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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3695/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3695/2021
Oggi all'udienza del 26 marzo 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Annalisa Franzonelli in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Cardullo;
per parte convenuta l'avv. Davide Gabriele in sostituzione dell'avv. Carlo Gagliardi;
Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono la causa come da note conclusive depositate nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Alle ore 15,30 dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nel procedimento civile N. 3965 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ivi in questo Piazzale Ungheria n. 58 presso lo studio dell'Avv. F.sco Paolo Cardullo ( ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 allegata all'atto di citazione Attore
Contro
CP_
(nel prosieguo “ o “ ) con sede legale in Controparte_2 CP_1
Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio Persona_1 di Milano, dall'Avv.to Carlo Gagliardi, ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Davide Gabriele C.F. sito in CodiceFiscale_4
Trapani TP Via Volturno n. 2 Convenuta
E contro
, residente in [...]; Controparte_4
, residente in [...] Controparte_5
Convenuti -contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
pagina 2 di 7 - Accertata la responsabilità del convenuto , conducente il motociclo Controparte_5
Honda SH tg: EA 41473 e di proprietà di , nella causazione del sinistro occorso Controparte_4
a , e per l'effetto : Parte_1
- Condanna , e , in solido, a pagare Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
all'attore la somma di € 23.993,00 oltre interessi compensativi come da parte motiva ed ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- Condanna i convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
solido , a rifondere all'attore le spese processuali che liquida, sulla base dei parametri introdotti con D.M. 147/2022 ( scaglione fino ad euro 26.000,00), in € 5.077,00 oltre 350,00 per spese , oltre rimborso spese forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti , in solido, le spese di CTU medico –legale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , convenne in Controparte_1 Parte_1
giudizio la predetta assicuratrice nonché e , per sentirli Controparte_4 Controparte_5 condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni fisiche patite in occasione del sinistro verificatosi a Palermo il giorno 07/07/2020.
Espose che, alle ore 5.30 circa, viaggiava in qualità di trasportato sul ciclomotore Honda SH tg: EA
41473, di proprietà di , e condotto dal sig. , il quale, percorrendo Controparte_4 Controparte_5
Via Cala (con direzione dal Foro Italico verso Monte Pellegrino) , giunto all'altezza dell'attività commerciale Ganci, a causa della elevata velocità sbandava verso destra perdendo l'equilibrio , provocandone la caduta e le conseguenti lesioni.
Trasportato a mezzo ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, gli era stata diagnosticata la ““frattura malleolo peronale + II - III - IV MTT
+ lussazione metatarso falange del quinto dito piede dx” con prognosi di 30 giorni.
pagina 3 di 7 Costituendosi tempestivamente in giudizio, la eccepì la totale Controparte_6
infondatezza della domanda attorea, e ne chiese il rigetto integrale con rifusione delle spese di lite, sostenendo che l'attore, disattendendo la regola generale sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non aveva descritto con sufficiente chiarezza né il fatto storico del sinistro, di cui pose in dubbio la verificazione oltre alla qualità di terzo trasportato dell'attore, né tantomeno la sussistenza del nesso causale con le lesioni lamentate, assumendo che in sede stragiudiziale era emersa l'incompatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro allegata in atto di citazione.
La causa – nella contumacia dei convenuti e - è stata istruita Controparte_4 Controparte_5 mediante esame del teste di parte attrice e CTU medico-legale del Dott. Testimone_1 Per_2
.
[...]
***
Ciò premesso in punto di fatto, va innanzitutto dato atto della proponibilità della domanda, avendo l'attore provveduto a formulare richiesta stragiudiziale del risarcimento alla Controparte_1
, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., giusta nota trasmessa a mezzo raccomandata in data
[...]
15.7.2020 (cfr. all. n. 1 produzione di parte attrice), a inviare altresì lettera di invito alla stipulazione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 ed avendo atteso inoltre il decorso del periodo di moratoria previsto dalla legge prima di intraprendere l'odierna azione risarcitoria.
Quanto al merito, le domande attoree sono fondate nei limiti di cui appresso.
L'attività istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione, avendo il teste riferito di essersi trovato anch'egli, al momento del fatto, a Testimone_1
percorrere la Via Cala in direzione dal Foro Italico verso Monte Pellegrino, e precisamente di trovarsi alla guida della sua moto ape e dietro il motociclo Honda SH tg: EA 41473 con a bordo due persone, che lo precedeva nella traiettoria di marcia, e di aver visto che “la moto subito dopo la curva sbandava verso destra andando a finire sul marciapiede per poi cadere a terra unitamente agli occupanti del mezzo ... Ricordo che in quel momento ho pensato che il conducente avesse avuto un malore”.
Le perplessità manifestate dalla difesa della comparente circa l'attendibilità del testimone, poiché indicato per la prima volta in atto di citazione, non appaiono fondate.
Sul punto è appena il caso di ricordare che, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito “l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta, pagina 4 di 7 tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” (vds., da ultimo, Cass. Sez. 2, Ord. n.
21187 del 08/08/2019).
Ora la deposizione, oltre a provenire da un soggetto estraneo alle parti e indifferente alle sorti della causa, è apparsa intrinsecamente logica e affidabile, anche in ragione della mancanza di elementi che rivelino compiacenza nei confronti dell'attore.
Non v'è peraltro alcun indizio che smentisca la ricostruzione fornita dal teste e che convalidi una dinamica alternativa dell'accaduto e anzi altri e diversi elementi convergono verosimilmente verso tale prospettazione dei fatti.
Non può , infatti, di certo ignorarsi che i sanitari del Pronto Soccorso, in sede di anamnesi, nella parte relativa a “cause e circostanze” viene indicato “ incidente stradale” dato questo, certamente rilevante, in considerazione della sua immediatezza rispetto alla verificazione dell'evento lesivo.
La responsabilità dell'evento dannoso va, pertanto, interamente ascritta al conducente del motociclo al quale va fatto carico delle relative conseguenze, in solido con la compagnia assicuratrice che non ha negato l'operatività della polizza RCA..
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'attore, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale sulla base della documentazione prodotta ed in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate al danneggiato
(“frattura malleolo peroneale e base II, III, IV MTT piede dx operata con limitazione funzionale residua) compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 30 (trenta) e successivi 20 (venti) della durata dei periodi di inabilità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale al 50%, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, globalmente stimata nella misura del 9% (nove percento), tenuto conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro e dei riferimenti tabellari di cui alle “Linee Guida Per La valutazione Del Danno Alla Persona In Ambito Civilistico, SIMLA 2016, oltreché di quelli tratti da accreditati barèmes medico-legali in uso.
Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass. Civ. Sez. Un. pagina 5 di 7 11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass.
Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente non superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base dei parametri tabellari di cui all'art. 5 c. XI lett. L.n.57/01 e succ. integrazioni e mod. DM 16 luglio 2024 pubblicato G.U. serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024.
Nel caso in esame, una invalidità del 9% in soggetto di anni 34 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 17.256,02.
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 55,24 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U., l'ammontare complessivo di tale voce di danno( temporanea) ammonta ad euro 2.209,60.
Per quel che concerne il danno tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in pagina 6 di 7 termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, esso può essere liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico (già comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali), valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichici" patite dal soggetto leso, nella misura determinata in via equitativa pari ad euro 4.314,00.
All'attore deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate per complessivi Euro 214,50 come da ricevute in atti e ritenute congrue dal CTU.
Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende ad euro 23.993,00. Parte_1
Sulle predette somme liquidate all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, all'attore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 07.07.2020, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo .
Le spese di CTU medico legale vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 26.03.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3695/2021
Oggi all'udienza del 26 marzo 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Annalisa Franzonelli in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Cardullo;
per parte convenuta l'avv. Davide Gabriele in sostituzione dell'avv. Carlo Gagliardi;
Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono la causa come da note conclusive depositate nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa;
IL GOT
Alle ore 15,30 dopo la camera di consiglio pronuncia la seguente decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nel procedimento civile N. 3965 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ivi in questo Piazzale Ungheria n. 58 presso lo studio dell'Avv. F.sco Paolo Cardullo ( ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 allegata all'atto di citazione Attore
Contro
CP_
(nel prosieguo “ o “ ) con sede legale in Controparte_2 CP_1
Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio Persona_1 di Milano, dall'Avv.to Carlo Gagliardi, ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Davide Gabriele C.F. sito in CodiceFiscale_4
Trapani TP Via Volturno n. 2 Convenuta
E contro
, residente in [...]; Controparte_4
, residente in [...] Controparte_5
Convenuti -contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
pagina 2 di 7 - Accertata la responsabilità del convenuto , conducente il motociclo Controparte_5
Honda SH tg: EA 41473 e di proprietà di , nella causazione del sinistro occorso Controparte_4
a , e per l'effetto : Parte_1
- Condanna , e , in solido, a pagare Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
all'attore la somma di € 23.993,00 oltre interessi compensativi come da parte motiva ed ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- Condanna i convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
solido , a rifondere all'attore le spese processuali che liquida, sulla base dei parametri introdotti con D.M. 147/2022 ( scaglione fino ad euro 26.000,00), in € 5.077,00 oltre 350,00 per spese , oltre rimborso spese forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti , in solido, le spese di CTU medico –legale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla , convenne in Controparte_1 Parte_1
giudizio la predetta assicuratrice nonché e , per sentirli Controparte_4 Controparte_5 condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni fisiche patite in occasione del sinistro verificatosi a Palermo il giorno 07/07/2020.
Espose che, alle ore 5.30 circa, viaggiava in qualità di trasportato sul ciclomotore Honda SH tg: EA
41473, di proprietà di , e condotto dal sig. , il quale, percorrendo Controparte_4 Controparte_5
Via Cala (con direzione dal Foro Italico verso Monte Pellegrino) , giunto all'altezza dell'attività commerciale Ganci, a causa della elevata velocità sbandava verso destra perdendo l'equilibrio , provocandone la caduta e le conseguenti lesioni.
Trasportato a mezzo ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, gli era stata diagnosticata la ““frattura malleolo peronale + II - III - IV MTT
+ lussazione metatarso falange del quinto dito piede dx” con prognosi di 30 giorni.
pagina 3 di 7 Costituendosi tempestivamente in giudizio, la eccepì la totale Controparte_6
infondatezza della domanda attorea, e ne chiese il rigetto integrale con rifusione delle spese di lite, sostenendo che l'attore, disattendendo la regola generale sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c., non aveva descritto con sufficiente chiarezza né il fatto storico del sinistro, di cui pose in dubbio la verificazione oltre alla qualità di terzo trasportato dell'attore, né tantomeno la sussistenza del nesso causale con le lesioni lamentate, assumendo che in sede stragiudiziale era emersa l'incompatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro allegata in atto di citazione.
La causa – nella contumacia dei convenuti e - è stata istruita Controparte_4 Controparte_5 mediante esame del teste di parte attrice e CTU medico-legale del Dott. Testimone_1 Per_2
.
[...]
***
Ciò premesso in punto di fatto, va innanzitutto dato atto della proponibilità della domanda, avendo l'attore provveduto a formulare richiesta stragiudiziale del risarcimento alla Controparte_1
, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., giusta nota trasmessa a mezzo raccomandata in data
[...]
15.7.2020 (cfr. all. n. 1 produzione di parte attrice), a inviare altresì lettera di invito alla stipulazione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 ed avendo atteso inoltre il decorso del periodo di moratoria previsto dalla legge prima di intraprendere l'odierna azione risarcitoria.
Quanto al merito, le domande attoree sono fondate nei limiti di cui appresso.
L'attività istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro esposta in atto di citazione, avendo il teste riferito di essersi trovato anch'egli, al momento del fatto, a Testimone_1
percorrere la Via Cala in direzione dal Foro Italico verso Monte Pellegrino, e precisamente di trovarsi alla guida della sua moto ape e dietro il motociclo Honda SH tg: EA 41473 con a bordo due persone, che lo precedeva nella traiettoria di marcia, e di aver visto che “la moto subito dopo la curva sbandava verso destra andando a finire sul marciapiede per poi cadere a terra unitamente agli occupanti del mezzo ... Ricordo che in quel momento ho pensato che il conducente avesse avuto un malore”.
Le perplessità manifestate dalla difesa della comparente circa l'attendibilità del testimone, poiché indicato per la prima volta in atto di citazione, non appaiono fondate.
Sul punto è appena il caso di ricordare che, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito “l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta, pagina 4 di 7 tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” (vds., da ultimo, Cass. Sez. 2, Ord. n.
21187 del 08/08/2019).
Ora la deposizione, oltre a provenire da un soggetto estraneo alle parti e indifferente alle sorti della causa, è apparsa intrinsecamente logica e affidabile, anche in ragione della mancanza di elementi che rivelino compiacenza nei confronti dell'attore.
Non v'è peraltro alcun indizio che smentisca la ricostruzione fornita dal teste e che convalidi una dinamica alternativa dell'accaduto e anzi altri e diversi elementi convergono verosimilmente verso tale prospettazione dei fatti.
Non può , infatti, di certo ignorarsi che i sanitari del Pronto Soccorso, in sede di anamnesi, nella parte relativa a “cause e circostanze” viene indicato “ incidente stradale” dato questo, certamente rilevante, in considerazione della sua immediatezza rispetto alla verificazione dell'evento lesivo.
La responsabilità dell'evento dannoso va, pertanto, interamente ascritta al conducente del motociclo al quale va fatto carico delle relative conseguenze, in solido con la compagnia assicuratrice che non ha negato l'operatività della polizza RCA..
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'attore, il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale sulla base della documentazione prodotta ed in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate al danneggiato
(“frattura malleolo peroneale e base II, III, IV MTT piede dx operata con limitazione funzionale residua) compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 30 (trenta) e successivi 20 (venti) della durata dei periodi di inabilità temporanea assoluta e di inabilità temporanea parziale al 50%, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, globalmente stimata nella misura del 9% (nove percento), tenuto conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro e dei riferimenti tabellari di cui alle “Linee Guida Per La valutazione Del Danno Alla Persona In Ambito Civilistico, SIMLA 2016, oltreché di quelli tratti da accreditati barèmes medico-legali in uso.
Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass. Civ. Sez. Un. pagina 5 di 7 11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass.
Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente non superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base dei parametri tabellari di cui all'art. 5 c. XI lett. L.n.57/01 e succ. integrazioni e mod. DM 16 luglio 2024 pubblicato G.U. serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024.
Nel caso in esame, una invalidità del 9% in soggetto di anni 34 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 17.256,02.
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 55,24 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U., l'ammontare complessivo di tale voce di danno( temporanea) ammonta ad euro 2.209,60.
Per quel che concerne il danno tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in pagina 6 di 7 termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, esso può essere liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico (già comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali), valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichici" patite dal soggetto leso, nella misura determinata in via equitativa pari ad euro 4.314,00.
All'attore deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate per complessivi Euro 214,50 come da ricevute in atti e ritenute congrue dal CTU.
Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende ad euro 23.993,00. Parte_1
Sulle predette somme liquidate all'attualità, a titolo di risarcimento del danno, spetta, altresì, all'attore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, da liquidarsi giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, mediante rivalutazione e gravate di interessi sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dal 07.07.2020, spettano all'attore ulteriori interessi di legge dalla presente decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo .
Le spese di CTU medico legale vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 26.03.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7