Art. 10.
Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".
Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".