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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3050/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 3050/204 promossa con ricorso in appello depositato in data 4.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25.3.2025 da in persona Parte_1 del (C.F. ) con sede in Milano, via Valtellina n.1, rappresentata Parte_2 P.IVA_1 e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso P.IVA_2
i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di (P.IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in PO Martesana (MI), via Sant'Anna 16, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ranalli (C.F. – PEC: - CodiceFiscale_2 Email_1
FAX: 0236631441) e (C.F. – PEC: Controparte_3 CodiceFiscale_3
– FAX: 0236631441), elettivamente domiciliato presso Email_2 l'indirizzo PEC dei suddetti difensori nonché fisicamente presso lo Studio dell'Avv. Marco Ranalli a Milano, in Via Carlo Pisacane n. 1;
APPELLATO
pagina 1 di 10 In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2530/2024 pubblicata in data
4.4.2024.
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI delle parti: per la ricorrente:
“ : In via principale - riformare la impugnata sentenza e per l'effetto accertare e Parte_3 confermare la legittimità della ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio di primo grado;
In ogni caso – condannare la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”; per il resistente:
“nel merito, respingere l'appello proposto dall' in quanto Parte_4 infondato nel merito e per l'effetto confermare la sentenza n. 2530/2024 resa dal Tribunale di Milano che ha annullato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 100520 del 17 ottobre 2022 emessa dall' o comunque confermare l'impugnata sentenza sulla Parte_4 base dei motivi di ricorso e di domande ed eccezioni assorbite dal Tribunale di Milano e riproposte in sede di appello;
in ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2022 , in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- CP_2 ingiunzione del 17.10.2022, Prot. Gen. N. 100520oi220007, emessa dall' Parte_4
e notificata in data 21.10.2022, che ha ingiunto il pagamento della sanzione
[...] pecuniaria di € 20.000,00, oltre a € 8,75 a titolo di spese di notifica, disponendo contestualmente la confisca di n. 3 simulatori di guida e n. 3 postazioni di gioco e ordinando il pagamento di € 1.350,00 per il trasporto e la rottamazione degli apparecchi sequestrati e confiscati. Contr Con l'ordinanza-ingiunzione opposta ha contestato al ricorrente l'installazione e la messa a disposizione – in un luogo pubblico – di n. 11 postazioni da gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: che a seguito di un accertamento eseguito, in CP_1 data 29.04.2022, presso la sede della , ove veniva svolta attività di “sala LAN”, CP_2 oltre alla vendita ed assistenza su p.c., funzionari dell' Parte_4 avevano ritenuto che undici “apparecchiature”, nonché due “postazioni PC non funzionanti”, fossero state messe a disposizione degli utenti in violazione dell'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.; che l'ordinanza ingiunzione opposta aveva comminato la sanzione pecuniaria complessiva pari ad euro 20.000,00, oltre alla confisca e alla distruzione, conseguenti al sequestro delle “apparecchiature”, a spese del ricorrente, con l'avvertimento che sarebbe seguito il provvedimento indicante il tempo di chiusura dell'esercizio commerciale;
che, con atto del 09.05.2022, aveva proposto opposizione al sequestro amministrativo;
CP_2 Contr che, con provvedimento del 24.05.2022 (prot. n. 55562), aveva rigettato l'opposizione al Contr sequestro;
che, con atto di contestazione prot. 82189, del 26.07.2022, aveva contestato quattro “gruppi” di violazioni, tutte per violazione dell'art. 110, c. 3, 6 e 7, TULPS;
che, con PEC del 29.07.2022, aveva chiesto il dissequestro di n. 2 P.C. e n. 3 simulatori di guida, in quanto macchinari non in uso e caricati a bordo del furgone aziendale al momento Contr dell'accertamento; che , con ordinanza n. 85005 del 05.08.2022, aveva accolto parzialmente l'istanza e disposto il dissequestro di n. 2 simulatori di guida;
che infine in data Contr 21.10.2022 aveva notificato a l'ordinanza-ingiunzione opposta. CP_2
pagina 2 di 10 Tanto premesso , nel giudizio di primo grado, ha eccepito, in via preliminare, la carenza CP_1 Contr di legittimazione di ad effettuare i controlli presso le sale LAN e ad elevare i verbali oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, essendo la stessa priva della competenza in materia dei giochi senza vincita in denaro;
nel merito, la violazione del contraddittorio con riferimento alla perizia effettuata da sui macchinari, in assenza di un perito tecnico di parte CP_5 ricorrente, perizia mai consegnata alla , l'inapplicabilità della normativa del CP_6
T.U.L.P.S. alle “sale LAN” o esport center e, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. alla fattispecie in esame, l'errata interpretazione ed applicazione delle circolari amministrative, il mancato rispetto del termine concesso al 30.04.2022.
Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento dello stesso. Contr
, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e il Tribunale, con la sentenza gravata, ha accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza-ingiunzione “per l'assorbente motivo della non applicabilità della normativa fondante i provvedimenti opposti alle fattispecie in esame”. Il giudice di primo grado ha così motivato la decisione impugnata “le sale LAN sono una realtà relativamente nuova, costituita da attività che mettono a disposizione postazioni con PC e consolle, nelle quali si può giocare a livello competitivo a videogiochi di sport, guida e combattimento di vario tipo, come Fortnite, Call of Duty o FIFA. L'attività della sala LAN consiste nella messa a disposizione di computer e/o consolle, come quelli che vengono venduti anche per utilizzazioni domestiche, che permettono agli utenti di giocare fra loro in locale e/o da remoto a comuni videogiochi (di libera vendita) di vario genere, ossia a quegli stessi videogiochi in vendita presso le grandi catene. L'acronimo LAN è l'abbreviazione di Local Area Network ed indica la presenza di reti con estensione spaziale limitata. Le sale LAN costituiscono una sorta di “palestra” per chi si allena alla pratica degli e-sport, ossia dei videogiochi utilizzati in forma competitiva, per finalità di intrattenimento e hanno avuto un'ampia diffusione anche a seguito dell'epidemia da Covid19, diventando una nuova forma d'impresa. Tuttavia, mentre in molti Stati esteri tali realtà sono stese assoggettate ad una nuova normativa, con regole emanate ad hoc, in Italia persiste un vuoto normativo di settore. Che l'attività di cui si tratta costituisca un settore nuovo, in espansione, seppur privo di una regolamentazione legislativa chiara e puntuale, è dimostrato dalla circostanza che nel 2021 il
Comitato Olimpico Internazionale, si è occupato di e-sport (in riferimento ai c.d. virtual sports) e ha, fra l'altro, organizzato le prime Olympic Virtual Series. In questo quadro si inserisce l'attività della , che oltre ad operare nel settore informatico (vendita di CP_7 computer, fornitura di servizi di assistenza hardware e software, installazione o sostituzione di componentistica malfunzionante od obsoleta, configurazione di Windows), ha iniziato a fornire il servizio di “sala LAN”, con lo scopo sia di fornire i pc da gioco a chi gestisce eventi (dunque al di fuori del locale), sia di eseguire attività di prova per eventuali acquisti”. Secondo il Tribunale le norme del T.U.L.P.S. applicate dagli agenti Accertatori (art. 110, nn. 3,
6 e 7) sarebbero state emanate e troverebbero applicazione solo ai tradizionali giochi normalmente utilizzati in una sala giochi, come flipper, biliardi, calcio balilla, il gioco delle ruspe e videogame basati unicamente sull'abilità per il quale la durata della partita varia a seconda dell'abilità del giocatore, giochi “progettati per essere utilizzati in sale giochi ed è prevista una disciplina specifica per la loro importazione, distribuzione e messa in esercizio, che comprende un regime autorizzatorio e delle imposte da versare”. Mancherebbe invece ad oggi, secondo quanto argomentato dal Tribunale, “una disciplina compiuta e coordinata con le norme di settore, per tutti i soggetti che gravitano nella dimensione del gaming competitivo. Contr Questo giudice ritiene che l'accertamento condotto dall' , che ha semplicemente applicato alla sala LAN della la normativa prevista per una realtà diversa, ossia per gli CP_2 apparecchi da intrattenimento senza vincita di denaro (flipper, bigliardini ecc. ecc.), violi l'art. 1 della L. 689/1981, che stabilisce che. “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni pagina 3 di 10 amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. L'ordinanza ingiunzione opposta integra una violazione del principio di legalità, principio cardine del sistema sanzionatorio amministrativo …”.
Il Tribunale ha richiamato giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di principio di legalità per arrivare a sostenere che “l'applicazione di questi principi cardine del nostro Contr ordinamento alla fattispecie in esame determina che l'accertamento dell' , conclusosi con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, ha comportato un'illegittima applicazione della disciplina del “gioco lecito” del T.U.L.P.S., finalizzata a disciplinare una diversa tipologia di giochi e apparecchiature, alla differente realtà della sala LAN gestita dal , CP_1 sulla base di una non legittima interpretazione analogica dell'art. 110 T.U.L.P.S. e della l. 689/1981”; ancora, ha rilevato il giudice che “vertendosi in una fattispecie relativa all'applicazione, a fronte di un comportamento ritenuto illecito, di sanzioni amministrative, si Contr ritiene che non sia lecito, perché lesivo del richiamato principio di legalità, l'operato di , che a fronte di un'evidente nuova situazione, non regolata da apposita normativa, ha applicato analogicamente le sanzioni previste dalla normativa T.U.L.P.S., escludendo, al contempo, che le fattispecie sanzionate fossero sussumibili nello stesso T.U.L.P.S. … Le argomentazioni che precedono rivestono carattere assorbente ed esonerano questo giudice dal prendere posizione sugli ulteriori motivi dedotti dalle parti”.
Contr 2. Con l'appello in esame lamenta “Error in iudicando - Violazione o erronea applicazione dell'art. 86 ed art. 110 dommi 6 e 6 Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 – violazione o erronea trasposizione dell'art. 1 L. n 689/81 nella concreta fattispecie per cui è causa – erronea interpretazione dell'art. 7, co. 3 quater, D.L. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l'art. 1, co. 1, della L. 189/2012”: lamenta l'appellante che “la sentenza de qua appare erronea, illogica e merita la riforma, in quanto viola il contenuto applicativo deli artt.
110 commi 6 e 7, art. 86 comma 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931/73, nonché art. 38 comma 3,4 e 5 Legge 23 dicembre 2000 n.388, richiamando in modo apparente, ma incongruo ed erroneo il principio di tassatività di penalistica ascendenza anche alle sanzioni amministrative, senza oltretutto calibrarlo e riperimetrarlo nell'ambito del diritto sanzionatorio amministrativo, ed anche accertando erroneamente una mai verificatasi applicazione analogica in malam partem”. Contr Secondo l'ordinanza-ingiunzione sarebbe pienamente legittima trattandosi al più di interpretazione estensiva percorribile nella determinazione dei precetti penali e a maggior ragione di fronte a sanzioni di natura amministrativa quale quella comminata al . Ciò in CP_1 quanto al caso di specie troverebbe applicazione la disciplina sui giochi contenuta negli artt.
110, co. 6- 7, 9 f- quater tulps, art. 7, co. 3 quater d.l. 158/2012, eart. 1, co. 923, L. 208/2015, non limitata ai giochi d'azzardo, bensì “a tutti gli apparecchi “destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” in quanto messi a disposizione del pubblico, anche senza vincita in denaro”. Contr
lamenta altresì “error in procedendo – violazione dell'art. 116 c.p.c – Illegittima disamina del valore fideiubente del verbale di accertamento e della idoneità dimostrativa della perizia assunta in contraddittorio procedimentale”: secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe effettuato una “corretta disamina dell'impianto probatorio rappresentato dagli elementi istruttori raccolti dall' legittimanti l'emanazione dell'ordinanza Parte_4 di ingiunzione di pagamento, comprovanti che le apparecchiature messe a disposizione nell'esercizio di Melzo dal Sig. fossero, come dimostrato dalla perizia, Controparte_1 apparecchi da gioco rientranti nella categoria di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-ter del T.U.L.P.S. e computer che consentivano di eseguire attività di gioco on line. Il Giudice di prime cure pertanto avrebbe dovuto rilevare che le apparecchiature rientrassero, per le loro pagina 4 di 10 caratteristiche, nel genus degli apparecchi comma 7 del T.U.L.P.S. non solo per il contenuto della Circolare n. 18/2022 (Allegato 16) che per l'installazione in esercizi pubblici ha chiarito le motivazioni tecniche per cui è necessaria la preventiva verifica di conformità da parte di Contr
ed il rilasciato, da parte di quest'ultima, dei titoli per la distribuzione e la messa in esercizio ovvero la possibilità d'installare tale apparecchiature prive di certificazione con licenza di “spettacolo viaggiante” rilasciata ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. in quanto rientranti nelle “piccole attrazioni” di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, come da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020. Ma anche dalla perizia redatta dal personale autorizzato della compagine societaria “Sogei s.p.a”, non solo rispettosa del contraddittorio endo-procedimentale in senso sostanzialistico, ma anche pienamente illustrativa delle ragioni tecniche tali da rendere in via diretta ed automatica i simulatori di guida di cui ai progr. N.1,2,3,4,5,6, e 10 del verbale di operazioni compiute e sequestro del 29.04.22 per caratteristiche tecniche, fisiche e di software proprie degli apparecchi multipostazione disciplinati comma 7 art. 110 TULPS.”. Contr
alla luce di ciò chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado formulando le conclusioni esposte in premessa.
si è costituito con comparsa depositata in data 14.3.2025 chiedendo il rigetto Controparte_1 Contr dei motivi di appello formulati da e riproponendo i motivi di opposizione articolati in primo grado e non esaminati dal Tribunale in quanto ritenuti assorbiti. All'udienza del 25.3.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
3. L'appello è fondato. Non è contestato quanto risulta dal verbale di accertamento del 29.04.2022, ovvero che nell'esercizio di titolarità del , sito in Melzo, viene svolta “attività Controparte_2 dilettantistica sportiva denominata costituita in data 25.2.2019 e registrata Controparte_8 all'Agenzia delle Entrate”, ovvero attività finalizzata a consentire l'esercizio del gioco in luoghi pubblici, attraverso l'utilizzo di computer di tipologia 'da gioco' e consolle da gioco
(playstation), alcuni dei quali collegati a simulatori, con giochi precaricati o con la possibilità di collegarsi online e giocare su piattaforme di gioco. Nello specifico, all'interno dell'esercizio sono stati rinvenuti n. 3 PC funzionanti collegati in rete con accesso ad internet, n. 2 PC non funzionanti e n. 6 simulatori di guida;
i primi cinque apparecchi erano posti all'interno di uno dei quattro locali all'ingresso del quale era apposto un cartello autoadesivo riportante la dicitura “Sala LAN FPS”, mentre i simulatori di guida in due ulteriori distinti locali a disposizione dell'esercizio. I PC erano collegati in rete con accesso ad internet e sul desktop erano presenti dei link di collegamento per accesso a siti gioco on-line liberi ovvero con licenza a pagamento;
per l'accesso ai giochi era richiesto l'inserimento della Username e password e lo stesso , in proposito, dichiarava “gli utenti inseriscono o le CP_1 proprie credenziali di accesso oppure in caso di mancanza forniamo le nostre. I collegamenti ai siti sono stati creati una volta scaricato il gioco della piattaforma on line”. I simulatori di guida risultavano invece costituiti da un PC, un monitor, cuffie ed una postazione completa di guida costituita da un volante, una pedaliera e un sedile ergonomico, anch'essi collegati in rete con accesso ad internet. Infine, all'interno della sala era presente un avviso riportante il listino prezzi e il regolamento Sala Lan riportante intestazione e Regolamento Sala Lan. CP_2 Controparte_8
Non è poi in alcun modo contestato quanto risulta dalla perizia del 22.7.2022, dalla quale, con riferimento ai simulatori, è emerso che “Le sei postazioni di gioco sono composte da un telaio a cui sono collegati un personal computer assemblato per il gaming con collegamento in rete tramite cavo Ethernet, un monitor di grandi dimensioni per un'immersione realistica nel gioco, un sedile da racing, un volante da racing con cambio sequenziale per permettere diversi stili pagina 5 di 10 di guida collegato ad un servo motore elettrico, una pedaliera configurabile ed un paio di cuffie da gaming. I sedili, le pedaliere ed i volanti, seppur con piccole differenze, consentono tutte di regolare le distanze e l'inclinazione delle pedaliere e del volante dal sedile per adattarsi al meglio ad ogni giocatore. I volanti e i servomotori sono tutti in grado di fornire le sollecitazioni meccaniche sul volante in modo ultra-reattivo e a zero latenza per offrire un'esperienza immersiva e realistica di gioco. I personal computer da gaming sono dotati di tutti i componenti tipici di un computer quali scheda madre, scheda di rete, scheda grafica, alimentatore, tastiera, mouse, etc. Per caratteristiche tecniche le postazioni di gioco possono definirsi a tutti gli effetti dei simulatori di guida. […]. Grazie alla configurazione di rete della sala LAN (Local Area Network) in particolare grazie alla configurazione del router di sala, è stato accertato che le sei postazioni sono in grado di giocare in modalità multigiocatore tra loro attraverso una lobby chiusa (o protetta da password), ovvero i sei giocatori posizionati nelle sei postazioni, possono giocare tra loro in modalità chiusa senza l'accesso di utenti esterni al locale. […]. Le sei postazioni quindi, ciascuna delle quali dotata di equivalenti caratteristiche tecniche, consentono il gioco in contemporanea ai giocatori presenti nella sala. Le sei postazioni riproducono ambienti fisici di gioco e attrezzature realistiche, in grado di simulare, oltre audio e video, manifestazioni sensoriali plurime di un'esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore ove lo stesso fosse fisicamente presente nell'esperienza di guida che viene simulata
[…].” Questo gruppo di simulatori, dunque, consentiva la fruizione del gioco in modalità multipostazione, e aveva le caratteristiche fisiche e di software proprie degli apparecchi di cui al comma 7 c-ter dell'art. 110 TULPS. Con riferimento ai PC sequestrati, dalla perizia è emerso che “tutti i personal computer sono equivalenti per caratteristiche tecniche, assemblati per il gaming e sono tutti dotati delle consuete periferiche quali monitor, tastiera, mouse e cuffie;
tutti i personal computer accedono alla piattaforma Steam, alla piattaforma Epic Games ed alla piattaforma Riot Games. Si evidenzia che, tutti i giochi ai quali è stato riscontrato l'accesso sono di puro intrattenimento per ragazzi e la maggior parte di tali giochi resi disponibili dalle piattaforme sopra indicate, sono usufruibili gratuitamente … tutti i software richiedendo l'inserimento di credenziali quali username e password. Su ciascun personal computer risulta disponibile, previo inserimento della password, un account utente di “ ” (un diverso account CP_2 per ogni postazione) per collegarsi alle piattaforme”. Secondo quanto emerso, la connessione alla rete era utilizzata quasi esclusivamente per poter accedere ai giochi tramite le credenziali dei singoli utenti, essendo di fatto assente attività di libera navigazione nel web.
I PC erano quindi apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare su piattaforme di gioco online e alla data del sequestro non erano certificati (né avrebbero potuto esserlo in quanto non conformi alle regole tecniche di produzione degli apparecchi), non erano dotati di titoli di autorizzazione e non rientravano nelle tipologie di apparecchi autocertificabili in quanto non appartenenti alla tipologia "apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma del D.P.R. 26.10.1972, .n 640”.
Ebbene, attese le dette circostanze di fatto pacificamente emergenti dagli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene che la pronuncia del Tribunale debba essere riformata, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981 ed essendo al contrario pienamente legittima l'ordinanza-ingiunzione opposta dal , che ha fatto corretta CP_1 applicazione delle norme del TULPS. Ed invero l'art. 110, co. 7, c-ter del TULPS, precisa che si “considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito … c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo”; il comma 3 dell'art. 110 precisa che l'“installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita pagina 6 di 10 esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti”. Quale norma di chiusura, il co. 9 f-quater prescrive che “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito …”. Ancora, l'art. 7, co. 3 quater, D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l'art. 1, co. 1, della L. 189/2012, stabilisce che “… è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”; il divieto è sanzionato dall'art. 1, co. 923, della L. 28/12/2015 n. 208. In base alle norme richiamate è, dunque, sufficiente che l'apparecchiatura telematica sia “messa a disposizione” del pubblico in modo da consentire in concreto di giocare, circostanze, queste, Contr accertate nel verbale redatto da in data 29.4.2022. Inoltre, la dizione “apparecchiature”, prevista dall'art. 7 comma 3 quater cit., è volutamente priva di specifica definizione, e deve interpretarsi in senso estensivo, riferendola, cioè, a qualsiasi apparecchiatura che consenta in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica: riguarda pertanto, in genere, tutte le apparecchiature se e nella misura in cui, tramite le stesse, sia consentita al pubblico l'effettuazione del gioco on line. Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi è stata violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981 né applicazione analogica, in malam partem, di una fattispecie di illecito amministrativo volta a regolare ipotesi concrete diverse da quella in esame, ma al contrario una corretta applicazione della normativa sopra richiamata che, nella sua ampia formulazione, è volta a sanzionare la messa a disposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico (e tali sono le sale LAN) di apparecchiature che consentono lo svolgimento di
“qualunque” attività di gioco inteso in senso lato (anche “indirettamente”) e, pertanto, anche i simulatori di guida. La ratio della norma è, invero, quella di punire coloro che consentono in luogo aperto al pubblico l'uso di macchine di gioco (nel caso di specie, pc e simulatori) non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative e come tali estranee al circuito delle autorizzazioni, indipendentemente dalla loro configurabilità strutturale come congegni da gioco allorchè posizionate in luogo aperto al pubblico. Dunque, gli unici giochi che si possono installare in un esercizio pubblico munito di autorizzazione ex art. 86 TULPS sono quelli che presentano le caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 Tulps. Contr Nel caso di specie, invece, come emerge dagli accertamenti svolti da , le apparecchiature per il gioco in sequestro sono risultate prive di certificazione, prive di titoli autorizzatori e non rispondenti alla normativa prevista dall'art. 110, comma 7 del TULPS e alle regole tecniche di produzione, nonché messi a disposizione del pubblico non per la libera navigazione in rete bensì unicamente per l'accesso a piattaforme di gioco on line senza vincita in denaro. Né vale obiettare, in senso contrario e come preteso da parte appellata, che la normativa sanzionatoria in esame non si applicherebbe stante la concreta impossibilità di autocertificare ed omologare la tipologia di apparecchiature in questione, in difetto, ad oggi, di peculiari regole tecniche emanate dal legislatore. Tale circostanza, infatti, non vale a rendere lecita un'attività che invece, per quanto detto, è illegittima in forza dell'applicazione di norme di rango primario quali quelle sopra esaminate pienamente vigenti. pagina 7 di 10 Non vi è, dunque, creazione di una nuova norma giuridica e, a fronte del detto quadro normativo, il principio di legalità, di cui all'art. 1 L. 689/1981, risulta pienamente rispettato. Un'interpretazione restrittiva finirebbe del resto per svuotare la ratio della norma, consentendo, di fatto, di aggirare il divieto imposto per ragioni di ordine pubblico ed, in particolare, di contrasto del gioco illegale, a tutela della salute pubblica e, soprattutto, dei soggetti minorenni.
Contr 4. All'accoglimento dei motivi di appello formulati da segue l'assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo di opposizione proposti in primo grado dal e riproposti, con CP_1 identica numerazione, con la comparsa di costituzione in appello.
Il primo e il secondo motivo di opposizione, anch'essi riproposti da parte appellata, vanno invece rigettati in quanto infondati, Contr Con il primo motivo lamenta il difetto di legittimazione attiva di nel suo Controparte_1 potere sanzionatorio e di controllo ex art.1 DPR 33/2002 e successive modifiche. Deduce che, per quanto concerne le “sale LAN”, l'utilizzo dei commi 6, 7 e 9 dell'art. 110 TULPS da parte Contr di a fondamento del controllo e della sanzione amministrativa irrogata sarebbe illegittimo per violazione dei poteri affidati all'amministrazione, in quanto applicazione interpretativa ed estensiva, tramite circolare, al fine di colmare un vuoto legislativo. Le Sale LAN non potrebbero, secondo l'appellato, essere assimilate al gioco d'azzardo, ambito Contr di competenza di .
Il motivo non merita accoglimento. La disciplina sui giochi contenuta nelle norme nel caso violate e sopra analizzate (art. 110, co. 6- 7, 9 f- quater TULPS, art. 7, co. 3 quater D.L.
158/2012, art. 1, co. 923, L. 208/2015) non è limitata ai giochi d'azzardo, bensì a tutti gli apparecchi “destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” in quanto messi a disposizione del pubblico, anche senza vincita in denaro. ADM, ex art. 1 DPR n. 33/2002, ha competenza “in materia di giochi di abilità” tra i quali non vi è dubbio rientrino gli e-sport. Inoltre, l'art. 1, co. 923, L. 208/2015, che prevede la sanzione per la violazione di cui all'art. 7, co.
3- quater, D.L. n. 158/2012 - stabilisce che "… in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. … Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente”. Rileva, inoltre, anche l'art. 110 TULPS, co. 9 f-quater, che, nel prevedere la sanzione per
“chiunque, sul territorio nazionale, … mette a disposizione, in luoghi … aperti al pubblico … apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, precisa che per “le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione”. Con il secondo motivo di opposizione, riproposto in questa sede, lamenta Controparte_1 violazione del contradditorio, dell'art. 24 Cost. e carenza di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione (in ordine alla perizia effettuata da e alle motivazioni tecniche sottese). CP_5
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 10 Innanzitutto, come risulta nel verbale di accertamento del 29.04.2022, è stato Controparte_1 puntualmente reso edotto in ordine a quanto contestato: trattasi di accertamento assistito da fede privilegiata, in assenza della proposizione di querela di falso. Inoltre, l'ordinanza ingiunzione opposta richiama i verbali di accertamento, gli atti di contestazione, la condotta contestata, l'esito delle perizie effettuate da presso l'esercizio CP_5 di titolarità del ed alla sua presenza, le osservazioni difensive presentate, e l'esito CP_1 dell'audizione del ricorrente avvenuta il 23.5.2022 con l'assistenza del proprio legale;
l'ordinanza riporta altresì la valutazione delle controdeduzioni dell'odierno appellato e l'indicazione delle norme di legge violate. Detto rinvio integra una motivazione per relationem che consente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento provvedimento impugnato.
Né inficia detta motivazione il fatto che la perizia di non sia stata inviata al , in CP_5 CP_1 quanto ciò non ha costituito impedimento all'esercizio, da parte dello stesso (presente nel corso delle operazioni tecniche), prima di proporre l'opposizione, del diritto di accesso ex L. n.
241/1990.
È stato pertanto pienamente rispettato il nucleo essenziale di garanzie del contraddittorio endo- procedimentale. Con il sesto e settimo motivo di opposizione l'appellato ripropone le doglianze aventi ad Contr oggetto l'errata interpretazione da parte di delle proprie determine e circolari con conseguente pretesa violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. ed eccesso di potere per avere l'amministrazione asseritamente creato una nuova norma giuridica. Deduce inoltre il l'eventuale necessità di un'applicazione retroattiva delle circolari di CP_1 Contr
in ragione della lacuna normativa e l'applicazione della L. 337/1968 sul c.d. spettacolo viaggiante: rileva che con la Circolare n. 18/2022, emanata 20 giorni dopo il sopralluogo del Contr 29.4.2022, ha introdotto una disciplina transitoria, in sede di prima attuazione, consentendo il rilascio di autorizzazione a quelle “sale giochi” che avessero presentato istanza entro il 01.07.2022; rileva altresì che con la determinazione direttoriale 250263/2022, art. 7, Contr co. 2 e 3, ha previsto un regime transitorio fino al 30.06.2023 e che pertanto la stessa avrebbe dovuto, quantomeno, consentirgli di fruire di detto regime transitorio. Contr Lamenta pertanto il mancato rispetto del termine fissato al 30.04.2022 da parte di con la circolare n. 14/2022.
Anche tali motivi di opposizione non sono fondati. Contr Ed infatti la circolare n. 18/2022 (che richiama il termine del 30.04.2022 per la possibilità di autocertificazione) è limitata a due specifiche categorie di apparecchi, cioè a quelli installati prima del 1/1/2003 e agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, inquadrati tra gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7c-bis e comma 7c-ter, TULPS già installati alla data del 01.06.2021. Per gli altri apparecchi è previsto espressamente l'obbligo di certificazione e rilascio dei titoli autorizzatori o, qualora già in possesso di certificazione, l'obbligo di munirsi dei nuovi titoli autorizzatori.
Gli apparecchi sequestrati al non sono certificati, né certificabili in quanto non conformi CP_1 alle regole tecniche di produzione degli apparecchi, non sono dotati di titoli autorizzatori, e non rientrano nelle tipologie di apparecchi autocertificabili in quanto non appartenenti alla tipologia
“apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26.10.1972, n. 640”. Del resto, non è contestato che siano stati installati dopo il 01.06.2021. Per le medesime ragioni nessun rilievo ha l'invocato mancato rispetto del termine del
30.04.2022 in quanto, come detto, gli apparecchi da gioco in questione non potevano rientrare nel detto termine previsto per la regolarizzazione. L'ottavo e ultimo motivo di opposizione è infine parimenti infondato. Lamenta l'appellato l'errato “raggruppamento” degli “apparecchi” e chiede conseguentemente la modifica della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, affermando che “gli pagina 9 di 10 apparecchi sono ontologicamente uguali (adempiono alla medesima funzione) e, come già eccepito, le affermazioni tecniche (tratte dalle perizie volte senza contraddittorio e mai CP_5 visionate dai ricorrenti) sono tautologiche e non è possibile ricostruirne l'iter logico e argomentativo, oltre che contestarne i fatti tecnici che fondano le (errate) conclusioni della
dell'ADM”. CP_5 Il motivo non è fondato: ed infatti con l'ordinanza ingiunzione n. 96938/RU è stata applicata la sanzione di € 20.000,00 (e, dunque, 4 sanzioni da € 5.000,00) ai sensi dell'art. 110, comma 9 f- quater TULPS, in quanto gli 11 apparecchi sequestrati, alla luce degli accertamenti svolti (pp.
8 e 9 del verbale del 29.4.2022), erano collegati in modo da formare quattro gruppi. La sanzione prevede un minimo edittale di € 5.000,00 per “ciascun apparecchio”: il raggruppamento operato dall'amministrazione è dunque favorevole al ricorrente, il quale, in caso contrario, avrebbe dovuto essere condannato a versare la somma di € 55.000,00 (€ 5.000,00 x 11 apparecchi).
5. La novità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_5
[...] nei confronti di
, in proprio e in qualità di titolare di , Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2530/2024, pubblicata il 04/04/2024, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di titolare di Controparte_1 [...]
, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 85005 del 5.08.2022 emessa da CP_6 [...]
; Parte_1
2. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 25/03/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Carla Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 3050/204 promossa con ricorso in appello depositato in data 4.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25.3.2025 da in persona Parte_1 del (C.F. ) con sede in Milano, via Valtellina n.1, rappresentata Parte_2 P.IVA_1 e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso P.IVA_2
i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di (P.IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in PO Martesana (MI), via Sant'Anna 16, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ranalli (C.F. – PEC: - CodiceFiscale_2 Email_1
FAX: 0236631441) e (C.F. – PEC: Controparte_3 CodiceFiscale_3
– FAX: 0236631441), elettivamente domiciliato presso Email_2 l'indirizzo PEC dei suddetti difensori nonché fisicamente presso lo Studio dell'Avv. Marco Ranalli a Milano, in Via Carlo Pisacane n. 1;
APPELLATO
pagina 1 di 10 In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2530/2024 pubblicata in data
4.4.2024.
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI delle parti: per la ricorrente:
“ : In via principale - riformare la impugnata sentenza e per l'effetto accertare e Parte_3 confermare la legittimità della ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio di primo grado;
In ogni caso – condannare la controparte convenuta al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”; per il resistente:
“nel merito, respingere l'appello proposto dall' in quanto Parte_4 infondato nel merito e per l'effetto confermare la sentenza n. 2530/2024 resa dal Tribunale di Milano che ha annullato l'ordinanza ingiunzione prot. n. 100520 del 17 ottobre 2022 emessa dall' o comunque confermare l'impugnata sentenza sulla Parte_4 base dei motivi di ricorso e di domande ed eccezioni assorbite dal Tribunale di Milano e riproposte in sede di appello;
in ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2022 , in proprio e nella qualità di Controparte_1 legale rappresentante di , ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- CP_2 ingiunzione del 17.10.2022, Prot. Gen. N. 100520oi220007, emessa dall' Parte_4
e notificata in data 21.10.2022, che ha ingiunto il pagamento della sanzione
[...] pecuniaria di € 20.000,00, oltre a € 8,75 a titolo di spese di notifica, disponendo contestualmente la confisca di n. 3 simulatori di guida e n. 3 postazioni di gioco e ordinando il pagamento di € 1.350,00 per il trasporto e la rottamazione degli apparecchi sequestrati e confiscati. Contr Con l'ordinanza-ingiunzione opposta ha contestato al ricorrente l'installazione e la messa a disposizione – in un luogo pubblico – di n. 11 postazioni da gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: che a seguito di un accertamento eseguito, in CP_1 data 29.04.2022, presso la sede della , ove veniva svolta attività di “sala LAN”, CP_2 oltre alla vendita ed assistenza su p.c., funzionari dell' Parte_4 avevano ritenuto che undici “apparecchiature”, nonché due “postazioni PC non funzionanti”, fossero state messe a disposizione degli utenti in violazione dell'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.; che l'ordinanza ingiunzione opposta aveva comminato la sanzione pecuniaria complessiva pari ad euro 20.000,00, oltre alla confisca e alla distruzione, conseguenti al sequestro delle “apparecchiature”, a spese del ricorrente, con l'avvertimento che sarebbe seguito il provvedimento indicante il tempo di chiusura dell'esercizio commerciale;
che, con atto del 09.05.2022, aveva proposto opposizione al sequestro amministrativo;
CP_2 Contr che, con provvedimento del 24.05.2022 (prot. n. 55562), aveva rigettato l'opposizione al Contr sequestro;
che, con atto di contestazione prot. 82189, del 26.07.2022, aveva contestato quattro “gruppi” di violazioni, tutte per violazione dell'art. 110, c. 3, 6 e 7, TULPS;
che, con PEC del 29.07.2022, aveva chiesto il dissequestro di n. 2 P.C. e n. 3 simulatori di guida, in quanto macchinari non in uso e caricati a bordo del furgone aziendale al momento Contr dell'accertamento; che , con ordinanza n. 85005 del 05.08.2022, aveva accolto parzialmente l'istanza e disposto il dissequestro di n. 2 simulatori di guida;
che infine in data Contr 21.10.2022 aveva notificato a l'ordinanza-ingiunzione opposta. CP_2
pagina 2 di 10 Tanto premesso , nel giudizio di primo grado, ha eccepito, in via preliminare, la carenza CP_1 Contr di legittimazione di ad effettuare i controlli presso le sale LAN e ad elevare i verbali oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, essendo la stessa priva della competenza in materia dei giochi senza vincita in denaro;
nel merito, la violazione del contraddittorio con riferimento alla perizia effettuata da sui macchinari, in assenza di un perito tecnico di parte CP_5 ricorrente, perizia mai consegnata alla , l'inapplicabilità della normativa del CP_6
T.U.L.P.S. alle “sale LAN” o esport center e, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. alla fattispecie in esame, l'errata interpretazione ed applicazione delle circolari amministrative, il mancato rispetto del termine concesso al 30.04.2022.
Ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, l'annullamento dello stesso. Contr
, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e il Tribunale, con la sentenza gravata, ha accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza-ingiunzione “per l'assorbente motivo della non applicabilità della normativa fondante i provvedimenti opposti alle fattispecie in esame”. Il giudice di primo grado ha così motivato la decisione impugnata “le sale LAN sono una realtà relativamente nuova, costituita da attività che mettono a disposizione postazioni con PC e consolle, nelle quali si può giocare a livello competitivo a videogiochi di sport, guida e combattimento di vario tipo, come Fortnite, Call of Duty o FIFA. L'attività della sala LAN consiste nella messa a disposizione di computer e/o consolle, come quelli che vengono venduti anche per utilizzazioni domestiche, che permettono agli utenti di giocare fra loro in locale e/o da remoto a comuni videogiochi (di libera vendita) di vario genere, ossia a quegli stessi videogiochi in vendita presso le grandi catene. L'acronimo LAN è l'abbreviazione di Local Area Network ed indica la presenza di reti con estensione spaziale limitata. Le sale LAN costituiscono una sorta di “palestra” per chi si allena alla pratica degli e-sport, ossia dei videogiochi utilizzati in forma competitiva, per finalità di intrattenimento e hanno avuto un'ampia diffusione anche a seguito dell'epidemia da Covid19, diventando una nuova forma d'impresa. Tuttavia, mentre in molti Stati esteri tali realtà sono stese assoggettate ad una nuova normativa, con regole emanate ad hoc, in Italia persiste un vuoto normativo di settore. Che l'attività di cui si tratta costituisca un settore nuovo, in espansione, seppur privo di una regolamentazione legislativa chiara e puntuale, è dimostrato dalla circostanza che nel 2021 il
Comitato Olimpico Internazionale, si è occupato di e-sport (in riferimento ai c.d. virtual sports) e ha, fra l'altro, organizzato le prime Olympic Virtual Series. In questo quadro si inserisce l'attività della , che oltre ad operare nel settore informatico (vendita di CP_7 computer, fornitura di servizi di assistenza hardware e software, installazione o sostituzione di componentistica malfunzionante od obsoleta, configurazione di Windows), ha iniziato a fornire il servizio di “sala LAN”, con lo scopo sia di fornire i pc da gioco a chi gestisce eventi (dunque al di fuori del locale), sia di eseguire attività di prova per eventuali acquisti”. Secondo il Tribunale le norme del T.U.L.P.S. applicate dagli agenti Accertatori (art. 110, nn. 3,
6 e 7) sarebbero state emanate e troverebbero applicazione solo ai tradizionali giochi normalmente utilizzati in una sala giochi, come flipper, biliardi, calcio balilla, il gioco delle ruspe e videogame basati unicamente sull'abilità per il quale la durata della partita varia a seconda dell'abilità del giocatore, giochi “progettati per essere utilizzati in sale giochi ed è prevista una disciplina specifica per la loro importazione, distribuzione e messa in esercizio, che comprende un regime autorizzatorio e delle imposte da versare”. Mancherebbe invece ad oggi, secondo quanto argomentato dal Tribunale, “una disciplina compiuta e coordinata con le norme di settore, per tutti i soggetti che gravitano nella dimensione del gaming competitivo. Contr Questo giudice ritiene che l'accertamento condotto dall' , che ha semplicemente applicato alla sala LAN della la normativa prevista per una realtà diversa, ossia per gli CP_2 apparecchi da intrattenimento senza vincita di denaro (flipper, bigliardini ecc. ecc.), violi l'art. 1 della L. 689/1981, che stabilisce che. “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni pagina 3 di 10 amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. L'ordinanza ingiunzione opposta integra una violazione del principio di legalità, principio cardine del sistema sanzionatorio amministrativo …”.
Il Tribunale ha richiamato giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di principio di legalità per arrivare a sostenere che “l'applicazione di questi principi cardine del nostro Contr ordinamento alla fattispecie in esame determina che l'accertamento dell' , conclusosi con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, ha comportato un'illegittima applicazione della disciplina del “gioco lecito” del T.U.L.P.S., finalizzata a disciplinare una diversa tipologia di giochi e apparecchiature, alla differente realtà della sala LAN gestita dal , CP_1 sulla base di una non legittima interpretazione analogica dell'art. 110 T.U.L.P.S. e della l. 689/1981”; ancora, ha rilevato il giudice che “vertendosi in una fattispecie relativa all'applicazione, a fronte di un comportamento ritenuto illecito, di sanzioni amministrative, si Contr ritiene che non sia lecito, perché lesivo del richiamato principio di legalità, l'operato di , che a fronte di un'evidente nuova situazione, non regolata da apposita normativa, ha applicato analogicamente le sanzioni previste dalla normativa T.U.L.P.S., escludendo, al contempo, che le fattispecie sanzionate fossero sussumibili nello stesso T.U.L.P.S. … Le argomentazioni che precedono rivestono carattere assorbente ed esonerano questo giudice dal prendere posizione sugli ulteriori motivi dedotti dalle parti”.
Contr 2. Con l'appello in esame lamenta “Error in iudicando - Violazione o erronea applicazione dell'art. 86 ed art. 110 dommi 6 e 6 Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 – violazione o erronea trasposizione dell'art. 1 L. n 689/81 nella concreta fattispecie per cui è causa – erronea interpretazione dell'art. 7, co. 3 quater, D.L. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l'art. 1, co. 1, della L. 189/2012”: lamenta l'appellante che “la sentenza de qua appare erronea, illogica e merita la riforma, in quanto viola il contenuto applicativo deli artt.
110 commi 6 e 7, art. 86 comma 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931/73, nonché art. 38 comma 3,4 e 5 Legge 23 dicembre 2000 n.388, richiamando in modo apparente, ma incongruo ed erroneo il principio di tassatività di penalistica ascendenza anche alle sanzioni amministrative, senza oltretutto calibrarlo e riperimetrarlo nell'ambito del diritto sanzionatorio amministrativo, ed anche accertando erroneamente una mai verificatasi applicazione analogica in malam partem”. Contr Secondo l'ordinanza-ingiunzione sarebbe pienamente legittima trattandosi al più di interpretazione estensiva percorribile nella determinazione dei precetti penali e a maggior ragione di fronte a sanzioni di natura amministrativa quale quella comminata al . Ciò in CP_1 quanto al caso di specie troverebbe applicazione la disciplina sui giochi contenuta negli artt.
110, co. 6- 7, 9 f- quater tulps, art. 7, co. 3 quater d.l. 158/2012, eart. 1, co. 923, L. 208/2015, non limitata ai giochi d'azzardo, bensì “a tutti gli apparecchi “destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” in quanto messi a disposizione del pubblico, anche senza vincita in denaro”. Contr
lamenta altresì “error in procedendo – violazione dell'art. 116 c.p.c – Illegittima disamina del valore fideiubente del verbale di accertamento e della idoneità dimostrativa della perizia assunta in contraddittorio procedimentale”: secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe effettuato una “corretta disamina dell'impianto probatorio rappresentato dagli elementi istruttori raccolti dall' legittimanti l'emanazione dell'ordinanza Parte_4 di ingiunzione di pagamento, comprovanti che le apparecchiature messe a disposizione nell'esercizio di Melzo dal Sig. fossero, come dimostrato dalla perizia, Controparte_1 apparecchi da gioco rientranti nella categoria di cui all'art. 110, comma 7, lett. c-ter del T.U.L.P.S. e computer che consentivano di eseguire attività di gioco on line. Il Giudice di prime cure pertanto avrebbe dovuto rilevare che le apparecchiature rientrassero, per le loro pagina 4 di 10 caratteristiche, nel genus degli apparecchi comma 7 del T.U.L.P.S. non solo per il contenuto della Circolare n. 18/2022 (Allegato 16) che per l'installazione in esercizi pubblici ha chiarito le motivazioni tecniche per cui è necessaria la preventiva verifica di conformità da parte di Contr
ed il rilasciato, da parte di quest'ultima, dei titoli per la distribuzione e la messa in esercizio ovvero la possibilità d'installare tale apparecchiature prive di certificazione con licenza di “spettacolo viaggiante” rilasciata ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. in quanto rientranti nelle “piccole attrazioni” di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, come da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020. Ma anche dalla perizia redatta dal personale autorizzato della compagine societaria “Sogei s.p.a”, non solo rispettosa del contraddittorio endo-procedimentale in senso sostanzialistico, ma anche pienamente illustrativa delle ragioni tecniche tali da rendere in via diretta ed automatica i simulatori di guida di cui ai progr. N.1,2,3,4,5,6, e 10 del verbale di operazioni compiute e sequestro del 29.04.22 per caratteristiche tecniche, fisiche e di software proprie degli apparecchi multipostazione disciplinati comma 7 art. 110 TULPS.”. Contr
alla luce di ciò chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado formulando le conclusioni esposte in premessa.
si è costituito con comparsa depositata in data 14.3.2025 chiedendo il rigetto Controparte_1 Contr dei motivi di appello formulati da e riproponendo i motivi di opposizione articolati in primo grado e non esaminati dal Tribunale in quanto ritenuti assorbiti. All'udienza del 25.3.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
3. L'appello è fondato. Non è contestato quanto risulta dal verbale di accertamento del 29.04.2022, ovvero che nell'esercizio di titolarità del , sito in Melzo, viene svolta “attività Controparte_2 dilettantistica sportiva denominata costituita in data 25.2.2019 e registrata Controparte_8 all'Agenzia delle Entrate”, ovvero attività finalizzata a consentire l'esercizio del gioco in luoghi pubblici, attraverso l'utilizzo di computer di tipologia 'da gioco' e consolle da gioco
(playstation), alcuni dei quali collegati a simulatori, con giochi precaricati o con la possibilità di collegarsi online e giocare su piattaforme di gioco. Nello specifico, all'interno dell'esercizio sono stati rinvenuti n. 3 PC funzionanti collegati in rete con accesso ad internet, n. 2 PC non funzionanti e n. 6 simulatori di guida;
i primi cinque apparecchi erano posti all'interno di uno dei quattro locali all'ingresso del quale era apposto un cartello autoadesivo riportante la dicitura “Sala LAN FPS”, mentre i simulatori di guida in due ulteriori distinti locali a disposizione dell'esercizio. I PC erano collegati in rete con accesso ad internet e sul desktop erano presenti dei link di collegamento per accesso a siti gioco on-line liberi ovvero con licenza a pagamento;
per l'accesso ai giochi era richiesto l'inserimento della Username e password e lo stesso , in proposito, dichiarava “gli utenti inseriscono o le CP_1 proprie credenziali di accesso oppure in caso di mancanza forniamo le nostre. I collegamenti ai siti sono stati creati una volta scaricato il gioco della piattaforma on line”. I simulatori di guida risultavano invece costituiti da un PC, un monitor, cuffie ed una postazione completa di guida costituita da un volante, una pedaliera e un sedile ergonomico, anch'essi collegati in rete con accesso ad internet. Infine, all'interno della sala era presente un avviso riportante il listino prezzi e il regolamento Sala Lan riportante intestazione e Regolamento Sala Lan. CP_2 Controparte_8
Non è poi in alcun modo contestato quanto risulta dalla perizia del 22.7.2022, dalla quale, con riferimento ai simulatori, è emerso che “Le sei postazioni di gioco sono composte da un telaio a cui sono collegati un personal computer assemblato per il gaming con collegamento in rete tramite cavo Ethernet, un monitor di grandi dimensioni per un'immersione realistica nel gioco, un sedile da racing, un volante da racing con cambio sequenziale per permettere diversi stili pagina 5 di 10 di guida collegato ad un servo motore elettrico, una pedaliera configurabile ed un paio di cuffie da gaming. I sedili, le pedaliere ed i volanti, seppur con piccole differenze, consentono tutte di regolare le distanze e l'inclinazione delle pedaliere e del volante dal sedile per adattarsi al meglio ad ogni giocatore. I volanti e i servomotori sono tutti in grado di fornire le sollecitazioni meccaniche sul volante in modo ultra-reattivo e a zero latenza per offrire un'esperienza immersiva e realistica di gioco. I personal computer da gaming sono dotati di tutti i componenti tipici di un computer quali scheda madre, scheda di rete, scheda grafica, alimentatore, tastiera, mouse, etc. Per caratteristiche tecniche le postazioni di gioco possono definirsi a tutti gli effetti dei simulatori di guida. […]. Grazie alla configurazione di rete della sala LAN (Local Area Network) in particolare grazie alla configurazione del router di sala, è stato accertato che le sei postazioni sono in grado di giocare in modalità multigiocatore tra loro attraverso una lobby chiusa (o protetta da password), ovvero i sei giocatori posizionati nelle sei postazioni, possono giocare tra loro in modalità chiusa senza l'accesso di utenti esterni al locale. […]. Le sei postazioni quindi, ciascuna delle quali dotata di equivalenti caratteristiche tecniche, consentono il gioco in contemporanea ai giocatori presenti nella sala. Le sei postazioni riproducono ambienti fisici di gioco e attrezzature realistiche, in grado di simulare, oltre audio e video, manifestazioni sensoriali plurime di un'esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore ove lo stesso fosse fisicamente presente nell'esperienza di guida che viene simulata
[…].” Questo gruppo di simulatori, dunque, consentiva la fruizione del gioco in modalità multipostazione, e aveva le caratteristiche fisiche e di software proprie degli apparecchi di cui al comma 7 c-ter dell'art. 110 TULPS. Con riferimento ai PC sequestrati, dalla perizia è emerso che “tutti i personal computer sono equivalenti per caratteristiche tecniche, assemblati per il gaming e sono tutti dotati delle consuete periferiche quali monitor, tastiera, mouse e cuffie;
tutti i personal computer accedono alla piattaforma Steam, alla piattaforma Epic Games ed alla piattaforma Riot Games. Si evidenzia che, tutti i giochi ai quali è stato riscontrato l'accesso sono di puro intrattenimento per ragazzi e la maggior parte di tali giochi resi disponibili dalle piattaforme sopra indicate, sono usufruibili gratuitamente … tutti i software richiedendo l'inserimento di credenziali quali username e password. Su ciascun personal computer risulta disponibile, previo inserimento della password, un account utente di “ ” (un diverso account CP_2 per ogni postazione) per collegarsi alle piattaforme”. Secondo quanto emerso, la connessione alla rete era utilizzata quasi esclusivamente per poter accedere ai giochi tramite le credenziali dei singoli utenti, essendo di fatto assente attività di libera navigazione nel web.
I PC erano quindi apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare su piattaforme di gioco online e alla data del sequestro non erano certificati (né avrebbero potuto esserlo in quanto non conformi alle regole tecniche di produzione degli apparecchi), non erano dotati di titoli di autorizzazione e non rientravano nelle tipologie di apparecchi autocertificabili in quanto non appartenenti alla tipologia "apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma del D.P.R. 26.10.1972, .n 640”.
Ebbene, attese le dette circostanze di fatto pacificamente emergenti dagli atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene che la pronuncia del Tribunale debba essere riformata, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981 ed essendo al contrario pienamente legittima l'ordinanza-ingiunzione opposta dal , che ha fatto corretta CP_1 applicazione delle norme del TULPS. Ed invero l'art. 110, co. 7, c-ter del TULPS, precisa che si “considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito … c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo”; il comma 3 dell'art. 110 precisa che l'“installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita pagina 6 di 10 esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti”. Quale norma di chiusura, il co. 9 f-quater prescrive che “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito …”. Ancora, l'art. 7, co. 3 quater, D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con l'art. 1, co. 1, della L. 189/2012, stabilisce che “… è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”; il divieto è sanzionato dall'art. 1, co. 923, della L. 28/12/2015 n. 208. In base alle norme richiamate è, dunque, sufficiente che l'apparecchiatura telematica sia “messa a disposizione” del pubblico in modo da consentire in concreto di giocare, circostanze, queste, Contr accertate nel verbale redatto da in data 29.4.2022. Inoltre, la dizione “apparecchiature”, prevista dall'art. 7 comma 3 quater cit., è volutamente priva di specifica definizione, e deve interpretarsi in senso estensivo, riferendola, cioè, a qualsiasi apparecchiatura che consenta in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica: riguarda pertanto, in genere, tutte le apparecchiature se e nella misura in cui, tramite le stesse, sia consentita al pubblico l'effettuazione del gioco on line. Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi è stata violazione dell'art. 1 della L. n. 689/1981 né applicazione analogica, in malam partem, di una fattispecie di illecito amministrativo volta a regolare ipotesi concrete diverse da quella in esame, ma al contrario una corretta applicazione della normativa sopra richiamata che, nella sua ampia formulazione, è volta a sanzionare la messa a disposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico (e tali sono le sale LAN) di apparecchiature che consentono lo svolgimento di
“qualunque” attività di gioco inteso in senso lato (anche “indirettamente”) e, pertanto, anche i simulatori di guida. La ratio della norma è, invero, quella di punire coloro che consentono in luogo aperto al pubblico l'uso di macchine di gioco (nel caso di specie, pc e simulatori) non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative e come tali estranee al circuito delle autorizzazioni, indipendentemente dalla loro configurabilità strutturale come congegni da gioco allorchè posizionate in luogo aperto al pubblico. Dunque, gli unici giochi che si possono installare in un esercizio pubblico munito di autorizzazione ex art. 86 TULPS sono quelli che presentano le caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 Tulps. Contr Nel caso di specie, invece, come emerge dagli accertamenti svolti da , le apparecchiature per il gioco in sequestro sono risultate prive di certificazione, prive di titoli autorizzatori e non rispondenti alla normativa prevista dall'art. 110, comma 7 del TULPS e alle regole tecniche di produzione, nonché messi a disposizione del pubblico non per la libera navigazione in rete bensì unicamente per l'accesso a piattaforme di gioco on line senza vincita in denaro. Né vale obiettare, in senso contrario e come preteso da parte appellata, che la normativa sanzionatoria in esame non si applicherebbe stante la concreta impossibilità di autocertificare ed omologare la tipologia di apparecchiature in questione, in difetto, ad oggi, di peculiari regole tecniche emanate dal legislatore. Tale circostanza, infatti, non vale a rendere lecita un'attività che invece, per quanto detto, è illegittima in forza dell'applicazione di norme di rango primario quali quelle sopra esaminate pienamente vigenti. pagina 7 di 10 Non vi è, dunque, creazione di una nuova norma giuridica e, a fronte del detto quadro normativo, il principio di legalità, di cui all'art. 1 L. 689/1981, risulta pienamente rispettato. Un'interpretazione restrittiva finirebbe del resto per svuotare la ratio della norma, consentendo, di fatto, di aggirare il divieto imposto per ragioni di ordine pubblico ed, in particolare, di contrasto del gioco illegale, a tutela della salute pubblica e, soprattutto, dei soggetti minorenni.
Contr 4. All'accoglimento dei motivi di appello formulati da segue l'assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo di opposizione proposti in primo grado dal e riproposti, con CP_1 identica numerazione, con la comparsa di costituzione in appello.
Il primo e il secondo motivo di opposizione, anch'essi riproposti da parte appellata, vanno invece rigettati in quanto infondati, Contr Con il primo motivo lamenta il difetto di legittimazione attiva di nel suo Controparte_1 potere sanzionatorio e di controllo ex art.1 DPR 33/2002 e successive modifiche. Deduce che, per quanto concerne le “sale LAN”, l'utilizzo dei commi 6, 7 e 9 dell'art. 110 TULPS da parte Contr di a fondamento del controllo e della sanzione amministrativa irrogata sarebbe illegittimo per violazione dei poteri affidati all'amministrazione, in quanto applicazione interpretativa ed estensiva, tramite circolare, al fine di colmare un vuoto legislativo. Le Sale LAN non potrebbero, secondo l'appellato, essere assimilate al gioco d'azzardo, ambito Contr di competenza di .
Il motivo non merita accoglimento. La disciplina sui giochi contenuta nelle norme nel caso violate e sopra analizzate (art. 110, co. 6- 7, 9 f- quater TULPS, art. 7, co. 3 quater D.L.
158/2012, art. 1, co. 923, L. 208/2015) non è limitata ai giochi d'azzardo, bensì a tutti gli apparecchi “destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” in quanto messi a disposizione del pubblico, anche senza vincita in denaro. ADM, ex art. 1 DPR n. 33/2002, ha competenza “in materia di giochi di abilità” tra i quali non vi è dubbio rientrino gli e-sport. Inoltre, l'art. 1, co. 923, L. 208/2015, che prevede la sanzione per la violazione di cui all'art. 7, co.
3- quater, D.L. n. 158/2012 - stabilisce che "… in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. … Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente”. Rileva, inoltre, anche l'art. 110 TULPS, co. 9 f-quater, che, nel prevedere la sanzione per
“chiunque, sul territorio nazionale, … mette a disposizione, in luoghi … aperti al pubblico … apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7”, precisa che per “le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione”. Con il secondo motivo di opposizione, riproposto in questa sede, lamenta Controparte_1 violazione del contradditorio, dell'art. 24 Cost. e carenza di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione (in ordine alla perizia effettuata da e alle motivazioni tecniche sottese). CP_5
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 10 Innanzitutto, come risulta nel verbale di accertamento del 29.04.2022, è stato Controparte_1 puntualmente reso edotto in ordine a quanto contestato: trattasi di accertamento assistito da fede privilegiata, in assenza della proposizione di querela di falso. Inoltre, l'ordinanza ingiunzione opposta richiama i verbali di accertamento, gli atti di contestazione, la condotta contestata, l'esito delle perizie effettuate da presso l'esercizio CP_5 di titolarità del ed alla sua presenza, le osservazioni difensive presentate, e l'esito CP_1 dell'audizione del ricorrente avvenuta il 23.5.2022 con l'assistenza del proprio legale;
l'ordinanza riporta altresì la valutazione delle controdeduzioni dell'odierno appellato e l'indicazione delle norme di legge violate. Detto rinvio integra una motivazione per relationem che consente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento provvedimento impugnato.
Né inficia detta motivazione il fatto che la perizia di non sia stata inviata al , in CP_5 CP_1 quanto ciò non ha costituito impedimento all'esercizio, da parte dello stesso (presente nel corso delle operazioni tecniche), prima di proporre l'opposizione, del diritto di accesso ex L. n.
241/1990.
È stato pertanto pienamente rispettato il nucleo essenziale di garanzie del contraddittorio endo- procedimentale. Con il sesto e settimo motivo di opposizione l'appellato ripropone le doglianze aventi ad Contr oggetto l'errata interpretazione da parte di delle proprie determine e circolari con conseguente pretesa violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. ed eccesso di potere per avere l'amministrazione asseritamente creato una nuova norma giuridica. Deduce inoltre il l'eventuale necessità di un'applicazione retroattiva delle circolari di CP_1 Contr
in ragione della lacuna normativa e l'applicazione della L. 337/1968 sul c.d. spettacolo viaggiante: rileva che con la Circolare n. 18/2022, emanata 20 giorni dopo il sopralluogo del Contr 29.4.2022, ha introdotto una disciplina transitoria, in sede di prima attuazione, consentendo il rilascio di autorizzazione a quelle “sale giochi” che avessero presentato istanza entro il 01.07.2022; rileva altresì che con la determinazione direttoriale 250263/2022, art. 7, Contr co. 2 e 3, ha previsto un regime transitorio fino al 30.06.2023 e che pertanto la stessa avrebbe dovuto, quantomeno, consentirgli di fruire di detto regime transitorio. Contr Lamenta pertanto il mancato rispetto del termine fissato al 30.04.2022 da parte di con la circolare n. 14/2022.
Anche tali motivi di opposizione non sono fondati. Contr Ed infatti la circolare n. 18/2022 (che richiama il termine del 30.04.2022 per la possibilità di autocertificazione) è limitata a due specifiche categorie di apparecchi, cioè a quelli installati prima del 1/1/2003 e agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, inquadrati tra gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7c-bis e comma 7c-ter, TULPS già installati alla data del 01.06.2021. Per gli altri apparecchi è previsto espressamente l'obbligo di certificazione e rilascio dei titoli autorizzatori o, qualora già in possesso di certificazione, l'obbligo di munirsi dei nuovi titoli autorizzatori.
Gli apparecchi sequestrati al non sono certificati, né certificabili in quanto non conformi CP_1 alle regole tecniche di produzione degli apparecchi, non sono dotati di titoli autorizzatori, e non rientrano nelle tipologie di apparecchi autocertificabili in quanto non appartenenti alla tipologia
“apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26.10.1972, n. 640”. Del resto, non è contestato che siano stati installati dopo il 01.06.2021. Per le medesime ragioni nessun rilievo ha l'invocato mancato rispetto del termine del
30.04.2022 in quanto, come detto, gli apparecchi da gioco in questione non potevano rientrare nel detto termine previsto per la regolarizzazione. L'ottavo e ultimo motivo di opposizione è infine parimenti infondato. Lamenta l'appellato l'errato “raggruppamento” degli “apparecchi” e chiede conseguentemente la modifica della sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, affermando che “gli pagina 9 di 10 apparecchi sono ontologicamente uguali (adempiono alla medesima funzione) e, come già eccepito, le affermazioni tecniche (tratte dalle perizie volte senza contraddittorio e mai CP_5 visionate dai ricorrenti) sono tautologiche e non è possibile ricostruirne l'iter logico e argomentativo, oltre che contestarne i fatti tecnici che fondano le (errate) conclusioni della
dell'ADM”. CP_5 Il motivo non è fondato: ed infatti con l'ordinanza ingiunzione n. 96938/RU è stata applicata la sanzione di € 20.000,00 (e, dunque, 4 sanzioni da € 5.000,00) ai sensi dell'art. 110, comma 9 f- quater TULPS, in quanto gli 11 apparecchi sequestrati, alla luce degli accertamenti svolti (pp.
8 e 9 del verbale del 29.4.2022), erano collegati in modo da formare quattro gruppi. La sanzione prevede un minimo edittale di € 5.000,00 per “ciascun apparecchio”: il raggruppamento operato dall'amministrazione è dunque favorevole al ricorrente, il quale, in caso contrario, avrebbe dovuto essere condannato a versare la somma di € 55.000,00 (€ 5.000,00 x 11 apparecchi).
5. La novità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_5
[...] nei confronti di
, in proprio e in qualità di titolare di , Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2530/2024, pubblicata il 04/04/2024, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di titolare di Controparte_1 [...]
, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 85005 del 5.08.2022 emessa da CP_6 [...]
; Parte_1
2. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 25/03/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Carla Rossi
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