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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2082/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] – C. F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 to in Pontedera (PI) Via F. Lotti n° 12 presso e nello studio dell'Avv. Sonia Ticciati ATTORE/I contro nata a [...] il [...] CF Controparte_1 idente a SA (LI) in Via Garibaldi, 52 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castaldi
CONVENUTO/I
All'udienza di rimessione della causa in decisione le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1182/2017 del 7.11.2017 emessa dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 12/9/2024 adiva il Tribunale di Livorno al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previamente concordate con la resistente e agiva, in particolare, per la riduzione ad € 250,00 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e , entrambi maggiorenni, Per_1 Pt_1 chiedendo, altresì, il versamento diretto dell'assegno nelle mani del figlio. A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che il figlio da marzo a Per_2 settembre avrebbe un contratto stagionale come bagnino a Marina di Pisa, con un reddito mensile di circa € 1.700,00, oltre a percepire la Naspi nei mesi in cui non lavora;
il allegava, altresì, il sopravvenuto miglioramento delle Pt_1 condizioni reddituali della resistente, la quale attualmente risulterebbe titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con provvedimento in data 17/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/1/2025. In data 20/12/2024 si costituiva in giudizio la quale, in via Controparte_1 principale, chiedeva il rigetto del ricorso;
in via subordinata, la resistente, allegando l'inesistenza dei tempi di permanenza del padre con i figli, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento in favore di ad € 400,00 mensili, Per_1 mentre, quanto a chiedeva la riduzione dell'assegno solo nei periodi in Per_2 cui il ragazzo non lavora, ma percepisce la disoccupazione, nonché la revoca dell'assegno medesimo, ove venga assunto con contratto anche a tempo Per_2 determinato. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. All'udienza del 23/1/2025, le parti addivenivano ad un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e merita accoglimento, considerato che sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano una revisione delle condizioni economiche previamente pattuite, tenuto conto sia dei tempi di permanenza dei figli presso il padre sia della circostanza che Per_2 quantomeno nel periodo estivo, percepisce un reddito da lavoro-
pagina 2 di 3 Possono anche essere recepite le condizioni di modifica concordate dalle parti in udienza, a seguito della proposta transattiva del giudice. Il tutto come da dispositivo. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, preso atto dell'accordo inter partes in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1182/2017 del 7.11.2017, dispone come segue: 1) Conferma l'assegno di mantenimento in favore di pari ad € Per_1
400,00 mensili oltre Istat;
2) Sospende il contributo al mantenimento per nei mesi in cui il Per_2 ragazzo percepisce reddito da lavoro o Naspi;
il padre corrisponderà al ragazzo un mantenimento di € 200,00 nei mesi in cui non Per_2 percepisce neppure l'indennità di disoccupazione (gennaio, febbraio, marzo);
3) La resistente rinuncia ad eventuali pregressi crediti relativi al mantenimento dei figli e anche per arretrati relativi all'omesso mantenimento di nei mesi in cui lavorava, avendo da ultimo il Per_2 già corrisposto circa € 4000,00 per Istat non pagata e spese Pt_1 straordinarie.
4) Il tutto con decorrenza dal 1 gennaio 2025;
5) Spese compensate.
Livorno, 24.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2082/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] – C. F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 to in Pontedera (PI) Via F. Lotti n° 12 presso e nello studio dell'Avv. Sonia Ticciati ATTORE/I contro nata a [...] il [...] CF Controparte_1 idente a SA (LI) in Via Garibaldi, 52 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castaldi
CONVENUTO/I
All'udienza di rimessione della causa in decisione le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1182/2017 del 7.11.2017 emessa dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 3 FATTO
Con ricorso in data 12/9/2024 adiva il Tribunale di Livorno al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previamente concordate con la resistente e agiva, in particolare, per la riduzione ad € 250,00 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e , entrambi maggiorenni, Per_1 Pt_1 chiedendo, altresì, il versamento diretto dell'assegno nelle mani del figlio. A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che il figlio da marzo a Per_2 settembre avrebbe un contratto stagionale come bagnino a Marina di Pisa, con un reddito mensile di circa € 1.700,00, oltre a percepire la Naspi nei mesi in cui non lavora;
il allegava, altresì, il sopravvenuto miglioramento delle Pt_1 condizioni reddituali della resistente, la quale attualmente risulterebbe titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con provvedimento in data 17/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/1/2025. In data 20/12/2024 si costituiva in giudizio la quale, in via Controparte_1 principale, chiedeva il rigetto del ricorso;
in via subordinata, la resistente, allegando l'inesistenza dei tempi di permanenza del padre con i figli, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento in favore di ad € 400,00 mensili, Per_1 mentre, quanto a chiedeva la riduzione dell'assegno solo nei periodi in Per_2 cui il ragazzo non lavora, ma percepisce la disoccupazione, nonché la revoca dell'assegno medesimo, ove venga assunto con contratto anche a tempo Per_2 determinato. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. All'udienza del 23/1/2025, le parti addivenivano ad un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice Relatore, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e merita accoglimento, considerato che sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano una revisione delle condizioni economiche previamente pattuite, tenuto conto sia dei tempi di permanenza dei figli presso il padre sia della circostanza che Per_2 quantomeno nel periodo estivo, percepisce un reddito da lavoro-
pagina 2 di 3 Possono anche essere recepite le condizioni di modifica concordate dalle parti in udienza, a seguito della proposta transattiva del giudice. Il tutto come da dispositivo. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, preso atto dell'accordo inter partes in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1182/2017 del 7.11.2017, dispone come segue: 1) Conferma l'assegno di mantenimento in favore di pari ad € Per_1
400,00 mensili oltre Istat;
2) Sospende il contributo al mantenimento per nei mesi in cui il Per_2 ragazzo percepisce reddito da lavoro o Naspi;
il padre corrisponderà al ragazzo un mantenimento di € 200,00 nei mesi in cui non Per_2 percepisce neppure l'indennità di disoccupazione (gennaio, febbraio, marzo);
3) La resistente rinuncia ad eventuali pregressi crediti relativi al mantenimento dei figli e anche per arretrati relativi all'omesso mantenimento di nei mesi in cui lavorava, avendo da ultimo il Per_2 già corrisposto circa € 4000,00 per Istat non pagata e spese Pt_1 straordinarie.
4) Il tutto con decorrenza dal 1 gennaio 2025;
5) Spese compensate.
Livorno, 24.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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