Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 25094
CASS
Sentenza 22 agosto 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.

Commentari2

  • 1Danno temuto, comproprietà e servitù di passaggio
    A Cura Di Paolo Nasini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 18 settembre 2024

  • 2Denuncia di danno temuto: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 gennaio 2023
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2022, n. 25094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25094
Data del deposito : 22 agosto 2022

Testo completo