Sentenza 14 agosto 1986
Massime • 1
La domanda di reintegrazione del possesso prevista dall'art. 1168 cod. civ. è proponibile anche nel caso in cui il bene il cui possesso si tenda con essa a recuperare sia sottoposto a sequestro giudiziario e affidato in custodia a colui nei cui confronti la domanda possessoria venga esperita, in quanto l'indisponibilità del bene derivante dal sequestro determina soltanto la sospensione e non anche la definitiva caducazione dell'effetto restitutorio della reintegra, di cui permane la necessità di determinare il destinatario in base alla situazione anteriore al sequestro.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/08/1986, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 14 agosto 1986 |
Testo completo
La domanda di reintegrazione del possesso prevista dall'art. 1168 cod. civ. è proponibile anche nel caso in cui il bene il cui possesso si tenda con essa a recuperare sia sottoposto a sequestro giudiziario e affidato in custodia a colui nei cui confronti la domanda possessoria venga esperita, in quanto l'indisponibilità del bene derivante dal sequestro determina soltanto la sospensione e non anche la definitiva caducazione dell'effetto restitutorio della reintegra, di cui permane la necessità di determinare il destinatario in base alla situazione anteriore al sequestro.*