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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1012 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 23.04.2025 e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. _1 C.F._1 Parte_2
), in proprio ed in qualità di eredi del sig. C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela e dall'avv. Paola Diana;
attori e
(Codice Fiscale e Partita IVA ) con Sede Controparte_1 P.IVA_1
Legale in Via Durini, 9 - 20122 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore Consigliere Giuseppe Motta rappresentata e difesa dall'Avv Federico
Maria Corbò; convenuta
OGGETTO: Responsabilità casa di cura
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i motivi espressi in atti e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti dagli odierni attori in conseguenza del decesso
1 del Sig. e specificamente: - Quanto al sig. al pagamento della Persona_1 Parte_2
somma di euro 21.572,50 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis oltre la personalizzazione per il danno nella sua componente catastrofale da determinarsi dal
Giudicante anche in via equitativa, nonché la somma di euro 245.168,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio (cd. parentale) per un totale di euro 266.740,00 (diconsi duecenosessantaseimilasettecentoquaranta/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e/o la maggior/minor somma riconosciuta congrua dal Giudicante;
- Quanto al sig. la somma di euro 21.572,50 a titolo di danno non patrimoniale iure _1
hereditatis oltre la personalizzazione per il danno nella sua componente catastrofale da determinarsi dal Giudicante anche in via equitativa, nonché la somma di euro 235.360,80 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per un totale di 256.933,30 (diconsi duecentocinquantaseimilanovecentotrentatre/30) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e/o la maggior/minor somma ritenuta congrua dal Giudicante. IN VIA
ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate, anche quelle non ammesse come da memoria 183 c 6 n. 2 che qui si riportano integralmente con i testi nella stessa indicati. Parte attrice chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il sig. apriva nel 1959 la Persona_1
propria autofficina in Chivasso? 2. Vero che a far data dal 1976 e dal 1983 _1
, i figli del sig. , lavoravano nella Autofficina fondata dal padre? 3. Parte_2 Persona_1
Vero che dal 1989 il sig. con i figli costituiva la Autoriparazioni Persona_1 [...]
4. Vero che e apprendevano dal padre il Parte_3 Pt_2 _1
mestiere di autoriparatore? 5. Vero che e trascorrevano tutta la Pt_2 _1
settimana in orario lavorativo (da lunedì al sabato) presso la Autoriparazioni insieme al sig.
? 6. Vero che e lavoravano con il padre alla Persona_1 Pt_2 _1 CP_2
fino a all'anno del suo ricovero in struttura ossia il 2014? 7. Vero che il sig. e Persona_1
la moglie vivevano a Chivasso presso lo stesso immobile, al piano superiore, rispetto alla
Autoriparazioni? 8. Vero che e visitavano il padre presso la RSA Pt_2 _1
Anni Azzurri almeno una volta alla settimana? 9. Vero che e da Pt_2 _1
quando il padre era ricoverato presso la RSA Anni Azzurri, intrattenevano con il sig.
2 conversazioni telefoniche quotidiane? 10. Vero che nelle ore immediatamente Persona_1
successive al sinistro occorso in data 13.06.2021 il sig. chiama i figli e Persona_1 Pt_2
al telefono? 11. Vero che il sig. trascorreva con i sig.ri _1 Persona_1
e tutte le festività, anche dopo il ricovero in RSA? 12. Vero che il sig. Pt_1 Parte_2
veniva invitato e partecipava alle feste di compleanno dei figli, delle nuore e dei Persona_1
nipoti, anche dopo il ricovero in RSA? 13. Vero che il sig. ha partecipato al Persona_1
matrimonio dei figli nonché al battesimo, alla prima comunione e alla cresima dei nipoti? 14. Per_ Vero che prima di trasferirsi in casa di riposo il Sig. andava a prendere il nipote all'uscita delle scuole elementari? 15. Vero che anche dopo il ricovero in RSA il sig. Per_2
sentiva telefonicamente la nipote ed il marito di lei ? 16. Vero Persona_1 Pt_4 CP_3
che il sig. condivideva con il nipote la passione per il calcio? 17. Vero Persona_1 Per_2
che il sig. e il nipote si sentivano telefonicamente per commentare Persona_1 Per_2
partite di calcio? 18. Vero che, dal 2014 in poi, i figli del sig. venivano a Persona_1
prendere quest'ultimo presso la Residenza Anni Azzurri, la domenica pomeriggio, per trascorrere del tempo insieme? 19. Vero che anche durante il periodo Covid i figli del sig.
si recavano in struttura a salutare anche solo da lontano il padre? 20. Vero che Persona_1
la foto di cui al doc. 20 di parte attrice è stata scattata dal sig. nel corso di _1
una delle visite presso la residenza Anni Azzurri durante il periodo Covid, nel 2020? 21.
Vero che il sig. aveva manifestato, durante la sua degenza presso la Residenza Persona_1
Anni Azzurri, episodi di insofferenza e irritabilità? 22. Vero che in occasione dei pasti presso la casa di Riposo il sig. risultava irascibile e facilmente irritabile? 23. Dica il Persona_1
teste se gli episodi di irascibilità e irritabilità cosi come descritti dalle operatrici sanitarie nel diario multidisciplinare (doc. 19 e 19a di parte attrice che si mostri al teste) siano mai riferiti Per_ ai figli di 24. Vero che nel corso del 2021 il Sig. in più occasioni, Persona_1
aveva manifestato degli eccessi d'ira con il compagno di stanza, Sig. ? 25. Vero che nel Pt_5
2021 il sig. veniva trasferito da una camera doppia, condivisa con il Sig. Persona_1
, a una camera singola, su richiesta dei figli e 26. Vero che la sig.ra Pt_5 Pt_2 Pt_1
e la sig.ra hanno cominciato ad occuparsi del sig. CP_4 Testimone_1
a far data dal 2017? 27. Vero che e il Persona_1 Testimone_2 Testimone_3
3 13.06.2021 al momento della caduta del sig. si trovavano nel locale mensa Persona_1
della Residenza Anni Azzurri? 28. Vero che il 13 giungo 2021 prima di Persona_1
cadere in terra tentava di uccidere la sig.ra ? 29. Dica il teste per quale motivo CP_4
la sig.ra ometteva di invocare il soccorso della collega CP_4 Testimone_1
prima della caduta del sig. 30. Vero che è un'operatrice Persona_1 CP_4
specializzata nel trattamento di persone anziane con sintomi di matrice neurodegenerativa? 31.
Vero che le OSS in servizio presso la Residenza Anni Azzurri di Montanaro frequentano corsi di aggiornamento organizzati dal datore di lavoro? 32. Vero che le OSS e prima CP_4 Tes_1
del 13 giugno 2021 avevano frequentato corsi di preparazione volti alla gestione di pazienti anziani particolarmente irritabili e aggressivi? 33. Vero che dall'anno precedente al decesso il sig. era seguito da una psicologa presso la Residenza Anni Azzurri? 34. Vero che a Persona_1
seguito dell'incidente occorso al sig. la società datrice di lavoro ha spiccato una Persona_1
contestazione disciplinare nei confronti della OSS Potenza? Si insiste per l'ammissione dei testi, da sentire sui capi di prova da 1) fino a 34) i sig.ri: - residente in [...] Testimone_4
Viale Vittorio Veneto 30 - residente in [...]
5 - , residente in [...] - , residente Tes_5 Persona_3
in Chivasso (TO), Viale Cavour 10 - , residente in [...]
Sebastiano 5 - dom.ta presso la Residenza Anni Azzurri di Montanaro Strada CP_4
Crosa 32 Montanaro - dom.ta presso la Residenza Anni Azzurri di Testimone_1
Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - dom.ta presso la Residenza Anni Testimone_2
Azzurri di Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - dom.ta presso la Testimone_3
Residenza Anni Azzurri di Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - , dom.ta Testimone_7
presso la Residenza Anni Azzurri di Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - Direttrice
Sanitaria Residenza Anni Azzurri Si insiste sin d'ora per l'ammissione in prova contraria, diretta e indiretta, sui capi di prova avversari, eventualmente ammessi, indicando all'uopo gli stessi testimoni sopra indicati, fatta salva ogni ulteriore istanza istruttoria. Si insta per l'ammissione di
CTU medico-legale, qualora ritenuta necessaria ai fini del compiuto accertamento della riconducibilità causale della morte del sig. alla rottura del femore e che la stessa sia Persona_1
ascrivibile ad una condotta del personale della Struttura non conforme alle linee guida in materia
4 sanitaria. Ci si oppone altresì all'ammissione dei capi di parte avversa cosi come già precisato nella memoria 183 c. 6 n.
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali
e C.P.A. come per legge”;
per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito contrariis reiectis,:- in via principale rigettare in toto la domanda proposta dai Sigg. e ex art Pt_1 Parte_2
1218 e/o 1228 e/o 2043 c.c. nei confronti di perché assolutamente CP_1
infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata né in punto di nesso di causa e sul quantum. - in via subordinata, nell'increduta ipotesi in cui dovesse essere accertata un'eventuale seppur concorrente responsabilità ex art. 1218 e/o 1228 e/o 2043 c.c. della struttura sanitaria odierna convenuta, nella causazione dell'evento per cui è causa, liquidare in favore Per_ degli eredi e i soli eventuali importi limitatamente alle voci di danno Pt_1 Pt_2
risarcibili, nella giusta misura che sarà provata e liquidata in corso di causa. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite, che all'esito della liquidazione che sarà effettuata dovranno essere almeno in parte compensate, ove sussistesse soccombenza parziale della convenuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
e in proprio ed in qualità di eredi del sig. _1 Parte_2 Per_1
hanno convenuto in giudizio la società al fine di sentir
[...] Controparte_1
dichiarare la responsabilità della predetta compagine sociale nella determinazione del sinistro verificatosi 13.06.2021 che ha condotto alla morte del congiunto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali così come indicati nelle conclusioni richiamati in epigrafe.
5 A sostegno dell'azione spiegata, gli attori hanno allegato che in data 13 giugno
2021 ospite della residenza per anziani "Le Residenze Anni Persona_1
Cont Azzurri S.r.l." sita in Montanaro, gestita dalla " , è caduto a terra CP_1
nei locali mensa della struttura, aggiungendo come la caduta sia stata causata da una manovra imprudente compiuta, dalla operatrice socio-sanitaria (OSS) in servizio presso la struttura, la quale avrebbe spinto l'ospite, CP_4
facendolo cadere all'indietro dopo che questi avrebbe urtato contro un deambulatore. Gli attori hanno dedotto che il loro dante causa è deceduto il 30 giugno 2021 presso l'ospedale a causa delle complicazioni derivanti dalla frattura del femore riportata nell'incidente.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente la Controparte_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La società convenuta ha prospettato una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quelle offerta dalla controparte, assumendo come l'evento sia stato determinato esclusivamente da una condotta colposa di il quale Persona_1
dopo aver discusso con un altro ospite della struttura e dopo essere stato ripreso dall'operatrice che lo invitava a mantenere la calma, ha dapprima tentato di lanciare una sedia contro l'operatrice e poi l'ha colpita con uno schiaffo, afferrandola anche per un braccio. A tal punto ha tentato di CP_4
divincolarsi dalla presa, mentre l'ospite, facendo un passo indietro, ha inavvertitamente inciampato nel girello che si trovava alle sue spalle, cadendo a terra.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche a mezzo comparizione personalmente delle parti ed interrogatorio libero, la causa, istruita mediante svolgimento di prove orali ed espletamento di C.T.U. medico legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
****
6 Le domande formulate dagli attori sono infondate e non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
L'istruttoria svolta consente di ricostruire l'evento per cui è causa nei termini che seguono.
In data 13.06.2021 alle ore 11.30 circa ospite della Persona_1 CP_6
sita in Montanaro, gestita dalla società convenuta, è stato vittima di un
[...]
sinistro avvenuto nella sala pranzo della struttura.
In particolare, per come ricostruito dalle persone presenti, alcune delle quali escusse come testi nel presente procedimento, il suddetto, allorquando si trovava nella sala da pranzo in attesa dell'arrivo del pasto, ha avuto dapprima un alterco con un'altra ospite presente e successivamente ha tentato di aggredire fisicamente l'Operatrice Socio-Sanitaria cercando di colpirla con CP_4
una sedia e colpendola effettivamente al volto con uno schiaffo. Sempre per come ricostruito dai testi, nei frangenti successivi l'Operatrice Socio-Sanitaria, dopo essere stata afferrata dall'ospite per un braccio, ha tentato di divincolarsi ed in quel momento il alla perdita di contatto con l'operatrice, è andato Per_1
indietro ed ha inciampato nel girello di un'altra ospite presente ed è caduto a terra (cfr. dichiarazioni testimoniali sentita all'udienza del CP_4
Per_ 15.01.2025 “è vero è iniziata una discussione tra la signora e il ricordo che la stava strattonando per il braccio;
4) ho visto il Cena che litigava anche con l'altra commensale, non ricordo cosa abbia fatto ma comunque litigavano;
ricordo di aver detto al Cena che non fosse necessario arrabbiarsi e lo invitavo a sedersi sul tavolo vicino dove c'era un altro uomo, il sig. Per_
5) ricordo di aver spostato le cose del nel tavolo vicino ed ero di spalle e CP_7
Per_ continuavo a dire di mettersi nell'altro tavolo, io mentre mi giravo mi sono trovata il di fronte che mi stava scagliando una sedia, sono riuscita ad afferrare la sedia e l'ho spinta a
Per_ terra;
quando il ha lasciato la presa della sedia ed io mi ero rialzata dalla posizione
Per_ abbassata, il mi ha colpito al volto con uno schiaffo;
dopo il colpo mi ha afferrato il
Per_ braccio ed io ho tirato il mio dietro per svincolarmi;
il mentre andava dietro è inciampato nel girello della signora che era dietro di lui;
7) ho già risposto;
8) appena è Persona_4
caduto, mi sono avvicinata per soccorrerlo mentre continuava ad urlare;
nel frattempo la mia 7 collega stava entrando con il carrello dei pasti e vedendo la scena ha Testimone_1
visto anche le infermieri dicendole di correre;
l'infermiera era la signora sentita sui Tes_2
capitoli parte attrice: 8) non ricordo la circostanza;
9-13 nulla posso dire;
22) confermo che il Per_ sig. fosse irritabile e spesso irascibile non solo duranti i pasti;
aveva un carattere che non gli consentiva di adattarsi agli altri;
23) visionato il doc. 19 confermo che ho redatto quello datato 30.03.2021; ho compilato anche la seconda parte del 13.06.2021; confermo che è a mia firma;
non ricordo con precisione ad oggi l'episodio del bavaglio;
24) non ricordo;
25) ricordo che è stato spostato ad una camera singola non so se vi fosse una richiesta dei familiari;
27-28 già risposto;
29) come già detto ha visto per quel ricordo lo Testimone_1
schiaffo e la caduta e quindi era presente;
30) io sono OSS non ho altre specializzazioni;
34) non è vero;
ADR io ero praticamente con le spalle al muro perché davanti c'erano i tavoli,
Per_ mentre io spostavo la tovaglietta e le posate, ero girata e girandomi mi sono trovato il con
Per_ la sedia in mano;
io ho preso la sedia e spinta a terra;
poco prima dell'impatto a terra il ha lasciato la sedia e mi ha dato lo schiaffo al volto;
mi ha afferrato il braccio sinistro ed io mi
Per_ sono divincolata;
il è caduto inciampando sul girello che era dietro di lui, il girello della
Per_
la caduta è avvenuta lateralmente perché il voleva afferrare il tavolo per Persona_4
sorreggersi; il taglio al mento è avvenuto con l'urto con il tavolo”).
La versione dei fatti offerta dalla suddetta testimone appare lineare e coerente, trovando pieno riscontro nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza anche dall'altra operatrice presente (cfr. dichiarazioni prodotte Testimone_1
parte convenuta).
In ogni caso, deve escludersi fermamente che possa essere emerso anche solo in termini indiziari una diversa ipotesi che possa vedere vittima di Persona_1
una sorta di non meglio chiarita aggressione da parte dell'operatrice, essendo emerso esattamente il contrario.
Del pari, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte attrice, la suddetta ricostruzione dei fatti non è stata contrastata dalle risultanze degli accertamenti svolti dai NAS di Torino atteso che gli operanti nella relazione hanno sostanzialmente riportato il contenuto delle dichiarazioni della direttrice
8 e dell'indagine interna svolta dalla società convenuta (cfr. doc. 3 Parte_6
parte convenuta).
In ogni caso, da quanto emerge anche dall'analisi degli scritti conclusivi, l'unico elemento realmente significativo che distingue le ricostruzioni dell'evento fornite dalle parti riguarda esclusivamente lo schiaffo che l'ospite avrebbe dato all'OSS.
Tale circostanza è stata confermata sia dalla stessa che dalla , CP_4 Tes_1
mentre è stata contestata dalla controparte, la quale tuttavia non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno della propria versione.
Gli attori individuano in primo luogo un comportamento colposo foriero della prospettata responsabilità della struttura sanitaria nella “manovra divincolatoria colposa (negligente, imprudente o imperita) della OSS Potenza” che avrebbe determinato la caduta del congiunto.
Ritiene questo giudice come la suddetta prospettazione non appaia meritevole di accoglimento tenuto conto che deve fermamente escludersi che l'operatrice sanitaria, a fronte di un comportamento aggressivo del paziente, concretizzatosi quanto meno nel tentativo di colpirla con una sedia e ragionevolmente in un colpo al volto, non possa tentare di allontanarsi dalla presa, specie laddove si consideri che non fosse prevedibile il possibile evolversi degli eventi.
A ciò si aggiunga come la caduta risulta attribuibile sia alla condotta violenta dell'ospite, sia a un elemento fortuito non prevedibile atteso che il suddetto dopo aver lasciato la presa della è inciampato sul girello posto a lato di Pt_7
uno dei tavoli presenti.
Deve, pertanto, escludersi che il suddetto comportamento possa integrare tanto un comportamento colposo integrante l'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale tanto una ipotesi di inadempimento qualificato della struttura sanitaria.
A tal riguardo giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente
9 affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente (cfr. da ultimo Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 4644 del 21/02/2025; in senso conforme
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14258 del 08/07/2020; Cass. sez. 3, sentenza n.
21.404 del 26.07.2021).
La Suprema Corte ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale: così
Cass., 7/04/2022, n. 11320, in cui è stata esclusa la spettanza dell'azione contrattuale iure proprio alla moglie di un soggetto che, affetto da morbo di
Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova (cfr., in senso coerente all'esclusione, con la descritta eccezione, degli effetti contrattuali protettivi dei terzi, nell'ordinamento italiano, di recente, nuovamente Cass., 22/01/2024, n. 2232,
Cass., 28/05/2024, n. 14980, oltre ai precedenti menzionati dal Sostituto
Procuratore Generale nella requisitoria scritta, ovvero Cass., 26/07/2021, n.
10 21404, e, prim'ancora, Cass., 9/07/2010, n. 14615); si tratta di un indirizzo che negli anni si è sedimentato riconoscendo, in particolare, l'effetto protettivo del terzo, per la peculiarità della fattispecie, esclusivamente per il contratto stipulato dalla gestante con la struttura sanitaria, rispetto al quale sono interessi protetti dal negozio non solo quelli della parte contraente, ma anche quelli del nascituro e del padre (a partire rispettivamente da Cass. 22/11/1993, n. 11503 e Cass.
10/05/2002, n. 6735, e poi anche con Cass. 11/05/2009, n. 10741).
In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 cod. civ., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura e il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda dev'essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che quelli non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio e il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti allegato e provato come esso stesso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della specifica programmazione negoziale;
nessuna differenza, logicamente, implica, nel caso, il rapporto convenzionale tra ASL e struttura di recupero riabilitativo, implicante, poi, una regolazione d'interessi ancor più solo e direttamente funzionale, in difetto di differenti risultanze processuali, al solo soggetto in riabilitazione;
il presidio aquiliano esclude poi, all'evidenza, vuoti di tutela, rientrando nella discrezionalità del legislatore la complessiva configurazione e il sistematico bilanciamento delle diverse forme di responsabilità volte alla compiuta anche se differente difesa delle situazioni giuridiche soggettive protette.
11 Nel caso di specie, la prospettazione offerta da parte attrice si risolve in una mera ricostruzione astratta che non individua un comportamento colposo sia della OSS sia della struttura, sovrapponendo la mera causalità materiale con l'elemento soggettivo. A ciò si aggiunga come anche sotto il profilo della causalità materiale, l'evento, così come ricostruito dagli unici testi oculari presenti, non appare riconducibile direttamente al comportamento della operatrice sanitaria quanto di contro in via assolutamente prevalente all'originario comportamento aggressivo del de cuius.
Passando ad esaminare l'ulteriore profilo di colpa prospettato dalla difesa della parte attrice, riassumibile nell'omessa adozione da parte della società resistente di misure di contenimento adeguate a fronteggiare gli episodi di aggressività manifestati da ritiene questo giudice come anche in parte qua la Persona_1
prospettazione di parte attrice non sia suscettibile di accoglimento alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta, tanto documentale quanto orale, non essendo emerso un comportamento colposo idoneo ad integrare l'elemento soggettivo tanto della responsabilità contrattuale per il danno iure hereditatis quanto di quella aquiliana inerente al danno invocato iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale.
A tal proposito, se è certamente vero che dall'esame delle risultanze istruttorie, sia documentali sia orali (cfr. diario clinico, interpello della dott.ssa Pt_6
, dichiarazioni della teste , è emerso come
[...] CP_4 Tes_8
avesse un carattere “irritabile e spesso irascibile”, che rendeva difficile la convivenza con gli altri ospiti, al punto da indurre la struttura ad applicare misure correttive – come il cambio di stanza e di compagno, con successivo trasferimento in camera singola – è altrettanto vero che, prima dell'evento oggetto di contestazione, non erano mai stati rilevati comportamenti violenti o comunque fisicamente aggressivi, né nei confronti degli operatori né degli altri ospiti.
Depongono in tal senso sia le dichiarazioni dei testi escussi, dal cui tenore non sono emersi comportamenti aggressivi, sub specie di violenti (cfr. Testimone_2
12 “per quel che ricordo io aveva un carattere forte deciso ma non ricordo di episodi specifici che mi possano far dire che fosse irascibile;
ricordo che aveva un bel carattere deciso ma non posso Per_ ricordare di fatti specifici”; “confermo che il sig. fosse irritabile e Testimone_9
spesso irascibile non solo duranti i pasti;
aveva un carattere che non gli consentiva di adattarsi agli altri”), sia l'esame completo del c.d. diario clinico.
L'esame di quest'ultimo documento, che deve essere svolto in modo integrale e non frazionato, evidenzia certamente episodi di insofferenza rispetto ad una convivenza con alcuni compagni di stanza e con gli operatori sanitari stessi, culminati in alcuni casi con aggressioni verbali (cfr. tra l'altro 16.01.2021 “L'ospite aggredisce verbalmente il compagno di stanza…”; “L'ospite ha aggredito verbalmente e fisicamente il suo compagno di stanza…”; 14.03.2021 “L'ospite dopo cena visto che gli operatori erano impegnati nelle coricate si fa il caffè e alla vista dell'operatore che rientrava nella cucina, prima ha aggredito l'operatore stesso e poi ha lanciato il bicchiere del caffè”;
30.03.2021 “L'ospite a colazione, perché mancava un po' di acqua per riempire la tazza, offende l'operatore di turno”; 03.05.2021 “Ospite durante la somministrazione dei pasti alla vista del piatto troppo pieno si rivolge all'operatore in maniera molto maleducata “il piatto è troppo pieno, mi viene voglia di sbattertelo in faccia”; 29.05.2021 “L'operatore del nucleo viene contattato dalla reception per informare che l'ospite agitato inveiva contro la segretaria che gli stava spiegando che gli indumenti…”) e in due occasioni in una aggressione fisica, descritte in forma comunque generica, (cfr. 19.01.2021 “L'ospite ha aggredito verbalmente e fisicamente il suo compagno di stanza…”; 06.06.2021 “L'ospite ha avuto un litigio con l'ospite che le ha tirato dietro dei giochini e le ha causato un livido sul Persona_5
braccio destro”).
Tuttavia, i comportamenti sopra descritti – valutati necessariamente ex ante, e non alla luce dell'evento del 13.06.2021 – appaiono riconducibili a un tratto caratteriale dell'ospite, poco incline alla convivenza. Si tratta di una caratteristica che, con l'avanzare dell'età, tende fisiologicamente ad accentuarsi, senza tuttavia far emergere elementi concreti tali da giustificare, per la struttura, l'adozione di ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle già messe in atto (cfr. cambio di stanza precedentemente condivisa con l'ospite ). Pt_5
13 In altri termini, non vi sono elementi oggettivi che consentano di affermare che la condotta del congiunto degli attori imponesse l'adozione, da parte della struttura, di misure di protezione ulteriori o differenti, come ad esempio il consumo dei pasti in solitudine o l'assegnazione stabile a una stanza singola.
Giova osservare al riguardo come l'obbligazione contrattuale che grava sulla struttura e conseguentemente l'obbligo di protezione, al pari ancor più del divieto di neminem laedere, non può estendersi fino a configurare una forma di responsabilità oggettiva per qualsiasi evento lesivo che si verifichi durante l'esecuzione della prestazione. Affinché la struttura possa essere ritenuta responsabile di un evento dannoso, è necessario che la sua condotta, attiva o omissiva, sia connotata da un elemento soggettivo, quantomeno colposo, come ad esempio una carenza di diligenza nell'adozione di misure idonee a prevenire situazioni di rischio per l'ospite.
Parimenti, deve sussistere un nesso causale tra l'inadempimento contestato e l'evento lesivo concretamente verificatosi. Infatti, la colpa non consiste nella violazione generica di una qualsiasi regola di prudenza o diligenza, ma nella violazione di quella specifica regola cautelare finalizzata a prevenire proprio il tipo di evento che si è effettivamente realizzato.
Va inoltre considerato che l'inadempimento rappresenta la qualificazione giuridica di una determinata condotta – attiva o omissiva – posta in essere in violazione di un obbligo preesistente. Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento deve essere formulata tenendo conto delle caratteristiche e del contenuto dell'obbligo violato, nonché della specifica condotta che ne ha determinato la violazione.
Nel caso oggetto di esame, non emergono elementi idonei a configurare una condotta inadempiente da parte della struttura sanitaria rispetto a uno specifico obbligo di natura cautelare. In particolare, alla luce delle condizioni cliniche e comportamentali dell'ospite, non può ritenersi sussistente un dovere giuridico in capo alla struttura di adottare misure di isolamento durante i momenti di
14 somministrazione dei pasti. Una simile misura, infatti, non risulta né imposta da protocolli sanitari né giustificata da una valutazione medica che ne attestasse la necessità, non essendo certamente sufficienti le problematiche comportamentali emerse nel corso della degenza che comunque appaiono compatibili sia con l'età sia con il lato caratteriale dell'ospite stesso.
Del pari, l'evento lesivo oggetto di contestazione appare riconducibile a una dinamica accidentale, non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, e comunque originata da una reazione impulsiva e violenta dell'ospite. Tale condotta, per sua natura, esula dal controllo diretto e costante da parte del personale, soprattutto in assenza di un quadro clinico che imponesse una sorveglianza continua e financo una qualsivoglia forma di isolamento.
In altri termini, la ricostruzione dei fatti proposta dalla parte attrice si fonda su un presupposto che, all'esito dell'istruttoria, è risultato privo di riscontro probatorio: ovverosia l'incapacità di di autodeterminarsi e di Persona_1
partecipare in modo consapevole e responsabile alla vita comunitaria all'interno della struttura.
Tale assunto, privo di supporto da parte di perizie mediche o di adeguata documentazione clinica, si configura come una mera allegazione sfornita di riscontri oggettivi e, pertanto, non idonea a fondare una responsabilità della struttura.
L'assenza di prova di una condotta inadempiente (responsabilità contrattuale) ovvero colposa (responsabilità aquiliana) da parte della struttura sanitaria rende irrilevante ogni indagine in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra la caduta e l'evento morte che è risultato, peraltro, oggetto di positivo accertamento all'esito della consulenza medico legale svolta in corso di causa.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni prospettate, specie sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della individuazione della responsabilità della struttura, giustifica la compensazione delle spese di lite anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018 n. 77 che ha
15 dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1012/2023 R.G., così provvede:
rigetta le domande formulate da e nei confronti della _1 Parte_2
società Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle relative alla
C.T.U. liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ivrea, il 11 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1012 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 23.04.2025 e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. _1 C.F._1 Parte_2
), in proprio ed in qualità di eredi del sig. C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela e dall'avv. Paola Diana;
attori e
(Codice Fiscale e Partita IVA ) con Sede Controparte_1 P.IVA_1
Legale in Via Durini, 9 - 20122 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore Consigliere Giuseppe Motta rappresentata e difesa dall'Avv Federico
Maria Corbò; convenuta
OGGETTO: Responsabilità casa di cura
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i motivi espressi in atti e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti dagli odierni attori in conseguenza del decesso
1 del Sig. e specificamente: - Quanto al sig. al pagamento della Persona_1 Parte_2
somma di euro 21.572,50 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis oltre la personalizzazione per il danno nella sua componente catastrofale da determinarsi dal
Giudicante anche in via equitativa, nonché la somma di euro 245.168,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio (cd. parentale) per un totale di euro 266.740,00 (diconsi duecenosessantaseimilasettecentoquaranta/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e/o la maggior/minor somma riconosciuta congrua dal Giudicante;
- Quanto al sig. la somma di euro 21.572,50 a titolo di danno non patrimoniale iure _1
hereditatis oltre la personalizzazione per il danno nella sua componente catastrofale da determinarsi dal Giudicante anche in via equitativa, nonché la somma di euro 235.360,80 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per un totale di 256.933,30 (diconsi duecentocinquantaseimilanovecentotrentatre/30) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e/o la maggior/minor somma ritenuta congrua dal Giudicante. IN VIA
ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate, anche quelle non ammesse come da memoria 183 c 6 n. 2 che qui si riportano integralmente con i testi nella stessa indicati. Parte attrice chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il sig. apriva nel 1959 la Persona_1
propria autofficina in Chivasso? 2. Vero che a far data dal 1976 e dal 1983 _1
, i figli del sig. , lavoravano nella Autofficina fondata dal padre? 3. Parte_2 Persona_1
Vero che dal 1989 il sig. con i figli costituiva la Autoriparazioni Persona_1 [...]
4. Vero che e apprendevano dal padre il Parte_3 Pt_2 _1
mestiere di autoriparatore? 5. Vero che e trascorrevano tutta la Pt_2 _1
settimana in orario lavorativo (da lunedì al sabato) presso la Autoriparazioni insieme al sig.
? 6. Vero che e lavoravano con il padre alla Persona_1 Pt_2 _1 CP_2
fino a all'anno del suo ricovero in struttura ossia il 2014? 7. Vero che il sig. e Persona_1
la moglie vivevano a Chivasso presso lo stesso immobile, al piano superiore, rispetto alla
Autoriparazioni? 8. Vero che e visitavano il padre presso la RSA Pt_2 _1
Anni Azzurri almeno una volta alla settimana? 9. Vero che e da Pt_2 _1
quando il padre era ricoverato presso la RSA Anni Azzurri, intrattenevano con il sig.
2 conversazioni telefoniche quotidiane? 10. Vero che nelle ore immediatamente Persona_1
successive al sinistro occorso in data 13.06.2021 il sig. chiama i figli e Persona_1 Pt_2
al telefono? 11. Vero che il sig. trascorreva con i sig.ri _1 Persona_1
e tutte le festività, anche dopo il ricovero in RSA? 12. Vero che il sig. Pt_1 Parte_2
veniva invitato e partecipava alle feste di compleanno dei figli, delle nuore e dei Persona_1
nipoti, anche dopo il ricovero in RSA? 13. Vero che il sig. ha partecipato al Persona_1
matrimonio dei figli nonché al battesimo, alla prima comunione e alla cresima dei nipoti? 14. Per_ Vero che prima di trasferirsi in casa di riposo il Sig. andava a prendere il nipote all'uscita delle scuole elementari? 15. Vero che anche dopo il ricovero in RSA il sig. Per_2
sentiva telefonicamente la nipote ed il marito di lei ? 16. Vero Persona_1 Pt_4 CP_3
che il sig. condivideva con il nipote la passione per il calcio? 17. Vero Persona_1 Per_2
che il sig. e il nipote si sentivano telefonicamente per commentare Persona_1 Per_2
partite di calcio? 18. Vero che, dal 2014 in poi, i figli del sig. venivano a Persona_1
prendere quest'ultimo presso la Residenza Anni Azzurri, la domenica pomeriggio, per trascorrere del tempo insieme? 19. Vero che anche durante il periodo Covid i figli del sig.
si recavano in struttura a salutare anche solo da lontano il padre? 20. Vero che Persona_1
la foto di cui al doc. 20 di parte attrice è stata scattata dal sig. nel corso di _1
una delle visite presso la residenza Anni Azzurri durante il periodo Covid, nel 2020? 21.
Vero che il sig. aveva manifestato, durante la sua degenza presso la Residenza Persona_1
Anni Azzurri, episodi di insofferenza e irritabilità? 22. Vero che in occasione dei pasti presso la casa di Riposo il sig. risultava irascibile e facilmente irritabile? 23. Dica il Persona_1
teste se gli episodi di irascibilità e irritabilità cosi come descritti dalle operatrici sanitarie nel diario multidisciplinare (doc. 19 e 19a di parte attrice che si mostri al teste) siano mai riferiti Per_ ai figli di 24. Vero che nel corso del 2021 il Sig. in più occasioni, Persona_1
aveva manifestato degli eccessi d'ira con il compagno di stanza, Sig. ? 25. Vero che nel Pt_5
2021 il sig. veniva trasferito da una camera doppia, condivisa con il Sig. Persona_1
, a una camera singola, su richiesta dei figli e 26. Vero che la sig.ra Pt_5 Pt_2 Pt_1
e la sig.ra hanno cominciato ad occuparsi del sig. CP_4 Testimone_1
a far data dal 2017? 27. Vero che e il Persona_1 Testimone_2 Testimone_3
3 13.06.2021 al momento della caduta del sig. si trovavano nel locale mensa Persona_1
della Residenza Anni Azzurri? 28. Vero che il 13 giungo 2021 prima di Persona_1
cadere in terra tentava di uccidere la sig.ra ? 29. Dica il teste per quale motivo CP_4
la sig.ra ometteva di invocare il soccorso della collega CP_4 Testimone_1
prima della caduta del sig. 30. Vero che è un'operatrice Persona_1 CP_4
specializzata nel trattamento di persone anziane con sintomi di matrice neurodegenerativa? 31.
Vero che le OSS in servizio presso la Residenza Anni Azzurri di Montanaro frequentano corsi di aggiornamento organizzati dal datore di lavoro? 32. Vero che le OSS e prima CP_4 Tes_1
del 13 giugno 2021 avevano frequentato corsi di preparazione volti alla gestione di pazienti anziani particolarmente irritabili e aggressivi? 33. Vero che dall'anno precedente al decesso il sig. era seguito da una psicologa presso la Residenza Anni Azzurri? 34. Vero che a Persona_1
seguito dell'incidente occorso al sig. la società datrice di lavoro ha spiccato una Persona_1
contestazione disciplinare nei confronti della OSS Potenza? Si insiste per l'ammissione dei testi, da sentire sui capi di prova da 1) fino a 34) i sig.ri: - residente in [...] Testimone_4
Viale Vittorio Veneto 30 - residente in [...]
5 - , residente in [...] - , residente Tes_5 Persona_3
in Chivasso (TO), Viale Cavour 10 - , residente in [...]
Sebastiano 5 - dom.ta presso la Residenza Anni Azzurri di Montanaro Strada CP_4
Crosa 32 Montanaro - dom.ta presso la Residenza Anni Azzurri di Testimone_1
Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - dom.ta presso la Residenza Anni Testimone_2
Azzurri di Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - dom.ta presso la Testimone_3
Residenza Anni Azzurri di Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - , dom.ta Testimone_7
presso la Residenza Anni Azzurri di Montanaro Strada Crosa 32 Montanaro - Direttrice
Sanitaria Residenza Anni Azzurri Si insiste sin d'ora per l'ammissione in prova contraria, diretta e indiretta, sui capi di prova avversari, eventualmente ammessi, indicando all'uopo gli stessi testimoni sopra indicati, fatta salva ogni ulteriore istanza istruttoria. Si insta per l'ammissione di
CTU medico-legale, qualora ritenuta necessaria ai fini del compiuto accertamento della riconducibilità causale della morte del sig. alla rottura del femore e che la stessa sia Persona_1
ascrivibile ad una condotta del personale della Struttura non conforme alle linee guida in materia
4 sanitaria. Ci si oppone altresì all'ammissione dei capi di parte avversa cosi come già precisato nella memoria 183 c. 6 n.
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali
e C.P.A. come per legge”;
per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito contrariis reiectis,:- in via principale rigettare in toto la domanda proposta dai Sigg. e ex art Pt_1 Parte_2
1218 e/o 1228 e/o 2043 c.c. nei confronti di perché assolutamente CP_1
infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata né in punto di nesso di causa e sul quantum. - in via subordinata, nell'increduta ipotesi in cui dovesse essere accertata un'eventuale seppur concorrente responsabilità ex art. 1218 e/o 1228 e/o 2043 c.c. della struttura sanitaria odierna convenuta, nella causazione dell'evento per cui è causa, liquidare in favore Per_ degli eredi e i soli eventuali importi limitatamente alle voci di danno Pt_1 Pt_2
risarcibili, nella giusta misura che sarà provata e liquidata in corso di causa. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite, che all'esito della liquidazione che sarà effettuata dovranno essere almeno in parte compensate, ove sussistesse soccombenza parziale della convenuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69
e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
e in proprio ed in qualità di eredi del sig. _1 Parte_2 Per_1
hanno convenuto in giudizio la società al fine di sentir
[...] Controparte_1
dichiarare la responsabilità della predetta compagine sociale nella determinazione del sinistro verificatosi 13.06.2021 che ha condotto alla morte del congiunto, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali così come indicati nelle conclusioni richiamati in epigrafe.
5 A sostegno dell'azione spiegata, gli attori hanno allegato che in data 13 giugno
2021 ospite della residenza per anziani "Le Residenze Anni Persona_1
Cont Azzurri S.r.l." sita in Montanaro, gestita dalla " , è caduto a terra CP_1
nei locali mensa della struttura, aggiungendo come la caduta sia stata causata da una manovra imprudente compiuta, dalla operatrice socio-sanitaria (OSS) in servizio presso la struttura, la quale avrebbe spinto l'ospite, CP_4
facendolo cadere all'indietro dopo che questi avrebbe urtato contro un deambulatore. Gli attori hanno dedotto che il loro dante causa è deceduto il 30 giugno 2021 presso l'ospedale a causa delle complicazioni derivanti dalla frattura del femore riportata nell'incidente.
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente la Controparte_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La società convenuta ha prospettato una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quelle offerta dalla controparte, assumendo come l'evento sia stato determinato esclusivamente da una condotta colposa di il quale Persona_1
dopo aver discusso con un altro ospite della struttura e dopo essere stato ripreso dall'operatrice che lo invitava a mantenere la calma, ha dapprima tentato di lanciare una sedia contro l'operatrice e poi l'ha colpita con uno schiaffo, afferrandola anche per un braccio. A tal punto ha tentato di CP_4
divincolarsi dalla presa, mentre l'ospite, facendo un passo indietro, ha inavvertitamente inciampato nel girello che si trovava alle sue spalle, cadendo a terra.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, anche a mezzo comparizione personalmente delle parti ed interrogatorio libero, la causa, istruita mediante svolgimento di prove orali ed espletamento di C.T.U. medico legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
****
6 Le domande formulate dagli attori sono infondate e non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
L'istruttoria svolta consente di ricostruire l'evento per cui è causa nei termini che seguono.
In data 13.06.2021 alle ore 11.30 circa ospite della Persona_1 CP_6
sita in Montanaro, gestita dalla società convenuta, è stato vittima di un
[...]
sinistro avvenuto nella sala pranzo della struttura.
In particolare, per come ricostruito dalle persone presenti, alcune delle quali escusse come testi nel presente procedimento, il suddetto, allorquando si trovava nella sala da pranzo in attesa dell'arrivo del pasto, ha avuto dapprima un alterco con un'altra ospite presente e successivamente ha tentato di aggredire fisicamente l'Operatrice Socio-Sanitaria cercando di colpirla con CP_4
una sedia e colpendola effettivamente al volto con uno schiaffo. Sempre per come ricostruito dai testi, nei frangenti successivi l'Operatrice Socio-Sanitaria, dopo essere stata afferrata dall'ospite per un braccio, ha tentato di divincolarsi ed in quel momento il alla perdita di contatto con l'operatrice, è andato Per_1
indietro ed ha inciampato nel girello di un'altra ospite presente ed è caduto a terra (cfr. dichiarazioni testimoniali sentita all'udienza del CP_4
Per_ 15.01.2025 “è vero è iniziata una discussione tra la signora e il ricordo che la stava strattonando per il braccio;
4) ho visto il Cena che litigava anche con l'altra commensale, non ricordo cosa abbia fatto ma comunque litigavano;
ricordo di aver detto al Cena che non fosse necessario arrabbiarsi e lo invitavo a sedersi sul tavolo vicino dove c'era un altro uomo, il sig. Per_
5) ricordo di aver spostato le cose del nel tavolo vicino ed ero di spalle e CP_7
Per_ continuavo a dire di mettersi nell'altro tavolo, io mentre mi giravo mi sono trovata il di fronte che mi stava scagliando una sedia, sono riuscita ad afferrare la sedia e l'ho spinta a
Per_ terra;
quando il ha lasciato la presa della sedia ed io mi ero rialzata dalla posizione
Per_ abbassata, il mi ha colpito al volto con uno schiaffo;
dopo il colpo mi ha afferrato il
Per_ braccio ed io ho tirato il mio dietro per svincolarmi;
il mentre andava dietro è inciampato nel girello della signora che era dietro di lui;
7) ho già risposto;
8) appena è Persona_4
caduto, mi sono avvicinata per soccorrerlo mentre continuava ad urlare;
nel frattempo la mia 7 collega stava entrando con il carrello dei pasti e vedendo la scena ha Testimone_1
visto anche le infermieri dicendole di correre;
l'infermiera era la signora sentita sui Tes_2
capitoli parte attrice: 8) non ricordo la circostanza;
9-13 nulla posso dire;
22) confermo che il Per_ sig. fosse irritabile e spesso irascibile non solo duranti i pasti;
aveva un carattere che non gli consentiva di adattarsi agli altri;
23) visionato il doc. 19 confermo che ho redatto quello datato 30.03.2021; ho compilato anche la seconda parte del 13.06.2021; confermo che è a mia firma;
non ricordo con precisione ad oggi l'episodio del bavaglio;
24) non ricordo;
25) ricordo che è stato spostato ad una camera singola non so se vi fosse una richiesta dei familiari;
27-28 già risposto;
29) come già detto ha visto per quel ricordo lo Testimone_1
schiaffo e la caduta e quindi era presente;
30) io sono OSS non ho altre specializzazioni;
34) non è vero;
ADR io ero praticamente con le spalle al muro perché davanti c'erano i tavoli,
Per_ mentre io spostavo la tovaglietta e le posate, ero girata e girandomi mi sono trovato il con
Per_ la sedia in mano;
io ho preso la sedia e spinta a terra;
poco prima dell'impatto a terra il ha lasciato la sedia e mi ha dato lo schiaffo al volto;
mi ha afferrato il braccio sinistro ed io mi
Per_ sono divincolata;
il è caduto inciampando sul girello che era dietro di lui, il girello della
Per_
la caduta è avvenuta lateralmente perché il voleva afferrare il tavolo per Persona_4
sorreggersi; il taglio al mento è avvenuto con l'urto con il tavolo”).
La versione dei fatti offerta dalla suddetta testimone appare lineare e coerente, trovando pieno riscontro nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza anche dall'altra operatrice presente (cfr. dichiarazioni prodotte Testimone_1
parte convenuta).
In ogni caso, deve escludersi fermamente che possa essere emerso anche solo in termini indiziari una diversa ipotesi che possa vedere vittima di Persona_1
una sorta di non meglio chiarita aggressione da parte dell'operatrice, essendo emerso esattamente il contrario.
Del pari, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte attrice, la suddetta ricostruzione dei fatti non è stata contrastata dalle risultanze degli accertamenti svolti dai NAS di Torino atteso che gli operanti nella relazione hanno sostanzialmente riportato il contenuto delle dichiarazioni della direttrice
8 e dell'indagine interna svolta dalla società convenuta (cfr. doc. 3 Parte_6
parte convenuta).
In ogni caso, da quanto emerge anche dall'analisi degli scritti conclusivi, l'unico elemento realmente significativo che distingue le ricostruzioni dell'evento fornite dalle parti riguarda esclusivamente lo schiaffo che l'ospite avrebbe dato all'OSS.
Tale circostanza è stata confermata sia dalla stessa che dalla , CP_4 Tes_1
mentre è stata contestata dalla controparte, la quale tuttavia non ha fornito alcun riscontro probatorio a sostegno della propria versione.
Gli attori individuano in primo luogo un comportamento colposo foriero della prospettata responsabilità della struttura sanitaria nella “manovra divincolatoria colposa (negligente, imprudente o imperita) della OSS Potenza” che avrebbe determinato la caduta del congiunto.
Ritiene questo giudice come la suddetta prospettazione non appaia meritevole di accoglimento tenuto conto che deve fermamente escludersi che l'operatrice sanitaria, a fronte di un comportamento aggressivo del paziente, concretizzatosi quanto meno nel tentativo di colpirla con una sedia e ragionevolmente in un colpo al volto, non possa tentare di allontanarsi dalla presa, specie laddove si consideri che non fosse prevedibile il possibile evolversi degli eventi.
A ciò si aggiunga come la caduta risulta attribuibile sia alla condotta violenta dell'ospite, sia a un elemento fortuito non prevedibile atteso che il suddetto dopo aver lasciato la presa della è inciampato sul girello posto a lato di Pt_7
uno dei tavoli presenti.
Deve, pertanto, escludersi che il suddetto comportamento possa integrare tanto un comportamento colposo integrante l'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale tanto una ipotesi di inadempimento qualificato della struttura sanitaria.
A tal riguardo giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che in relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito "iure proprio", per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente
9 affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei "terzi protetti dal contratto", se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente (cfr. da ultimo Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 4644 del 21/02/2025; in senso conforme
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14258 del 08/07/2020; Cass. sez. 3, sentenza n.
21.404 del 26.07.2021).
La Suprema Corte ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale: così
Cass., 7/04/2022, n. 11320, in cui è stata esclusa la spettanza dell'azione contrattuale iure proprio alla moglie di un soggetto che, affetto da morbo di
Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova (cfr., in senso coerente all'esclusione, con la descritta eccezione, degli effetti contrattuali protettivi dei terzi, nell'ordinamento italiano, di recente, nuovamente Cass., 22/01/2024, n. 2232,
Cass., 28/05/2024, n. 14980, oltre ai precedenti menzionati dal Sostituto
Procuratore Generale nella requisitoria scritta, ovvero Cass., 26/07/2021, n.
10 21404, e, prim'ancora, Cass., 9/07/2010, n. 14615); si tratta di un indirizzo che negli anni si è sedimentato riconoscendo, in particolare, l'effetto protettivo del terzo, per la peculiarità della fattispecie, esclusivamente per il contratto stipulato dalla gestante con la struttura sanitaria, rispetto al quale sono interessi protetti dal negozio non solo quelli della parte contraente, ma anche quelli del nascituro e del padre (a partire rispettivamente da Cass. 22/11/1993, n. 11503 e Cass.
10/05/2002, n. 6735, e poi anche con Cass. 11/05/2009, n. 10741).
In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 cod. civ., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura e il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda dev'essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che quelli non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio e il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti allegato e provato come esso stesso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della specifica programmazione negoziale;
nessuna differenza, logicamente, implica, nel caso, il rapporto convenzionale tra ASL e struttura di recupero riabilitativo, implicante, poi, una regolazione d'interessi ancor più solo e direttamente funzionale, in difetto di differenti risultanze processuali, al solo soggetto in riabilitazione;
il presidio aquiliano esclude poi, all'evidenza, vuoti di tutela, rientrando nella discrezionalità del legislatore la complessiva configurazione e il sistematico bilanciamento delle diverse forme di responsabilità volte alla compiuta anche se differente difesa delle situazioni giuridiche soggettive protette.
11 Nel caso di specie, la prospettazione offerta da parte attrice si risolve in una mera ricostruzione astratta che non individua un comportamento colposo sia della OSS sia della struttura, sovrapponendo la mera causalità materiale con l'elemento soggettivo. A ciò si aggiunga come anche sotto il profilo della causalità materiale, l'evento, così come ricostruito dagli unici testi oculari presenti, non appare riconducibile direttamente al comportamento della operatrice sanitaria quanto di contro in via assolutamente prevalente all'originario comportamento aggressivo del de cuius.
Passando ad esaminare l'ulteriore profilo di colpa prospettato dalla difesa della parte attrice, riassumibile nell'omessa adozione da parte della società resistente di misure di contenimento adeguate a fronteggiare gli episodi di aggressività manifestati da ritiene questo giudice come anche in parte qua la Persona_1
prospettazione di parte attrice non sia suscettibile di accoglimento alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta, tanto documentale quanto orale, non essendo emerso un comportamento colposo idoneo ad integrare l'elemento soggettivo tanto della responsabilità contrattuale per il danno iure hereditatis quanto di quella aquiliana inerente al danno invocato iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale.
A tal proposito, se è certamente vero che dall'esame delle risultanze istruttorie, sia documentali sia orali (cfr. diario clinico, interpello della dott.ssa Pt_6
, dichiarazioni della teste , è emerso come
[...] CP_4 Tes_8
avesse un carattere “irritabile e spesso irascibile”, che rendeva difficile la convivenza con gli altri ospiti, al punto da indurre la struttura ad applicare misure correttive – come il cambio di stanza e di compagno, con successivo trasferimento in camera singola – è altrettanto vero che, prima dell'evento oggetto di contestazione, non erano mai stati rilevati comportamenti violenti o comunque fisicamente aggressivi, né nei confronti degli operatori né degli altri ospiti.
Depongono in tal senso sia le dichiarazioni dei testi escussi, dal cui tenore non sono emersi comportamenti aggressivi, sub specie di violenti (cfr. Testimone_2
12 “per quel che ricordo io aveva un carattere forte deciso ma non ricordo di episodi specifici che mi possano far dire che fosse irascibile;
ricordo che aveva un bel carattere deciso ma non posso Per_ ricordare di fatti specifici”; “confermo che il sig. fosse irritabile e Testimone_9
spesso irascibile non solo duranti i pasti;
aveva un carattere che non gli consentiva di adattarsi agli altri”), sia l'esame completo del c.d. diario clinico.
L'esame di quest'ultimo documento, che deve essere svolto in modo integrale e non frazionato, evidenzia certamente episodi di insofferenza rispetto ad una convivenza con alcuni compagni di stanza e con gli operatori sanitari stessi, culminati in alcuni casi con aggressioni verbali (cfr. tra l'altro 16.01.2021 “L'ospite aggredisce verbalmente il compagno di stanza…”; “L'ospite ha aggredito verbalmente e fisicamente il suo compagno di stanza…”; 14.03.2021 “L'ospite dopo cena visto che gli operatori erano impegnati nelle coricate si fa il caffè e alla vista dell'operatore che rientrava nella cucina, prima ha aggredito l'operatore stesso e poi ha lanciato il bicchiere del caffè”;
30.03.2021 “L'ospite a colazione, perché mancava un po' di acqua per riempire la tazza, offende l'operatore di turno”; 03.05.2021 “Ospite durante la somministrazione dei pasti alla vista del piatto troppo pieno si rivolge all'operatore in maniera molto maleducata “il piatto è troppo pieno, mi viene voglia di sbattertelo in faccia”; 29.05.2021 “L'operatore del nucleo viene contattato dalla reception per informare che l'ospite agitato inveiva contro la segretaria che gli stava spiegando che gli indumenti…”) e in due occasioni in una aggressione fisica, descritte in forma comunque generica, (cfr. 19.01.2021 “L'ospite ha aggredito verbalmente e fisicamente il suo compagno di stanza…”; 06.06.2021 “L'ospite ha avuto un litigio con l'ospite che le ha tirato dietro dei giochini e le ha causato un livido sul Persona_5
braccio destro”).
Tuttavia, i comportamenti sopra descritti – valutati necessariamente ex ante, e non alla luce dell'evento del 13.06.2021 – appaiono riconducibili a un tratto caratteriale dell'ospite, poco incline alla convivenza. Si tratta di una caratteristica che, con l'avanzare dell'età, tende fisiologicamente ad accentuarsi, senza tuttavia far emergere elementi concreti tali da giustificare, per la struttura, l'adozione di ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle già messe in atto (cfr. cambio di stanza precedentemente condivisa con l'ospite ). Pt_5
13 In altri termini, non vi sono elementi oggettivi che consentano di affermare che la condotta del congiunto degli attori imponesse l'adozione, da parte della struttura, di misure di protezione ulteriori o differenti, come ad esempio il consumo dei pasti in solitudine o l'assegnazione stabile a una stanza singola.
Giova osservare al riguardo come l'obbligazione contrattuale che grava sulla struttura e conseguentemente l'obbligo di protezione, al pari ancor più del divieto di neminem laedere, non può estendersi fino a configurare una forma di responsabilità oggettiva per qualsiasi evento lesivo che si verifichi durante l'esecuzione della prestazione. Affinché la struttura possa essere ritenuta responsabile di un evento dannoso, è necessario che la sua condotta, attiva o omissiva, sia connotata da un elemento soggettivo, quantomeno colposo, come ad esempio una carenza di diligenza nell'adozione di misure idonee a prevenire situazioni di rischio per l'ospite.
Parimenti, deve sussistere un nesso causale tra l'inadempimento contestato e l'evento lesivo concretamente verificatosi. Infatti, la colpa non consiste nella violazione generica di una qualsiasi regola di prudenza o diligenza, ma nella violazione di quella specifica regola cautelare finalizzata a prevenire proprio il tipo di evento che si è effettivamente realizzato.
Va inoltre considerato che l'inadempimento rappresenta la qualificazione giuridica di una determinata condotta – attiva o omissiva – posta in essere in violazione di un obbligo preesistente. Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento deve essere formulata tenendo conto delle caratteristiche e del contenuto dell'obbligo violato, nonché della specifica condotta che ne ha determinato la violazione.
Nel caso oggetto di esame, non emergono elementi idonei a configurare una condotta inadempiente da parte della struttura sanitaria rispetto a uno specifico obbligo di natura cautelare. In particolare, alla luce delle condizioni cliniche e comportamentali dell'ospite, non può ritenersi sussistente un dovere giuridico in capo alla struttura di adottare misure di isolamento durante i momenti di
14 somministrazione dei pasti. Una simile misura, infatti, non risulta né imposta da protocolli sanitari né giustificata da una valutazione medica che ne attestasse la necessità, non essendo certamente sufficienti le problematiche comportamentali emerse nel corso della degenza che comunque appaiono compatibili sia con l'età sia con il lato caratteriale dell'ospite stesso.
Del pari, l'evento lesivo oggetto di contestazione appare riconducibile a una dinamica accidentale, non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, e comunque originata da una reazione impulsiva e violenta dell'ospite. Tale condotta, per sua natura, esula dal controllo diretto e costante da parte del personale, soprattutto in assenza di un quadro clinico che imponesse una sorveglianza continua e financo una qualsivoglia forma di isolamento.
In altri termini, la ricostruzione dei fatti proposta dalla parte attrice si fonda su un presupposto che, all'esito dell'istruttoria, è risultato privo di riscontro probatorio: ovverosia l'incapacità di di autodeterminarsi e di Persona_1
partecipare in modo consapevole e responsabile alla vita comunitaria all'interno della struttura.
Tale assunto, privo di supporto da parte di perizie mediche o di adeguata documentazione clinica, si configura come una mera allegazione sfornita di riscontri oggettivi e, pertanto, non idonea a fondare una responsabilità della struttura.
L'assenza di prova di una condotta inadempiente (responsabilità contrattuale) ovvero colposa (responsabilità aquiliana) da parte della struttura sanitaria rende irrilevante ogni indagine in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra la caduta e l'evento morte che è risultato, peraltro, oggetto di positivo accertamento all'esito della consulenza medico legale svolta in corso di causa.
L'oggettiva controvertibilità delle questioni prospettate, specie sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della individuazione della responsabilità della struttura, giustifica la compensazione delle spese di lite anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018 n. 77 che ha
15 dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 1012/2023 R.G., così provvede:
rigetta le domande formulate da e nei confronti della _1 Parte_2
società Controparte_1
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle relative alla
C.T.U. liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ivrea, il 11 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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