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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2106 /2025
IL GIUDICE provvedendo fuori udienza in esito alla fissazione di udienza a mezzo di trattazione scritta;
viste le note a verbale depositate dalle parti;
decide come da seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. EM DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2106/2025 promossa da :
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- avv. TORAZZA ANDREA,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- avv. SACCONE GIORGIO, DE LUCA ANNAMARIA;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“in riforma della impugnata sentenza n. 1273/2024 del GIUDICE di PACE di GENOVA:
- a) accertare e dichiarare la rilevanza della “querela di falso” depositata alla udienza del
30/7/2024 dal dr. ; Parte_1
- b) emettere i provvedimenti di cui agli artt. 221 cpc e seguenti, tra cui la sospensione del presente procedimento d'appello, al fine di procedere ad istruire il procedimento collegato alla depositata
“querela di falso”;
- all'esito accogliere il ricorso depositato dal dr. davanti al Giudice di Pace di Pt_1 CP_1
NRG 15048/2022, dichiarando la nullità del Verbale di Contestazione e Violazione art. 180 comma
8° CdS n. 3000001004222989 ore 12.40 del 16/12/2019 prot. Nr Reg 39619774 e la relativa cartella,
1 in quanto formatisi su di un atto inesistente giuridicamente e cioè all'atto anonimo 3 – art. 180 Web nr. Accertamento 1004222989 del 16/12/2019 ore 12.04;
- dichiarare nullo anche il provvedimento con il quale il delegato dal , CP_1 Persona_1 ha messo a ruolo su richiesta del il recupero delle relative spese di notifica e di Controparte_1 procedura ammontanti a complessivi Euro 21,38 e trasmesso all' che ha Controparte_2 emesso la cartella oggi impugnata per nullità dell'atto prodromico che sta a presupposto della stessa;
2) respingere l'appello incidentale ex adverso depositato siccome infondato in fatto e diritto;
3) con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio di cui l'Avv. Torazza si dichiara antistatario.”
Per parte appellata
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui alle premesse e alle svolte difese,
- in via preliminare dichiarare inammissibile, e/o improponibile, e/o improcedibile l'appello ex adverso proposto;
- in subordine, nel merito, respingere siccome inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondato l'appello proposto da nei confronti del per le Parte_1 Controparte_1 ragioni tutte di cui in narrativa e/o comunque per le meglio viste ragioni e per l'effetto confermare la sentenza impugnata ed assolvere il da ogni responsabilità, domanda o Controparte_1 istanza;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA), e con condanna ex art. 96 c.p.c. ove si ravvisi che controparte ha agito con malafede o colpa grave, alla somma che l'ill.mo Tribunale vorrà equitativamente quantificare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1273/2024 del Giudice di Pace di Genova, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in relazione all'opposizione avverso una cartella di pagamento ammontante ad Euro 21,38 - dei quali 15,50 relativi a preteso credito del CP_1
a titolo di "Infrazioni Codice della Strada anno 2019”, ed Euro 5,88, a titolo di diritti di
[...] notifica - relativa a una violazione del Codice della Strada, per mancanza di copertura assicurativa.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, contestando in particolare l'affermazione in essa contenuta circa l'irrilevanza della querela di falso proposta in primo grado
2 in relazione al verbale di accertamento presupposto, da ritenersi - a suo dire - giuridicamente inesistente per asserita anonimia.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di rilevanza della querela di falso e la conseguente nullità di tutti atti presupposti e della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Il si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, sul Controparte_1 rilevo che:
1. l'appello è stato proposto con citazione invece che con ricorso, in violazione del rito previsto per le opposizioni a sanzioni amministrative ed è stato iscritto a ruolo oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
2. essendo intervenuto lo sgravio della cartella, è cessato l'interesse ad agire.
e contestando nel merito i motivi di impugnazione
In via di appello incidentale, ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri ministeriali, e, in caso di ravvisata malafede o colpa grave, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
***
L'eccezione di tardività dell'appello è fondata a va pertanto accolta.
In base a quanto ritenuto dalla Suprema Corte:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cassazione civile, sezioni unite,
22 settembre 2017, n. 22080 - pres. Rordorf, est. Barreca).
Parte appellante ha contestato la nullità nullità/inesistenza di tutti gli atti presupposti ivi compresa la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
Il procedimento di opposizione è quindi disciplinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, secondo il rito del lavoro.
Quanto al rito applicabile in grado di appello la Suprema Corte ha ritenuto:
3 “Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21153; conf. Cassazione civile sez. II, 31/07/2024, n.21559)
Nel caso di specie, l'appello è stato proposto mediante atto di citazione, ma il deposito in cancelleria è avvenuto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, atteso che:
- la sentenza del Giudice di Pace, appellata nel presente giudizio, è stata pubblicata l'8.8.2024;
- il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e tenuto conto della sospensione feriale, scadeva l'1.3.2025 (sei mesi dall'1.9.2025, computati secondo il calendario comune, ai sensi dell'art. 155 c. II c.p.c.);
- l'appello, proposto con citazione, è stato iscritto a ruolo il 6.3.2025 anziché entro l'1.3.2025.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., “l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 462,00
Sussistono i presupposti per la erogazione da parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza,
4 dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1273/2024; CP_1
condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 462,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per la erogazione da parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
Genova, 5.11.2025
Il Giudice
EM DA
5
IL GIUDICE provvedendo fuori udienza in esito alla fissazione di udienza a mezzo di trattazione scritta;
viste le note a verbale depositate dalle parti;
decide come da seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. EM DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2106/2025 promossa da :
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
- avv. TORAZZA ANDREA,
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
- avv. SACCONE GIORGIO, DE LUCA ANNAMARIA;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“in riforma della impugnata sentenza n. 1273/2024 del GIUDICE di PACE di GENOVA:
- a) accertare e dichiarare la rilevanza della “querela di falso” depositata alla udienza del
30/7/2024 dal dr. ; Parte_1
- b) emettere i provvedimenti di cui agli artt. 221 cpc e seguenti, tra cui la sospensione del presente procedimento d'appello, al fine di procedere ad istruire il procedimento collegato alla depositata
“querela di falso”;
- all'esito accogliere il ricorso depositato dal dr. davanti al Giudice di Pace di Pt_1 CP_1
NRG 15048/2022, dichiarando la nullità del Verbale di Contestazione e Violazione art. 180 comma
8° CdS n. 3000001004222989 ore 12.40 del 16/12/2019 prot. Nr Reg 39619774 e la relativa cartella,
1 in quanto formatisi su di un atto inesistente giuridicamente e cioè all'atto anonimo 3 – art. 180 Web nr. Accertamento 1004222989 del 16/12/2019 ore 12.04;
- dichiarare nullo anche il provvedimento con il quale il delegato dal , CP_1 Persona_1 ha messo a ruolo su richiesta del il recupero delle relative spese di notifica e di Controparte_1 procedura ammontanti a complessivi Euro 21,38 e trasmesso all' che ha Controparte_2 emesso la cartella oggi impugnata per nullità dell'atto prodromico che sta a presupposto della stessa;
2) respingere l'appello incidentale ex adverso depositato siccome infondato in fatto e diritto;
3) con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio di cui l'Avv. Torazza si dichiara antistatario.”
Per parte appellata
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui alle premesse e alle svolte difese,
- in via preliminare dichiarare inammissibile, e/o improponibile, e/o improcedibile l'appello ex adverso proposto;
- in subordine, nel merito, respingere siccome inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondato l'appello proposto da nei confronti del per le Parte_1 Controparte_1 ragioni tutte di cui in narrativa e/o comunque per le meglio viste ragioni e per l'effetto confermare la sentenza impugnata ed assolvere il da ogni responsabilità, domanda o Controparte_1 istanza;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA), e con condanna ex art. 96 c.p.c. ove si ravvisi che controparte ha agito con malafede o colpa grave, alla somma che l'ill.mo Tribunale vorrà equitativamente quantificare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1273/2024 del Giudice di Pace di Genova, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in relazione all'opposizione avverso una cartella di pagamento ammontante ad Euro 21,38 - dei quali 15,50 relativi a preteso credito del CP_1
a titolo di "Infrazioni Codice della Strada anno 2019”, ed Euro 5,88, a titolo di diritti di
[...] notifica - relativa a una violazione del Codice della Strada, per mancanza di copertura assicurativa.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, contestando in particolare l'affermazione in essa contenuta circa l'irrilevanza della querela di falso proposta in primo grado
2 in relazione al verbale di accertamento presupposto, da ritenersi - a suo dire - giuridicamente inesistente per asserita anonimia.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di rilevanza della querela di falso e la conseguente nullità di tutti atti presupposti e della cartella impugnata, con vittoria di spese.
Il si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, sul Controparte_1 rilevo che:
1. l'appello è stato proposto con citazione invece che con ricorso, in violazione del rito previsto per le opposizioni a sanzioni amministrative ed è stato iscritto a ruolo oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
2. essendo intervenuto lo sgravio della cartella, è cessato l'interesse ad agire.
e contestando nel merito i motivi di impugnazione
In via di appello incidentale, ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri ministeriali, e, in caso di ravvisata malafede o colpa grave, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
***
L'eccezione di tardività dell'appello è fondata a va pertanto accolta.
In base a quanto ritenuto dalla Suprema Corte:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cassazione civile, sezioni unite,
22 settembre 2017, n. 22080 - pres. Rordorf, est. Barreca).
Parte appellante ha contestato la nullità nullità/inesistenza di tutti gli atti presupposti ivi compresa la nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
Il procedimento di opposizione è quindi disciplinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, secondo il rito del lavoro.
Quanto al rito applicabile in grado di appello la Suprema Corte ha ritenuto:
3 “Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 22/07/2021, n.21153; conf. Cassazione civile sez. II, 31/07/2024, n.21559)
Nel caso di specie, l'appello è stato proposto mediante atto di citazione, ma il deposito in cancelleria è avvenuto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, atteso che:
- la sentenza del Giudice di Pace, appellata nel presente giudizio, è stata pubblicata l'8.8.2024;
- il termine per proporre appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e tenuto conto della sospensione feriale, scadeva l'1.3.2025 (sei mesi dall'1.9.2025, computati secondo il calendario comune, ai sensi dell'art. 155 c. II c.p.c.);
- l'appello, proposto con citazione, è stato iscritto a ruolo il 6.3.2025 anziché entro l'1.3.2025.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, l'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., “l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 462,00
Sussistono i presupposti per la erogazione da parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza,
4 dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1273/2024; CP_1
condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in € 462,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per la erogazione da parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
Genova, 5.11.2025
Il Giudice
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