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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2024, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli - Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Consigliere
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 1266/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Roentgen Parte_1 C.F._1
18 20136 MILANO presso lo studio dell'avv. CLEVA MARIA GIOVANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F ), elettivamente domiciliata in NT C.F._2 presso lo studio dell'avv. FALESSI LIDIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPORALE MARCELLA ( ) ; C.F._3
RECLAMATA
E
, nella persona del gestore della crisi Controparte_2
avv. (C.F. ) , Controparte_3 C.F._4
1 R.G. N. 1266/2024
Oggetto: Opposizione omologazione accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(art. 70 CCII)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DEL RECLAMANTE:
Revocarsi l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
, Sede territoriale di Milano, Organismo di Composizione Parte_2 della Crisi di Sovraindebitamento (OCC) competente per il territorio del Tribunale di Milano, iscritto al n. 207, sezione A del Registro degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del
D.M.202/2014 su incarico della Sig.ra (C.F.: NT
), residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F._5
Lidia FALESSI e Marcella CAPORALE del Foro di Milano, con ricorso 6/4/2023
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA:
In via preliminare e in principalita':Respingere l' eccezione di nullità della notifica della sentenza di omologa del 21/3/24 (R.G.P.U.n.400-1/2023) e del decreto di apertura del 26/7/23 della procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.
Respingere la richiesta preliminare di sospensione e/o inibizione dell'attuazione del piano e/o dei pagamenti in esso previsti, nonché respingere la domanda di revoca della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII , per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva e per l'effetto confermare la predetta sentenza di omologa.
In ogni caso trattandosi di una eccezione che attiene unicamente ad adempimenti di pertinenza del
Gestore e a rapporti intercorsi tra lo stesso e i creditori, ci si rimette alle Decisioni del Collegio adito.
Nel merito in principalità
Accertare e dichiarare la tardività delle sommarie osservazioni in quanto il reclamante avrebbe dovuto svolgerle nei modi e termini di cui all'art.70 CCII terzo comma e per l'effetto confermare la sentenza di omologa impugnata.
Nel merito in subordine
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del reclamo in quanto non sono stati impugnati specificatamente i singoli capi della sentenza, né indicati i motivi di censura né provata l'assenza dei requisiti previsti dagli artt.67, 68 e 69 CCII e per l'effetto confermare la sentenza di omologa impugnata.
2 R.G. N. 1266/2024
Con vittoria di spese e competenze di lite e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto di apertura e dell'omologa della procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII, si chiede che vengano compensate le spese e competenze i lite, trattandosi di una eccezione che attiene unicamente ad adempimenti di pertinenza del Gestore e a rapporti intercorsi tra lo stesso e i creditori.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo svolto da avverso la sentenza Parte_3 con cui il Tribunale di Milano ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII, proposto con l'assistenza di NT RO
, affermatosi creditore della , ha impugnato la sentenza di omologa, deducendo Pt_1 CP_1 che, nel corso del procedimento che ha portato all'omologa sarebbe stato violato l'art. 70 c.1 e 2, in quanto il decreto di apertura della procedura non gli sarebbe stato comunicato, dato che la comunicazione a lui indirizzata sarebbe stata effettuata all'avv. Cleva, senza che tale legale fosse mai stata indicata dallo stesso quale domiciliataria, e dunque la “notifica” sarebbe nulla. Pt_1
Ciò avrebbe precluso al di svolgere le proprie osservazioni al piano, in quanto dello stesso Pt_1 non è stato messo a conoscenza.
Deducendo che la presente sede di reclamo non sarebbe quella appropriata per svolgere le osservazioni al piano, in ogni caso svolgeva alcuni rilevi, indicando: che sarebbe falso quanto riferito nel piano circa le cause della fine del matrimonio che avrebbe portato anche alla crisi finanziaria della che le uscite indicate nel piano dalla istante comprenderebbero debiti già CP_1 estinti;
che sarebbero state indicate spese di casa per un importo eccessivo;
che il comportamento della che non ha accettato di sospendere il pagamento delle rate di mutuo comune, CP_1 avrebbe aggravato la situazione debitoria. Infine, il riferiva che da parte della non Pt_1 CP_1 sarebbe stato dato conto del fatto che conviva stabilmente con soggetto abbiente.
Quanto ai debiti indicati nel piano, deduceva che i debiti solidali (che graverebbero per la parte falcidiata sullo stesso ), sarebbero stati indicati in modo impreciso. Anche i debiti nei Pt_1 confronti del stesso sarebbero stati indicati in modo impreciso, dato che lo stesso avrebbe Pt_1 maturato altri crediti dopo la precisazione del credito inviata nel gennaio 2022 dall'avv. Cleva ai legali della CP_1
Chiedeva quindi la revoca della sentenza di omologa.
Si è costituita la che si è opposta all' avversa impugnazione, deducendo che in tutta la CP_1 fase antecedente l'emissione del decreto di apertura della procedura, referente di tutte le comunicazioni era stata l'avv. Cleva, e per tale ragione non vi sarebbe alcuna irregolarità nel fatto che anche la comunicazione del decreto sia stata effettuata alla stessa e non al Pt_1 personalmente, che era comunque stato edotto da tempo della pendenza della procedura, e che nei fatti aveva interloquito tramite l'avv. Cleva.
Contr Ha presentato osservazioni altresì l'incaricato dall' che ha riferito come le comunicazioni riguardanti la posizione del erano state numerose e alle stesse ha sempre dato riscontro Pt_1
3 R.G. N. 1266/2024
dall'avv. Cleva. Ciò attesterebbe che il era stato posto nelle condizioni di svolgere le Pt_1 osservazioni al piano.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere rigettato.
L'espresso motivo di reclamo è stato indicato nell'irregolarità dello svolgimento della procedura, in quanto il , creditore della non sarebbe stato in grado di presentare le sue Pt_1 CP_1 osservazioni al piano dalla stessa presentato, dato che la comunicazione del decreto di ammissione di cui all'art. 70 c. 1 (e non la notifica -come erroneamente indicato dalla parte reclamante, dato che la norma non prevede alcuna notifica-), sarebbe stata effettuata ad un soggetto che non era stato da lui delegato o presso cui egli avesse eletto domicilio.
Quanto al merito, la stessa parte reclamante afferma che non sarebbe il reclamo la sede deputata all'esplicitazione di precise contestazioni. Ciò non di meno ha svolto alcune “osservazioni”, al fine di evidenziare che il piano proposto non sarebbe corretto.
Deve ritersi che la dedotta irregolarità, che si colloca in un contesto di norme in cui le formalità non sono disciplinate in modo rigoroso (viene infatti prevista, all'esordio della procedura, la comunicazione al creditore, dovendo intendersi che l'OCC debba assicurarsi che tutti i creditori siano stati informati, ma senza previsione di particolari requisiti di forma di tale comunicazione), non appare in ogni caso decisiva per l'accoglimento del reclamo.
Da una parte, infatti, è da ritenersi che il sia stato informato del decreto, dato che tutte le Pt_1 numerose comunicazioni della fase precedente al decreto di ammissione, prodromiche alla presentazione del piano, pur a lui indirizzate, sono state riscontrate dall'avv. Cleva, manifestando in tale modo nei fatti che questi aveva incaricato il legale di sua fiducia di interloquire su tale aspetto.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi irregolare la comunicazione del decreto di apertura, il carattere devolutivo pieno del presente reclamo - analogamente a quanto pacificamente ritenuto per il reclamo avverso la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale -, comporta che è proprio in questa sede che il avrebbe potuto/dovuto indicare con precisione quali sarebbero state le Pt_1 osservazioni sull'ammissibilità del piano proposto dalla e sull'entità e il trattamento del CP_1 suo credito che avrebbe proposto se fosse stato informato, e quale sarebbe stata la loro rilevanza in ordine all'omologabilità del piano.
Per contro, le osservazioni svolte sono del tutto generiche, in primo luogo quanto all'entità del credito del indicato nel piano e il suo previsto trattamento, e anche quanto agli altri Pt_1 presupposti, quali i requisiti soggettivi di cui all'art. 69 CCII, la fattibilità del piano, o la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
Le osservazioni sopra riportate non si collocano infatti in nessuna delle categorie che sono oggetto di valutazione per l'omologazione del piano, dato che con esse il si è limitato a dedurre che Pt_1 il suo credito sarebbe “diverso” da quello indicato nel piano - senza però indicare quale sarebbe il debito attuale - , e che non si sarebbe tenuto conto del fatto che alcuni debiti esposti nel piano siano stati estinti - senza che si comprenda come tale dedotta “estinzione” andrebbe ad influire sulla tenuta complessiva del piano stesso -.
4 R.G. N. 1266/2024
Le osservazioni circa l'origine dello stato di indebitamento, inoltre, non pervengono neppure a suggerire che la si sia trovata in stato di indebitamento per dolo o colpa grave. CP_1
A tale stregua, non si ravvisano elementi per accogliere il reclamo, dato che le doglianze espresse non sono in alcun modo concludenti rispetto ai requisiti per l'omologabilità del piano.
Le spese del presente procedimento vengono poste a carico della parte reclamante, in favore della secondo la liquidazione di cui in dispositivo. CP_1
Nulla per le spese dell'OCC; che non ne ha richiesto la rifusione.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano del 25.03.2024 sub RG PU 400-1/2023 di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da , così provvede: NT
- Rigetta il reclamo;
- Condanna alla rifusione a delle spese dl presente Parte_1 NT giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a;
- Raddoppio contributo unificato a carico del reclamante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13/06/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Mantovani Alberto Massimo Vigorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Alberto Massimo Vigorelli - Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Consigliere
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 1266/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Roentgen Parte_1 C.F._1
18 20136 MILANO presso lo studio dell'avv. CLEVA MARIA GIOVANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F ), elettivamente domiciliata in NT C.F._2 presso lo studio dell'avv. FALESSI LIDIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPORALE MARCELLA ( ) ; C.F._3
RECLAMATA
E
, nella persona del gestore della crisi Controparte_2
avv. (C.F. ) , Controparte_3 C.F._4
1 R.G. N. 1266/2024
Oggetto: Opposizione omologazione accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(art. 70 CCII)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DEL RECLAMANTE:
Revocarsi l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
[...]
, Sede territoriale di Milano, Organismo di Composizione Parte_2 della Crisi di Sovraindebitamento (OCC) competente per il territorio del Tribunale di Milano, iscritto al n. 207, sezione A del Registro degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del
D.M.202/2014 su incarico della Sig.ra (C.F.: NT
), residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F._5
Lidia FALESSI e Marcella CAPORALE del Foro di Milano, con ricorso 6/4/2023
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMATA:
In via preliminare e in principalita':Respingere l' eccezione di nullità della notifica della sentenza di omologa del 21/3/24 (R.G.P.U.n.400-1/2023) e del decreto di apertura del 26/7/23 della procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.
Respingere la richiesta preliminare di sospensione e/o inibizione dell'attuazione del piano e/o dei pagamenti in esso previsti, nonché respingere la domanda di revoca della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII , per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva e per l'effetto confermare la predetta sentenza di omologa.
In ogni caso trattandosi di una eccezione che attiene unicamente ad adempimenti di pertinenza del
Gestore e a rapporti intercorsi tra lo stesso e i creditori, ci si rimette alle Decisioni del Collegio adito.
Nel merito in principalità
Accertare e dichiarare la tardività delle sommarie osservazioni in quanto il reclamante avrebbe dovuto svolgerle nei modi e termini di cui all'art.70 CCII terzo comma e per l'effetto confermare la sentenza di omologa impugnata.
Nel merito in subordine
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del reclamo in quanto non sono stati impugnati specificatamente i singoli capi della sentenza, né indicati i motivi di censura né provata l'assenza dei requisiti previsti dagli artt.67, 68 e 69 CCII e per l'effetto confermare la sentenza di omologa impugnata.
2 R.G. N. 1266/2024
Con vittoria di spese e competenze di lite e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto di apertura e dell'omologa della procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII, si chiede che vengano compensate le spese e competenze i lite, trattandosi di una eccezione che attiene unicamente ad adempimenti di pertinenza del Gestore e a rapporti intercorsi tra lo stesso e i creditori.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo svolto da avverso la sentenza Parte_3 con cui il Tribunale di Milano ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII, proposto con l'assistenza di NT RO
, affermatosi creditore della , ha impugnato la sentenza di omologa, deducendo Pt_1 CP_1 che, nel corso del procedimento che ha portato all'omologa sarebbe stato violato l'art. 70 c.1 e 2, in quanto il decreto di apertura della procedura non gli sarebbe stato comunicato, dato che la comunicazione a lui indirizzata sarebbe stata effettuata all'avv. Cleva, senza che tale legale fosse mai stata indicata dallo stesso quale domiciliataria, e dunque la “notifica” sarebbe nulla. Pt_1
Ciò avrebbe precluso al di svolgere le proprie osservazioni al piano, in quanto dello stesso Pt_1 non è stato messo a conoscenza.
Deducendo che la presente sede di reclamo non sarebbe quella appropriata per svolgere le osservazioni al piano, in ogni caso svolgeva alcuni rilevi, indicando: che sarebbe falso quanto riferito nel piano circa le cause della fine del matrimonio che avrebbe portato anche alla crisi finanziaria della che le uscite indicate nel piano dalla istante comprenderebbero debiti già CP_1 estinti;
che sarebbero state indicate spese di casa per un importo eccessivo;
che il comportamento della che non ha accettato di sospendere il pagamento delle rate di mutuo comune, CP_1 avrebbe aggravato la situazione debitoria. Infine, il riferiva che da parte della non Pt_1 CP_1 sarebbe stato dato conto del fatto che conviva stabilmente con soggetto abbiente.
Quanto ai debiti indicati nel piano, deduceva che i debiti solidali (che graverebbero per la parte falcidiata sullo stesso ), sarebbero stati indicati in modo impreciso. Anche i debiti nei Pt_1 confronti del stesso sarebbero stati indicati in modo impreciso, dato che lo stesso avrebbe Pt_1 maturato altri crediti dopo la precisazione del credito inviata nel gennaio 2022 dall'avv. Cleva ai legali della CP_1
Chiedeva quindi la revoca della sentenza di omologa.
Si è costituita la che si è opposta all' avversa impugnazione, deducendo che in tutta la CP_1 fase antecedente l'emissione del decreto di apertura della procedura, referente di tutte le comunicazioni era stata l'avv. Cleva, e per tale ragione non vi sarebbe alcuna irregolarità nel fatto che anche la comunicazione del decreto sia stata effettuata alla stessa e non al Pt_1 personalmente, che era comunque stato edotto da tempo della pendenza della procedura, e che nei fatti aveva interloquito tramite l'avv. Cleva.
Contr Ha presentato osservazioni altresì l'incaricato dall' che ha riferito come le comunicazioni riguardanti la posizione del erano state numerose e alle stesse ha sempre dato riscontro Pt_1
3 R.G. N. 1266/2024
dall'avv. Cleva. Ciò attesterebbe che il era stato posto nelle condizioni di svolgere le Pt_1 osservazioni al piano.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere rigettato.
L'espresso motivo di reclamo è stato indicato nell'irregolarità dello svolgimento della procedura, in quanto il , creditore della non sarebbe stato in grado di presentare le sue Pt_1 CP_1 osservazioni al piano dalla stessa presentato, dato che la comunicazione del decreto di ammissione di cui all'art. 70 c. 1 (e non la notifica -come erroneamente indicato dalla parte reclamante, dato che la norma non prevede alcuna notifica-), sarebbe stata effettuata ad un soggetto che non era stato da lui delegato o presso cui egli avesse eletto domicilio.
Quanto al merito, la stessa parte reclamante afferma che non sarebbe il reclamo la sede deputata all'esplicitazione di precise contestazioni. Ciò non di meno ha svolto alcune “osservazioni”, al fine di evidenziare che il piano proposto non sarebbe corretto.
Deve ritersi che la dedotta irregolarità, che si colloca in un contesto di norme in cui le formalità non sono disciplinate in modo rigoroso (viene infatti prevista, all'esordio della procedura, la comunicazione al creditore, dovendo intendersi che l'OCC debba assicurarsi che tutti i creditori siano stati informati, ma senza previsione di particolari requisiti di forma di tale comunicazione), non appare in ogni caso decisiva per l'accoglimento del reclamo.
Da una parte, infatti, è da ritenersi che il sia stato informato del decreto, dato che tutte le Pt_1 numerose comunicazioni della fase precedente al decreto di ammissione, prodromiche alla presentazione del piano, pur a lui indirizzate, sono state riscontrate dall'avv. Cleva, manifestando in tale modo nei fatti che questi aveva incaricato il legale di sua fiducia di interloquire su tale aspetto.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi irregolare la comunicazione del decreto di apertura, il carattere devolutivo pieno del presente reclamo - analogamente a quanto pacificamente ritenuto per il reclamo avverso la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale -, comporta che è proprio in questa sede che il avrebbe potuto/dovuto indicare con precisione quali sarebbero state le Pt_1 osservazioni sull'ammissibilità del piano proposto dalla e sull'entità e il trattamento del CP_1 suo credito che avrebbe proposto se fosse stato informato, e quale sarebbe stata la loro rilevanza in ordine all'omologabilità del piano.
Per contro, le osservazioni svolte sono del tutto generiche, in primo luogo quanto all'entità del credito del indicato nel piano e il suo previsto trattamento, e anche quanto agli altri Pt_1 presupposti, quali i requisiti soggettivi di cui all'art. 69 CCII, la fattibilità del piano, o la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
Le osservazioni sopra riportate non si collocano infatti in nessuna delle categorie che sono oggetto di valutazione per l'omologazione del piano, dato che con esse il si è limitato a dedurre che Pt_1 il suo credito sarebbe “diverso” da quello indicato nel piano - senza però indicare quale sarebbe il debito attuale - , e che non si sarebbe tenuto conto del fatto che alcuni debiti esposti nel piano siano stati estinti - senza che si comprenda come tale dedotta “estinzione” andrebbe ad influire sulla tenuta complessiva del piano stesso -.
4 R.G. N. 1266/2024
Le osservazioni circa l'origine dello stato di indebitamento, inoltre, non pervengono neppure a suggerire che la si sia trovata in stato di indebitamento per dolo o colpa grave. CP_1
A tale stregua, non si ravvisano elementi per accogliere il reclamo, dato che le doglianze espresse non sono in alcun modo concludenti rispetto ai requisiti per l'omologabilità del piano.
Le spese del presente procedimento vengono poste a carico della parte reclamante, in favore della secondo la liquidazione di cui in dispositivo. CP_1
Nulla per le spese dell'OCC; che non ne ha richiesto la rifusione.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano del 25.03.2024 sub RG PU 400-1/2023 di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da , così provvede: NT
- Rigetta il reclamo;
- Condanna alla rifusione a delle spese dl presente Parte_1 NT giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a;
- Raddoppio contributo unificato a carico del reclamante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13/06/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
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