Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1016/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TOSATTI GIULIA e dell'Avv. SANDRA GARAGNANI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
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2) Il figlio , di anni 13, è affidato ad entrambi i genitori e collocato stabilmente presso la madre Per_1
in San Cesario Sul Panaro (MO) in Corso Vittorio Veneto n. 112/A, ove avrà la sua residenza privilegiata, anche ai fini anagrafici;
3) I genitori, di comune accordo, intendono regolamentare l'affidamento nonché gli impegni e le attività quotidiane del figlio minorenne relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute secondo il seguente
PIANO GENITORIALE:
➢ I genitori si impegnano, nel massimo spirito collaborativo e nel rispetto delle inclinazioni naturali del figlio minorenne, oltre che nel suo preminente interesse, a concorrere ed attuare tutte le scelte, decisioni ed indirizzi relativi alla cura, educazione, istruzione e formazione di . Si impegnano, Per_1
inoltre, a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita del figlio al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si impegnano, perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione del figlio, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra il figlio e ciascuno dei genitori ed a tenerlo alieno da ogni ipotesi di conflittualità. Si impegnano, inoltre, a rendersi sempre reperibili l'uno verso l'altro, anche telefonicamente, per ogni emergenza o comunicazione urgente, soprattutto in relazione ai bisogni di . La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da parte di entrambi i Per_1
genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza – riguardanti istruzione, educazione e salute – da assumere congiuntamente tenendo conto delle capacità, inclinazione naturali e aspirazioni del figlio minore;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente limitatamente alle sole questioni di ordinaria gestione ed a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore.
➢ Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore previo preavviso alla madre almeno il giorno precedente. Inoltre potrà tenere con sé il figlio due giorni a settimana inclusa la notte intermedia;
detti giorni non saranno fissi, ma varieranno ogni settimana in base ai turni lavorativi del padre il quale, di volta in volta, si accorderà con la madre per individuare i giorni in cui starà con il minore e gli orari in cui preleverà e riaccompagnarà il figlio.
pagina 2 di 6 ➢ frequenta un corso di nuoto;
sarà accompagnato e prelevato dalla piscina dal genitore che Per_1
si trova con il figlio nei giorni in cui svolge la predetta attività sportiva.
➢ Durante le vacanze natalizie, il figlio sarà con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze pasquali, trascorrerà, Per_1
ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa.
Durante le vacanze estive, il minore passerà due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
è fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare preventivamente all'altro la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (un anno con l'uno ed un anno con l'altro genitore).
Eventuali variazioni, anche parziali, delle suestese modalità di visita dovranno essere concordate dai coniugi preventivamente e per iscritto.
➢ I genitori si avvarranno, così come sempre fatto, dell'aiuto dei nonni, sia paterni che materni, quali figure di supporto nella gestione e nella cura dei figli consentendo in tal modo a questi ultimi di mantenere con gli ascendenti un rapporto costante e significativo.
4) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio , minorenne, il padre, a far tempo dal Per_1 deposito del presente ricorso, verserà alla madre la somma mensile di € 300,00 (diconsi: trecento euro). Tale somma verrà erogata per dodici mensilità mediante versamento mensile sul conto corrente n. 420721087 in essere con di Castelfranco Emilia entro e non oltre il giorno 15 di Controparte_1
ogni mese e verrà annualmente rivalutata in base alle variazioni degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena.
5) Le spese straordinarie riguardanti il figlio saranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno, con la conseguenza che, entro il giorno 15, del mese successivo all'esborso, il genitore che non le avrà sostenute, verserà all'altro metà della somma spesa, dietro presentazione della documentazione relativa. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di volersi attenere alle indicazioni del Protocollo adottato presso il Tribunale di Modena del 25/09/2019 che di seguito si riporta integralmente:
“° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 3 di 6 ° Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
° Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
➢ ° Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
° Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
° Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
".
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6) verserà altresì a a titolo di contributo al suo Parte_2 Parte_1 mantenimento, a far tempo dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di € 285,00 (diconsi: duecentoottantacinqueeuro) entro il giorno 15 di ogni mese. La predetta somma sarà assoggettata a rivalutazione ISTAT secondo gli indici per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di
Modena.
7) I coniugi, per concorde decisione intervenuta tra loro, manterranno in essere il conto corrente n.
420721087 acceso presso di Castelfranco Emilia ad essi cointestato su cui confluirà Controparte_1
il reddito da lavoro dipendente di . è espressamente Parte_2 Parte_1
autorizzata a prelevare dal predetto conto corrente il contributo al mantenimento di e Per_1
l'assegno unico INPS per il minore. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della moglie il suo pagamento avverrà con le modalità di cui al successivo punto 8).
8) La casa coniugale posta in San Cesario Sul Panaro (MO) in Corso Vittorio Veneto n. 112/A , di proprietà di entrambi i coniugi, gravata da mutuo contratto da e Parte_1 Parte_2
n. con Unicredit S.p.a.-Filiale di Castelfranco Emilia è assegnata alla moglie che
[...] P.IVA_1
la abiterà insieme al figlio. La rata del mutuo continuerà a gravare su e Parte_2
pagina 4 di 6 in ragione del 50% ciascuno come da contratto di mutuo e pagata mediante Parte_1
prelievo dal conto corrente n. 420721087 acceso presso di Castelfranco Emilia. I Controparte_1
coniugi convengono che il marito verserà il contributo al mantenimento della moglie non mediante versamento della relativa somma mensile stabilita, bensì tenendo a proprio carico l'integrale rata del mutuo. Il versamento del reddito da lavoro dipendente di sul conto corrente Parte_2
citato costituirà modalità di pagamento della intera rata del mutuo. Qualora la rata mensile del mutuo dovesse subire variazioni, in aumento o in diminuzione, resta inteso e convenuto che il contributo al mantenimento della moglie resti quello stabilito (€ 285,00 oltre ISTAT) con la conseguenza che i coniugi regoleranno tra loro eventuali integrazioni o rimborsi dell'uno verso l'altro. Parte_2
ha già lasciato, con il consenso della moglie, la casa familiare prelevando i suoi beni ed
[...]
effetti personali.
9) L'autovettura Fiat Idea targata CT578RL resterà di proprietà della moglie, ma in utilizzo al marito mentre l'autovettura Dacia Sandero targata EG173PS resterà in proprietà al marito, ma in utilizzo alla moglie. Il camper Volkswagen tg. GE262RS verrà venduto ed il ricavato sarà ripartito tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
10) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla suddivisione del patrimonio comune e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione per le obbligazioni previste nel presente ricorso”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2
pagina 5 di 6 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
3/6/2025;
I - Omologa la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di OV di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 9 Parte I
III – Spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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