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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1850/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BUTTITTA ARMANDO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO, PEC: Email_2 appellato
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. TRIGONA
GIOVANNI – PEC: Email_3 appellato – appellante incidentale
Conclusioni:
Pag. 1 di 11 per l'appellante
ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO Pt_2
Respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa, ed attenendosi al principio di diritto enunciato dalla ordinanza decisoria della Suprema Corte di Cassazione n. 20729/2018, depositata il 13.08.2018, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 5353/ 2010 R. Sent. resa dal Tribunale civile di Palermo, sez. I, in composizione monocratica, dott. Enrico Catanzaro, nelle date 6-10 dicembre 2010, non notificata:
1) dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione cui si resiste, confermando il decreto ingiuntivo n. 923/2006 R.D.I. emesso dal Tribunale di Palermo il 13.03.2006 e notificato il 07.04.2006;
2) In via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in proprio e/o in quanto subentrato alla (soppressa) Gestione Liquidatoria dei rapporti della cessata di RI -o nella qualità di gestore della stessa-a pagare per Parte_3
i titoli e le causali sopra indicate, in favore del dott. la somma di Parte_1
€. 46.395,94 o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre gli interessi legali dal 4.4.2005 al saldo effettivo.
3) In via ancora subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e nell'ipotesi in cui si ritenesse l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in proprio e in quanto subentrato alla (soppressa) Gestione
Liquidatoria dei rapporti della cessata di RI -o nella qualità di gestore della Parte_3 stessa- privo di legittimazione passiva o, comunque, non tenuto a corrispondere in tutto od in parte quanto richiesto dal dott. condannare l' Parte_1 [...]
(codice fiscale e partita IVA n° ), Controparte_3 P.IVA_3 subentrata ex lege alla soppressa , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, per i titoli e le causali sopra indicate, al dott. la somma di €. 46.395,94 o la diversa somma che sarà Parte_1 ritenuta dovuta, oltre interessi legali dal 4.4.2005 al saldo effettivo.
4) Condannare gli appellati, in solido od ognuno per quanto di ragione, al pagamento in favore di delle spese, delle competenze, degli onorari oltre accessori di Parte_1 legge (IVA, CPA, Spese Generali), relativi al giudizio di primo grado (R.G. n. 6344/2006
Pag. 2 di 11 Tribunale di Palermo), al giudizio di appello (R.G. n. 1252/2011 Corte d'Appello di Palermo), di cassazione (R.G. n. 15567/2017 Corte di Cassazione), nonché a quelli relativi al presente giudizio di appello in rinvio dalla cassazione.
Salvo ogni altro diritto.
Per l' Controparte_1
VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, stante il giudicato formatosi sul capo della sentenza (non gravato) relativo al difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale
Salute;
- in subordine, rigettare qualsivoglia domanda formulata nei confronti del predetto
Assessorato Regionale;
- in ogni caso, rigettare, ad integrale conferma dell'impugnata sentenza, l'appello avversario, siccome infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio;
salve le spese prenotate a debito da liquidarsi separatamente a cura del competente Ufficio.
Per l' CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
- previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
- rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n°5353/2010, Parte_1 pronunciata dal Tribunale civile di Palermo, sez. I, in composizione monocratica nella persona del dott. Enrico Catanzaro, nelle date 6-10.12.2010, in quanto infondato e, pertanto, confermare la sentenza nella parte dispositiva con la quale è stato revocato il D.I. n°923/2006
e rigettate le domande avanzate dal Sig. nei confronti dell' di Parte_1 CP_5
CP_2
- in via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' n°7 di CP_3 CP_2 ed in riforma delle statuizioni del Giudice di I grado sui relativi punti, confermare, comunque, il rigetto, di cui in dispositivo di sentenza, delle domande avanzate dal Sig. Parte_1 nei confronti dell' n°7 di CP_5 CP_2
Pag. 3 di 11 - in via ancora più gradata, in caso di accoglimento dell'appello principale e/o di rigetto dell'appello incidentale, ridurre la pretesa creditoria avanzata dal Sig. nei Parte_1 limiti di € 14.521,04 senza riconoscimento alcuno di interessi legali, atteso che il mancato pagamento della suddetta somma è imputabile unicamente all'appellante che non ha provveduto ad inviare la richiesta fattura quietanzata.
Con condanna alle spese, compensi professionali e anticipazioni del presente grado di giudizio, oltre quelle del giudizio di primo grado, di secondo grado e di cassazione, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge.
In fatto e in diritto
1. Con decreto ingiuntivo n. 923/2006, rilasciato su istanza di Parte_1
il Tribunale di Palermo ingiungeva all'Assessorato alla Salute della Regione
[...]
Siciliana, nella qualità di gestore e/o liquidatore della Sezione stralcio dell' Parte_3 di il pagamento della somma di € 46.395,94 a titolo di rimborso spese legali CP_2
sostenute per un processo penale subìto per ragioni inerenti la sua qualità di
Commissario straordinario presso l' e dal quale era stato poi assolto. Parte_3
2. Proponeva opposizione l'Assessorato alla Salute, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo piuttosto legittimata l' di Parte_4
, e chiedeva la revoca del decreto posto che, in ogni caso, le spese rimborsabili CP_2
potevano essere limitate ad un solo difensore (e non due come richiesto dal Pt_1
e non potevano superare i minimi tariffari.
3. Costituitosi il chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Pt_1
l' nei confronti della quale estendeva la domanda di rimborso delle spese Parte_4
legali. L' costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Parte_4 legittimazione passiva, in subordine chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in ulteriore subordine chiedeva ridursi il quantum ad € 14.521,04, pari alla somma liquidata per il medesimo titolo ai difensori degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
4. Con sentenza n. 5353/2010 dei 6-10.12.2010 il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo sul rilievo dell'infondatezza del diritto al rimborso delle spese legali per aver omesso di avvisare preventivamente
Pag. 4 di 11 l'amministrazione della pendenza del processo penale, condizione necessaria per ottenere il rimborso.
5. La sentenza veniva impugnata dal e la Corte di Appello, con sentenza Pt_1
n. 299/2017 del 20.2.2017 respingeva l'appello, motivando la decisione sulla considerazione che l'art. 39 L.R. 145/1980 prevede il rimborso delle spese legali in favore dei soli dipendenti dell'amministrazione, laddove il rivestiva la Pt_1 qualità di commissario straordinario.
6. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza decisoria n.
20729/2018 dei 12.6-13.8.2018 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza e rinviava la causa alla Corte di Appello di Palermo.
7. Con ricorso in riassunzione notificato il 27.9.2019 La Parte_1 ha riassunto il giudizio e ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
8. Si è costituito l che ha rilevato come non fosse Controparte_6 stato impugnato dal ricorrente in riassunzione il capo della sentenza riguardante il proprio difetto di legittimazione passiva. Si è altresì costituita l Controparte_3 che ha proposto appello incidentale sia con riferimento alla pronuncia in punto di giurisdizione, sia sull'assenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., sia, infine, con riferimento al difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato e, nel resto, ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
9. Sostituita l'udienza del 15 maggio 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
10. Secondo l'ordine imposto dalla logica giuridica risulta preliminare l'esame dei Contr primi due motivi di appello incidentale dell'
11. Con il primo, l'azienda sanitaria provinciale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la posizione giuridica del Parte_1
sarebbe di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Pag. 5 di 11 12. L'eccezione non è fondata, essendo sufficiente richiamare la sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n.27282/2017, che, pronunciando in una fattispecie analoga alla presente, ove era stato richiesto il rimborso delle spese legali ai sensi della l.r. 145/1980, e richiamando la precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 3413 del
2008, ha chiaramente affermato la giurisdizione del Giudice ordinario. Contr 13. Con il secondo motivo di appello incidentale, l' ha eccepito la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non potendosi considerare il credito asseritamente vantato dal né certo, né liquido, né esigibile. Pt_1
14. Anche tale doglianza non è fondata, posto che per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
15. Ciò posto, va subito rilevato che, la L.R. Siciliana n. 145 del 1980, art. 39 (che dispone: "Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità") trovava applicazione, nel suo testo originario, esclusivamente al personale dell'amministrazione regionale (cfr. anche Cass. n.
6059/2004),
Pag. 6 di 11 16. Tuttavia, successivamente, la L.R. Siciliana n. 30 del 2000, art. 24, ha così previsto: "La L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, art. 39, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
17. Come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha qui rinviato, tale disposizione successiva, che non ha valore interpretativo, ha aggiunto un elemento estraneo alla norma interpretata, consistente dell'estendere la sua portata a soggetti nuovi rispetto ai dipendenti regionali. Tali soggetti vanno individuati nei pubblici amministratori, ma poiché tale categoria è indicata in aggiunta a "tutti i soggetti", questi ultimi non possono che essere i destinatari della stessa legge contenente norme sugli enti locali, quindi i loro dipendenti.
18. Trattandosi di norma innovativa essa vale per il futuro, per tutti i casi nei quali l'evento generatore del diritto, vale a dire la dichiarazione di esenzione dalla responsabilità, sia successivo rispetto all'entrata in vigore della legge.
19. Sempre secondo la Corte di Cassazione, la norma innovativa di cui alla L.R. n.
30 del 2000, citato art. 24, trova applicazione alla fattispecie in esame, poiché
l'assoluzione è stata pronunciata con sentenza dei 29.11.2004-11.2.2005, divenuta irrevocabile il 4.4.2005.
20. In altri termini, con la sentenza che ha disposto il rinvio a questa Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che, almeno in astratto, detto beneficio spetta anche al che all'epoca dei fatti rivestiva la posizione di Parte_1 [...]
. Parte_5
21. Tanto precisato, con riguardo al primo motivo di appello, il Parte_1
sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente rigettato la sua richiesta di rimborso per non aver preventivamente informato l'amministrazione di appartenenza affinchè provvedesse alla nomina di un legale ai sensi dell'art. 41 DPR
270/1987. Assume che la disposizione invocata impone un siffatto onere di informazione a condizione che non sussista conflitto di interessi, che nel caso in
Pag. 7 di 11 Parte esame era però sussistente in quanto l'allora di RI era parte offesa del giudizio penale, e in tale qualità era stata informata della pendenza del procedimento essendole stati notificati gli atti processuali.
22. La censura è fondata. Parte
23. In disparte la necessaria conoscenza che ha avuto la disciolta del procedimento penale in quanto parte offesa, appare evidente la sussistenza del Parte conflitto di interessi tra l' (parte offesa) e il Parte_1
(indagato/imputato), di tal che, al fine di ottenere il rimborso, non risultava necessaria la preventiva informazione.
24. Non essendo necessaria alcuna preventiva comunicazione e rientrando il nel novero degli aventi diritto al rimborso, risulta evidente Parte_5 la sussistenza del diritto del al rimborso. Parte_1
25. Residua, invero, l'esame dell'ultimo motivo di appello incidentale dell' CP_3
articolato sotto un duplice profilo: il soggetto legittimato al pagamento e il
[...] quantum. Contr 26. Sotto il primo profilo l' assume di essere priva di legittimazione passiva, dovendo gravare, se del caso, il rimborso sulla Regione Sicilia – Assessorato della Parte salute quale successore ex legge della disciolta
27. Come ampiamente noto, la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, ultimo periodo, ha disposto "In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime."
28. A norma della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, le gestioni a stralcio sono state trasformate in gestioni liquidatorie.
29. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base alla L. 23 dicembre
1994, n. 724, art.
6 - che ha stabilito (comma 1) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni
Pag. 8 di 11 pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 c.p.c. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa
(Sez. U, n. 1989 del 6.3.1997, ma anche Sez. U. n. 6229, 7182,7483 e 10375 del Pt_3
1997 e poi un compatto stuolo di numerose pronunce delle Sezioni semplici).
30. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla Regione Sicilia. Parte
31. La successione ex lege delle Regioni (e non delle , si è realizzata - giusta la
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie) - nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, e ricomprende le pretese debitorie e creditorie ivi contrattualmente maturate anteriormente al 10 luglio 1995 (data di Parte inizio del funzionamento delle in Sicilia).
32. Come ha sottolineato il Tribunale, secondo la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. 3413/2008) “in materia di rimborso delle spese legali a dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, poi dichiarati esenti da responsabilità, (…) la dichiarazione di esenzione della responsabilità è l'evento generatore del diritto al rimborso” (cfr. anche Cass.
6349/2019).
33. Orbene, poiché nel caso di specie, la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile in data 4.4.2005, risulta evidente che la legittimazione passiva spetta all' trattandosi di credito sorto successivamente al 10 luglio 1995. CP_3
34. Con il gravame incidentale l' ha, infine, chiesto che, in caso di CP_3
accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale, la somma da rimborsare venga ridotta ad € 14.521,04, pari alla somma riconosciuta ai difensori degli altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria. Soggiunge che il
Pag. 9 di 11 rimborso non può essere riconosciuto per l'attività prestata da due difensori, ma che debba essere limitata ad un solo difensore.
35. La doglianza è fondata, seppur nei limiti di quanto appresso.
36. Va rilevato, in primo luogo, che nessuna norma dispone che il rimborso debba essere limitato ad un solo difensore, posto che l'art. 26 del CCNL integrativo del Contr 20.9.2001 richiamato dall' si riferisce alle ipotesi in cui venga nominato un legale dall' e a questi il dipendente intenda affiancarne un altro di suo gradimento, CP_2
ma nulla vieta che l' così come il dipendente (in caso di conflitto di interessi, CP_2 come nella specie) possa nominare due difensori.
37. A mente del già richiamato art. 26 CCNL integrativo il rimborso delle spese è legali è previsto “nel limite massimo della tariffa” e comunque non al di sotto dei minimi.
38. Nella fattispecie, attesa la non vincolatività per il giudice del parere di congruità dell'ordine professionale (cfr. Cass. n. 712/2018), dalla disamina delle parcelle degli Avv. Ziccone e Rubino, risulta che le tariffe sono state calcolate, per alcune voci, al di sopra del massimo, di tal che è necessario che l'ammontare delle spese venga ridotto ad € 16.270,00 (di cui € 7.345,00 per l'attività dell'Avv. Rubino ed
€ 8.925,00 per l'Avv. Ziccone) oltre rimborso al 12,5%, iva e cpa, essendo detta somma corrispondente al massimo delle tariffe all'epoca vigenti, secondo le voci indicate nelle parcelle agli atti.
39. Conclusivamente, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione e in ossequio al principio di diritto ivi indicato, l'appello proposto da
[...] va parzialmente accolto, con conseguente condanna dell' Parte_1 CP_3
al pagamento della somma di € 16.270,00 oltre accessori e interessi legali dal
[...]
29.11.2005 (data dell'istanza), a titolo di rimborso spese legali ex art. 39 L.R. 145/1980.
40. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell' e si CP_3
liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
41. Le spese del presente giudizio vanno, invece, compensate per metà tra
[...]
Contr e l' 7 attesa la parziale reciproca soccombenza, Parte_1 CP_3
Pag. 10 di 11 Contr dovendosi porre a carico dell' la restante metà; vanno invece integralmente compensate quelle con l'Assessorato alla Salute, considerata la complessità della Parte questione relativa alla successione nei rapporti delle soppresse
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza decisoria n. 20729/2018 dei 12.6-13.8.2018, sentiti i procuratori delle parti:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 5353/2010 dei 6-10.12.2010 proposto da Parte_1
nei confronti di di e , condanna l' CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_3
[...
di al pagamento in favore di , a titolo CP_2 Parte_1
di rimborso spese legali, della complessiva somma di € 16.270,00 oltre accessori e interessi legali dal 29.11.2005.
- Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
- Condanna l' di al pagamento in favore di CP_3 CP_2 Parte_1
delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 1.600,00,
[...]
oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
- Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 della metà delle spese legali di questo giudizio che si liquidano, già
[...]
dimezzate, in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, compensa la restante metà.
- Compensa le spese con l'Assessorato alla Salute.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1850/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BUTTITTA ARMANDO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'Assessore pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO, PEC: Email_2 appellato
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. TRIGONA
GIOVANNI – PEC: Email_3 appellato – appellante incidentale
Conclusioni:
Pag. 1 di 11 per l'appellante
ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO Pt_2
Respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa, ed attenendosi al principio di diritto enunciato dalla ordinanza decisoria della Suprema Corte di Cassazione n. 20729/2018, depositata il 13.08.2018, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 5353/ 2010 R. Sent. resa dal Tribunale civile di Palermo, sez. I, in composizione monocratica, dott. Enrico Catanzaro, nelle date 6-10 dicembre 2010, non notificata:
1) dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione cui si resiste, confermando il decreto ingiuntivo n. 923/2006 R.D.I. emesso dal Tribunale di Palermo il 13.03.2006 e notificato il 07.04.2006;
2) In via subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in proprio e/o in quanto subentrato alla (soppressa) Gestione Liquidatoria dei rapporti della cessata di RI -o nella qualità di gestore della stessa-a pagare per Parte_3
i titoli e le causali sopra indicate, in favore del dott. la somma di Parte_1
€. 46.395,94 o la diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre gli interessi legali dal 4.4.2005 al saldo effettivo.
3) In via ancora subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e nell'ipotesi in cui si ritenesse l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in proprio e in quanto subentrato alla (soppressa) Gestione
Liquidatoria dei rapporti della cessata di RI -o nella qualità di gestore della Parte_3 stessa- privo di legittimazione passiva o, comunque, non tenuto a corrispondere in tutto od in parte quanto richiesto dal dott. condannare l' Parte_1 [...]
(codice fiscale e partita IVA n° ), Controparte_3 P.IVA_3 subentrata ex lege alla soppressa , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, per i titoli e le causali sopra indicate, al dott. la somma di €. 46.395,94 o la diversa somma che sarà Parte_1 ritenuta dovuta, oltre interessi legali dal 4.4.2005 al saldo effettivo.
4) Condannare gli appellati, in solido od ognuno per quanto di ragione, al pagamento in favore di delle spese, delle competenze, degli onorari oltre accessori di Parte_1 legge (IVA, CPA, Spese Generali), relativi al giudizio di primo grado (R.G. n. 6344/2006
Pag. 2 di 11 Tribunale di Palermo), al giudizio di appello (R.G. n. 1252/2011 Corte d'Appello di Palermo), di cassazione (R.G. n. 15567/2017 Corte di Cassazione), nonché a quelli relativi al presente giudizio di appello in rinvio dalla cassazione.
Salvo ogni altro diritto.
Per l' Controparte_1
VOGLIA L'ON.LE CORTE D'APPELLO
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, stante il giudicato formatosi sul capo della sentenza (non gravato) relativo al difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale
Salute;
- in subordine, rigettare qualsivoglia domanda formulata nei confronti del predetto
Assessorato Regionale;
- in ogni caso, rigettare, ad integrale conferma dell'impugnata sentenza, l'appello avversario, siccome infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio;
salve le spese prenotate a debito da liquidarsi separatamente a cura del competente Ufficio.
Per l' CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
- previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
- rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n°5353/2010, Parte_1 pronunciata dal Tribunale civile di Palermo, sez. I, in composizione monocratica nella persona del dott. Enrico Catanzaro, nelle date 6-10.12.2010, in quanto infondato e, pertanto, confermare la sentenza nella parte dispositiva con la quale è stato revocato il D.I. n°923/2006
e rigettate le domande avanzate dal Sig. nei confronti dell' di Parte_1 CP_5
CP_2
- in via gradata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' n°7 di CP_3 CP_2 ed in riforma delle statuizioni del Giudice di I grado sui relativi punti, confermare, comunque, il rigetto, di cui in dispositivo di sentenza, delle domande avanzate dal Sig. Parte_1 nei confronti dell' n°7 di CP_5 CP_2
Pag. 3 di 11 - in via ancora più gradata, in caso di accoglimento dell'appello principale e/o di rigetto dell'appello incidentale, ridurre la pretesa creditoria avanzata dal Sig. nei Parte_1 limiti di € 14.521,04 senza riconoscimento alcuno di interessi legali, atteso che il mancato pagamento della suddetta somma è imputabile unicamente all'appellante che non ha provveduto ad inviare la richiesta fattura quietanzata.
Con condanna alle spese, compensi professionali e anticipazioni del presente grado di giudizio, oltre quelle del giudizio di primo grado, di secondo grado e di cassazione, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge.
In fatto e in diritto
1. Con decreto ingiuntivo n. 923/2006, rilasciato su istanza di Parte_1
il Tribunale di Palermo ingiungeva all'Assessorato alla Salute della Regione
[...]
Siciliana, nella qualità di gestore e/o liquidatore della Sezione stralcio dell' Parte_3 di il pagamento della somma di € 46.395,94 a titolo di rimborso spese legali CP_2
sostenute per un processo penale subìto per ragioni inerenti la sua qualità di
Commissario straordinario presso l' e dal quale era stato poi assolto. Parte_3
2. Proponeva opposizione l'Assessorato alla Salute, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo piuttosto legittimata l' di Parte_4
, e chiedeva la revoca del decreto posto che, in ogni caso, le spese rimborsabili CP_2
potevano essere limitate ad un solo difensore (e non due come richiesto dal Pt_1
e non potevano superare i minimi tariffari.
3. Costituitosi il chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Pt_1
l' nei confronti della quale estendeva la domanda di rimborso delle spese Parte_4
legali. L' costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Parte_4 legittimazione passiva, in subordine chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e in ulteriore subordine chiedeva ridursi il quantum ad € 14.521,04, pari alla somma liquidata per il medesimo titolo ai difensori degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
4. Con sentenza n. 5353/2010 dei 6-10.12.2010 il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo sul rilievo dell'infondatezza del diritto al rimborso delle spese legali per aver omesso di avvisare preventivamente
Pag. 4 di 11 l'amministrazione della pendenza del processo penale, condizione necessaria per ottenere il rimborso.
5. La sentenza veniva impugnata dal e la Corte di Appello, con sentenza Pt_1
n. 299/2017 del 20.2.2017 respingeva l'appello, motivando la decisione sulla considerazione che l'art. 39 L.R. 145/1980 prevede il rimborso delle spese legali in favore dei soli dipendenti dell'amministrazione, laddove il rivestiva la Pt_1 qualità di commissario straordinario.
6. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza decisoria n.
20729/2018 dei 12.6-13.8.2018 accoglieva il ricorso, cassava la sentenza e rinviava la causa alla Corte di Appello di Palermo.
7. Con ricorso in riassunzione notificato il 27.9.2019 La Parte_1 ha riassunto il giudizio e ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
8. Si è costituito l che ha rilevato come non fosse Controparte_6 stato impugnato dal ricorrente in riassunzione il capo della sentenza riguardante il proprio difetto di legittimazione passiva. Si è altresì costituita l Controparte_3 che ha proposto appello incidentale sia con riferimento alla pronuncia in punto di giurisdizione, sia sull'assenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., sia, infine, con riferimento al difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato e, nel resto, ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
9. Sostituita l'udienza del 15 maggio 2024 ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note contenenti la precisazione delle conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
10. Secondo l'ordine imposto dalla logica giuridica risulta preliminare l'esame dei Contr primi due motivi di appello incidentale dell'
11. Con il primo, l'azienda sanitaria provinciale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la posizione giuridica del Parte_1
sarebbe di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Pag. 5 di 11 12. L'eccezione non è fondata, essendo sufficiente richiamare la sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n.27282/2017, che, pronunciando in una fattispecie analoga alla presente, ove era stato richiesto il rimborso delle spese legali ai sensi della l.r. 145/1980, e richiamando la precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 3413 del
2008, ha chiaramente affermato la giurisdizione del Giudice ordinario. Contr 13. Con il secondo motivo di appello incidentale, l' ha eccepito la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non potendosi considerare il credito asseritamente vantato dal né certo, né liquido, né esigibile. Pt_1
14. Anche tale doglianza non è fondata, posto che per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
15. Ciò posto, va subito rilevato che, la L.R. Siciliana n. 145 del 1980, art. 39 (che dispone: "Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità") trovava applicazione, nel suo testo originario, esclusivamente al personale dell'amministrazione regionale (cfr. anche Cass. n.
6059/2004),
Pag. 6 di 11 16. Tuttavia, successivamente, la L.R. Siciliana n. 30 del 2000, art. 24, ha così previsto: "La L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, art. 39, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".
17. Come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ha qui rinviato, tale disposizione successiva, che non ha valore interpretativo, ha aggiunto un elemento estraneo alla norma interpretata, consistente dell'estendere la sua portata a soggetti nuovi rispetto ai dipendenti regionali. Tali soggetti vanno individuati nei pubblici amministratori, ma poiché tale categoria è indicata in aggiunta a "tutti i soggetti", questi ultimi non possono che essere i destinatari della stessa legge contenente norme sugli enti locali, quindi i loro dipendenti.
18. Trattandosi di norma innovativa essa vale per il futuro, per tutti i casi nei quali l'evento generatore del diritto, vale a dire la dichiarazione di esenzione dalla responsabilità, sia successivo rispetto all'entrata in vigore della legge.
19. Sempre secondo la Corte di Cassazione, la norma innovativa di cui alla L.R. n.
30 del 2000, citato art. 24, trova applicazione alla fattispecie in esame, poiché
l'assoluzione è stata pronunciata con sentenza dei 29.11.2004-11.2.2005, divenuta irrevocabile il 4.4.2005.
20. In altri termini, con la sentenza che ha disposto il rinvio a questa Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che, almeno in astratto, detto beneficio spetta anche al che all'epoca dei fatti rivestiva la posizione di Parte_1 [...]
. Parte_5
21. Tanto precisato, con riguardo al primo motivo di appello, il Parte_1
sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente rigettato la sua richiesta di rimborso per non aver preventivamente informato l'amministrazione di appartenenza affinchè provvedesse alla nomina di un legale ai sensi dell'art. 41 DPR
270/1987. Assume che la disposizione invocata impone un siffatto onere di informazione a condizione che non sussista conflitto di interessi, che nel caso in
Pag. 7 di 11 Parte esame era però sussistente in quanto l'allora di RI era parte offesa del giudizio penale, e in tale qualità era stata informata della pendenza del procedimento essendole stati notificati gli atti processuali.
22. La censura è fondata. Parte
23. In disparte la necessaria conoscenza che ha avuto la disciolta del procedimento penale in quanto parte offesa, appare evidente la sussistenza del Parte conflitto di interessi tra l' (parte offesa) e il Parte_1
(indagato/imputato), di tal che, al fine di ottenere il rimborso, non risultava necessaria la preventiva informazione.
24. Non essendo necessaria alcuna preventiva comunicazione e rientrando il nel novero degli aventi diritto al rimborso, risulta evidente Parte_5 la sussistenza del diritto del al rimborso. Parte_1
25. Residua, invero, l'esame dell'ultimo motivo di appello incidentale dell' CP_3
articolato sotto un duplice profilo: il soggetto legittimato al pagamento e il
[...] quantum. Contr 26. Sotto il primo profilo l' assume di essere priva di legittimazione passiva, dovendo gravare, se del caso, il rimborso sulla Regione Sicilia – Assessorato della Parte salute quale successore ex legge della disciolta
27. Come ampiamente noto, la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, ultimo periodo, ha disposto "In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime."
28. A norma della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, le gestioni a stralcio sono state trasformate in gestioni liquidatorie.
29. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base alla L. 23 dicembre
1994, n. 724, art.
6 - che ha stabilito (comma 1) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni
Pag. 8 di 11 pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 c.p.c. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa
(Sez. U, n. 1989 del 6.3.1997, ma anche Sez. U. n. 6229, 7182,7483 e 10375 del Pt_3
1997 e poi un compatto stuolo di numerose pronunce delle Sezioni semplici).
30. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla Regione Sicilia. Parte
31. La successione ex lege delle Regioni (e non delle , si è realizzata - giusta la
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie) - nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, e ricomprende le pretese debitorie e creditorie ivi contrattualmente maturate anteriormente al 10 luglio 1995 (data di Parte inizio del funzionamento delle in Sicilia).
32. Come ha sottolineato il Tribunale, secondo la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. 3413/2008) “in materia di rimborso delle spese legali a dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, poi dichiarati esenti da responsabilità, (…) la dichiarazione di esenzione della responsabilità è l'evento generatore del diritto al rimborso” (cfr. anche Cass.
6349/2019).
33. Orbene, poiché nel caso di specie, la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile in data 4.4.2005, risulta evidente che la legittimazione passiva spetta all' trattandosi di credito sorto successivamente al 10 luglio 1995. CP_3
34. Con il gravame incidentale l' ha, infine, chiesto che, in caso di CP_3
accoglimento dell'appello principale e rigetto di quello incidentale, la somma da rimborsare venga ridotta ad € 14.521,04, pari alla somma riconosciuta ai difensori degli altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria. Soggiunge che il
Pag. 9 di 11 rimborso non può essere riconosciuto per l'attività prestata da due difensori, ma che debba essere limitata ad un solo difensore.
35. La doglianza è fondata, seppur nei limiti di quanto appresso.
36. Va rilevato, in primo luogo, che nessuna norma dispone che il rimborso debba essere limitato ad un solo difensore, posto che l'art. 26 del CCNL integrativo del Contr 20.9.2001 richiamato dall' si riferisce alle ipotesi in cui venga nominato un legale dall' e a questi il dipendente intenda affiancarne un altro di suo gradimento, CP_2
ma nulla vieta che l' così come il dipendente (in caso di conflitto di interessi, CP_2 come nella specie) possa nominare due difensori.
37. A mente del già richiamato art. 26 CCNL integrativo il rimborso delle spese è legali è previsto “nel limite massimo della tariffa” e comunque non al di sotto dei minimi.
38. Nella fattispecie, attesa la non vincolatività per il giudice del parere di congruità dell'ordine professionale (cfr. Cass. n. 712/2018), dalla disamina delle parcelle degli Avv. Ziccone e Rubino, risulta che le tariffe sono state calcolate, per alcune voci, al di sopra del massimo, di tal che è necessario che l'ammontare delle spese venga ridotto ad € 16.270,00 (di cui € 7.345,00 per l'attività dell'Avv. Rubino ed
€ 8.925,00 per l'Avv. Ziccone) oltre rimborso al 12,5%, iva e cpa, essendo detta somma corrispondente al massimo delle tariffe all'epoca vigenti, secondo le voci indicate nelle parcelle agli atti.
39. Conclusivamente, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione e in ossequio al principio di diritto ivi indicato, l'appello proposto da
[...] va parzialmente accolto, con conseguente condanna dell' Parte_1 CP_3
al pagamento della somma di € 16.270,00 oltre accessori e interessi legali dal
[...]
29.11.2005 (data dell'istanza), a titolo di rimborso spese legali ex art. 39 L.R. 145/1980.
40. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell' e si CP_3
liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
41. Le spese del presente giudizio vanno, invece, compensate per metà tra
[...]
Contr e l' 7 attesa la parziale reciproca soccombenza, Parte_1 CP_3
Pag. 10 di 11 Contr dovendosi porre a carico dell' la restante metà; vanno invece integralmente compensate quelle con l'Assessorato alla Salute, considerata la complessità della Parte questione relativa alla successione nei rapporti delle soppresse
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza decisoria n. 20729/2018 dei 12.6-13.8.2018, sentiti i procuratori delle parti:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 5353/2010 dei 6-10.12.2010 proposto da Parte_1
nei confronti di di e , condanna l' CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_3
[...
di al pagamento in favore di , a titolo CP_2 Parte_1
di rimborso spese legali, della complessiva somma di € 16.270,00 oltre accessori e interessi legali dal 29.11.2005.
- Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
- Condanna l' di al pagamento in favore di CP_3 CP_2 Parte_1
delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 1.600,00,
[...]
oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
- Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 della metà delle spese legali di questo giudizio che si liquidano, già
[...]
dimezzate, in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, compensa la restante metà.
- Compensa le spese con l'Assessorato alla Salute.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 novembre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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