CA
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/10/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da
1) Dott. PP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1382 del Registro Generale degli Affari NTenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, , nato a [...] il 1° gennaio 1965 (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_4
), tutti in proprio e n.q. di eredi di , nato a [...] il 21 C.F._4 Persona_1 aprile 1939 ed ivi deceduto il 16 giugno 2013, rappresentati e difesi dall'avv. Michele
D'Anca; appellanti
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) in persona del NTroparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NTroparte_2
FR IA IN;
appellata ed appellante incidentale
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: cfr. note scritte depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 41/2023 del 18 gennaio 2023, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda proposta da Parte_1 Pt_2
, , nella qualità di eredi di , nei confronti
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 dell' volta ad ottenere il risarcimento del danno iure NTroparte_1 proprio subito, a causa del decesso del loro prossimo congiunto, a loro dire imputabile all' convenuta. NTroparte_1
1 Secondo quanto rappresentato dagli attori, infatti, la richiesta avrebbe dovuto trovare fondamento sulla presupposta negligenza dell' presso la quale CP_3 Persona_1 aveva lavorato come infermiere, poiché nel 1995, durante un turno di servizio, questi avrebbe contratto il virus HCV – dopo una puntura accidentale con aghi infetti - circostanza che anni dopo, nel 2013, ne avrebbe cagionato la morte per gravi e conseguenti patologie epatiche.
Il Tribunale ritenne che il diritto al risarcimento fosse irrimediabilmente prescritto, tenuto conto che gli attori non avevano allegato in giudizio la raccomandata A/R del 20 NT dicembre 2017, inviata all' per chiedere il risarcimento del danno patito, al fine di provare l'interruzione dei termini.
2. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023, hanno proposto appello, anzitutto, i sulla scorta di due motivi di impugnazione, Parte_5 così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver accolto l'infondata e generica eccezione di NT prescrizione proposta dall'
II. errore del primo giudice per omessa valutazione dei documenti depositati nel fascicolo cartaceo, al fine di dimostrare l'interruzione dei termini prescrizionali.
3. Con comparsa del 7 ottobre 2023, si è costituita l' resistendo al CP_3 gravame interposto, di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi di impugnazione con cui ha fatto valere l'errore del Tribunale nell'aver dichiarato la propria legittimazione passiva, sebbene essa non fosse responsabile del contagio del e per non avere correttamente pronunziato sull'eccezione di prescrizione Per_1 proposta.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 26 settembre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
5. Così compendiato l'oggetto del contendere, per ragioni di ordine sistematico, occorre esaminare, in via prioritaria, il primo motivo di appello incidentale con cui l'appellata NT ha dedotto che:
➢ il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in giudizio, sebbene non fosse mai emerso in NT istruttoria che il fosse deceduto per causa imputabile ad Per_1
➢ l'iter logico-giuridico adottato dal Tribunale non sarebbe chiaro, tenuto conto dell'infondatezza e genericità delle difese proposte dai Parte_5
2 ➢ gli appellanti principali non avrebbero provato il rapporto di parentela con il loro asserito de cuius, né le dinamiche dell'incidente ovvero che l'ago con il quale si sarebbe punto fosse infetto. Persona_1
Il motivo è infondato.
Va rilevato che il Tribunale, nella sentenza impugnata, si è limitato a riconoscere la sola legittimazione passiva dell'appellante, dichiarandone la titolarità a resistere in giudizio e, dunque, la mera qualità di parte convenuta .
Tale dichiarazione, di valore squisitamente processuale, non va confusa con un NT accertamento della titolarità passiva dell' che avrebbe comportato, effettivamente,
l'accertamento della responsabilità di quest'ultima, all'esito di una verifica positiva del rapporto di causalità.
Si rammenta, infatti, che la titolarità del rapporto oggetto di causa non è questione che possa risolversi in base alla narrazione delle parti, giacché attiene al merito della lite, ossia al riscontro dei requisiti di fondatezza della domanda e delle eccezioni spiegate nelle reciproche difese.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante incidentale, benché astrattamente incidente sul diritto sostanziale preteso dai non ha Parte_5 inteso, dunque, presupporne l'esistenza e la fondatezza.
Ed infatti risulta che il Tribunale, in virtù del principio della ragione più liquida, ha unicamente deciso la causa in base alla questione che appariva di più agevole e pronta soluzione, anche per la sua natura preliminare, senza nulla stabilire sul rapporto di causalità tra la condotta dell'azienda, il contagio e la successiva morte del Per_1
Orbene, appare chiaro che, una volta riconosciuta la prescrizione del diritto, un NT eventuale ed ipotetico accoglimento integrale dell'impianto difensivo proposto dall' non avrebbe potuto condurre ad una definizione diversa del giudizio, ovvero, in astratto, ad una soluzione più favorevole alle ragioni dell'azienda sanitaria.
Pertanto, poiché il motivo è interposto al solo fine di dimostrare l'infondatezza, nel merito, delle domande proposte dai – riproponendo, di fatto, le difese già Parte_5 esposte in primo grado – è palese l'inconcludenza dell'impugnazione, giacché, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della 'ragione più liquida'” (Cassazione civile sez.
III, 30/09/2025, n.26441).
3 6. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole – ancora - che il Tribunale non abbia motivato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in base alle argomentazioni da lei espressamente illustrate.
Rappresenta, infatti, di non aver mai eccepito la prescrizione nei termini in cui l'aveva rilevata il Tribunale, bensì di averla argomentata sulla base del decorso del termine quinquennale, la cui data di inizio andava individuata nell'anno in cui il venuto a Per_1 conoscenza della malattia, aveva presentato nel 2003 domanda amministrativa per l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992.
Il motivo va evidentemente esaminato congiuntamente al primo motivo dell' appello principale, in ragione della connessione logico-giuridica tra le due censure.
Con tale doglianza, infatti, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno, nonostante la produzione in giudizio di una raccomandata inviata nel 2017, a mezzo della quale essi avevano richiesto il risarcimento del danno patito, così interrompendo il decorso dei termini.
Evidenziano che la raccomandata sarebbe stata regolarmente depositata all'atto di NT iscrizione a ruolo della causa e, in ogni caso, non era mai contestata dall' la quale ne avrebbe ammesso l'effettiva ricezione.
Soggiungono che, poiché il termine iniziale della prescrizione decorreva della verificazione del danno, ingiustamente da loro subito, esso avrebbe dovuto essere collocato nel 2013, anno di morte di . Persona_1
Tanto premesso, è fondata la censura dell'appellante principale, mentre non lo è quella NT di
Va richiamato, anzitutto, il condivisibile orientamento della Suprema Corte in materia di danno cagionato da emotrasfusione di sangue infetto, da ritenersi, per evidenti analogie, estensibile anche alla fattispecie in esame.
Secondo tale giurisprudenza, infatti, “la Cassazione ha affermato due principi di diritto. Con il primo ha chiarito che: «In caso di trasfusione di sangue infetto, dal quale sia derivata una malattia con esiti permanenti, l'evento morte, ove sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto “iure proprio”, ex art. 2947, comma terzo, cod. civ.». Con il secondo: “Se la morte conseguente alla patologia contratta per effetto della trasfusione si verifica dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione
4 sessennale per il reato di omicidio colposo»" (Cassazione civile sez. III - 23/08/2025, n.
23745).
Avuto riguardo di tali principi, ne discende che il termine di prescrizione va computato dalla data di decesso di , restando l'evento morte distinto, sul piano Persona_1 fenomenologico e giuridico, dal precedente momento in cui il a avuto contezza della Per_1 patologia infettiva che aveva contratto.
La pretesa risarcitoria mossa dagli odierni appellanti incidentali trova coerente fondamento, infatti, nella perdita del loro prossimo congiunto, dalla cui data di decesso (16 giugno 2013) decorre, giusta il disposto dell'art. 2947 comma 3 e della l. 251/2005, il termine sessennale di prescrizione. NT E' dunque evidente l'erroneità della sentenza gravata, dal momento che l' sia nel primo che in questo grado di giudizio, non ha mai contestato la mancata ricezione di una diffida ad adempiere inviata dai che risulta, dunque, effettivamente Parte_5 ricevuta dall'azienda nell'anno 2018.
Ed infatti, come si può evincere dalle difese esposte nel primo giudizio dall'azienda sanitaria, in comparsa di costituzione, questa confermò espressamente – pur non riconoscendone infondatamente capacità interruttiva – la ricezione di un'istanza risarcitoria da parte degli odierni appellanti, dichiarando che risultasse “evidente la maturazione della prescrizione dei diritti ex adverso vantati, posto che gli odierni attori hanno richiesto il risarcimento danni da lesione del rapporto parentale solo a gennaio 2018”.
Oltre a non essere stato contestato è, comunque, dimostrato che la raccomandata in questione risulta consegnata in data 17 gennaio 2018, sicché la ricostruzione fornita dagli appellanti principali appare ancor più attendibile, a fronte dei riscontri provenienti dalle difese di controparte.
Il documento in questione risulta, infatti, indicato nell'apposito indice sottoscritto dal cancelliere in sede di accettazione della produzione cartacea con conseguenza che deve presumersi, fino a prova contraria (nella specie non fornita), che il documento fosse presente nel fascicolo di parte dell'appellante.
Appurato, quindi, che il documento era stato prodotto, emerge, dunque, l'erroneità della sentenza impugnata.
Ed infatti, essendo il deceduto il 16 giugno 2013, il termine sessennale per Per_1 fare valere il ristoro è stato utilmente interrotto nel gennaio 2018.
6.L'accoglimento di tale motivo, dunque, comporta l'assorbimento del secondo motivo di appello – in buona parte, comunque, sovrapponibile - ed impone l'esame della
5 controversia nel merito, nonché della richiesta di eventuale rinnovazione della CTU, già avanzata in primo grado e riproposta in questo giudizio.
Entrando, così, nel merito della domanda risarcitoria proposta, occorre anzitutto precisare che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, “il verbale redatto dalla
Commissione medica, di cui all'art. 4 l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”
(Cassazione civile sez. un. - 06/07/2023, n. 19129).
Orbene, chiarito il valore indiziario del verbale redatto dalla CMO, va rilevato che la
Commissione, nella diagnosi accertata nel 1999, non ha chiarito le dinamiche dell'incidente del 1995, limitandosi a sostenere che l'infermiere, per il lavoro svolto, fosse “continuamente
a rischio di contagio”.
Altrettanto generica e non dirimente risulta, inoltre, la dichiarazione del 8 ottobre 2004 della caposala del reparto di secondo la quale il “prestando servizio presso Pt_6 Per_1 il reparto si è punto con aghi infetti”, senza far luce sulla collocazione temporale dell'incidente nonché - a titolo esemplificativo - su antefatti, circostanze specifiche, modalità di accadimento, presenza di altri testimoni, misure di sicurezza adottate ovvero azioni intraprese immediatamente o dopo l'incidente.
Ne consegue, dunque, che non vi è alcuna precisa indicazione e prova attendibile che il si sarebbe punto con aghi contaminati, e ancor meno che ciò sia avvenuto nove Per_1 anni prima della dichiarazione della caposala, rendendo le difese complessivamente esposte dagli odierni appellanti fortemente carenti sotto il profilo probatorio.
È pur vero che, in tali circostanze, al fine di supplire ad oggettive difficoltà probatorie nel ricostruire dinamiche e momento del contagio, è ritenuto ammissibile il ricorso a presunzioni, non essendo indispensabile, secondo la Suprema Corte, che “tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale – risultando - sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. (Nel caso di specie, relativo ad un'infermiera professionale che prestava servizio presso un centro di salute mentale e assumeva di aver contratto in conseguenza del proprio lavoro una epatite B e C, la domanda era stata rigettata non essendo in grado la ricorrente di indicare un preciso episodio al quale
6 ricondurre il contagio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato elementi presuntivi quali la maggior esposizione al rischio di un infermiere, ancor più accentuato ove il servizio venga prestato in favore di pazienti con problemi psichiatrici, ed il fatto che, in tale tipo di infezioni, sia difficilissimo in genere stabilire con certezza il momento esatto di penetrazione di un agente virulento)" (Cassazione civile sez. lav., 08/04/2004, n.6899).
Pur avendo riguardo da tale orientamento, tuttavia, non emerge che, alla luce dei fatti narrati dai nel 1995 - per circostanze documentate e precisamente Parte_5 riferibili a quell'anno - il fosse stato esposto ad una apprezzabile rischio di pungersi Per_1 con aghi infetti e che quindi abbia contratto la malattia nel luogo di lavoro.
Ne discende che il circoscritto incidente rappresentato dagli appellanti non risulta, neanche in via indiziaria, comunque provato adeguatamente, né ragionevolmente di maggiore probabilità in base a tutti i dati disponibili.
Appaiono dunque invariate, conclusivamente, le risultanze già rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale per il quale “non risulta, quindi, fornita dal lavoratore né dagli attuali eredi del signor la prova del necessario nesso causale Per_1 fra l'evento infortunistico dedotto in giudizio e la lesione dell'integrità fisica poi appalesatasi, non essendovi alcuna prova sia dell'avvenuta puntura dell'ago che del fatto che l'ago responsabile di aver cagionato la presunta puntura fosse realmente infetto;
nel caso in specie non può formularsi alcun giudizio positivo, neppure in termini probabilistici, sull'esistenza del nesso causale tra il dedotto infortunio e l'infezione da virus C”(pag. 8).
7.Alla luce di quanto esposto, per il principio di soccombenza, gli appellanti devono rifondere all'appellata le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 41/2023 del 18 gennaio
2023 resa dal Tribunale di Trapani, appellata in via principale da ed altri Parte_1 con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023 nonché, in via incidentale, da
[...]
NTroparte_1 condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4996,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali in solido nonché dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
7 di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 20 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AL NT PP PO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da
1) Dott. PP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1382 del Registro Generale degli Affari NTenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, , nato a [...] il 1° gennaio 1965 (C.F. C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_4
), tutti in proprio e n.q. di eredi di , nato a [...] il 21 C.F._4 Persona_1 aprile 1939 ed ivi deceduto il 16 giugno 2013, rappresentati e difesi dall'avv. Michele
D'Anca; appellanti
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) in persona del NTroparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NTroparte_2
FR IA IN;
appellata ed appellante incidentale
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: cfr. note scritte depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 41/2023 del 18 gennaio 2023, il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda proposta da Parte_1 Pt_2
, , nella qualità di eredi di , nei confronti
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 dell' volta ad ottenere il risarcimento del danno iure NTroparte_1 proprio subito, a causa del decesso del loro prossimo congiunto, a loro dire imputabile all' convenuta. NTroparte_1
1 Secondo quanto rappresentato dagli attori, infatti, la richiesta avrebbe dovuto trovare fondamento sulla presupposta negligenza dell' presso la quale CP_3 Persona_1 aveva lavorato come infermiere, poiché nel 1995, durante un turno di servizio, questi avrebbe contratto il virus HCV – dopo una puntura accidentale con aghi infetti - circostanza che anni dopo, nel 2013, ne avrebbe cagionato la morte per gravi e conseguenti patologie epatiche.
Il Tribunale ritenne che il diritto al risarcimento fosse irrimediabilmente prescritto, tenuto conto che gli attori non avevano allegato in giudizio la raccomandata A/R del 20 NT dicembre 2017, inviata all' per chiedere il risarcimento del danno patito, al fine di provare l'interruzione dei termini.
2. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023, hanno proposto appello, anzitutto, i sulla scorta di due motivi di impugnazione, Parte_5 così di seguito sintetizzabili:
I. errore del primo giudice per aver accolto l'infondata e generica eccezione di NT prescrizione proposta dall'
II. errore del primo giudice per omessa valutazione dei documenti depositati nel fascicolo cartaceo, al fine di dimostrare l'interruzione dei termini prescrizionali.
3. Con comparsa del 7 ottobre 2023, si è costituita l' resistendo al CP_3 gravame interposto, di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sulla scorta di due motivi di impugnazione con cui ha fatto valere l'errore del Tribunale nell'aver dichiarato la propria legittimazione passiva, sebbene essa non fosse responsabile del contagio del e per non avere correttamente pronunziato sull'eccezione di prescrizione Per_1 proposta.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 26 settembre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
5. Così compendiato l'oggetto del contendere, per ragioni di ordine sistematico, occorre esaminare, in via prioritaria, il primo motivo di appello incidentale con cui l'appellata NT ha dedotto che:
➢ il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in giudizio, sebbene non fosse mai emerso in NT istruttoria che il fosse deceduto per causa imputabile ad Per_1
➢ l'iter logico-giuridico adottato dal Tribunale non sarebbe chiaro, tenuto conto dell'infondatezza e genericità delle difese proposte dai Parte_5
2 ➢ gli appellanti principali non avrebbero provato il rapporto di parentela con il loro asserito de cuius, né le dinamiche dell'incidente ovvero che l'ago con il quale si sarebbe punto fosse infetto. Persona_1
Il motivo è infondato.
Va rilevato che il Tribunale, nella sentenza impugnata, si è limitato a riconoscere la sola legittimazione passiva dell'appellante, dichiarandone la titolarità a resistere in giudizio e, dunque, la mera qualità di parte convenuta .
Tale dichiarazione, di valore squisitamente processuale, non va confusa con un NT accertamento della titolarità passiva dell' che avrebbe comportato, effettivamente,
l'accertamento della responsabilità di quest'ultima, all'esito di una verifica positiva del rapporto di causalità.
Si rammenta, infatti, che la titolarità del rapporto oggetto di causa non è questione che possa risolversi in base alla narrazione delle parti, giacché attiene al merito della lite, ossia al riscontro dei requisiti di fondatezza della domanda e delle eccezioni spiegate nelle reciproche difese.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'appellante incidentale, benché astrattamente incidente sul diritto sostanziale preteso dai non ha Parte_5 inteso, dunque, presupporne l'esistenza e la fondatezza.
Ed infatti risulta che il Tribunale, in virtù del principio della ragione più liquida, ha unicamente deciso la causa in base alla questione che appariva di più agevole e pronta soluzione, anche per la sua natura preliminare, senza nulla stabilire sul rapporto di causalità tra la condotta dell'azienda, il contagio e la successiva morte del Per_1
Orbene, appare chiaro che, una volta riconosciuta la prescrizione del diritto, un NT eventuale ed ipotetico accoglimento integrale dell'impianto difensivo proposto dall' non avrebbe potuto condurre ad una definizione diversa del giudizio, ovvero, in astratto, ad una soluzione più favorevole alle ragioni dell'azienda sanitaria.
Pertanto, poiché il motivo è interposto al solo fine di dimostrare l'infondatezza, nel merito, delle domande proposte dai – riproponendo, di fatto, le difese già Parte_5 esposte in primo grado – è palese l'inconcludenza dell'impugnazione, giacché, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della 'ragione più liquida'” (Cassazione civile sez.
III, 30/09/2025, n.26441).
3 6. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale si duole – ancora - che il Tribunale non abbia motivato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in base alle argomentazioni da lei espressamente illustrate.
Rappresenta, infatti, di non aver mai eccepito la prescrizione nei termini in cui l'aveva rilevata il Tribunale, bensì di averla argomentata sulla base del decorso del termine quinquennale, la cui data di inizio andava individuata nell'anno in cui il venuto a Per_1 conoscenza della malattia, aveva presentato nel 2003 domanda amministrativa per l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992.
Il motivo va evidentemente esaminato congiuntamente al primo motivo dell' appello principale, in ragione della connessione logico-giuridica tra le due censure.
Con tale doglianza, infatti, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno, nonostante la produzione in giudizio di una raccomandata inviata nel 2017, a mezzo della quale essi avevano richiesto il risarcimento del danno patito, così interrompendo il decorso dei termini.
Evidenziano che la raccomandata sarebbe stata regolarmente depositata all'atto di NT iscrizione a ruolo della causa e, in ogni caso, non era mai contestata dall' la quale ne avrebbe ammesso l'effettiva ricezione.
Soggiungono che, poiché il termine iniziale della prescrizione decorreva della verificazione del danno, ingiustamente da loro subito, esso avrebbe dovuto essere collocato nel 2013, anno di morte di . Persona_1
Tanto premesso, è fondata la censura dell'appellante principale, mentre non lo è quella NT di
Va richiamato, anzitutto, il condivisibile orientamento della Suprema Corte in materia di danno cagionato da emotrasfusione di sangue infetto, da ritenersi, per evidenti analogie, estensibile anche alla fattispecie in esame.
Secondo tale giurisprudenza, infatti, “la Cassazione ha affermato due principi di diritto. Con il primo ha chiarito che: «In caso di trasfusione di sangue infetto, dal quale sia derivata una malattia con esiti permanenti, l'evento morte, ove sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto “iure proprio”, ex art. 2947, comma terzo, cod. civ.». Con il secondo: “Se la morte conseguente alla patologia contratta per effetto della trasfusione si verifica dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione
4 sessennale per il reato di omicidio colposo»" (Cassazione civile sez. III - 23/08/2025, n.
23745).
Avuto riguardo di tali principi, ne discende che il termine di prescrizione va computato dalla data di decesso di , restando l'evento morte distinto, sul piano Persona_1 fenomenologico e giuridico, dal precedente momento in cui il a avuto contezza della Per_1 patologia infettiva che aveva contratto.
La pretesa risarcitoria mossa dagli odierni appellanti incidentali trova coerente fondamento, infatti, nella perdita del loro prossimo congiunto, dalla cui data di decesso (16 giugno 2013) decorre, giusta il disposto dell'art. 2947 comma 3 e della l. 251/2005, il termine sessennale di prescrizione. NT E' dunque evidente l'erroneità della sentenza gravata, dal momento che l' sia nel primo che in questo grado di giudizio, non ha mai contestato la mancata ricezione di una diffida ad adempiere inviata dai che risulta, dunque, effettivamente Parte_5 ricevuta dall'azienda nell'anno 2018.
Ed infatti, come si può evincere dalle difese esposte nel primo giudizio dall'azienda sanitaria, in comparsa di costituzione, questa confermò espressamente – pur non riconoscendone infondatamente capacità interruttiva – la ricezione di un'istanza risarcitoria da parte degli odierni appellanti, dichiarando che risultasse “evidente la maturazione della prescrizione dei diritti ex adverso vantati, posto che gli odierni attori hanno richiesto il risarcimento danni da lesione del rapporto parentale solo a gennaio 2018”.
Oltre a non essere stato contestato è, comunque, dimostrato che la raccomandata in questione risulta consegnata in data 17 gennaio 2018, sicché la ricostruzione fornita dagli appellanti principali appare ancor più attendibile, a fronte dei riscontri provenienti dalle difese di controparte.
Il documento in questione risulta, infatti, indicato nell'apposito indice sottoscritto dal cancelliere in sede di accettazione della produzione cartacea con conseguenza che deve presumersi, fino a prova contraria (nella specie non fornita), che il documento fosse presente nel fascicolo di parte dell'appellante.
Appurato, quindi, che il documento era stato prodotto, emerge, dunque, l'erroneità della sentenza impugnata.
Ed infatti, essendo il deceduto il 16 giugno 2013, il termine sessennale per Per_1 fare valere il ristoro è stato utilmente interrotto nel gennaio 2018.
6.L'accoglimento di tale motivo, dunque, comporta l'assorbimento del secondo motivo di appello – in buona parte, comunque, sovrapponibile - ed impone l'esame della
5 controversia nel merito, nonché della richiesta di eventuale rinnovazione della CTU, già avanzata in primo grado e riproposta in questo giudizio.
Entrando, così, nel merito della domanda risarcitoria proposta, occorre anzitutto precisare che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, “il verbale redatto dalla
Commissione medica, di cui all'art. 4 l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la
Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale”
(Cassazione civile sez. un. - 06/07/2023, n. 19129).
Orbene, chiarito il valore indiziario del verbale redatto dalla CMO, va rilevato che la
Commissione, nella diagnosi accertata nel 1999, non ha chiarito le dinamiche dell'incidente del 1995, limitandosi a sostenere che l'infermiere, per il lavoro svolto, fosse “continuamente
a rischio di contagio”.
Altrettanto generica e non dirimente risulta, inoltre, la dichiarazione del 8 ottobre 2004 della caposala del reparto di secondo la quale il “prestando servizio presso Pt_6 Per_1 il reparto si è punto con aghi infetti”, senza far luce sulla collocazione temporale dell'incidente nonché - a titolo esemplificativo - su antefatti, circostanze specifiche, modalità di accadimento, presenza di altri testimoni, misure di sicurezza adottate ovvero azioni intraprese immediatamente o dopo l'incidente.
Ne consegue, dunque, che non vi è alcuna precisa indicazione e prova attendibile che il si sarebbe punto con aghi contaminati, e ancor meno che ciò sia avvenuto nove Per_1 anni prima della dichiarazione della caposala, rendendo le difese complessivamente esposte dagli odierni appellanti fortemente carenti sotto il profilo probatorio.
È pur vero che, in tali circostanze, al fine di supplire ad oggettive difficoltà probatorie nel ricostruire dinamiche e momento del contagio, è ritenuto ammissibile il ricorso a presunzioni, non essendo indispensabile, secondo la Suprema Corte, che “tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale – risultando - sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. (Nel caso di specie, relativo ad un'infermiera professionale che prestava servizio presso un centro di salute mentale e assumeva di aver contratto in conseguenza del proprio lavoro una epatite B e C, la domanda era stata rigettata non essendo in grado la ricorrente di indicare un preciso episodio al quale
6 ricondurre il contagio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato elementi presuntivi quali la maggior esposizione al rischio di un infermiere, ancor più accentuato ove il servizio venga prestato in favore di pazienti con problemi psichiatrici, ed il fatto che, in tale tipo di infezioni, sia difficilissimo in genere stabilire con certezza il momento esatto di penetrazione di un agente virulento)" (Cassazione civile sez. lav., 08/04/2004, n.6899).
Pur avendo riguardo da tale orientamento, tuttavia, non emerge che, alla luce dei fatti narrati dai nel 1995 - per circostanze documentate e precisamente Parte_5 riferibili a quell'anno - il fosse stato esposto ad una apprezzabile rischio di pungersi Per_1 con aghi infetti e che quindi abbia contratto la malattia nel luogo di lavoro.
Ne discende che il circoscritto incidente rappresentato dagli appellanti non risulta, neanche in via indiziaria, comunque provato adeguatamente, né ragionevolmente di maggiore probabilità in base a tutti i dati disponibili.
Appaiono dunque invariate, conclusivamente, le risultanze già rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale per il quale “non risulta, quindi, fornita dal lavoratore né dagli attuali eredi del signor la prova del necessario nesso causale Per_1 fra l'evento infortunistico dedotto in giudizio e la lesione dell'integrità fisica poi appalesatasi, non essendovi alcuna prova sia dell'avvenuta puntura dell'ago che del fatto che l'ago responsabile di aver cagionato la presunta puntura fosse realmente infetto;
nel caso in specie non può formularsi alcun giudizio positivo, neppure in termini probabilistici, sull'esistenza del nesso causale tra il dedotto infortunio e l'infezione da virus C”(pag. 8).
7.Alla luce di quanto esposto, per il principio di soccombenza, gli appellanti devono rifondere all'appellata le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 41/2023 del 18 gennaio
2023 resa dal Tribunale di Trapani, appellata in via principale da ed altri Parte_1 con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023 nonché, in via incidentale, da
[...]
NTroparte_1 condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4996,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali in solido nonché dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
7 di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 20 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AL NT PP PO
8