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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6017/2021 r.g.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 6017/2021 promossa da:
nato in [...] il [...] (Alias Parte_1 Persona_1
, nato in [...] il [...]), C.F. ID
[...] C.F._1 vestanet CE0009630, Codice CUI 05JUCID, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucio Seconnino (C.F. ), sito in Napoli alla via G. C.F._2
Porzio n. 4, Centro direzionale, isola F12, che lo difende e rappresenta, sito in Cellole
(CE) alla via Dante n. 6 RICORRENTE contro in persona della Commissione territoriale per il riconoscimento Controparte_1 della protezione internazionale di Crotone
RESISTENTE CONTUMACE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.3.2021, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento dell'8.2.2021, notificato l'1.3.2021, emesso dal
[...]
Controparte_2
, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era
[...] stata rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di pagina 1 di 11 diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento in suo favore della protezione internazionale o, in subordine, il riconoscimento in suo favore del permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero per “casi speciali” di cui all'art. 1 co. 9 del D.L. 113/2018 e, per l'effetto, trasmettere gli atti alla Questura competente per il relativo rilascio.
La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio;
deve, dunque, dichiararsi la sua contumacia.
Il PM, con nota del 17.1.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale di Crotone nonché della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 20.2.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Il ricorrente, nell'audizione personale tenutasi innanzi alla Commissione territoriale di
Crotone, in data 8.2.2021, in lingua twi, ha dichiarato: di essere cittadino del Ghana, nato e cresciuto a Bakwai, nella regione ashanti;
di appartenere all'etnia e di Per_2 praticare la religione cristiana;
di non avere studiato nel suo paese d'origine ma di aver lavorato come contadino e come calzolaio;
di essere orfano di padre;
di avere la madre ancora in vita, la quale ha due figli, un maschio e una femmina;
di avere una moglie e di avere avuto due figli gemelli, ma deceduti;
di essere in contatto con i suoi parenti.
Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio, di aver lasciato il proprio Paese d'origine, perché, con il suo salario da contadino, non è stato in grado di pagare la somma di denaro (25 milioni di Cedi) dovuta alla famiglia della sua compagna deceduta. In particolare, ha dichiarato di essere stato fidanzato per 3 o 4 anni con una ragazza, la quale era in stato di gravidanza quando è morta;
che dopo la sua morte, il padre della ragazza lo ha convocato davanti al capo del villaggio, il quale gli ha imposto di pagare un'ingente cifra nel termine di tre mesi per la morte della ragazza. Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rientro nel proprio Paese d'origine, di non riuscire a pagare il debito contratto, dovendo restituire ancora 15 milioni di al Pt_2 genitore della sua fidanzata defunta.
La Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente circa la cittadinanza ghanese e l'appartenenza all'etnia ashanti;
non credibili le dichiarazioni rese in merito a quanto avvenuto a causa della morte della sua ragazza. La Commissione territoriale ha ritenuto che i fatti e le circostanze illustrate dal ricorrente non potrebbero, dunque, essere pagina 2 di 11 ricondotte alle ipotesi che, a norma dell'art. 1 (a)2 della Convenzione di Ginevra, sono a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato e che per gli stessi motivi non si evincerebbero situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi della definizione di protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs. 251/2007, nel caso di un eventuale rimpatrio del richiedente.
L'Autorità amministrativa ha ritenuto, infine, non sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 25/7/1998 n. 286.
In via preliminare, giova ricordare che a norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo pagina 3 di 11 religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Or dunque, il Collegio, al pari delle conclusioni cui è giunta la Commissione
Territoriale, esclude che i fatti narrati possano integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia sotto forma di status di rifugiato, sia sotto forma di protezione sussidiaria ex lett. a) e b) d.lgs. 251/07.
Ed invero, il ricorrente ha reso innanzi alla Commissione Territoriale un racconto che risulta, nei suoi tratti essenziali, vago, generico e lacunoso, riferendo una vicenda che lo avrebbe costretto a lasciare il proprio Paese di origine solo in parte verosimile e comunque non idonea a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale cd. maggiore. In particolare, secondo questo Collegio, le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono vaghe e generiche sia in riferimento alla relazione avuta con la donna che sarebbe morta sia in riferimento all'episodio del decesso di quest'ultima, del quale, anzi,
pagina 4 di 11 il ricorrente non ha chiarito alcunché. È inverosimile che un evento come quello accadutogli, e vale a dire la perdita della fidanzata e del figlio che portava in grembo, tanto incidente sulla vita personale del ricorrente e determinante la sua scelta di lasciare il Ghana, sia stato così minimizzato nelle dichiarazioni rese all'Autorità amministrativa. Il ricorrente ha unicamente indicato alla Commissione di essere stato fidanzato con una ragazza, della quale non specifica nemmeno il nome, che era incinta ed è morta.
Quandanche il narrato del ricorrente fosse credibile in merito alla morte della sua compagna e, soprattutto, all'indebitamento con la di lei famiglia, in ogni caso il motivo economico esposto, di fuga dal Ghana alla ricerca di occasioni di lavoro più propizie, non è idoneo a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria lett. a) e b) d.lgs. 251/07, non riscontrandosi, neanche nel ricorso, alcuna allegazione dalla quale possa dedursi la sussistenza di un rischio concreto di essere sottoposto a persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale ovvero al pericolo di subire, in caso di rientro in
Patria, un danno grave di essere sottoposto a pena capitale ovvero ad un trattamento inumano e degradante.
Quanto poi, ai presupposti di cui all'art. 14, lettera c), d.lgs. 251/07 giova, invece, richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a sua volta menzionata dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/2015).
Nella fattispecie, il ricorrente è cittadino del Ghana, avendo dichiarato di avere la cittadinanza di tale Paese, circostanza questa non contestata dalla stessa p.a. né dallo scrivente Tribunale.
Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, dove non risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente. Secondo le fonti consultate, infatti, il paese di origine del ricorrente non
è caratterizzato da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (cfr. Amnesty
International, Ghana , 27.3.2023, su ecoi.net; Country Report on Human Rights Per_3
Practices – Ghana, 20.3.2023, USDOS, su ecoi.net; Note de monitoring de Per_3
pagina 5 di 11 protection, Janvier – Février 2023, Projet 21, 13.3.2023, su ecoi.net; Amnesty
International, Ghana 2021, 29.3.2022, su ecoi.net; Country Report on Human Rights
Practices 2021 – Ghana, 12.4.2022, USDOS, su ecoi.net; Country Report on Human
Rights Practices 2020 – Ghana, 31.3.2020, USDOS, su ecoi.net; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Brief update on recent developments (security, politics, economy) in selected countries, Briefing Notes 24 February 2020, su ecoi.net;
Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ghana, 4.3.2020, su ecoi.net;
[...]
: Review of 2019 – Ghana, 8.4.2020, su ecoi.net). Controparte_3
Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare il Ghana, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Il ricorrente ha invocato, infine, la protezione umanitaria.
Tenuto conto che la Commissione Territoriale di Crotone si è pronunciata l'8.2.2021, si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese pagina 6 di 11 d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o pagina 7 di 11 a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lasciato il Ghana nel 2012, giungendo in Italia nel 2016. Lo stesso, dunque, vive in Italia da quasi dieci anni ma, dalla documentazione prodotta in atti, non emerge alcuna forma di integrazione né sociale né economica né familiare. Nelle note difensive depositate il 19.2.2025, l'avvocato dichiara che il ricorrente, durante il periodo trascorso in Italia, si è impegnato attivamente per la ricerca di un lavoro stabile, ma non ha prodotto alcuna documentazione capace di provare la sua pagina 8 di 11 integrazione lavorativa. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1,
n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda. 4.14.
Del resto, la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa pagina 9 di 11 riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786).
Ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso in Italia non è da solo sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, deve altresì considerarsi che il ricorrente proviene dal Ghana dove, dalle fonti consultate, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata(https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_ghan
a.pdf; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/) e non si registrano fenomeni di violenza indiscriminata
(https://www.ecoi.net/en/document/2048688.html; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/; https://www.ecoi.net/en/document/2048119.html; https://www.state.gov/reports/2020- country-reports-on-human-rights-practices/ghana/). Né, infine, dalle fonti consultate può ricavarsi che la situazione socio-politica ed economica in Ghana si concretizza attualmente nella violazione dei diritti umani tale da far ritenere che un rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe, in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Rapporto EUUA del 8 marzo 2022 “Paese ben amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politi-che ed economiche in . Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale CP_3 dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petroli-fere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell (Ghana Country profile CP_3
BBC 2015, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790) In termini di sviluppo, è impressionante il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria (Re-port of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 pagina 10 di 11 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di natura sia oggettiva che soggettiva, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.3.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
pagina 11 di 11
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 6017/2021 promossa da:
nato in [...] il [...] (Alias Parte_1 Persona_1
, nato in [...] il [...]), C.F. ID
[...] C.F._1 vestanet CE0009630, Codice CUI 05JUCID, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucio Seconnino (C.F. ), sito in Napoli alla via G. C.F._2
Porzio n. 4, Centro direzionale, isola F12, che lo difende e rappresenta, sito in Cellole
(CE) alla via Dante n. 6 RICORRENTE contro in persona della Commissione territoriale per il riconoscimento Controparte_1 della protezione internazionale di Crotone
RESISTENTE CONTUMACE
E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.3.2021, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento dell'8.2.2021, notificato l'1.3.2021, emesso dal
[...]
Controparte_2
, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era
[...] stata rigettata. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di pagina 1 di 11 diniego ed in ogni caso, in via principale, il riconoscimento in suo favore della protezione internazionale o, in subordine, il riconoscimento in suo favore del permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero per “casi speciali” di cui all'art. 1 co. 9 del D.L. 113/2018 e, per l'effetto, trasmettere gli atti alla Questura competente per il relativo rilascio.
La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio;
deve, dunque, dichiararsi la sua contumacia.
Il PM, con nota del 17.1.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale di Crotone nonché della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 20.2.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione.
Il ricorrente, nell'audizione personale tenutasi innanzi alla Commissione territoriale di
Crotone, in data 8.2.2021, in lingua twi, ha dichiarato: di essere cittadino del Ghana, nato e cresciuto a Bakwai, nella regione ashanti;
di appartenere all'etnia e di Per_2 praticare la religione cristiana;
di non avere studiato nel suo paese d'origine ma di aver lavorato come contadino e come calzolaio;
di essere orfano di padre;
di avere la madre ancora in vita, la quale ha due figli, un maschio e una femmina;
di avere una moglie e di avere avuto due figli gemelli, ma deceduti;
di essere in contatto con i suoi parenti.
Ha riferito, in merito ai motivi dell'espatrio, di aver lasciato il proprio Paese d'origine, perché, con il suo salario da contadino, non è stato in grado di pagare la somma di denaro (25 milioni di Cedi) dovuta alla famiglia della sua compagna deceduta. In particolare, ha dichiarato di essere stato fidanzato per 3 o 4 anni con una ragazza, la quale era in stato di gravidanza quando è morta;
che dopo la sua morte, il padre della ragazza lo ha convocato davanti al capo del villaggio, il quale gli ha imposto di pagare un'ingente cifra nel termine di tre mesi per la morte della ragazza. Ha dichiarato, infine, di temere, in caso di rientro nel proprio Paese d'origine, di non riuscire a pagare il debito contratto, dovendo restituire ancora 15 milioni di al Pt_2 genitore della sua fidanzata defunta.
La Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale, ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente circa la cittadinanza ghanese e l'appartenenza all'etnia ashanti;
non credibili le dichiarazioni rese in merito a quanto avvenuto a causa della morte della sua ragazza. La Commissione territoriale ha ritenuto che i fatti e le circostanze illustrate dal ricorrente non potrebbero, dunque, essere pagina 2 di 11 ricondotte alle ipotesi che, a norma dell'art. 1 (a)2 della Convenzione di Ginevra, sono a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato e che per gli stessi motivi non si evincerebbero situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi della definizione di protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs. 251/2007, nel caso di un eventuale rimpatrio del richiedente.
L'Autorità amministrativa ha ritenuto, infine, non sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 25/7/1998 n. 286.
In via preliminare, giova ricordare che a norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo pagina 3 di 11 religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Or dunque, il Collegio, al pari delle conclusioni cui è giunta la Commissione
Territoriale, esclude che i fatti narrati possano integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia sotto forma di status di rifugiato, sia sotto forma di protezione sussidiaria ex lett. a) e b) d.lgs. 251/07.
Ed invero, il ricorrente ha reso innanzi alla Commissione Territoriale un racconto che risulta, nei suoi tratti essenziali, vago, generico e lacunoso, riferendo una vicenda che lo avrebbe costretto a lasciare il proprio Paese di origine solo in parte verosimile e comunque non idonea a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale cd. maggiore. In particolare, secondo questo Collegio, le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono vaghe e generiche sia in riferimento alla relazione avuta con la donna che sarebbe morta sia in riferimento all'episodio del decesso di quest'ultima, del quale, anzi,
pagina 4 di 11 il ricorrente non ha chiarito alcunché. È inverosimile che un evento come quello accadutogli, e vale a dire la perdita della fidanzata e del figlio che portava in grembo, tanto incidente sulla vita personale del ricorrente e determinante la sua scelta di lasciare il Ghana, sia stato così minimizzato nelle dichiarazioni rese all'Autorità amministrativa. Il ricorrente ha unicamente indicato alla Commissione di essere stato fidanzato con una ragazza, della quale non specifica nemmeno il nome, che era incinta ed è morta.
Quandanche il narrato del ricorrente fosse credibile in merito alla morte della sua compagna e, soprattutto, all'indebitamento con la di lei famiglia, in ogni caso il motivo economico esposto, di fuga dal Ghana alla ricerca di occasioni di lavoro più propizie, non è idoneo a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria lett. a) e b) d.lgs. 251/07, non riscontrandosi, neanche nel ricorso, alcuna allegazione dalla quale possa dedursi la sussistenza di un rischio concreto di essere sottoposto a persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale ovvero al pericolo di subire, in caso di rientro in
Patria, un danno grave di essere sottoposto a pena capitale ovvero ad un trattamento inumano e degradante.
Quanto poi, ai presupposti di cui all'art. 14, lettera c), d.lgs. 251/07 giova, invece, richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a sua volta menzionata dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/2015).
Nella fattispecie, il ricorrente è cittadino del Ghana, avendo dichiarato di avere la cittadinanza di tale Paese, circostanza questa non contestata dalla stessa p.a. né dallo scrivente Tribunale.
Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d'origine, dove non risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente. Secondo le fonti consultate, infatti, il paese di origine del ricorrente non
è caratterizzato da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (cfr. Amnesty
International, Ghana , 27.3.2023, su ecoi.net; Country Report on Human Rights Per_3
Practices – Ghana, 20.3.2023, USDOS, su ecoi.net; Note de monitoring de Per_3
pagina 5 di 11 protection, Janvier – Février 2023, Projet 21, 13.3.2023, su ecoi.net; Amnesty
International, Ghana 2021, 29.3.2022, su ecoi.net; Country Report on Human Rights
Practices 2021 – Ghana, 12.4.2022, USDOS, su ecoi.net; Country Report on Human
Rights Practices 2020 – Ghana, 31.3.2020, USDOS, su ecoi.net; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Brief update on recent developments (security, politics, economy) in selected countries, Briefing Notes 24 February 2020, su ecoi.net;
Freedom House, Freedom in the World 2019 - Ghana, 4.3.2020, su ecoi.net;
[...]
: Review of 2019 – Ghana, 8.4.2020, su ecoi.net). Controparte_3
Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata - che non risultano, al momento, caratterizzare il Ghana, stando alle fonti sopra citate, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.
Il ricorrente ha invocato, infine, la protezione umanitaria.
Tenuto conto che la Commissione Territoriale di Crotone si è pronunciata l'8.2.2021, si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173/2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese pagina 6 di 11 d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo
5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o pagina 7 di 11 a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lasciato il Ghana nel 2012, giungendo in Italia nel 2016. Lo stesso, dunque, vive in Italia da quasi dieci anni ma, dalla documentazione prodotta in atti, non emerge alcuna forma di integrazione né sociale né economica né familiare. Nelle note difensive depositate il 19.2.2025, l'avvocato dichiara che il ricorrente, durante il periodo trascorso in Italia, si è impegnato attivamente per la ricerca di un lavoro stabile, ma non ha prodotto alcuna documentazione capace di provare la sua pagina 8 di 11 integrazione lavorativa. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1,
n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda. 4.14.
Del resto, la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa pagina 9 di 11 riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786).
Ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso in Italia non è da solo sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, deve altresì considerarsi che il ricorrente proviene dal Ghana dove, dalle fonti consultate, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata(https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_ghan
a.pdf; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/) e non si registrano fenomeni di violenza indiscriminata
(https://www.ecoi.net/en/document/2048688.html; https://www.amnesty.org/en/countries/africa/ghana/report-ghana/; https://www.ecoi.net/en/document/2048119.html; https://www.state.gov/reports/2020- country-reports-on-human-rights-practices/ghana/). Né, infine, dalle fonti consultate può ricavarsi che la situazione socio-politica ed economica in Ghana si concretizza attualmente nella violazione dei diritti umani tale da far ritenere che un rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe, in questo momento, al rischio concreto di subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU (cfr. Rapporto EUUA del 8 marzo 2022 “Paese ben amministrato secondo gli standard regionali, il Ghana è spesso visto come un modello per le riforme politi-che ed economiche in . Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale CP_3 dell'economia; il Ghana è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petroli-fere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del Ghana si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell (Ghana Country profile CP_3
BBC 2015, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790) In termini di sviluppo, è impressionante il suo record nel raggiungimento di alcuni
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium Development Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria (Re-port of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre 2018 pagina 10 di 11 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di natura sia oggettiva che soggettiva, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.3.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
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