Articolo 2 della Legge 14 marzo 1968, n. 262
Articolo 1
Versione
17 aprile 1968
Art. 2.
Ai fondi iscritti nei singoli esercizi a capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade concernenti oneri di carattere generale, per riparto della quota del 2,50 per cento riservata per tali oneri sui ricavi netti dei mutui contratti dall'Azienda stessa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .

Entrata in vigore il 17 aprile 1968