva, di cui la progettazione è prodromica, sia dal punto di vista contenutistico, attenendo la prima alla pianificazione dei lavori e la seconda alla vigilanza della conforme esecuzione, e dunque la delibera indicata non sarebbe comunque idonea al conferimento del diverso incarico progettuale non espressamente richiamato nella delibera, per quanto di solo completamento e integrazione della progettazione preesistente. La delibera, dunque non fornirebbe comunque la forma scritta
8 contrattuale per le prestazioni qui oggetto di richiesta di compenso in quanto diverso è l'oggetto.
Peraltro, la delibera indicava un importo forfettario di compenso per l'arch ben distinta da Pt_1 quella richiesta (limitata a £ 60.000.000) e nella stessa, almeno nella parte allegata, comunque includente la parte motiva per intero, ed inoltre, non vi è alcun riferimento al geom. il Pt_2 quale appare quindi del tutto estraneo all'incarico – ciò prescindendo dalla qualità di dipendente.
Pertanto, anche in fatto, la documentazione allegata, sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. e qui richiamata, non appare idonea formalizzazione scritta del conferimento dell'incarico di progettazione e non è riferibile a tutti i professionisti istanti, portando questo Collegio a confermare il Tribunale sulla dichiarata nullità dell'incarico per difetto di forma.
A tal proposito non induce a riformare la decisione il primo motivo di doglianza, volto a contestare il rigetto del giudice con riferimento alla posizione del geom. in virtù della non Pt_2 necessarietà dell'incarico scritto per il in quanto dipendente del con Pt_2 Controparte_1 riferimento a tale posizione, gli impugnanti evidenziavano un travisamento dei fatti in quanto questi, essendo capo della ripartizione tecnica comunale (attuale UTC) dell'ente locale committente, ed avendo espletato in tale qualità l'attività per la quale ha richiesto il compenso, dati evincibili dalla documentazione già fornita in primo grado (nota 25305 del 11.11.1991, in cui il geom è indicato con la detta qualifica, dal verbale di gara di appalto n. 270/1994 da lui Pt_2 presieduta in detta qualità, dalla nota n. 13970/1994 sempre recante la qualità spesa), non necessitava la stipula di un contratto di conferimento di incarico professionale in forma scritta
(sebbene avesse diritto alla remunerazione qui richiesta in quanto l'attività di progettazione esulava dalle mansioni abituali del dipendente: pertanto allegavano nuova documentazione consistente nella delibera n. 5 del 8.2.1960 per dimostrare tale diritto esulante dalla normale remunerazione lavorativa, anche conforme alla Legge Regionale Campania n. 51/1978).
Va prima di tutto considerato che il qui costituendosi ha lamentato una vera e propria CP_1 modifica della domanda proposta in primo grado. Il Collegio non condivide pienamente tale assunto, considerando da un lato che nella sua sinteticità, gli attori avevano sempre fatto riferimento alla qualifica di “capo della ripartizione tecnica” del come esplicitata negli atti relativi Pt_2 all'oggetto del giudizio.
D'altro canto non può sfuggire che, anche allegando la delibera di G.M. gli istanti non facevano alcuna precisazione sulla forma scritta degli incarichi, né tanto meno sul rapporto di servizio del nelle memorie ex art. 183 cpc depositate in esito alle difese dell'Ente, le quali sebbene Pt_2 tardive non erano precluse sugli aspetti rilevabili anche d'ufficio e costituenti mere difese.
In quelle memorie, peraltro, i professionisti deducevano che: “il conferimento dell'incarico professionale ad opera del è avvenuto in maniera unitaria ed inscindibile ovvero Controparte_1
9 collegialmente all'arch. , al geom e all'ing, ; inoltre anche la Pt_1 Pt_2 Persona_1 complessa prestazione ai medesimi richiesta aveva tali connotazioni di collegialità ed indivisibilità”.
Pur ammissibile, dunque, l'argomento non appare convincente a riformare la decisione, in quanto, proprio l'unitarietà dell'incarico, su cui i professionisti tanto insistevano in primo grado, rendeva necessaria una redazione negoziale nelle forme richieste, trattandosi di conferimento di incarico ad un collegio esterno pur se integrato da un dipendente, per competenze esterne alle sue funzioni.
Peraltro anche qui in fatto occorre evidenziare che l'asserito rapporto di servizio, richiamato nella documentazione regolarmente depositata resta sullo sfondo: ne è indeterminato il contenuto, non risultando possibile verificare l'effettiva esistenza del rapporto di servizio, le mansione espressamente assegnate al lacune su cui gli istanti hanno inutilmente cercato di Pt_2 aggiustare il tiro con l'allegazione documentale (affoliata come documenti da B) ad E) del fascicolo dell'appello), allegazione assolutamente inammissibile ai sensi dell'art. 645 c.p.c.. Pertanto la mancanza di certificato di servizio, da un lato, e la mancanza di formalizzazione scritta (e datata) dell'incarico di progettazione collegialmente conferito, determina in primo luogo la nullità del conferimento dell'incarico al collegio (costituito da professionisti esterni ed un dipendente), nullità che proprio in virtù della unitarietà ed indivisibilità dell'incarico paventata dagli istanti, non consente di limitare il vizio negoziale ex art. 1419 cc ad una sola parte dell'incarico.
Peraltro le carenze documentali sullo stato di servizio, sulle mansioni specifiche, tutte circostanze rientranti nell'onere della parte istante il compenso, non consentono di apprezzare quale sia stato il suo incarico preciso e se pertanto dovesse averne un'autonoma retribuzione, ed in quali forme.
Infine va aggiunta la mancanza del preventivo impegno di spesa dell'Ente locale, mai dimostrata e sostituita a parere delle parti dall'ottenimento del finanziamento esterno dell'opera, fatto, questo che non esonera dagli oneri contabili inderogabili previsti dall'art. 23 DL 66/1989, ora art. 191 TUEL, per quanto si dirà di seguito.
Confermato il rigetto della domanda principale, occorre valutare il terzo motivo, relativo al rigetto della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc., il quale secondo questo
Collegio non può essere accolto.
Gli impugnanti, in particolare, contestavano l'esclusione del carattere di sussidiarietà dell'azione proposta, carenza conducente al rigetto della relativa domanda subordinata.
La contestazione degli istanti si incentrava sulla questione relativa all'azione tipica ritenuta dal giudice esperibile nel caso di specie, non consentendo il ricorso allo strumento sussidiario: ovvero l'azione ex art. 23 DL 66/1989 (ora disciplinata dall'art. 191 comma 4 TUEL). Detta azione tipica,
a parare degli appellanti, non era esperibile in quanto in tal caso non sussisterebbe, a monte della
10 condotta dell'amministrazione conferente l'incarico, la carenza del preventivo impegno di spesa che avrebbe determinato la diretta responsabilità del funzionario dell'ente locale.
Invero, nel caso di specie, la copertura economica delle spese, anche per le prestazioni professionali correlate all'opera per cui è causa, erano ampiamento garantite dalla erogazione dei Fondi FERS accordati dalla Regione, fondi alla cui erogazione, peraltro, i professionisti nella nota 25305 del
11.11.1991 avevano volontariamente subordinato l'esigibilità dei compensi medesimi.
Ed infatti solo in esito, chiedevano i compensi e il con delibera GM 262/1998 in atti CP_1 riconosceva prudenzialmente £ 30,000,000 “fermo restando i dovuti e puntuali accertamenti in ordine alla sussistenza e quantificazione del credito vantato, se dovuto”.
La deduzione non può trovare accoglimento, alla luce del principio già espresso dalle SSUU della
Corte di Cassazione, cfr. sentenza n. 26657/2014, secondo cui: “il divieto per i Comuni, in base all'art. 23 commi 3 e 4 del DL 66/1989 di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura delle spese nel bilancio del che ne assume l'impegno”, CP_1 parallelamente “l'inserimento nl contratto di opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria – in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato alla progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23 comma 3 e 4 DL
66/89 che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicchè in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre ai fini della controprestazione tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno”.
Pertanto anche le previsioni convenzionali volte a rimandare il pagamento all'ottenimento del finanziamento, non consentono deroghe alla disciplina citata che vede la sua ratio nella consapevole assunzione degli impegni di spesa, correttezza di gestione amministrativo contabile, contenimento della spesa e conservazione dell'equilibrio economico finanziario. Ciò soprattutto per la circostanza del necessario contestuale impegno di spesa, non differibile alla erogazione, indipendentemente dal mero patto di non richiesta da parte dei professionisti (incidente sulla richiesta, ma non sull'esistenza della obbligazione in loro favore, cfr. Cass. 21010/2018 e 6970/2018).
A fronte di quanto detto appare assorbito l'esame di ogni altro argomento a fondamento dell'azione ex art. 2041 cc di cui si deve confermare il rigetto, rectius la inammissibilità, nel caso di spese per difetto della sussidiarietà e, in particolare, la contestazione sul difetto di prova della utlitas, richiesta al fine della sussistenza dei presupposti per l'ingiustificato arricchimento.
La sentenza di primo grado, va quindi confermata in ogni sua statuizione.
11 Nonostante la soccombenza degli appellanti, essendo emersa, comunque, l'esecuzione da parte degli stessi di prestazioni rese in favore dell'appellato Ente, anche se sono risultate carenti le condizioni e la prova certa della loro consistenza, per far seguito ai compensi, questa appare grave ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il rigetto del gravame determina l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, nei confronti degli appellanti e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 5876/2018 del 14.6.2018, ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rigetta l'appello principale ed incidentale, confermando l'appellata sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 3410/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia, n. 5876/2018 del 14.6.2018, avente ad oggetto compensi professionali e vertente:
TRA
(c.f. n. ) e (c.f. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo Buono (c.f. n. C.F._2
) per mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso C.F._3 lo studio del predetto difensore in Barano di Ischia, alla Piazza San Rocco 26, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081990999 o al proprio indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio in data 12.11.2019, previa determina dirigenziale n. 1853 del 5.9.2019,
1 dall'avv. Antonio Pantalone (c.f. n. , ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4 studio del predetto procuratore, in Ischia, in via Margioni 19, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 081 983913, p all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.3.2009, l'arch. e il geom. Parte_1 Parte_2 convenivano il dinanzi al Tribunale di Napoli, nella sezione distaccata di Ischia, Controparte_1 chiedendo di: “riconoscersi e dichiararsi il in persona del l.r.p.t., tenuto, per le Controparte_1 causali di cui sopra, al pagamento, in favore degli istanti, delle quote loro dovute della somma complessiva di € 390.534,70 o di quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse essere determinata, con proprio parere discrezionale, dal Tribunale adito, se del caso all'esito dell'espletamento di apposita consulenza tecnica: per l'effetto condannarsi il medesimo al CP_1 pagamento, in favore degli istanti, della somma loro dovuta, con gli interessi legali maturati;
in subordine condannare esso , in persona del l.r.p.t., ad indennizzare gli istanti, nella Controparte_1 misura che riterrà determinare il Tribunale adito, anche con parere discrezionale, per effetto dell'ingiustificato arricchimento conseguito, ai sensi dell'art. 2041 cc tenuto conto della dichiarata utilitas derivata all'ente dalla prestazione professionale svolta dagli istanti;
condannare infine l'intimato al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi ai sottostanti CP_1 procuratori antistatari”.
Rappresentavano che con precedente giudizio, introdotto nell'anno 2002, insieme all'ing.
[...]
, deceduto nel corso dello stesso, avevano avanzato la medesima domanda nei Persona_1 confronti del essendo stati nominati rispettivamente coadiutore del direttore dei Controparte_1 lavori (ing, ) il primo, e capo della ripartizione tecnica, il secondo, mentre il Persona_1 compianto ingegnere era direttore dei lavori, con riferimenti al completamento dei lavori di realizzazione (originariamente con delibera della GM del Comune n. 320 del 1986) del “Centro
Congressi – Centro Studi Alberghiero e Centro Attività pubbliche e sportive, finanziata dalla
Regione Campania con fondi FIO, nonché successivamente rientrando nei fondi FESR nel programma 1990 - 1990, e di cui l'Ente locale conferente incarico aveva ottenuto l'affidamento dell'esecuzione e la concessione”. Nell'ambito di tale incarico i tecnici si impegnavano a richiedere il compenso solo all'arrivo dei finanziamenti esterni all'opera, successivamente pervenuti.
Eseguivano il progetto di massima (1991), nonché il progetto esecutivo del centro Congressi
2 (1992), ed il successivo progetto esecutivo di adeguamento al Piano Territoriale Paesistico, con approvazione delle opere.
Dopo la successiva interruzione del giudizio il 17 marzo 2004 per il decesso dell'ing.
[...]
, il procedimento si estingueva per inattività di tutte le parti. Per_1
Non essendo pervenuto alcun pagamento spontaneo, dopo l'estinzione del giudizio, con l'atto di citazione in oggetto i soli e reiteravano le domande come sopra specificate. Pt_1 Pt_2
Si costituiva tardivamente, ovvero alla prima udienza del 27.11.2009, il Controparte_1 contestando le domande proposte: chiedeva di dichiarare la nullità del contratto d'opera a fondamento della principale pretesa per carenza di forma scritta, richiesta ad substantiam, trattandosi di contratto stipulato con la P.A., e di dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex art. 2042 c.c. in quanto carente di sussidiarietà (dovendo il contraente agire contro il funzionario ai sensi dell'art. 23 L. 144/1989) o la infondatezza per mancanza del riconoscimento da parte della PA della utilitas della prestazione del privato. In subordine, contestava il quantum della pretesa, sia con riferimento all'azione contrattuale, in quanto si doveva considerare che l'incarico era stato affidato anche all'ing. e contestava la solidarietà attiva tra i professionisti, sia con Persona_1 riferimento all'azione di arricchimento con la quale l'impoverito non poteva ottenere lo stesso importo che avrebbe percepito in caso di valido accordo ma solo essere indennizzato dell'impoverimento subito.
Dopo molteplici rinvii per la pendenza di trattative per bonario componimento, e la variazione del giudice assegnatario del procedimento, precisate le conclusioni sulla base della documentazione in atti, il Tribunale con sentenza n. 5876/2018 del 14.6.2018, rigettava la domanda sia principale che subordinata e condannava i professionisti al pagamento di metà delle spese di lite in favore dell' compensandole per l'altra metà. CP_2
Riteneva, infatti, il Tribunale che la domanda principale non poteva trovare accoglimento per carenza della forma scritta ad substantiam, stante la giurisprudenza uniforme, civile ed amministrativa, sulla necessarietà del predetto elemento formale per la validità del contratto di conferimento dell'incarico professionale stipulato con la PA, non potendo, peraltro, ritenersi assolto il requisito per l'esistenza ed allegazione della delibera a contrarre assunta dall'Ente con cui si era deciso il detto conferimento, trattandosi di un'espressione di volontà interna all'ente, un atto interno, non vincolante e sempre revocabile (prima dell'effettiva stipula nelle forme di legge) ed essendo, quindi, necessaria l'adozione di un documento contestuale (anche a forma differita) recante le sottoscrizioni del rappresentante legale dell'ente e del professionista, contenente l'oggetto ed il compenso.
3 Escludeva, inoltre, l'esperibilità della subordinata domanda di arricchimento ex art. 2041 cc, in primis per carenza di sussidiarietà, considerata la possibilità di ricorso, nel caso di specie, all'azione ex art. 23 L. 144/1989. Peraltro, il Tribunale con una doppia motivazione, dichiarava detta azione, comunque infondata per la mancata prova della diminuzione patrimoniale subita dalle parti istanti, in termini di spese anticipate e mancato guadagno, da determinare anche ex art. 1226 cc, ma sulla scorta di elementi di riscontro effettivi della normale redditività dell'attività svolta, nonché, ancora per la mancata prova del riconoscimento della utilità da parte dell'ente.
Con atto di citazione notificato il giorno 11.7.2019 (e dunque tempestivamente, considerato che la riforma dell'art. 327 cpc determinante il temine “lungo” per l'appello in mesi sei, anziché il previgente termine annuale si applica ai procedimenti instaurati dopo il 4.7.2009) proponevano appello l'arch. e il geom chiedendo “in riforma della sentenza impugnata ed in Pt_1 Pt_2 accoglimento della domanda proposta in primo grado, siano emessi i seguenti provvedimenti: riconoscersi e dichiararsi il in persona del legale rappresentante p.t., tenuto al Controparte_1 pagamento in favore degli attori dell'importo di € 390.534,70 o di quella diversa, anche maggiore, che doveva essere determinata dal Collegio, con proprio parere discrezionale, se del caso in seguito all'espletamento di apposita consulenza tecnica: per l'effetto condannarsi il medesimo al CP_1 pagamento in favore degli istanti della somma loro dovuta, con gli interessi maturati dal
23.11.1998, di presentazione della parcella professionale al protocollo generale dell'Ente, e rivalutazione monetaria;
in subordine condannarsi esso in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 corrispondere agli attori un indennizzo, pari all'importo della parcella di € 390.534,70 o nella misura che il Collegio riterrà determinare, anche con parere discrezionale, per effetto dell'ingiustificato arricchimento conseguito, ai sensi dell'art. 2041 cc, tenuto conto della dichiarata utilitas derivata all'ente dalla prestazione professionale svolta dagli istanti. Il tutto oltre interessi legali maturati dalla predetta data del 23.11.1998 e rivalutazione monetaria” con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il primo e secondo motivo di appello, i professionisti lamentavano la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto nullo per mancanza di forma scritta il conferimento di incarico ad essi, peraltro con motivazione diversificata. Con riferimento al geom. gli Pt_2 impugnanti evidenziavano un travisamento dei fatti in quanto questi, essendo dipendente del e capo della ripartizione tecnica comunale (attuale UTC), ed avendo espletato in Controparte_1 tale qualità l'attività per la quale ha richiesto il compenso, dati evincibili dalla documentazione già fornita in primo grado (nota 25305 del 11.11.1991, in cui il geom è indicato con la detta Pt_2 qualifica, dal verbale di gara di appalto n. 270/1994 da lui presieduta in detta qualità, dalla nota n.
13970/1994 sempre recante la qualità spesa), non necessitava la stipula di un contratto di
4 conferimento di incarico professionale in forma scritta, (sebbene avesse diritto alla remunerazione qui richiesta in quanto l'attività di progettazione esulava dalle mansioni abituali del dipendente: pertanto allegavano nuova documentazione consistente nella delibera n. 5 del 8.2.1960 per dimostrare tale diritto esulante dalla normale remunerazione lavorativa, anche conforme alla Legge
Regionale Campania n. 51/1978). Con il secondo motivo, pertinente alla posizione dell'arch.
, professionista esterno, per il quale non si poteva negare la necessità della stipula di un Pt_1 contratto di prestazione di opera professionale nelle forme evidenziate, questo sussisteva e consisteva nella delibera n. 583/1990 del 27.4.1990 allegata in atti (cfr. in allegato alla memorie a
183 n. 1 c.p.c.), e nella successiva nota del 7.8.1990, con richiamo alla delibera stessa ed offerta dell'incarico, con una firma per accettazione dell'architetto in data 9.8.1990, identificandosi in tali due atti la stesura in forma scritta dell'incarico.
Pertanto, ritenevano per quanto detto, che la principale domanda di pagamento del compenso del relativo contratto d'opera professionale come sopra indicata, andasse accolta con la riforma indicata nel capo 1 delle conclusioni dell'atto di impugnazione.
Con il terzo motivo di appello, contestavano il rigetto della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento: limitatamente all'esclusione del carattere di sussidiarietà ed alla mancata prova della utilitas. Rappresentavano gli impugnanti che l'azione tipica della diretta responsabilità del funzionario, elemento che faceva cadere l'applicabilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, escludendone il carattere sussidiario nel caso specifico, era la mancanza a monte di impegno di spesa dell'ente.
Invero, nel caso di specie, la copertura economica delle spese, anche per le prestazioni professionali correlate all'opera per cui è causa, erano ampiamento garantite dalla erogazione dei Fondi FERS accordati dalla Regione, per cui non entrava in gioco la responsabilità del funzionario, fondi alla cui effettiva erogazione, peraltro, i professionisti nella nota 25305 del 11.11.1991, avevano volontariamente subordinato l'esigibilità dei loro compensi. Ed infatti, solo in esito chiedevano i compensi e il con delibera GM 262/1998 in atti riconosceva prudenzialmente £ 30.000.000 CP_1
“fermo restando i dovuti e puntuali accertamenti in ordine alla sussistenza e quantificazione del credito vantato, se dovuto”.
In ordina alla mancata prova della utilitas, ritenevano gli appellanti che questa deve ritenersi superata dal comportamento difensivo del ed in particolare dalla mancata contestazione, CP_1 sebbene la condotta fosse anteriore alla riforma del 2009, posto che la giurisprudenza dava rilievo a tale atteggiamento processuale. Inoltre, la utilitas risulterebbe in re ispa, considerato che a seguito dell'attività delle parti, l'opera risulta essere stata realizzata.
5 Si costituiva il , tempestivamente in data 12.11.2020, il quale contestava l'avverso Controparte_1 gravame. Con riferimento ai primi due motivi, contestava fermamente la ricostruzione relativa alla posizione del ritenendo la non necessarietà del contratto di opera professionale per la sua Pt_2 qualità di dipendente dello stesso Comune e la debenza delle somme ulteriori rispetto alla ordinaria retribuzione, essendo un incarico eccedente le normali competenze, deduzioni del tutto nuove, e quindi inammissibili. Con riferimento alla ricostruzione dell'incarico scritto indicata per il , Pt_1
e fondata su documenti già tempestivamente versati agli atti del primo grado, ne escludeva la validità ed adeguatezza a fondare la stipula del contratto, trattandosi di uno scambio a distanza di proposta ed accettazione. Contestava, infine, il terzo motivo proposto in quanto la concessione del finanziamento FESR non poteva sostituire l'espresso e specifico impegno di spesa contabile, restando applicabile la normativa invocata in sentenza e non esperibile per difetto di sussidiarietà,
l'azione e art. 2041 c.c.. Riteneva, inoltre, non provata l'utilitas per mancata contestazione, laddove questo requisito rappresentava un elemento fondamentale dell'azione proposta, rientrante nell'onere della prova degli attori e qui non assolto.
Instaurato il giudizio inizialmente incardinato alla ottava sezione, con modifica nel 2022 del consigliere relatore, senza necessità di istruttoria, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di
Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, tenuta in presenza delle parti le quali precisavano le conclusioni ed aderivano alla riduzione dei termini dell'art. 190 c.p.c. in giorni 30 per le memorie conclusionali e successivi venti per le repliche, la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato per le motivazioni di seguito espresse.
Con riferimento ai primi due motivi, relativi al rigetto della domanda principale per carenza di forma del conferimento dell'incarico, va premesso che appare incontestato e condiviso dalle parti, il principio di diritto per cui il contratto di opera professionale stipulato dall'ente pubbico necessitasse la forma scritta ad substantiam, ai sensi degli artt. 16 e 17 RD 2440/1923, ma tuttavia, gli impugnanti ritengono assolto il requisito con riferimento al , professionista esterno, e non Pt_1 necessario per il dipendente dell'ente. Pt_2
Questo Collegio non aderisce alle deduzioni proposte dagli impugnanti, i quali, in questo secondo grado, diversamente dal primo, tendono a differenziare le loro posizioni, emendando le loro difese, con deduzioni molto prossime alla inammissibilità per novità ex art. 645 cpc. Eppure, il Collegio ne
6 ritiene l'ammissibilità, in quanto le stesse, rimangono nel perimetro di fatti e circostanze già allegati in primo grado, anche se non sviluppati a pieno, complice anche una certa sinteticità e fumosità dell'atto introduttivo, per quanto non invalidante.
Con riferimento al , nel secondo motivo, gli impugnanti, pur partendo, come detto dalla Pt_1 necessità del conferimento dell'incarico in forma scritta, ritenevano adempiuto il requisito di forma sulla scorta dei seguenti documenti: la delibera n. 583/1990 del 27.4.1990 allegata in atti (cfr. in allegato alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.) in cui nelle uniche due prime pagine allegate dalla parte (evidentemente mancanti di almeno un'altra pagine, in quanto lo scritto è palesemente tronco), seguiva una nota, inviata dal Sindaco, specificamente destinata all'arch. , e per sola Pt_1 conoscenza all'ing. , del 7.8.1990, con cui veniva richiamata la delibera e gli Persona_1 incarichi ivi conferiti, e il sebbene in modo appena leggibile, firmava per accettazione il Pt_1
9.8.1990.
La documentazione richiamata, qui specificamente individuata come accordo in forma scritta del conferimento dell'incarico all'arch. , non appare idonea ad integrare la forma scritta Pt_1 richiesta per una pluralità di ragioni, di seguito esposte.
Una prima ed assorbente ragione viene dall'adesione di questo Collegio, in conformità alle motivazioni espressa già dal giudice del primo grado sulla modalità espressiva e contenuto della forma scritta necessariamente richiesta, conforme ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr: Cass. 8574/2023, Cass. 27910/2018, Cass. 11465/2020, Cass. 24679/2013).
L'osservanza della forma scritta nei contratti della PA, infatti, richiede la redazione di un atto contenente la sottoscrizione sia del legale rappresentante dell'amministrazione, sia del professionista – anche se apposte in momenti diversi, contenente la volontà di conferire l'incarico con l'indicazione (minima) dell'oggetto e del compenso;
dovendosi escludere che la proposta contrattuale della PA possa essere costituita dalla delibera dell'organo collegiale (organo deliberativo interno dell'ente) in quanto atto con rilevanza interno, non diretto all'esterno, peraltro revocabile. E ciò, in particolare viene escluso nella pronuncia della Cassazione 8574/2023, anche se la deliberazione dell'incarico fosse “seguita dalla comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista stesso, con cui l'organo legittimato a rappresentare l'ente anzidetto ne abbia partecipato al professionista l'adozione, dal momento che tale deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto di natura autorizzatoria, con efficacia interna all'ente siccome diretto, quale unico destinatario, al diverso organo legittimato ad esprime la volontà all'esterno”. Ed infatti il punto di sintesi tra la deliberazione interna della volontà dell'ente di conferire un incarico e la comunicazione di tale decisione al professionista, pur se proveniente dal legale rappresentante dell'ente, deve consistere in una proposta – conforme alla delibera – formulata dal rappresentante,
7 sebbene, ovviamente, la completa determinazione degli elementi contrattuali, potrà sempre rinviare ad un atto esterno (le delibere o altro) purchè sussista un richiamo specifico e determinato nella proposta come sopra definita. Detto principio di diritto perfettamente attaglia alla fattispecie documentale allegata e richiamata dagli attori appellanti, in cui la forma scritta si vorrebbe adempiuta con la delibera di GM n. 583/1990, depositata solo nelle pagine 1 e 2, evidentemente tronca, contenente la decisione della Giunta di conferire l'incarico della direzione dei lavori, attinenti alle opere oggetto di causa all'ing. , con nomina dell'arch. Persona_1 [...]
come coadiutore del primo, seguita dalla nota prot. 19450 del 7.8.1990, inviata dal sindaco Pt_1 al e solo per conoscenza, solo all'ing. , firmata per accettazione Pt_1 Persona_1 dall'architetto il 9.8.1990.
Confermando la motivazione del primo grado, la documentazione offerta non soddisfa le modalità ed i contenuti della forma scritta richiesta dalle norme invocate.
Ad ulteriore sostegno di quanto osservato in diritto, sovvengono plurimi ulteriore elementi in fatto i quali inducono a dubitare della correlazione dei documenti indicati all'incarico professionale di cui si chiede il compenso e, comunque, della completezza ed adeguatezza degli stessi.
Per prima cosa, non vi è prova della trasmissione all'Ente locale dell'accettazione da parte del professionista, non essendovi un segno grafico attribuibile all'Ente, univocamente connesso all'accettazione suddetta, come ad esempio un numero di protocollo, un timbro in calce o altro
(l'unico timbro, privo di data è apposto in prossimità della firma del Sindaco in calce alla nota).
In secondo luogo, questo Collegio osserva che nonostante una certa genericità dell'atto introduttivo, la parcella allegata in atti e qui pretesa, firmata dai tre professionisti e protocollata al Comune con previa richiesta di pagamento (prot. N. 32386 del 23.11.1998), fa chiaro riferimento a “prestazioni di progettazione”, riferiti rispettivamente al capo 1: palazzo dei congressi, capo 2: adeguamento progetto architettonico, capo 3: progetto esecutivo. Diversamente l'incarico oggetto della delibera di GM 583/1990, è quella di coadiutore del direttore dei lavori, già conferito (così esprime chiaramente la delibera) all'ing. ; dunque una prestazione - quella della direzione Persona_1 dei lavori e ausiliario per i profili dell'allestimento e arredamento degli interni - ben diverso dalla progettazione. Pur risultando frequentemente coincidenti, gli incarichi sono oggettivamente ben distinti, sia cronologicamente, attenendo ovviamente la direzione dei lavori alla fase esecutiva, di cui la progettazione è prodromica, sia dal punto di vista contenutistico, attenendo la prima alla pianificazione dei lavori e la seconda alla vigilanza della conforme esecuzione, e dunque la delibera indicata non sarebbe comunque idonea al conferimento del diverso incarico progettuale non espressamente richiamato nella delibera, per quanto di solo completamento e integrazione della progettazione preesistente. La delibera, dunque non fornirebbe comunque la forma scritta
8 contrattuale per le prestazioni qui oggetto di richiesta di compenso in quanto diverso è l'oggetto.
Peraltro, la delibera indicava un importo forfettario di compenso per l'arch ben distinta da Pt_1 quella richiesta (limitata a £ 60.000.000) e nella stessa, almeno nella parte allegata, comunque includente la parte motiva per intero, ed inoltre, non vi è alcun riferimento al geom. il Pt_2 quale appare quindi del tutto estraneo all'incarico – ciò prescindendo dalla qualità di dipendente.
Pertanto, anche in fatto, la documentazione allegata, sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. e qui richiamata, non appare idonea formalizzazione scritta del conferimento dell'incarico di progettazione e non è riferibile a tutti i professionisti istanti, portando questo Collegio a confermare il Tribunale sulla dichiarata nullità dell'incarico per difetto di forma.
A tal proposito non induce a riformare la decisione il primo motivo di doglianza, volto a contestare il rigetto del giudice con riferimento alla posizione del geom. in virtù della non Pt_2 necessarietà dell'incarico scritto per il in quanto dipendente del con Pt_2 Controparte_1 riferimento a tale posizione, gli impugnanti evidenziavano un travisamento dei fatti in quanto questi, essendo capo della ripartizione tecnica comunale (attuale UTC) dell'ente locale committente, ed avendo espletato in tale qualità l'attività per la quale ha richiesto il compenso, dati evincibili dalla documentazione già fornita in primo grado (nota 25305 del 11.11.1991, in cui il geom è indicato con la detta qualifica, dal verbale di gara di appalto n. 270/1994 da lui Pt_2 presieduta in detta qualità, dalla nota n. 13970/1994 sempre recante la qualità spesa), non necessitava la stipula di un contratto di conferimento di incarico professionale in forma scritta
(sebbene avesse diritto alla remunerazione qui richiesta in quanto l'attività di progettazione esulava dalle mansioni abituali del dipendente: pertanto allegavano nuova documentazione consistente nella delibera n. 5 del 8.2.1960 per dimostrare tale diritto esulante dalla normale remunerazione lavorativa, anche conforme alla Legge Regionale Campania n. 51/1978).
Va prima di tutto considerato che il qui costituendosi ha lamentato una vera e propria CP_1 modifica della domanda proposta in primo grado. Il Collegio non condivide pienamente tale assunto, considerando da un lato che nella sua sinteticità, gli attori avevano sempre fatto riferimento alla qualifica di “capo della ripartizione tecnica” del come esplicitata negli atti relativi Pt_2 all'oggetto del giudizio.
D'altro canto non può sfuggire che, anche allegando la delibera di G.M. gli istanti non facevano alcuna precisazione sulla forma scritta degli incarichi, né tanto meno sul rapporto di servizio del nelle memorie ex art. 183 cpc depositate in esito alle difese dell'Ente, le quali sebbene Pt_2 tardive non erano precluse sugli aspetti rilevabili anche d'ufficio e costituenti mere difese.
In quelle memorie, peraltro, i professionisti deducevano che: “il conferimento dell'incarico professionale ad opera del è avvenuto in maniera unitaria ed inscindibile ovvero Controparte_1
9 collegialmente all'arch. , al geom e all'ing, ; inoltre anche la Pt_1 Pt_2 Persona_1 complessa prestazione ai medesimi richiesta aveva tali connotazioni di collegialità ed indivisibilità”.
Pur ammissibile, dunque, l'argomento non appare convincente a riformare la decisione, in quanto, proprio l'unitarietà dell'incarico, su cui i professionisti tanto insistevano in primo grado, rendeva necessaria una redazione negoziale nelle forme richieste, trattandosi di conferimento di incarico ad un collegio esterno pur se integrato da un dipendente, per competenze esterne alle sue funzioni.
Peraltro anche qui in fatto occorre evidenziare che l'asserito rapporto di servizio, richiamato nella documentazione regolarmente depositata resta sullo sfondo: ne è indeterminato il contenuto, non risultando possibile verificare l'effettiva esistenza del rapporto di servizio, le mansione espressamente assegnate al lacune su cui gli istanti hanno inutilmente cercato di Pt_2 aggiustare il tiro con l'allegazione documentale (affoliata come documenti da B) ad E) del fascicolo dell'appello), allegazione assolutamente inammissibile ai sensi dell'art. 645 c.p.c.. Pertanto la mancanza di certificato di servizio, da un lato, e la mancanza di formalizzazione scritta (e datata) dell'incarico di progettazione collegialmente conferito, determina in primo luogo la nullità del conferimento dell'incarico al collegio (costituito da professionisti esterni ed un dipendente), nullità che proprio in virtù della unitarietà ed indivisibilità dell'incarico paventata dagli istanti, non consente di limitare il vizio negoziale ex art. 1419 cc ad una sola parte dell'incarico.
Peraltro le carenze documentali sullo stato di servizio, sulle mansioni specifiche, tutte circostanze rientranti nell'onere della parte istante il compenso, non consentono di apprezzare quale sia stato il suo incarico preciso e se pertanto dovesse averne un'autonoma retribuzione, ed in quali forme.
Infine va aggiunta la mancanza del preventivo impegno di spesa dell'Ente locale, mai dimostrata e sostituita a parere delle parti dall'ottenimento del finanziamento esterno dell'opera, fatto, questo che non esonera dagli oneri contabili inderogabili previsti dall'art. 23 DL 66/1989, ora art. 191 TUEL, per quanto si dirà di seguito.
Confermato il rigetto della domanda principale, occorre valutare il terzo motivo, relativo al rigetto della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc., il quale secondo questo
Collegio non può essere accolto.
Gli impugnanti, in particolare, contestavano l'esclusione del carattere di sussidiarietà dell'azione proposta, carenza conducente al rigetto della relativa domanda subordinata.
La contestazione degli istanti si incentrava sulla questione relativa all'azione tipica ritenuta dal giudice esperibile nel caso di specie, non consentendo il ricorso allo strumento sussidiario: ovvero l'azione ex art. 23 DL 66/1989 (ora disciplinata dall'art. 191 comma 4 TUEL). Detta azione tipica,
a parare degli appellanti, non era esperibile in quanto in tal caso non sussisterebbe, a monte della
10 condotta dell'amministrazione conferente l'incarico, la carenza del preventivo impegno di spesa che avrebbe determinato la diretta responsabilità del funzionario dell'ente locale.
Invero, nel caso di specie, la copertura economica delle spese, anche per le prestazioni professionali correlate all'opera per cui è causa, erano ampiamento garantite dalla erogazione dei Fondi FERS accordati dalla Regione, fondi alla cui erogazione, peraltro, i professionisti nella nota 25305 del
11.11.1991 avevano volontariamente subordinato l'esigibilità dei compensi medesimi.
Ed infatti solo in esito, chiedevano i compensi e il con delibera GM 262/1998 in atti CP_1 riconosceva prudenzialmente £ 30,000,000 “fermo restando i dovuti e puntuali accertamenti in ordine alla sussistenza e quantificazione del credito vantato, se dovuto”.
La deduzione non può trovare accoglimento, alla luce del principio già espresso dalle SSUU della
Corte di Cassazione, cfr. sentenza n. 26657/2014, secondo cui: “il divieto per i Comuni, in base all'art. 23 commi 3 e 4 del DL 66/1989 di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura delle spese nel bilancio del che ne assume l'impegno”, CP_1 parallelamente “l'inserimento nl contratto di opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria – in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato alla progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23 comma 3 e 4 DL
66/89 che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicchè in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre ai fini della controprestazione tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno”.
Pertanto anche le previsioni convenzionali volte a rimandare il pagamento all'ottenimento del finanziamento, non consentono deroghe alla disciplina citata che vede la sua ratio nella consapevole assunzione degli impegni di spesa, correttezza di gestione amministrativo contabile, contenimento della spesa e conservazione dell'equilibrio economico finanziario. Ciò soprattutto per la circostanza del necessario contestuale impegno di spesa, non differibile alla erogazione, indipendentemente dal mero patto di non richiesta da parte dei professionisti (incidente sulla richiesta, ma non sull'esistenza della obbligazione in loro favore, cfr. Cass. 21010/2018 e 6970/2018).
A fronte di quanto detto appare assorbito l'esame di ogni altro argomento a fondamento dell'azione ex art. 2041 cc di cui si deve confermare il rigetto, rectius la inammissibilità, nel caso di spese per difetto della sussidiarietà e, in particolare, la contestazione sul difetto di prova della utlitas, richiesta al fine della sussistenza dei presupposti per l'ingiustificato arricchimento.
La sentenza di primo grado, va quindi confermata in ogni sua statuizione.
11 Nonostante la soccombenza degli appellanti, essendo emersa, comunque, l'esecuzione da parte degli stessi di prestazioni rese in favore dell'appellato Ente, anche se sono risultate carenti le condizioni e la prova certa della loro consistenza, per far seguito ai compensi, questa appare grave ragione per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il rigetto del gravame determina l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, nei confronti degli appellanti e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 5876/2018 del 14.6.2018, ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rigetta l'appello principale ed incidentale, confermando l'appellata sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
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