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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9686/2022, promossa da
, in qualità di co-erede di , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliato presso lo studio e le persone degli Avvocati Mauro De Rossi
(C.F.: PEC: e Gian Paolo Perra C.F._1 Email_1
(C.F.: - P.E.C. , che lo rappresentano e C.F._2 Email_2 difendono, con poteri anche disgiunti tra loro,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Cancelliere Controparte_1 P.IVA_1
Federale pro tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della
Battaglia, n. 4, 00185 Roma (RM)
PARTE CONVENUTA – contumace
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente del Consiglio pro tempore,
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , presso i P.IVA_4 Email_3 cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 sono per legge domiciliati pag. 1 PARTI CONVENUTE
Conclusioni delle parti: per l'attore, IG. : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione Pt_1 disattesa e respinta,
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che la Repubblica Federale Tedesca e/o, in via di mero subordine, il - ove ne fosse ritenuta la legittimazione passiva Controparte_3 processuale e sostanziale esclusiva o concorrente - è responsabile civilmente per il danno non patrimoniale che il IG. ha subito a causa della sua deportazione e detenzione nel lager di AU - Parte_2
LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945;
- conseguentemente dichiarare tenute e condannare la Repubblica Federale Tedesca e/o, in via di mero subordine, nel denegato e non creduto caso di sua ritenuta legittimazione passiva sostanziale e/o processuale esclusiva e/o concorrente, il al risarcimento, in favore dell'attore, nella Controparte_3 qualità di erede del OR di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo Parte_2 patiti, da quantificarsi nella misura di euro 107.700,00, ovvero, in subordine, di euro 97.500,00, per le ragioni di cui al § IV del presente atto, o nella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia ex artt.
2056 e 1226 c.c., avuto riguardo a tutti gli elementi della fattispecie, oltre interessi compensativi del 4% dalla data della deportazione, interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda, e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri di legge.”. per il convenuto Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia del contendere) della per l'effetto disponendone l'estromissione dal Controparte_2 giudizio;
- rigettare l'azione avversaria, perché, ove sussista la legittimazione attiva, prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria dell'attore;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”. per il convenuto : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_3 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
pag. 2 - rigettare l'azione avversaria, perché, ove sussista la legittimazione attiva, prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria dell'attore;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03/11/2022 l'odierno attore IG. , in qualità di figlio Parte_1 ed erede del IG. , ha convenuto in giudizio la Repubblica , per Parte_2 Controparte_1 sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per la deportazione e detenzione ai lavori forzati di nei campi di concentramento dal 16/06/1944 al 07/06/1945, e per l'effetto Parte_2 sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dal IG. , e lamentati iure Parte_2 hereditatis dal figlio, IG. . L'odierno attore ha notificato detto atto di citazione Parte_1 anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con successivo atto del 22/06/2023, il IG.
ha integrato il contraddittorio anche nei confronti del Pt_1 CP_3 Controparte_3
chiedendo di estendere nei suoi confronti la domanda di condanna solidale al
[...] risarcimento dei danni di cui sopra.
Nell'atto di citazione il IG. : Pt_1
- ha rappresentato che, in data 16/06/1944, il padre (in allora operaio della Parte_2
SI - Società Italiana Acciaierie Cornigliano) è stato deportato nel campo di concentramento di AU (nell'ambito della deportazione di massa che ha visto coinvolti 1488 operai genovesi della SI , in occasione di manifestazioni di sciopero), da dove, dopo circa un mese, è stato smistato nel campo di concentramento di LI e adibito ai lavori forzati in un altoforno (con turni di 12 ore senza sosta, sia di giorno che di notte, in condizione di completa denutrizione che lo ha portato a pesare 38 kg e in stato di costante pericolo), fino alla liberazione ad opera delle forza americane avvenuta nel giugno 1945;
- ha dedotto che, in conseguenza di tali eventi, il resto della vita del IG. Parte_2
(deceduto in data 02/04/1998) è stato caratterizzato da stati ansiosi, stati di depressione ed attacchi di panico;
- ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Civile italiano rispetto alla domanda azionata (sentenza n. 283/2014 della Corte costituzionale);
pag.
3 - ha dedotto, quanto al trattamento cui è stato sottoposto il IG. , la Parte_2 responsabilità del Terzo Reich (trattandosi di crimine commesso da componenti di un reparto stabilmente ed organicamente inserito tra le forze armate tedesche), e l'applicazione all'evento di cui trattasi della legge italiana;
- ha chiesto la liquidazione iure hereditatis del danno morale patito dal padre a causa delle sofferenze sperimentate durante la deportazione, la segregazione e la riduzione in schiavitù in campo di concentramento, e del danno patito a causa degli effetti postumi alla prigionia, consistenti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale;
con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, si è rimesso all'equa valutazione del Giudice ex artt. 2056 e 1226 c.c.
2. La Repubblica Federale Tedesca, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, con comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente in data 26/04/2023 per la e Controparte_2
24/01/2024 per il . Controparte_3
Nelle comparse di costituzione di cui sopra l'Avvocatura dello Stato:
- in primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra Controparte_1
e (in seguito MEF) si sarebbe realizzato
[...] Controparte_3 un fenomeno successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il Fondo istituito con il citato art. 43 presso il MEF, e quindi il MEF stesso;
- ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
anch'essa convenuta in giudizio dai ricorrenti;
[...]
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il MEF divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dai IG.ri e sarebbe irrimediabilmente prescritto;
Pt_3 Parte_4
pag.
4 - nel merito, ha eccepito l'infondatezza pretesa avversaria con particolare riferimento la genericità delle deduzioni avanzate iure hereditatis dal IG. ; in Parte_1 particolare, ha rilevato che dalla “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” datata
19/10/2022 e sottoscritta dall'attore, è individuato quale erede del de cuius anche il OR
, e ha domandato di conseguenza la prova della successione, esclusiva, Persona_1 concorrente (in questo caso, con relativa percentuale) ovvero assente dell'attore nel diritto controverso;
- ha lamentato la quantificazione del pregiudizio risarcibile operata da controparte;
- ha sottolineato la necessità di operare compensatio lucri cum damno quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, e questo con particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla Repubblica Italiana alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo
Reich e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n.
2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
- ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate.
3. Concesse le memorie ex art. 183 sesto comma, con ordinanza del 16/05/2024 il Giudice ha richiesto a parte attrice di indicare quanto eventualmente già percepito a titolo Pt_1 indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa;
con note del 13/06/2024, il difensore dell'attore ha deposito note del seguente tenore: “In ottemperanza all'ordine rivoltogli con
Ordinanza del 16/05/2024, il OR precisa e conferma che il proprio padre OR Parte_1 [...]
non risulta aver percepito alcunché a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di Pt_2 cui è causa (somme erogate o erogande dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge
18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94). Precisa, inoltre, di non aver percepito egli stesso alcuna somma al predetto titolo”.
4. Con ordinanza del 22/07/2024, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per € 70.000,00
(“osservando, in punto rivalutazione e interessi, sia in ottica conciliativa, che nella prospettiva della eventuale successiva decisione di merito, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226 c.c. - in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie - sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.”), oltre contributo spese di lite per € 4.000.
Tale proposta conciliativa è stata accettata dall'attore, IG. ; il Ministero Parte_1
pag. 5 dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, invece, hanno chiesto (e ottenuto) rinvii da giugno a gennaio, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 hanno comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di discussione al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive. All'esito di discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
_________________
Per la soluzione della presente controversia devono in primo luogo essere esaminate le difese svolte dal convenuto costituto, e in merito alla Controparte_2 CP_3 titolarità del rapporto giuridico controverso: dette difese, laddove il MEF si ritiene legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, e in quanto tale titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”, non sono fondate.
Dalla lettura sistematica della norma su cui si fonda l'azione, tenuto anche conto delle precise indicazioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale, si ritiene che sussista la legittimazione Cont passiva della nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio, e che a seguito della verifica circa la validità della notifica è stato dichiarato contumace
L'istituzione del fondo di cui all'art. 43 (il cui testo si riporta in nota) 1 presuppone l'esistenza di un “titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione 1 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo Controparte_1 con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto CP_5 di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_5 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate
o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di
pag. 6 dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti” “inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
In assenza di specifica disposizione di legge che individui espressamente un soggetto diverso, le azioni dirette all'ottenimento di detto titolo devono essere svolte nei confronti del soggetto responsabile.
La vicenda che qui ci occupa si inserisce nella vexata quaestio della immunità giurisdizionale degli stati in relazione ai crimini di guerra;
sul punto, fin dalla sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale ha affermato “la giurisdizione del giudice comune a conoscere delle pretese risarcitorie per danni da crimini di guerra. Pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte internazionale di giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per acta iure imperii, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da tale Corte, con l'ordinamento costituzionale. All'esito di tale valutazione, ha affermato che gli effetti prodotti da tale disposizione si pongono in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero il "diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)", entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale "controlimite" all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento.”
Come ben evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata “è stata quindi riconosciuta e affermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.”
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza
28 settembre 2020, n. 20442) si è adeguata affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al;
CP_5 b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (7)
pag. 7 degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona. Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce CP anche passate in giudicato, o comunque provvisoriamente esecutive.
Tali iniziative giudiziarie, e soprattutto il nuovo ricorso del 29 aprile 2022 della Repubblica
Federale di Germania alla Corte internazionale di giustizia (ove è stato lamentato il rischio di disconoscimento dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo), hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale ( art. 117, primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è
l'Accordo di Bonn del 1961.
È in questo tessuto che si inserisce la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 43, norma che, come ha osservato la Corte Costituzionale, assicura “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di Bonn CP del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del 1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del
"ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al
Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
pag. 8 Il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal CP_5 successivo decreto interministeriale, recentemente emanato (D.M. 28 giugno 2023), e aggiunge che
è a carico del anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze. Il CP_5 successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra "sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo". L'accesso a quest'ultimo, quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Il (a carico dello stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone quindi come CP_5 patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei confronti del soggetto legittimato passivamente;
le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo: la Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia , evidenzia che “vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)”. In forza di detta disposizione quale conseguenza di essa, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale: “in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una CP adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale CP dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. …” L'accesso al "ristori" è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo CP_5 fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione,
pag. 9 entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.L.
n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di CP somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”.
Si tratta per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 “di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e CP non sarebbe più proponibile una nuova. Del resto, questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), con riferimento proprio all'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva, ha affermato che "potrà essere predisposta, per esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.". Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla in esecuzione CP dell'Accordo di Bonn del 1961. È prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.”
La peculiarità della specifica previsione che è a carico del anche il pagamento delle CP_5 spese processuali liquidate nelle sentenze costituisce ulteriore conferma della tesi sopra esposta;
diversamente opinando, la previsione di cui sopra non avrebbe avuto ragione di essere in quando le spese di lite sarebbero state naturalmente poste a carico della parte soccombente, senza necessità alcuna di espressa previsione di legge. Quale naturale conseguenza di ciò, deve affermarsi la carenza, nel presente giudizio di accertamento e condanna dello stato estero , della legittimazione passiva dello e del , nei cui confronti la notifica dell'atto CP_6 Controparte_3 introduttivo dell' azione di accertamento e liquidazione dei danni (vedi comma 6) si pone come mera denuntiatio2, avendo il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui si tratta e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
pag. 10 Escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità per il Mef di svolgere eccezioni previste solo in capo al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri in particolare Cass. n. 3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi), ad abundantiam, si conferma nella presente sede quanto già ritenuto da questo Tribunale sul punto (vedi fra le altre sent. Trib. Genova 318/2025), in merito al fatto che:
- esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel 1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10 Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost. 24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto
(quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che
(im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese pag. 11 giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare3;
- la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile), non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art.43 co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione, e sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l. n.36/2022 e succ. mod.
pag. 12 Nel merito: ha richiesto la liquidazione iure hereditatis del danno morale, Parte_1 patito dal padre OR , a causa delle sofferenze patite durante la deportazione, la Parte_2 segregazione e riduzione in schiavitù in campo di concentramento campo di concentramento di
AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945 nonché degli effetti postumi alla prigionia, consistenti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale.
Secondo la deduzione della parte la deportazione del IG. (in allora operaio Parte_2 della SI), ebbe inizio in Genova in data 16 giugno 1944 allorquando come punizione per una serie di scioperi proclamati dagli operai della SI (Società Italiana Acciaierie Cornigliano), della
San Giorgio, dei Cantiere Ansaldo e Piaggio, le forze nazifasciste circondarono gli stabilimenti, occupando anche le spiagge per bloccare ogni via di fuga e 1488 operai genovesi furono fatti salire su camion e carri ferroviari e deportati, in condizioni disumane, a AU;
circa dopo un mese dal suo arrivo a AU, il IG. fu smistato nel campo di concentramento Parte_2 di LI e adibito ai lavori forzati in un altoforno (con turni di 12 ore senza sosta, sia di giorno che di notte, e in uno stato di completa denutrizione e di costante pericolo) sino alla liberazione del campo, avvenuta nel giugno 1945, ad opera degli Americani.
Dette deduzioni come ben argomentato nella comparsa conclusionale risultano provati dai documenti prodotti in atti:
- il Telegramma SI del 7 giugno 1945, inviato “alla famiglia dell'impiegato ” Parte_2 ove si dà espressamente atto che il medesimo è stato “trasferito d'Autorità in il CP
16 giugno 1944” (doc. 5);
- l'“elenco in ordine alfabetico, rilasciato dalla Prefettura di Genova, dei Lavoratori Genovesi
Deportati a AU” rinvenibile sul sito internet www.16giugno1944.it (doc. 19 evidenziazione in rosso e doc. 29);
- la relazione del “Comando Provinciale della G.N.R. di Genova” alla “Prefettura
Repubblicana di Genova” del 26/06/1944 (doc. 20) che descrive il “rastrellamento di migliaia di operai in alcuni stabilimenti della zona industriale e l'immediato avviamento in
dove, vuol si, siano stati avviati al lavoro in campi di concentramento” (pagine 2 e 3 CP del documento, evidenziate a latere in giallo), ponendo in rilievo “il profondo risentimento” destato nella popolazione dal fatto che “al personale coattivamente trasportato in CP non è stato dato modo di salutare o rendere edotti della partenza i familiari, e di ricevere da loro viveri od indumenti” ;
pag. 13 - la testimonianza scritta rilasciata dalla ORa (docc. 21-22), in cui la Testimone_1 medesima - bambina di 8 anni all'epoca dei fatti - descrive direttamente “quel terribile giorno in cui vennero arrestati e deportati in molti operai” tra cui “il mio cugino CP
, la corsa alla stazione a vedere il “lungo treno di carri bestiame dai quali uscivano le Pt_2 urla dei deportati”;
- il Libro intitolato “Il padrone sovversivo” di , contenente stralci di intervista CP_7 al IG. inerente la sua permanenza a AU e in cui è espressamente Parte_2 scritto impiegato alla SIAC … fu tra i deportati/operai del 16 giugno e finì a Parte_2
AU” (doc. 24);
- gli stralci di articoli di quotidiani e/o siti internet che documentano il fatto storico della deportazione a AU degli operai genovesi in data 16 giugno 1944 (docc. 2, 3, 23,
31, 32, 33);
La durata della prigionia si è protratta dalla data della deportazione, come sopra provata, fino al 5 maggio 1945, data di liberazione del campo di AU e di quello satellite di LI (si tratta di un dato storico docc. 25, 26 e 30); la data del rientro in Italia di , dopo la prigionia, Parte_2
è certamente successiva al 7/6/1945, data del telegramma prodotto sub doc. 5, atteso che in tale documento si dà atto del suo “prossimo rimpatrio”.
Per quanto attiene alle modalità del rastrellamento, del trasferimento coatto, dell'internamento, nonché alle condizioni di prigionia e costrizione ai lavori forzati, sebbene i modi utilizzati dal terzo reich per la deportazione, detenzione e riduzione in schiavitù delle persone recluse in campi di concentramento (fra cui in particolare quello di AU) si può fare ricorso al fatto notorio in quanto appartenente alla storia e in ogni caso desumibile dai documenti prodotti in atti (cfr. ad es. doc. 3 che riporta testimonianze di deportati del 16 giugno
1944; doc. 25 in cui sono descritte le condizioni in cui erano costretti i reclusi di AU;
doc.
31, ove sono citate testimonianze dirette di diversi deportati;
doc. 32, ove sono citate testimonianze dirette di diversi deportati;
Doc. 33, in cui sono citati molti passaggi del “diario da AU” scritto da ). Persona_2
Quanto al danno lamentato, si evidenzia come la deportazione con assoggettamento ai lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù rientra fra i crimini contro l'umanità (come statuito, fra l'altro, da varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U, nonché dalla convenzione istitutiva della Corte penale internazionale) e, come tale, costituisce illecito in ogni caso imprescrittibile alla luce della norma di diritto internazionale consuetudinario formatasi agli inizi degli anni '60, connotata da efficacia retroattiva secondo quanto statuito pag. 14 dall'art. 7, 2° co., della CEDU e applicabile nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 10
Cost.; nella prassi giurisprudenziale di legittimità sia la deportazione, sia la sottoposizione ai lavori forzati sono annoverate tra i crimini di guerra e contro l'umanità in virtù di una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v.
Cass., n° 5044/20044), il che consente di ricondurre le condotte subite dal padre dei ricorrenti nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c., in quanto le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti più gravemente lesivi di quei valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e, quindi, costituiscono paramento dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che le presunzioni possono assurgere a unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass.,
23153/201: “In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere 4 In essa – in relazione a domanda risarcitoria relativa a cattura e nella sua deportazione in per essere CP utilizzato quale "mano d'opera non volontaria" al servizio di imprese tedesche - si legge: “i fatti posti a fondamento Alla stregua della Risoluzione 95-1^ dell'11 dicembre 1946, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite "confermò" i principi di diritto internazionale dello Statuto e dalla sentenza, del Tribunale militare internazionale di Norimberga, sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati dovevano essere annoverati tra i "crimini di guerra" e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale. Nello Statuto, firmato a Londra l'8 agosto 1945, si precisava, infatti, che la categoria dei "crimini di guerra" comprende anche "la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati" (art. 6, lett. b). Nella sentenza pronunciata dal tribunale di Norimberga il 30 settembre 1946, si poneva in evidenza che un comportamento siffatto costituiva violazione "flagrante" della Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata a L'Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato stabiliva che servizi agli "abitanti" possano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercito di occupazione" (art. 52), escludendo pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi. L'applicabilità di quest'ultima disposizione era stata contestata dalla difesa degli imputati, la quale si era richiamata all'art. 2 della Convenzione, facendo presente che tale Convenzione non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti. L'obiezione fu però superata dal Tribunale osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le "regole" da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. 7.3 - La configurazione come "crimine internazionale" della deportazione e dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato trova conferma sia nei Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (principio 6^); sia nelle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993, n. 827/93 e 8 novembre 1994 n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il DA (art. 3); sia, infine, nella Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1^ luglio 2002 (artt. 7-8).
7.4 - Anche a voler prescindere da quel che si afferma nella sentenza richiamata nel precedente paragrafo, non è quindi revocabile in dubbio che ai sia al riguardo formata una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale. La gravita di tali crimini è stata del resto riconosciuta dalla stessa che, prendendo atto delle sofferenze CP inflitte dallo Stato nazista a quanti furono deportati e assoggettati al "lavoro coatto" e facendosi carico della relativa responsabilità politica e morale, ha istituito, con il concorso delle imprese tedesche che avevano beneficiato di tali prestazioni "non volontarie", una Fondazione, denominata "Memoria, responsabilità e futuro", allo scopo di mantenere vivo il ricordo dell'accaduto e di assicurare alle vittime un indennizzo (legge 2 agosto 2000, BGBI, 2000, 1^, 1263), subordinando peraltro l'individuazione degli "aventi diritto" alla ricorrenza di determinati requisiti (ivi art. 11).
Quest'ultima legge assume rilievo anche sotto un ulteriore profilo, in quanto conferma che i fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria pretesa non costituivano episodi isolati, ma rispondevano ad una precisa strategia perseguita in quell'epoca, con ferma determinazione, dallo Stato tedesco.
pag. 15 necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi) costituendo essa prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, (Cass. 4743/2005), si può ragionevolmente presumere e ritenere che il trattamento disumano sia stato riservato anche al padre dell'attore; di talché il fatto costitutivo posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria va ritenuto provato, non constando che a Pt_2
venne assicurato un trattamento conforme alle norme internazionali e consuetudinarie e
[...] comunque di favore rispetto a quello notoriamente riservato alle altre centinaia di migliaia di persone deportate ed internate in nel periodo in esame. Da ciò è sicuramente disceso un CP danno non patrimoniale, potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Nella veste di figlio ed erede del OR (cfr. docc. 17, 18, 27 e 28), vittima Parte_2 dell'illecito ha diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito dal proprio dante causa;
ciò anche singolarmente ed in via autonoma - pur in presenza di altro coerede, quale è secondo la deduzione attorea nella fattispecie il fratello - in base al principio Controparte_8 affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra
i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi” (Cass. Civ., Sez. Unite 29 novembre 2007 n. 24657; Cas. Civ.
20/11/2017 n. 27417.
Per la liquidazione del danno, si condividono e fanno proprie le difese svolte da parte attrice, sia sul quantum che sulla durata5 : si tratta di una liquidazione da operarsi in via equitativa, in pag. 16 termini monetari attuali;
per essa può utilizzarsi quale parametro il quantum previsto per la ingiusta detenzione (euro 235,82 die) aumentato a € 300 in considerazione delle peculiari modalità della cattura e dell'estremo rigore delle condizioni di prigionia. Esso, moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia individuati in 325 in relazione alle conclusioni come rese6, e anche in relazione ai presupposti per l'accesso al Fondo (istituito …per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945) , porta all'importo € 97.500; su detto importo decorrono gli interessi di legge dalla presente decisione al soddisfo.
Null'altro, in difetto di specifica e rigorosa prova, può essere liquidato in relazione alle dedotte ma non provate ripercussioni delle vicende di cui sopra sulla vita di dopo il rientro in Parte_2
Italia.
Le spese di lite sono poste a carico del così come espressamente previsto dal comma 2 CP_5 del predetto art. 43 (“È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5 cui al primo periodo”), e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento .
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_2 del MEF;
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per i danni derivanti a a causa della sua deportazione e detenzione nel Parte_2 lager di AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945;
quantificare il danno da ingiusta detenzione, per la cui riparazione la L. n. 476/1999 prevede un equo ristoro, calcolato in via giurisprudenziale in euro 235,82 per ogni giorno di detenzione (cfr ad es. Trib. Pordenone 12/09/2023 n. 579). In secondo luogo, si è rilevato che, nel caso che ci occupa, in cui viene in rilievo non solo la privazione della libertà personale, ma un quid pluris dato dalle condizioni inumane della detenzione, dall'assoggettamento ai lavori forzati e dalla sostanziale riduzione in schiavitù, parrebbe equo e di giustizia un aumento di tale importo pro die.
Il OR è stato deportato il 14/06/1944, come sopra documentato, ed il suo calvario si è protratto fino Parte_2 alla data del suo rientro in Italia che si può documentalmente fissare (anche se la data effettiva è di qualche giorno successiva) nel giorno 07/06/1945 (data del telegramma con cui si dà atto che è prossimo al rimpatrio - Parte_2 cfr doc. 5), per un totale di 359 giorni, o, comunque, in subordine, fino alla data di liberazione del campo di concentramento di AU da parte dell'esercito americano, avvenuta il 05/05/1945 (il dato è storico, come già sopra riferito e documentato), per un totale di 325 giorni. Alla luce di tali considerazioni, prendendo a parametro l'importo giornaliero di euro 300,00 (con un aumento di circa il 25% dell'importo previsto per l'ingiusta detenzione), si giungerebbe ad una liquidazione di euro 107.700,00 (computata su 359 giorni), ovvero, in subordine, di euro 97.500,00 (computata su 325giorni).”
pag. 17 - dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di quale coerede (insieme a ) di , Parte_1 Persona_3 Parte_2 del danno da questi patito , liquidato per l'intero in € 97.500 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 518 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei
Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso è stato proposto un disegno di legge attualmente all'esame del Senato : n. 733 all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. 3 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio
d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva. Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione. 5vedi difese in atti: “In primo luogo, si è evidenziato, che la più recente giurisprudenza di merito, pronunciatasi in casi analoghi al presente, ha condivisibilmente utilizzato, in via analogica, i parametri offerti dal nostro ordinamento per 6vedi conclusioni: “condannare per il danno non patrimoniale che il IG. ha subito a causa della sua Parte_2 deportazione e detenzione nel lager di AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945deportazione e detenzione nel lager di AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9686/2022, promossa da
, in qualità di co-erede di , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliato presso lo studio e le persone degli Avvocati Mauro De Rossi
(C.F.: PEC: e Gian Paolo Perra C.F._1 Email_1
(C.F.: - P.E.C. , che lo rappresentano e C.F._2 Email_2 difendono, con poteri anche disgiunti tra loro,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Cancelliere Controparte_1 P.IVA_1
Federale pro tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della
Battaglia, n. 4, 00185 Roma (RM)
PARTE CONVENUTA – contumace
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente del Consiglio pro tempore,
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , presso i P.IVA_4 Email_3 cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 sono per legge domiciliati pag. 1 PARTI CONVENUTE
Conclusioni delle parti: per l'attore, IG. : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione Pt_1 disattesa e respinta,
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che la Repubblica Federale Tedesca e/o, in via di mero subordine, il - ove ne fosse ritenuta la legittimazione passiva Controparte_3 processuale e sostanziale esclusiva o concorrente - è responsabile civilmente per il danno non patrimoniale che il IG. ha subito a causa della sua deportazione e detenzione nel lager di AU - Parte_2
LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945;
- conseguentemente dichiarare tenute e condannare la Repubblica Federale Tedesca e/o, in via di mero subordine, nel denegato e non creduto caso di sua ritenuta legittimazione passiva sostanziale e/o processuale esclusiva e/o concorrente, il al risarcimento, in favore dell'attore, nella Controparte_3 qualità di erede del OR di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo Parte_2 patiti, da quantificarsi nella misura di euro 107.700,00, ovvero, in subordine, di euro 97.500,00, per le ragioni di cui al § IV del presente atto, o nella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia ex artt.
2056 e 1226 c.c., avuto riguardo a tutti gli elementi della fattispecie, oltre interessi compensativi del 4% dalla data della deportazione, interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda, e rivalutazione monetaria.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre oneri di legge.”. per il convenuto Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia del contendere) della per l'effetto disponendone l'estromissione dal Controparte_2 giudizio;
- rigettare l'azione avversaria, perché, ove sussista la legittimazione attiva, prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria dell'attore;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”. per il convenuto : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_3 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
pag. 2 - rigettare l'azione avversaria, perché, ove sussista la legittimazione attiva, prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria dell'attore;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03/11/2022 l'odierno attore IG. , in qualità di figlio Parte_1 ed erede del IG. , ha convenuto in giudizio la Repubblica , per Parte_2 Controparte_1 sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per la deportazione e detenzione ai lavori forzati di nei campi di concentramento dal 16/06/1944 al 07/06/1945, e per l'effetto Parte_2 sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dal IG. , e lamentati iure Parte_2 hereditatis dal figlio, IG. . L'odierno attore ha notificato detto atto di citazione Parte_1 anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con successivo atto del 22/06/2023, il IG.
ha integrato il contraddittorio anche nei confronti del Pt_1 CP_3 Controparte_3
chiedendo di estendere nei suoi confronti la domanda di condanna solidale al
[...] risarcimento dei danni di cui sopra.
Nell'atto di citazione il IG. : Pt_1
- ha rappresentato che, in data 16/06/1944, il padre (in allora operaio della Parte_2
SI - Società Italiana Acciaierie Cornigliano) è stato deportato nel campo di concentramento di AU (nell'ambito della deportazione di massa che ha visto coinvolti 1488 operai genovesi della SI , in occasione di manifestazioni di sciopero), da dove, dopo circa un mese, è stato smistato nel campo di concentramento di LI e adibito ai lavori forzati in un altoforno (con turni di 12 ore senza sosta, sia di giorno che di notte, in condizione di completa denutrizione che lo ha portato a pesare 38 kg e in stato di costante pericolo), fino alla liberazione ad opera delle forza americane avvenuta nel giugno 1945;
- ha dedotto che, in conseguenza di tali eventi, il resto della vita del IG. Parte_2
(deceduto in data 02/04/1998) è stato caratterizzato da stati ansiosi, stati di depressione ed attacchi di panico;
- ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Civile italiano rispetto alla domanda azionata (sentenza n. 283/2014 della Corte costituzionale);
pag.
3 - ha dedotto, quanto al trattamento cui è stato sottoposto il IG. , la Parte_2 responsabilità del Terzo Reich (trattandosi di crimine commesso da componenti di un reparto stabilmente ed organicamente inserito tra le forze armate tedesche), e l'applicazione all'evento di cui trattasi della legge italiana;
- ha chiesto la liquidazione iure hereditatis del danno morale patito dal padre a causa delle sofferenze sperimentate durante la deportazione, la segregazione e la riduzione in schiavitù in campo di concentramento, e del danno patito a causa degli effetti postumi alla prigionia, consistenti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale;
con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, si è rimesso all'equa valutazione del Giudice ex artt. 2056 e 1226 c.c.
2. La Repubblica Federale Tedesca, regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, con comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente in data 26/04/2023 per la e Controparte_2
24/01/2024 per il . Controparte_3
Nelle comparse di costituzione di cui sopra l'Avvocatura dello Stato:
- in primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra Controparte_1
e (in seguito MEF) si sarebbe realizzato
[...] Controparte_3 un fenomeno successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il Fondo istituito con il citato art. 43 presso il MEF, e quindi il MEF stesso;
- ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
anch'essa convenuta in giudizio dai ricorrenti;
[...]
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il MEF divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dai IG.ri e sarebbe irrimediabilmente prescritto;
Pt_3 Parte_4
pag.
4 - nel merito, ha eccepito l'infondatezza pretesa avversaria con particolare riferimento la genericità delle deduzioni avanzate iure hereditatis dal IG. ; in Parte_1 particolare, ha rilevato che dalla “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” datata
19/10/2022 e sottoscritta dall'attore, è individuato quale erede del de cuius anche il OR
, e ha domandato di conseguenza la prova della successione, esclusiva, Persona_1 concorrente (in questo caso, con relativa percentuale) ovvero assente dell'attore nel diritto controverso;
- ha lamentato la quantificazione del pregiudizio risarcibile operata da controparte;
- ha sottolineato la necessità di operare compensatio lucri cum damno quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, e questo con particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla Repubblica Italiana alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo
Reich e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n.
2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
- ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate.
3. Concesse le memorie ex art. 183 sesto comma, con ordinanza del 16/05/2024 il Giudice ha richiesto a parte attrice di indicare quanto eventualmente già percepito a titolo Pt_1 indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa;
con note del 13/06/2024, il difensore dell'attore ha deposito note del seguente tenore: “In ottemperanza all'ordine rivoltogli con
Ordinanza del 16/05/2024, il OR precisa e conferma che il proprio padre OR Parte_1 [...]
non risulta aver percepito alcunché a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di Pt_2 cui è causa (somme erogate o erogande dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge
18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94). Precisa, inoltre, di non aver percepito egli stesso alcuna somma al predetto titolo”.
4. Con ordinanza del 22/07/2024, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per € 70.000,00
(“osservando, in punto rivalutazione e interessi, sia in ottica conciliativa, che nella prospettiva della eventuale successiva decisione di merito, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226 c.c. - in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie - sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.”), oltre contributo spese di lite per € 4.000.
Tale proposta conciliativa è stata accettata dall'attore, IG. ; il Ministero Parte_1
pag. 5 dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, invece, hanno chiesto (e ottenuto) rinvii da giugno a gennaio, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 hanno comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di discussione al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive. All'esito di discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
_________________
Per la soluzione della presente controversia devono in primo luogo essere esaminate le difese svolte dal convenuto costituto, e in merito alla Controparte_2 CP_3 titolarità del rapporto giuridico controverso: dette difese, laddove il MEF si ritiene legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, e in quanto tale titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”, non sono fondate.
Dalla lettura sistematica della norma su cui si fonda l'azione, tenuto anche conto delle precise indicazioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale, si ritiene che sussista la legittimazione Cont passiva della nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio, e che a seguito della verifica circa la validità della notifica è stato dichiarato contumace
L'istituzione del fondo di cui all'art. 43 (il cui testo si riporta in nota) 1 presuppone l'esistenza di un “titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione 1 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo Controparte_1 con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto CP_5 di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_5 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate
o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di
pag. 6 dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti” “inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
In assenza di specifica disposizione di legge che individui espressamente un soggetto diverso, le azioni dirette all'ottenimento di detto titolo devono essere svolte nei confronti del soggetto responsabile.
La vicenda che qui ci occupa si inserisce nella vexata quaestio della immunità giurisdizionale degli stati in relazione ai crimini di guerra;
sul punto, fin dalla sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale ha affermato “la giurisdizione del giudice comune a conoscere delle pretese risarcitorie per danni da crimini di guerra. Pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte internazionale di giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per acta iure imperii, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da tale Corte, con l'ordinamento costituzionale. All'esito di tale valutazione, ha affermato che gli effetti prodotti da tale disposizione si pongono in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero il "diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)", entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale "controlimite" all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento.”
Come ben evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata “è stata quindi riconosciuta e affermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.”
La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza
28 settembre 2020, n. 20442) si è adeguata affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al;
CP_5 b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (7)
pag. 7 degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona. Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce CP anche passate in giudicato, o comunque provvisoriamente esecutive.
Tali iniziative giudiziarie, e soprattutto il nuovo ricorso del 29 aprile 2022 della Repubblica
Federale di Germania alla Corte internazionale di giustizia (ove è stato lamentato il rischio di disconoscimento dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo), hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale ( art. 117, primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è
l'Accordo di Bonn del 1961.
È in questo tessuto che si inserisce la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 43, norma che, come ha osservato la Corte Costituzionale, assicura “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di Bonn CP del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del 1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del
"ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al
Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
pag. 8 Il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal CP_5 successivo decreto interministeriale, recentemente emanato (D.M. 28 giugno 2023), e aggiunge che
è a carico del anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze. Il CP_5 successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra "sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo". L'accesso a quest'ultimo, quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Il (a carico dello stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone quindi come CP_5 patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei confronti del soggetto legittimato passivamente;
le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo: la Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia , evidenzia che “vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)”. In forza di detta disposizione quale conseguenza di essa, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale: “in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una CP adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica
Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale CP dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
Stato. …” L'accesso al "ristori" è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo CP_5 fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione,
pag. 9 entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.L.
n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di CP somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”.
Si tratta per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023 “di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e CP non sarebbe più proponibile una nuova. Del resto, questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), con riferimento proprio all'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva, ha affermato che "potrà essere predisposta, per esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.". Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla in esecuzione CP dell'Accordo di Bonn del 1961. È prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.”
La peculiarità della specifica previsione che è a carico del anche il pagamento delle CP_5 spese processuali liquidate nelle sentenze costituisce ulteriore conferma della tesi sopra esposta;
diversamente opinando, la previsione di cui sopra non avrebbe avuto ragione di essere in quando le spese di lite sarebbero state naturalmente poste a carico della parte soccombente, senza necessità alcuna di espressa previsione di legge. Quale naturale conseguenza di ciò, deve affermarsi la carenza, nel presente giudizio di accertamento e condanna dello stato estero , della legittimazione passiva dello e del , nei cui confronti la notifica dell'atto CP_6 Controparte_3 introduttivo dell' azione di accertamento e liquidazione dei danni (vedi comma 6) si pone come mera denuntiatio2, avendo il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui si tratta e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
pag. 10 Escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità per il Mef di svolgere eccezioni previste solo in capo al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri in particolare Cass. n. 3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi), ad abundantiam, si conferma nella presente sede quanto già ritenuto da questo Tribunale sul punto (vedi fra le altre sent. Trib. Genova 318/2025), in merito al fatto che:
- esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel 1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10 Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost. 24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto
(quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che
(im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese pag. 11 giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare3;
- la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile), non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art.43 co.6 d.l. n.36/22 che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass.n.3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
- va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione, e sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l. n.36/2022 e succ. mod.
pag. 12 Nel merito: ha richiesto la liquidazione iure hereditatis del danno morale, Parte_1 patito dal padre OR , a causa delle sofferenze patite durante la deportazione, la Parte_2 segregazione e riduzione in schiavitù in campo di concentramento campo di concentramento di
AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945 nonché degli effetti postumi alla prigionia, consistenti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale.
Secondo la deduzione della parte la deportazione del IG. (in allora operaio Parte_2 della SI), ebbe inizio in Genova in data 16 giugno 1944 allorquando come punizione per una serie di scioperi proclamati dagli operai della SI (Società Italiana Acciaierie Cornigliano), della
San Giorgio, dei Cantiere Ansaldo e Piaggio, le forze nazifasciste circondarono gli stabilimenti, occupando anche le spiagge per bloccare ogni via di fuga e 1488 operai genovesi furono fatti salire su camion e carri ferroviari e deportati, in condizioni disumane, a AU;
circa dopo un mese dal suo arrivo a AU, il IG. fu smistato nel campo di concentramento Parte_2 di LI e adibito ai lavori forzati in un altoforno (con turni di 12 ore senza sosta, sia di giorno che di notte, e in uno stato di completa denutrizione e di costante pericolo) sino alla liberazione del campo, avvenuta nel giugno 1945, ad opera degli Americani.
Dette deduzioni come ben argomentato nella comparsa conclusionale risultano provati dai documenti prodotti in atti:
- il Telegramma SI del 7 giugno 1945, inviato “alla famiglia dell'impiegato ” Parte_2 ove si dà espressamente atto che il medesimo è stato “trasferito d'Autorità in il CP
16 giugno 1944” (doc. 5);
- l'“elenco in ordine alfabetico, rilasciato dalla Prefettura di Genova, dei Lavoratori Genovesi
Deportati a AU” rinvenibile sul sito internet www.16giugno1944.it (doc. 19 evidenziazione in rosso e doc. 29);
- la relazione del “Comando Provinciale della G.N.R. di Genova” alla “Prefettura
Repubblicana di Genova” del 26/06/1944 (doc. 20) che descrive il “rastrellamento di migliaia di operai in alcuni stabilimenti della zona industriale e l'immediato avviamento in
dove, vuol si, siano stati avviati al lavoro in campi di concentramento” (pagine 2 e 3 CP del documento, evidenziate a latere in giallo), ponendo in rilievo “il profondo risentimento” destato nella popolazione dal fatto che “al personale coattivamente trasportato in CP non è stato dato modo di salutare o rendere edotti della partenza i familiari, e di ricevere da loro viveri od indumenti” ;
pag. 13 - la testimonianza scritta rilasciata dalla ORa (docc. 21-22), in cui la Testimone_1 medesima - bambina di 8 anni all'epoca dei fatti - descrive direttamente “quel terribile giorno in cui vennero arrestati e deportati in molti operai” tra cui “il mio cugino CP
, la corsa alla stazione a vedere il “lungo treno di carri bestiame dai quali uscivano le Pt_2 urla dei deportati”;
- il Libro intitolato “Il padrone sovversivo” di , contenente stralci di intervista CP_7 al IG. inerente la sua permanenza a AU e in cui è espressamente Parte_2 scritto impiegato alla SIAC … fu tra i deportati/operai del 16 giugno e finì a Parte_2
AU” (doc. 24);
- gli stralci di articoli di quotidiani e/o siti internet che documentano il fatto storico della deportazione a AU degli operai genovesi in data 16 giugno 1944 (docc. 2, 3, 23,
31, 32, 33);
La durata della prigionia si è protratta dalla data della deportazione, come sopra provata, fino al 5 maggio 1945, data di liberazione del campo di AU e di quello satellite di LI (si tratta di un dato storico docc. 25, 26 e 30); la data del rientro in Italia di , dopo la prigionia, Parte_2
è certamente successiva al 7/6/1945, data del telegramma prodotto sub doc. 5, atteso che in tale documento si dà atto del suo “prossimo rimpatrio”.
Per quanto attiene alle modalità del rastrellamento, del trasferimento coatto, dell'internamento, nonché alle condizioni di prigionia e costrizione ai lavori forzati, sebbene i modi utilizzati dal terzo reich per la deportazione, detenzione e riduzione in schiavitù delle persone recluse in campi di concentramento (fra cui in particolare quello di AU) si può fare ricorso al fatto notorio in quanto appartenente alla storia e in ogni caso desumibile dai documenti prodotti in atti (cfr. ad es. doc. 3 che riporta testimonianze di deportati del 16 giugno
1944; doc. 25 in cui sono descritte le condizioni in cui erano costretti i reclusi di AU;
doc.
31, ove sono citate testimonianze dirette di diversi deportati;
doc. 32, ove sono citate testimonianze dirette di diversi deportati;
Doc. 33, in cui sono citati molti passaggi del “diario da AU” scritto da ). Persona_2
Quanto al danno lamentato, si evidenzia come la deportazione con assoggettamento ai lavori forzati in condizioni di sostanziale schiavitù rientra fra i crimini contro l'umanità (come statuito, fra l'altro, da varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U, nonché dalla convenzione istitutiva della Corte penale internazionale) e, come tale, costituisce illecito in ogni caso imprescrittibile alla luce della norma di diritto internazionale consuetudinario formatasi agli inizi degli anni '60, connotata da efficacia retroattiva secondo quanto statuito pag. 14 dall'art. 7, 2° co., della CEDU e applicabile nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 10
Cost.; nella prassi giurisprudenziale di legittimità sia la deportazione, sia la sottoposizione ai lavori forzati sono annoverate tra i crimini di guerra e contro l'umanità in virtù di una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale (v.
Cass., n° 5044/20044), il che consente di ricondurre le condotte subite dal padre dei ricorrenti nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c., in quanto le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e che configurano come crimini internazionali i comportamenti più gravemente lesivi di quei valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e, quindi, costituiscono paramento dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che le presunzioni possono assurgere a unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass.,
23153/201: “In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere 4 In essa – in relazione a domanda risarcitoria relativa a cattura e nella sua deportazione in per essere CP utilizzato quale "mano d'opera non volontaria" al servizio di imprese tedesche - si legge: “i fatti posti a fondamento Alla stregua della Risoluzione 95-1^ dell'11 dicembre 1946, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite "confermò" i principi di diritto internazionale dello Statuto e dalla sentenza, del Tribunale militare internazionale di Norimberga, sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati dovevano essere annoverati tra i "crimini di guerra" e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale. Nello Statuto, firmato a Londra l'8 agosto 1945, si precisava, infatti, che la categoria dei "crimini di guerra" comprende anche "la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati" (art. 6, lett. b). Nella sentenza pronunciata dal tribunale di Norimberga il 30 settembre 1946, si poneva in evidenza che un comportamento siffatto costituiva violazione "flagrante" della Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata a L'Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato stabiliva che servizi agli "abitanti" possano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercito di occupazione" (art. 52), escludendo pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi. L'applicabilità di quest'ultima disposizione era stata contestata dalla difesa degli imputati, la quale si era richiamata all'art. 2 della Convenzione, facendo presente che tale Convenzione non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti. L'obiezione fu però superata dal Tribunale osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le "regole" da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. 7.3 - La configurazione come "crimine internazionale" della deportazione e dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato trova conferma sia nei Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (principio 6^); sia nelle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993, n. 827/93 e 8 novembre 1994 n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il DA (art. 3); sia, infine, nella Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1^ luglio 2002 (artt. 7-8).
7.4 - Anche a voler prescindere da quel che si afferma nella sentenza richiamata nel precedente paragrafo, non è quindi revocabile in dubbio che ai sia al riguardo formata una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale. La gravita di tali crimini è stata del resto riconosciuta dalla stessa che, prendendo atto delle sofferenze CP inflitte dallo Stato nazista a quanti furono deportati e assoggettati al "lavoro coatto" e facendosi carico della relativa responsabilità politica e morale, ha istituito, con il concorso delle imprese tedesche che avevano beneficiato di tali prestazioni "non volontarie", una Fondazione, denominata "Memoria, responsabilità e futuro", allo scopo di mantenere vivo il ricordo dell'accaduto e di assicurare alle vittime un indennizzo (legge 2 agosto 2000, BGBI, 2000, 1^, 1263), subordinando peraltro l'individuazione degli "aventi diritto" alla ricorrenza di determinati requisiti (ivi art. 11).
Quest'ultima legge assume rilievo anche sotto un ulteriore profilo, in quanto conferma che i fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria pretesa non costituivano episodi isolati, ma rispondevano ad una precisa strategia perseguita in quell'epoca, con ferma determinazione, dallo Stato tedesco.
pag. 15 necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi) costituendo essa prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, (Cass. 4743/2005), si può ragionevolmente presumere e ritenere che il trattamento disumano sia stato riservato anche al padre dell'attore; di talché il fatto costitutivo posto a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria va ritenuto provato, non constando che a Pt_2
venne assicurato un trattamento conforme alle norme internazionali e consuetudinarie e
[...] comunque di favore rispetto a quello notoriamente riservato alle altre centinaia di migliaia di persone deportate ed internate in nel periodo in esame. Da ciò è sicuramente disceso un CP danno non patrimoniale, potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Nella veste di figlio ed erede del OR (cfr. docc. 17, 18, 27 e 28), vittima Parte_2 dell'illecito ha diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito dal proprio dante causa;
ciò anche singolarmente ed in via autonoma - pur in presenza di altro coerede, quale è secondo la deduzione attorea nella fattispecie il fratello - in base al principio Controparte_8 affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra
i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi” (Cass. Civ., Sez. Unite 29 novembre 2007 n. 24657; Cas. Civ.
20/11/2017 n. 27417.
Per la liquidazione del danno, si condividono e fanno proprie le difese svolte da parte attrice, sia sul quantum che sulla durata5 : si tratta di una liquidazione da operarsi in via equitativa, in pag. 16 termini monetari attuali;
per essa può utilizzarsi quale parametro il quantum previsto per la ingiusta detenzione (euro 235,82 die) aumentato a € 300 in considerazione delle peculiari modalità della cattura e dell'estremo rigore delle condizioni di prigionia. Esso, moltiplicato per i giorni di deportazione e prigionia individuati in 325 in relazione alle conclusioni come rese6, e anche in relazione ai presupposti per l'accesso al Fondo (istituito …per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del
Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945) , porta all'importo € 97.500; su detto importo decorrono gli interessi di legge dalla presente decisione al soddisfo.
Null'altro, in difetto di specifica e rigorosa prova, può essere liquidato in relazione alle dedotte ma non provate ripercussioni delle vicende di cui sopra sulla vita di dopo il rientro in Parte_2
Italia.
Le spese di lite sono poste a carico del così come espressamente previsto dal comma 2 CP_5 del predetto art. 43 (“È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5 cui al primo periodo”), e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento .
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_2 del MEF;
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per i danni derivanti a a causa della sua deportazione e detenzione nel Parte_2 lager di AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945;
quantificare il danno da ingiusta detenzione, per la cui riparazione la L. n. 476/1999 prevede un equo ristoro, calcolato in via giurisprudenziale in euro 235,82 per ogni giorno di detenzione (cfr ad es. Trib. Pordenone 12/09/2023 n. 579). In secondo luogo, si è rilevato che, nel caso che ci occupa, in cui viene in rilievo non solo la privazione della libertà personale, ma un quid pluris dato dalle condizioni inumane della detenzione, dall'assoggettamento ai lavori forzati e dalla sostanziale riduzione in schiavitù, parrebbe equo e di giustizia un aumento di tale importo pro die.
Il OR è stato deportato il 14/06/1944, come sopra documentato, ed il suo calvario si è protratto fino Parte_2 alla data del suo rientro in Italia che si può documentalmente fissare (anche se la data effettiva è di qualche giorno successiva) nel giorno 07/06/1945 (data del telegramma con cui si dà atto che è prossimo al rimpatrio - Parte_2 cfr doc. 5), per un totale di 359 giorni, o, comunque, in subordine, fino alla data di liberazione del campo di concentramento di AU da parte dell'esercito americano, avvenuta il 05/05/1945 (il dato è storico, come già sopra riferito e documentato), per un totale di 325 giorni. Alla luce di tali considerazioni, prendendo a parametro l'importo giornaliero di euro 300,00 (con un aumento di circa il 25% dell'importo previsto per l'ingiusta detenzione), si giungerebbe ad una liquidazione di euro 107.700,00 (computata su 359 giorni), ovvero, in subordine, di euro 97.500,00 (computata su 325giorni).”
pag. 17 - dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di quale coerede (insieme a ) di , Parte_1 Persona_3 Parte_2 del danno da questi patito , liquidato per l'intero in € 97.500 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 12.000,00 per compenso professionale ed € 518 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei
Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso è stato proposto un disegno di legge attualmente all'esame del Senato : n. 733 all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. 3 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio
d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva. Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione. 5vedi difese in atti: “In primo luogo, si è evidenziato, che la più recente giurisprudenza di merito, pronunciatasi in casi analoghi al presente, ha condivisibilmente utilizzato, in via analogica, i parametri offerti dal nostro ordinamento per 6vedi conclusioni: “condannare per il danno non patrimoniale che il IG. ha subito a causa della sua Parte_2 deportazione e detenzione nel lager di AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945deportazione e detenzione nel lager di AU - LI dal 16.06.1944 sino al 05.05.1945