Articolo 10 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 8 bisArticolo 11
Versione
7 settembre 1972
Art. 10.
Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".
Entrata in vigore il 7 settembre 1972
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