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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1384/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1384 per l'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
COSTANZO, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(P.IVA ) società con socio unico, in persona del suo CP_1 P.IVA_1
procuratore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Alessandro
Gastaldi del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Gabriele Barrio
s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Domenicantonio Natale.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.295/2021 emesso Parte_1
dall'intestato Tribunale di Vibo Valentia il 28.07.2021 e notificato il 13.09.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla società ricorrente, la somma di € 6.056,07 a titolo di saldo delle pagina 1 di 7 rate del contratto di finanziamento n. 5114948 per l'importo di € 7.320,00 da rimborsare in 60
rate mensili di € 122,00 finalizzato all'acquisto di un'automobile Fiat 500X, oltre gli interessi legali maturandi sulla solo sorte capitale sino al saldo effettivo, nonché le spese e competenze del giudizio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di non aver mai sottoscritto il contratto per cui è
causa e di non aver mai acquistato la Fiat 500X. Ha inoltre dedotto la mancata efficacia della cessione nei suoi confronti dato che non gli era stata comunicata la cessione del presunto credito in favore dell'odierna opposta.
Ha da ultimo contestato il presunto debito per cui è causa di € 6.056,07 di cui all' estratto conto certificato ex art.50 T.U.B. sul presupposto che risalirebbe a moltissimi anni fa e che comunque il Sig. oltre a non aver mai acquistato l'autovettura Fiat 500X, Parte_1
non riuscirebbe, pur volendo, a dimostrare il pagamento stante la difficoltà a reperire le eventuali ricevute per effetto dell'inevitabile trascorrere del tempo.
Ha infine dedotto di persona portatore di handicap come evinto dalla certificazione allegata
(all.n.2).
Per tutti questi motivi ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, di voler revocare il decreto ingiuntivo n. 295/2021.
Si è costituita l' in qualità di cessionaria di la quale ha CP_1 CP_2
dedotto in fatto che l'odierno opponente sottoscriveva con la banca cedente un contratto di finanziamento (N. 5114948 per l'acquisto di un'autovettura), di ammontare complessivo pari ad euro 7.320,00 (T.A.N. 05,97 % - T.A.E.G. 09,82 %), da rimborsarsi in N. 60 rate mensili di euro 122,00 ciascuna (cfr. Doc. 03).
Senonché ha dedotto che il eseguiva in maniera parziale le obbligazioni scaturite Pt_1
dalla stipula del contratto, rimanendo così debitore, per la complessiva cifra di € 6.056,07.
In data 16.10.2018, il credito, oggetto della presente vertenza, veniva ceduto dalla CP_2
in beneficio dell'odierna società opposta, che succedeva a titolo particolare in tutti i
[...]
rapporti giuridici attivi e passivi vantati dalla cessionaria nei confronti dei debitori e relativi garanti.
pagina 2 di 7 Nel merito ha dedotto di aver tutte le ragioni per attivare il procedimento monitorio, avendo allegato il contratto di finanziamento sottoscritto e mai formalmente disconosciuto, oltre all'estratto conto. Ed invero ha dedotto che la generica contestazione della firma apposta sul contratto di finanziamento non si può certamente qualificare come procedura di disconoscimento formale di cui all'art. 214 c.p.c.
Sull'omessa notifica della cessione ha invece precisato che l'opponente ne veniva regolarmente notiziato per il tramite di apposita lettera raccomandata A.R., del giorno
15.11.2018 ed in ogni caso ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
per cui il contratto di cessione di crediti, stipulato tra il cedente ed il cessionario, avendo natura consensuale, si perfeziona automaticamente con il solo scambio del consenso tra le predette parti e che la notificazione ex art. 1264 c.c., invece, sarà necessaria unicamente al fine di escludere, o meno, l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario.
Ha da ultimo evidenziato di aver fornito la prova del credito ingiunto tramite l'estratto conto,
dimesso in atti che reca, nel corpo del medesimo documento, tutte le movimentazioni (“dare -
avere”), afferenti al contratto oggetto di controversia.
Pertanto, ha chiesto preliminarmente di voler concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, e nel merito di rigettare l'opposizione poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Il mutato giudice istruttore Dott.ssa Mariachiara Sannino, con ordinanza del 12.12.2022,
concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, onerando parte opposta di dare avvio al procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita solo documentalmente e all'udienza del 10.10.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. da questo giudicante,
divenuto medio tempore titolare del presente fascicolo.
Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre verificare la legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, il quale implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una pagina 3 di 7 valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. E invero il soggetto cessionario di un credito ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva e specificatamente è tenuto a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di cessione.
A tal proposito, giova osservare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali con cui si trasferisce la posizione creditoria che ne costituisce l'oggetto; rispetto a tale vicenda negoziale ed alla sua efficacia, la notifica al debitore ceduto della comunicazione del trasferimento assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa opponibile al debitore ceduto, consentendo così anche di disciplinare l'eventuale conflitto tra una pluralità
di cessionari.
E invero la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto,
ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario,
anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Applicando tali principi al caso specie, deve ritenersi che la convenuta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di legittimazione attiva.
Nello specifico ha allegato il contratto di cessione del 16 ottobre 2018, in cui sono riportati i criteri di inclusione dei rapporti nella cessione così provando la circostanza – invero non contestata - della titolarità attiva del credito azionato.
Ha poi provato, a fronte della contestazione del debitore ceduto, l'effettiva notifica della cessione, producendo la lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione del 16
novembre 2018, regolarmente ricevuta dal destinatario il 21 novembre 2018 e non disconosciuta in questo giudizio dall'opponente.
pagina 4 di 7 Così vagliata la legittimazione attiva della cessionaria, va poi chiarito che, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Del pari, in tema di inadempimento delle obbligazioni da contratto, secondo le regole di ripartizione dell'onere della prova (1218 c.c. — 2697 c.c.), il creditore che agisce per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (v. per tutte Cass., S.U., 30/10/2001 n. 13533) o, applicando il suddetto principio al contratto presupposto, il creditore ha l'onere di fornire la prova dell'accordo relativo all'erogazione del prestito, le condizioni dello stesso e l'impegno alla restituzione da parte del debitore (cfr. Corte App. Roma, sez. II, 8.3.2012, n. 1328).
Nel caso di specie si osserva che parte opposta ha supportato la pretesa creditoria introdotta in via monitoria producendo il contratto di finanziamento N. 5114948 sottoscritto in ogni sua parte dal per l'acquisto di un'autovettura, per un ammontare complessivo di € Pt_1
7.320,00 (T.A.N. 05,97 % - T.A.E.G. 09,82 %), da rimborsarsi in N. 60 rate mensili di euro
122,00 ciascuna (cfr. Doc. 03) l'estratto conto integrale e analitico al 24.10.2018, nonché le relative diffide di pagamento, allegando l'altrui inadempimento.
Per suo conto, invece, l'opponente non ha fornito la prova dell'adempimento, né ha addotto alcuna prova liberatoria. In atti non vi è alcuna prova del pagamento.
Né ha prospettato fatti estintivi idonei a paralizzare le avverse ragioni di credito, limitandosi a disconoscere la firma posta sul contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura pagina 5 di 7 Fiat in modo del tutto generico. Ed invero, nell'articolare le richieste istruttorie nell'atto di citazione, non ha provveduto a formulare formale disconoscimento ex art 214 c.p.c. del contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto ma si è limitato a chiedere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, nonché l'esame testimoniale per dimostrare di non aver mai sottoscritto il contratto e di non essersi mai reso inadempiente nel pagamento delle rate nonché di non aver mai acquistato il veicolo Fiat 500X
che invero non venivano ammesse in quanto afferenti circostanze da provarsi documentalmente.
Inoltre, premesso il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto, non formalmente disconosciuto e rimasto inadempiuto, si rileva come la conseguente erogazione delle somme in favore dell'opponente non sia stata dallo stesso affatto contestata, al cui riguardo, pertanto,
si osserva come per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
costituisce un'eccezione meramente apparente quella sollevata in relazione alla mancata prova del credito ingiunto, laddove l'opponente ometta di prendere puntuale posizione sulle circostanze allegate dall'opposto in sede monitoria. Ne discende che in mancanza di specifica contestazione, il fatto dedotto nella domanda deve considerarsi ammesso ai sensi dell'art. 115
c.p.c. e quindi provato sia l'an che il quantum del credito (Tribunale Milano, 05/02/2013 ex multis).
Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (valore della controversia ricompreso fra 5.200,00 e 26.000,00 euro) valori minimi considerata la ridotta attività difensiva svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.295/2021 emesso dal
Tribunale di Vibo Valentia in data 28.07.2021
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 2.540 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a, come per legge.
Vibo Valentia, 28.02.25
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1384 per l'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
COSTANZO, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
E
(P.IVA ) società con socio unico, in persona del suo CP_1 P.IVA_1
procuratore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Alessandro
Gastaldi del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Gabriele Barrio
s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Domenicantonio Natale.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.295/2021 emesso Parte_1
dall'intestato Tribunale di Vibo Valentia il 28.07.2021 e notificato il 13.09.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare alla società ricorrente, la somma di € 6.056,07 a titolo di saldo delle pagina 1 di 7 rate del contratto di finanziamento n. 5114948 per l'importo di € 7.320,00 da rimborsare in 60
rate mensili di € 122,00 finalizzato all'acquisto di un'automobile Fiat 500X, oltre gli interessi legali maturandi sulla solo sorte capitale sino al saldo effettivo, nonché le spese e competenze del giudizio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di non aver mai sottoscritto il contratto per cui è
causa e di non aver mai acquistato la Fiat 500X. Ha inoltre dedotto la mancata efficacia della cessione nei suoi confronti dato che non gli era stata comunicata la cessione del presunto credito in favore dell'odierna opposta.
Ha da ultimo contestato il presunto debito per cui è causa di € 6.056,07 di cui all' estratto conto certificato ex art.50 T.U.B. sul presupposto che risalirebbe a moltissimi anni fa e che comunque il Sig. oltre a non aver mai acquistato l'autovettura Fiat 500X, Parte_1
non riuscirebbe, pur volendo, a dimostrare il pagamento stante la difficoltà a reperire le eventuali ricevute per effetto dell'inevitabile trascorrere del tempo.
Ha infine dedotto di persona portatore di handicap come evinto dalla certificazione allegata
(all.n.2).
Per tutti questi motivi ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, di voler revocare il decreto ingiuntivo n. 295/2021.
Si è costituita l' in qualità di cessionaria di la quale ha CP_1 CP_2
dedotto in fatto che l'odierno opponente sottoscriveva con la banca cedente un contratto di finanziamento (N. 5114948 per l'acquisto di un'autovettura), di ammontare complessivo pari ad euro 7.320,00 (T.A.N. 05,97 % - T.A.E.G. 09,82 %), da rimborsarsi in N. 60 rate mensili di euro 122,00 ciascuna (cfr. Doc. 03).
Senonché ha dedotto che il eseguiva in maniera parziale le obbligazioni scaturite Pt_1
dalla stipula del contratto, rimanendo così debitore, per la complessiva cifra di € 6.056,07.
In data 16.10.2018, il credito, oggetto della presente vertenza, veniva ceduto dalla CP_2
in beneficio dell'odierna società opposta, che succedeva a titolo particolare in tutti i
[...]
rapporti giuridici attivi e passivi vantati dalla cessionaria nei confronti dei debitori e relativi garanti.
pagina 2 di 7 Nel merito ha dedotto di aver tutte le ragioni per attivare il procedimento monitorio, avendo allegato il contratto di finanziamento sottoscritto e mai formalmente disconosciuto, oltre all'estratto conto. Ed invero ha dedotto che la generica contestazione della firma apposta sul contratto di finanziamento non si può certamente qualificare come procedura di disconoscimento formale di cui all'art. 214 c.p.c.
Sull'omessa notifica della cessione ha invece precisato che l'opponente ne veniva regolarmente notiziato per il tramite di apposita lettera raccomandata A.R., del giorno
15.11.2018 ed in ogni caso ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
per cui il contratto di cessione di crediti, stipulato tra il cedente ed il cessionario, avendo natura consensuale, si perfeziona automaticamente con il solo scambio del consenso tra le predette parti e che la notificazione ex art. 1264 c.c., invece, sarà necessaria unicamente al fine di escludere, o meno, l'efficacia liberatoria del pagamento, eventualmente effettuato, dal debitore ceduto in favore del cedente anziché del cessionario.
Ha da ultimo evidenziato di aver fornito la prova del credito ingiunto tramite l'estratto conto,
dimesso in atti che reca, nel corpo del medesimo documento, tutte le movimentazioni (“dare -
avere”), afferenti al contratto oggetto di controversia.
Pertanto, ha chiesto preliminarmente di voler concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, e nel merito di rigettare l'opposizione poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto.
Il mutato giudice istruttore Dott.ssa Mariachiara Sannino, con ordinanza del 12.12.2022,
concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, onerando parte opposta di dare avvio al procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita solo documentalmente e all'udienza del 10.10.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. da questo giudicante,
divenuto medio tempore titolare del presente fascicolo.
Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre verificare la legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, il quale implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una pagina 3 di 7 valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. E invero il soggetto cessionario di un credito ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva e specificatamente è tenuto a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di cessione.
A tal proposito, giova osservare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali con cui si trasferisce la posizione creditoria che ne costituisce l'oggetto; rispetto a tale vicenda negoziale ed alla sua efficacia, la notifica al debitore ceduto della comunicazione del trasferimento assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa opponibile al debitore ceduto, consentendo così anche di disciplinare l'eventuale conflitto tra una pluralità
di cessionari.
E invero la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto,
ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario,
anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Applicando tali principi al caso specie, deve ritenersi che la convenuta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di legittimazione attiva.
Nello specifico ha allegato il contratto di cessione del 16 ottobre 2018, in cui sono riportati i criteri di inclusione dei rapporti nella cessione così provando la circostanza – invero non contestata - della titolarità attiva del credito azionato.
Ha poi provato, a fronte della contestazione del debitore ceduto, l'effettiva notifica della cessione, producendo la lettera raccomandata di comunicazione dell'avvenuta cessione del 16
novembre 2018, regolarmente ricevuta dal destinatario il 21 novembre 2018 e non disconosciuta in questo giudizio dall'opponente.
pagina 4 di 7 Così vagliata la legittimazione attiva della cessionaria, va poi chiarito che, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Del pari, in tema di inadempimento delle obbligazioni da contratto, secondo le regole di ripartizione dell'onere della prova (1218 c.c. — 2697 c.c.), il creditore che agisce per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (v. per tutte Cass., S.U., 30/10/2001 n. 13533) o, applicando il suddetto principio al contratto presupposto, il creditore ha l'onere di fornire la prova dell'accordo relativo all'erogazione del prestito, le condizioni dello stesso e l'impegno alla restituzione da parte del debitore (cfr. Corte App. Roma, sez. II, 8.3.2012, n. 1328).
Nel caso di specie si osserva che parte opposta ha supportato la pretesa creditoria introdotta in via monitoria producendo il contratto di finanziamento N. 5114948 sottoscritto in ogni sua parte dal per l'acquisto di un'autovettura, per un ammontare complessivo di € Pt_1
7.320,00 (T.A.N. 05,97 % - T.A.E.G. 09,82 %), da rimborsarsi in N. 60 rate mensili di euro
122,00 ciascuna (cfr. Doc. 03) l'estratto conto integrale e analitico al 24.10.2018, nonché le relative diffide di pagamento, allegando l'altrui inadempimento.
Per suo conto, invece, l'opponente non ha fornito la prova dell'adempimento, né ha addotto alcuna prova liberatoria. In atti non vi è alcuna prova del pagamento.
Né ha prospettato fatti estintivi idonei a paralizzare le avverse ragioni di credito, limitandosi a disconoscere la firma posta sul contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura pagina 5 di 7 Fiat in modo del tutto generico. Ed invero, nell'articolare le richieste istruttorie nell'atto di citazione, non ha provveduto a formulare formale disconoscimento ex art 214 c.p.c. del contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto ma si è limitato a chiedere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, nonché l'esame testimoniale per dimostrare di non aver mai sottoscritto il contratto e di non essersi mai reso inadempiente nel pagamento delle rate nonché di non aver mai acquistato il veicolo Fiat 500X
che invero non venivano ammesse in quanto afferenti circostanze da provarsi documentalmente.
Inoltre, premesso il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto, non formalmente disconosciuto e rimasto inadempiuto, si rileva come la conseguente erogazione delle somme in favore dell'opponente non sia stata dallo stesso affatto contestata, al cui riguardo, pertanto,
si osserva come per costante giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
costituisce un'eccezione meramente apparente quella sollevata in relazione alla mancata prova del credito ingiunto, laddove l'opponente ometta di prendere puntuale posizione sulle circostanze allegate dall'opposto in sede monitoria. Ne discende che in mancanza di specifica contestazione, il fatto dedotto nella domanda deve considerarsi ammesso ai sensi dell'art. 115
c.p.c. e quindi provato sia l'an che il quantum del credito (Tribunale Milano, 05/02/2013 ex multis).
Dalle argomentazioni di cui sopra segue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (valore della controversia ricompreso fra 5.200,00 e 26.000,00 euro) valori minimi considerata la ridotta attività difensiva svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.295/2021 emesso dal
Tribunale di Vibo Valentia in data 28.07.2021
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in € 2.540 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a, come per legge.
Vibo Valentia, 28.02.25
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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