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31 dicembre 2019
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2 marzo 2020
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30 aprile 2020
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1 settembre 2021
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15 luglio 2022
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Art. 14. (( (Interoperabilita' tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati). )) (( 1. La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e' collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalita' di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.
3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. ))
2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalita' di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.
3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del trattamento. ))
Commentari • 179
- 1. Nuove linee guida EBA e obbligo di adeguato assetto organizzativo, novità dal 30 giugnoDott. Giuseppe Pelliccioni · https://www.fiscoetasse.com/ · 9 marzo 2021 · 9.544618
[…] Inoltre, l'art. 1.a del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) specifica cosa si intenda per crisi, ossia “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2026, n. 26355Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 31838-2021 proposto da: CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARMINJON 5, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GUIDETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO GUIDETTI; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO TURCHI CESARE S.R.L. n. 73/2019, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PAGLIANI; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 26355 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 07/10/2026 2 avverso il decreto n. 6070/2021 del Tribunale di …Leggi di più...
- privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c.·
- stato passivo·
- contributi a carico del lavoratore·
- contributi a carico del datore di lavoro·
- fallimento·
- Fondo di garanzia INPS·
- TFR maturando·
- natura previdenziale·
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