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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 88/2024 R. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. 88/2024 R. P.U. promosso da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANO SALLEMI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via Roma n. 200;
contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
letti gli atti e sentito il Giudice Relatore nella camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso depositato in data 18/11/2024 la ha chiesto di dichiarare Parte_1 l'apertura della liquidazione controllata della Controparte_1
rilevato che con decreto collegiale del 13-18/3/2025 è stata invitata la a fornire elementi Parte_1 utili a dimostrare la propria legittimazione e, in particolare, la titolarità di un diritto di credito, anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva;
rilevato che in data 30/4/2025 la ha depositato n. 8 fatture emesse nei confronti della Parte_1 [...] per il complessivo importo di euro 24.626,14; Controparte_1 rilevato che all'udienza del 7/5/2025 la ha insistito nella domanda di apertura della Parte_1 Con liquidazione controllata della Controparte_1 ritenuto che la non si è costituita nel presente procedimento, nonostante la Controparte_1 regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a cura della cancelleria e perfezionatasi, ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, dopo il decorso di tre giorni dall'inserimento nell'area web riservata, come da “certificato di avvenuta notifica”); ritenuto che, ciò premesso, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
, infatti, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la
[...] ha sede in Vittoria;
Controparte_1 ritenuto che la ha dimostrato la propria legittimazione attiva, in quanto: Parte_1
- per giurisprudenza costante, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L.Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. Cass. 30334/2022, che richiama Cass. Sez. Un. 1521/2013, nonché Cass. 11421/2014, 576/2015, 38827/2018 e 21144/2020);
- “nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva” (cfr. Cass. 23494/2020, che richiama Cass. 3472/2011);
- “il credito, in sede fallimentare, pur non necessitando dei requisiti della certezza e liquidità, legittima il ricorso di fallimento se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum” (cfr. Cass. 3472/2011);
- tali principi appaiono analogicamente applicabili anche in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata;
- del resto, anche l'art. 268 CCII consente (oltre che al debitore in stato di sovraindebitamento) al
“creditore”, senza alcuna ulteriore specificazione, di presentare domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata;
- nel caso di specie, la ha depositato: a) “contratto di cessione pro solvendo ed a titolo Parte_1 oneroso di crediti”, con cui la ha acquistato dalla Trafedert Italia s.r.l., fra l'altro, crediti Parte_1 vantati da quest'ultima nei confronti della (cfr. all. 1 al ricorso); b) n. 8 fatture Controparte_1 emesse dalla Tradefert Italia s.r.l. nei confronti della per il complessivo importo Controparte_1 di euro 24.626,14 (cfr. all. 1-2-3-4-5-6-7-8 alle note autorizzate del 30/4/2025);
- conseguentemente, pur in mancanza di un definitivo accertamento giudiziale del credito, la Pt_1 ha dimostrato di essere titolare, quanto meno, di una posizione di interesse nei confronti del
[...] patrimonio della derivante da un rapporto di credito (determinato nel quantum) Controparte_1 idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva;
ritenuto che
, d'altro canto, la non risulta assoggettabile alla liquidazione Controparte_1 giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza, trattandosi di impresa agricola, tenuto conto del suo oggetto sociale, dello svolgimento in via prevalente della coltivazione di ortaggi in serre e della sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola (cfr. visura camerale;
all. 4 al ricorso); ritenuto che, del resto, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi di senso contrario, dai quali poter desumere l'esercizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente sull'attività agricola;
ritenuto che
, inoltre, la si trova in stato di insolvenza, in quanto: Controparte_1
- “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (cfr. Cass. 64/2023, che richiama Cass. 7087/2022);
- più in dettaglio, per come affermato da Cass. 30284/2022, lo stato di insolvenza: a) “è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione della L.Fall., art. 5, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006)”; b) “è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato;
con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (in questo senso, cfr.: Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n.
19027 del 2013) va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001)”; c) “si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011)”;
- fra gli elementi sintomatici dell'incapacità strutturale di far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento vi sono anche “la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni” (cfr. Cass. 23993/2022);
- nel caso di specie, l'incapacità strutturale della di soddisfare regolarmente e Controparte_1 con mezzi normali le proprie obbligazioni si desume: a) dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con la (per euro 24.626,14), nonché dal mancato pagamento dei debiti Controparte_2 erariali pari a euro 2.021,54 (cfr. informativa dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2024) e dei debiti contributivi pari a complessivi euro 48.378,36 (euro 4.320,10 + euro 44.058,26; cfr. informativa dell'INPS del 3/12/2024); b) dal mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni, non essendo stati depositati i bilanci degli anni 2022-2023 (cfr. visura camerale;
all. 4 al ricorso); ritenuto che non sussistono le cause ostative all'apertura della liquidazione controllata previste dall'art. 268, comma 2, CCIII (ammontare dei debiti scaduti e non pagati inferiore a euro 50.000,00) e dall'art. 268, comma 3, CCII (attestazione dell'OCC in merito all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie), in quanto:
- per come si è detto, dagli atti dell'istruttoria risultano debiti erariali pari a euro 2.021,54 e debiti contributivi pari a euro 48.378,36, oltre al debito nei confronti della pari a euro Parte_1
24.626,14, per un complessivo importo superiore a euro 50.000,00; - la (che non si è costituita nel presente procedimento) non ha prodotto nei Controparte_1 termini di legge alcuna attestazione dell'OCC, né la richiesta effettuata a quest'ultimo;
ritenuto che
, pertanto, deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
il provvedimento in merito alla determinazione dell'importo escluso dalla liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII è demandato al giudice delegato, previa istanza e parere del liquidatore;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII (che richiama l'art. 150 CCII), dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
P.Q.M.
1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della Controparte_1
2) nomina quale giudice delegato il dott. Carlo Di Cataldo;
3) nomina quale liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) dispone l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, comma 4, CCII), delle formalità di cui alle lett. f) e g) dell'art. 270, comma 2, CCII, oltre che della notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, CCII.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. 88/2024 R. P.U. promosso da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANO SALLEMI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via Roma n. 200;
contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
letti gli atti e sentito il Giudice Relatore nella camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con ricorso depositato in data 18/11/2024 la ha chiesto di dichiarare Parte_1 l'apertura della liquidazione controllata della Controparte_1
rilevato che con decreto collegiale del 13-18/3/2025 è stata invitata la a fornire elementi Parte_1 utili a dimostrare la propria legittimazione e, in particolare, la titolarità di un diritto di credito, anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva;
rilevato che in data 30/4/2025 la ha depositato n. 8 fatture emesse nei confronti della Parte_1 [...] per il complessivo importo di euro 24.626,14; Controparte_1 rilevato che all'udienza del 7/5/2025 la ha insistito nella domanda di apertura della Parte_1 Con liquidazione controllata della Controparte_1 ritenuto che la non si è costituita nel presente procedimento, nonostante la Controparte_1 regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a cura della cancelleria e perfezionatasi, ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, dopo il decorso di tre giorni dall'inserimento nell'area web riservata, come da “certificato di avvenuta notifica”); ritenuto che, ciò premesso, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
, infatti, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la
[...] ha sede in Vittoria;
Controparte_1 ritenuto che la ha dimostrato la propria legittimazione attiva, in quanto: Parte_1
- per giurisprudenza costante, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L.Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. Cass. 30334/2022, che richiama Cass. Sez. Un. 1521/2013, nonché Cass. 11421/2014, 576/2015, 38827/2018 e 21144/2020);
- “nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva” (cfr. Cass. 23494/2020, che richiama Cass. 3472/2011);
- “il credito, in sede fallimentare, pur non necessitando dei requisiti della certezza e liquidità, legittima il ricorso di fallimento se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum” (cfr. Cass. 3472/2011);
- tali principi appaiono analogicamente applicabili anche in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata;
- del resto, anche l'art. 268 CCII consente (oltre che al debitore in stato di sovraindebitamento) al
“creditore”, senza alcuna ulteriore specificazione, di presentare domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata;
- nel caso di specie, la ha depositato: a) “contratto di cessione pro solvendo ed a titolo Parte_1 oneroso di crediti”, con cui la ha acquistato dalla Trafedert Italia s.r.l., fra l'altro, crediti Parte_1 vantati da quest'ultima nei confronti della (cfr. all. 1 al ricorso); b) n. 8 fatture Controparte_1 emesse dalla Tradefert Italia s.r.l. nei confronti della per il complessivo importo Controparte_1 di euro 24.626,14 (cfr. all. 1-2-3-4-5-6-7-8 alle note autorizzate del 30/4/2025);
- conseguentemente, pur in mancanza di un definitivo accertamento giudiziale del credito, la Pt_1 ha dimostrato di essere titolare, quanto meno, di una posizione di interesse nei confronti del
[...] patrimonio della derivante da un rapporto di credito (determinato nel quantum) Controparte_1 idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva;
ritenuto che
, d'altro canto, la non risulta assoggettabile alla liquidazione Controparte_1 giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza, trattandosi di impresa agricola, tenuto conto del suo oggetto sociale, dello svolgimento in via prevalente della coltivazione di ortaggi in serre e della sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola (cfr. visura camerale;
all. 4 al ricorso); ritenuto che, del resto, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi di senso contrario, dai quali poter desumere l'esercizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente sull'attività agricola;
ritenuto che
, inoltre, la si trova in stato di insolvenza, in quanto: Controparte_1
- “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività” (cfr. Cass. 64/2023, che richiama Cass. 7087/2022);
- più in dettaglio, per come affermato da Cass. 30284/2022, lo stato di insolvenza: a) “è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione della L.Fall., art. 5, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006)”; b) “è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato;
con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (in questo senso, cfr.: Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n.
19027 del 2013) va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001)”; c) “si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice del reclamo fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011)”;
- fra gli elementi sintomatici dell'incapacità strutturale di far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento vi sono anche “la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni” (cfr. Cass. 23993/2022);
- nel caso di specie, l'incapacità strutturale della di soddisfare regolarmente e Controparte_1 con mezzi normali le proprie obbligazioni si desume: a) dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con la (per euro 24.626,14), nonché dal mancato pagamento dei debiti Controparte_2 erariali pari a euro 2.021,54 (cfr. informativa dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2024) e dei debiti contributivi pari a complessivi euro 48.378,36 (euro 4.320,10 + euro 44.058,26; cfr. informativa dell'INPS del 3/12/2024); b) dal mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni, non essendo stati depositati i bilanci degli anni 2022-2023 (cfr. visura camerale;
all. 4 al ricorso); ritenuto che non sussistono le cause ostative all'apertura della liquidazione controllata previste dall'art. 268, comma 2, CCIII (ammontare dei debiti scaduti e non pagati inferiore a euro 50.000,00) e dall'art. 268, comma 3, CCII (attestazione dell'OCC in merito all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie), in quanto:
- per come si è detto, dagli atti dell'istruttoria risultano debiti erariali pari a euro 2.021,54 e debiti contributivi pari a euro 48.378,36, oltre al debito nei confronti della pari a euro Parte_1
24.626,14, per un complessivo importo superiore a euro 50.000,00; - la (che non si è costituita nel presente procedimento) non ha prodotto nei Controparte_1 termini di legge alcuna attestazione dell'OCC, né la richiesta effettuata a quest'ultimo;
ritenuto che
, pertanto, deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che
il provvedimento in merito alla determinazione dell'importo escluso dalla liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII è demandato al giudice delegato, previa istanza e parere del liquidatore;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII (che richiama l'art. 150 CCII), dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
P.Q.M.
1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della Controparte_1
2) nomina quale giudice delegato il dott. Carlo Di Cataldo;
3) nomina quale liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) dispone l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270, comma 4, CCII), delle formalità di cui alle lett. f) e g) dell'art. 270, comma 2, CCII, oltre che della notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, CCII.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti