Ordinanza presidenziale 3 marzo 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/06/2025, n. 11118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11118 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05487/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5487 del 2022, proposto da
SI RF, rappresentato e difeso dall’Avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, OR Pa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., non costituito in giudizio;
nei confronti
AR Falcone, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) in parte qua , e nei limiti del proprio interesse, della graduatoria del “Concorso Unico Ripam Lavoro per l’Assunzione a tempo indeterminato di 1.541 unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’INL e dell’INAIL” per il profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL per ottocentoventitrè unità, adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicata sul sito www.riqualificazione.formez.it in data 25 marzo 2022, nella parte assegna al ricorrente un punteggio totale di 32,575 (di cui punti 5,5 per titoli) anziché punti 34,575 (di cui punti 7,5 per titoli) spettanti per legge;
2) del verbale della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 5,5 anziché 7,5, senza considerare il Diploma di specializzazione conseguito dal ricorrente presso la Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario nell’Università degli Studi di Messina;
3) ove occorra, del verbale della procedura, non conosciuto, contenente i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, nella parte in cui non consente il riconoscimento del punteggio di cui all’art. 9, comma 4, lett. i, del bando per il Diploma di specializzazione presso la Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario per l’abilitazione all’insegnamento della classe di concorso 19/A indirizzo economico-giuridico;
4) ove necessario, in parte qua, del bando di concorso (pubblicato in G.U.R.I. 4^ serie speciale del 27 agosto 2019) nella parte in cui non consente il riconoscimento del punteggio di cui all’art. 9, comma 4, lett. i, del bando (“2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione”) per il Diploma di specializzazione presso la Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario per l’abilitazione all’insegnamento della classe di concorso 19/A indirizzo economico giuridico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, OR Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Vista la dichiarazione sottoscritta il 7 marzo 2025 e depositata in giudizio l’11 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha censurato la graduatoria del “Concorso Unico Ripam Lavoro per l’Assunzione a tempo indeterminato di 1.541 unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, dell’INL e dell’INAIL” per il profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL per ottocentoventitrè unità, lamentando la mancata attribuzione del punteggio in tesi spettante al medesimo per titoli in suo possesso;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, resistendo alle doglianze di parte avversa;
- il ricorrente, con dichiarazione sottoscritta il 7 marzo 2025 e depositata in giudizio l’11 marzo 2025, ha fatto presente che nelle more del giudizio, in data 6 maggio 2022, il OR ha provveduto alla rettifica della graduatoria, nella quale lo stesso ha conseguito il punteggio rivendicato col ricorso;
- alla udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- avendo il ricorrente, pendente il giudizio, ricevuto in via amministrativa piena soddisfazione della pretesa fatta valere col ricorso in epigrafe, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. (in base al quale «Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» );
- le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della celere rettifica della graduatoria da parte dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO