Articolo 4 della Legge 12 maggio 1930, n. 685
Articolo 3
Versione
21 giugno 1930
Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni puo', quando lo ritenga opportuno, accertare a mezzo dei propri funzionari il regolare andamento dei magazzini generali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Bottai - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 21 giugno 1930