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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 489 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 – cui
è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al N. 523 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023, promosse da
in Parte_1 persona del liquidatore p.t. ( CF ), P.IVA_1
( CF. , Parte_2 CodiceFiscale_1
( CF ), e ( CF. Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4 [...]
) quali chiamati alla eredità di;
C.F._3 Persona_1
( CF. ), Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6
( CF ) E (
[...] CodiceFiscale_5 Parte_7 C.F._6
) quali chiamati alla eredità di ,
[...] Persona_2
1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza presso il cui studio in Lecce sono elettivamente domiciliati
Appellanti/appellati in riassunzione
e
( p.i. ) in persona del l.r., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Francesco Sammartino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce
Appellato/Appellante in riassunzione
*******
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.11.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
, nonché premesso che Parte_2 Persona_2 Persona_1 intrattenevano con il Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente, la prima un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 664.10, oltre quelli secondari in esso confluenti, con un saldo passivo pari ad Euro 107.342,58, e , in Parte_1 proprio, un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 607543.69 con un saldo passivo di Euro 82.340,65, convenivano in giudizio la
[...] chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità della CP_2 determinazione contrattuale relativa all'applicazione di interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, della clausola di applicazione dell'anatocismo e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze spese e oneri;
nonché la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità di ogni addebito operato dall'Istituto di credito (c.m.s., giorni valuta, spese per tenuta di conto, spese per operazioni, spese fisse di chiusura) in difetto di espressa pattuizione e/o dei criteri di determinazione durante il periodo di esecuzione del rapporto;
e pertanto di accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ripetizione delle somme che risultassero indebitamente
2 riscosse con condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma che sarà CP_1 determinata in corso di giudizio. Chiedevano, inoltre, la determinazione del Tasso Effettivo Globale, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. n. 108 del 1996, perchè eccedente il tasso soglia, con condanna dell'Istituto convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. Chiedevano infine dichiararsi la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale con particolare riferimento alla fideiussione omnibus, nonchè la condanna della a CP_1 rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e a risarcire il danno da essa derivato.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4668/2014, accoglieva la domanda attorea, e quindi accertata la invalidità delle condizioni applicate al rapporto, rideterminava i saldi dei due conti in € 313.653,99 quanto al c/c ordinario n. 664.10 ed € 10.891,06 quanto al c/c ordinario n. 607543.69 sicché condannava la alla restituzione delle somme accertate effettivamente dovute e alla rifusione delle spese del CP_1 giudizio.
2.La sentenza veniva appellata dalla e anche, incidentalmente, dagli attori CP_2
Con la sentenza n. 244/2018 pubblicata il 27.2.2018 la Corte d'Appello di Lecce, quindi, in parte Contr accogliendo l'appello della banca in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava il saldo dei due conti, sulla base della illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di interessi legali, anatocismo trimestrale, c.m.s., spese e valute non dovute, nella medesima misura indicata dal tribunale, escludendo però la condanna della al pagamento in restituzione delle somme accertate, perché era CP_1 stata proposta soltanto una domanda di accertamento di indebito, essendo i conti non ancora chiusi, ma respingeva sia l'appello incidentale che nel resto l'appello principale, ritenendo generica l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto riferita indistintamente a tutte le rimesse senza alcuna specificazione neppure nell'atto di appello.
3.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Controparte_1 affidandolo a due motivi:
a) Con il primo motivo è stata dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - pronuncia ultra petita
- inammissibilità della pronuncia di mero accertamento - incongruità ed insufficienza della motivazione. La Corte, pur infatti, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, avrebbe proceduto all'accertamento del saldo dei conti, laddove la richiesta di accertamento del saldo del conto corrente sarebbe stata formulata in primo grado ai soli fini della condanna alla ripetizione di indebito e sarebbe dovuta essere travolta dalla dichiarata inammissibilità della domanda principale.
3 b) Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c.. La Corte di appello, disatteso il suo stesso indirizzo precedente, non aveva ritenuto valida l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca senza la indicazione delle rimesse solutorie, in contrasto anche con il diverso orientamento della S. Corte che si era già pronunziata per la fondatezza della c.d. eccezione di prescrizione c.d. generica.
I controricorrenti hanno resistito in giudizio depositando memoria.
4. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7912 in data 20.3.2023 rigettava il primo motivo di gravame ed accoglieva invece il secondo motivo di ricorso della banca, volto denunciare l'erroneità dell'assunto decisorio in punto di prescrizione. Affermava quindi la Corte di legittimità che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista, che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, richiamando in proposito il principio, già affermato dalle SSUU ( Cass., Sez. U, 13/06/2019, n. 15895) secondo cui "in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (in senso conforme, Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 21225/2020)
Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio a questa Corte per provvedere alla decisione sulla eccezione di prescrizione, applicando il suddetto principio di diritto, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
5. La causa, quindi, è stata riassunta innanzi a questa Corte sia da Parte_1
, dai chiamati alla eredità di –
[...] Parte_2 Persona_2 [...]
e - nonché dai chiamati alla eredità di Parte_5 Parte_6 Parte_7
- e , con il giudizio iscritto al n. 489/2023 RG, Persona_1 Parte_3 Parte_4 che dalla , con il giudizio iscritto n. 523/2023 RG (poi riuniti), affinché, Controparte_1 in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C. , fosse rideterminato il reale saldo del c/c ordinario n. 664.10 e del c/c ordinario n. 607543.69, con la espunzione dal dovuto, accertato nella sentenza della Corte di appello, delle somme per le quali si era maturata la prescrizione, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente incassate in eccesso rispetto al dovuto.
4 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
->>
6. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 7912 in data 20.2.2023 ha ritenuto errata la precedente pronuncia della Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di prescrizione decennale delle somme di cui si chiedeva il rimborso. Conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, il giudizio veniva rimesso a questa Corte, per procedere a nuovo esame della controversia, esclusivamente in punto di prescrizione, facendo applicazione dei principi di diritto fissati nella predetta ordinanza.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della banca ricorrente, ha ribadito, secondo il suo orientamento, che la decisione impugnata era errata nell'aver rigettato l'eccezione di prescrizione, perché declinata in modo generico, per non aver la indicato le rimesse solutorie e quelle CP_1 ripristinatorie, ai fini del computo delle somme, per le quali era prescritto, per decorso del termine decennale, il diritto al rimborso. Afferma, infatti, la Cassazione come costituisca, invece, un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza, dopo la pronuncia delle SS. UU, del 13/06/2019, n.
15895)- al quale dovrà quindi uniformarsi il giudice di rinvio – che << l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito …. è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte >>.
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte – ribadito dalla Cassazione - di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
6.1.Va precisato ancora che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi soltanto alla statuizione sulla eccezione di prescrizione, sicché, fermo l'importo già ritenuto dalla Corte di appello quale indebito,
e segnatamente € 313.653,99 quanto al c/c ordinario n. 664.10 ed € 10.891,06 quanto al c/c ordinario n.
607543.69, - cui è pervenuta in base ad un conteggio effettuato applicando la metodica del raccordo fra
5 i saldi, conteggiando gli interessi con capitalizzazione semplice, nonché espungendo le c.m.s e le spese non pattuite, sulla base degli estratti conto prodotti in atti dal correntista stesso e raccordati fra di loro -
(perché su tutti tali aspetti dell'iter decisionale, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. C 244/2018, si è formato il giudicato, per effetto della decisione della , che ha confermato tale soluzione sicché la questione non può essere più oggetto di alcuna valutazione), il Collegio dovrà espungere da detti importi le rimesse che rappresentino “pagamenti” la cui ripetizione è prescritta, perché effettuati oltre
10 anni prima della domanda di ripetizione. Conseguentemente tutte le questioni nuove e diverse che comunque esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, devono ritenersi nuove e come tali inammissibili.
7. Ciò posto, punto di partenza per la disamina rimessa al Collegio in questa sede di rinvio non può che essere il dato accertato in sentenza ed ormai definitivo, secondo cui l'indebito spettante al correntista, conseguente all'applicazione di previsioni contrattuali nulle, è pari ad € 313.653,99 per il c/c n. 664.10, ed è pari ad € 10.891,00 per il c/c 607543.69; importi conteggiati sulla scorta delle prove raccolte in giudizio e fornite dal correntista, sui cui grava l'onere della prova.
Dai predetti importi vanno quindi espunte le somme ormai prescritte, secondo i conteggi del c.t.u..
7.1.È opportuno premettere che la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 24418/2010 ha stabilito che il termine di prescrizione per la ripetizione di indebito “decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.
Ed invero (v. anche Cass. n. 24944/17), se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato versamenti, questi ultimi possono essere considerati come pagamenti e possono formare oggetto di ripetizione (ove siano indebiti), solo se hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: occorre pertanto che i versamenti siano eseguiti su di un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero che i versamenti siano destinati a coprire un passivo, eccedente i limiti dell'accreditamento.
Le SS.UU., con la menzionata sentenza n. 24418/2010, nel definire la questione afferente la decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione in materia, hanno precisato che “ Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati, perché il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli
6 addebitamenti sul conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico”.
Il Supremo Collegio afferma che:
- perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens). Esso può dirsi indebito quando difetti di una idonea causa giustificativa;
- non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito. Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato, diverse essendo la domanda volta alla declaratoria di nullità di un atto, che non si prescrive affatto, e quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di ciò che si è pagato, soggetta a prescrizione in dieci anni;
- in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli;
- i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento;
- per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Le Sezioni Unite sono pervenute a tali conclusioni ritenendo che la distinzione tra rimessa con funzione solutoria (in entrambi i casi di conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, e di quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordatogli) ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista ( elaborata in giurisprudenza in tema di revocabilità delle rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito, L. Fall., ex art. 67 -nel testo antecedente la
7 modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005), costituisse un parametro idoneo a stabilire, anche, la configurabilità di un pagamento, asseritamente indebito, idoneo ad ingenerare una pretesa restitutoria in favore del correntista
7.2. Il contenuto della decisione delle Sezioni Unite chiarisce che nelle ipotesi in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, e questi ultimi possano essere considerati, alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, tale situazione si verifica tutte le volte in cui si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire «scoperto») cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero – nel caso di conto affidato - quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Soltanto con la chiusura del rapporto e la formazione del saldo finale il credito bancario diventa esigibile.
Non è possibile sovrapporre il concetto di <>, che assicura al correntista una facoltà di disposizione, all'esigibilità e non vi è dubbio che il presupposto per l'esigibilità del credito della banca è la chiusura del rapporto. Fino alla sua chiusura, il conto corrente è un mero prospetto contabile in cui sono annotate reciproche poste di dare ed avere con la periodica trimestrale formazione di un saldo differenziale meramente fattuale, da cui deriva la facoltà del correntista di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito: solo con il saldo finale — giova ribadirlo — si giungerà ad un saldo esigibile con un unico risultato solutorio. Nel corso del rapporto, infatti, non si ha mai un << pagamento>>, in senso tecnico, degli interessi e del capitale, non vi è un debitore che imputi un pagamento, ma vi è un correntista che effettua un versamento ottenendo una mera registrazione a credito sul conto, priva di qualsiasi imputazione di pagamento per interessi e competenze eventualmente maturati. Il << pagamento>>, (rilevante ai fini di detta norma), può essere invero ravvisato, in tutti i casi in cui venga superato il limite del fido, ovvero non sussista apertura di credito, o ancora il conto sia diventato scoperto, per recesso della banca o, infine, i versamenti concernano un conto corrente, per il quale quest'ultima abbia disposto la sospensione, anche solo di fatto, dell'affidamento concesso: in tutti questi casi i versamenti concernenti un conto corrente vengono, a seguito di una delle predette vicende, ad assumere un'evidente funzione solutoria, essendo in tale ipotesi il debito certo ed esigibile.
In altre parole, affinché un versamento pagamento possa essere considerato, sulla base dell'art. 1191 c.c.
, atto materiale scevro dall'animus solvendi, tale che il versamento sia atto diverso dal pagamento, è necessario che risulti la volontà delle parti di rivolgerlo ad uno scopo, diverso dal pagamento del debito.
È ovvio che tale volontà possa risultare per facta concludentia dallo stesso comportamento della banca, ossia dalle risultanze del conto corrente. Proprio per questo va ribadita la distinzione tra << conto scoperto>>
e << conto semplicemente passivo>>.
8 7.3. Per scoperto di conto s'intende sia l'ipotesi dell'assenza di un rapporto, avente per effetto quello di costituire, a favore del correntista, un credito disponibile verso la banca (anticipazione bancaria o apertura di credito), sia l'ipotesi del cosiddetto << sconfinamento>> dal fido concesso;
in entrambi i casi le rimesse, che affluiscono sul conto, vengono ad avere un carattere solutorio, nel limite in cui eliminano lo scoperto. Diversamente, nel caso di conto assistito da apertura di credito, essendo il conto soltanto passivo, ma non scoperto, il debito del correntista non è immediatamente esigibile e le rimesse non hanno, perciò, funzione solutoria. ma, come già detto, le rimesse hanno la funzione di ripristino della disponibilità. In buona sostanza, la Corte ribadisce e mette un punto fermo sulla diatriba in ordine alla concezione stessa del pagamento, quale semplice atto materiale, trasformandolo in atto, in cui comunque rileva la causa, costituita dalla volontà delle parti di qualificare tale attività, colorandola, ben oltre la semplice neutralità, con l'animus solvendi, ovvero con la semplice volontà ripristinatoria.
Quindi per determinare l'esistenza di un “indebito pagamento” ripetibile dal correntista e la relativa entità occorre verificare, infatti, il precedente attuarsi di rimesse solutorie da parte del correntista ed in favore della banca, rimesse che, in presenza di un'apertura di credito, devono consistere: a) in versamenti operati a fronte di precedenti sconfinamenti ( e per la parte eccedente il limite massimo dell'affidamento);
b) in pagamenti, con cui sia stata definitivamente ripianata l'esposizione debitoria nascente dall'accordato finanziamento;
mentre non integrano “rimesse solutorie” 1) i versamenti in conto, che, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti “ripristinatori della provvista” della quale il correntista può ancora continuare a godere;
2) i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento, che rientrino nei limiti dell'accreditamento, perché non soddisfano il creditore, ma servono ad ampliare (o ripristinare) la facoltà
d'indebitamento del correntista.
La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinaria, ed il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto, nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, ovvero dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie.
8.Il consulente di primo grado ha individuato, nel supplemento di perizia svolta in appello, le rimesse solutorie prescritte, relative ai due c/c, che - invariati tutti gli altri criteri, andavano espunte dall'importo ottenuto;
ha effettuato due conteggi diversi:
a) considerando i c/c per i periodi in cui dalla documentazione non era possibile rilevare l'importo del fido, comunque i conti affidati secondo il criterio del cd. “fido di fatto”, al fine della individuazione del limite oltre il quale il conto non era più affidato, tale che singoli versamenti erano da ritenersi solutori e quindi pagamenti di somme ormai prescritte se anteriori ai 10 anni precedenti la citazione ( 2006);
9 b) considerando invece, come richiesto dal consulente della i c/c non affidati per i periodi CP_1 in cui dalla documentazione non era possibile rilevare l'importo del fido, al fine della individuazione dei singoli versamenti, che erano da ritenersi solutori e quindi pagamenti.
Nel costituirsi in questo giudizio entrambe le parti hanno fatto riferimento soltanto al conteggio effettuato applicando il cd. “fido di fatto”, che comunque, appare anche al Collegio quello preferibile, sicché il conteggio effettuato considerando i c/c non affidati non sarà preso in esame.
8.1.Ritiene la Corte, seguendo un consolidato orientamento di legittimità e di merito, che il saldo a credito del correntista vada ottenuto detraendo le somme corrispondenti ai pagamenti prescritti dalla sommatoria delle singole rimesse, conteggiate non applicando le condizioni invalide applicate dalla banca, e quindi, epurato da tutte le spese e competenze illegittime e con applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi di dare/avere; all'esito di tale operazione il c/c ordinario n. 664.10 presenterebbe un saldo non già di € 313.653,99, come ritenuto dalla Corte di Appello, ma di € 277.927,73
a saldo conto rielaborato, alla data del 27.5.2011 (data del conteggio effettuato in primo grado) dovuto al correntista a titolo di ripetizione di indebito già epurato delle poste, per le quali è ormai prescritto il diritto alla ripetizione.
Entro questi termini va accolta l'eccezione di prescrizione, con riferimento alla domanda di accertamento del saldo relativo al c/c ordinario n. 664.10, con conseguente riduzione dell'importo indicato dal tribunale nella sentenza 4668/2014 e confermato nella sentenza della Corte di appello n. 244/18 dall'importo di €
313.653, 99 in quello così rideterminato di € 277.927,73.
La sentenza impugnata va, dunque, in parte qua riformata, dovendo rideterminarsi l'importo della somma accertata come indebito a favore del correntista, fermo il computo effettuato e la decorrenza degli interessi legali maturati sulle predette somme dalla domanda (30.10.2006) alla data di prelievo e/o riscossione dell'importo, perché sul punto la sentenza, non gravata di impugnazione, è divenuta definitiva.
8.2. Quanto al c/c ordinario n. 607543.69 rileva la Corte che l'importo di € 10.891,06, indicato dal tribunale come indebito, dev'essere invece confermato. Il c.t.u. dr. Accoto infatti nella relazione integrativa depositata in grado di appello il 19.6.2016 ha calcolato in € 136.105,42 il saldo estratto conto rielaborato alla data del conteggio effettuato in primo grado (27.5.2011), ottenuto applicando le condizioni ( tassi creditori legali e debitori legali e/o pattuiti, ove provata la pattuizione;
capitalizzazione annuale interessi creditori e capitalizzazione semplice interessi debitori;
c.m.s e spese non conteggiate, giorni di valuta non applicati perché non pubblicizzati in estratto conto) ed epurato delle poste, per le quali si è ormai prescritto il diritto alla ripetizione.
Il conteggio effettuato nella relazione depositata il 27.5.2011 alla modalità di calcolo 4 ( Tab A4) di pag.,
7/8 perveniva all'importo di € 10.891,06 quanto al c/c ordinario n. 607543.69, applicando le medesime condizioni - e cioè: tassi creditori legali e debitori legali e/o pattuiti, ove provata la pattuizione;
10 capitalizzazione annuale interessi creditori e capitalizzazione semplice interessi debitori;
c.m.s e spese non conteggiate, giorni di valuta non applicati perché non pubblicizzati nell'estratto conto, pure utilizzate nella consulenza del 2016 -; nella relazione del 2016, però dopo avere detratto i “pagamenti prescritti”. dall'importo di € 10.891,06 del 2011 si perviene inspiegabilmente ad un importo di € 136.102,42. Tale esito, che non appare corretto sul piano logico né condivisibile, siccome comporta una situazione peggiorativa della posizione della – che viene ad essere gravata da una maggiore esposizione CP_2 debitoria, per effetto della prescrizione - incontra il divieto di "reformatio in peius" sicché non può essere modificato in senso deteriore per la parte appellante quanto accertato già in primo grado. Del resto, anche gli appellanti in riassunzione concludono nel senso di una conferma in parte qua della sentenza di primo grado che ha accertato – pur senza prescrizione - per il c/c ordinario n. 607543.69 un saldo a credito del correntista di € 10.891,06.
9. La sentenza di sentenza di primo grado, quindi, come già riformata dalla sentenza di appello n.
244/2018 merita di essere confermata quanto al conteggio del saldo relativo al c/c 607543.69.
Trattandosi di una pronuncia di accertamento, non sorge la necessità di valutare, quale effetto della riforma della sentenza, eventuali pretese restitutorie, a carico del correntista per eventuali somme in eccesso ricevute, connesse all'esecuzione della sentenza.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Ferma la regolamentazione delle processuali spese del giudizio di primo grado e di appello, atteso che la riduzione della somma accertata come saldo non modifica il regime della soccombenza, va disposta la regolamentazione, invece, delle spese relative al giudizio per cassazione e di quelle relative a questo grado, che, in considerazione, da un lato, dell'esito vittorioso del giudizio di cassazione e di appello sul punto della prescrizione, e dall'altro alla luce dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per 1/4 e poste nel resto a carico della perché parte prevalentemente soccombente;
CP_1 le stesse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza,
n. 7912 del 20.3.2023 in grado d'appello, a seguito di riassunzione, operata da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e nonché e , nelle rispettive Parte_6 Parte_7 Parte_3 Parte_4 qualità in atti, con il giudizio iscritto al n. 489/2023 RG, e da Parte_8 con il giudizio iscritto n. 523/2023 RG ( poi riuniti), avverso la sentenza n. 4668/2014 del Tribunale di
11 Lecce, così come già riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 244/2018 del 27.2.2018, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce
n. 4668/2014, dichiara che il c/c n. 664.10 alla data del 27.5.2011 presenta un saldo a credito del correntista pari ad € Parte_1 Parte_1 Parte_1
277,927,73, oltre accessori, così rideterminato l'importo di € 313.653, 99 determinato dal tribunale;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa per ¼ fra le parti le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna alla refusione in favore degli appellanti Parte_8 in riassunzione dei restanti ¾ delle spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che per l'intero liquida in € 9.000,00 per il giudizio di cassazione ed in € 12.000,00 per il presente giudizio, tutto oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv.
Tanza quale procuratore antistatario.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 489 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 – cui
è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al N. 523 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023, promosse da
in Parte_1 persona del liquidatore p.t. ( CF ), P.IVA_1
( CF. , Parte_2 CodiceFiscale_1
( CF ), e ( CF. Parte_3 CodiceFiscale_2 Parte_4 [...]
) quali chiamati alla eredità di;
C.F._3 Persona_1
( CF. ), Parte_5 CodiceFiscale_4 Parte_6
( CF ) E (
[...] CodiceFiscale_5 Parte_7 C.F._6
) quali chiamati alla eredità di ,
[...] Persona_2
1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tanza presso il cui studio in Lecce sono elettivamente domiciliati
Appellanti/appellati in riassunzione
e
( p.i. ) in persona del l.r., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Francesco Sammartino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce
Appellato/Appellante in riassunzione
*******
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.11.2024.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
, nonché premesso che Parte_2 Persona_2 Persona_1 intrattenevano con il Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente, la prima un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 664.10, oltre quelli secondari in esso confluenti, con un saldo passivo pari ad Euro 107.342,58, e , in Parte_1 proprio, un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 607543.69 con un saldo passivo di Euro 82.340,65, convenivano in giudizio la
[...] chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità della CP_2 determinazione contrattuale relativa all'applicazione di interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, della clausola di applicazione dell'anatocismo e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze spese e oneri;
nonché la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità di ogni addebito operato dall'Istituto di credito (c.m.s., giorni valuta, spese per tenuta di conto, spese per operazioni, spese fisse di chiusura) in difetto di espressa pattuizione e/o dei criteri di determinazione durante il periodo di esecuzione del rapporto;
e pertanto di accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ripetizione delle somme che risultassero indebitamente
2 riscosse con condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma che sarà CP_1 determinata in corso di giudizio. Chiedevano, inoltre, la determinazione del Tasso Effettivo Globale, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. n. 108 del 1996, perchè eccedente il tasso soglia, con condanna dell'Istituto convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. Chiedevano infine dichiararsi la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale con particolare riferimento alla fideiussione omnibus, nonchè la condanna della a CP_1 rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e a risarcire il danno da essa derivato.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4668/2014, accoglieva la domanda attorea, e quindi accertata la invalidità delle condizioni applicate al rapporto, rideterminava i saldi dei due conti in € 313.653,99 quanto al c/c ordinario n. 664.10 ed € 10.891,06 quanto al c/c ordinario n. 607543.69 sicché condannava la alla restituzione delle somme accertate effettivamente dovute e alla rifusione delle spese del CP_1 giudizio.
2.La sentenza veniva appellata dalla e anche, incidentalmente, dagli attori CP_2
Con la sentenza n. 244/2018 pubblicata il 27.2.2018 la Corte d'Appello di Lecce, quindi, in parte Contr accogliendo l'appello della banca in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava il saldo dei due conti, sulla base della illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di interessi legali, anatocismo trimestrale, c.m.s., spese e valute non dovute, nella medesima misura indicata dal tribunale, escludendo però la condanna della al pagamento in restituzione delle somme accertate, perché era CP_1 stata proposta soltanto una domanda di accertamento di indebito, essendo i conti non ancora chiusi, ma respingeva sia l'appello incidentale che nel resto l'appello principale, ritenendo generica l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto riferita indistintamente a tutte le rimesse senza alcuna specificazione neppure nell'atto di appello.
3.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Controparte_1 affidandolo a due motivi:
a) Con il primo motivo è stata dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - pronuncia ultra petita
- inammissibilità della pronuncia di mero accertamento - incongruità ed insufficienza della motivazione. La Corte, pur infatti, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, avrebbe proceduto all'accertamento del saldo dei conti, laddove la richiesta di accertamento del saldo del conto corrente sarebbe stata formulata in primo grado ai soli fini della condanna alla ripetizione di indebito e sarebbe dovuta essere travolta dalla dichiarata inammissibilità della domanda principale.
3 b) Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c.. La Corte di appello, disatteso il suo stesso indirizzo precedente, non aveva ritenuto valida l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca senza la indicazione delle rimesse solutorie, in contrasto anche con il diverso orientamento della S. Corte che si era già pronunziata per la fondatezza della c.d. eccezione di prescrizione c.d. generica.
I controricorrenti hanno resistito in giudizio depositando memoria.
4. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7912 in data 20.3.2023 rigettava il primo motivo di gravame ed accoglieva invece il secondo motivo di ricorso della banca, volto denunciare l'erroneità dell'assunto decisorio in punto di prescrizione. Affermava quindi la Corte di legittimità che in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista, che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte, richiamando in proposito il principio, già affermato dalle SSUU ( Cass., Sez. U, 13/06/2019, n. 15895) secondo cui "in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (in senso conforme, Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 21225/2020)
Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio a questa Corte per provvedere alla decisione sulla eccezione di prescrizione, applicando il suddetto principio di diritto, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
5. La causa, quindi, è stata riassunta innanzi a questa Corte sia da Parte_1
, dai chiamati alla eredità di –
[...] Parte_2 Persona_2 [...]
e - nonché dai chiamati alla eredità di Parte_5 Parte_6 Parte_7
- e , con il giudizio iscritto al n. 489/2023 RG, Persona_1 Parte_3 Parte_4 che dalla , con il giudizio iscritto n. 523/2023 RG (poi riuniti), affinché, Controparte_1 in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C. , fosse rideterminato il reale saldo del c/c ordinario n. 664.10 e del c/c ordinario n. 607543.69, con la espunzione dal dovuto, accertato nella sentenza della Corte di appello, delle somme per le quali si era maturata la prescrizione, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente incassate in eccesso rispetto al dovuto.
4 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione alla udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
->>
6. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 7912 in data 20.2.2023 ha ritenuto errata la precedente pronuncia della Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di prescrizione decennale delle somme di cui si chiedeva il rimborso. Conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, il giudizio veniva rimesso a questa Corte, per procedere a nuovo esame della controversia, esclusivamente in punto di prescrizione, facendo applicazione dei principi di diritto fissati nella predetta ordinanza.
La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della banca ricorrente, ha ribadito, secondo il suo orientamento, che la decisione impugnata era errata nell'aver rigettato l'eccezione di prescrizione, perché declinata in modo generico, per non aver la indicato le rimesse solutorie e quelle CP_1 ripristinatorie, ai fini del computo delle somme, per le quali era prescritto, per decorso del termine decennale, il diritto al rimborso. Afferma, infatti, la Cassazione come costituisca, invece, un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza, dopo la pronuncia delle SS. UU, del 13/06/2019, n.
15895)- al quale dovrà quindi uniformarsi il giudice di rinvio – che << l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito …. è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte >>.
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte – ribadito dalla Cassazione - di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
6.1.Va precisato ancora che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi soltanto alla statuizione sulla eccezione di prescrizione, sicché, fermo l'importo già ritenuto dalla Corte di appello quale indebito,
e segnatamente € 313.653,99 quanto al c/c ordinario n. 664.10 ed € 10.891,06 quanto al c/c ordinario n.
607543.69, - cui è pervenuta in base ad un conteggio effettuato applicando la metodica del raccordo fra
5 i saldi, conteggiando gli interessi con capitalizzazione semplice, nonché espungendo le c.m.s e le spese non pattuite, sulla base degli estratti conto prodotti in atti dal correntista stesso e raccordati fra di loro -
(perché su tutti tali aspetti dell'iter decisionale, di cui alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. C 244/2018, si è formato il giudicato, per effetto della decisione della , che ha confermato tale soluzione sicché la questione non può essere più oggetto di alcuna valutazione), il Collegio dovrà espungere da detti importi le rimesse che rappresentino “pagamenti” la cui ripetizione è prescritta, perché effettuati oltre
10 anni prima della domanda di ripetizione. Conseguentemente tutte le questioni nuove e diverse che comunque esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, devono ritenersi nuove e come tali inammissibili.
7. Ciò posto, punto di partenza per la disamina rimessa al Collegio in questa sede di rinvio non può che essere il dato accertato in sentenza ed ormai definitivo, secondo cui l'indebito spettante al correntista, conseguente all'applicazione di previsioni contrattuali nulle, è pari ad € 313.653,99 per il c/c n. 664.10, ed è pari ad € 10.891,00 per il c/c 607543.69; importi conteggiati sulla scorta delle prove raccolte in giudizio e fornite dal correntista, sui cui grava l'onere della prova.
Dai predetti importi vanno quindi espunte le somme ormai prescritte, secondo i conteggi del c.t.u..
7.1.È opportuno premettere che la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 24418/2010 ha stabilito che il termine di prescrizione per la ripetizione di indebito “decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.
Ed invero (v. anche Cass. n. 24944/17), se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato versamenti, questi ultimi possono essere considerati come pagamenti e possono formare oggetto di ripetizione (ove siano indebiti), solo se hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: occorre pertanto che i versamenti siano eseguiti su di un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero che i versamenti siano destinati a coprire un passivo, eccedente i limiti dell'accreditamento.
Le SS.UU., con la menzionata sentenza n. 24418/2010, nel definire la questione afferente la decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione in materia, hanno precisato che “ Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati, perché il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli
6 addebitamenti sul conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico”.
Il Supremo Collegio afferma che:
- perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens). Esso può dirsi indebito quando difetti di una idonea causa giustificativa;
- non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito. Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato, diverse essendo la domanda volta alla declaratoria di nullità di un atto, che non si prescrive affatto, e quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di ciò che si è pagato, soggetta a prescrizione in dieci anni;
- in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli;
- i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento;
- per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Le Sezioni Unite sono pervenute a tali conclusioni ritenendo che la distinzione tra rimessa con funzione solutoria (in entrambi i casi di conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, e di quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordatogli) ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista ( elaborata in giurisprudenza in tema di revocabilità delle rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito, L. Fall., ex art. 67 -nel testo antecedente la
7 modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005), costituisse un parametro idoneo a stabilire, anche, la configurabilità di un pagamento, asseritamente indebito, idoneo ad ingenerare una pretesa restitutoria in favore del correntista
7.2. Il contenuto della decisione delle Sezioni Unite chiarisce che nelle ipotesi in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, e questi ultimi possano essere considerati, alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, tale situazione si verifica tutte le volte in cui si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire «scoperto») cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero – nel caso di conto affidato - quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Soltanto con la chiusura del rapporto e la formazione del saldo finale il credito bancario diventa esigibile.
Non è possibile sovrapporre il concetto di <>, che assicura al correntista una facoltà di disposizione, all'esigibilità e non vi è dubbio che il presupposto per l'esigibilità del credito della banca è la chiusura del rapporto. Fino alla sua chiusura, il conto corrente è un mero prospetto contabile in cui sono annotate reciproche poste di dare ed avere con la periodica trimestrale formazione di un saldo differenziale meramente fattuale, da cui deriva la facoltà del correntista di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito: solo con il saldo finale — giova ribadirlo — si giungerà ad un saldo esigibile con un unico risultato solutorio. Nel corso del rapporto, infatti, non si ha mai un << pagamento>>, in senso tecnico, degli interessi e del capitale, non vi è un debitore che imputi un pagamento, ma vi è un correntista che effettua un versamento ottenendo una mera registrazione a credito sul conto, priva di qualsiasi imputazione di pagamento per interessi e competenze eventualmente maturati. Il << pagamento>>, (rilevante ai fini di detta norma), può essere invero ravvisato, in tutti i casi in cui venga superato il limite del fido, ovvero non sussista apertura di credito, o ancora il conto sia diventato scoperto, per recesso della banca o, infine, i versamenti concernano un conto corrente, per il quale quest'ultima abbia disposto la sospensione, anche solo di fatto, dell'affidamento concesso: in tutti questi casi i versamenti concernenti un conto corrente vengono, a seguito di una delle predette vicende, ad assumere un'evidente funzione solutoria, essendo in tale ipotesi il debito certo ed esigibile.
In altre parole, affinché un versamento pagamento possa essere considerato, sulla base dell'art. 1191 c.c.
, atto materiale scevro dall'animus solvendi, tale che il versamento sia atto diverso dal pagamento, è necessario che risulti la volontà delle parti di rivolgerlo ad uno scopo, diverso dal pagamento del debito.
È ovvio che tale volontà possa risultare per facta concludentia dallo stesso comportamento della banca, ossia dalle risultanze del conto corrente. Proprio per questo va ribadita la distinzione tra << conto scoperto>>
e << conto semplicemente passivo>>.
8 7.3. Per scoperto di conto s'intende sia l'ipotesi dell'assenza di un rapporto, avente per effetto quello di costituire, a favore del correntista, un credito disponibile verso la banca (anticipazione bancaria o apertura di credito), sia l'ipotesi del cosiddetto << sconfinamento>> dal fido concesso;
in entrambi i casi le rimesse, che affluiscono sul conto, vengono ad avere un carattere solutorio, nel limite in cui eliminano lo scoperto. Diversamente, nel caso di conto assistito da apertura di credito, essendo il conto soltanto passivo, ma non scoperto, il debito del correntista non è immediatamente esigibile e le rimesse non hanno, perciò, funzione solutoria. ma, come già detto, le rimesse hanno la funzione di ripristino della disponibilità. In buona sostanza, la Corte ribadisce e mette un punto fermo sulla diatriba in ordine alla concezione stessa del pagamento, quale semplice atto materiale, trasformandolo in atto, in cui comunque rileva la causa, costituita dalla volontà delle parti di qualificare tale attività, colorandola, ben oltre la semplice neutralità, con l'animus solvendi, ovvero con la semplice volontà ripristinatoria.
Quindi per determinare l'esistenza di un “indebito pagamento” ripetibile dal correntista e la relativa entità occorre verificare, infatti, il precedente attuarsi di rimesse solutorie da parte del correntista ed in favore della banca, rimesse che, in presenza di un'apertura di credito, devono consistere: a) in versamenti operati a fronte di precedenti sconfinamenti ( e per la parte eccedente il limite massimo dell'affidamento);
b) in pagamenti, con cui sia stata definitivamente ripianata l'esposizione debitoria nascente dall'accordato finanziamento;
mentre non integrano “rimesse solutorie” 1) i versamenti in conto, che, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti “ripristinatori della provvista” della quale il correntista può ancora continuare a godere;
2) i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento, che rientrino nei limiti dell'accreditamento, perché non soddisfano il creditore, ma servono ad ampliare (o ripristinare) la facoltà
d'indebitamento del correntista.
La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinaria, ed il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto, nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, ovvero dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie.
8.Il consulente di primo grado ha individuato, nel supplemento di perizia svolta in appello, le rimesse solutorie prescritte, relative ai due c/c, che - invariati tutti gli altri criteri, andavano espunte dall'importo ottenuto;
ha effettuato due conteggi diversi:
a) considerando i c/c per i periodi in cui dalla documentazione non era possibile rilevare l'importo del fido, comunque i conti affidati secondo il criterio del cd. “fido di fatto”, al fine della individuazione del limite oltre il quale il conto non era più affidato, tale che singoli versamenti erano da ritenersi solutori e quindi pagamenti di somme ormai prescritte se anteriori ai 10 anni precedenti la citazione ( 2006);
9 b) considerando invece, come richiesto dal consulente della i c/c non affidati per i periodi CP_1 in cui dalla documentazione non era possibile rilevare l'importo del fido, al fine della individuazione dei singoli versamenti, che erano da ritenersi solutori e quindi pagamenti.
Nel costituirsi in questo giudizio entrambe le parti hanno fatto riferimento soltanto al conteggio effettuato applicando il cd. “fido di fatto”, che comunque, appare anche al Collegio quello preferibile, sicché il conteggio effettuato considerando i c/c non affidati non sarà preso in esame.
8.1.Ritiene la Corte, seguendo un consolidato orientamento di legittimità e di merito, che il saldo a credito del correntista vada ottenuto detraendo le somme corrispondenti ai pagamenti prescritti dalla sommatoria delle singole rimesse, conteggiate non applicando le condizioni invalide applicate dalla banca, e quindi, epurato da tutte le spese e competenze illegittime e con applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi di dare/avere; all'esito di tale operazione il c/c ordinario n. 664.10 presenterebbe un saldo non già di € 313.653,99, come ritenuto dalla Corte di Appello, ma di € 277.927,73
a saldo conto rielaborato, alla data del 27.5.2011 (data del conteggio effettuato in primo grado) dovuto al correntista a titolo di ripetizione di indebito già epurato delle poste, per le quali è ormai prescritto il diritto alla ripetizione.
Entro questi termini va accolta l'eccezione di prescrizione, con riferimento alla domanda di accertamento del saldo relativo al c/c ordinario n. 664.10, con conseguente riduzione dell'importo indicato dal tribunale nella sentenza 4668/2014 e confermato nella sentenza della Corte di appello n. 244/18 dall'importo di €
313.653, 99 in quello così rideterminato di € 277.927,73.
La sentenza impugnata va, dunque, in parte qua riformata, dovendo rideterminarsi l'importo della somma accertata come indebito a favore del correntista, fermo il computo effettuato e la decorrenza degli interessi legali maturati sulle predette somme dalla domanda (30.10.2006) alla data di prelievo e/o riscossione dell'importo, perché sul punto la sentenza, non gravata di impugnazione, è divenuta definitiva.
8.2. Quanto al c/c ordinario n. 607543.69 rileva la Corte che l'importo di € 10.891,06, indicato dal tribunale come indebito, dev'essere invece confermato. Il c.t.u. dr. Accoto infatti nella relazione integrativa depositata in grado di appello il 19.6.2016 ha calcolato in € 136.105,42 il saldo estratto conto rielaborato alla data del conteggio effettuato in primo grado (27.5.2011), ottenuto applicando le condizioni ( tassi creditori legali e debitori legali e/o pattuiti, ove provata la pattuizione;
capitalizzazione annuale interessi creditori e capitalizzazione semplice interessi debitori;
c.m.s e spese non conteggiate, giorni di valuta non applicati perché non pubblicizzati in estratto conto) ed epurato delle poste, per le quali si è ormai prescritto il diritto alla ripetizione.
Il conteggio effettuato nella relazione depositata il 27.5.2011 alla modalità di calcolo 4 ( Tab A4) di pag.,
7/8 perveniva all'importo di € 10.891,06 quanto al c/c ordinario n. 607543.69, applicando le medesime condizioni - e cioè: tassi creditori legali e debitori legali e/o pattuiti, ove provata la pattuizione;
10 capitalizzazione annuale interessi creditori e capitalizzazione semplice interessi debitori;
c.m.s e spese non conteggiate, giorni di valuta non applicati perché non pubblicizzati nell'estratto conto, pure utilizzate nella consulenza del 2016 -; nella relazione del 2016, però dopo avere detratto i “pagamenti prescritti”. dall'importo di € 10.891,06 del 2011 si perviene inspiegabilmente ad un importo di € 136.102,42. Tale esito, che non appare corretto sul piano logico né condivisibile, siccome comporta una situazione peggiorativa della posizione della – che viene ad essere gravata da una maggiore esposizione CP_2 debitoria, per effetto della prescrizione - incontra il divieto di "reformatio in peius" sicché non può essere modificato in senso deteriore per la parte appellante quanto accertato già in primo grado. Del resto, anche gli appellanti in riassunzione concludono nel senso di una conferma in parte qua della sentenza di primo grado che ha accertato – pur senza prescrizione - per il c/c ordinario n. 607543.69 un saldo a credito del correntista di € 10.891,06.
9. La sentenza di sentenza di primo grado, quindi, come già riformata dalla sentenza di appello n.
244/2018 merita di essere confermata quanto al conteggio del saldo relativo al c/c 607543.69.
Trattandosi di una pronuncia di accertamento, non sorge la necessità di valutare, quale effetto della riforma della sentenza, eventuali pretese restitutorie, a carico del correntista per eventuali somme in eccesso ricevute, connesse all'esecuzione della sentenza.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Ferma la regolamentazione delle processuali spese del giudizio di primo grado e di appello, atteso che la riduzione della somma accertata come saldo non modifica il regime della soccombenza, va disposta la regolamentazione, invece, delle spese relative al giudizio per cassazione e di quelle relative a questo grado, che, in considerazione, da un lato, dell'esito vittorioso del giudizio di cassazione e di appello sul punto della prescrizione, e dall'altro alla luce dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate per 1/4 e poste nel resto a carico della perché parte prevalentemente soccombente;
CP_1 le stesse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza,
n. 7912 del 20.3.2023 in grado d'appello, a seguito di riassunzione, operata da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e nonché e , nelle rispettive Parte_6 Parte_7 Parte_3 Parte_4 qualità in atti, con il giudizio iscritto al n. 489/2023 RG, e da Parte_8 con il giudizio iscritto n. 523/2023 RG ( poi riuniti), avverso la sentenza n. 4668/2014 del Tribunale di
11 Lecce, così come già riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 244/2018 del 27.2.2018, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce
n. 4668/2014, dichiara che il c/c n. 664.10 alla data del 27.5.2011 presenta un saldo a credito del correntista pari ad € Parte_1 Parte_1 Parte_1
277,927,73, oltre accessori, così rideterminato l'importo di € 313.653, 99 determinato dal tribunale;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa per ¼ fra le parti le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna alla refusione in favore degli appellanti Parte_8 in riassunzione dei restanti ¾ delle spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che per l'intero liquida in € 9.000,00 per il giudizio di cassazione ed in € 12.000,00 per il presente giudizio, tutto oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv.
Tanza quale procuratore antistatario.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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