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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 ato dagl ppe AU ed Parte_2 NO AU del for
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f./P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Palco;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia al Giudice ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, per specifica clausola contrattuale. Nel merito, ove ritenuta affrontabile la questione da questo giudice, e senza pertanto che cio' costituisca rinuncia alla eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare nulla dovuto alla ricorrente per le ragioni tutte di narrativa. CP_1 Effettuare la compensazione con quanto eventualmente a credito della stessa a debito per quanto in narrativa, CP_1 ed in via riconvenzionale condannare la stessa al pagamento della somma ecc favore del nella Parte_1 misura di Euro 346.592,80 maggiore o minore, secondo quanto risultera' dal giudizio, oltre in 1284 c.c. IV comma dalla notifica al pagamento effettivo.
Condannare inoltre la al pagamento di equa somma per responsabilita' aggravata. CP_1 In ogni ipotesi revocare opposto e respingere ogni domanda riconvenzionale. Con rifusione di spese, e competenze come da nota. In via Istruttoria […]”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 971/2024, emesso il 26.11.2024 e depositato il 27.11.2024 dal Giudice del Tribunale di Lodi, Dott.ssa Loi, in questa sede opposto;
1 - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal opponente per i motivi esposti in narrativa, Parte_1 confermando la competenza del Tribunale di Lodi;
- dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del dall'azione di garanzia
Parte_1 ai sensi dell'art. 1667 comma 2 e 3 c.c.. Nel merito, respingere tutte le domande avanzate dal , in persona
Parte_1 dell'amministratore pro tempore, sito in San Giuliano Milanese nei confronti dell'odierna
Parte_1 convenuta opposta perché infondate in fatto ed in diritto, conferman rte il decreto ingiuntivo n. 971/2024, emesso il 26.11.2024 e depositato il 27.11.2024; In ogni caso, condannare l'opponente , in persona dell'amministratore pro
Parte_1 tempore, sito in San Giuliano Milanes somma di Euro 417.857,83 (IVA
Parte_1 inclusa), o di quella somma che risulterà , oltre interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo, nonché di Euro 4.819,00 di cui Euro 4.185,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e c.pa. per spese relative alla fase monitoria. In via riconvenzionale:
- condannare il Condominio opponente a corrispondere gli interessi di mora sul capitale dovuto nella misura convenzionalmente stabilita dalle parti all'art. 18 dei contratti d'appalto stipulati in data 10.07.2019 e 23.07.2019;
- nel denegato e non voluto caso in cui fossero accertati ritardi nella consegna delle opere addebitabili all'impresa
[...] Controparte_
ridurre ex art. 1384 c.c. la penale contrattuale pattuita all'art. 13 di entrambi i contratti d'appalt
narrativa;
Cont
- condannare il Condominio opponente a risarcire per i danni da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.. In via istruttoria: […] Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio nonché del giudizio di ATP”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Il ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decret 024, con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto il pagamento in favore di di € 417.857,83, oltre interessi e spese del Controparte_1 monitorio, dovuti in forza dei cont le parti il 10.07.2029 ed il 23.07.2019.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito essendo stata pattuita la competenza esclusiva del Tribunale di Milano (art. 19 dei contratti di appalto).
Nel merito dell'opposizione, parte opponente ha eccepito l'assenza di prova del credito, stante l'insufficienza delle fatture prodotte da controparte in sede monitoria;
l'errata quantificazione dell'importo preteso da controparte alla luce delle pattuizioni intercorse tra parti e del mancato conteggio delle somme già versate e della penale maturata per il ritardo;
la manca conclusione delle opere appaltate. In via riconvenzionale, parte opponente ha chiesto la condanna di controparte a risarcire il danno, quantificato in € 346.592,80, per i gravi vizi dell'opera.
1.2. Si è costituita in giudizio eccependo la nullità della clausola derogatoria Controparte_1 della competenza territoriale in forza dell'art. 35 co. 1 cod. consumo;
in particolare, parte opposta ha rilevato che la clausola n. 19 dei contratti di appalto non è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, non potendosi riconoscere alcun valore alla circostanza che essa sia stata specificatamente approvata per iscritto.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione fattuale di controparte e ha chiesto la conferma CP_1 del decreto opposto. Quanto alla domanda riconvenzionale, l'opposta ha eccepito la decadenza ex art. 1667 co. 2 c.p.c. dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera oltre che l'infondatezza nel merito della domanda.
1.3. Con ordinanza del 23.07.2025 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. in ragione della natura assorbente della decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale.
All'udienza del 30.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2
2. Sulla competenza del Tribunale di Lodi.
2.1. Il ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi richiamando la Parte_1 clauso ti di appalto stipulati con che devolveva ogni Controparte_1 controversia attinente all'esecuzione dei contratti alla di Milano (“Tutte le controversie che dovessero insorgere a riguardo del presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, risulta competente esclusivamente il foro di Milano”). Inoltre, l'attrice ha evidenziato che la clausola derogatoria della competenza è stata frutto delle trattative intercorse tra le parti e ha escluso che nel caso di specie possa trovare applicazione la disciplina consumieristica in quanto il Condominio non è qualificabile come persona fisica e, quindi, come consumatore.
L'eccezione di incompetenza territoriale risulta fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il che abbia concluso Parte_1 un contratto con un professionista per il tramite del proprio ammi ume la qualifica di consumatore. In tale senso la Cassazione ha statuito che “La disciplina prevista a tutela del consumatore si applica anche al contratto concluso tra un professionista e un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, che devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”; così Cass. n. 14410/2024; in termini, Cass. n. 10679/2015 e Cass. n. 452/2005).
Da ciò consegue l'applicazione del Codice del Consumo e, in particolare, delle disposizioni in materia di clausole vessatorie.
Come noto, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. u) si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che stabiliscono come sede del foro competente località diverse da quella di residenza o domicilio eletto del consumatore.
La disciplina a tutela del consumatore prescinde dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti sia in caso di contratti singolarmente predisposti per uno specifico affare. In altri termini, ai fini del giudizio di vessatorietà, non rileva che la clausola sia stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, atteso che la disciplina a tutela del consumatore è altra e diversa da quella concorrente posta dall'art. 1341 c.c. ss. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onerosità ex art. 1341 co. 2 c.c. attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, mentre la disciplina a tutela del consumatore posta dal Codice del consumo è di comune e generale applicazione, non avendo riguardo solamente a contratti conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti - in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti - da uno dei contraenti, ma anche al contratto dal professionista predisposto in vista della singola stipula per lo specifico affare (Cass. sent. n. 6802/2010; Cass. sent. n. 4914/2009; Cass. sent. n. 24262/2008).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il foro del consumatore è esclusivo ma derogabile e che la presunzione di vessatorietà della clausola è superabile solamente con la dimostrazione che tale clausola è stata oggetto di specifica trattativa. In particolare, la Cassazione ha statuito che “… se il professionista conviene in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel convincimento (espresso o implicito) della vessatorietà della clausola, compete al consumatore che eccepisca l'esistenza della clausola convenzionale dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare la ricorrenza di alcuno degli elementi contrari alla vessatorietà indicati dal citato art. 34, come quello indicato dal suo comma 4. In mancanza la causa deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto.” (così Cass. n. 19061/2016).
In tale contesto la trattativa costituisce un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta a chi ne invochi l'applicabilità la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento.
3 Ebbene, nel caso di specie, dal complesso del testo contrattuale si evince che il contratto è stato oggetto di specifica trattativa, anche con riferimento alla clausola derogatoria della competenza. Il contrato, concluso senza ricorrere a moduli prestampati, ha un contenuto tecnico complesso e dettagliato con specifici riferimenti al capitolato di appalto, ai compiti del Direttore Lavori ed ai SAL, attestanti le negoziazioni intercorse tra il Condominio e tutti i professionisti coinvolti (cfr., in particolare, gli artt. 2, 5, 7 e 18 dei contratti, in atti).
Si osserva, infine, che la clausola contenente la pattuizione del foro convenzionale presenta dati letterali significativi della volontà delle parti di attribuire al Giudice designato una competenza esclusiva ( “Tutte le controversie”, “esclusivamente”), con la conseguenza che deve essere riconosciuto alla relativa pattuizione l'effetto di prevedere, in deroga alla competenza per territorio disciplinata dagli art. 18 ss c.c., la competenza per territorio esclusiva del Tribunale di Milano, con esclusione dei fori alternativi legali. È appena il caso di evidenziare come, per giurisprudenza costante (ex multis cfr. Cass. civ. ord. n. 8548/2017) “In tema di foro convenzionale, la clausola riferita a “qualsiasi controversia” […] laddove attribuisca al giudice competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso”.
L'opposizione è quindi fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo, perché emesso da un Giudice incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale di Milano, dinanzi al quale il giudizio di opposizione potrà essere riassunto nei termini di legge (“La declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio.”, cfr. Cass. civ. ord. n. 4903/2022; in termini, Cass. civ. ord. n. 41230/2021).
3. Sulle spese di lite.
La declinatoria di incompetenza non esime il Giudice dalla liquidazione delle spese di lite, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio celebrato dinanzi a sé (“L'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito;
pertanto, il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.” cfr. Cass. civ. ord. n. 15699/2024, nonché Cass. civ. sent. n. 34670/2023 e Cass. civ. ord. n. 23727/2015).
Nel caso di specie, in ragione della particolarità del caso concreto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite. Si osserva, infatti, che aveva instaurato – in via prudenziale – il CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi, quale foro tore, ritenuto non validamente derogato dal contratto di appalto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo, ogni domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Milano;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 971/2024 del 26.11.2024;
3. Assegna alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lodi, 23 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 ato dagl ppe AU ed Parte_2 NO AU del for
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f./P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Palco;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Piaccia al Giudice ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, In via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, per specifica clausola contrattuale. Nel merito, ove ritenuta affrontabile la questione da questo giudice, e senza pertanto che cio' costituisca rinuncia alla eccezione di incompetenza territoriale, dichiarare nulla dovuto alla ricorrente per le ragioni tutte di narrativa. CP_1 Effettuare la compensazione con quanto eventualmente a credito della stessa a debito per quanto in narrativa, CP_1 ed in via riconvenzionale condannare la stessa al pagamento della somma ecc favore del nella Parte_1 misura di Euro 346.592,80 maggiore o minore, secondo quanto risultera' dal giudizio, oltre in 1284 c.c. IV comma dalla notifica al pagamento effettivo.
Condannare inoltre la al pagamento di equa somma per responsabilita' aggravata. CP_1 In ogni ipotesi revocare opposto e respingere ogni domanda riconvenzionale. Con rifusione di spese, e competenze come da nota. In via Istruttoria […]”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 971/2024, emesso il 26.11.2024 e depositato il 27.11.2024 dal Giudice del Tribunale di Lodi, Dott.ssa Loi, in questa sede opposto;
1 - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal opponente per i motivi esposti in narrativa, Parte_1 confermando la competenza del Tribunale di Lodi;
- dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del dall'azione di garanzia
Parte_1 ai sensi dell'art. 1667 comma 2 e 3 c.c.. Nel merito, respingere tutte le domande avanzate dal , in persona
Parte_1 dell'amministratore pro tempore, sito in San Giuliano Milanese nei confronti dell'odierna
Parte_1 convenuta opposta perché infondate in fatto ed in diritto, conferman rte il decreto ingiuntivo n. 971/2024, emesso il 26.11.2024 e depositato il 27.11.2024; In ogni caso, condannare l'opponente , in persona dell'amministratore pro
Parte_1 tempore, sito in San Giuliano Milanes somma di Euro 417.857,83 (IVA
Parte_1 inclusa), o di quella somma che risulterà , oltre interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo, nonché di Euro 4.819,00 di cui Euro 4.185,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e c.pa. per spese relative alla fase monitoria. In via riconvenzionale:
- condannare il Condominio opponente a corrispondere gli interessi di mora sul capitale dovuto nella misura convenzionalmente stabilita dalle parti all'art. 18 dei contratti d'appalto stipulati in data 10.07.2019 e 23.07.2019;
- nel denegato e non voluto caso in cui fossero accertati ritardi nella consegna delle opere addebitabili all'impresa
[...] Controparte_
ridurre ex art. 1384 c.c. la penale contrattuale pattuita all'art. 13 di entrambi i contratti d'appalt
narrativa;
Cont
- condannare il Condominio opponente a risarcire per i danni da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.. In via istruttoria: […] Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio nonché del giudizio di ATP”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. Il ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decret 024, con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto il pagamento in favore di di € 417.857,83, oltre interessi e spese del Controparte_1 monitorio, dovuti in forza dei cont le parti il 10.07.2029 ed il 23.07.2019.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito essendo stata pattuita la competenza esclusiva del Tribunale di Milano (art. 19 dei contratti di appalto).
Nel merito dell'opposizione, parte opponente ha eccepito l'assenza di prova del credito, stante l'insufficienza delle fatture prodotte da controparte in sede monitoria;
l'errata quantificazione dell'importo preteso da controparte alla luce delle pattuizioni intercorse tra parti e del mancato conteggio delle somme già versate e della penale maturata per il ritardo;
la manca conclusione delle opere appaltate. In via riconvenzionale, parte opponente ha chiesto la condanna di controparte a risarcire il danno, quantificato in € 346.592,80, per i gravi vizi dell'opera.
1.2. Si è costituita in giudizio eccependo la nullità della clausola derogatoria Controparte_1 della competenza territoriale in forza dell'art. 35 co. 1 cod. consumo;
in particolare, parte opposta ha rilevato che la clausola n. 19 dei contratti di appalto non è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, non potendosi riconoscere alcun valore alla circostanza che essa sia stata specificatamente approvata per iscritto.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione fattuale di controparte e ha chiesto la conferma CP_1 del decreto opposto. Quanto alla domanda riconvenzionale, l'opposta ha eccepito la decadenza ex art. 1667 co. 2 c.p.c. dalla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera oltre che l'infondatezza nel merito della domanda.
1.3. Con ordinanza del 23.07.2025 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. in ragione della natura assorbente della decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale.
All'udienza del 30.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
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2. Sulla competenza del Tribunale di Lodi.
2.1. Il ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi richiamando la Parte_1 clauso ti di appalto stipulati con che devolveva ogni Controparte_1 controversia attinente all'esecuzione dei contratti alla di Milano (“Tutte le controversie che dovessero insorgere a riguardo del presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, risulta competente esclusivamente il foro di Milano”). Inoltre, l'attrice ha evidenziato che la clausola derogatoria della competenza è stata frutto delle trattative intercorse tra le parti e ha escluso che nel caso di specie possa trovare applicazione la disciplina consumieristica in quanto il Condominio non è qualificabile come persona fisica e, quindi, come consumatore.
L'eccezione di incompetenza territoriale risulta fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il che abbia concluso Parte_1 un contratto con un professionista per il tramite del proprio ammi ume la qualifica di consumatore. In tale senso la Cassazione ha statuito che “La disciplina prevista a tutela del consumatore si applica anche al contratto concluso tra un professionista e un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, che devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”; così Cass. n. 14410/2024; in termini, Cass. n. 10679/2015 e Cass. n. 452/2005).
Da ciò consegue l'applicazione del Codice del Consumo e, in particolare, delle disposizioni in materia di clausole vessatorie.
Come noto, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. u) si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che stabiliscono come sede del foro competente località diverse da quella di residenza o domicilio eletto del consumatore.
La disciplina a tutela del consumatore prescinde dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti sia in caso di contratti singolarmente predisposti per uno specifico affare. In altri termini, ai fini del giudizio di vessatorietà, non rileva che la clausola sia stata oggetto di specifica approvazione per iscritto, atteso che la disciplina a tutela del consumatore è altra e diversa da quella concorrente posta dall'art. 1341 c.c. ss. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onerosità ex art. 1341 co. 2 c.c. attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, mentre la disciplina a tutela del consumatore posta dal Codice del consumo è di comune e generale applicazione, non avendo riguardo solamente a contratti conclusi mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti - in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti - da uno dei contraenti, ma anche al contratto dal professionista predisposto in vista della singola stipula per lo specifico affare (Cass. sent. n. 6802/2010; Cass. sent. n. 4914/2009; Cass. sent. n. 24262/2008).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il foro del consumatore è esclusivo ma derogabile e che la presunzione di vessatorietà della clausola è superabile solamente con la dimostrazione che tale clausola è stata oggetto di specifica trattativa. In particolare, la Cassazione ha statuito che “… se il professionista conviene in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel convincimento (espresso o implicito) della vessatorietà della clausola, compete al consumatore che eccepisca l'esistenza della clausola convenzionale dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare la ricorrenza di alcuno degli elementi contrari alla vessatorietà indicati dal citato art. 34, come quello indicato dal suo comma 4. In mancanza la causa deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto.” (così Cass. n. 19061/2016).
In tale contesto la trattativa costituisce un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta a chi ne invochi l'applicabilità la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento.
3 Ebbene, nel caso di specie, dal complesso del testo contrattuale si evince che il contratto è stato oggetto di specifica trattativa, anche con riferimento alla clausola derogatoria della competenza. Il contrato, concluso senza ricorrere a moduli prestampati, ha un contenuto tecnico complesso e dettagliato con specifici riferimenti al capitolato di appalto, ai compiti del Direttore Lavori ed ai SAL, attestanti le negoziazioni intercorse tra il Condominio e tutti i professionisti coinvolti (cfr., in particolare, gli artt. 2, 5, 7 e 18 dei contratti, in atti).
Si osserva, infine, che la clausola contenente la pattuizione del foro convenzionale presenta dati letterali significativi della volontà delle parti di attribuire al Giudice designato una competenza esclusiva ( “Tutte le controversie”, “esclusivamente”), con la conseguenza che deve essere riconosciuto alla relativa pattuizione l'effetto di prevedere, in deroga alla competenza per territorio disciplinata dagli art. 18 ss c.c., la competenza per territorio esclusiva del Tribunale di Milano, con esclusione dei fori alternativi legali. È appena il caso di evidenziare come, per giurisprudenza costante (ex multis cfr. Cass. civ. ord. n. 8548/2017) “In tema di foro convenzionale, la clausola riferita a “qualsiasi controversia” […] laddove attribuisca al giudice competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso”.
L'opposizione è quindi fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo, perché emesso da un Giudice incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale di Milano, dinanzi al quale il giudizio di opposizione potrà essere riassunto nei termini di legge (“La declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata, in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, “a fortiori”, quella del giudice del monitorio.”, cfr. Cass. civ. ord. n. 4903/2022; in termini, Cass. civ. ord. n. 41230/2021).
3. Sulle spese di lite.
La declinatoria di incompetenza non esime il Giudice dalla liquidazione delle spese di lite, trattandosi di pronuncia che definisce il giudizio celebrato dinanzi a sé (“L'ordinanza di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito;
pertanto, il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.” cfr. Cass. civ. ord. n. 15699/2024, nonché Cass. civ. sent. n. 34670/2023 e Cass. civ. ord. n. 23727/2015).
Nel caso di specie, in ragione della particolarità del caso concreto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite. Si osserva, infatti, che aveva instaurato – in via prudenziale – il CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi, quale foro tore, ritenuto non validamente derogato dal contratto di appalto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente decidendo, ogni domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Milano;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 971/2024 del 26.11.2024;
3. Assegna alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Lodi, 23 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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