Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2855/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 20 dicembre 2022
da
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 P.VA_1 mandato in calce al predetto ricorso, dall'avv. David Cecutti e presso il suo studio in Udine via Caterina Percoto n. 15 elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 CodiceFiscale_1 calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Cristina Bergamo e dall'avv. Marco
Florit e presso lo studio della prima in Pordenone piazzetta Ottoboni n. 4 elettivamente domiciliato
- convenuto -
Oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 20 dicembre 2022 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 novembre 2024.
Pagina 1 di 14
Per la ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 15 novembre 2024:
“In via principale e nel merito
• accertata” [rectius: accertati] “l'efficacia del contratto n. VN-20220666 di data 30.07.2022
e l'inadempimento di parte resistente, condannare il sig. ad adempiere al contratto CP_1 nella parte in cui prevede l'acquisto del bene e, per l'effetto Persona_1 condannare lo stesso al pagamento del saldo del prezzo pari ad €31.100,00 - prezzo totale chiavi in mano detratta la somma versata a titolo di caparra confirmatoria - e al ritiro del veicolo nuovo, fornendo tutta la documentazione e i consensi necessari per le formalità inerenti l'immatricolazione e l'intestazione in proprio favore del veicolo
• accertato l'inadempimento di parte resistente, dichiarare la risoluzione parziale del contratto nella parte in cui prevede la cessione alla della Parte_1 vettura usata ” [rectius: AVENSIS] “ targato” [rectius: targata] “DZ223MH CP_2 al prezzo di €3.100,00 e per l'effetto condannare parte resistente a corrispondere la somma contrattualmente riconosciuta a titolo di sconto in dipendenza della cessione del predetto veicolo usato pari ad €6.628,55;
• condannare controparte al pagamento in favore di della Parte_1 somma di €8,10/giorno (oltre accessori di legge) a titolo di prezzo del deposito (ovvero maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), decorrenti” [rectius: decorrente] “dalla data del 31.07.2022 sino al settimo giorno successivo alla notifica dell'emanando provvedimento;
condannare altresì controparte al pagamento in favore di
[...] della somma di €30,00/giorno (oltre accessori di legge) a titolo di Parte_1
prezzo del deposito e di risarcimento del danno (ovvero maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), decorrenti” [rectius: decorrente] “dall'ottavo giorno successivo notifica dell'emanando provvedimento fino all'effettiva immissione nel possesso;
• condannare parte resistente al pagamento di una somma ritenuta di giustizia e determinata secondo equità a titolo di ristoro del mancato guadagno derivante dalla vendita del veicolo conferito in permuta, indicato nella somma di €2.000,00 ovvero diversa somma ritenuta di giustizia;
Pagina 2 di 14 • condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di una somma ritenuta di giustizia e determinata secondo equità a titolo di risarcimento dei disagi patiti in conseguenza al dispendio di risorse per la gestione dell'inadempimento del sig. . CP_1
Ancora in via principale e nel merito
• Rigettarsi in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente/convenuta.
• In ogni caso con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria
Si richiede che il Giudice voglia:
- disporre l'acquisizione del contratto di compravendita intervenuto tra e CP_1
relativo alla vettura targata FJ861KA, oltre ogni altro allo stesso connesso. CP_3
- Disporsi l'escussione del teste sig. , addetto alle vendite di , Testimone_1 Pt_1 sui seguenti capitolo” [rectius: capitoli] “di prova:
1) Vero che il veicolo n pronta consegna ed oggetto del contratto n. VN- Parte_2
20220666 di data 13.07.2022 è stato visionato dall'acquirente, sig. ? CP_1
2) Vero che al sig. sono state fornite tutte le informazioni e la documentazione CP_1
inerente il contratto, comprese le condizioni generali e quella relativa il contratto di finanziamento?
3) Vero che il sig. avrebbe dovuto fornire una serie di documenti, indispensabili per CP_1 permettere alla società finanziaria di valutare l'erogazione del finanziamento richiesto in contratto dal cliente?
4) Vero che lei personalmente ha più volte contattato il sig. al fine di sollecitare la CP_1
consegna della documentazione di cui al punto precedente?
5) Vero che il sig. mai forniva tale documentazione? CP_1
6) Vero che il sig. ha proposto ad che il contratto di CP_1 Parte_1
finanziamento venisse intestato alla moglie ? Pt_3
Pagina 3 di 14 7) Vero che la mancata conclusione del contratto di finanziamento ha comportato un danno per la Parte_1
8) Vero che la dopo la conclusione del contratto, non è mai stata Parte_4
utilizzata e si trova da allora in deposito presso la concessionaria?
Si chiede in ogni caso l'ammissione del teste di parte ricorrente, (addetto Testimone_1
alle vendite ), a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente Pt_1 ammessi”.
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 19 ottobre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E, PER QUANTO OCCORRA, IN VIA
RICONVENZIONALE:
1) rigettare le domande formulate dalla ricorrente nei confronti del Sig. CP_1
perché infondate in fatto e in diritto;
2) accertato e dichiarato che il contratto di compravendita con parziale permuta dell'usato del 13.07.2022 sottoscritto dalle parti era teleologicamente e funzionalmente collegato al contratto di finanziamento e/o, comunque, che il perfezionamento del finanziamento era condizione di efficacia del contratto di compravendita, dichiarare che quest'ultimo si è risolto per causa non imputabile al resistente e/o è inefficace, e, per l'effetto, condannare
C.F. e P. VA , con sede in (33010) Reana Parte_1 P.VA_1
del Rojale (UD), via Nazionale n. 29, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al Sig. la somma di € 500,00, oltre ad interessi dal dì del CP_1
pagamento (13.07.2022) o in subordine dalla domanda al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre a CPA ed VA, rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
I. Il resistente chiede l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli:
Pagina 4 di 14 1. “Vero che il 13 Luglio 2022 il Sig. , dopo aver visto su internet che la CP_1 aveva in vendita una Nissan Qashqai grigia pubblicizzata “in Parte_1 pronta consegna”, si recava presso il salone della concessionaria in viale Venezia a
Pordenone e chiedeva di visionare e provare l'auto?”;
2. “Vero che il venditore della rispose al Sig. che in quel Parte_1 CP_1 momento non era possibile fare una prova perché l'auto era in mostra ed era l'unica
Nissan Qashqai che la aveva a disposizione a fini dimostrativi?”; Parte_1
3. “Vero che il Sig. dichiarava al venditore di di essere interessato CP_1 Parte_1
ad acquistare la Nissan dando dentro il suo usato, una Toyota Avensis targata Per_1
DZ223MH, e che avrebbe potuto saldare il prezzo di acquisto della Nissan Qashqai solo mediante finanziamento, in quanto era privo della liquidità per pagare tutto il saldo?”;
4. “Vero che la proponeva al Sig. di curare essa stessa la pratica Parte_1 CP_1 di finanziamento tramite la finanziaria facente capo alla casa automobilistica Nissan?”;
5. “Vero che la compilava il contratto di compravendita e la modulistica Parte_1 per la richiesta di prestito finalizzato all'acquisto di veicolo per un consumatore con i dati personali forniti dal Sig. come da documenti che mi si rammostrano (docc.
4- CP_1
5)?”;
6. “Vero che ha consegnato al Sig. il contratto di Parte_1 CP_1
compravendita allegando solo la prima pagina delle condizioni generali di vendita, come da documento che mi si rammostra (doc. 4)?”;
7. “Vero che circa 5 giorni dopo la sottoscrizione della proposta di acquisto il Sig. CP_1
ebbe notizia che il finanziamento richiesto non era stato approvato e propose ad
[...]
di fare il finanziamento a nome di sua moglie che si era Parte_1 Pt_3
dichiarata disponibile in tal senso ed è lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Sattec Bbs Gomma S.r.l. di Prata di Pordenone, ma la Parte_1
gli rispondeva che non era possibile?”.
[...]
Si indica quale testimone sui suddetti capitoli:
1. residente a (33074) Fontanafredda (PN), vicolo Rive dei Cuoi n. 25. Testimone_2
Pagina 5 di 14 II. Il resistente si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie di parte ricorrente per i motivi di cui alla propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 3 del 18 Luglio 2023;
nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali avversarie chiede di essere abilitato a prova contraria con il teste già indicato a pag. 4 della propria memoria ex art.
183 comma VI c.p.c. n. 2 del 28.06.2023”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 20 dicembre 2022 e ritualmente notificato unitamente al decreto di data 23 dicembre 2022 di fissazione d'udienza, la ricorrente Parte_1
(di seguito solo ) ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto
[...] Pt_1
, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: CP_1
“In via principale e nel merito
• accertata” [rectius: accertati] “l'efficacia del contratto n. VN-20220666 di data 30.07.2022
e l'inadempimento di parte resistente, condannare il sig. ad adempiere al contratto CP_1 nella parte in cui prevede l'acquisto del bene e, per l'effetto Persona_1 condannare lo stesso al pagamento del saldo del prezzo pari ad €31.100,00 - prezzo totale chiavi in mano detratta la somma versata a titolo di caparra confirmatoria - e al ritiro del veicolo nuovo, fornendo tutta la documentazione e i consensi necessari per le formalità inerenti l'immatricolazione e l'intestazione in proprio favore del veicolo
• accertato l'inadempimento di parte resistente, dichiarare la risoluzione parziale del contratto nella parte in cui prevede la cessione alla della Parte_1 vettura usata ” [rectius: AVENSIS] “targato” [rectius: targata] “DZ223MH CP_2 al prezzo di €3.100,00 e per l'effetto condannare parte resistente a corrispondere la somma contrattualmente riconosciuta a titolo di sconto in dipendenza della cessione del predetto veicolo usato pari ad €6.628,55;
• condannare controparte al pagamento in favore di della Parte_1 somma di €8,10/giorno (oltre accessori di legge) a titolo di prezzo del deposito (ovvero maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), decorrenti” [rectius: decorrente] “dalla data del 31.07.2022 sino al settimo giorno successivo alla notifica dell'emanando provvedimento;
condannare altresì controparte al pagamento in favore di Pt_1
Pagina 6 di 14 della somma di €30,00/giorno (oltre accessori di legge) a titolo di Parte_1
prezzo del deposito e di risarcimento del danno (ovvero maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), decorrenti” [rectius: decorrente] “dall'ottavo giorno successivo notifica dell'emanando provvedimento fino all'effettiva immissione nel possesso;
• condannare parte resistente al pagamento di una somma ritenuta di giustizia e determinata secondo equità a titolo di ristoro del mancato guadagno derivante dalla vendita del veicolo conferito in permuta, indicato nella somma di €2.000,00 ovvero diversa somma ritenuta di giustizia;
• condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di una somma ritenuta di giustizia e determinata secondo equità a titolo di risarcimento dei disagi patiti in conseguenza al dispendio di risorse per la gestione dell'inadempimento del sig. . CP_1
In ogni caso con vittoria di spese”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto: Pt_1
- che il 13 luglio 2022 presso i propri locali commerciali aveva concluso l'ordine n. CP_1
VN-20220666 per l'acquisto di una vettura New Qashqai in pronta consegna, al concordato prezzo finale di € 31.600,00;
- che nel contratto era stato specificato che il prezzo totale era stato così determinato in considerazione del ritiro, da parte di essa ricorrente, del veicolo usato Toyota Avensis al prezzo di € 3.100,00, nonché dello sconto, pari ad € 6.628,55, subordinato alla consegna di tale veicolo usato;
- che nel contempo il convenuto aveva chiesto di poter stipulare un contratto di finanziamento con la società finanziaria;
Per_1
- che al momento della sottoscrizione aveva versato € 500,00 a titolo di caparra CP_1
confirmatoria;
- che, tenuto conto delle tempistiche connesse all'erogazione del finanziamento ed alle pratiche di immatricolazione del mezzo, la consegna era stata concordata per il 30 luglio
2022;
Pagina 7 di 14 - che con comunicazione del 20 luglio 2022 il convenuto aveva illegittimamente richiesto la risoluzione del contratto predetto e la restituzione della caparra versata;
- di aver ripetutamente contattato nei giorni successivi , invitandolo invano ad CP_1
adempiere alle obbligazioni contrattuali ed a consegnare la documentazione necessaria per le pratiche finalizzate al finanziamento, atteso che la vettura era pronta per il ritiro secondo le scadenze contrattuali;
- di aver, senza esito, sollecitato tale adempimento anche a mezzo del proprio legale con raccomandata di data 25 agosto 2022, ritirata il 2 settembre 2022;
- di volersi avvalere della facoltà di chiedere l'esecuzione del contratto di vendita del veicolo nuovo, perfettamente efficace, poiché il convenuto, visionato e valutato tale veicolo e ricevute tutte le informazioni necessarie, aveva liberamente sottoscritto il contratto d'acquisto presso i propri locali ed aveva espressamente approvato le condizioni generali, senza essere titolare di alcun diritto di ripensamento, salvo aver poi omesso di consegnare il veicolo usato secondo le tempistiche indicate e di fornire alla finanziaria la documentazione necessaria per accedere al finanziamento;
- che il grave inadempimento di , che non le aveva consegnato il veicolo usato, CP_1
continuando ad utilizzarlo ed impedendole di rimetterlo in commercio, la legittimava, invece, a chiedere la risoluzione parziale del contratto di permuta e la corresponsione anche dello sconto connesso a tale mancato ritiro;
- che la vettura nuova da mesi si trovava all'interno dei propri locali, con pregiudizio in capo ad essa ricorrente, per l'effetto legittimandola a chiedere il ristoro, da determinarsi secondo equità per ogni giorno di deposito;
- che la mancata vendita del veicolo usato la legittimava a chiedere anche il relativo risarcimento, indicato in € 2.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- di aver, infine, diritto al risarcimento del danno patito a causa del dispendio di energie per la gestione dell'inadempimento di , tramite il lavoro sia dei dipendenti che dei CP_1
consulenti esterni.
1.2 Il convenuto, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
Pagina 8 di 14 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E, PER QUANTO OCCORRA, IN VIA
RICONVENZIONALE:
1) rigettare le domande formulate dalla ricorrente nei confronti del Sig. CP_1
perché infondate in fatto e in diritto;
2) accertato e dichiarato che il contratto di compravendita con parziale permuta dell'usato del 13.07.2022 sottoscritto dalle parti era teleologicamente e funzionalmente collegato al contratto di finanziamento e/o, comunque, che il perfezionamento del finanziamento era condizione di efficacia del contratto di compravendita, dichiarare che quest'ultimo si è risolto per causa non imputabile al resistente e/o è inefficace, e, per l'effetto, condannare
C.F. e P. VA , con sede in (33010) Reana Parte_1 P.VA_1
del Rojale (UD), via Nazionale n. 29, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al Sig. la somma di € 500,00, oltre ad interessi dal dì del CP_1
pagamento (13.07.2022) o in subordine dalla domanda al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: spese e competenze di lite, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre a CPA ed VA, rifuse”.
Onde giustificare tali conclusioni, ha dedotto: CP_1
- l'infondatezza, anche nel quantum, delle domande di accertamento del proprio inadempimento e di pagamento del saldo del prezzo, proposte dalla ricorrente, giacché la mancata concessione del finanziamento aveva travolto anche il contratto d'acquisto con parziale permuta dell'usato, dal momento che i due contratti erano funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e che, comunque, il contratto di compravendita era divenuto inefficace non essendo andato a buon fine tale finanziamento, tanto da aver diritto alla restituzione della caparra di € 500,00 versata;
- l'infondatezza della domanda avversaria di risoluzione parziale del contratto e di condanna al pagamento della somma riconosciuta a titolo di sconto, essendo inscindibilmente collegate anche nella definizione del prezzo la vendita del veicolo nuovo da parte di e la vendita del veicolo usato da parte propria;
Pt_1
Pagina 9 di 14 - l'infondatezza delle domande di pagamento del prezzo di deposito e di risarcimento danni, formulate dalla ricorrente in assenza di valide argomentazioni.
1.3 Disposto all'udienza del 21 marzo 2023 il mutamento del rito ed autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 15 novembre 2024 la causa, acquisita agli atti la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande attoree vanno accolte per quanto di ragione.
Pacifici e/o, comunque, documentali appaiono, anzitutto, gli antefatti di causa.
Il 13 luglio 2022 tra le odierne parti è stato concluso il contratto di compravendita di una Nissan Qashqai al prezzo di € 31.600,00 finali, prezzo che è stato determinato mediante concessione di uno sconto di € 6.628,55 subordinato al ritiro, da parte di
, del veicolo usato Toyota Avensis di proprietà di . Pt_1 CP_1
Quest'ultimo, dal canto suo, si è impegnato a pagare il corrispettivo pattuito, versando € 500,00 a titolo di caparra confirmatoria, come ha regolarmente fatto al momento della sottoscrizione, e stipulando per il residuo importo, detratto il valore di €
3.100,00 attribuito al veicolo Toyota ceduto in permuta, un finanziamento con la società finanziaria , finanziamento che, tuttavia, non gli è poi stato concesso. Per_1
La consegna del veicolo Nissan è stata concordata per il 30 luglio 2022.
Il 20 luglio 2022 il convenuto ha comunicato alla ricorrente di volersi avvalere della facoltà di recedere dal contratto stipulato il 13 luglio 2022, chiedendo la restituzione della caparra versata.
Vani sono risultati tutti i successivi contatti finalizzati a definire la lite insorta.
Per l'effetto, ha agito in giudizio, chiedendo l'adempimento del contratto di Pt_1 compravendita del veicolo Nissan ed il pagamento di € 31.100,00 a titolo di saldo del prezzo, nonché insistendo per la declaratoria di risoluzione parziale del contratto nella
Pagina 10 di 14 parte in cui era stata prevista la cessione ad essa del veicolo usato Toyota e per Pt_1 la condanna del convenuto a corrispondergli la somma di € 6.628,55 riconosciutagli quale sconto in dipendenza di tale cessione.
Di contro, si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie e, CP_1 sull'assunto che il contratto del 13 luglio 2022 era teleologicamente e funzionalmente collegato al contratto di finanziamento e/o comunque che il perfezionamento del contratto di finanziamento era condizione di efficacia del contratto di compravendita, ha insistito per sentir dichiarare quest'ultimo risolto per causa a lui non imputabile e/o inefficace, con conseguente condanna di alla restituzione della caparra ricevuta. Pt_1
Orbene, sulla base del disposto di cui all'art. 2697 c. c., in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca (come ha fatto, nella specie, la ricorrente) per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, da parte sua, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
E la prova della stipula tra le parti del contratto di compravendita del veicolo Nissan
e del coevo contratto di cessione in permuta del veicolo , contratti dei quali CP_2
chiede, rispettivamente, l'adempimento e la risoluzione, è documentale (vedasi il Pt_1
documento 1 della ricorrente) e finanche pacifica in causa (giacché il convenuto non ne ha negato la sottoscrizione).
Né, d'altro canto, ha dedotto e si è di riflesso offerto di provare di aver CP_1
adempiuto, provvedendo al pagamento del prezzo pattuito per la Nissan acquistata ed alla consegna della Toyota ceduta, ovvero ha validamente eccepito di non aver versato il corrispettivo dovuto e di non aver consegnato la propria auto per essersi Pt_1
rifiutata, rispettivamente, di consegnargli il nuovo veicolo o di ricevere in consegna quello usato.
Per sottrarsi alle domande ex adverso azionate, il convenuto ha, invece, dedotto che la mancata concessione del collegato contratto di finanziamento aveva travolto anche
Pagina 11 di 14 le sorti del contratto di compravendita, da intendersi al primo sospensivamente condizionato o risolto e/o comunque inefficace.
Le difese di non colgono, tuttavia, nel segno. CP_1
Invero, sottoscrivendo il contratto di acquisto, egli si è vincolato al pagamento del prezzo del mezzo vendutogli da ed alla cessione del veicolo Toyota, non Pt_1
emergendo in alcun modo dal chiaro tenore letterale del negozio siglato dalle parti e non potendo essere provato per testi ostandovi il disposto dell'art. 2722 c.c., che le parti stesse abbiano inteso prevedere che l'acquisto con annessa permuta sarebbe divenuto effettivo o comunque efficace solo quando il convenuto avesse ottenuto il finanziamento.
Finanziamento che, difatti e semmai al contrario, risulta espressamente indicato unicamente quale mera modalità di versamento (di parte) del corrispettivo e non già come condizione per l'efficacia della vendita, sin da subito efficace.
Che, poi, il contratto di acquisto ed il contratto di finanziamento fossero ex lege teleologicamente e funzionalmente collegati fra loro, a ben vedere, non rileva ai fini che ci occupano, posto che tutta la giurisprudenza, allo scopo, citata dal convenuto si è occupata del diverso caso della mancata consegna del bene finanziato da parte del venditore e non, invece come è qui accaduto, della mancata concessione del finanziamento da parte della finanziaria.
Né il richiamo all'istituto della presupposizione, del pari effettuato dal convenuto, appare calzante, non potendosi ricavare dagli atti che la erogazione del finanziamento costituisse specifico ed oggettivo presupposto di efficacia del contratto di compravendita, assumendo per entrambe le parti, o per il solo ma con riconoscimento da parte di CP_1
, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, e non Pt_1
essendo diretta a provare un tanto neppure la prova orale articolata, in termini sul punto totalmente generici, dal convenuto stesso.
Per effetto delle dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, il convenuto va, quindi, condannato a pagare ad € 31.100,00 (oltre Pt_1 interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo) a titolo di saldo per l'acquisto del veicolo Nissan, ossia importo pari alla differenza tra il prezzo di € 31.600,00
Pagina 12 di 14 concordato ed € 500,00 già versati quale caparra, nonché a provvedere al ritiro di tale mezzo.
Non merita, per le stesse ragioni, accoglimento la contrapposta domanda, anche in via riconvenzionale, formulata da , restando, in particolare, definitivamente acquisita CP_1
da la suddetta caparra. Pt_1
Va, invece, dichiarato risolto in parte qua il contratto di che trattasi limitatamente alla previsione di cessione ad della vettura usata , poiché è pacifico e Pt_1 CP_2 documentale che quest'ultima auto non è più di proprietà di , che, dunque, non può CP_1
più cederla alla ricorrente, di talché lo stesso non ha diritto allo sconto che al ritiro CP_1 della era stato espressamente subordinato, ma deve, invece, pagare l'ulteriore CP_2
importo di 6.628,55 (oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo) a quel titolo pattuito.
Vanno, invece, rigettate le residue domande avanzate dalla ricorrente.
Invero, quanto alle richieste di condanna del convenuto al pagamento del prezzo per il deposito del mezzo venduto e del ristoro del mancato guadagno derivante dalla vendita del veicolo usato, appare sufficiente osservare che la ricorrente non ha offerto alcuna utile prova dell'asserito pregiudizio patrimoniale cagionatole dal dedotto ricovero presso la propria concessionaria della vettura Nissan e dall'asserita cessione a terzi della vettura Toyota.
Quanto, infine, alla richiesta di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per i disagi in tesi patiti in conseguenza del dispendio di risorse per la gestione dell'inadempimento del convenuto stesso, trattasi di voce di danno totalmente generica ed in ogni caso indimostrata e non dimostrabile attraverso il capitolo di prova orale, inammissibilmente valutativo, allo scopo articolato.
2.2 Attesa la parziale soccombenza reciproca, comunque prevalente in capo al convenuto, le spese di lite andranno compensate in ragione di un terzo, con condanna del convenuto stesso alla rifusione dei restanti due/terzi, liquidati come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Pagina 13 di 14 Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente, che quanto al resto rigetta, accertato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto oggetto di causa e dichiarata la risoluzione del contratto stesso limitatamente alla cessione del veicolo Toyota in atti meglio descritto, condanna il medesimo convenuto al pagamento di € 37.728,55 complessivi, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ai titoli indicati in motivazione, nonché al ritiro del veicolo nuovo acquistato;
2) rigetta le domande proposte dal convenuto;
3) dichiara compensate le spese di lite in ragione di un terzo e condanna il convenuto alla rifusione dei restanti due terzi, liquidati in € 5.077,33 per compenso, € 410,63 per spese non imponibili ed € 182,89 per spese imponibili, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed
VA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 4 aprile 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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