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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3400/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3400/2016 R.G. avente ad oggetto “impugnazione di testamento” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CILIA PASQUALINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DI PASQUALE GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...], c.f. . Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ragusa adìto, preliminarmente prendere atto che l'attrice ha disconosciuto la grafia e la sottoscrizione del testamento olografo del 30/08/2012, pubblicato il
13/04/2016, con verbale redatto dal Notaio dott. , perché non appartenenti/riconducibili Persona_1 alla sig.ra ; Controparte_4
Di conseguenza si promuove azione di accertamento negativo volto a far dichiarare la nullità/falsità della detta scheda testamentaria;
In subordine, ove si dovesse constatare che il testamento fosse stato effettivamente vergato di pugno dalla de cuius, nonostante le sue cagionevoli condizioni di salute, con la medesima azione di accertamento negativo, chiede dichiararsi la falsità/non verità della data in esso apposta (30/08/2012) pagina 1 di 6 perché non corrispondente con la data di effettiva redazione del testamento, avvenuta successivamente al 16/04/2015; Indi dichiarare la nullità/falsità del medesimo perché redatto in un periodo in cui la testatrice era incapace.
Di conseguenza, ove dovesse essere accertato che il testamento era nullo per falsità della data e, quindi, per incapacità della testatrice e/o per non autenticità della sottoscrizione o della grafia, chiede dichiararsi aperta la successione legittima di e dichiarare unici eredi legittimi Controparte_4
l'attrice e il di lei fratello sig. Controparte_3
Chiede, altresì, che la sig.ra sia dichiarata indegna a succedere, quanto meno per Controparte_2 averne fatto scientemente uso. Chiede altresì di ordinare alla sig.ra di rilasciare l'immobile ereditato in favore Controparte_2 della sig.ra con condanna della convenuta alle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio”.
CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale In via preliminare: per quanto esposto in parte narrativa, dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale svolta da parte attrice in quanto non proposta nelle forme e nei modi di cui all'art. 221 e ss.
C.P.C., cioè attraverso una querela di falso;
Nel merito, in accoglimento dei motivi di cui in parte narrativa, respingere e/o rigettare tutte le richieste formulate da (C.F.: ), nata il [...] a [...] C.F._1
Modica; Per l'effetto, accertare e dichiarare la sig.ra (C.F.: ), nata Controparte_2 C.F._2
a Modica il 04/04/1967 e residente in [...], erede testamentaria della sig.ra
[...]
, in virtù del testamento olografo del 30/08/2012, pubblicato il 13/04/2016; CP_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del terzo chiamato che, Controparte_3 sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Sempre in via preliminare deve essere rigettata la richiesta della convenuta di dichiarare l'interruzione del processo in seguito al decesso dell'attrice, avvenuto il 19/02/2024. Invero, secondo il disposto dell'art. 300 c.p.c., quando avviene il decesso di una parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore, l'interruzione del processo si verifica solo a seguito dalla dichiarazione in udienza da parte del procuratore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante” (Cass. n. 20964/2018; n. 8037/21; n. 11193/2022).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
deducendo che: CP_2 era sorella di nubile, nata a [...] l'[...] e ivi deceduta il 5/04/2016, che Controparte_4 aveva nominato sua erede universale la nipote , con testamento olografo datato Controparte_2
30/08/2012 pubblicato in data 13/04/2016 dal notaio;
Persona_2 il testamento olografo era falso, non essendo stato vergato né firmato dalla de cuius; in ogni caso era falsa la data apposta al testamento, certamente redatto in un momento successivo al 16/04/2015, come si evinceva dal confronto con la sottoscrizione apposta dalla su una ricevuta CP_1 bancaria, per cui il testamento era invalido, ex art. 591, comma 2, n° 3, c.c., in quanto al momento della sua redazione era incapace di intendere e di volere a causa di una vasculopatia Controparte_4 cerebrale cronica con deficit cognitivo grave, come risultante dalla certificazione medica in atti.
Chiedeva pertanto al Tribunale che fosse dichiarata la nullità del testamento in quanto non autografo, o, comunque, che lo stesso testamento fosse dichiarato nullo per incapacità di intendere e di volere della stessa de cuius, previa dichiarazione della falsità della data apposta;
in conseguenza, che fosse dichiarata aperta la successione legittima di e che fosse ordinato a Controparte_4 [...] di rilasciare l'immobile ereditato in favore dell'attrice. CP_2
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta , eccependo il difetto Controparte_2 d'integrità del contraddittorio, l'inammissibilità della domanda dovendo l'autenticità di un testamento essere contestata mediante querela di falso e l'autenticità del testamento olografo, della sua sottoscrizione e della data;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande dell'attrice. All'udienza dell'1/03/2017 il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Controparte_3 Il 7/03/2017 l'attrice notificava atto d'integrazione del contraddittorio a che non si Controparte_3 costituiva in giudizio. Espletata CTU grafologica e assunte prove testimoniali, all'udienza del 17/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per non essere stata proposta querela di falso per contestare l'autenticità del testamento.
pagina 3 di 6 Come chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni unite n. 12307 del 12/06/2015, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. Non è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso.
Nel merito, le domande dell'attrice sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
In data 12/07/2019 il G.I. ha conferito al C.T.U. grafologico l'incarico di “Accertare sulla base delle scritture di comparazione già prodotte, se il testamento olografo sia stato vergato di pugno o meno dalla de cuius nella data del 30 agosto 2012”. Il CTU ha adottato “il metodo analitico comparativo su base grafologica composto dalle seguenti fasi:
-Presentazione del documento in verifica
-Analisi della sottoscrizione in verifica
-Omogeneità tra il testo e la firma della scheda testamentaria
-Analisi delle firme presenti nei documenti comparativi in atti
-Confronto tra la sottoscrizione in verifica e i paragoni
-Valutazione finale
-Conclusione Il metodo analitico-comparativo su base grafologica, nella sua concezione interdisciplinare è in grado di interpretare le dinamiche esecutive delle scritture, in particolare non verrà preso in esame solo l'aspetto formale ed esteriore delle grafie, poiché la scrittura non può considerarsi come un tracciato impersonale, ma come l'espressione più autentica del soggetto scrivente;
pertanto dal metodo si analizzeranno sia le caratteristiche generali sia quelle particolari. CARATTERISTICHE GENERALI:
Si considereranno i seguenti dati: livello grafico, ordine, forma, chiarezza, leggibilità, omogeneità, ductus, dimensione, rapporti dimensionali, oscillazione assiale, traiettoria delle righe, limitante verbale, impostazione spaziale, inclinazione delle lettere, pressione e tratto, continuità, direzione e velocità. CARATTERISTICHE STRUTTURALI O PARTICOLARI:
Si prenderanno in esame i gesti tipici quali puntini, legamenti, ricci, ganci, uncini, altri gesti che possono ricondurre al soggetto, quindi segni che hanno un alto valore probatorio”. Il CTU, all'esito dell'esame, ha formulato le seguenti valutazioni:
“La presente indagine tecnico-grafica grafologica è stata condotta partendo dall'esame fisico della scheda testamentaria oggetto d'indagine e delle comparative in atti, procedendo all'esame delle caratteristiche grafologiche delle scritture.
Sono stati realizzati ingrandimenti al microscopio per una migliore visione ed osservazione dei tracciati grafici.
È ovvio che colui/ei che scrive è in grado di tracciare numerose varianti letterali legati alla sua evoluzione grafica, cioè alla sua variabilità naturale nel tracciare le lettere, ma è anche vero che il soggetto scrivente lascia pur nella sua variabilità sempre una traccia, uno stile, un'impronta grafica del tutto personale.
Infatti, possiamo notare che le analogie presenti negli elementi di una scrittura, che ogni individuo realizza sono innati, pertanto difficilmente imitabili, difatti secondo la legge di espressione già presente in Crépieux e ripresa da “ogni movimento spontaneo manifesta il carattere personale, CP_5 secondo le modalità del sentimento che vi è espresso”; la scrittura spontanea è un prodotto psichico, psicologico e neuromuscolare. Da un'attenta analisi della scheda testamentaria contestata e delle comparative sono emerse delle analogie sostanziali oltre che formali. La stesura del testamento presenta segni grafici collocabili temporalmente alle scritture comparative vergate nel terzo trimestre dell'anno 2015 in poi, in quanto presenta una destrutturazione del corpus
pagina 4 di 6 letterale per riduzione dell'energia psicomotoria nel tracciato influenzata sicuramente dal degrado senile e dallo stato di salute del soggetto scrivente. Pertanto, la sottoscritta C.T.U alla fine di un'attenta analisi delle grafie avute a disposizione, dichiara che i risultati a cui è pervenuta attraverso tutti i riscontri oggettivi eseguiti con indagini tecniche espletate secondo i normali crismi di rigore oggettivo e di scientificità sono tutti rigorosamente ripetibili e verificabili nel loro svolgimento e nelle risultanze a cui la stessa è pervenuta”. Il CTU giunge pertanto alle seguenti conclusioni:
“Il testamento oggetto d'indagine è stato vergato dalla mano scrivente della de cuius “
[...]
”, pertanto il documento contestato è autografo. Riguardo all'epoca di redazione della CP_4 scheda testamentaria si può affermare che non è collocabile nell'anno 2012, mentre certamente è collocabile nell'arco temporale dal terzo trimestre dell'anno 2015 (settembre 2015) in poi”. Ritiene il Collegio che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vadano accolte essendo logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'approfondito esame sopra descritto, condotto secondo consolidati criteri di analisi grafologica.
In definitiva, deve essere esclusa la falsità del testamento olografo di in quanto non Controparte_4 autografo, con conseguente rigetto della relativa domanda di nullità.
Riguardo alla data in materia di testamento olografo, la Suprema Corte ha evidenziato che “mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l'azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace” (Cass. n. 25845/2008). In ordine all'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere, la giurisprudenza afferma che tale annullamento “postula non già l'esistenza di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius;
bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. VI, n. 19767/2015; Sez. II, n. 2239/2016).
Nel caso di specie risulta dalla CTU che ha redatto il testamento olografo in un arco Controparte_4 temporale collocabile dal terzo trimestre dell'anno 2015 in poi, per cui occorre valutare la sua capacità in quel periodo.
Dalla documentazione medica in atti risulta che è stata valutata in data 9/06/2015 Controparte_4 dal Reparto Neurologia del P.O. Arezzo di Ragusa come “affetta da demenza in fase avanzata, con disorientamento S.T. e disconoscimenti in presenza di vasculopatia cerebrale”; è stata sottoposta a visita medica presso la Commissione Invalidi Civili di Modica in data 11/11/2015 con diagnosi di
“Vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo grave – Miocardiopatia sclerotica – Diabete mellito tipo 2”. Dalla prova testimoniale assunta è emerso che nel maggio 2015 ha portato Controparte_4 personalmente l'autovettura di sua proprietà presso il meccanico , incaricandolo di Controparte_6 effettuare lavori di riparazione al motore e successivamente è tornata a riprenderla;
nel mese di luglio il è andato a AM su richiesta della signora perché l'autovettura presentava CP_6 CP_1 nuovamente problemi (cfr. verbale d'udienza del 12/07/2019, dichiarazioni del testimone CP_6
).
[...]
È altresì emerso che la viveva da sola, anche se nei mesi estivi si trasferivano nella sua casa a CP_1
AM TO HE con il compagno, e (cfr. Testimone_1 Parte_1 dichiarazioni dei testimoni e , verbale d'udienza del 12/07/2019). Testimone_2 Testimone_3
pagina 5 di 6 Risulta poi dalla documentazione prodotta dalla convenuta che il 3 settembre 2015 Controparte_4 ha effettuato il cambio del medico di famiglia presso l'ASP n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica. Ritiene il Collegio che, in base alla documentazione medica in atti e alle risultanze delle prove testimoniali, non vi sia la prova che al momento della redazione del testamento, a Controparte_4 cagione di una infermità transitoria o permanente, fosse priva in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Va invero evidenziato che l'esistenza di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive non è sufficiente per l'annullamento del testamento per incapacità; la sola diagnosi di demenza vascolare non basta ad affermare che il soggetto fosse privo in modo assoluto della coscienza e della capacità di autodeterminazione, tanto più a fronte dei fatti emersi dall'istruttoria che la CP_1 nel periodo in questione, viveva da sola, guidava ancora la sua autovettura – avendola portata dal meccanico nel maggio 2015 e avendolo ricontattato a luglio per ulteriori riparazioni Controparte_6
– e si è recata presso gli uffici dell'ASP per effettuare il cambio del medico di famiglia. Alla luce di quanto esposto, in mancanza di prova che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, deve essere rigettata la domanda di annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore “Indeterminabile – complessità media” del D.M. n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3400/2016 R.G.: RIGETTA le domande dell'attrice.
CONDANNA l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in €
10.860,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
PONE le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3400/2016 R.G. avente ad oggetto “impugnazione di testamento” promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CILIA PASQUALINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DI PASQUALE GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...], c.f. . Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ragusa adìto, preliminarmente prendere atto che l'attrice ha disconosciuto la grafia e la sottoscrizione del testamento olografo del 30/08/2012, pubblicato il
13/04/2016, con verbale redatto dal Notaio dott. , perché non appartenenti/riconducibili Persona_1 alla sig.ra ; Controparte_4
Di conseguenza si promuove azione di accertamento negativo volto a far dichiarare la nullità/falsità della detta scheda testamentaria;
In subordine, ove si dovesse constatare che il testamento fosse stato effettivamente vergato di pugno dalla de cuius, nonostante le sue cagionevoli condizioni di salute, con la medesima azione di accertamento negativo, chiede dichiararsi la falsità/non verità della data in esso apposta (30/08/2012) pagina 1 di 6 perché non corrispondente con la data di effettiva redazione del testamento, avvenuta successivamente al 16/04/2015; Indi dichiarare la nullità/falsità del medesimo perché redatto in un periodo in cui la testatrice era incapace.
Di conseguenza, ove dovesse essere accertato che il testamento era nullo per falsità della data e, quindi, per incapacità della testatrice e/o per non autenticità della sottoscrizione o della grafia, chiede dichiararsi aperta la successione legittima di e dichiarare unici eredi legittimi Controparte_4
l'attrice e il di lei fratello sig. Controparte_3
Chiede, altresì, che la sig.ra sia dichiarata indegna a succedere, quanto meno per Controparte_2 averne fatto scientemente uso. Chiede altresì di ordinare alla sig.ra di rilasciare l'immobile ereditato in favore Controparte_2 della sig.ra con condanna della convenuta alle spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio”.
CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale In via preliminare: per quanto esposto in parte narrativa, dichiarare l'inammissibilità della domanda giudiziale svolta da parte attrice in quanto non proposta nelle forme e nei modi di cui all'art. 221 e ss.
C.P.C., cioè attraverso una querela di falso;
Nel merito, in accoglimento dei motivi di cui in parte narrativa, respingere e/o rigettare tutte le richieste formulate da (C.F.: ), nata il [...] a [...] C.F._1
Modica; Per l'effetto, accertare e dichiarare la sig.ra (C.F.: ), nata Controparte_2 C.F._2
a Modica il 04/04/1967 e residente in [...], erede testamentaria della sig.ra
[...]
, in virtù del testamento olografo del 30/08/2012, pubblicato il 13/04/2016; CP_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del terzo chiamato che, Controparte_3 sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Sempre in via preliminare deve essere rigettata la richiesta della convenuta di dichiarare l'interruzione del processo in seguito al decesso dell'attrice, avvenuto il 19/02/2024. Invero, secondo il disposto dell'art. 300 c.p.c., quando avviene il decesso di una parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore, l'interruzione del processo si verifica solo a seguito dalla dichiarazione in udienza da parte del procuratore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante” (Cass. n. 20964/2018; n. 8037/21; n. 11193/2022).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
deducendo che: CP_2 era sorella di nubile, nata a [...] l'[...] e ivi deceduta il 5/04/2016, che Controparte_4 aveva nominato sua erede universale la nipote , con testamento olografo datato Controparte_2
30/08/2012 pubblicato in data 13/04/2016 dal notaio;
Persona_2 il testamento olografo era falso, non essendo stato vergato né firmato dalla de cuius; in ogni caso era falsa la data apposta al testamento, certamente redatto in un momento successivo al 16/04/2015, come si evinceva dal confronto con la sottoscrizione apposta dalla su una ricevuta CP_1 bancaria, per cui il testamento era invalido, ex art. 591, comma 2, n° 3, c.c., in quanto al momento della sua redazione era incapace di intendere e di volere a causa di una vasculopatia Controparte_4 cerebrale cronica con deficit cognitivo grave, come risultante dalla certificazione medica in atti.
Chiedeva pertanto al Tribunale che fosse dichiarata la nullità del testamento in quanto non autografo, o, comunque, che lo stesso testamento fosse dichiarato nullo per incapacità di intendere e di volere della stessa de cuius, previa dichiarazione della falsità della data apposta;
in conseguenza, che fosse dichiarata aperta la successione legittima di e che fosse ordinato a Controparte_4 [...] di rilasciare l'immobile ereditato in favore dell'attrice. CP_2
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta , eccependo il difetto Controparte_2 d'integrità del contraddittorio, l'inammissibilità della domanda dovendo l'autenticità di un testamento essere contestata mediante querela di falso e l'autenticità del testamento olografo, della sua sottoscrizione e della data;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande dell'attrice. All'udienza dell'1/03/2017 il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Controparte_3 Il 7/03/2017 l'attrice notificava atto d'integrazione del contraddittorio a che non si Controparte_3 costituiva in giudizio. Espletata CTU grafologica e assunte prove testimoniali, all'udienza del 17/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per non essere stata proposta querela di falso per contestare l'autenticità del testamento.
pagina 3 di 6 Come chiarito dalla Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni unite n. 12307 del 12/06/2015, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. Non è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso.
Nel merito, le domande dell'attrice sono infondate e devono pertanto essere rigettate.
In data 12/07/2019 il G.I. ha conferito al C.T.U. grafologico l'incarico di “Accertare sulla base delle scritture di comparazione già prodotte, se il testamento olografo sia stato vergato di pugno o meno dalla de cuius nella data del 30 agosto 2012”. Il CTU ha adottato “il metodo analitico comparativo su base grafologica composto dalle seguenti fasi:
-Presentazione del documento in verifica
-Analisi della sottoscrizione in verifica
-Omogeneità tra il testo e la firma della scheda testamentaria
-Analisi delle firme presenti nei documenti comparativi in atti
-Confronto tra la sottoscrizione in verifica e i paragoni
-Valutazione finale
-Conclusione Il metodo analitico-comparativo su base grafologica, nella sua concezione interdisciplinare è in grado di interpretare le dinamiche esecutive delle scritture, in particolare non verrà preso in esame solo l'aspetto formale ed esteriore delle grafie, poiché la scrittura non può considerarsi come un tracciato impersonale, ma come l'espressione più autentica del soggetto scrivente;
pertanto dal metodo si analizzeranno sia le caratteristiche generali sia quelle particolari. CARATTERISTICHE GENERALI:
Si considereranno i seguenti dati: livello grafico, ordine, forma, chiarezza, leggibilità, omogeneità, ductus, dimensione, rapporti dimensionali, oscillazione assiale, traiettoria delle righe, limitante verbale, impostazione spaziale, inclinazione delle lettere, pressione e tratto, continuità, direzione e velocità. CARATTERISTICHE STRUTTURALI O PARTICOLARI:
Si prenderanno in esame i gesti tipici quali puntini, legamenti, ricci, ganci, uncini, altri gesti che possono ricondurre al soggetto, quindi segni che hanno un alto valore probatorio”. Il CTU, all'esito dell'esame, ha formulato le seguenti valutazioni:
“La presente indagine tecnico-grafica grafologica è stata condotta partendo dall'esame fisico della scheda testamentaria oggetto d'indagine e delle comparative in atti, procedendo all'esame delle caratteristiche grafologiche delle scritture.
Sono stati realizzati ingrandimenti al microscopio per una migliore visione ed osservazione dei tracciati grafici.
È ovvio che colui/ei che scrive è in grado di tracciare numerose varianti letterali legati alla sua evoluzione grafica, cioè alla sua variabilità naturale nel tracciare le lettere, ma è anche vero che il soggetto scrivente lascia pur nella sua variabilità sempre una traccia, uno stile, un'impronta grafica del tutto personale.
Infatti, possiamo notare che le analogie presenti negli elementi di una scrittura, che ogni individuo realizza sono innati, pertanto difficilmente imitabili, difatti secondo la legge di espressione già presente in Crépieux e ripresa da “ogni movimento spontaneo manifesta il carattere personale, CP_5 secondo le modalità del sentimento che vi è espresso”; la scrittura spontanea è un prodotto psichico, psicologico e neuromuscolare. Da un'attenta analisi della scheda testamentaria contestata e delle comparative sono emerse delle analogie sostanziali oltre che formali. La stesura del testamento presenta segni grafici collocabili temporalmente alle scritture comparative vergate nel terzo trimestre dell'anno 2015 in poi, in quanto presenta una destrutturazione del corpus
pagina 4 di 6 letterale per riduzione dell'energia psicomotoria nel tracciato influenzata sicuramente dal degrado senile e dallo stato di salute del soggetto scrivente. Pertanto, la sottoscritta C.T.U alla fine di un'attenta analisi delle grafie avute a disposizione, dichiara che i risultati a cui è pervenuta attraverso tutti i riscontri oggettivi eseguiti con indagini tecniche espletate secondo i normali crismi di rigore oggettivo e di scientificità sono tutti rigorosamente ripetibili e verificabili nel loro svolgimento e nelle risultanze a cui la stessa è pervenuta”. Il CTU giunge pertanto alle seguenti conclusioni:
“Il testamento oggetto d'indagine è stato vergato dalla mano scrivente della de cuius “
[...]
”, pertanto il documento contestato è autografo. Riguardo all'epoca di redazione della CP_4 scheda testamentaria si può affermare che non è collocabile nell'anno 2012, mentre certamente è collocabile nell'arco temporale dal terzo trimestre dell'anno 2015 (settembre 2015) in poi”. Ritiene il Collegio che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vadano accolte essendo logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'approfondito esame sopra descritto, condotto secondo consolidati criteri di analisi grafologica.
In definitiva, deve essere esclusa la falsità del testamento olografo di in quanto non Controparte_4 autografo, con conseguente rigetto della relativa domanda di nullità.
Riguardo alla data in materia di testamento olografo, la Suprema Corte ha evidenziato che “mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l'azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace” (Cass. n. 25845/2008). In ordine all'annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere, la giurisprudenza afferma che tale annullamento “postula non già l'esistenza di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius;
bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (cfr., tra le tante, Cass., Sez. VI, n. 19767/2015; Sez. II, n. 2239/2016).
Nel caso di specie risulta dalla CTU che ha redatto il testamento olografo in un arco Controparte_4 temporale collocabile dal terzo trimestre dell'anno 2015 in poi, per cui occorre valutare la sua capacità in quel periodo.
Dalla documentazione medica in atti risulta che è stata valutata in data 9/06/2015 Controparte_4 dal Reparto Neurologia del P.O. Arezzo di Ragusa come “affetta da demenza in fase avanzata, con disorientamento S.T. e disconoscimenti in presenza di vasculopatia cerebrale”; è stata sottoposta a visita medica presso la Commissione Invalidi Civili di Modica in data 11/11/2015 con diagnosi di
“Vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo grave – Miocardiopatia sclerotica – Diabete mellito tipo 2”. Dalla prova testimoniale assunta è emerso che nel maggio 2015 ha portato Controparte_4 personalmente l'autovettura di sua proprietà presso il meccanico , incaricandolo di Controparte_6 effettuare lavori di riparazione al motore e successivamente è tornata a riprenderla;
nel mese di luglio il è andato a AM su richiesta della signora perché l'autovettura presentava CP_6 CP_1 nuovamente problemi (cfr. verbale d'udienza del 12/07/2019, dichiarazioni del testimone CP_6
).
[...]
È altresì emerso che la viveva da sola, anche se nei mesi estivi si trasferivano nella sua casa a CP_1
AM TO HE con il compagno, e (cfr. Testimone_1 Parte_1 dichiarazioni dei testimoni e , verbale d'udienza del 12/07/2019). Testimone_2 Testimone_3
pagina 5 di 6 Risulta poi dalla documentazione prodotta dalla convenuta che il 3 settembre 2015 Controparte_4 ha effettuato il cambio del medico di famiglia presso l'ASP n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica. Ritiene il Collegio che, in base alla documentazione medica in atti e alle risultanze delle prove testimoniali, non vi sia la prova che al momento della redazione del testamento, a Controparte_4 cagione di una infermità transitoria o permanente, fosse priva in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Va invero evidenziato che l'esistenza di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive non è sufficiente per l'annullamento del testamento per incapacità; la sola diagnosi di demenza vascolare non basta ad affermare che il soggetto fosse privo in modo assoluto della coscienza e della capacità di autodeterminazione, tanto più a fronte dei fatti emersi dall'istruttoria che la CP_1 nel periodo in questione, viveva da sola, guidava ancora la sua autovettura – avendola portata dal meccanico nel maggio 2015 e avendolo ricontattato a luglio per ulteriori riparazioni Controparte_6
– e si è recata presso gli uffici dell'ASP per effettuare il cambio del medico di famiglia. Alla luce di quanto esposto, in mancanza di prova che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, deve essere rigettata la domanda di annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore “Indeterminabile – complessità media” del D.M. n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3400/2016 R.G.: RIGETTA le domande dell'attrice.
CONDANNA l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in €
10.860,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA.
PONE le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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