CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. CO S. OC Presidente
Dott. IL RI AB Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 485/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10/09/2025 e vertente
TRA
Prof. appresentato e difeso, dall'Avv. Maria Teresa Parte_1
Di CC, giusta procura, per atto separato, in calce all'atto di citazione di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in L'Aquila, alla Via
Paganica n.13;
APPELLANTE
con sede in Trieste, in persona del procuratore CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Irti, giusta procura in calce alla
[...] comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata , e, in L'Aquila, via Email_1
Roma n. 190, presso lo studio dell'Avv. Matteo Matteucci Cortelli;
APPELLANTE
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale, dott.
[...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli, per Controparte_3
procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio di Padova, Galleria Alcide De Gasperi n. 4, giusta
Delibera del Direttore Generale n. 1114 del 29 maggio 2023;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
, per sé e quale esercente la potestà genitoriale sul Controparte_4
minore , rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Persona_1
Rotondo, con studio in Pescara (PE), Viale G. d'Annunzio n. 69, giusta procura alle liti agli atti del giudizio civile n. 395\16 R.G. Tribunale di L'Aquila in allegato;
APPELLATA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Marino, Controparte_5 giusta procura alle liti su foglio separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
LA TI in L'Aquila alla via Avezzano n. 11/c.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado, in accoglimento del presente gravame e delle conclusioni rassegnate dal Prof. con le comparse di Parte_1 costituzione e risposta del 18.05.2016 (nell'ambito del proc. n. 395/2016) e
03.02.2017 (nell'ambito del proc. n. 2967/2016, contenente richiesta di chiamata in causa della Dott. ) e con i successivi atti di chiamata in Persona_2 causa della , oggi in Controparte_6 CP_1 riforma della impugnata sentenza: - dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzata dal Sig. nei Controparte_5 confronti del Prof. - in via principale e di merito, rigettare le Parte_1 domande risarcitorie proposte dai SI.ri , in proprio e quale Controparte_4 esercente la responsabilità sul figlio , ed Persona_1 Controparte_5 nei confronti del Prof. in quanto destituite di fondamento e Parte_1 comunque non provate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma anche solo parziale della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare a fini liquidatori la concorrente responsabilità della Dott.ssa nella Persona_2 causazione dei danni lamentati dai SI.ri , in proprio e nella Controparte_4 qualità, e e conseguentemente ridurre il quantum a carico Controparte_5 dell'appellante in misura proporzionale;
- in ogni caso confermare tutte le statuizioni di manleva della in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a tenere indenne il Prof. da qualsivoglia Parte_1 obbligazione risarcitoria in favore dei SI.ri , in proprio e Controparte_4 nella qualità, ed;
- con vittoria di spese e competenze del Controparte_5 grado di giudizio, oltre accessori di legge”
Per parte appellata-appellante incidentale
[...]
: in via preliminare: si chiede alla Controparte_2
Corte di rimettere il fascicolo al Presidente al fine di consentire la riunione delle impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in un unico processo;
Sempre in via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata
Sentenza per i motivi sopra indicati;
Nel Merito: accogliersi l'appello promosso dal prof. nei limiti di cui in narrativa, in quanto fondato per le ragioni Parte_1 sopra esposte;
Nel merito in via di appello incidentale: in accoglimento del presente gravame incidentale, accertarsi la carenza di responsabilità in capo ai sanitari afferenti all' Controparte_2
e in riforma della Sentenza n. 127/2023, dichiarare l' esente
[...] CP_2 da qualsivoglia responsabilità e obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente gravame, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'inibitoria richiesta, condannarsi gli odierni appellati alla restituzione delle somme che l' provveda a CP_2 corrispondere nelle more del giudizio;
In via di ulteriore subordine: in via del tutto gradata e subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, ridursi gli importi dovuti, per quanto esposto nel secondo motivo d'appello incidentale, nelle somme che verranno ritenute di Giustizia;
conseguentemente, si chiede la condanna degli appellati alla restituzione di tutte quelle maggiori somme che, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta inibitoria, l' CP_2 avesse provveduto a corrispondere nelle more del giudizio rispetto a quanto effettivamente dovuto;
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi formulati nelle memorie istruttorie tempestivamente depositate nel giudizio di primo grado ed in particolare per la rinnovazione della c.t.u. medico legale, con nomina di un nuovo Collegio peritale.
Per parte appellante “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in CP_1 riforma della impugnata sentenza, contrariis reiectis, previa riunione dei giudizi di appello iscritti ai nn. 488/2023 e 485/2023, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, che sin da ora qui di seguito si formulano:
1. rigettare le domande risarcitorie avanzate da e , Controparte_4 Controparte_5 siccome infondate in fatto e in diritto e, per conseguenza, rigettare la chiamata in garanzia;
2. in subordine, ritenere non operativa la polizza Allianz stipulata dal ovvero limitarne l'operatività alle sole somme eccedenti quelle Parte_1
Parte previste nei massimali delle polizze stipulate dalla 3. in ulteriore subordine, determinare il concorso colposo del dott. in misura Parte_1 minore, in ragione del marginale apporto causale della sua condotta;
4. rideterminare il grado della invalidità permanente dei due danneggiati, liquidando i danni secondo corretta applicazione delle Tabelle Milanesi e dei relativi metodi di calcolo.
5. in ipotesi di accoglimento dell'appello e comunque di avvenuta esecuzione della prima sentenza, condannare e Controparte_4
alla restituzione delle somme medio tempore ricevute, con Controparte_5 rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Per parte appellata : Voglia la Corte di appello adita, Controparte_4
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
Preliminarmente:
1. Dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nei Parte confronti della Nel merito 2. respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza gravata;
3. condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, tenendo conto nella liquidazione del corretto dello scaglione tariffario da € 52.000 a € 260.000, inoltre dello sforzo difensivo della fase istruttoria del primo grado, che ha visto la ripetizione per 3 volte delle operazioni peritali.
Per parte appellata : affinché l'Ecc.ma Corte di Controparte_5
Appello adita Voglia rigettare l'appello principale proposto dal Prof. Parte_1 nonché quello incidentale proposto dall'
[...] Controparte_7
, entrambi inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto. In via
[...] istruttoria, qualora l'adita Corte ritenesse necessario ai fini del decidere disporre consulenza medico – legale di ufficio al fine di accertare e quantificare i danni psico-fisici lamentati dal Dott. e il relativo nesso di causalità, Controparte_5 se ne reitera la richiesta. Con vittoria di spese.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
L'Aquila n. 127/2023 del 22.02.2023, pubblicata il 01.03.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 395/2016.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata il Tribunale di L'Aquila ha emesso il dispositivo del seguente tenore: “accoglie la domanda di e, per l'effetto, Controparte_4 condanna l' e (quest'ultima Controparte_7 CP_1 in luogo in , in solido tra loro, al risarcimento dei danni in Parte_1 favore di che liquida nella somma di euro 129.342,57, oltre Controparte_4 rivalutazione monetaria e interessi legali dal 2.05.2007 sino al soddisfo;
accoglie la domanda di , coniuge della e, per l'effetto, Controparte_5 CP_4 condanna l' e in solido tra Controparte_7 Parte_1 loro, al risarcimento dei danni in favore di , che liquida nella Controparte_5 somma di euro 43.737,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal
2.05.2007 sino al soddisfo;
condanna a tenere indenne CP_1 [...] della condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 CP_5
di euro 43.737,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal
[...]
2.05.2007 sino al soddisfo;
condanna l' e Controparte_7
(quest'ultima in luogo in , alla refusione delle CP_1 Parte_1 spese di lite in favore di che si liquidano nella somma di euro Controparte_4
Part 7.000,00, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.A. come per legge;
condanna l'
e alla refusione delle spese di Controparte_7 Parte_1 lite in favore di che liquida nella somma di euro 4.000,00, Controparte_5 oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.A. come per legge;
condanna CP_1
a tenere indenne della condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di di euro 4.000,00 oltre spese generali 15%, Controparte_5
I.V.A. e C.A. come per legge;
condanna al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore di che si liquidano nella somma di euro Parte_1
6.000,00 oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.A. come per legge;
pone definitivamente a carico di e Controparte_7 CP_1 le spese di C.T.U..”
1.1 Alla sentenza di primo grado si addiveniva all'esito di procedimento instaurato con atto di citazione da in proprio e quale Controparte_4 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , che Persona_1 aveva adito il Tribunale di L'Aquila al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dei convenuti per l'errata diagnosi di aborto interno nonché per il conseguente intervento subito e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
A sostegno della propria domanda, l'attrice aveva dedotto che: in data
28.03.2007, gravida alla quinta settimana, a seguito della comparsa di perdite ematiche, si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Salvatore di
L'Aquila e ivi è stata ricoverata con la diagnosi di “minaccia d'aborto”; gli esami ematochimici eseguiti in occasione del ricovero avevano rilevato, tuttavia, un aumento esponenziale dei valori di beta HCG;
ciò nonostante, in data
31.03.2007, il dott. le aveva diagnosticato l'avvenuto “aborto Parte_1 interno” e, per tale motivo, nella stessa giornata, era stata sottoposta all'intervento di “svuotamento e revisione della cavità uterina”, con prescrizione del farmaco utero-tonico ET;
nei giorni successivi, persistendo uno stato di malessere, ella si era recata a visita presso la propria ginecologa di fiducia, la quale, a seguito di un controllo ecografico, aveva rilevato la presenza di un feto in grembo compatibile con la stessa gravidanza ritenuta e diagnosticata interrotta;
a seguito di detto evento, l'attrice si era recata successivamente presso un'altra struttura dove aveva portato a termine la gravidanza, che si sarebbe conclusa alla trentottesima settimana;
in conseguenza del predetto errore diagnostico, deduceva di aver riportato un trauma psichico che avrebbe compromesso anche il rapporto con il figlio, in quanto quest'ultimo avrebbe subito, a sua volta, uno stato di forte attaccamento con la figura materna.; il tentativo di mediazione esperito aveva avuto, tuttavia, esito negativo.
1.2 Per i medesimi fatti di causa, con atto di citazione ritualmente notificato,
, coniuge di , aveva adito il medesimo Controparte_5 Controparte_4
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dei convenuti per l'errata diagnosi di aborto effettuata in danno del proprio coniuge e, per l'effetto, aveva chiesto la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da egli subiti. Tale procedimento è stato iscritto al ruolo con n. R.G. 2976/2016.
1.3 All'udienza del 12.07.2017 il giudice, vista la connessione oggettiva tra i due procedimenti incardinati dinanzi il Tribunale, ha disposto la riunione al procedimento avente n. R.G. 395/2016, di quello avente n. R.G. 2776/2016.
1.4 In entrambi i giudizi si è costituita la Controparte_8
la quale, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del diritto di
[...] credito azionato da e, nel merito, ha contestato la sussistenza Controparte_5 del nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e l'evento dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda.
1.5 Si è costituito, altresì, in entrambi i giudizi il dott. il quale, Parte_1 in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato da
, nonché ha chiesto di poter chiamare in giudizio la compagnia Controparte_5 assicurativa Lloyd Adriatico e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto nessuna condotta censurabile sarebbe riconducile alla propria prestazione professionale.
1.6 Si è costituita in entrambi i giudizi la quale ha contestato la CP_1 ricostruzione avversaria e, in subordine, ha eccepito che la garanzia prestata in favore di era limitata alle sole somme eccedenti quelle previste Parte_1 nei massimali delle polizze stipulate dalla Controparte_8 in favore dei propri dipendenti.
1.7 La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e con l'espletamento di C.T.U. medico – legale.
1.8 Il Tribunale ha motivato le proprie determinazioni in via preliminare, rigettando l'eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti, del diritto di credito vantato da . Nel merito, ha accolto la domanda di Controparte_5 entrambi gli attori. Quanto all'an debeatur, analizzate le considerazioni medico legali effettuate dal collegio incaricato – le cui risultanze vengono condivise poiché ritenute congrue ed esenti da vizi logici e giuridici – ha ritenuto che la diagnosi di aborto interno e il successivo trattamento chirurgico di revisione della cavità uterina erano errati. Questo in quanto il collegio peritale aveva rilevato che “i sanitari, in considerazione della iniziale epoca gestazionale della donna e in considerazione dell'aumento dei valori dell'ormone BetaHCG, avrebbero dovuto adottare un atteggiamento di cauta attesa con rivalutazione ecografica e ormonale a distanza di 7 giorni, che avrebbe permesso di accertare l'effettivo proseguimento della gravidanza. Tale comportamento, inoltre, avrebbe evitato alla paziente di essere sottoposta ingiustamente all'intervento di revisione della Cavità Uterina, rivelatosi peraltro fortunatamente inefficace, nonché alla terapia medica con ET (vasocostrittore usato, come sale dell'acido maleico, in ostetricia e ginecologia per arrestare emorragie uterine) prescritta successivamente al trattamento di RCU”. Dalle risultanze peritali, infine, era emerso che tale vicenda clinica aveva determinato nella paziente un
“Disturbo Post Traumatico da Stress ad esordio acuto e poi a decorso cronico di grado complicato/grave” […] “in relazione causale, sotto il profilo cronologico, modale, quantitativo e qualitativo alla condotta imperita realizzata dai sanitari
San Salvatore di L'Aquila nel corso del ricovero del marzo 2007”. In conclusione, pertanto, il giudicante ha ritenuto dovesse essere dichiarata la responsabilità professionale sia dei sanitari che della struttura convenuta per aver gli stessi diagnosticato erroneamente l'aborto interno alla Sig.ra ed CP_4 eseguito conseguentemente l'intervento di svuotamento della cavità uterina, che tuttavia, ma fortunatamente, lo era stato in modo incompleto, in quanto non aveva impedito la nascita di . Il Tribunale sulla imputabilità Persona_1 della responsabilità ed in materia di responsabilità medica, nel vigore della disciplina precedente la l. 24/2017 in quanto i fatti di causa risalgono all'anno
2007, ha ritenuto la responsabilità della struttura sanitaria in quanto integrante –
a norma dell'art. 1228 c.c.- un'ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio, imperniata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, che trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che possono essere causati al creditore con l'utilizzazione di terzi nell'eseguire la propria obbligazione contrattuale, e che va tenuta distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di tipo oggettivo, in virtù della quale l'imprenditore risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per i fatti dei propri dipendenti. Nel caso di specie, non era emersa alcuna allegazione da parte della struttura sanitaria convenuta in ordine alla condotta dissonante tenuta dal dott. per i fatti di causa, sicché la responsabilità doveva essere Parte_1 imputata in parti uguali a tutti i soggetti resistenti nel giudizio. Peraltro, il dott. aveva dedotto in giudizio (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione Parte_1
e risposta) di aver partecipato, unitamente ad un'altra professionista rimasta a questo estranea alla formulazione dell'errata diagnosi di aborto interno.
1.9. In ordine al quantum debeatur, il Tribunale ha fatto riferimento a quanto riscontrato dai consulenti incaricati della relazione peritale, ove il danno effettivamente rilevato su era stato indicato in questi termini: Controparte_4
- inabilità temporanea assoluta: giorni 10; - inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 180; - invalidità permanente: 26%.
2. Quanto alla posizione di , ha evidenziato che i danni dallo Controparte_5 stesso lamentati avevano trovato riscontro nella documentazione versata in atti
(cfr. relazione psichiatrico forense), proveniente non soltanto da una struttura Part pubblica, ma dalla stessa convenuta, dalla quale si evince che l'attore è affetto da “disturbo post traumatico da stress cronico di entità grave” e presenta un danno biologico nella misura del 15%. Ha quindi proceduto alla liquidazione del danno biologico in favore di nella misura di euro Controparte_4
125.691,00 (di cui euro 115.791,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 9.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo), comprensiva dell'aumento per sofferenza nella misura del 42% in ragione dell'età (42 anni) e della gravità della vicenda vissuta dall'attrice; in favore di Controparte_5 nella misura di euro 42.079,00, comprensiva dell'aumento per sofferenza del
31% in ragione dell'età (46 anni) e della gravità della vicenda vissuta dall'attrice.
Ai danni così quantificati ha aggiunto, trattandosi di debito di valore, interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02.05.2007 (giorno della diagnosi di gravidanza) sino al soddisfo, liquidando le spese mediche, in base all'accertamento svolto dai C.T.U., nella somma complessiva di euro 3.588,00 in favore di e nella somma, relativa ad un esborso Controparte_4 documentato, quanto ad , quale spesa di C.T.P., di euro Controparte_5
610,00, giusta fattura in atti (cfr. doc. n. 5), oltre alle spese di mediazione riconosciute ad entrambi (euro 48,80 in favore di ed euro Controparte_5
63,57 in favore di ). Controparte_4
2.1. Sull'azione di manleva proposta da il Tribunale ha deciso Parte_1 in favore di quest'ultimo, posto che questi aveva fornito la prova della copertura assicurativa garantita da in suo favore, mentre CP_1 CP_1 avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza della polizza di primo rischio e, non avendolo fatto, ha ritenuto pienamente operativa la polizza allegata dal idonea a garantire per intero l'onere risarcitorio gravante Parte_1 sull'assicurato ed ha liquidato le spese come sopra riportato.
3. Avverso la decisione ha proposto appello il dott. Parte_1 articolando i motivi che si andranno, di seguito, ad esaminare partitamente ed ha concluso come in epigrafe.
3.1. Anche l' ha proposto appello - dando origine al procedimento n. CP_1
488/2023, nel corso del quale si sono regolarmente costituite in giudizio le controparti , e , che è stato riunito al CP_7 Parte_1 CP_4 CP_5 presente procedimento con ordinanza del 13/12/2023, ottenendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nei propri confronti (disposta dal Collegio con ordinanza del 13/12/2023) - che ha affidato a n. 4 motivi, che saranno anch'essi partitamente delibati, concludendo come in epigrafe.
3.2. Nel costituirsi nel presente giudizio, l' ha in parte aderito all'appello CP_7 principale e, a sua volta, ha proposto appello incidentale censurando la sentenza sia in punto di “an” che in punto di “quantum debeatur”, con due motivi che saranno delibati nel prosieguo, ottenendo l'accoglimento dell'istanza di inibitoria della sentenza (ordinanza 13/12/2025) ed ha concluso come in epigrafe.
3.3. Si sono costituite con distinte comparse anche le altre parti, CP_4
, e concludendo come in epigrafe.
[...] Controparte_5 CP_1
4. Va ora delibato l'appello principale, proposto dal dott. Parte_1
Questi i motivi:
4.1. “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. relativamente al rigetto della eccezione di prescrizione del diritto azionato dal Sig. CP_5
- Travisamento probatorio e vizio di motivazione.”
[...]
Con il presente motivo parte appellante ribadisce l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento esercitato da , atteso che il Tribunale Controparte_5 aveva preso come parametro di valutazione non la data della ricezione delle raccomandate, bensì il dato cronologico della spedizione delle stesse, sollevando altresì la censura che nessuna delle cartoline inviate all'appellante fosse stata poi effettivamente ricevuta.
4.2. La censura è infondata: al di là della possibilità di applicare alla fattispecie il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, propugnata dal
(che ha evidenziato come l'appellante, nel costituirsi in prime cure, CP_5 non abbia mai contestato l'avvenuta ricezione della racc. a/r del 28 dicembre
2007, pur allegata ed indicata nell'atto introduttivo del giudizio, né tanto ha fatto nei successivi atti e scritti difensivi anche con riferimento alla mancata consegna delle ulteriori messe in mora del 29 settembre 2009, del 10 dicembre 2011 e del
16 dicembre 2012, allegate alla propria memoria ex art. 183, comma 6 – II termine, c.p.c), resta il fatto che le richieste risarcitorie del sono state CP_5
Part comunque ricevute dalla in atti gli avvisi di ricevimento) sicché si è prodotto ugualmente l'effetto interruttivo anche nei confronti del ai sensi del Parte_1 disposto di cui all'art. 1310 cc, che dispone che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati produce effetti anche nei confronti degli altri (tra le tante, Cass., SSUU, n. 13143/2022, Cass.
n. 9969/2025, secondo cui: “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate”).
4.3. “2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 3 L. 24/2017 (anche in relazione all'art. 11 delle Preleggi) e degli artt. 1173, 1218, 1228, 1292, 1294,
2043, 2055 e 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. nonché 2236 e
1176 c.c. - Travisamento probatorio - Vizio di motivazione anche con riferimento all'inquadramento della fattispecie ed all'onere probatorio -
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito, sotto il profilo dell'an, che andasse dichiarata la responsabilità professionale sia dei sanitari che della struttura convenuta per avere gli stessi diagnosticato erroneamente l'aborto interno della paziente ed Controparte_4 eseguito conseguentemente l'intervento di svuotamento della cavità uterina, che, tuttavia, ma fortunatamente, lo era stato in modo incompleto in quanto non aveva impedito la nascita di . Tanto ha ritenuto il Tribunale Persona_1 evidenziando che, in base alla allora vigente disciplina, precedente alla legge
24/2017 (risalendo i fatti di causa all'anno 2007), la responsabilità della struttura sanitaria era tale da integrare, a norma dell'art. 1228 c.c., una ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio, imperniata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, da tenersi distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui di tipo oggettivo fondata sull'art. 2049 c.c.. Nel rapporto interno tra il medico e la struttura, la responsabilità per i danni causati da colpa esclusiva del primo doveva essere ripartita in misura equa in ossequio al criterio presuntivo ex artt.
1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c. e, nello specifico, non era emersa alcuna allegazione da parte della struttura sanitaria in ordine alla condotta dissonante tenuta da lui per i fatti di causa, sicché la responsabilità doveva essere imputata in parti uguali ai convenuti, tenuto conto che egli aveva dedotto (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta) di aver partecipato, unitamente ad un'altra professionista rimasta estranea al giudizio, alla formulazione della errata diagnosi di aborto interno.
4.4. Sul punto, l'appellante censura il passaggio motivazionale inerente la inapplicabilità alla fattispecie della disciplina medio tempore introdotta dalla L.
24/2017 in ordine alla qualificazione della propria responsabilità, essendo egli Parte terzo rispetto al contratto di spedalità intercorso tra e la Controparte_4
Ciò in quanto, nonostante la Cassazione, nel silenzio del Legislatore in merito all'efficacia nel tempo dell'art. 7 comma 3 l. n. 24/2017, ne ritenesse la inapplicabilità alle fattispecie previgenti, doveva considerarsi la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione, che ne giustificava la retroattività, essendo intervenuta a regolare una materia precedentemente affidata all'interpretazione giurisprudenziale. Configurando pertanto la propria responsabilità come extracontrattuale, non poteva ritenersene raggiunta la prova in difetto di riscontro degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, stante la gravosità del diverso onere probatorio e tanto avrebbe condizionato anche l'applicazione dell'art. 2055 cc in tema di obbligazioni solidali, non essendo in ogni caso dubbia l'applicazione dell'art. 2043 cc, quantomeno alla posizione di (soggetto comunque non coperto dal “contatto sociale”), Controparte_5 esonerato dal fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c. c. e la cui domanda era stata invece ritenuta fondata sulla scorta di una evidenza successiva di ben 8 anni dal fatto.
4.5. Inoltre, l'appellante sottolinea che risulta acclarato, come tutta la vicenda che ha visto coinvolta sia stata gestita, sin dall'atto del Controparte_4 ricovero ospedaliero e della prima diagnosi di minaccia di aborto, dalla dott.ssa
, ginecologa di fiducia della paziente e sanitario di turno al Persona_2 momento dell'accesso al Pronto Soccorso e rileva come solo a detto sanitario, incomprensibilmente rimasto estraneo alla causa nonostante formale richiesta ex art. 267 c.p.c. da lui avanzata, siano imputabili i due profili di censura (erronea diagnosi di aborto interno e conseguente esecuzione del trattamento chirurgico di revisione della cavità uterina) rilevati dai CCTTUU e posti dal Tribunale a fondamento della decisione (pag. 10 della sentenza): la dott.ssa aveva Per_2 invero effettuato la diagnosi già all'atto del ricovero d'urgenza e all'esito di accertamento strumentale dalla stessa eseguito la notte del 28.03.2007; la dott.ssa aveva deciso di intervenire chirurgicamente sulla scorta della Per_2 evidenza dell'indagine strumentale da lui eseguita in data 28.03.2007; la dott.ssa aveva eseguito l'intervento chirurgico di revisione della cavità Per_2 uterina. Quindi, egli si era limitato ad eseguire meri accertamenti strumentali, peraltro refertando in maniera parzialmente dissonante dalla collega Per_2 con il rilievo di “piccola camera gestazionale iposviluppata per epoca” (cfr. relazione medico-legale del Prof. , prodotta da ) Persona_3 CP_4 ed aveva sempre sostenuto la propria sostanziale estraneità alla vicenda.
4.6. Il motivo è infondato: la disciplina contenuta nella legge n. 24/2017 non ha portata retroattiva e non è applicabile ai fatti verificatisi anteriormente (nella specie circa 10 anni prima) alla sua entrata in vigore e, in proposito, come del resto riconosce lo stesso appellante, la giurisprudenza di vertice è consolidata
(tra le tante, Cass. n. 28994/2019). Quanto alla prova dei fatti e del nesso causale,
è indubbio che l'attrice l'abbia adeguatamente fornita, visto che ha prodotto in giudizio tutta la documentazione medica relativa alla vicenda e, quanto al nesso causale, la perizia medico legale del proprio consulente attestante la presenza di un disturbo post-traumatico da stress strettamente connesso agli eventi vissuti in occasione della errata diagnosi di “aborto interno”. La responsabilità professionale dei sanitari ( ed in particolare del dott. che partecipò al Parte_1 trattamento sanitario) è stata chiaramente accertata dalla CTU medico-legale disposta in prime cure, laddove ha riscontrato, in capo ai sanitari coinvolti e operanti nella Controparte_9
diretta, si badi, dal prof primario del relativo reparto, nel
[...] Parte_1 corso del ricovero della una grave negligenza e imperizia CP_4 nell'effettuare l'errata diagnosi clinica di aborto interno e, soprattutto, nel disporre intempestivamente e inopportunamente, stante l'indicatore dell'aumento delle Beta HCG, l'intervento chirurgico di raschiamento, infine sottoponendo la paziente ad una terapia farmacologica mediante assunzione di farmaci utero -tonici controindicati in gravidanza. La CTU è stata, del resto, redatta osservando i criteri indicati nelle Linee Guida SIEOGI (Società italiana
Ecografia e Ostetricia Ginecologica), in ragione dei quali i consulenti hanno sostenuto che “sarebbe stato prudente cioè, osservare nei giorni successivi l'andamento dei valori ormonali e valutare a distanza di qualche giorno, le condizioni uterine attraverso ulteriore controllo ecografico, cosi come raccomandato dalle Linee Guida in materia nei casi dubbi, al fine di verificare inequivocabilmente se l'aborto si fosse effettivamente verificato”. Del resto, il dott. ha ammesso, nel costituirsi in prime cure, di aver partecipato Parte_1 alla formulazione della diagnosi di aborto interno, rivelatasi platealmente errata, unitamente alla dott.ssa , che non è stata da lui chiamata in giudizio e Per_2 la cui posizione certamente non lo esonera dalle proprie citate responsabilità.
Senza far ricorso ai principi in materia di responsabilità del primario, responsabile del reparto e dunque onerato dell'attività di controllo sull'operato dei propri subordinati, basti qui sottolineare che il 30.03.2007 il dott. Parte_1 eseguiva un esame ecografico sulla paziente riscontrando “piccola camera gestazionale iposviluppata per epoca”; il 31.03.2007 eseguiva una ecografia riscontrando “camera gestazionale in fase di sfaldamento. Assenza di sacco vitellino ed echi embrionali”; sempre il dott. sottoscriveva la cartella Parte_1 clinica attestante la diagnosi di “aborto interno” con “svuotamento e revisione della cavità uterina” (cfr. pag. 1 doc. 3) e prescrizione del farmaco ET.
Tanto basti.
4.7. Prima di procedere alla delibazione dei restanti due motivi dell'appello principale, inerenti il terzo al quantum e il quarto alla statuizione relativa alla rivalutazione, per motivi di priorità logica è bene delibare il:
4° motivo dell'appello di relativo all'an: “sulla presunta colpa del CP_1
. Parte_1
In proposito, ha propugnato la marginalità del ruolo del medico CP_1 rilevando il mancato riparto delle responsabilità anche tra gli altri medici, avendo la dott.ssa , ginecologa di fiducia della paziente, eseguito Per_2 materialmente l'intervento, che aveva avuto un ruolo più significativo e rilevante nella vicenda, non considerato dai CCTTUU e, di conseguenza, dal primo giudice, essendosi il primario, infatti, limitato a confermare la diagnosi della ginecologa, previo riscontro dei risultati dei ripetuti test a distanza di giorni.
La questione è stata appena delibata, e ritenuta infondata, al paragrafo precedente
(4.6.), cui si rimanda.
4.8. , poi, evidenzia, quanto alla mancata considerazione dell'incremento CP_1 del dosaggio Beta HCG che avrebbe dovuto indurre i sanitari ad attuare un atteggiamento di attesa, che dal giorno del ricovero a quello dell'esecuzione dell'intervento erano decorsi quattro giorni, a conferma del fatto che i sanitari avevano atteso un lasso di tempo ragionevole, dovendo considerarsi che, all'età gestazionale in cui si trovava la paziente, l'embrione è grande meno di un seme e quindi sfugge all'esame ecografico, mentre l'età della paziente, le perdite ematiche e i dolori che presentava, nonché il quadro ecografico, consigliavano di intervenire con la revisione della cavità uterina, che fortunatamente non aveva influito sulla gravidanza e sulla corretta formazione dell'embrione.
4.9. Si tratta di argomentazioni non condivisibili, sol che si consideri che la diagnosi di aborto è stata assunta nonostante la stessa ecografia effettuata dal dott. in data 28.3.2007 avesse rilevato la presenza di una “piccola Parte_1 camera gestazionale iposviluppata per epoca”, per poi rilevare, erroneamente, nella ecografia da lui effettuata il 31.3.2007, “camera gestazionale in fase di sfaldamento. Assenza di sacco vitellino e di echi embrionali”. I CCTTUU hanno poi evidenziato che i valori ormonali delle beta HCG, erano in costante aumento
(da 3.563,85 mU\nL in data 28.3.2007 a 5.729,75 mU\mL il giorno seguente), il che doveva far ritenere la vitalità e il corretto sviluppo del feto e della camera embrionale.
In conclusione, il motivo è infondato.
Part
5. Va ora delibato l'appello incidentale dell' il cui primo motivo involge anch'esso, appunto, l'“an debeatur”, con riferimento alla prova del nesso causale e, quindi, del danno biologico patito dalla . Con il primo motivo di CP_4 appello incidentale, infatti, l' dichiara di impugnare: CP_7
1) la parte della sentenza inerente all'accertamento di responsabilità dei sanitari afferenti all'Ente e alla struttura ospedaliera deducendo che la pronuncia (pp. 9-
11) relativa all'an debeatur , laddove ha accolto le domande attoree, sia stata resa in violazione, tra gli altri, dell'art. 112 c.p.c., nonché l'art. 195 c.p.c. e degli artt.
1218, 1228, 2043, 2055, 2049 e 2697 c.c.
Part
5.1. In particolare, l' pone in evidenza le susseguenti pronunce di nullità procedurali del Giudice di primo grado in riferimento alle operazioni peritali, che avrebbero inficiato le risultanze delle stesse, atteso che nelle diverse composizioni collegiali si sarebbero alternati differenti professionisti del campo medico, ma senza mai mutare la valutazione originaria nelle varie operazioni che si sono succedute. Infatti, la terza Consulenza esperita, seppur resa con la collaborazione di un diverso specialista, si era di fatto appiattita alle risultanze peritali già svolte precedentemente, aderendo integralmente alle conclusioni già rassegnate nei pregressi elaborati.
5.2. Sostiene, poi, che, dal punto di vista psichiatrico, non si potesse ipotizzare alcuna diagnosi in capo all'attrice, sia perché il test psicometrico (MMPI) svolto non era stato messo a disposizione delle parti se non nella parte descrittiva, non essendo stata divulgata, invece, quella analitica, sia perché la non CP_4 si era mai rivolta a specialisti per curare i propri disturbi psichiatrici, dei quali non erano state riportate le tempistiche e non aveva assunto farmaci, senza alcuna incidenza sul funzionamento lavorativo, peraltro espletato ad alti livelli, con incarichi politici a livello europeo ed ha insistito per il rinnovo della CTU.
5.3. Il motivo è infondato.
In proposito, basti osservare che il collegio peritale, di indiscussa professionalità (il dott. è Professore Ordinario di medicina Persona_4 legale all'Università Tor Vergata di Roma e il dott. è Professore Persona_5
Ordinario di psichiatria all'Università Tor Vergata di Roma), ha accertato con chiarezza la presenza dei “Disturbo Post Traumatico da Stress” che ha fortemente leso la integrità psicofisica della nonché la ricorrenza CP_4 del nesso causale tra il danno e l'evento. Nella CTU (p. 22 e ss) si legge che
“Sulla base dei dati anamnestici, dell'esame clinico e dei risultati dei reattivi mentali si può ritenere che la successione di eventi verificatesi nel caso di specie abbia determinato una reazione depressiva che ha subito un'evoluzione verso il
Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) con necessità di psicoterapia bisettimanale.” Gli Esperti affermano, inoltre, che “Dal punto di vista eziopatogenico, i disturbi sono iniziati a seguito di una situazione esterna fortemente stressante che ha attentato all'integrità psicofisica della paziente. In conseguenza di tale situazione si è sviluppato uno stato depressivo di marcata entità con caratteristiche di autonomia e persistenza. Che l'evento sia
“geneticamente” correlato alla sindrome patologica manifestata è dimostrato dalla stretta relazione temporale tra i fatti e l'insorgenza della sintomatologia psicofisica.”
5.4. Peraltro, dalla circostanza che le operazioni peritali, su richiesta delle difese avversarie, siano state ripetute per ben tre volte, con diverso collegio e con i medesimi esiti si evince, piuttosto che un improbabile e poco professionale
“appiattimento” degli ultimi CCTTUU sostenuto dall'appellante, la effettiva ricorrenza della lesione all'integrità psicofisica dell'attrice, vieppiù se si considera che la psicologa che partecipò alla prima CTU, fu sostituita Per_6 con lo psichiatra Prof. su richiesta dei convenuti senza che le conclusioni Per_5 fossero diverse, il che costituisce la riprova della correttezza dell'accertamento, effettuato con un test (“MMPI-2”:Minnesota Multiphasic Personality
Inventory), pacificamente utilizzato in casi simili in quanto di chiara affidabilità nelle valutazioni di tipo forense.
5.5. Di analogo contenuto è il 3° motivo dell'appello dell' (i primi due CP_1 riguardano l'operatività della polizza e saranno delibati nel prosieguo), che si duole della:
III. incongrua valutazione dell'asserito danno biologico permanente sofferto dai genitori (capo 3 della sentenza) CP_4 CP_5 In proposito, rileva la non credibilità dell'assunto dei due attori, nel CP_1 sostenere, dopo oltre quindici anni dalla nascita del figlio, la permanenza dello stato patologico provocato dalla vicenda in esame, non essendo plausibile che questa abbia generato un danno permanente (e non transeunte) per entrambi e in particolare per il , che si era limitato a produrre una consulenza di parte. CP_5
Con riferimento alla , ha censurato la decisione, e, quindi, la CTU, CP_4 per la mancata valutazione delle condizioni preesistenti della donna
5.6. Andavano, pertanto, disattese le conclusioni del Collegio di CTU, che aveva riscontrato nella donna “un quadro sintomatico grave e cronico di disturbo post traumatico da stress con decorso cronico di grado complicato/grave”, non essendo stata considerata, invece, l'incidenza del temperamento dell'attrice sulle sue dichiarazioni, la conclamata sfiducia verso il prossimo, l'atteggiamento prevenuto, di sospetto e vittimismo che inevitabilmente si riflettono in ogni aspetto della sua vita, dichiaratamente quasi priva di relazioni e che ben potevano essere ricondotti non all'accaduto, ma al suo modo di essere, non essendo stato considerato neppure il dato di una precedente interruzione volontaria di gravidanza effettuata anni prima e che sicuramente aveva inciso sulla sua reazione all'evento.
Il Tribunale non aveva pertanto epurato i disturbi che sono espressione della predisposizione personale dell'attrice da quelli che, invece, potrebbero essere conseguenza diretta dell'evento.
5.7. Il motivo è infondato: la condotta di vita dell'attrice è stata allegata in prime cure, senza contestazioni di sorta, con riferimento allo stile di vita dinamico e al prestigio della propria posizione lavorativa, che per vero è tale tuttora, ma è emerso che ella, dopo l'evento oggetto di causa, si è chiusa in sé stessa, modificando le sue attitudini lavorative, divorziando dal coniuge e sostanzialmente rinunciando ad una vita affettiva, mentre l'incidenza della interruzione volontaria di gravidanza è stata condivisibilmente esclusa dai
CCTTUU, vieppiù se si considera che si tratta di un evento remoto (1986).
Quanto alla precedente situazione caratteriale dell'attrice, basti evidenziare che
“in tema di responsabilità civile (nella specie: contrattuale ed extracontrattuale da attività medico-sanitaria), laddove il danneggiato, prima dell'evento, versi in pregresso stato di vulnerabilità (o di mera predisposizione) ma l'evidenza probatoria del processo, sotto il profilo eziologico, non consente di dimostrare con certezza che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, detto stato si sarebbe comunque evoluto, anche in assenza dell'evento di danno, in senso patologico-invalidante, il giudice in sede di quantificazione del danno non deve procedere ad alcuna diminuzione del "quantum debeatur", posto che, diversamente, darebbe applicazione all'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c.
o per fatto addebitabile a terzi), siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta "normalità". (Fattispecie in cui, a fronte di riconosciuto nesso causale tra la condotta dei sanitari e della per errata Pt_4 diagnosi, ed il pregiudizio psichico subito, "iure proprio" e quali eredi, dai familiari della paziente, poi deceduta, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha quantificato il danno psichico dei congiunti senza considerare i loro presunti processi patologici pregressi, in ipotesi originati da fattori diversi dalla reazione alla malattia della defunta) (Cass. n. 20836/2018).
5.8. Il motivo è dunque infondato quanto alla posizione della attrice, mentre quella del sarà valutata nel prosieguo, in occasione della delibazione CP_5
Part del III motivo d'appello del e del II dell'appello incidentale della Parte_1 unitamente alla personalizzazione del danno, censurata con essi ed anche con questo motivo dalla , con riferimento alla mancata prova delle circostanze CP_1 che l'avrebbero giustificata.
5.8.1.Ed invero, rileva che, al di là degli aspetti fondamentali del CP_1 pregiudizio subito da chi lo rivendica, e che giustificano il risarcimento nella misura standard, nella specie non vi erano i presupposti per la riconosciuta personalizzazione del danno non patrimoniale in favore dell'attrice e dello stesso
, effettuata verosimilmente in base a presunzioni, ma non in base a CP_5 prove, testimoniali o documentali, comprovanti, ad esempio, la rinuncia ad attività o la necessità di sottoporsi a percorsi di sostegno, di seguire terapie per l'umore etc. e che ben avrebbero potuto essere fornite dagli attori. Ben avrebbe potuto l'attrice dimostrare uno stravolgimento della propria quotidianità, a mezzo di testimoni o documenti, non potendo certamente supplire a tale lacuna la consulenza tecnica, che non può esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Peraltro, da questa emergeva proprio il contrario, laddove rileva come l'attrice abbia (fortunatamente) proseguito la propria vita senza particolari rinunce, ed anzi, abbia persino coltivato una brillante carriera lavorativa e professionale, soprattutto senza far ricorso a percorsi terapeutici o di sostegno
(cfr. pag. 9 ctu), vantando anzi l'attrice un lodevole curriculum vitae, dal quale risulta una carriera professionale di primo livello, ininterrottamente ricoperta, sia all'epoca dei fatti che successivamente.
Il presente motivo va a questo punto delibato unitamente ai restanti e connessi motivi relativi al quantum e di contenuto parzialmente coincidente e, quindi, al
3° motivo dell'appello principale, con cui il si duole della: Parte_1
5.9. III. Violazione e falsa applicazione 1226 e 2056 c.c. - Violazione dell'art. 2697 c.c. - Omessa, insufficiente e/o comunque incongrua motivazione.
Anche l'appellante principale, impugna la sentenza del Parte_1
Tribunale di L'Aquila sul quantum debeatur evidenziandone la erroneità con riferimento a quanto liquidato dal Tribunale con motivazione meramente apparente attraverso l'applicazione delle Tabelle di Milano e sulla scorta delle risultanze della CTU medico legale espletata sulla persona di Controparte_4
e, quanto alla posizione di , sulla scorta di una mera - quanto Controparte_5
Parte contestata- consulenza di parte e di un referto successivo all'asserito evento traumatico di ben 8 anni, durante i quali il medesimo ha continuato a ricoprire incarichi di altissima responsabilità e a svolgere una normale vita di relazione.
In proposito, ha evidenziato come, in tal ultimo caso, il fosse onerato CP_5 di fornire la prova rigorosa della causalità sia materiale che giuridica, non essendo stata neppure disposta CTU sulla di lui persona, vieppiù in ragione del tempo trascorso (ben otto anni) dall'errata diagnosi e comunque dalla nascita, in data 11.11.2007, del figlio , in perfette condizioni fisiche. Il Tribunale Per_1 di L'Aquila aveva comunque errato nel riconoscere ad entrambi gli attori in aggiunta alla componente del danno biologico/dinamico-relazionale come tabellata, l'aumento per sofferenza nella misura massima in totale assenza di qualsivoglia riscontro probatorio.
Parte
6. A sua volta, con il secondo motivo dell'appello incidentale, la aderisce ai motivi d'appello svolti dal Prof. in ordine alla quantificazione del Parte_1 danno liquidato agli attori e, in particolare, impugna la sentenza di primo grado: 2) nella parte inerente il quantum debeatur e dunque alle somme liquidate in favore dell'attrice e del evidenziando la violazione, tra CP_4 CP_5 gli altri, dell'art. 112 c.p.c., nonché l'art. 195 c.p.c. e degli artt. 1223, 1225, 1226,
1218, 1228, 2043, 2055, 2049 e 2697 c.c., e chiede la modifica della sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno in favore di e del Controparte_4
. CP_5
Insiste nel censurare l'elaborato peritale anche in ordine al riconoscimento del danno permanente e non transeunte, stante il venir meno dell'evento stressante con la nascita del figlio, sulla persona dell'attrice.
6.1Censura quindi la sentenza nella parte in cui ha accolto la richiesta di personalizzazione del danno biologico nella misura del 42% del pregiudizio base, non riscontrando, nella specie, quelle particolari circostanze che facciano ritenere necessario un adeguamento del risarcimento ordinario, frutto della mera applicazione dei coefficienti tabellari, che risulti insufficiente a garantire l'integrale risarcimento del danno. Di queste doveva dar prova il danneggiato e tanto non era avvenuto nella specie, in cui il giudicante aveva ritenuto sufficiente il mero verificarsi dell'evento lesivo per riconoscere il diritto alla personalizzazione.
Part
6.2. Come l' e anche l' ensura la sentenza anche in punto CP_1 Parte_1 di danno riconosciuto al dal Tribunale, che avrebbe omesso di CP_5 motivare al riguardo, ritenendo di non disporre la pur richiesta c.t.u. medico legale sulla persona del richiedente, e riconoscendo tout court la valenza probatoria delle allegazioni di parte e, quindi, della relazione medica da lui allegata, che gli riconosce un'invalidità del 15% conseguente alla vicenda.
Ribadisce, altresì, l'appellata, che le richieste risarcitorie avanzate dal CP_5 nei confronti dell' convenuta non possono che ricondursi nell'ambito CP_2 della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, quindi, gravava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito
(l'evento dannoso, la colpevolezza dell'autore del danno, o comunque del responsabile citato in giudizio, e il nesso causale tra la condotta e l'evento), onere Parte disatteso da parte attrice. In ogni caso, la contesta anche l'ammontare liquidato, in carenza di qualsivoglia elemento obiettivo di riscontro e stima e, comunque, eccessivo ed ingiustificato.
6.3. I motivi sopra indicati (sub par. 5.8.1, 5.9, 6, 6.1, 6.2.) si configurano come infondati: in particolare, tali sono i motivi con i quali si censura la Part personalizzazione, registrandosi, quanto agli appelli , un equivoco CP_1 di fondo, posto che nella specie non è stata riconosciuta alcuna personalizzazione, ma il danno da sofferenza soggettiva, ossia il danno morale, che non si vede come non possa configurarsi nella vicenda in esame, che è stata, quantomeno con riferimento alla madre, travagliata e dolorosa se se ne ripercorrono le tappe come ha fatto la CTU e si considera la percezione che di essa ha avuto l'attrice, che di seguito ha affrontato la separazione coniugale ed un crescente isolamento nella vita sociale, con pensieri di “disperazione e il pessimismo nei confronti del proprio futuro” (ibidem). Orbene e com'è noto, dal
2021 le tabelle milanesi prevedono distintamente Il “valore del punto danno biologico” (quello dinamico-relazionale) e “l'incremento per sofferenza” ossia il danno morale per la sofferenza psichica subita, mentre il “punto danno non patrimoniale” corrisponde alla sommatoria dei primi due.
Per contro, la personalizzazione, che peraltro di regola è relativa al danno dinamico-relazionale, consente un aumento dell'importo determinato a titolo di danno biologico solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati.
Nello specifico il giudicante ha riconosciuto, oltre al danno dinamico relazionale, anche quello da sofferenza soggettiva ad entrambe le parti attrici, applicando il cd “punto pesante”, ossia quello che deriva dalla sommatoria delle due componenti del danno non patrimoniale, tant'è che gli importi liquidati corrispondono perfettamente a tali voci, mentre, ove fosse stata applicata la personalizzazione, sarebbero state evidentemente liquidate somme superiori.
6.4. Quanto alla posizione del , censurata da più parti, il Collegio non CP_5 condivide la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente per la prova del danno da lui richiesto la consulenza di parte e alcuni certificati effettuati in realtà con cadenza annuale sempre dal proprio consulente di parte, tranne uno, del 2016, dallo stesso sottoscritta ma in veste pubblica (la certificazione proviene dal CSM di L'Aquila), apparendo necessario disporre la
CTU invocata dalle parti per l'accertamento del danno biologico da lui richiesto. Tanto comporta che, con la presente sentenza parziale verranno definiti tutti gli appelli relativi alla posizione di , nonché quello dell' Controparte_4 CP_1 anche nella parte relativa all'operatività della polizza stipulata dal Parte_1 mentre la causa, solo con riferimento alla posizione del , dovrà essere CP_5 rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'effettuazione di una CTU medico legale anche sulla sua persona.
6.6. Va ora in questa sede delibato il 4° motivo dell'appello principale, col quale il si duole della: Parte_1
IV. Omessa, insufficiente e/o comunque incongrua motivazione ed indebito riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate - violazione degli artt.111 Cost., 113 c.p.c., 1223, 1225 e 1226 c.c. nonché dei principi espressi da SS.UU. n.1712/1995 e n.16990/2017.
L'appellante principale sottolinea come la sentenza n. 127/2023 sia viziata anche relativamente alla statuizione ad oggetto il riconoscimento sui danni liquidati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, “trattandosi di debito di valore”, con decorrenza dal 2.05.2007 (giorno della diagnosi di gravidanza) sino al soddisfo rilevando come, ai sensi della nota sentenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 1712/1995, la base di calcolo su cui computare gli interessi non possa mai essere costituita dal credito rivalutato in moneta attuale.
6.7. Analogo contenuto si riscontra nella parte del II motivo dell'appello Part incidentale della che censura la sentenza laddove ha omesso di indicare la previa devalutazione delle somme, avendo invece riconosciuto la rivalutazione delle stesse, nonostante l'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti. L'errore del Giudice è, dunque, duplice: da un lato ha riconosciuto la rivalutazione delle somme liquidate, pur applicando i parametri delle Tabelle di Milano che riportano somme già attualizzate, e, dall'altro, non ha previsto la previa devalutazione delle stesse, chiedendo, all'uopo, la riforma della sentenza sul punto, trattandosi di somme già attualizzate o comunque di importi soggetti ad una previa devalutazione.
6.8. I motivi sono fondati.
Ed invero, sulla somma riconosciuta agli attori, trattandosi di debito di valore, andavano sì riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, ma liquidati in conformità all'orientamento sviluppato sul punto a partire dalla nota pronuncia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
1712 del 1995,secondo cui “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Ebbene, nel caso per cui è processo, gli interessi ivi determinati in misura legale andavano calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto (maggio 2007) e via via rivalutata anno per anno fino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado. Indi, sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato, sono inoltre dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi moratori al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. In tal modo si rispetta la funzione della rivalutazione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato qualora il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
6.9. Devono ora essere delibati i primi due motivi dell'appello di (che CP_1 possono esserlo congiuntamente) e relativi il primo alla “mancata valutazione della polizza di primo rischio” e il secondo alla “ erronea dichiarazione di operatività della polizza di secondo rischio”: il Tribunale, premesso che CP_1 il dott. aveva chiamato in causa in virtù della polizza Parte_1 CP_1 assicurativa n. 77616571, aveva rilevato che quest'ultima, nel costituirsi, aveva eccepito (par. 4 sentenza) trattarsi di polizza a secondo rischio e che “pertanto viene prestata per i massimali indicati nel contratto in eccedenza a quelli previsti dalla polizza di cui è contraente la struttura ospedaliera presso la quale l'assicurato presta la sua opera”. Ha quindi ritenuto quest'ultima gravata dell'onere della prova dell'esistenza della polizza di primo rischio e non l'ha ravvisata in atti, confermando la ritenuta genericità della richiesta di esibizione all'uopo effettuata dalla compagnia (nonché del dedotto interrogatorio formale Part del legale rappresentante della ul punto) che non aveva indicato una polizza specifica. Di conseguenza, ha ritenuto operativa la polizza prodotta dal
Parte_1 In proposito, l' ha rilevato che, già l'esistenza della polizza era CP_1
Part comprovata dalla delibera n. 440 dell'1.4.2016 prodotta in allegato alla comparsa di costituzione, in cui si fa riferimento all'esistenza e alla validità della polizza QBE, tanto da conferire al legale designato dalla Compagnia mandato a resistere nel giudizio di primo grado.
In ogni caso essa, dopo l'esito negativo dell'ordine di esibizione, aveva proposto istanza di accesso ottenendo solo in data 17.12.2019 copia di altra polizza INA
Assitalia stipulata con riferimento al periodo 1.1.2004/1.5.2007 (data di scadenza conseguente alla proroga di 120 gg della scadenza effettiva dell'1.1.2007: cfr. art.
1.8 della allegata polizza), nonché della polizza QBE
Insurance che copre il periodo successivo e che è espressamente richiamata nella corrispondenza prodotta in giudizio dal . CP_5
Con nota di deposito del 25.4.2020, la Compagnia ha prodotto in giudizio la Parte polizza stipulata dalla con la compagnia QBE Insurance a tutela del dott. senza che vi fossero eccezioni ad opera delle controparti. Parte_1
Di qui la fondatezza della propria censura alla decisione.
7. I motivi sono fondati.
Osserva la Corte che la polizza a primo rischio QBE Insurance stipulata dalla Part prodotta da il 25.4.2020, in assenza di eccezioni di sorta da parte CP_1 delle altre parti in causa, il che impedisce il rilievo ufficio di un'eventuale tardività (Cass. n. 27139/2025, Cass. n. 21529/2021) prevedeva un massimale di Part 6 milioni di euro, ampiamente sufficiente a garantire la convenuta er i danni causati dal agli attori, sicché appare allo stato evidente che la polizza Parte_1
a secondo rischio da questi stipulata con non dovesse reputarsi CP_1 invocabile.
Peraltro e significativamente, alla costituzione in giudizio della è stata CP_7
Part allegata (doc. 1) la deliberazione del Direttore generale della che rileva di aver ricevuto la notifica della citazione da parte dell'attrice e dà atto che l'azienda aveva in corso, all'epoca dell'evento, con la Compagnia di Assicurazioni QBE
Insurance una polizza RCT/O che garantiva anche l'assistenza legale per le azioni connesse alla responsabilità civile. Aggiunge che l'atto di citazione è stato trasmesso alla compagnia delegata alla gestione dei sinistri per Insurance e questa ha indicato come difensore l'Avv. Lorenzo Locatelli, al quale dunque Part conferisce l'incarico di assistere la on spese a carico della compagnia.
Ancor più significativa a questi fini è la produzione del allegata alla CP_5
Part memoria di replica di I grado (racc. ar.), e cioè il carteggio con la che gli comunica, con riferimento alla sua richiesta di danni, che essa è coperta per i sinistri dalla QBE Insurance e lo invita a mettersi in contatto con la società che gestisce i sinistri, la , cui questi invia le richieste Controparte_10 risarcitorie, prese in carico dalla società, che, nelle lettere del 1.11.2009 e
15.2.2010, lo invita alla produzione dei documenti ritenuti rilevanti e, in quella del 12.1.2012, invita a sottoporsi a visita presso il proprio Controparte_4 medico legale di zona.
Tanto è senz'altro sufficiente a ritenere provata l'esistenza e l'operatività della polizza a primo rischio stipulata da con QBE Insurance, sicché deve CP_7 ritenersi non operativa la polizza a secondo rischio attivata dal il che Parte_1 comporta la riforma della sentenza di primo grado sul punto, con elisione delle parti relative alla condanna dell' . CP_1
8.In conclusione, i tre appelli vanno accolti solo in parte: quello del e Parte_1
Part l'appello incidentale della solo con riferimento al cumulo tra interessi e rivalutazione, quello dell' , invece, in merito alla operatività della polizza, CP_1 mentre, quanto alla posizione del , il procedimento va rimesso in CP_5 istruttoria per effettuare la CTU medico legale, come da separata ordinanza.
9.Le spese del presente giudizio, che definisce le posizioni di tutte le parti tranne che del , seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo CP_5 con fase istruttoria al minimo.
Nel rapporto tra e stanti anche le difficoltà CP_1 Parte_1 dell'accertamento, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero Part giudizio, mentre l' dovrà rimborsarle, in concorso con le altre parti ( CP_1
e in favore dell'attrice , nei cui confronti è rimasta Parte_1 Controparte_4 comunque soccombente.
P.Q.M.
LA Corte d'Appello pronunciando sugli appelli come sopra proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 22/02/2023 così provvede: 1)accoglie l'appello proposto da e l'appello incidentale della Parte_1
limitatamente al capo della sentenza relativo alla statuizione su CP_7 rivalutazione ed interessi e, per l'effetto, in parziale riforma della stessa (che nel resto conferma), dispone, con riferimento alle somme ivi liquidate, che gli interessi legali decorrano sull'importo devalutato alla data del fatto (maggio
2007) e via via annualmente rivalutato fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado e, di seguito, fino al saldo;
2)in parziale accoglimento dell'appello dell' e in riforma della sentenza CP_1 impugnata in merito alla posizione della predetta Compagnia, la esclude da ogni capo di condanna ivi contenuto;
Part 3)condanna l' il e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 CP_1 [...]
le spese del grado, che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso spese CP_4 generali ed accessori di legge.
4) dispone riaprirsi il contraddittorio tra le parti con riferimento alla posizione di
, come da separata ordinanza. Controparte_5
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio da remoto del 29/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IL RI AB CO S. OC