Art. 4.
Il Ministro per le corporazioni puo', quando lo ritenga opportuno, accertare a mezzo dei propri funzionari il regolare andamento dei magazzini generali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Bottai - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Il Ministro per le corporazioni puo', quando lo ritenga opportuno, accertare a mezzo dei propri funzionari il regolare andamento dei magazzini generali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Bottai - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.