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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7864/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato l'1/03/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 9/04/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...]ú) il 24 Parte_1 C.F._1 dicembre 1972, rappresentata e difesa dall' avv. Timpano Pancrazio presso il cui studio in Milano, via
San Barnaba, n. 30, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato in [...]ù) il 9 Controparte_1 C.F._2
gennaio 1978,
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.03.2022
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio (atto di matrimonio n. 1752, R.01, parte I, anno 2006 S.), celebrato in Milano (MI) in data 12 ottobre 2006 tra la sig.ra e tra il Parte_1 sig. e trascritto nei registri del Comune di Milano;
Controparte_1
- confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale del 5 marzo 2018 omologata in data 20 marzo 2018 del Tribunale di Milano e confermare l'affidamento esclusivo alla madre e determinare l'assegno di mantenimento in favore del figli da versarsi all'istante, nella misura di almeno 500 euro mensili oltre il pagamento della quota del 50% a carico del resistente di tutte le spese mediche non coperte dal sistema sanitario quali -ad esempio- le spese per il dentista, l'oculista, ortopedico e relativi accessori, nonché quelle scolastiche, comprese quelle di pre-scuola, dopo scuola e scuola estiva e quelle relative ad attività ludiche e sportive quali ad esempio le spese per i libri, la cancelleria, i corsi Per di nuoto e di inglese necessari al figlio .
- con vittorie di compensi professionali;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 12 ottobre 2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano all'anno 2006, R. 01, n. 1752, P.1.
Dall'unione coniugale è nato a [...] il figlio , in data 31 marzo 2009. Persona_2
Le parti si sono separata consensualmente con decreto di omologa n. 6101/2018 del Tribunale di Milano del 20 marzo 2018, che già prevedeva l'affido esclusivo del figlio alla madre (attese le particolari condizioni di salute dello stesso), il collocamento del minore presso la madre nell'abitazione di via Cesare Vignati n. 1 in Milano di esclusiva proprietà della stessa e a lei assegnata, la
Per regolamentazione delle visite paterne e un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato l'01.03.2022, la ricorrente allegava che l'ex marito, invero, vedeva solo di rado il minore e si era reso inadempiente rispetto al versamento del contributo al mantenimento del figlio già a far data dal dicembre 2019; chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, con conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale e di aumentare il contributo mensile a carico del padre in € 500,00 euro.
pagina 2 di 7 All'udienza presidenziale del 13.07.2022, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il
Presidente f.f. all'epoca procedente disponeva il rinnovo della notifica al resistente, che risultava nelle more aver trasferito altrove la propria residenza.
All'udienza del 10.01.2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sentiva la parte ricorrente che dichiarava: “Non sento mio marito da giugno 2022, quando Per Per abbiamo dovuto parlare per la questione dei denti di . Anche non l'ha più sentito. Il padre non lo cerca neppure sul cellulare tramite messaggi. Non so dove stia ora. Non ha mai pagato nulla per il Per Per mantenimento di . Quando il padre lo ha cercato tramite whatsapp chiedendo di vederlo, si è rifiutato. Penso che il motivo sia che da sempre ovvero da quando ci siamo separati è molto discontinuo e non si fa sentire né vedere per lunghi periodi. Lavoro come colf presso due famiglie per
10 ore complessive e dovrei essere assunta da una famiglia a breve per 25 ore settimanali.”
All'esito il Presidente f.f. confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione consensuale e fissava l'udienza di comparizione e trattazione al 4 maggio 2023, ove il Giudice istruttore, rilevato che la notifica ex art. 143 c.p.c. non risultava essersi perfezionata nei termini, ne disponeva il rinnovo, assegnando nuovi termini e autorizzando la precisazione delle conclusioni in caso di mancata costituzione del convenuto.
All'udienza dell'8.11.2023 il Giudice istruttore verificata la rituale notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., preso atto che il convenuto non si era costituito in giudizio e neppure era comparso all'udienza, ne dichiarava la contumacia e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, di seguito differita al 6.02.2025, a trattazione scritta atteso l'imminente trasferimento del Giudice titolare.
Quindi, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/02/2025, il G.I. nelle more da ultimo subentrato, lette le note scritte di parte ricorrente, che ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando espressamente ai termini ex art. 190 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
pagina 3 di 7 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1111/2019 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12 ottobre 2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2006, R. 01, n. 1752, P.1 e si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. 6101/2018 del Tribunale di Milano del 20 marzo 2018.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 31.01.2022.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 7 L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che - a fronte delle allegazioni della madre, rimaste incontestate, stante la mancata costituzione in giudizio e la sostanziale irreperibilità del padre - debba esser disposto l'affido super-esclusivo del minore alla madre, conferendole quindi il potere di adottare in autonomia, tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute.
Il disinteresse mostrato ormai da anni dal padre nei confronti del figlio e l'assenza di contatti con la madre e il minore, oltre all'omesso versamento del contributo economico che era stato concordato dalle parti a titolo di mantenimento del figlio sono tutti elementi sufficienti a fondare un giudizio di inidoneità genitoriale del padre.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, tenuto altresì conto delle particolari esigenze di salute del minore, affetto da stomatocitosi genetica e da allergia alle punture di insetto, si ritiene opportuno disporne l'affido super-esclusivo alla madre, che si è mostrata, sin dalla nascita del minore, il genitore di riferimento adeguato e tutelante.
Deve essere pertanto disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con il rischio di grave pregiudizio per il figlio.
Quanto alle frequentazioni padre - figlio, si rimette all'affidataria esclusiva definire, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio, che si svolgeranno sotto la sua supervisione, tenuto conto della situazione psico-fisica del minore e della volontà dello stesso a incontrare il padre.
Il mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene che, in accoglimento della domanda di parte attrice, il contributo al mantenimento del minore debba essere rideterminato in € 500.00 mensili - da intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, a fronte dell'irreperibilità del padre e della totale assenza di comunicazione tra le parti.
Ancorché il Collegio non dispone di dati aggiornati rispetto alla situazione economica reddituale del ricorrente, data la sua età, può ragionevolmente presumersi che lo stesso abbia piena e intatta capacità lavorativa (atteso che la ricorrente ha riferito che il signor ha un'impresa di CP_1
pagina 5 di 7 pulizia); mentre la ricorrente ha dichiarato di lavorare p.t. come colf con un reddito annuo lordo di €
8.190,00 (modello 730 2022 riferito all'anno di imposta 2021).
Il contributo al mantenimento del minore così come rideterminato nel predetto importo comprensivo delle spese extra-assegno risulta pertanto equo e congruo rispetto all'età e alle esigenze di mantenimento del minore, nonché alle condizioni personali e economiche dei genitori, nonché avuto riguardo al fatto che il mantenimento diretto del minore e integralmente a carico della madre.
Le spese di lite
Dichiara irripetibili le spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 12 ottobre 2006 a Milano, iscritto
[...] Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2006, R. 01, n. 1752, P.1;
2. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_2
presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Rimette all'affidataria esclusiva la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, ove il padre ne faccia richiesta, che avverranno nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alle condizioni del minore, nonché sotto la supervisione della stessa e nel rispetto della volontà del bambino;
pagina 6 di 7 4. Dispone che il padre versi in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 500,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie (contributo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT - prima rivalutazione aprile 2026);
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Laura Cosmai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato l'1/03/2022, discussa nella Camera di Consiglio del 9/04/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata in [...]ú) il 24 Parte_1 C.F._1 dicembre 1972, rappresentata e difesa dall' avv. Timpano Pancrazio presso il cui studio in Milano, via
San Barnaba, n. 30, è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato in [...]ù) il 9 Controparte_1 C.F._2
gennaio 1978,
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.03.2022
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio (atto di matrimonio n. 1752, R.01, parte I, anno 2006 S.), celebrato in Milano (MI) in data 12 ottobre 2006 tra la sig.ra e tra il Parte_1 sig. e trascritto nei registri del Comune di Milano;
Controparte_1
- confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale del 5 marzo 2018 omologata in data 20 marzo 2018 del Tribunale di Milano e confermare l'affidamento esclusivo alla madre e determinare l'assegno di mantenimento in favore del figli da versarsi all'istante, nella misura di almeno 500 euro mensili oltre il pagamento della quota del 50% a carico del resistente di tutte le spese mediche non coperte dal sistema sanitario quali -ad esempio- le spese per il dentista, l'oculista, ortopedico e relativi accessori, nonché quelle scolastiche, comprese quelle di pre-scuola, dopo scuola e scuola estiva e quelle relative ad attività ludiche e sportive quali ad esempio le spese per i libri, la cancelleria, i corsi Per di nuoto e di inglese necessari al figlio .
- con vittorie di compensi professionali;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 12 ottobre 2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Milano all'anno 2006, R. 01, n. 1752, P.1.
Dall'unione coniugale è nato a [...] il figlio , in data 31 marzo 2009. Persona_2
Le parti si sono separata consensualmente con decreto di omologa n. 6101/2018 del Tribunale di Milano del 20 marzo 2018, che già prevedeva l'affido esclusivo del figlio alla madre (attese le particolari condizioni di salute dello stesso), il collocamento del minore presso la madre nell'abitazione di via Cesare Vignati n. 1 in Milano di esclusiva proprietà della stessa e a lei assegnata, la
Per regolamentazione delle visite paterne e un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato l'01.03.2022, la ricorrente allegava che l'ex marito, invero, vedeva solo di rado il minore e si era reso inadempiente rispetto al versamento del contributo al mantenimento del figlio già a far data dal dicembre 2019; chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, con conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale e di aumentare il contributo mensile a carico del padre in € 500,00 euro.
pagina 2 di 7 All'udienza presidenziale del 13.07.2022, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il
Presidente f.f. all'epoca procedente disponeva il rinnovo della notifica al resistente, che risultava nelle more aver trasferito altrove la propria residenza.
All'udienza del 10.01.2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sentiva la parte ricorrente che dichiarava: “Non sento mio marito da giugno 2022, quando Per Per abbiamo dovuto parlare per la questione dei denti di . Anche non l'ha più sentito. Il padre non lo cerca neppure sul cellulare tramite messaggi. Non so dove stia ora. Non ha mai pagato nulla per il Per Per mantenimento di . Quando il padre lo ha cercato tramite whatsapp chiedendo di vederlo, si è rifiutato. Penso che il motivo sia che da sempre ovvero da quando ci siamo separati è molto discontinuo e non si fa sentire né vedere per lunghi periodi. Lavoro come colf presso due famiglie per
10 ore complessive e dovrei essere assunta da una famiglia a breve per 25 ore settimanali.”
All'esito il Presidente f.f. confermava provvisoriamente le condizioni di cui alla separazione consensuale e fissava l'udienza di comparizione e trattazione al 4 maggio 2023, ove il Giudice istruttore, rilevato che la notifica ex art. 143 c.p.c. non risultava essersi perfezionata nei termini, ne disponeva il rinnovo, assegnando nuovi termini e autorizzando la precisazione delle conclusioni in caso di mancata costituzione del convenuto.
All'udienza dell'8.11.2023 il Giudice istruttore verificata la rituale notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., preso atto che il convenuto non si era costituito in giudizio e neppure era comparso all'udienza, ne dichiarava la contumacia e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, di seguito differita al 6.02.2025, a trattazione scritta atteso l'imminente trasferimento del Giudice titolare.
Quindi, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12/02/2025, il G.I. nelle more da ultimo subentrato, lette le note scritte di parte ricorrente, che ha precisato le proprie conclusioni, rinunciando espressamente ai termini ex art. 190 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
pagina 3 di 7 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1111/2019 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12 ottobre 2006 a Milano, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2006, R. 01, n. 1752, P.1 e si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. 6101/2018 del Tribunale di Milano del 20 marzo 2018.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 31.01.2022.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e dunque ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 7 L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che - a fronte delle allegazioni della madre, rimaste incontestate, stante la mancata costituzione in giudizio e la sostanziale irreperibilità del padre - debba esser disposto l'affido super-esclusivo del minore alla madre, conferendole quindi il potere di adottare in autonomia, tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute.
Il disinteresse mostrato ormai da anni dal padre nei confronti del figlio e l'assenza di contatti con la madre e il minore, oltre all'omesso versamento del contributo economico che era stato concordato dalle parti a titolo di mantenimento del figlio sono tutti elementi sufficienti a fondare un giudizio di inidoneità genitoriale del padre.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, tenuto altresì conto delle particolari esigenze di salute del minore, affetto da stomatocitosi genetica e da allergia alle punture di insetto, si ritiene opportuno disporne l'affido super-esclusivo alla madre, che si è mostrata, sin dalla nascita del minore, il genitore di riferimento adeguato e tutelante.
Deve essere pertanto disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con il rischio di grave pregiudizio per il figlio.
Quanto alle frequentazioni padre - figlio, si rimette all'affidataria esclusiva definire, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio, che si svolgeranno sotto la sua supervisione, tenuto conto della situazione psico-fisica del minore e della volontà dello stesso a incontrare il padre.
Il mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene che, in accoglimento della domanda di parte attrice, il contributo al mantenimento del minore debba essere rideterminato in € 500.00 mensili - da intendersi omnicomprensivo delle spese straordinarie, a fronte dell'irreperibilità del padre e della totale assenza di comunicazione tra le parti.
Ancorché il Collegio non dispone di dati aggiornati rispetto alla situazione economica reddituale del ricorrente, data la sua età, può ragionevolmente presumersi che lo stesso abbia piena e intatta capacità lavorativa (atteso che la ricorrente ha riferito che il signor ha un'impresa di CP_1
pagina 5 di 7 pulizia); mentre la ricorrente ha dichiarato di lavorare p.t. come colf con un reddito annuo lordo di €
8.190,00 (modello 730 2022 riferito all'anno di imposta 2021).
Il contributo al mantenimento del minore così come rideterminato nel predetto importo comprensivo delle spese extra-assegno risulta pertanto equo e congruo rispetto all'età e alle esigenze di mantenimento del minore, nonché alle condizioni personali e economiche dei genitori, nonché avuto riguardo al fatto che il mantenimento diretto del minore e integralmente a carico della madre.
Le spese di lite
Dichiara irripetibili le spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 12 ottobre 2006 a Milano, iscritto
[...] Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Milano all'anno 2006, R. 01, n. 1752, P.1;
2. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_2
presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Rimette all'affidataria esclusiva la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio, ove il padre ne faccia richiesta, che avverranno nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alle condizioni del minore, nonché sotto la supervisione della stessa e nel rispetto della volontà del bambino;
pagina 6 di 7 4. Dispone che il padre versi in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con decorrenza dalla data della domanda, entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 500,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie (contributo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT - prima rivalutazione aprile 2026);
5. Dichiara irripetibili le spese di lite.
6. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Laura Cosmai
pagina 7 di 7