Sentenza 8 marzo 1999
Massime • 1
Il giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto sul fondamento nel merito della domanda sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito che costituisce il presupposto del giudicato implicito.(Nella specie la S.C. ha rilevato che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo quindi per implicito che il ricorrente fosse titolare di un interesse attuale e concreto tale da giustificare l'esercizio dell'azione promossa; tuttavia, poiché a seguito di impugnazione nel merito della sentenza non si era formato il giudicato esplicito - costituente il presupposto indefettibile del giudicato implicito sulla questione relativa all'interesse ad agire - non era preclusa al giudice di appello la rilevabilità d'ufficio della mancanza di tale interesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1999, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON AN Titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO BALDASSARRE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati SAVERIO MUCCIO, PASQUALE NAPOLITANO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CI NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 882/96 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 11/7/96 R.G.N. 4977/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/10/98 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, il rigetto del primo, l'assorbimento del terzo e quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bergamo in funzione del giudice del lavoro, depositato il 4 maggio 1993, IA GH, titolare dell'omonima ditta d'impianti di condizionamento, corrente in Romano di Lombardia, premesso che: aveva assunto a far tempo dal 13 novembre 1991 il lavoratore NT BA, con qualifica di saldatore ed inquadramento nel quinto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e che in forza di verbali dell'Ispettorato del Lavoro di Genova - ove esisteva il cantiere presso cui lavorava anche il BA, tra l'altro, vittima di un infortunio in data 4 febbraio 1992 - gli era stato contestato il pagamento (anche ai fini della corresponsione del premio dell'assicurazione obbligatoria) "fuori busta" di lire 5.800.000 effettuato a favore del suddetto prestatore di lavoro;
tanto premesso, conveniva in giudizio lo stesso dipendente e l'I.N.A.I.L., sede di Bergamo, affinché accertasse che in realtà la suddetta somma non era mai stata versata al BA e per l'effetto si condannasse l'Istituto a restituire i premi indebitamente versati su tale somma.
Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza delle avverse pretese sulla base di diverse allegazioni. Il GH, nella sua qualità, riconosceva di avere formulato l'originaria domanda sull'erroneo convincimento che i premi fossero stati pagati e modificava quindi - autorizzato dal Pretore - la domanda originaria limitandola all'accertamento della mancata corresponsione della somma di cui sopra.
Il Pretore, con sentenza in data 14 ottobre 1994, rigettava la domanda. Proposto appello da parte del GH, al quale aveva resistito l'INAIL, il Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, con sentenza depositata in Cancelleria l'11 luglio 1996, dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta da IA GH nei confronti dell'INAIL e del BA, argomentando che:
la domanda, neppure correlata ad una sufficiente esposizione e specifica enunciazione conclusiva del diritto a cui si riferirebbe, era da ritenere affatto priva del requisito dell'interesse ad agire, concreto ed attuale;
non era configurabile uno stato di fatto lesivo della posizione giuridica del GH, fuori da ogni precostituito accertamento riferibile all'INAIL e della possibilità stessa di una concreta utilità dell'accertamento del fatto negativo così come richiesto, la cui conseguenza non sortirebbe comunque un apprezzabile vantaggio pratico derivante dall'espressione della volontà della legge. andava, pertanto, rilevata d'ufficio la mancanza d'interesse ad agire dell'atto.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il GH, nella precisata qualità di titolare dell'omonima ditta, formulando quattro motivi.
L'intimato INAIL resiste con controricorso peraltro tardivo, in quanto non proposto entro il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. Il BA, nonostante rituale notifica del ricorso, non si è
costituito nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; travisamento di fatti e illogicità manifesta (art. 360, n. 3 e 5 stesso codice), deduce che:
il Pretore non aveva minimamente accennato al difetto d'interesse ad agire del GH, cosicché il Tribunale, mancando l'impugnazione sul punto, e quindi essendosi formato il giudicato interno al riguardo, non avrebbe potuto rilevare d'ufficio tale difetto d'interesse. Il motivo è infondato e va quindi rigettato.
Invero, si è più volte deciso in fattispecie consimili che il giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto sul fondamento nel merito della domanda, sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito, che costituisce il presupposto indefettibile del giudicato implicito (cfr. Cass. 16 novembre 1985, n. 5642; 25 gennaio 1998, n. 339). Il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo della questione della competenza per materia deve essere coordinato con il sistema normativo delle impugnazioni;
con la conseguenza che la questione stessa rimane preclusa da una statuizione sulla competenza non impugnata o dal passaggio in giudicato di una statuizione di merito, presupponente la competenza del giudice che l'ha emessa. (cfr. Cass. 2 novembre 1992, n. 11875). Orbene, alla stregua del principio così enunciato, va rilevato che nella fattispecie in esame il Pretore aveva rigettato la domanda del GH, ritenendo - per implicito ma chiaramente - che il medesimo fosse titolare di un interesse attuale e concreto, tale da giustificare l'esercizio dell'azione promossa.
Tale statuizione, proprio perché implicita, non avendo quindi un'autonoma configurazione, era suscettibile di passare in cosa giudicata, non di per sè, ma soltanto in ipotesi di passaggio in giudicato della decisione di merito, alla quale essa era intimamente collegata. Poiché tale decisione era stata impugnata dal GH con il ricorso in appello, non si era formato il giudicato esplicito, (sulla questione di merito), che costituiva il presupposto indefettibile del giudicato implicito (sulla questione relativa all'interesse ad agire). Pertanto, al Tribunale non era preclusa la rilevabilità d'ufficio della mancanza di tale interesse.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 stesso codice nonché contraddittoria e illogica motivazione e travisamento di fatti;
con riferimento all'art. 50 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, sostiene che:
il Tribunale ha fondato il convincimento sulla considerazione che l'INAIL non aveva mai assunto alcun provvedimento riguardo alla situazione dedotta in causa, non avendo dato seguito alla segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro di Genova;
era sfuggito al Giudice d'appello che l'Ispettorato del Lavoro di Bergamo (e non di Genova) aveva notificato il verbale di accertamento in data 3 novembre 1992, con contestazione degli illeciti amministrativi, quantificando i contributi INPS e precisando che il premio INAIL sarebbe stato quantificato direttamente dall'Istituto (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di secondo grado);
inoltre, non aveva considerato il Tribunale che l'INAIL, a pagina 4 della propria costituzione nel giudizio di appello, si era riservato di "quantificare e richiedere il premio assicurativo dovuto dall'appellante sulla somma corrisposta al BA. Questo motivo è fondato.
Invero, si è più volte deciso che l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato d'incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, "ancorché non implicante necessariamente la lesione (attuale) di un diritto" (in tal senso, fra le tante, Cass.21 giugno 1993, n. 6859; 19 aprile 1991, n. 4208; 29 novembre 1991
n. 12818; 1 ottobre 1987, n. 7341; 11 ottobre 1986, n. 5967). Ciò premesso in linea di diritto, rilevasi in punto di fatto che l'interesse a proporre l'azione esercitata dal GH, nella sua qualità, non poteva essere legittimamente negato, alla stregua dei significativi elementi probatori evidenziati dal ricorrente e risultanti dagli atti (com'è noto, al fine di accertare se il giudice d'appello sia incorso nel denunciato errore di procedura, questa Corte è giudice del "fatto").
In particolare, dal verbale in data 3 novembre 1992 redatto dall'Ispettorato del Lavoro di Bergamo risulta la notificazione a IA GH dell'illecito amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, secondo, terzo e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per avere omesso: di registrare sul libro di paga la somma corrisposta fuori busta al dipendente BA NT;
di versare i contributi dovuti all'INPS e "il premio dovuto all'INAIL sulla somma corrisposta al lavoratore di cui sopra ed in favore di quest'ultimo e meglio specificato nell'allegato A/2". Era, pertanto, ragionevole prevedere come certa o almeno come probabile la richiesta da parte dell'INAIL del pagamento del premio assicurativo da parte del GH anche sulla somma corrisposta al BA;
ciò che costituiva certamente una lesione quanto meno potenziale del diritto preteso dall'imprenditore, e configurava la necessità di rimuovere l'incertezza oggettiva in ordine agli obblighi del GH derivanti dal rapporto assicurativo, con specifico riferimento alla somma di cui sopra, al fine di eliminare tale ritenuta lesione.
Per le ragioni esposte va accolto il secondo motivo del ricorso, mentre rimangono assorbiti i motivi terzo e quarto, con i quali, rispettivamente, si denuncia il travisamento della circostanza che l'INAIL aveva chiesto di aggiornare il libro paga per poter erogare al BA le richieste prestazioni economiche, nonché omessa motivazione perché la dichiarazione d'inammissibilità della domanda impedì al Tribunale di esaminare il merito della controversia;
per l'effetto dev'essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa per esame del merito ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Brescia, il quale provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione (art.385, comma terzo, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo motivo;
dichiara assorbiti gli altri due motivi;
cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia la causa per esame del merito al Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, il quale provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 ottobre 1998.