Decreto cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza cautelare 12 agosto 2021
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da -OMISSIS-, esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Oddo e Valentina Ventura Boeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione – Istituto Tecnico Industriale “Galilei” di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione del minore -OMISSIS- al terzo anno del corso di “elettronica ed elettrotecnica” frequentato presso l’Istituto Tecnico Industriale di Imperia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Tecnico Industriale “Galilei” di Imperia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo notificato in data 12 luglio 2021 e depositato in data 14 luglio 2021 il nominato in epigrafe ha impugnato il provvedimento di non ammissione al terzo anno di corso presso l’Istituto Tecnico Industriale “Galilei” di Imperia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio dell’11 agosto 2021, con ordinanza della Prima Sezione -OMISSIS-, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Successivamente, con dichiarazione depositata in data 29 aprile 2025, il ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione versata in atti, sebbene non integri gli estremi formali della rinuncia, è idonea a valere come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4 c.p.a. ( ex multis Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), imponendo la relativa declaratoria.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura degli interessi sottesi alla controversia e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, co. 1, 2 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, par.1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.