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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 909 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in proprio e nella qualità di mandatario di in persona del Pt_1 Parte_2
legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Marta Odorizzi, Maria Teresa
Pugliano, Silvia Parisi, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante/appellato incidentale
E
, con se stessa ---- appellata/appellante incidentale Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Paola, Giudice del
Lavoro. Iscrizione gestione separata avvocati.
Conclusioni per l'appellante/appellato incidentale: <<… riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola n. 65/2022 del 22.3.2022 e, per l'effetto, voglia respingere tutte le domande formulate nei confronti dell Pt_1
1 e dichiarare le eccezioni sollevate, comprese le eccezione di nullità e prescrizione del credito infondate, con conferma dell'avviso di addebito opposto e in accoglimento della domanda di condanna formulata dall nei confronti della Pt_1
parte opponente, voglia, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare dovute all da parte della opponente le somme a titolo di contributi evasi e Pt_1
sanzioni civili indicate nell'avviso di addebito impugnato e relative alla posizione
Gestione separata liberi professionisti, per il periodo contributivo dal 01/2010 Pt_1
al 12/2010 per l'importo di € 1.144,36#, dovute in virtù della iscrizione d'ufficio alla gestione separata.
Spese se e competenze di causa rifuse>>;
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale:
l'appello principale proposta dall Pt_1
nella denegata ipotesi in cui si considerasse fondato l'appello principale e in riforma della sentenza di primo grado accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi esposti nella narrativa di cui al presente atto, previo accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo alla ricorrente dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o Pt_1
illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum DE , con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 334 2017 00044738 67 000 nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' per Pt_1
l'anno 2010 e per quelli a seguire con contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' Pt_1
disporre l'immediata restituzione, in favore del/la ricorrente, delle somme corrisposte dalla medesima in favore di con versamento del 14.09.2017 Pt_1
inerente all'anno di imposta 2011 per complessivi euro 107,35 di cui euro 62,73 a titolo di contribuzione anno 2011 ed euro 44,62 per sanzioni, poiché non dovute e
2 versate soltanto al fine di evitare ulteriori contenziosi.
In via subordinata: accertare l'illegittimità delle pretese contenute nelle impugnate note per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
in via ulteriormente subordinata: accertare l'erroneità della base imponibile sulla quale l' ha calcolato il Pt_1
contributo dovuto con la conseguenza di rideterminarlo nella somma di € 172,00; in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
Ancora in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, compensazione delle spese di lite, trattandosi di materia complessa e non definita
a livello giurisprudenziale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto avvocato difensore in proprio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 7/2/2018 l'Avvocato si opponeva all'avviso Controparte_1
di addebito n° 334 2017 00044738 67 000, notificatole addì 3/1/2018 (racc. a/r n°
RK2 66546414573-2), con cui l' dopo averle comunicato, con avviso bonario Pt_1
giuntole in data 1°/7/2016, di averla iscritta d'ufficio, con decorrenza 1°/1/2010, alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto che nell'anno 2010 aveva prodotto un reddito da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica dalla Controparte_2
pari ad € 2.354,00, le chiedeva il versamento della somma di euro 1.144,36 a titolo di contribuzione, interessi e sanzioni. Concludeva chiedendo di annullare il suddetto provvedimento e di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni in favore della gestione separata per i redditi da lavoro autonomo anno 2010.
3 2) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Pt_1
Cosenza accoglieva il ricorso dell'Avv. per l'effetto dichiarando non CP_1
dovuta la contribuzione per l'anno 2010, perché “l' su cui grava l'onere Pt_1
della prova del fatto costitutivo della pretesa, non ha fornito concreti elementi per ritenere che l'istante abbia svolto, per l'anno oggetto della pretesa, la professione in forma non occasionale. In particolare, a titolo del tutto esemplificativo, può dirsi che la sola iscrizione all'Albo e l'apertura della partita i.v.a., essendo presupposti necessari per poter svolgere la professione forense, costituiscono elementi insufficienti per ritenere in concreto sussistente l'abitualità di una professione svolta con sintomatica produzione reddituale sotto la soglia indicata dalla norma”.
3) Avverso tale sentenza l' ha appellato la questione Parte_3
della dovutezza dei contributi, osservando che, alla stregua dell'interpretazione autentica dell'art. 2, c. 26, della l. n. 335/1995, data dall'art. 18, c. 12, del d.l. n.
98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dovevano intendersi esonerati dall'iscriversi alla gestione separata solo i liberi professionisti che versavano alla cassa di categoria il contributo soggettivo minimo previsto dai rispettivi regimi previdenziali, poiché solo esso era funzionale all'erogazione di futuri trattamenti pensionistici,
a differenza del contributo c.d. integrativo. Ha perciò chiesto che si riconoscesse che l'appellata era obbligata ad iscriversi alla gestione separata, con condanna al pagamento della corrispondente contribuzione per i periodi oggetto di causa.
Ha chiesto, peraltro, il riconoscimento delle sanzioni accessorie.
In ogni caso, nell'auspicio di vedere accolte le superiori ragioni, ha evidenziato come e perché la prescrizione del suo credito non potesse intendersi maturata.
4) La contribuente ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello dell' Pt_1
introducendo un appello incidentale, della notifica del quale non s'è ravvisata traccia, ed insistendo sulle questioni di merito non delibate dal Tribunale;
tra esse le eccezioni di prescrizione e di illegittimità delle sanzioni.
4 5) All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello deve essere accolto salvo quanto si chiarirà con riguardo alle sanzioni civili che l' ha reclamato. Pt_1
II.- Quanto all'obbligo contributivo, il giudice di primo grado ne ha espressamente negato la sussistenza.
III.- Viceversa, la pretesa contributiva dell' in favore della Gestione Pt_1
Separata è fondata, per cui la sentenza risulta da riformare.
IV.- In punto di diritto deve richiamarsi, anche con riguardo alla irrilevanza dell'avvenuto versamento del contributo integrativo alla Cass. Parte_4
n° 32167/18 secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla , alla quale versano esclusivamente un contributo CP_2
integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù Pt_1
del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
V.- In punto di fatto, l'obbligo contributivo per l'anno 2010 sussiste sebbene in quell'anno la professionista abbia prodotto un reddito imponibile inferiore al limite di euro 5.000,00 previsto dall'art. 44, comma 2, DL 269/03.
5 VI.- Anche a voler ammettere che tale ultima norma, con i relativi limiti reddituali, possa estendersi anche agli avvocati iscritti all'albo e ad ammettere, dunque, che essi potrebbero in astratto svolgere la relativa professione in forma occasionale, nel caso di specie sussistono plurimi elementi di fatto da cui desumere che nell'anno 2010 l'appellata abbia svolto la professione di avvocato con abitualità (Cass. n° 4419/21; Cass. n° 7227/21; Cass. n° 7232/21).
VII.- Tanto deve affermarsi in quanto:
a) nel ricorso introduttivo la professionista non ha in alcun modo negato di svolgere la professione di avvocato nell'anno 2010 con carattere di abitualità, avendo anzi valorizzato di svolgere tale professione dagli anni precedenti e di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati con anzianità dal 2008.
Quanto alla iscrizione all'Albo, ma ciò vale anche per l'attivazione della partita
Iva, deve poi rilevarsi che secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte in materia (Cass. n° 4419/21; Cass. n° 7227/21; Cass. n° 7232/21), se da un lato l'accertamento circa lo svolgimento in forma abituale dell'attività di lavoro autonomo deve essere accertato in punto di fatto, dall'altro il requisito dell'abitualità deve essere apprezzato nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto. E allora non pare esservi dubbio che, benché sia pacifico e documentale che il reddito prodotto dall'appellata nel 2010 sia stato inferiore ad euro 5.000, il dato risulta superato dal fatto che l'appellata stessa decise di iscriversi all'Albo degli Avvocati. Tale dato, da valutare nella dimensione di scelta “ex ante” come da insegnamento della Cassazione, depone per lo svolgimento in modo abituale della professione di avvocato;
b) l'appellata, nel presentare la dichiarazione dei redditi anno 2010, non compilò il quadro RL e, in particolare, il rigo RL15, relativo ai compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente, ma espose i suoi redditi nel quadro CM, relativo ai c.d. contribuenti minimi, ovvero a quel particolare regime di Iva semplificata
6 introdotto dalla Legge finanziaria 2008, indicando il codice Ateco 691010 relativo agli avvocati. Anche tale dato è indicativo dello svolgimento abituale della professione di avvocato, sia perché non si comprende per quale ragione l'appellata non abbia esposto i suoi redditi nell'apposito rigo riferito alle attività di lavoro autonomo occasionali, sia perché il quadro CM, in concreto utilizzato,
è riferito a titolari di partita Iva e a soggetti Iva, con quanto ne consegue in punto di abitualità ai sensi dell'art. 5 Dpr 633/72;
VIII.- In definitiva deve ritenersi che la professionista appellata abbia svolto nel
2010 attività di lavoro autonomo di avvocato in forma abituale, per cui sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, che non è escluso dal solo dato reddituale inferiore ai 5.000 euro.
IX.- Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla contribuente sia in primo che in secondo grado, si ritiene che essa non sia maturata.
Infatti, è documentale che il provvedimento con cui l comunicò l'avvenuta Pt_1
iscrizione di ufficio alla gestione separata, espressamente chiedendo il versamento della contribuzione da lavoro autonomo anno 2010, venne notificato alla contribuente il 1°/7/2016. Deve allora convenirsi con l'appellante che la prescrizione non è maturata, dal momento che con il DPCM del 10/6/2011 il termine di scadenza per il versamento della contribuzione per l'anno 2010 venne prorogato al 6 luglio 2011 in assenza di maggiorazioni. La conseguenza è che la prescrizione ha cominciato il suo corso il 7/7/2011 e che lo stesso è stato utilmente interrotto il 1°/7/2016.
X.- Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, contrariamente a quanto dedotto dall'originario ricorrente, ha chiarito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, anche il differimento dei termini stessi ad opera dei DPCM 10.6.10,
7 per l'anno 2009, e 12.6.2011, per l'anno 2010 (cfr. in motivazione Cass. 23040/2019, nonché Cass. n° 10273/21).
IV.- Né rileva che, nel caso di specie, l'odierna appellata rientrava nello speciale regime semplificato dei contribuenti minimi, come tale non soggetto agli studi di settore. La giurisprudenza di legittimità (in motivazione Cass. 10273/21) ha sul punto chiarito quanto segue: allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei
"contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore"
e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.>>. Nello stesso senso
Corte di Appello Bari (n° 1834/2019) che ha ribadito: <<… anche nel caso di adesione del professionista – adeguatamente provata in giudizio – al regime facoltativo dei contribuenti “minimi”, rispetto ai quali non operano gli “studi di settore” (a norma del d.m. n. 29255/2008, art. 7, comma 2 lett. b), l'art. 1 del menzionato d.P.C.M. 10.6.2010, come emerge dal suo tenore testuale, nel disporre il differimento della data di versamento delle imposte, si riferisce non già ai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore (con esclusione, quindi, dei contribuenti minimi), ma, più in generale, a coloro che «esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore …» e, quindi, di certo
a tutti i liberi professionisti, a prescindere dal reddito e dal regime fiscale>>.
XI.- In merito alle sanzioni civili, che l ha quantificato ai sensi dell'art. 116, Pt_1
comma 8 Legge 388/00, deve invece affermarsi che la contribuente non è tenuta al pagamento di alcuna somma a tale titolo. Tanto sulla base della recente pronuncia di costituzionalità n° 104 del 2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma
8 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore della succitata norma di interpretazione autentica.
XII.- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata per avere dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e per avere annullato, consequenzialmente, l'avviso di addebito. Il credito contributivo, pertanto, è fondato, con esclusione delle sanzioni civili determinate dall' e Pt_1
degli interessi che, sulle sanzioni stesse, sono stati calcolati.
XIII.- L'appello incidentale è inammissibile, perché generico e senza prova di notifica.
XIV.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate sia tenuto conto della recente pronuncia di legittimità costituzionale in punto di sanzioni, sia del contrasto che, sui temi controversi, si è registrato nella giurisprudenza di merito e che è stato composto solo di recente dalla
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 21 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 65/2022, resa in data 22 marzo 2022, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo di , per Controparte_1
l'anno 2010, in favore della Gestione Separata Pt_1
b) dichiara tenuta al pagamento degli importi di cui all'avviso Controparte_1
di addebito opposto, con esclusione delle somme richieste a titolo di sanzioni civili e relativi interessi;
9 2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
10
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 909 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in proprio e nella qualità di mandatario di in persona del Pt_1 Parte_2
legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Marta Odorizzi, Maria Teresa
Pugliano, Silvia Parisi, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante/appellato incidentale
E
, con se stessa ---- appellata/appellante incidentale Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Paola, Giudice del
Lavoro. Iscrizione gestione separata avvocati.
Conclusioni per l'appellante/appellato incidentale: <<… riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Paola n. 65/2022 del 22.3.2022 e, per l'effetto, voglia respingere tutte le domande formulate nei confronti dell Pt_1
1 e dichiarare le eccezioni sollevate, comprese le eccezione di nullità e prescrizione del credito infondate, con conferma dell'avviso di addebito opposto e in accoglimento della domanda di condanna formulata dall nei confronti della Pt_1
parte opponente, voglia, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare dovute all da parte della opponente le somme a titolo di contributi evasi e Pt_1
sanzioni civili indicate nell'avviso di addebito impugnato e relative alla posizione
Gestione separata liberi professionisti, per il periodo contributivo dal 01/2010 Pt_1
al 12/2010 per l'importo di € 1.144,36#, dovute in virtù della iscrizione d'ufficio alla gestione separata.
Spese se e competenze di causa rifuse>>;
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale:
l'appello principale proposta dall Pt_1
nella denegata ipotesi in cui si considerasse fondato l'appello principale e in riforma della sentenza di primo grado accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi esposti nella narrativa di cui al presente atto, previo accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo alla ricorrente dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o Pt_1
illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum DE , con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 334 2017 00044738 67 000 nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' per Pt_1
l'anno 2010 e per quelli a seguire con contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' Pt_1
disporre l'immediata restituzione, in favore del/la ricorrente, delle somme corrisposte dalla medesima in favore di con versamento del 14.09.2017 Pt_1
inerente all'anno di imposta 2011 per complessivi euro 107,35 di cui euro 62,73 a titolo di contribuzione anno 2011 ed euro 44,62 per sanzioni, poiché non dovute e
2 versate soltanto al fine di evitare ulteriori contenziosi.
In via subordinata: accertare l'illegittimità delle pretese contenute nelle impugnate note per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
in via ulteriormente subordinata: accertare l'erroneità della base imponibile sulla quale l' ha calcolato il Pt_1
contributo dovuto con la conseguenza di rideterminarlo nella somma di € 172,00; in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
Ancora in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, compensazione delle spese di lite, trattandosi di materia complessa e non definita
a livello giurisprudenziale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto avvocato difensore in proprio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 7/2/2018 l'Avvocato si opponeva all'avviso Controparte_1
di addebito n° 334 2017 00044738 67 000, notificatole addì 3/1/2018 (racc. a/r n°
RK2 66546414573-2), con cui l' dopo averle comunicato, con avviso bonario Pt_1
giuntole in data 1°/7/2016, di averla iscritta d'ufficio, con decorrenza 1°/1/2010, alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto che nell'anno 2010 aveva prodotto un reddito da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica dalla Controparte_2
pari ad € 2.354,00, le chiedeva il versamento della somma di euro 1.144,36 a titolo di contribuzione, interessi e sanzioni. Concludeva chiedendo di annullare il suddetto provvedimento e di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni in favore della gestione separata per i redditi da lavoro autonomo anno 2010.
3 2) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Pt_1
Cosenza accoglieva il ricorso dell'Avv. per l'effetto dichiarando non CP_1
dovuta la contribuzione per l'anno 2010, perché “l' su cui grava l'onere Pt_1
della prova del fatto costitutivo della pretesa, non ha fornito concreti elementi per ritenere che l'istante abbia svolto, per l'anno oggetto della pretesa, la professione in forma non occasionale. In particolare, a titolo del tutto esemplificativo, può dirsi che la sola iscrizione all'Albo e l'apertura della partita i.v.a., essendo presupposti necessari per poter svolgere la professione forense, costituiscono elementi insufficienti per ritenere in concreto sussistente l'abitualità di una professione svolta con sintomatica produzione reddituale sotto la soglia indicata dalla norma”.
3) Avverso tale sentenza l' ha appellato la questione Parte_3
della dovutezza dei contributi, osservando che, alla stregua dell'interpretazione autentica dell'art. 2, c. 26, della l. n. 335/1995, data dall'art. 18, c. 12, del d.l. n.
98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dovevano intendersi esonerati dall'iscriversi alla gestione separata solo i liberi professionisti che versavano alla cassa di categoria il contributo soggettivo minimo previsto dai rispettivi regimi previdenziali, poiché solo esso era funzionale all'erogazione di futuri trattamenti pensionistici,
a differenza del contributo c.d. integrativo. Ha perciò chiesto che si riconoscesse che l'appellata era obbligata ad iscriversi alla gestione separata, con condanna al pagamento della corrispondente contribuzione per i periodi oggetto di causa.
Ha chiesto, peraltro, il riconoscimento delle sanzioni accessorie.
In ogni caso, nell'auspicio di vedere accolte le superiori ragioni, ha evidenziato come e perché la prescrizione del suo credito non potesse intendersi maturata.
4) La contribuente ha resistito, chiedendo il rigetto dell'appello dell' Pt_1
introducendo un appello incidentale, della notifica del quale non s'è ravvisata traccia, ed insistendo sulle questioni di merito non delibate dal Tribunale;
tra esse le eccezioni di prescrizione e di illegittimità delle sanzioni.
4 5) All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello deve essere accolto salvo quanto si chiarirà con riguardo alle sanzioni civili che l' ha reclamato. Pt_1
II.- Quanto all'obbligo contributivo, il giudice di primo grado ne ha espressamente negato la sussistenza.
III.- Viceversa, la pretesa contributiva dell' in favore della Gestione Pt_1
Separata è fondata, per cui la sentenza risulta da riformare.
IV.- In punto di diritto deve richiamarsi, anche con riguardo alla irrilevanza dell'avvenuto versamento del contributo integrativo alla Cass. Parte_4
n° 32167/18 secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla , alla quale versano esclusivamente un contributo CP_2
integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù Pt_1
del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
V.- In punto di fatto, l'obbligo contributivo per l'anno 2010 sussiste sebbene in quell'anno la professionista abbia prodotto un reddito imponibile inferiore al limite di euro 5.000,00 previsto dall'art. 44, comma 2, DL 269/03.
5 VI.- Anche a voler ammettere che tale ultima norma, con i relativi limiti reddituali, possa estendersi anche agli avvocati iscritti all'albo e ad ammettere, dunque, che essi potrebbero in astratto svolgere la relativa professione in forma occasionale, nel caso di specie sussistono plurimi elementi di fatto da cui desumere che nell'anno 2010 l'appellata abbia svolto la professione di avvocato con abitualità (Cass. n° 4419/21; Cass. n° 7227/21; Cass. n° 7232/21).
VII.- Tanto deve affermarsi in quanto:
a) nel ricorso introduttivo la professionista non ha in alcun modo negato di svolgere la professione di avvocato nell'anno 2010 con carattere di abitualità, avendo anzi valorizzato di svolgere tale professione dagli anni precedenti e di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati con anzianità dal 2008.
Quanto alla iscrizione all'Albo, ma ciò vale anche per l'attivazione della partita
Iva, deve poi rilevarsi che secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte in materia (Cass. n° 4419/21; Cass. n° 7227/21; Cass. n° 7232/21), se da un lato l'accertamento circa lo svolgimento in forma abituale dell'attività di lavoro autonomo deve essere accertato in punto di fatto, dall'altro il requisito dell'abitualità deve essere apprezzato nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto. E allora non pare esservi dubbio che, benché sia pacifico e documentale che il reddito prodotto dall'appellata nel 2010 sia stato inferiore ad euro 5.000, il dato risulta superato dal fatto che l'appellata stessa decise di iscriversi all'Albo degli Avvocati. Tale dato, da valutare nella dimensione di scelta “ex ante” come da insegnamento della Cassazione, depone per lo svolgimento in modo abituale della professione di avvocato;
b) l'appellata, nel presentare la dichiarazione dei redditi anno 2010, non compilò il quadro RL e, in particolare, il rigo RL15, relativo ai compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente, ma espose i suoi redditi nel quadro CM, relativo ai c.d. contribuenti minimi, ovvero a quel particolare regime di Iva semplificata
6 introdotto dalla Legge finanziaria 2008, indicando il codice Ateco 691010 relativo agli avvocati. Anche tale dato è indicativo dello svolgimento abituale della professione di avvocato, sia perché non si comprende per quale ragione l'appellata non abbia esposto i suoi redditi nell'apposito rigo riferito alle attività di lavoro autonomo occasionali, sia perché il quadro CM, in concreto utilizzato,
è riferito a titolari di partita Iva e a soggetti Iva, con quanto ne consegue in punto di abitualità ai sensi dell'art. 5 Dpr 633/72;
VIII.- In definitiva deve ritenersi che la professionista appellata abbia svolto nel
2010 attività di lavoro autonomo di avvocato in forma abituale, per cui sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, che non è escluso dal solo dato reddituale inferiore ai 5.000 euro.
IX.- Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla contribuente sia in primo che in secondo grado, si ritiene che essa non sia maturata.
Infatti, è documentale che il provvedimento con cui l comunicò l'avvenuta Pt_1
iscrizione di ufficio alla gestione separata, espressamente chiedendo il versamento della contribuzione da lavoro autonomo anno 2010, venne notificato alla contribuente il 1°/7/2016. Deve allora convenirsi con l'appellante che la prescrizione non è maturata, dal momento che con il DPCM del 10/6/2011 il termine di scadenza per il versamento della contribuzione per l'anno 2010 venne prorogato al 6 luglio 2011 in assenza di maggiorazioni. La conseguenza è che la prescrizione ha cominciato il suo corso il 7/7/2011 e che lo stesso è stato utilmente interrotto il 1°/7/2016.
X.- Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, contrariamente a quanto dedotto dall'originario ricorrente, ha chiarito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, anche il differimento dei termini stessi ad opera dei DPCM 10.6.10,
7 per l'anno 2009, e 12.6.2011, per l'anno 2010 (cfr. in motivazione Cass. 23040/2019, nonché Cass. n° 10273/21).
IV.- Né rileva che, nel caso di specie, l'odierna appellata rientrava nello speciale regime semplificato dei contribuenti minimi, come tale non soggetto agli studi di settore. La giurisprudenza di legittimità (in motivazione Cass. 10273/21) ha sul punto chiarito quanto segue: allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei
"contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del D.P.C.M. cit., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore"
e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.>>. Nello stesso senso
Corte di Appello Bari (n° 1834/2019) che ha ribadito: <<… anche nel caso di adesione del professionista – adeguatamente provata in giudizio – al regime facoltativo dei contribuenti “minimi”, rispetto ai quali non operano gli “studi di settore” (a norma del d.m. n. 29255/2008, art. 7, comma 2 lett. b), l'art. 1 del menzionato d.P.C.M. 10.6.2010, come emerge dal suo tenore testuale, nel disporre il differimento della data di versamento delle imposte, si riferisce non già ai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore (con esclusione, quindi, dei contribuenti minimi), ma, più in generale, a coloro che «esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore …» e, quindi, di certo
a tutti i liberi professionisti, a prescindere dal reddito e dal regime fiscale>>.
XI.- In merito alle sanzioni civili, che l ha quantificato ai sensi dell'art. 116, Pt_1
comma 8 Legge 388/00, deve invece affermarsi che la contribuente non è tenuta al pagamento di alcuna somma a tale titolo. Tanto sulla base della recente pronuncia di costituzionalità n° 104 del 2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma
8 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata con riguardo al periodo anteriore alla entrata in vigore della succitata norma di interpretazione autentica.
XII.- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata per avere dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e per avere annullato, consequenzialmente, l'avviso di addebito. Il credito contributivo, pertanto, è fondato, con esclusione delle sanzioni civili determinate dall' e Pt_1
degli interessi che, sulle sanzioni stesse, sono stati calcolati.
XIII.- L'appello incidentale è inammissibile, perché generico e senza prova di notifica.
XIV.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate sia tenuto conto della recente pronuncia di legittimità costituzionale in punto di sanzioni, sia del contrasto che, sui temi controversi, si è registrato nella giurisprudenza di merito e che è stato composto solo di recente dalla
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 21 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 65/2022, resa in data 22 marzo 2022, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo di , per Controparte_1
l'anno 2010, in favore della Gestione Separata Pt_1
b) dichiara tenuta al pagamento degli importi di cui all'avviso Controparte_1
di addebito opposto, con esclusione delle somme richieste a titolo di sanzioni civili e relativi interessi;
9 2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
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