Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1519/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Nino Emiliano Inzirillo (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. dr. ), CP_1 Controparte_2
Pa con sede in Milano (c.f. ), rappresentata e difesa per procura in atti C.F._2
dall'Avv. Aldo D'Avola (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata, nato a [...] l'[...], c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_3
Appellati
OGGETTO: r.c.auto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 18/19.4.2023, Rep. 905/2023, il Tribunale di
Ragusa – a definizione del giudizio di responsabilità civile già instaurato, ex art. 144
T.U. 209/2005, da nei confronti della compagnia assicurativa Parte_1
e (quale litisconsorte necessario) di - così statuiva CP_1 Controparte_4
infine:“Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 8.000 oltre iva e cpa e rimborso spese forfetario nella misura del
15%”.
Ordinanza decisoria – comunicata nel testo integrale alle parti costituite alla stessa data del 19.4.2023 - avverso la quale interponeva appello con Parte_1
citazione notificata addì 18.11.2023: contestando per più di un motivo l'assunto – privilegiato dal primo giudice – che quanto la compagnia assicurativa infine evocata in giudizio le aveva già, ovvero prima che fossero adite le vie giudiziali, corrisposto fosse più che sufficiente a ristorare integralmente i danni - segnatamente non patrimoniali – da essa stessa ricorrente riportati nell'occorso dei fatti refluiti in controversia.
Mentre (così per come già registratosi in prime cure) il rimaneva assente dal CP_3
giudizio – di talchè ne va dichiarata la contumacia - si costituiva in contraddittorio la sola che eccepiva l'inammissibilità dell'appello di controparte ex art. CP_1
342 c.p.c. e che, nel merito, in particolare obiettava che malposta dovesse dirsi la pretesa della di rimettere ancora una volta in discussione le risultanze Pt_1
peritali sulle quali il primo giudice aveva fondato la propria decisione.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, rimetteva le parti ad udienza di discussione finale. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
L'appello della è realmente inammissibile, ma non già e non tanto ai sensi Pt_1
dell'art. 342 c.p.c. - invocato dalla appellata compagnia assicurativa - quanto invece perché tardivo.
Non può condividersi, infatti, la tesi della che i termini per interporre Pt_1
appello avverso le ordinanze decisorie rese - all'esito di giudizio instaurato con ricorso ex art. 702bis c.p.c. – in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma del rito civile approvata con D.Lgs. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”) siano quelli in linea generale previsti dagli artt. 325 e segg. c.p.c. Non par dubbio, per converso, che nei casi di specie debba farsi applicazione ultrattiva dell'art. 702quater
c.p.c., ancorchè oggi abrogato insieme all'intera disciplina del rito sommario di cognizione. Conclusione – questa – cui fornisce conforto quanto può leggersi nella
Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di
Cassazione n. 8 dell'8 febbraio 2023 che, nel commentare le modifiche alla disciplina transitoria di detta legge di riforma del rito civile introdotte con la L. 197/2022, lascia chiaramente intendere che la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione vada applicata a tutte e, al contempo, alle sole impugnazioni proposte “a sentenze”: non anche, dunque, nei confronti degli altri provvedimenti pur resi a definizione di giudizio ma non in forma di sentenza.
L'appello veicolato in atti da deve essere pertanto dichiarato Parte_1
inammissibile (ciò che pure implica che, ex art. 130bis T.U. 115/2002, nessun compenso potrà liquidarsi al difensore della medesima nonostante Pt_1
l'ammissione di quest'ultima al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
Ogni altra questione rimane assorbita.
Stante la relativa novità della questione equo, peraltro, appare che le spese del grado vengano compensate per intero tra le parti costituite. Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Ragusa del 18/19.4.2023, Rep. 905/2023, proposto da nei confronti della e di con Parte_1 CP_1 Controparte_4
citazione notificata il 18.11.2023 - così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- dichiara l'appello inammissibile,
- compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di appello,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 15.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)