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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6376 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
2829/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 10.05.2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanna Furcolo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Avellino, alla via V. M. Santoli n. 20 è elett. dom.to, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal procuratore speciale rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ) e con lei elettivamente C.F._3
domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Teresa Di Rosa, Viale Campania 16/A, Torre del Greco (NA), giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E in persona Controparte_4
del l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita
Iva e n. VR-360217 R.E.A., rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2
disgiuntamente, per procura generale alle liti conferita in data 28/02/2024 autenticata dal Notaio REP. 2896 - RACC. 2534, dagli Avv.ti Elena Frascino Persona_1
(C.F. ; PEC: , Giampiero C.F._3 Email_1
OV (C.F. ; PEC: ed C.F._4 Email_2
AL DO (C.F. ; PEC: C.F._5
tutti del foro di Benevento e con gli stessi Email_3
elettivamente domiciliata presso la sede legale della Controparte_5
C.F. e P. IVA: , sita in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14
[...] P.IVA_3
B/C.
INTERVENTRICE ex art 111 cpc
NONCHE'
PM in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva la società e la società dinanzi il Controparte_3 Controparte_1
Tribunale di Avellino, spiegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto datato 22/10/2003, su cui si fonda il Decreto ingiuntivo n. 960/2017 (R.G.N. 5741/2017); 2) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalle società convenute nel giudizio NRG. 2849/2018 dinanzi al Giudice di
Pace di Avellino, sospeso;
3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore”.
Si costituiva in giudizio la convenuta società deducendo la Controparte_1
inammissibilità, tardività ed infondatezza della querela di falso in via incidentale proposta dalla controparte e chiedendo: “In via preliminare ed assorbente: - Accertare
e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso, poiché le circostanze dedotte da controparte non integrano una denuncia di falsità materiale ma un mero disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento;
- Accertare e dichiarare la nullità insanabile per violazione dell'art. 221 cpc per mancata indicazione degli elementi di falsità; Nel merito, rigettare per le causali in atti la intentata querela di falso in quanto infondata sin in fatto che in diritto;
In caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità, accertare e dichiarare la genuinità, la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento
Prestitempo, n.1152843200 del 14.06.2003 sottoscritto dal Parte_2
sig. e, pertanto, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo Parte_1
relativo al giudizio di opposizione a d.i. radicato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino - rg. 2849/2018 in uno al contratto in originale, oggetto di querela di falso, ivi depositato e custodito. Condannare il sig. alla refusione delle Parte_1
spese e competenze di lite in favore della società . Con riserva di ogni CP_1
altra deduzione e articolazione a seguito delle allegazioni difensive di controparte”.
Non si costituiva la , nonostante il perfezionamento della notifica della Controparte_3
citazione per querela di falso.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 846/2022, pubblicata il 10.05.2022, così decideva: “Rigetta la querela di falso, così come proposta;
condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta costituitasi, , delle spese del CP_1
presente giudizio, liquidate in € 2098,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di € 10,00”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello ha impugnato la predetta sentenza Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
1) “Appello dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha dichiarato la contumacia della società ; Controparte_3
2) “Appello dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Avellino in parte motiva afferma che: «(..) in applicazione del principio della ragione più liquida si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione attinente alla mancata prova delle falsità denunziate in ordine al contratto per cui è causa, con il correlato venir meno della necessità delle ulteriori questioni di rito anche logicamente sovraordinate»”;
3) “Appello della impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Avellino nella parte motiva afferma che: «(..) parte attrice, nel richiedere l'espletamento della suddetta consulenza non ha nemmeno allegato, né tantomeno chiesto di provare elementi e/o aspetti specifici, da cui poter ricavare la non coincidenza della propria sottoscrizione con quella apposta del documento»”.
Illustrati i suddetti motivi, l'appellante ha così concluso: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE
E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) SEMPRE IN VIA
PREGIUDIZIALE, dichiarare la contumacia della società e, per Controparte_3
l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che il documento oggetto del disconoscimento e della querela di falso deve essere espunto dal procedimento e la querela può avere seguito;
3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 846/2022, depositata il 10 maggio 2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - dichiarare la contumacia della CP_3 e dichiarare cessata la materia del contendere;
[...]
- rimettere la causa sul ruolo onde procedere alla richiesta Consulenza Tecnica
d'Ufficio finalizzata a dimostrare che la firma apposta in calce al contratto non appartiene a;
- in subordine, rigettare le difese di controparte, Parte_1
poiché destituite di ogni fondamento;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione.
In definitiva, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: “- Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado per mancanza di fumus e di periculum in mora;
In via principale e nel merito: 1) Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso notificato per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Avellino;
2) Per le causali in atti rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto improponibile, inammissibile, infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Avellino con ogni conseguenza di legge;
3) In caso di ritenuta fondatezza del proposto appello, accertare e dichiarare la genuinità, la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento Prestitempo, Parte_2
n.1152843200 del 14.06.2003 sottoscritto dal sig. e,
[...] Parte_1
pertanto, disporre l'acquisizione del contratto cartaceo in originale, depositato e custodito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino nel fascicolo relativo al giudizio di opposizione a d.i. rg. 2849/2018; In ogni caso: 4) Condannare il sig.
alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di Parte_1
giudizio in favore della società Controparte_1
Comunicata la pendenza del giudizio di appello al PM in sede e integrato correttamente il contraddittorio nei confronti della , il PM depositava memoria con la CP_3 CP_3
quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. Non si costituiva la con conseguente suo contumacia volontaria nel presente CP_3
giudizio di appello.
Interveniva in giudizio la assumendo di Controparte_6
aver acquistato, con contratto stipulato in data 28.11.2024, dalla un Controparte_1
portafoglio di crediti tra i quali è compreso, altresì, il credito oggetto di causa e avente ndg 0311133477. Pertanto, aderiva alle difese spiegata in giudizio dalla cedente alle quali si riportava integralmente.
Disposta ed espleta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata a sentenza ex art 190 cpc all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc.
I motivi della decisione
1. Secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020). Nella specie, parte appellante ha consentito la comprensione delle parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle ai fini della chiesta pronuncia di falso per cui può escludersi l'inammissibilità dell'appello in concreto, ad eccezione del secondo motivo di gravame per come appresso esplicitato.
2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
3. Occorre scendere all'esame dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non ha provveduto a dichiarare la contumacia della società CP_3
L'appellante ritiene che tale circostanza abbia determinato, in via
[...]
consequenziale, l'omesso interpello che, ove attivato, avrebbe condotto, in ragione della contumacia della società alla espunzione del documento Controparte_3
oggetto di querela e alla estinzione del giudizio pendente in via principale. A sostegno di tale motivo l'appellante deduce che la intervenuta cessione del credito da parte della società in questione, in quanto non seguita dalla sua estromissione dal giudizio, importa che lo stesso prosegua fra le parti originarie, secondo quanto stabilito all'art. 111 c.p.c., con la conseguenza di non poter trascurare la posizione della società CP_3
[...]
Tale doglianza è del tutto destituita di pregio.
In primo luogo, giova evidenziare come il giudice di primo grado abbia adeguatamente accertato la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società
[...]
e preso atto della mancata sua costituzione in giudizio. Peraltro, la CP_3
disciplina della contumacia attende alla funzione di preservare il diritto di difesa della parte contumace: per questa ragione, occorre altresì rilevare come - ferma restando la esaustività delle verifiche condotte dal primo giudice - dalla disamina della doglianza spiegata dall'appellante non emerge in che modo e misura la pretesa omissione abbia leso la posizione del Pt_1
Né coglie nel segno l'appellante allorquando dalla asserita (ma infondatamente) omissione del rilievo della contumacia fa discendere, in via automatica, la violazione della disciplina sull'interpello di cui all'art. 222 c.p.c.. Sul punto, giova precisare che, nell'ambito dei procedimenti per querela di falso proposti in via incidentale,
l'interpello rientra tra le verifiche di carattere preliminare cui è deputato il giudice innanzi al quale è stato introdotto il procedimento principale, ruolo rivestito, nel caso di specie, dal giudice di pace. Questi è tenuto, pur essendo incompetente a decidere della falsità, a disporre l'interpello. Ne consegue che la presentazione della querela innanzi al giudice munito di competenza segna una fase successiva, che considera esaurita quella delle verifiche preliminari. Pertanto, ove il avesse voluto Pt_1
dolersi di tale presunta omissione, avrebbe dovuto farlo in precedenza e non innanzi al
Giudice di Appello nell'ambito del giudizio di querela di falso in palese violazione delle prescrizioni del codice di rito. Risulta ictu oculi insussistente la pretesa correlazione funzionale, suggerita dall'appellante con il motivo di appello in esame, tra la declaratoria di contumacia della controparte nel primo grado del giudizio di falso innanzi al Tribunale e l'attuazione della disciplina sull'interpello.
3.2 Con il secondo motivo, l'appellante si duole della inesatta applicazione del principio della ragione più liquida, nella parte in cui il giudice, nel ritenere sufficiente ai fini della decisione una questione di merito, ha trascurato di esaminare le ulteriori questioni di rito. A conforto di tale doglianza, sostiene che l'applicazione del principio invocato non può, in ogni caso, comportare una alterazione nell'ordine di trattazione delle questioni sottoposte al vaglio del giudice come delineato dall'art. 276 c.p.c..
Orbene, tale doglianza si appalesa inammissibile.
Parte appellante trascura, difatti, di individuare le specifiche questioni di rito sottoposte al vaglio del primo giudice e che questi avrebbe dovuto trattare in via pregiudiziale, né definisce in che modo tale omissione abbia pregiudicato in concreto i suoi interessi.
In definitiva, la doglianza articolata dall'appellante è volta ad accertare un'astratta questione di diritto, trascurando, non solo, di chiarire l'interesse in concreto pregiudicato dalla decisione del primo giudice, ma anche l'utilità perseguita mediante l'instaurazione del giudizio di secondo grado.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'operato del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova della falsità. In particolare, lamenta che il primo Giudice abbia ritenuto onere del querelante di provare elementi e/o aspetti specifici da cui poter ricavare la falsità e che detto onere non possa essere soddisfatto attraverso il solo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Tale doglianza va rigettata in quanto spetta al querelante la dimostrazione della falsità
e di essa non è stata fornita prova in giudizio.
Tenuto conto dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello emerge che: “Le tre firme a nome “ presenti sul Contratto di finanziamento Parte_1
personale datato 22/10/2003 con Prestitempo, n. Parte_2
0000001152843200 sono dunque tecnicamente AUTOGRAFE”. La consulenza tecnica d'ufficio ha fornito adeguata base valutativa della provenienza e riferibilità delle sottoscrizioni al loro apparente autore, al contrario di quanto meramente assunto dall'appellante senza alcuna indicazione e prova di segno contrario.
Quanto al metodo adoperato, dalla relazione peritale si desume che: “[..] è stato utilizzato il metodo grafologico, che si articola nelle fasi di ispezione, descrizione e confronto della scrittura intesa come processo grafico. Il tratto non è osservato a sé stante ma come espressione di un impulso incontrollato che muove la penna, supportato da un'adeguata disposizione e abitualità dell'apparato neuromuscolare.
Quest'ultimo agisce infatti in virtù di una sorta di memoria che gli consente la ripetizione di una gestualità consuetudinaria consolidata negli anni. Ciò fa sì che il gesto grafico, nelle grafie spontanee, sia al di fuori di qualsiasi controllo, così come ogni movimento è svincolato dalla volontà di chi scrive”. Ai fini della comparazione, il consulente ha fatto ricorso alle sottoscrizioni apposte in calce alla procura alle liti relativa al processo di appello, alla carta d'identità digitale e al verbale di apertura delle operazioni peritali, nonché alla scrittura realizzata con penna UV apparentemente priva di inchiostro. Dalla relazione in atti, al cui percorso argomentativo si rimanda, emerge come il consulente tecnico incaricato abbia adeguatamente provveduto a superare i rilievi opposti dall'appellante, che non solo si stimano generici, ma del tutto inidonei a confutare la puntuale attuazione del metodo di indagine esplicitato in premessa. Sul piano dell'accertamento tecnico, gli elementi correttamente valutati dal ctu, anche sulla base dell'ampio campione grafico acquisito, si sono rivelati sufficienti a consentire un confronto attendibile con le firme in verifica, senza una ragionata critica in concreto del risultato da parte del sul piano scientifico. Pt_1
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va respinto con conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore della società appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri Controparte_1 ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a cause di valore indeterminabile quale la presente querela di falso e quantificando il compenso in considerazione della non particolare complessità della causa. Le spese della ctu espletata in appello, come liquidate con decreto del
17.06.2025, devono essere poste a definitivo carico dell'appellante. Sulle spese nulla va disposto nei confronti della società , che non ha svolto difese nel Controparte_3
presente giudizio in quanto è rimasta contumace. Vanno invece compensate le spese nei confronti della società interventrice in ragione delle difese svolte del tutto ripetitive rispetto a quelle della appellata CP_1
Inoltre, si ritiene la sussistenza dei presupposti per condannare la parte soccombente
, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento in favore della società Parte_1
di una somma equitativamente determinata, tenuto conto della Controparte_1
manifesta infondatezza dei motivi di appello e della inconsistenza delle censure mosse alla sentenza del primo giudice come sopra illustrato.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Avellino n. 846/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) pone le spese di ctu a definitivo carico dell'appellante ; Parte_1 4)condanna al pagamento, in favore della di una Parte_1 Controparte_1
somma equitativamente determinata pari a euro 4.000,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c.;
5) compensa le spese di lite nei confronti dell'interventrice Controparte_2
;
[...]
6) Nulla sulle spese di lite nei confronti dell'appellata contumace;
Controparte_3
7) Dà atto che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
2829/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 10.05.2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanna Furcolo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Avellino, alla via V. M. Santoli n. 20 è elett. dom.to, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dal procuratore speciale rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Elena Frascino (C.F. ) e con lei elettivamente C.F._3
domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Teresa Di Rosa, Viale Campania 16/A, Torre del Greco (NA), giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E in persona Controparte_4
del l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita
Iva e n. VR-360217 R.E.A., rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2
disgiuntamente, per procura generale alle liti conferita in data 28/02/2024 autenticata dal Notaio REP. 2896 - RACC. 2534, dagli Avv.ti Elena Frascino Persona_1
(C.F. ; PEC: , Giampiero C.F._3 Email_1
OV (C.F. ; PEC: ed C.F._4 Email_2
AL DO (C.F. ; PEC: C.F._5
tutti del foro di Benevento e con gli stessi Email_3
elettivamente domiciliata presso la sede legale della Controparte_5
C.F. e P. IVA: , sita in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14
[...] P.IVA_3
B/C.
INTERVENTRICE ex art 111 cpc
NONCHE'
PM in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva la società e la società dinanzi il Controparte_3 Controparte_1
Tribunale di Avellino, spiegando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto datato 22/10/2003, su cui si fonda il Decreto ingiuntivo n. 960/2017 (R.G.N. 5741/2017); 2) escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalle società convenute nel giudizio NRG. 2849/2018 dinanzi al Giudice di
Pace di Avellino, sospeso;
3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore”.
Si costituiva in giudizio la convenuta società deducendo la Controparte_1
inammissibilità, tardività ed infondatezza della querela di falso in via incidentale proposta dalla controparte e chiedendo: “In via preliminare ed assorbente: - Accertare
e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso, poiché le circostanze dedotte da controparte non integrano una denuncia di falsità materiale ma un mero disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento;
- Accertare e dichiarare la nullità insanabile per violazione dell'art. 221 cpc per mancata indicazione degli elementi di falsità; Nel merito, rigettare per le causali in atti la intentata querela di falso in quanto infondata sin in fatto che in diritto;
In caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità, accertare e dichiarare la genuinità, la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento
Prestitempo, n.1152843200 del 14.06.2003 sottoscritto dal Parte_2
sig. e, pertanto, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo Parte_1
relativo al giudizio di opposizione a d.i. radicato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino - rg. 2849/2018 in uno al contratto in originale, oggetto di querela di falso, ivi depositato e custodito. Condannare il sig. alla refusione delle Parte_1
spese e competenze di lite in favore della società . Con riserva di ogni CP_1
altra deduzione e articolazione a seguito delle allegazioni difensive di controparte”.
Non si costituiva la , nonostante il perfezionamento della notifica della Controparte_3
citazione per querela di falso.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 846/2022, pubblicata il 10.05.2022, così decideva: “Rigetta la querela di falso, così come proposta;
condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta costituitasi, , delle spese del CP_1
presente giudizio, liquidate in € 2098,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna la parte querelante alla pena pecuniaria di € 10,00”.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello ha impugnato la predetta sentenza Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
1) “Appello dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha dichiarato la contumacia della società ; Controparte_3
2) “Appello dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Avellino in parte motiva afferma che: «(..) in applicazione del principio della ragione più liquida si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione attinente alla mancata prova delle falsità denunziate in ordine al contratto per cui è causa, con il correlato venir meno della necessità delle ulteriori questioni di rito anche logicamente sovraordinate»”;
3) “Appello della impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Avellino nella parte motiva afferma che: «(..) parte attrice, nel richiedere l'espletamento della suddetta consulenza non ha nemmeno allegato, né tantomeno chiesto di provare elementi e/o aspetti specifici, da cui poter ricavare la non coincidenza della propria sottoscrizione con quella apposta del documento»”.
Illustrati i suddetti motivi, l'appellante ha così concluso: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE
E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) SEMPRE IN VIA
PREGIUDIZIALE, dichiarare la contumacia della società e, per Controparte_3
l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che il documento oggetto del disconoscimento e della querela di falso deve essere espunto dal procedimento e la querela può avere seguito;
3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 846/2022, depositata il 10 maggio 2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - dichiarare la contumacia della CP_3 e dichiarare cessata la materia del contendere;
[...]
- rimettere la causa sul ruolo onde procedere alla richiesta Consulenza Tecnica
d'Ufficio finalizzata a dimostrare che la firma apposta in calce al contratto non appartiene a;
- in subordine, rigettare le difese di controparte, Parte_1
poiché destituite di ogni fondamento;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione.
In definitiva, l'appellata formulava le seguenti conclusioni: “- Rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado per mancanza di fumus e di periculum in mora;
In via principale e nel merito: 1) Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso notificato per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Avellino;
2) Per le causali in atti rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto improponibile, inammissibile, infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Avellino con ogni conseguenza di legge;
3) In caso di ritenuta fondatezza del proposto appello, accertare e dichiarare la genuinità, la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento Prestitempo, Parte_2
n.1152843200 del 14.06.2003 sottoscritto dal sig. e,
[...] Parte_1
pertanto, disporre l'acquisizione del contratto cartaceo in originale, depositato e custodito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino nel fascicolo relativo al giudizio di opposizione a d.i. rg. 2849/2018; In ogni caso: 4) Condannare il sig.
alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di Parte_1
giudizio in favore della società Controparte_1
Comunicata la pendenza del giudizio di appello al PM in sede e integrato correttamente il contraddittorio nei confronti della , il PM depositava memoria con la CP_3 CP_3
quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. Non si costituiva la con conseguente suo contumacia volontaria nel presente CP_3
giudizio di appello.
Interveniva in giudizio la assumendo di Controparte_6
aver acquistato, con contratto stipulato in data 28.11.2024, dalla un Controparte_1
portafoglio di crediti tra i quali è compreso, altresì, il credito oggetto di causa e avente ndg 0311133477. Pertanto, aderiva alle difese spiegata in giudizio dalla cedente alle quali si riportava integralmente.
Disposta ed espleta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata a sentenza ex art 190 cpc all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc.
I motivi della decisione
1. Secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020). Nella specie, parte appellante ha consentito la comprensione delle parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle ai fini della chiesta pronuncia di falso per cui può escludersi l'inammissibilità dell'appello in concreto, ad eccezione del secondo motivo di gravame per come appresso esplicitato.
2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.37272).
3. Occorre scendere all'esame dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
3.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non ha provveduto a dichiarare la contumacia della società CP_3
L'appellante ritiene che tale circostanza abbia determinato, in via
[...]
consequenziale, l'omesso interpello che, ove attivato, avrebbe condotto, in ragione della contumacia della società alla espunzione del documento Controparte_3
oggetto di querela e alla estinzione del giudizio pendente in via principale. A sostegno di tale motivo l'appellante deduce che la intervenuta cessione del credito da parte della società in questione, in quanto non seguita dalla sua estromissione dal giudizio, importa che lo stesso prosegua fra le parti originarie, secondo quanto stabilito all'art. 111 c.p.c., con la conseguenza di non poter trascurare la posizione della società CP_3
[...]
Tale doglianza è del tutto destituita di pregio.
In primo luogo, giova evidenziare come il giudice di primo grado abbia adeguatamente accertato la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società
[...]
e preso atto della mancata sua costituzione in giudizio. Peraltro, la CP_3
disciplina della contumacia attende alla funzione di preservare il diritto di difesa della parte contumace: per questa ragione, occorre altresì rilevare come - ferma restando la esaustività delle verifiche condotte dal primo giudice - dalla disamina della doglianza spiegata dall'appellante non emerge in che modo e misura la pretesa omissione abbia leso la posizione del Pt_1
Né coglie nel segno l'appellante allorquando dalla asserita (ma infondatamente) omissione del rilievo della contumacia fa discendere, in via automatica, la violazione della disciplina sull'interpello di cui all'art. 222 c.p.c.. Sul punto, giova precisare che, nell'ambito dei procedimenti per querela di falso proposti in via incidentale,
l'interpello rientra tra le verifiche di carattere preliminare cui è deputato il giudice innanzi al quale è stato introdotto il procedimento principale, ruolo rivestito, nel caso di specie, dal giudice di pace. Questi è tenuto, pur essendo incompetente a decidere della falsità, a disporre l'interpello. Ne consegue che la presentazione della querela innanzi al giudice munito di competenza segna una fase successiva, che considera esaurita quella delle verifiche preliminari. Pertanto, ove il avesse voluto Pt_1
dolersi di tale presunta omissione, avrebbe dovuto farlo in precedenza e non innanzi al
Giudice di Appello nell'ambito del giudizio di querela di falso in palese violazione delle prescrizioni del codice di rito. Risulta ictu oculi insussistente la pretesa correlazione funzionale, suggerita dall'appellante con il motivo di appello in esame, tra la declaratoria di contumacia della controparte nel primo grado del giudizio di falso innanzi al Tribunale e l'attuazione della disciplina sull'interpello.
3.2 Con il secondo motivo, l'appellante si duole della inesatta applicazione del principio della ragione più liquida, nella parte in cui il giudice, nel ritenere sufficiente ai fini della decisione una questione di merito, ha trascurato di esaminare le ulteriori questioni di rito. A conforto di tale doglianza, sostiene che l'applicazione del principio invocato non può, in ogni caso, comportare una alterazione nell'ordine di trattazione delle questioni sottoposte al vaglio del giudice come delineato dall'art. 276 c.p.c..
Orbene, tale doglianza si appalesa inammissibile.
Parte appellante trascura, difatti, di individuare le specifiche questioni di rito sottoposte al vaglio del primo giudice e che questi avrebbe dovuto trattare in via pregiudiziale, né definisce in che modo tale omissione abbia pregiudicato in concreto i suoi interessi.
In definitiva, la doglianza articolata dall'appellante è volta ad accertare un'astratta questione di diritto, trascurando, non solo, di chiarire l'interesse in concreto pregiudicato dalla decisione del primo giudice, ma anche l'utilità perseguita mediante l'instaurazione del giudizio di secondo grado.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'operato del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova della falsità. In particolare, lamenta che il primo Giudice abbia ritenuto onere del querelante di provare elementi e/o aspetti specifici da cui poter ricavare la falsità e che detto onere non possa essere soddisfatto attraverso il solo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Tale doglianza va rigettata in quanto spetta al querelante la dimostrazione della falsità
e di essa non è stata fornita prova in giudizio.
Tenuto conto dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello emerge che: “Le tre firme a nome “ presenti sul Contratto di finanziamento Parte_1
personale datato 22/10/2003 con Prestitempo, n. Parte_2
0000001152843200 sono dunque tecnicamente AUTOGRAFE”. La consulenza tecnica d'ufficio ha fornito adeguata base valutativa della provenienza e riferibilità delle sottoscrizioni al loro apparente autore, al contrario di quanto meramente assunto dall'appellante senza alcuna indicazione e prova di segno contrario.
Quanto al metodo adoperato, dalla relazione peritale si desume che: “[..] è stato utilizzato il metodo grafologico, che si articola nelle fasi di ispezione, descrizione e confronto della scrittura intesa come processo grafico. Il tratto non è osservato a sé stante ma come espressione di un impulso incontrollato che muove la penna, supportato da un'adeguata disposizione e abitualità dell'apparato neuromuscolare.
Quest'ultimo agisce infatti in virtù di una sorta di memoria che gli consente la ripetizione di una gestualità consuetudinaria consolidata negli anni. Ciò fa sì che il gesto grafico, nelle grafie spontanee, sia al di fuori di qualsiasi controllo, così come ogni movimento è svincolato dalla volontà di chi scrive”. Ai fini della comparazione, il consulente ha fatto ricorso alle sottoscrizioni apposte in calce alla procura alle liti relativa al processo di appello, alla carta d'identità digitale e al verbale di apertura delle operazioni peritali, nonché alla scrittura realizzata con penna UV apparentemente priva di inchiostro. Dalla relazione in atti, al cui percorso argomentativo si rimanda, emerge come il consulente tecnico incaricato abbia adeguatamente provveduto a superare i rilievi opposti dall'appellante, che non solo si stimano generici, ma del tutto inidonei a confutare la puntuale attuazione del metodo di indagine esplicitato in premessa. Sul piano dell'accertamento tecnico, gli elementi correttamente valutati dal ctu, anche sulla base dell'ampio campione grafico acquisito, si sono rivelati sufficienti a consentire un confronto attendibile con le firme in verifica, senza una ragionata critica in concreto del risultato da parte del sul piano scientifico. Pt_1
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va respinto con conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore della società appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri Controparte_1 ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a cause di valore indeterminabile quale la presente querela di falso e quantificando il compenso in considerazione della non particolare complessità della causa. Le spese della ctu espletata in appello, come liquidate con decreto del
17.06.2025, devono essere poste a definitivo carico dell'appellante. Sulle spese nulla va disposto nei confronti della società , che non ha svolto difese nel Controparte_3
presente giudizio in quanto è rimasta contumace. Vanno invece compensate le spese nei confronti della società interventrice in ragione delle difese svolte del tutto ripetitive rispetto a quelle della appellata CP_1
Inoltre, si ritiene la sussistenza dei presupposti per condannare la parte soccombente
, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento in favore della società Parte_1
di una somma equitativamente determinata, tenuto conto della Controparte_1
manifesta infondatezza dei motivi di appello e della inconsistenza delle censure mosse alla sentenza del primo giudice come sopra illustrato.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Avellino n. 846/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) pone le spese di ctu a definitivo carico dell'appellante ; Parte_1 4)condanna al pagamento, in favore della di una Parte_1 Controparte_1
somma equitativamente determinata pari a euro 4.000,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c.;
5) compensa le spese di lite nei confronti dell'interventrice Controparte_2
;
[...]
6) Nulla sulle spese di lite nei confronti dell'appellata contumace;
Controparte_3
7) Dà atto che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio