Sentenza 2 novembre 2023
Massime • 1
In tema di acque pubbliche, la distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/11/2023, n. 30492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30492 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
quest’ultima ha pure proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia del Demanio deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 140, r.d. n. 1775 del 1993, 1, l. n. 36 del 1994, 818 e 820 cod.civ., per avere la Corte di Appello disatteso la riproposta eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale Civile di Roma, per essere la presente controversia devoluta alla competenza del Tribunale Superiore delle Acque avuto riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento della demanialità dell’area de quo in quanto pertinenza idraulica del Fiume Marrecchia e delle costruzioni su di essa insistenti, ai fini della domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo per il complesso immobiliare destinato a vivaio. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 2043 cod.civ. nonché dei principi afferenti l’utilizzazione di beni demaniali, per avere la Corte di Appello respinto la riproposta domanda riconvenzionale nonostante l’occupazione dell’area fosse da qualificare, nel periodo 1994/2000, illegittima risalendo all’anno 2002 il rilascio, da parte della Regione Emilia Romagna, del provvedimento concessorio. Deduce, inoltre, che l’Amministrazione è estranea al pregresso contratto di locazione dell’area, che l’ordinamento prevede specifici rimedi in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione e che la Regione è soggetto diverso, per cui la sopravvenuta concessione è priva di efficacia retroattiva. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, l. n. 537 del 1993 e 6, l. n. 507 del 1995, nonché della l. r. n. 37 del 2002, per non avere la Corte di Appello considerato che, relativamente alla domandata restituzione di somme pretesamente versate in eccesso, non è corretto il riferimento alla misura dei canoni concessori, i quali presuppongono una situazione fattuale differente da quella oggetto d’esame, stante l’assenza di un valido titolo in capo alla Società atto a legittimare l’utilizzo di beni demaniali. Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 934 cod. civ., per avere la 6 Corte di Appello condiviso la decisione del primo giudice nella parte in cui ha determinato il canone <
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna l’Agenzia del Demanio e la Regione Emilia Romagna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate a carico di ciascuna parte soccombente, in € 4.500,00 ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inidentale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.