Versione
7 settembre 1972
7 settembre 1972
Art. 10.
Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".
Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/05/2026, n. 13323Provvedimento: […] In questo caso – a seguito di attività di revisione, approfondimento e indagine – si era verificato che era mancato il necessario parere della Commissione prevista dall'art. 10 della legge 457/1972. 5. […]Leggi di più...
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